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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9846 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 24639 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Pt_13
[...] ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti F. Bronzini e G. Muccioli Casadei
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Moizo, C. Moizo e E. Bove
all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna parte resistente a pagare a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione
€ 2.519,805 a , € 1.346,5275 a Parte_1 Parte_2
, € 2.667,9525 a , €
[...] Parte_3
2.181,7875 a , € 3.973,7625 a Parte_4
, € 2.004,5025 a , € Parte_5 Parte_6
2.004,5025 a , € 3.150,8175 a Parte_7 Parte_8 , € 4.440,9225 a , € 2.146,8675 a
[...] Parte_9
, € 1.155,06 a , € Parte_10 Parte_11
4.493,73 a e € 4.493,73 a;
Parte_12 Parte_13
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono alla datrice di lavoro convenuta il pagamento del tempo impiegato per indossare e togliersi la divisa, per ogni turno svolto nel periodo 1.10.2017 – 31.8.2023.
La datrice di lavoro sostiene che essendovi libertà di presentarsi a lavoro già indossando la divisa, la domanda deve essere respinta;
peraltro, non sarebbe provato neanche il numero dei turni svolti dai ricorrenti negli anni in rilievo.
Con riferimento al cd. tempo tuta si osserva che al fine di valutare se il tempo occorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro e, più in generale, la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica. In particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti, la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito.
Nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3, a norma del quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa", si osserva che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datare di lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione. Il rinnovato quadro normativo di riferimento, non può dirsi abbia immutato i principi sopra enunciati. Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al comma 1, che "l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali", non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario "normale".
Ed altrettanto è da dirsi in relazione al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale, all'art. 1, comma 2, definisce "orario di lavoro" "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione teste riportata.
Il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, ovverosia se il lavoratore sia obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera.
Nel caso in esame il ccnl di riferimento nulla dice sul punto (art. 26, ccnl multiservizi, doc. 21 parte ricorrente).
Ora, se la procuratrice della società resistente interrogata CP_2 formalmente dal Giudice in altro giudizio assimilabile al presente, ha dichiarato che i dipedenti ben potevano venire da casa indossando la divisa, la collega dei ricorrenti , e la ricorrente Per_1 Parte_5 sentite come testimoni, hanno riferito che i dipendenti avevano l'obbligo di vestire la divisa solo una volta giunti all'interno del posto di lavoro (v. doc. 17 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente produce anche una comunicazione scritta della società datrice di lavoro rivolta ai dipendenti circa la necessità di rispettare l'obbligo di indossare la divisa solo dopo aver raggiunto il luogo di lavoro (v. doc. 14 fascicolo parte ricorrente). Parte resistente disconosce la provenienza di tale documento che però presenta il timbro della società ed è stato confermato dalle testimonianze su richiamate.
Peraltro, si ritiene che la necessità di indossare la divisa solo sul luogo di lavoro risponde nel caso specifico ad un'esigenza intrinseca di igiene e sanitaria.
Invero, la prestazione non solo si doveva svolgere esclusivamente all'interno di un nosocomio ma tutti i dipendenti ricorrenti (addetti alla distribuzione pasti, addetti al lavaggio, addetti al nastro, addetti al carrello e autisti) maneggiavano e/o trasportavano cibi (sia pure confezionati) e/o supporti sui quali tali cibi venivano riposti;
e tali cibi e supporti entravano direttamente in contatto con i pazienti e il personale infermieristico e ausiliario.
Pertanto, ben si comprende il ruolo di tutela che svolgeva la divisa, di schermo rispetto all'esterno del nosocomio e che riguardava tutto il personale che aveva contatto continuo e diretto con i pazienti quali appunto medici, infermieri, ausiliari.
Il tempo per la vestizione e la svestizione di pantalone, maglietta, scarpe e cuffietta o casco nonché per raggiungere la macchinetta segnatempo a circa 60/70 metri dagli spogliatoi, può ragionevolmente essere quantificato in complessivi 15 minuti.
