Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6275/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MORELLI MARTINA del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE contro
, (C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti POGGI CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e POGGI LUIGI ( ) con rispettivi indirizzi di C.F._2
p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. – non costituito in giudizio - Parte_2 C.F._3
contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza del 14/11/2024
PARTE CONVENUTA , CP_1
Come da verbale di udienza del 14/11/2024
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
e la , in qualità di compagnia assicuratrice della Parte_2 CP_1
rca verso terzi del primo, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni che ha assunto di aver subito a seguito del sinistro occorsole in data
31/07/2020, alle ore 15.15 circa, allorquando mentre stava percorrendo, alla guida dell'autovettura Toyota Avensis targata EG658JT, di proprietà del proprio coniuge, la Sp-3 Via IV Novembre, con direzione di marcia Nogarole Rocca Mozzecane – aveva incrociato l'autotreno Scania targato BY044AM, di proprietà di Pt_2
e condotto da che stava procedendo nell'opposto senso
[...] Parte_3
di marcia.
L'attrice, a miglior illustrazione delle ragioni della propria domanda, ha dedotto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, si era arrestata nella propria corsia di pertinenza mentre il conducente dell'autotreno aveva perso il controllo del mezzo, a causa dell'infossamento delle ruote di destra nel fossato adiacente alla strada per lo scolo delle acque, e, dopo alcuni sbandamenti, era andato a ribaltarsi sul lato sinistro, schiacciando l'auto condotta dalla che era Pt_1 rimasta intrappolata tra le lamiere, per poi esserne liberata grazie all'intervento dei
Vigili del Fuoco e riportando lesioni personali meglio descritte in atto di citazione, che avevano richiesto il suo ricovero presso l'Ospedale di Villafranca di Verona.
L'attrice ha lamentato anche che, a causa dei postumi di carattere permanente riportati, ella, svolgendo attività di magazziniera con mansione di “addetto carrellista”, aveva riportato anche un danno patrimoniale da limitazione permanente alla capacità lavorativa specifica.
Ha anche dedotto che la le aveva corrisposto a titolo di CP_1 risarcimento danni la somma di € 4.215,00 tramite assegno bancario n.
3002051030-04 del 19/11/2021, da lei trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno subito.
Ha poi allegato che il proprio coniuge aveva stipulato sempre con la una CP_1
copertura assicurativa aggiuntiva (polizza n. 721977115) e 20) in base a quanto stabilito dalle condizioni contrattuali doveva esserle corrisposta un'indennità a pagina 2 di 7 titolo di infortunio del conducente oltre all'indennità giornaliera come da condizioni di polizza.
La si è costituita in giudizio non contestando la dinamica del sinistro CP_1
e la esclusiva responsabilità del conducente dell'autotreno nella sua causazione contestando specificamente il quantum della pretesa di controparte.
invece non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità Parte_2 della notifica dell'atto di citazione, ed è stato pertanto dichiarato contumace.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio, stante la non contestazione ed anzi la implicita ammissione da parte della convenuta costituita in giudizio della esclusiva responsabilità del conducente dell'autotreno nella causazione del sinistro per cui è causa, le sole questioni controverse tra le parti sono quelle della individuazione e quantificazione dei danni patiti dall'attrice a seguito di esso.
Orbene, per quanto attiene al danno alla persona lamentato dall'attrice occorre far riferimento alle valutazioni espresse dal ctu medico legale incaricato da questo giudice e alle conseguenti conclusioni contenute nella sua relazione.
Sia le une che le altre, infatti, sono immuni da vizi logici o di metodo e inoltre si fondano su un attento esame della documentazione medica versata in atti e diretto dell'attrice.
Relativamente alle lesioni lamentate dalla il ctu medico legale ha Pt_1 ravvisato l'esistenza di un nesso causale fra il sinistro sopra descritto e un politrauma, consistito in un trauma distorsivo del rachide cervicale e una ferita lacero-contusa in corrispondenza dell'orecchio sinistro.
Conseguentemente ha stimato un periodo di inabilità temporanea di complessivi tre mesi, così suddivisi: danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni dieci, ascrivibile ai giorni di prognosi assegnati in Pronto Soccorso;
danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni quaranta, ascrivibile ai giorni in cui la paziente si sottopose a fisioterapia e a visite specialistiche;
un danno biologico temporaneo parziale al 25% di giorni quaranta da ascrivere alla definitiva stabilizzazione dei postumi.
Ha anche riscontrato un danno biologico permanente nella misura dell'3-4%.
pagina 3 di 7 La valutazione del dott. merita di essere condivisa anche nella parte in Per_1
cui ha escluso la riconducibilità al sinistro sia del danno psichico (pag. 20 della relazione) che della lesione alla spalla destra lamentati in atto di citazione (pagg.
16 e 17 della relazione) dalla . Pt_1
In particolare, con riguardo al primo, il ctu ha giustamente evidenziato la mancanza di idonea documentazione medica, ossia della valutazione di uno psichiatra, a supporto della specifica tipologia di danno e, con riguardo al secondo,
i dati temporali dell'emersione della sintomatologia dolorosa che inducono a ritenere che essa possa essere la conseguenza di un iniziale quadro degenerativo, provocato dalla tipologia di attività lavorativa che svolge la Pt_1
e ha carattere usurante delle articolazioni degli arti superiori ed in particolare delle spalle.
La critica svolta dalla difesa dell'attrice a tali giudizi non coglie nel segno perché
a smentita di essa richiama della documentazione a ben vedere non pertinente.
