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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2024, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 20 marzo 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 30021 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2023 vertente
T R A in persona dell'amministratore Parte_1
delegato e direttore generale, dott. , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, alla via Luigi Rizzo, n. 72, presso lo studio dell'avv. Paolo Celli che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pieve di CP_1
Cadore, n. 30, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ussani d'Escobar che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la ricorrente: “… a) “Accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Ing.
(CF: ) degli impegni di CP_1 C.F._1
ricapitalizzazione di dallo stesso assunti verso Parte_3 [...]
con scrittura del 21 settembre 2015 dedotta in Parte_1
causa, e per l'effetto, b) condannare l'Ing. a pagare a CP_1 [...]
[..
[...] l'importo non inferiore a EUR 3.261.768,15, oltre Parte_4
rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento od altro titolo ritenuto applicabile al caso per quanto dedotto in causa, o alla diversa somma ritenuta dovuta come sarà riconosciuto in caso di causa. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite”.
Per la convenuta: “… rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell'Ing. poiché infondate in fatto e diritto e per l'effetto CP_1 condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 13 giugno 2023, la soc. ha convenuto in Parte_1
giudizio per sentirlo condannare al pagamento in suo CP_1
favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €3.261.768,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
• che a sostegno della propria domanda la ricorrente ha in sintesi dedotto che il convenuto, che le aveva dichiarato di essere titolare effettivo della società cui era stato concesso un mutuo chirografario Parte_3
dell'importo di €3.000.000,00 in data 30 settembre 2010, non aveva rispettato l'impegno di ricapitalizzazione della società mutuataria assunto con scrittura del 21 settembre 2015, impegno in forza del quale essa ricorrente si era indotta a mantenere e prorogare il finanziamento concesso;
che il mutuo non era mai stato rimborsato dalla Parte_3
la quale era risultata incapiente e incapace di adempiere ai propri
[...]
obblighi; che il mancato rimborso del mutuo, con gli interessi ad esso relativi, costituiva dunque un danno di cui il doveva rispondere CP_1
in quanto inadempiente all'impegno predetto;
• che costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda avversaria deducendone l'infondatezza sotto vari profili;
• considerato che con scrittura del 21 settembre 2015, denominata dalla ricorrente “impegno di ricapitalizzazione”, ivi definitosi CP_1 quale “titolare effettivo” della mutuataria si è Parte_3
2 impegnato: “(i) a fare in modo che la suddetta “Società” sia in grado di far fronte per tutta la durata del Finanziamento richiesto al rispetto degli impegni finanziari previsti;
(ii) al pagamento degli oneri, costi e spese derivanti dal finanziamento;
(iii) al pagamento dei costi di gestione;
(iv) al pagamento di ogni ulteriore esigenza finanziaria”;
• che tale dichiarazione sembra configurare una promessa di un fatto del terzo, fattispecie che, come noto, trova la sua disciplina nell'art. 1381
c.c.;
• che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che questo Tribunale condivide e da cui non vi è ragione di discostarsi, con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di “facere”, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi: ne consegue che, qualora l'obbligazione di
“facere” non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di “facere” e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo (v. Cass., 15.7.2004, n. 13105; in termini v. anche Cass., 21.11.2014, n. 24853; Cass., 12.7.2023, n. 19873);
• che, benché la domanda qui proposta sia diretta ad ottenere il risarcimento del danno, la ricorrente non ha neppure allegato che il abbia tenuto una condotta inadempiente, cioè che non si sia CP_1
3 adoperato affinché la società mutuataria fosse nelle condizioni economiche idonee a far fronte all'obbligo di rimborso del mutuo, essendosi piuttosto limitata ad affermare che la mancata ricapitalizzazione della mutuataria costituisca inadempimento imputabile al così confondendo tra il risultato pratico cui tendeva CP_1
l'obbligo ex art. 1381 c.c. assunto dal convenuto e l'oggetto della prestazione a quest'ultimo facente carico;
• che, esclusa la ricorrenza di un inadempimento del convenuto, invero neppure specificamente dedotto, ciò che avrebbe potuto eventualmente pretendere la ricorrente è l'indennizzo di cui all'art. 1381 cit., indennizzo che tuttavia non ha formato oggetto di domanda in questa sede;
• considerato peraltro che la menzionata scrittura del 21 settembre 2015 potrebbe anche essere qualificata in altro modo: ossia come promessa del fatto del terzo solo rispetto all'impegno sub (i), e come espromissione cumulativa rispetto agli impegni sub (ii), (iii) e (iv);
• che, stando ad un'interpretazione letterale del testo della scrittura, il si è infatti impegnato:“(i) a fare in modo che la suddetta CP_1
“Società” sia in grado di far fronte per tutta la durata del
Finanziamento richiesto al rispetto degli impegni finanziari previsti;
(ii) al pagamento degli oneri, costi e spese derivanti dal finanziamento;
(iii) al pagamento dei costi di gestione;
(iv) al pagamento di ogni ulteriore esigenza finanziaria”, così assumendo direttamente lui in prima persona l'obbligo di pagare gli oneri e i costi, anche di gestione, del finanziamento nonché di far fronte a tutte le obbligazioni discendenti dal mutuo;
• che, se invece il avesse voluto promettere il fatto del terzo CP_1
rispetto a tutti i punti della scrittura, essa avrebbe dovuto essere formulata in quest'altro modo: “… in qualità di titolare effettivo mi impegno a fare in modo che la suddetta “Società” sia in grado di far fronte per tutta la durata del Finanziamento richiesto: (i) al rispetto degli impegni finanziari previsti;
(ii) al pagamento degli oneri, costi e
4 spese derivanti dal finanziamento;
(iii) al pagamento dei costi di gestione;
(iv) al pagamento di ogni ulteriore esigenza finanziaria”;
• che tuttavia, anche ove si volesse accogliere la qualificazione giuridica ora prospettata (promessa del fatto del terzo rispetto al primo punto ed espromissione cumulativa quanto ai restanti tre punti), la domanda attorea, per come formulata, non potrebbe essere accolta in quanto essa è diretta ad ottenere il risarcimento del danno e non già l'adempimento degli obblighi dell'espromittente;
• ritenuto pertanto che la domanda debba essere rigettata;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€10.000,00#, per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 20 marzo 2024
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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