Il dipendente poteva svolgere più turni nel medesimo giorno ed in tal caso devono essere conteggiati 15 minuti per ogni turno, in quanto tra un turno e l'altro intercorrevano almeno due ore, e non si può pretendere che il dipendente rimanesse in spogliatoio o comunque all'interno del nosocomio per due ore senza poter uscire.
Con riferimento alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, la società datrice di lavoro la contesta in quanto sostiene che la prestazione non sia provata: i conteggi, in realtà, si fondano sulle buste paga provenienti dalla società convenuta e non disconosciute;
gli stessi fogli presenza sono solo genericamente contestati, non vengono prodotti a prova contraria altri fogli presenza con le firme dei dipendenti (v. docc. 1 – 15 fascicolo parte ricorrente).
La remunerazione del cd. tempo tuta rientra nella retribuzione ai fini del calcolo del TFR, non tanto in quanto essendo legata alla prestazione sarebbe chiaramente un'indennità a carattere non occasionale ma in quanto è vera e propria retribuzione a a fronte di una prestazione lavorativa durante il tempo di lavoro.
Per tutto quanto detto, utilizzando i calcoli di parte ricorrente, ridotti i minuti da remunerare per turno da 20 a 15 può concludersi che parte ricorrente ha diritto alla retribuzione corrispondente, e che, conseguentemente la parte datrice deve essere condannata a pagare € 2.519,805 a , € 1.346,5275 a Parte_1 Parte_2
, € 2.667,9525 a , € 2.181,7875
[...] Parte_3
a , € 3.973,7625 a Parte_4 Parte_5
, € 2.004,5025 a , € 2.004,5025 a
[...] Parte_6
, € 3.150,8175 a , € Parte_7 Parte_8
4.440,9225 a , € 2.146,8675 a Parte_9 Pt_10
, € 1.155,06 a , € 4.493,73 a
[...] Parte_11
e € 4.493,73 a , oltre interessi e Parte_12 Parte_13 rivalutazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Questi i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 7 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Pt_13
[...] ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti F. Bronzini e G. Muccioli Casadei
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Moizo, C. Moizo e E. Bove
all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna parte resistente a pagare a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione
€ 2.519,805 a , € 1.346,5275 a Parte_1 Parte_2
, € 2.667,9525 a , €
[...] Parte_3
2.181,7875 a , € 3.973,7625 a Parte_4
, € 2.004,5025 a , € Parte_5 Parte_6
2.004,5025 a , € 3.150,8175 a Parte_7 Parte_8 , € 4.440,9225 a , € 2.146,8675 a
[...] Parte_9
, € 1.155,06 a , € Parte_10 Parte_11
4.493,73 a e € 4.493,73 a;
Parte_12 Parte_13
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono alla datrice di lavoro convenuta il pagamento del tempo impiegato per indossare e togliersi la divisa, per ogni turno svolto nel periodo 1.10.2017 – 31.8.2023.
La datrice di lavoro sostiene che essendovi libertà di presentarsi a lavoro già indossando la divisa, la domanda deve essere respinta;
peraltro, non sarebbe provato neanche il numero dei turni svolti dai ricorrenti negli anni in rilievo.
Con riferimento al cd. tempo tuta si osserva che al fine di valutare se il tempo occorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro e, più in generale, la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica. In particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti, la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito.
Nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3, a norma del quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa", si osserva che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datare di lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione. Il rinnovato quadro normativo di riferimento, non può dirsi abbia immutato i principi sopra enunciati. Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al comma 1, che "l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali", non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario "normale".
Ed altrettanto è da dirsi in relazione al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale, all'art. 1, comma 2, definisce "orario di lavoro" "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione teste riportata.
Il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, ovverosia se il lavoratore sia obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera.
Nel caso in esame il ccnl di riferimento nulla dice sul punto (art. 26, ccnl multiservizi, doc. 21 parte ricorrente).
