Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna Maria Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 22.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 23607 /2023
TRA
– CF , rappresentato e difeso dall'Avv. DI MONDA Parte_1 C.F._1
RAFFAELE ed elett.te dom.to c/o il difensore
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1 CP_ Maria Sofia Lizzi e con la stessa domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi,
55- Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 il ricorrente in epigrafe, titolare di prestazione cat. AS n°
con decorrenza 1 marzo 2009 , deduceva di aver ricevuto dall in data 27 P.IVA_2 CP_1 febbraio 2023 una comunicazione di riliquidazione con la quale veniva informato che l'assegno sociale era stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2017 e che da tale ricalcolo era derivato, fino al 31 marzo 2023, un debito a suo carico di euro 6.186,44”. Precisava che la causale dell'indebito era stata la mancata comunicazione della dichiarazione reddituale, ai sensi dell'art 13, comma 6, lettera C, del decreto - legge 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, relativo all'anno 2017, (mancato invio modello RED) con conseguente recupero delle somme erogate a titolo di assegno e di maggiorazione sociale nell'anno 2018. Evidenziava che non avendo mai percepito altri redditi se non quelli derivanti dalla prestazione di pensione menzionata, non era tenuto a compilare il mod.RED e pertanto così concludeva : “ Accertare e dichiarare non CP_ ripetibili le somme richieste dall in pagamento al ricorrente, pari ad euro 6.186,44 per la prestazione Pensione cat. AS percepita da gennaio 2018 a dicembre 2018. E per l'effetto dichiarare illegittime le trattenute già operate dall , con condanna dello stesso a restituire CP_2 quanto indebitamente trattenuto, per i motivi di fatto e di diritto esposti. 2) Condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente, nel rispetto dei minimi tariffari previsti dalla tabella forense, in conformità della nota spese che ci si riserva di depositare, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
Si costitutiva tardivamente l che con una serie di argomentazioni, contestava la fondatezza CP_1 del ricorso, sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto.
In ragione della natura documentale della causa la stessa era decisa, a seguito di deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso in esame.
L'art.414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda e la determinazione dell'oggetto della stessa.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa
- come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998; Cass.
7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Tema d'indagine è l'accertamento della legittimità del provvedimento di indebito notificato.
Dalla lettura del provvedimento di indebito del 27 febbraio 2023 in questa sede impugnato emerge, quale causale dell'indebito, il mancato invio del MOD RED relativo all'anno 2017 e quindi la questione è pertanto quella di stabilire se il ricorrente era effettivamente tenuto ad effettuare la comunicazione della propria situazione reddituale a fronte di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, che prevede che: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata, si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale o previdenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero.
Invero, se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti indistintamente i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito.
Come già osservato dalla giurisprudenza di merito, l'interpretazione letterale della norma in esame
è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti.
Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell'n. 195 del 30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, In detta circolare si legge:
“I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario centrale dei pensionati). […] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. […] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel casellario dei pensionati e conosciute dall' . il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale CP_2 CP_ all' . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”.
Ne consegue che l non poteva pretendere la restituzione di quanto percepito dall' assistito in CP_1 relazione all'anno 2018 per il solo fatto di non avere provveduto alla comunicazione dei dati reddituali, trattandosi di un obbligo che, contrariamente a quanto sostenuto dall' non sussiste CP_1 per chi non sia titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall'stesso. Va peraltro sottolineato che l' non ha mai contestato la circostanza dedotta in punto di fatto dal ricorrente, CP_1 secondo cui in relazione al periodo di imposta 2018 egli non abbia percepito altri redditi oltre alla pensione.
Ma vi è di più.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della CP_ giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale.
Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n.
29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL
173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario.
La Suprema Corte con sentenza del 09/11/2018, n.28771 ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale.
In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo CP_ non è tenuto a restituire all le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di CP_ revoca. In pratica secondo la Cassazione l può chiedere la restituzione dell'indebito solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
CP_ Nel caso di specie, l non ha dedotto, né tantomeno provato, alcun comportamento doloso o colposo del ricorrente che abbia potuto determinare l'errore in cui è incorso l'istituto nell'erogazione di rate di pensione, asserita come non spettante.
CP_ Al contrario, essendo l'indebito derivante dalla prestazione erogata dall , esso non è addebitabile al ricorrente, che in alcun modo poteva occultare all'Istituto erogante, la sua complessiva posizione. Alcun obbligo di restituzione si può, pertanto, configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. per cui questi erano già conoscibili da parte dell al quale CP_1 già l'art. 42 del d.l. n. 269/2003, convertito con la legge n. 326/2003, consente di accedere ai dati dei redditi dichiarati, onerandolo del relativo controllo in via telematica ( cfr. documentazione ISEE in atti).
In tal senso la suprema Corte con l'ordinanza n.12608 del 25 giugno 2020, ha ritento che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'articolo 42 D.l. 269/2003, CP_1 conv, in legge 326/2002 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”.
In ogni caso, “il dolo è una situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
(Cass. civ. Ordinanza, 30/06/2020, n. 13223).
In conclusione le prestazioni erogate al ricorrente non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad una situazione di dolo, non sussistente nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' ha l'onere di conoscere. CP_1
In virtù di tutto quanto sopra esposto, non è quindi possibile per l'Ente procedere alla ripetizione delle somme indicate nel provvedimento impugnato .
Il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata l'irripetibilità delle somme oggetto della CP_ CP_ comunicazione del 27/02/2023, con la condanna dell alla restituzione di quelle eventualmente recuperate, oltre agli interessi legali sulle singole trattenute sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Annulla il provvedimento d'indebito oggetto di impugnazione, con la conseguente condanna CP_ dell alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti a tale titolo.
Condanna l al pagamento della somma di € 1860,00 a titolo di compensi professionali oltre CP_1 contributo unificato se dovuto , oltre spese forfettarie, IVA e CPA con distrazione.
Si comunichi. Napoli, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Beneduce