Si tratta infatti da un lato del certificato medico a firma del Dott. Persona_2
datato 16/09/2020 (pag. 14 del doc. n. 3 attoreo), in cui era stato riportato che l'attrice lamentava “dolore acuto a livello dello sterno-claveare a destra e cervicalgia”, che è una sintomatologia non specificamente riferibile alla spalla ma correlabile piuttosto al rachide cervicale, e dall'altro lato i certificati medici Inail dimessi sub 8 che però risalgono al 10.12.2020 potendo quindi spiegarsi con l'evoluzione degenerativa indicata dal ctu e, secondo quanto da questi precisato, solo favorita dal sinistro.
Sempre il ctu ha poi escluso che i postumi riscontrati sulla persona della abbiano limitato le sue prestazioni lavorative, sulla scorta della Pt_1
condivisibile rilievo che ella, in sede di anamnesi, aveva riferito di aver ottenuto dal medico competente dell'Azienda in cui lavora un esonero dal sollevamento di pesi oltre i 9 Kg e dalle movimentazioni che prevedano l'elevazione degli arti superiori sopra i livelli della spalla e tale giudizio non è stato oggetto di nessuna censura da parte della difesa attorea.
Per effetto di tale valutazione il ctu ha poi ritenuto congrue e rimborsabili le spese di cui alle fatture emesse fino al 18 Novembre 2020 (cfr. Fattura n. 445 del
Dott. per visita di controllo) per un totale di € 2.125,55. Per_2
pagina 4 di 7 Ora, il danno biologico accertato dal Ctu va quantificato in base ai criteri per la determinazione del danno biologico di lieve entità di cui alla legge 209/2005, assumendo a riferimento il d.m 16 luglio 2024 e quindi nei seguenti termini:
- danno biologico permanente nella percentuale del 3,5% ed assumendo a riferimento un punto base di 947,30 €: 3.338,29 €;
- danno biologico temporaneo, sulla scorta dei giorni riconosciuti dal ctu:,
2.071,50 €;
- danno morale: 2.069,56 €,(33,33% del danno alla persona.)
Non può invece riconoscersi alla attrice un ulteriore importo a titolo di personalizzazione del danno non avendo ella allegato, né tantomeno dimostrato, circostanze idonee a comprovarlo.
Parimenti deve evidenziarsi che la , stante la specifica contestazione Pt_1
mossa sul punto dalla convenuta, non ha avanzato istanze istruttorie ortali al fine di comprovare la distruzione nel sinistro del seggiolino porta bambini e, a ben vedere, nemmeno che esso fosse presente sull'auto.
Il danno complessivamente patito dalla attrice nel sinistro va quindi quantificato in complessivi euro 9.604,90 calcolati all'attualità.
Tale importo non va decurtato della rendita Inail, secondo quanto prospettato dalla difesa della convenuta, atteso che la ha dedotto e documentato che Pt_1
la sua richiesta di ottenere tale provvidenza non era stata ancora accolta al momento della introduzione del giudizio e la convenuta non ha dimostrato il contrario.
Dal predetto importo va invece detratto quello di € 4.215,00 che pacificamente la compagnia convenuta ha corrisposto all'attrice ante causam.
Alla attrice spettano anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma sopra quantificata.
Per la precisione essa va devalutata fino al momento del fatto (31.7.2020) e l'importo così risultante di € 8.484,89 va rivalutato anno per anno e maggiorato di interessi legali fino alla data del citato pagamento parziale (3.12.2021, data di ricevimento dell'assegno che lo prevedeva) ed il residuo di euro 4.577,11, risultante dalla sottrazione della somma di euro 4.215,00 da quella di € 8.792,10, va quindi rivalutato e maggiorato di interessi legali dalla data predetta fino alla pagina 5 di 7 data di pubblicazione della presente sentenza risultando quindi pari ad euro
5.552,32.
Alla TT non spetta poi l'indennizzo previsto dalla polizza stipulata CP_1
dal di lei marito, , atteso che, a prescindere da ogni considerazione Persona_3
sulla sua legittimazione a richiederlo, il contratto che è stato prodotto al fine di comprovare tale copertura (doc. 19) reca la data del 16 aprile 2012, è riferito ad una autovettura Opel Zafira e a quella condotta al momento del sinistro e non risulta nemmeno sottoscritto da nessuno dei contraenti.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, comprese quelle della espletata ctu, vanno poste a carico dei convenuti in applicazione del principio della soccombenza
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo assumendo a riferimento il valore del decisum, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del dm. 55/2014 e dei valori medi di liquidazione per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio fissati dal predetto regolamento come modificato dal dm. 147/2022.
Alla attrice spetta anche il rimborso delle spese per la fase di negoziazione assistita obbligatoria svoltasi senza esito conciliativo con conseguente irrilevanza delle deduzioni svolte dalla difesa della convenuta al fine di giustificare il rifiuto da essa opposto alla proposta conciliativa che questo giudice aveva formulato con l'ordinanza del 30.12.2023.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti, in via tra loro solidale, a corrispondere all'attrice, per le causali di cui in motivazione, la somma residua di euro 5.552,32 oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo. condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 5.446,00 (euro 441,00 per la fase di negoziazione assistita ed euro 5.005,00 per la fase del giudizio), oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa;
pagina 6 di 7 condanna altresì i convenuti a rifondere all'attrice le spese di ctu dalla stessa anticipate.
Verona 13/02/2025 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
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