Ora, se la procuratrice della società resistente interrogata CP_2 formalmente dal Giudice in altro giudizio assimilabile al presente, ha dichiarato che i dipedenti ben potevano venire da casa indossando la divisa, la collega dei ricorrenti , e la ricorrente Per_1 Parte_5 sentite come testimoni, hanno riferito che i dipendenti avevano l'obbligo di vestire la divisa solo una volta giunti all'interno del posto di lavoro (v. doc. 17 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente produce anche una comunicazione scritta della società datrice di lavoro rivolta ai dipendenti circa la necessità di rispettare l'obbligo di indossare la divisa solo dopo aver raggiunto il luogo di lavoro (v. doc. 14 fascicolo parte ricorrente). Parte resistente disconosce la provenienza di tale documento che però presenta il timbro della società ed è stato confermato dalle testimonianze su richiamate.
Peraltro, si ritiene che la necessità di indossare la divisa solo sul luogo di lavoro risponde nel caso specifico ad un'esigenza intrinseca di igiene e sanitaria.
Invero, la prestazione non solo si doveva svolgere esclusivamente all'interno di un nosocomio ma tutti i dipendenti ricorrenti (addetti alla distribuzione pasti, addetti al lavaggio, addetti al nastro, addetti al carrello e autisti) maneggiavano e/o trasportavano cibi (sia pure confezionati) e/o supporti sui quali tali cibi venivano riposti;
e tali cibi e supporti entravano direttamente in contatto con i pazienti e il personale infermieristico e ausiliario.
Pertanto, ben si comprende il ruolo di tutela che svolgeva la divisa, di schermo rispetto all'esterno del nosocomio e che riguardava tutto il personale che aveva contatto continuo e diretto con i pazienti quali appunto medici, infermieri, ausiliari.
Il tempo per la vestizione e la svestizione di pantalone, maglietta, scarpe e cuffietta o casco nonché per raggiungere la macchinetta segnatempo a circa 60/70 metri dagli spogliatoi, può ragionevolmente essere quantificato in complessivi 15 minuti.
Il dipendente poteva svolgere più turni nel medesimo giorno ed in tal caso devono essere conteggiati 15 minuti per ogni turno, in quanto tra un turno e l'altro intercorrevano almeno due ore, e non si può pretendere che il dipendente rimanesse in spogliatoio o comunque all'interno del nosocomio per due ore senza poter uscire.
Con riferimento alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, la società datrice di lavoro la contesta in quanto sostiene che la prestazione non sia provata: i conteggi, in realtà, si fondano sulle buste paga provenienti dalla società convenuta e non disconosciute;
gli stessi fogli presenza sono solo genericamente contestati, non vengono prodotti a prova contraria altri fogli presenza con le firme dei dipendenti (v. docc. 1 – 15 fascicolo parte ricorrente).
La remunerazione del cd. tempo tuta rientra nella retribuzione ai fini del calcolo del TFR, non tanto in quanto essendo legata alla prestazione sarebbe chiaramente un'indennità a carattere non occasionale ma in quanto è vera e propria retribuzione a a fronte di una prestazione lavorativa durante il tempo di lavoro.
Per tutto quanto detto, utilizzando i calcoli di parte ricorrente, ridotti i minuti da remunerare per turno da 20 a 15 può concludersi che parte ricorrente ha diritto alla retribuzione corrispondente, e che, conseguentemente la parte datrice deve essere condannata a pagare € 2.519,805 a , € 1.346,5275 a Parte_1 Parte_2
, € 2.667,9525 a , € 2.181,7875
[...] Parte_3
a , € 3.973,7625 a Parte_4 Parte_5
, € 2.004,5025 a , € 2.004,5025 a
[...] Parte_6
, € 3.150,8175 a , € Parte_7 Parte_8
4.440,9225 a , € 2.146,8675 a Parte_9 Pt_10
, € 1.155,06 a , € 4.493,73 a
[...] Parte_11
e € 4.493,73 a , oltre interessi e Parte_12 Parte_13 rivalutazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Questi i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 7 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro