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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/08/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai SInori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1685/2023 R.G. promossa da c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Groppo (PEC:
del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso Email_1
il suo studio in Treviso appellante contro
(c.f. ) CP_1 C.F._1
(c.f. ), CP_2 C.F._2
in proprio nonché in qualità di rappresentanti della figlia minore (c.f. Persona_1
e c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Todeschini (PEC: Email_2
del Foro di Treviso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Treviso appellati
1 e
DOTT. (c.f. ), Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Coden (PEC:
e Chiara Coden (PEC Email_3
del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliato presso il Email_4
suo studio in Pordenone appellato e
(p.IVA , in persona del Controparte_5 P.IVA_2 proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Locatelli
(c.f. – PEC FAX C.F._6 Email_5
049/654522), del Foro di Padova appellata oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Treviso del 26/07/2023 resa nel procedimento r.g. n.6040/2019
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito in via principale: in accoglimento di tutti i motivi sopra estesi Voglia l'Ecc.ma Corte
D'Appello adita riformare l'impugnata ordinanza n. cronol. 10367/2023 del 26/07/2023 RG n.
6040/2019 del Tribunale di Treviso G.I. Dott.ssa Menegazzi con ogni conseguente statuizione e condanna dei ORi , , in proprio e nella qualità di rappresentanti CP_1 CP_2
della figlia minore , e il sig. a restituire al Persona_1 Controparte_3 [...]
quanto da questo corrisposto in esecuzione della ordinanza impugnata oltre Parte_1
2 interessi dal giorno del pagamento al saldo, nonché condanna e rifusione di spese di lite e tecniche di ctp e ctu di I° Grado e del presente Giudizio D'Appello.
Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di conferma dell'an, in riforma dell'ordinanza
n. cronol. 10367/2023 del 26/07/2023 RG n. 6040/2019 del Tribunale di Treviso, Voglia l'Ecc.ma
Corte D'Appello di Venezia accertato in accoglimento del motivo di gravame n. 2 il concorso della IG con il Dott. e il nella produzione CP_2 CP_4 Parte_1
dell'evento e ridotto ex art. 1227 c.c. comma 1 e 2 il ristoro spettante, accertata anche in accoglimento del motivo n. 3 la gravità della colpa del Dott. e comunque rideterminata CP_4
la graduazione delle rispettive colpe e percentuali di responsabilità, rideterminate anche in accoglimento del motivo di gravame n. 4 le poste di danno e riquantificate le somme tutte oggetto di condanna del giudizio di I° Grado e accolto il motivo di gravame n. 5, condannarsi al risarcimento esclusivamente il Dott. e comunque condannare il dott. Controparte_4 [...]
a manlevare integralmente il in relazione ai danni lamentati dai CP_4 Parte_1
ricorrenti e alle conseguenze risarcitorie derivatene e comunque in ogni ipotesi a rifondere e rimborsare integralmente in via di regresso e/o rivalsa al tutto quanto Parte_1
questi dovesse essere tenuto a corrispondere ai convenuti nonché le spese del Controparte_6
Giudizio di I° Grado così come di quello ex art. 696 bis c.p.c. anche per i CTP nonché del
Giudizio D'Appello e comunque quanto da questi pagato in eccesso rispetto all'accertato grado di responsabilità. Condannarsi i ORi , , in proprio e nella qualità CP_1 CP_2
di rappresentanti della figlia minore , e il sig. a restituire al Persona_1 Controparte_3
quanto da questo corrisposto in esecuzione della ordinanza impugnata Parte_1 oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo, in eccesso rispetto all'importo come rideterminato nonché condanna e rifusione di spese di lite e tecniche di ctp e ctu di I° Grado e del presente Giudizio D'Appello.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di conferma dell'an, e di conferma dell'esclusione di ogni concorso della IG , in riforma dell'ordinanza CP_2
3 n. cronol. 10367/2023 del 26/07/2023 RG n. 6040/2019 del Tribunale di Treviso, Voglia l'Ecc.ma
Corte D'Appello di Venezia, accertata anche in accoglimento del motivo n. 3 la gravità della colpa del Dott. e comunque rideterminata la graduazione delle rispettive colpe e CP_4
percentuali di responsabilità, rideterminate anche in accoglimento del motivo di gravame n. 4 le poste di danno e riquantificate le somme tutte oggetto di condanna del giudizio di I° Grado e accolto il motivo di gravame n. 5, condannarsi al risarcimento esclusivamente il Dott.
[...]
e comunque condannare il dott. a manlevare integralmente il CP_4 Controparte_4 [...]
in relazione ai danni lamentati dai ricorrenti e alle conseguenze risarcitorie Parte_1
derivatene e comunque in ogni ipotesi a rifondere e rimborsare integralmente in via di regresso
e/o rivalsa al tutto quanto questi dovesse essere tenuto a corrispondere Parte_1
ai convenuti nonché le spese del Giudizio di I° Grado così come di quello ex art. Controparte_6
696 bis c.p.c. anche per i CTP nonché del Giudizio D'Appello e comunque quanto da questi pagato in eccesso rispetto all'accertato grado di responsabilità.
Condannarsi i ORi , , in proprio e nella qualità di rappresentanti CP_1 CP_2
[... della figlia minore , e il sig. a restituire al Persona_1 Controparte_3 Pt_1
quanto da questo corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata oltre Parte_1
interessi dal giorno del pagamento al saldo, in eccesso rispetto all'importo come rideterminato nonché condanna e rifusione di spese di lite e tecniche di ctp e ctu di I° Grado e del presente
Giudizio D'Appello.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: in ogni caso Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello di
Venezia in accoglimento del 4 motivo di gravame, in riforma dell'ordinanza n. cronol.
10367/2023 del 26/07/2023 RG n. 6040/2019 del Tribunale di Treviso, rideterminare le poste di danno e la loro quantificazione e per l'effetto condannarsi i ORi , CP_1 CP_2
, in proprio e nella qualità di rappresentanti della figlia minore , e il sig.
[...] Persona_1
a restituire al quanto da questo corrisposto in Controparte_3 Parte_1
esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo, in
4 eccesso rispetto all'importo come rideterminato nonché condanna e rifusione di spese di lite e tecniche di ctp e ctu di I° Grado e del presente Giudizio D'Appello.
In via istruttoria:
Disporsi ex art. 196 c.p.c. per le ragioni di cui in atto la rinnovazione della CTU anche eventualmente al solo fine di rispondere alle osservazioni tecniche dei CTP indicate in atti e rimaste prive di risposta.
Si reiterano le richiesta formulate in via istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni di I°
Grado “Si chiede che il Giudice previa revoca e/o modifica delle proprie ordinanze del
23.01.2020 e del 05.12.2020 e da ultimo del 14.02.2023 dichiari inammissibile e non ammetta la produzione documentale effettuata dalla ricorrente il giorno prima dell'udienza del 23.01.2020 ossia la documentazione INPS e la dichiarazione dei redditi prodotte sub doc. 37 e 38, per le ragioni indicate a verbale d'udienza del 23.01.2020 e richiamate a verbale dell'udienza del
29.10.2020 e da ultimo nella nota di trattazione scritta datata 22.09.2022 trattandosi di documentazione che era già nella disponibilità della ricorrente al momento dell'incardinazione del presente giudizio e del giudizio presupposto ed inoltre il documento 37 risulta avulso dalla stesse affermazioni e allegazioni della ricorrente sin dal ricorso 696 bis c.p.c.; preso atto degli elaborati peritali del Dott. si ribadiscono i rilievi formulati dai CTP del Persona_2 [...]
e riportati nei predetti elaborati e si chiede altresì che il Giudice previa revoca Parte_1
e/o modifica della propria ordinanza del 14.02.2023 Voglia disporre la rinnovazione della CTU per le ragioni di cui in atti;
si insiste altresì nella richiesta che ex art. 213 c.p.c. sia acquisita informazione presso l'INPS in ordine allo stato occupazionale e all'eventuale percezione di prestazioni previdenziali da parte della IG , come da provvedimento del CP_2
Giudice del 05.12.2020.
RISPETTO AGLI APPELLI INCIDENTALI
Accogliersi l'appello incidentale del Dott. nonché accogliersi l'appello incidentale di CP_4
con esclusione della richiesta di conferma dell'impugnata Controparte_5
5 ordinanza in punto di condanna paritaria e solidale del Dott. e di CP_4 Parte_1
nei confronti della IG e di rigetto della domanda di rivalsa del
[...] CP_2 [...]
nei confronti del Dott. con ogni conseguente condanna restitutoria a Parte_1 CP_4
favore del nei confronti del OR , , in Parte_1 CP_1 CP_2
proprio e nella qualità di rappresentanti della figlia minore , e Persona_1 CP
.
[...]
Per in proprio nonché in qualità di rappresentanti CP_1 CP_2
della figlia minore e Persona_1 Controparte_3
“gli appellanti, richiamato il contenuto della comparsa di costituzione depositata il 16.01.2024, insistono per il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, nonché quindi per il rigetto delle impugnazioni, principale ed incidentali, ex adverso proposte, e precisano le conclusioni come in comparsa di costituzione, di seguito riportandole: nel merito: previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni esposte in atti e/ o per quelle diverse ed ulteriori che dovessero risultare, rigettarsi le avversarie impugnazioni promosse sia in via principale che in via incidentale e, per l'effetto, quanto alle domande svolte in primo grado da e anche in qualità di rappresentanti della figlia CP_1 CP_2
minore , e da , confermarsi integralmente le statuizioni di cui Persona_1 Controparte_3
all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Treviso, Dott.ssa Susanna Menegazzi, del
26.07.2023, R.G. 6040/ 2023, cron. 10367/ 2023, oggi impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di secondo grado da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al 15% spese generali e accessori di legge,
e spese successive occorrende e maturande, compresa la tassa di registrazione dell'emanando provvedimento finale.
Riservata ogni ulteriore eccezione, deduzione, integrazione o istanza, sia di merito che istruttoria”.
Per il Dott. MORASSUT CP_4
6 “APPELLO INCIDENTALE in via principale di merito in riforma dell'impugnata ordinanza, respingersi le domande tutte avanzate dagli attori nei confronti del convenuto condannandosi gli stessi alle restituzioni di legge;
CP_4
in via subordinata di merito in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, accertarsi e dichiararsi il concorso dell'attrice nella causazione del danno nella misura del 50% o di quella diversa ritenuta di giustizia, condannandosi la stessa ed i coattori alle restituzioni conseguenti e proporzionali;
in via ulteriormente subordinata di merito in riforma dell'impugnata ordinanza, ridursi in ogni caso alla misura di giustizia l'entità del danno liquidato, con conseguente condanna degli attori a restituire agli aventi diritto le somme percepite in eccesso rispetto al dovuto;
in ogni caso dichiararsi tenuta la a manlevare il dott. da Controparte_5 CP_4
qualsivoglia sua condanna a risarcimenti e spese;
spese di lite di primo e secondo grado rifuse;
in via istruttoria si chiede che la Corte d'Appello disponga: nuova consulenza tecnica nominando tre esperti in materia (1 medico-legale + 1 radiologo + 1 oncologo) che esaminino e valutino il caso alla luce di tutte le argomentazioni medico-legali acquisite in causa, sia quelle provenienti dai periti d'ufficio sia quelle formulate dai periti di parte;
in particolare, si chiede che, nel quesito da porre ai nominandi periti d'ufficio, sia inserito, tra gli altri, il seguente quesito:
• dicano i periti d'ufficio se la letteratura medico scientifica allegata dai consulenti d'ufficio del
1° grado, specificamente quella segnalata dall'oncologo dr. sia pertinente o meno al Per_3
caso di specie ed, in ogni caso, se possa o meno essere assunta come parametro di giudizio e
7 valutazione del caso stesso indicando, in ipotesi affermativa, i punti della citata letteratura ritenuti probanti per il caso de quo;
in subordine: si chiede che la Corte disponga la chiamata dei C.T.U. di 1° grado per fornire chiarimenti specifici su tutti gli argomenti in contestazione tra periti d'ufficio e C.T.P. ed, in particolare, sulla contestazione formulata dal perito per Morassut circa la bibliografia fatta valere dai Per_4
C.T.U. – Per_2 Per_3
APPELLO ORDINARIO respingersi l'appello proposto dal in punto corresponsabilità e solidarietà Parte_1
con il dott. nonché la conseguente domanda di manleva, confermandosi sul punto CP_4
l'ordinanza di primo grado;
in ogni caso, dichiararsi tenuta la a manlevare il dott. Controparte_5
da qualsivoglia sua condanna a risarcimenti e spese;
CP_4
spese di appello rifuse”.
Per Controparte_5
“NEL MERITO, RISPETTO ALL'APPELLO PRINCIPALE: accogliersi l'appello promosso dal nei limiti di cui in narrativa, in Parte_1
quanto fondato per le ragioni sopra esposte e quindi condannarsi i ORi e CP_2 [...]
sia in proprio e sia nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP_1
sulla figlia minore nonché alla restituzione degli importi Persona_1 Controparte_3
corrisposti da in esecuzione dell'Ordinanza di primo Controparte_5
grado;
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: voglia la Corte d'Appello di Venezia riformare, per le ragioni esposte, l'ordinanza n. 10367/2023 del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha individuato una responsabilità per quanto occorso alla IG in capo al dott. condannando altresì CP_2 CP_4 Controparte_7
[...
[...] [...]
[...]
[...]
[
a manlevare il proprio assicurato, dichiarando il medico esente da qualsiasi
[...]
responsabilità e, di conseguenza, l'Assicuratore esente da ogni obbligazione e, quindi, condannarsi i ORi e sia in proprio e sia nella loro qualità di CP_2 CP_1
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nonché Persona_1
alla restituzione degli importi corrisposti da Controparte_3 Controparte_5
in esecuzione dell'ordinanza di primo grado;
[...]
IN VIA DI SUBORDINE, ANCHE IN VIA INCIDENTALE: rigettarsi il terzo motivo d'appello formulato dal e, quindi, confermarsi l'ordinanza n. 10367/2023 del Parte_1
Tribunale di Treviso nella parte in cui ha dichiarato il ed il dott. Parte_1
parimenti e solidalmente responsabili nei confronti della IG e nella parte in CP_4 CP_2
cui ha rigettato la domanda di rivalsa formulata dal nei confronti del dott. Parte_1
si chiede, con le forme dell'appello incidentale, la riforma dell'ordinanza nella parte CP_4
in cui ha riconosciuto il danno non patrimoniale e patrimoniale in favore dei ricorrenti e, in caso di riforma parziale dell'ordinanza impugnata, si chiede la condanna dei ORi e CP_2
sia in proprio e sia nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_1
genitoriale sulla figlia minore nonché alla restituzione di Persona_1 Controparte_3
tutte quelle maggiori somme corrisposte da rispetto a Controparte_5
quanto effettivamente dovuto;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: associandosi alle richieste già formulate dalla difesa del Parte_1
, si chiede che venga espletata una nuova consulenza medico legale d'ufficio, con
[...] affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio peritale ai sensi dell'art. 15 della Legge Gelli-
Bianco, finalizzata ad accertare, in particolare:
- la sussistenza di eventuali profili di colpa in capo al ed al dott. Parte_1 [...]
in occasione della visita eseguita l'8 aprile 2016 sulla IG avuto CP_4 CP_2
riguardo alle condizioni del paziente al momento dell'ingresso presso la struttura sanitaria e
9 considerata la gravissima patologia tumorale dalla quale è risultata poi affetta, nonché la condotta posta in essere da parte attrice medesima;
- in caso di accertata colpa del Medicina e del dott. verificare se la condotta Parte_1 CP_4
censurata si ponga in nesso eziologico con l'evento-lesivo lamentato, tenuta in considerazione la natura della neoplasia maligna della IG CP_2
- si chiede che l'indagine sia comunque contenuta negli stretti limiti posti dal codice di rito, in particolare con esclusione di qualsivoglia valutazione in ordine a cespiti di danno che esulano dalle competenze tecniche del consulente.
In via di subordine, si chiede che il Giudice (preso atto dell'esito della precedente chiamata a chiarimenti) voglia convocare nuovamente a chiarimenti il dott. in contraddittorio in Per_2
presenza con i consulenti tecnici di parte, al fine di garantire un confronto immediato in relazione alle differenti tematiche di rilevanza tecnica emerse nel caso di specie ed espresse nelle osservazioni critiche rese dal consulente di parte e dagli specialisti di , dott. CP_5 [...]
, e dott. prodotte in allegato sub doc. 4, oltre che a Per_5 Persona_6 Persona_7
quelle a suo tempo trasmesse in sede di osservazioni alla bozza, prodotte, invece, sub doc. 3, riproposte da ultimo una volta avuta contezza della bozza dei chiarimenti “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 26/07/2023, ha accolto parzialmente le domande proposte da e , in proprio e per i figli CP_1 CP_2
minori e volte ad ottenere la condanna del dott. e del CP Persona_1 Controparte_4
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a vario Parte_1
titolo dai ricorrenti per il ritardo diagnostico di un carcinoma alla mammella da cui era affetta la sig.ra già individuabile, secondo la loro tesi, in data 08/04/2016, quando la stessa si CP_2
sottoponeva a mammografia ed ecografia.
10 2. Nel giudizio si costituivano i convenuti, respingendo ogni addebito di responsabilità, nonchè, chiamata in manleva dal dott. la che aderiva alle CP_4 Controparte_5 difese dell'assicurato.
Il Tribunale, acquisita la CTU esperita in sede di TP e chiamato a chiarimenti il CTU con i suoi ausiliari, specialisti in oncologia e radiologia, accertava la sussistenza della “responsabilità del dr per ritardata diagnosi del tumore, con conseguente ritardo nell'intervento Controparte_4
terapeutico”, dichiarava risolto il contratto intercorso tra il Centro Medico e la paziente e respingeva la domanda di rivalsa proposta dalla medesima struttura nei confronti del medico, sull'assunto che difettasse la colpa grave del secondo.
Il Tribunale, poi, determinava il quantum del risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla ricorrente in € 184.557,00, di cui € 4.455,00 per l'invalidità temporanea, € 100.102 per i 20 punti differenziali di danno permanente e € 80.000 per il danno da perdita di chances di sopravvivenza, sul presupposto che “una tempestiva diagnosi avrebbe comportato chances di sopravvivenza e di guarigione superiori al 50%” e che viceversa il ritardo diagnostico verificatosi avesse comportato una minore aspettativa di vita, riconoscendo per le voci di danno patrimoniale la somma di € 43.000 a titolo di lucro cessante, in quanto “da quando lavora part-time, la IG ha perso circa 600 € al mese” e il rimborso delle spese sanitarie, quale danno emergente, in misura di € 7.233,31; inoltre, liquidava il danno non patrimoniale da “perdita di chances di mantenere più a lungo il rapporto parentale con la propria congiunta” in favore dei familiari della sig.ra in € 40.000 ciascuno, ed accoglieva la domanda di manleva del dott. CP_2 CP_4
nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
3. Ha interposto gravame il , articolando i seguenti cinque motivi d'appello: 1) Parte_1
“violazione degli art. 1176, 1218, 1228, 2043 c.c. e degli art. 115, 116, 196 e 132 n. 4 c.p.c.”, censurando la decisione nella parte in cui riteneva integrati la colpa del sanitario ed il nesso di causa con i danni lamentati dai ricorrenti, aderendo acriticamente e apoditticamente alle conclusioni del CTU e dei suoi ausiliari, il cui elaborato era attinto da osservazioni critiche dei
11 CTP;
2) “violazione dell'art. 1227 c.c. e degli art. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.”, dolendosi del mancato riconoscimento del concorso di colpa della sig.ra 3) “violazione degli art. 1176, CP_2
1218, 1228, 1298, 1299, 2055 c.c. art. 9 Legge 24/2017 (Legge Gelli) e degli art. 115, 116 e 132
n. 4 c.p.c.”, nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la sua corresponsabilità e respinto la sua domanda di rivalsa, nonostante che l'accaduto fosse esclusivamente imputabile alla condotta tenuta dal medico, connotata dai caratteri di atipicità, eccezionalità ed imprevedibilità rispetto all'ordinaria prestazione del servizio sanitario;
4) “violazione degli art. 1218, 1223, 1226,
1227, 2043, 2056 e 2059 c.c. nonché violazione degli art. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione ai danni liquidati e al quantum”, attese l'erronea determinazione e liquidazione delle poste risarcitorie;
5) “violazione dell'art. 1453 c.c. in merito alla pronuncia di risoluzione del contratto”, stante la sua estraneità al fatto.
5. Si è costituito il dott. contestando i motivi posti a sostegno della domanda di rivalsa CP_4
della struttura e proponendo appello incidentale, con analoga istanza di rinnovazione della CTU, sulla base dei seguenti motivi: I) “violazione degli artt. 1176, 2043 c.c. e 132 n. 4 - 196 c.p.c.”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto integrati un suo comportamento negligente ed il nesso eziologico con le conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla ricorrente;
II) “violazione degli artt. 1227 c.c. e 115-116 c.p.c.”, nella parte in cui l'ordinanza non aveva riconosciuto il concorso colposo della paziente;
III) “violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059
c.c. e artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c.”, dolendosi anch'esso dell'eccessiva liquidazione del danno.
6. Si è altresì costituita associandosi ai motivi d'appello Controparte_5
dell'assicurato quanto all'insussistenza di profili di colpa dei sanitari, formulando “appello incidentale in relazione alla parte dell'ordinanza che ha riconosciuto una responsabilità in capo al dott. nonché con riguardo alla liquidazione del danno in favore dei ricorrenti”, CP_4 sostenendo, al riguardo, l'erroneità della sentenza, ribadendo da ultimo le eccezioni d'inoperatività della garanzia.
12 Tutti gli appellanti hanno chiesto la rinnovazione della CTU o la convocazione del CTU a chiarimenti.
7. Si sono costituiti anche i sig.ri e insistendo per l'integrale conferma CP_1 CP_2
dell'ordinanza del Tribunale di Treviso, con rigetto delle impugnazioni principale e incidentali.
La causa, dopo la celebrazione della prima udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. e la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 9-5-2025
e del 13-5-2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di rito ex art. 352 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
8. Con il primo motivo l'appellante si duole che il Giudice di primo grado Parte_1
abbia ritenuto la condotta colposa del medico ed il nesso eziologico tra questa e le conseguenze pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti, basando tale apprezzamento sulle risultanze della CTU svolta in sede d'istruzione preventiva, senza procedere ad un'analisi critica delle relative risultanze, limitandosi a recepire le considerazioni degli ausiliari, i quali non avevano risposto agli articolate rilievi sollevati dai CTP, neppure nell'integrazione depositata nel giudizio di merito per rendere i chiarimenti richiesti dalle parti.
Tale motivo va esaminato in uno al primo motivo dell'appello incidentale del dott. e alla CP_4
prima censura sollevata nel gravame incidentale di che appaiono Controparte_5
strettamente collegati.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il
13 giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”
(Cass., Sez. V, Ord. 06/05/2021, n. 11917).
Le argomentazioni tecniche svolte dal perito d'ufficio possono essere recepite dal Tribunale qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già riscontrate dal CTU ed abbiano trovato motivata smentita in un ragionamento logico: il giudice può aderire alle conclusioni offerte riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relazione peritale, esaurendo l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti del perito da lui stesso nominato qualora nella relazione peritale questi abbia tenuto conto e replicato ai rilievi del CTP (v. Cass., Sez. 3, Ord. 06/05/2024, n. 12195), delineandosi il percorso logico della decisione che ne costituisce adeguata motivazione (v. Cass.,
Sez. 1, Ord. 11/06/2018, n. 15147).
In specie le argomentazioni svolte dagli appellanti si risolvono in una critica del provvedimento circoscritta alla riaffermazione delle osservazioni dei consulenti di parte, i quali, tuttavia, non hanno offerto elementi idonei ad inficiare le conclusioni del CTU e dei suoi ausiliari, che, fondate su puntuali approfondimenti ed esenti da vizio logico, evidenziano come il medico sia incorso in un errato inquadramento diagnostico e sia stato perciò indotto a prescrivere un controllo a lungo termine, piuttosto che il controllo a 6 mesi previsto dalle leges artis per casi consimili, e come tale condotta negligente e imprudente sia stata causa del danno lamentato dalla ricorrente.
In particolare, la CTU ha accertato: a) che la mammografia eseguita presso il Centro Medico mostrava “evidente una differenza del QSE sx rispetto a quello dx. Infatti in quello sx è apprezzabile una formazione opaca di 8 mm circa, tale dato non veniva confermato dall'ecografia. (…) È palese che in data 08/04/2016 la mammografia ha documentato un nodulo al QSE sx di 8 mm pur non confermato dall'ecografia” e che, alla luce di questo, il medico avrebbe dovuto suggerire un controllo a 6 mesi, dato che “alcuni elementi si sarebbero dovuti
14 considerare prima di suggerire un controllo a 12/18 mesi: giovane età, sintomaticità, primo esame con riscontro opacità 8 mm al QSE in cui sarebbe stato opportuno ripetere un controllo a breve (6 mesi) proprio per poi programmare la pianificazione dei successivi controlli. Questo avrebbe permesso di anticipare la diagnosi in una fase ancora precoce. Infatti la velocità di crescita della neoplasia è stata evidente tra il 9 e 10 mese, passando dalle dimensioni di 22 mm
(mammografia del 10/1/2017) alle dimensioni di 32 mm (esame istologico atto operatorio del
15/2/2017) con un aumento del 400 % rispetto al primo riscontro mammografico del 8/4/2016”
(cfr. considerazioni dello specialista oncologo, pag.
8-9 della CTU e analoghe considerazioni dello specialista radiologo, a pag. 10 della CTU;
c) che “nessun dubbio sussiste sull'errato inquadramento diagnostico di quanto oggettivamente evidenziabile nelle immagini di cui alla mammografia eseguita il giorno 08/04/2016, acclarata l'asimmetria della mammella sinistra, dato di fatto inconfutabile e che imponeva, in sintonia con quelle che sono le indicazioni della migliore pratica clinico-assistenziale, un controllo clinico-strumentale ravvicinato da programmare a distanza di 6 mesi e non da rinviare a 12-18 mesi così come imprudentemente consigliato e refertato dallo specialista radiologo Dott. L'esecuzione di doverose, CP_4
imprescindibili e non dilazionabili a così lunga distanza nel tempo, indagini clinico strumentali
(visita senologica, ecografia mirata e mammografia) avrebbe ragionevolmente consentito di porre precoce diagnosi di neoplasia maligna con ben tre mesi di anticipo e con tutto ciò che ne sarebbe derivato dal punto di vista sia dell'approccio terapeutico che di meditata e ragionata prognosi quoad vitam. In buona sostanza ed in estrema sintesi, invece che la mastectomia, sarebbe stata indicata e ragionevolmente posta subito in essere la più contenuta e meno invalidante quadrantectomia” (cfr. pag. 14 della CTU).
Peraltro, il CTU ha dato congrua risposta alle critiche dei CTP (alle pagg. da 39 a 43 dell'elaborato peritale e alle pagg. pagg. 78 - 96 nella relazione integrativa depositata nel giudizio di merito), osservando che, in ogni caso, “a fronte di un effettivo, incontestabile, ritardo diagnostico terapeutico si verificò evoluzione in pejus con acclarato fin troppo facilmente
15 prevedibile e previsto avanzamento in corpo della neoplasia (evolutività morbosa del quadro clinico-sintomatologico allora in essere in quanto non dominato e tanto meno debellato da mano medica) tale da consentire allo scrivente di riconoscere in 3 mesi il prolungamento dello stato di malattia (…) e un danno da mastectomia con pessimo risultato estetico nonostante la protesizzazione, relativa giovane età della paziente portatrice di non indifferente patrimonio estetico depauperato (…), persistente seppur modesto linfedema arto superiore di sinistra con limitazione funzionale nei movimenti della corrispondente articolazione scapolo-omerale, tutte componenti di danno che, a ragion veduta, integrano un danno alla persona, da confinare pur sempre nell'alveo del biologico, pari al 25%. Altrettanto vero è che qualora il caso de quo fosse stato trattato tempestivamente con relativa aggressione chirurgica molto più confinata dal punto di vista del traumatismo operatorio, sarebbe derivato un danno alla persona pari al 5% e da ciò deriva che la quota parte di danno da collocarsi nella fascia tra il 5% e il 25% e cioè del 20% dovrà intendersi come danno incrementativo alias danno jatrogeno differenziale riconducibile ad acclarata malpractice medica con tutte le ricadute economiche che da ciò ne conseguono.” (pagg.
79 – 81 della relazione integrativa).
A fronte di questo, gli appellanti non hanno confutato compiutamente i rilievi posti a riscontro delle osservazioni dei consulenti di parte, né le conclusioni raggiunte in ordine alla condotta del medico, considerata dal CTU e dagli ausiliari specialisti “inadeguata in quanto diversa da quella scientemente esigibile posta in essere dal medico radiologo che la sottopose ad indagine mirata
(mammografia più ecografia) nell'aprile 2016 presso il ” (pag. 97 Parte_1
dell'integrazione alla CTU), per cui anche i richiami normativi operati dagli appellanti si palesano non pertinenti, non essendo riscontrabile alcun difetto di motivazione nell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge l'iter argomentativo posto a sostegno dell'apprezzamento del giudice.
Le censure d'appello, anche in ordine all'individuazione del danno iatrogeno differenziale, non possono dunque trovare accoglimento, né, per le stesse ragioni, può darsi luogo a rinnovazione della CTU o richiesta di nuovi chiarimenti, dovendo le relative istanze ritenersi infondate.
16 9. Vanno del pari disattesi il secondo motivo d'appello del e l'analogo motivo Parte_1
articolato dall'appellante incidentale dott. con i quali entrambi i predetti hanno CP_4 lamentato l'esclusione del concorso del fatto colposo della sig.ra per aver ella assunto un CP_2
atteggiamento attendista, nel senso che non si era sottoposta a nuovi controlli, benché accortasi, mediante autopalpazione, nell'estate 2016 della crescita del nodulo in questione.
Anche sul punto le argomentazioni proposte dagli appellanti si limitano ad una critica circoscritta alla riaffermazione delle osservazioni del dott. CTP del dott. volte ad Per_8 CP_4 enfatizzare l'autopalpazione prescritta, nonostante che il provvedimento, recependo le conclusioni sul punto della CTU, abbia anche aggiunto che “la IG , che non è un medico e dunque CP_2
nulla può esserle imputato per non essersi rivolta prima ad altro medico, bene fece ad anticipare il controllo;
ciò che le consentì probabilmente di evitare conseguenze peggiori”.
Al riguardo, occorre comunque ribadire come non sia stata provata dagli appellanti, sui quali gravava il relativo onere probatorio, alcuna condotta della paziente che possa aver contribuito al verificarsi dell'evento pregiudizievole o che possa aver comunque aggravato le conseguenze negative della prestazione del sanitario.
Invero, non appare affatto configurabile una condotta rilevante ai fini di cui all'art. 1227 c.c. nel contesto descritto nella CTU, in cui la paziente, dapprima, avendo avvertito la presenza di un piccolo nodulo sintomatico (“dolore”, cfr. pag. 8 della CTU con le considerazioni dello specialista oncologo), si rivolgeva prontamente al dott. il quale, eseguita visita senologica, CP_4
mammografia ed ecografia, restituiva diagnosi di assenza di neoplasia e la rinviava ad un controllo a 12-18 mesi, e poi, seppur rassicurata dalla diagnosi negativa ricevuta, lungi dall'attendere supinamente il decorso del termine indicato dallo specialista, nel gennaio 2017, ben prima della sua scadenza, decideva diligentemente di anticipare i controlli, una volta constatata la persistenza dell'aumento di volume del nodulo in questione.
A diverso apprezzamento non conducono né il richiamo alla prescritta autopalpazione di cui al referto, operato dalle difese degli appellanti, né il rilievo che la sig.ra avesse iniziato a CP_2
17 notare un aumento, di entità, peraltro, rimasta del tutto imprecisata, del volume del nodulo nell'estate del 2016, secondo quanto riferito al CTU.
Invero, già il CTU, nell'escludere ogni partecipazione attiva o comportamento inadeguato della sig.ra ha condivisibilmente osservato nei chiarimenti richiesti dal giudice come “tra una CP_2
diagnosi radiologica di assenza di neoplasia con il rinvio per controllo a ben 12 mesi ed il richiamo-raccomandazione alla paziente di controllarsi da sola autopalpandosi il seno non vi è confronto, essendo tutt'altra cosa (due pesi e due misure) rispetto alla rassicurazione fornitale da indiscusso esperto della materia quale è lo specialista radiologo, professionista che ha congedato la sig.ra non solo dicendole ma ovviamente anche scrivendo e certificando l'assenza di CP_2
immagini indicative di neoplasia maligna (…).
A quanto sopra, deve aggiungersi che i successivi controlli erano stati prescritti dallo specialista, nel referto, solo “a scopo preventivo” e che, a fronte di questo, non v'è alcuna prova che il dott.
nel suggerire “opportuna autopalpazione” (cfr. pag. 8 della CTU), avesse informato la CP_4
paziente della necessità di costante monitoraggio delle dimensioni del nodulo, in quanto potenzialmente a rapido rischio evolutivo in senso patologico, né dell'urgenza di nuovi controlli sanitari in caso di aumento del nodulo stesso. La sig.ra come giustamente evidenziato dal CP_2
primo giudice, non era un medico e non era perciò certamente dotata delle competenze necessarie per valutare come indizio “allarmante” quanto riscontrava dall'autopalpazione, soprattutto perché, come si è già rimarcato, poco tempo prima era stata rassicurata non solo dal referto negativo del dott. ma anche dalla tempistica da egli indicata per i nuovi controlli (12-18 mesi). CP_4
In questo contesto, la Corte ritiene pertanto corretta la valutazione del Tribunale, corroborata dalle risultanze peritali, nonché motivata adeguatamente, posto anche che la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. “non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,
18 ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (v. Cass. civ., Sez. lav., n. 18482/2023), ipotesi nel caso non ricorrenti.
10. Con il terzo motivo d'appello il ha contestato la decisione nella parte in Parte_1 cui ha accertato la responsabilità contrattuale della struttura, gravando, a suo parere, l'eventuale responsabilità esclusivamente sul dott. e sottolineando, in tal senso, che nella stessa CP_4
integrazione della CTU si affermava che “non si ravvisano responsabilità oggettive in capo al convenuto ”. Parte_1
La censura, tuttavia, non si confronta con la motivazione offerta dal Tribunale sul punto, che ha ben precisato il titolo contrattuale della responsabilità, diretta, del , sull'evidente Parte_2
presupposto che questo, accogliendo la paziente nella sua struttura, si fosse obbligato a fornirle la prestazione di assistenza sanitaria, consistente nella predisposizione degli spazi necessari, del personale sanitario sufficiente ed efficiente, di attrezzature e macchinari adeguati.
In linea generale, invero, la responsabilità della struttura, pubblica o privata, si configura anche per i danni causati dal proprio ausiliario, ex art. 1228 c.c. e, in tal caso, trova fondamento nel rischio d'impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, come previsto dal d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), applicabile ratione temporis, secondo il quale la struttura sanitaria risponde “a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cc, se tali danni sono dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui ex art. 1228 cc, se dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (v. Cass.,
1620/2012; Cass. 11320/2022; da ultimo Cass.8163/2025).
Nel caso, perciò, il è chiamato a rispondere di quei pregiudizi eziologicamente Parte_2
ricollegabili, non a proprie inadempienze specifiche, ma a quelle imputabili all'operato del sanitario che al suo interno ha eseguito la prestazione, a prescindere dall'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con quest'ultimo. Dunque, non rileva affatto ai fini invocati, contrariamente a quanto sostiene l'appellante principale, che il dott. operasse in regime CP_8
19 libero professionale, una volta accertato, ed invero neppure compiutamente contestato,
l'inserimento funzionale della sua prestazione medica nell'ambito delle attività fornite dalla struttura (cfr. Cass. 8163/2025, che da ultimo ha ribadito i suesposti principi, escludendo la responsabilità della struttura solo nell'ipotesi di mero rapporto di locazione dei locali in cui operavano i medici).
Sul piano dei rapporti interni, poi, il principio presuntivo di divisione paritaria dell'obbligazione solidale con il dott. avrebbe potuto essere vinto dall'appellante ove fosse stata accertata CP_4
non soltanto la colpa esclusiva del sanitario, ma anche la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice (v. Cass., Sez. 3, n. 28987/2019, richiamata dal
Tribunale in motivazione).
Tale prova non è stata fornita dal che, onde sostenere la colpa grave del Parte_1
medico, si è limitato a ripercorrere gli accertamenti riportati nell'elaborato peritale, senza considerare che la stessa CTU aveva quantificato per il dott. un “grado della colpa come CP_4
medio”, pienamente coerente con i dati relativi al caso, già innanzi ripercorsi (pag. 82 chiarimenti
CTU).
Il motivo, pertanto, non può essere accolto, rimanendo infondata anche la domanda di manleva azionata nei confronti del medico, già rigettata in prime cure.
11. Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura le poste di danno, Parte_1
oltre al quantum liquidato dal Giudice di primo grado.
La doglianza viene esaminata unitamente al terzo motivo d'appello incidentale del dott. CP_4
e alla seconda parte dell'impugnazione incidentale di che Controparte_5
avversano le medesime statuizioni.
I motivi sono accoglibili nei limiti che seguono.
20 11.1 Cominciando dalla liquidazione del danno biologico, la decisione resa in primo grado ha assolto compiutamente l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del convincimento espresso, che questa Corte condivide, in base allo scrutinio delle risultanze istruttorie.
Il Giudice di prime cure, invero, ha richiamato le emergenze della CTU, che ha accertato un
“prolungamento dello stato di malattia e convalescenza pari a 3 (tre) mesi nel contesto dei quali andranno riconosciuti 30 (trenta) gg come danno biologico temporaneo parziale al 75% a cui sommare ulteriori 30 (trenta) gg a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50% ed infine altri 30 (trenta) gg come danno biologico temporaneo parziale al 25%. - Danno permanente alla preesistente validità psico-somatica del soggetto pari al 25% (venticinque per cento) di cui una quota parte pari al 5% sarebbe comunque residuata quale esito del previsto più contenuto ed in sintonia con le dimensioni e con la natura della primitiva lesione tumorale correttamente e tempestivamente diagnosticata quadrantectomia, ragion per cui l'aliquota di danno da ascriversi
a malpractice medica è del 20% (venti per cento) componente che andrà collocata nella fascia di nocumento biologico compresa tra il 5% e il 25%. ( …). Vi fu quale conseguenza diretta di malpractice medica necessità di riduzione e compressione del monte ore lavorativo quale insegnante oggi confinato in un part-time di 12 ore settimanali” (pag. 97 chiarimenti CTU, ma vedasi anche pag. 44 della perizia resa in sede di TP).
Correttamente tali conclusioni sono state recepite nella sentenza, che ha innanzitutto riconosciuto il periodo di inabilità temporanea indicato dal perito, riferito, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti e dal CTP, non alla durata del ritardo diagnostico, ma al “prolungamento” dello stato di malattia e convalescenza conseguente all'intervento chirurgico cui la sig.ra si è CP_2
dovuta sottoporre a causa del ritardo diagnostico, le cui tempistiche il CTU ha considerato maggiormente impegnative rispetto a quelle di cui la SI.ra si sarebbe giovata dopo una CP_2
diagnosi tempestiva.
Il CTU, poi, ha adeguatamente riscontrato le osservazioni del CTP del Centro Medico, rilevando che le Linee Guida dal medesimo richiamate potevano costituire un punto di partenza per la
21 valutazione del danno biologico, ma che tale nocumento andava quantificato tenendo conto di tutte le ricadute della mastectomia totale, e dunque tenendo conto del pessimo risultato estetico nonostante la protesizzazione, della presenza di limitazione funzionale a carico della spalla sinistra e della modesta persistenza di succulenza tissutale esito del documentato linfedema coinvolgente l'arto superiore sinistro, la quantificazione operata nella sentenza appare corretta e dev'essere, pertanto, confermata.
Va altresì confermato l'incremento riconosciuto dal giudice per la personalizzazione del danno, in presenza di ampie, specifiche e puntuali allegazioni della parte istante in ordine alle peculiari ripercussioni patite, risultando presumibili la sofferenza soggettiva, il disagio e la difficoltà ad accettare la propria condizione fisica ed estetica derivate dalla invasività dell'intervento praticato, considerati la giovane età della paziente, che all'epoca dell'esecuzione delle prestazioni del dott.
come giustamente indicato nell'ordinanza, aveva soli 40 anni, ed il pessimo risultato CP_4
estetico conseguito nonostante la protesizzazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dunque confermarsi la statuizione del
Tribunale nella parte in cui ha accertato il credito di nei confronti, in via solidale, CP_2
del e del dott. a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 Controparte_4
patrimoniale, pari alla somma di € 104.557,00. Su detto importo sono inoltre dovuti gli interessi legali da calcolare sull'importo liquidato devalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT dalla data del fatto e poi di anno in anno rivalutato fino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo
11.2. Diversa valutazione attiene al danno da perdita di chances di guarigione o sopravvivenza
(“di essere sana a dieci anni”) lamentato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., riconosciuta dal
Tribunale sulla premessa che “La IG poi, a causa dell'errore commesso dal dr CP_2
ha vista ridotta la sua aspettativa di vita;
ella è stata privata della possibilità di vivere CP_4
più a lungo e in modo migliore attraverso cure meno invasive e con meno sofferenza”.
22 Sul punto osserva la Corte come la CTU si esprima in termini del tutto generici e non consenta, in realtà, di apprezzare il nocumento in questione, tenuto conto che il CTU, se da un lato ha affermato che “se vi fosse stata, come era lecito attendersi e pretendere, tempestiva diagnosi e quindi altrettanto tempestivo trattamento chirurgico, le possibilità di guarigione di CP_2
sarebbero state ampiamente superiori al 50% percentuale che oggi, in scienza e coscienza, non ci sentiamo di confermare (è viceversa verosimile ritenere, pur con tutte le cautele che il caso di specie impone che le aspettative di vita siano inferiori a tale percentuale)”, dall'altro lato non ha specificato come sia addivenuto a detta conclusione. Ciò, peraltro, in apparente dissonanza con i rilievi dell'ausiliario oncologo, il quale, a sua volta, in sede di TP, ha offerto una lunga serie di valori statistici in merito alla possibile refertazione della neoplasia a 6 mesi, con variabili dipendenti dalla misura della neoplasia e dal numero di linfonodi interessati, senza esplicitare alcuno di quei valori in riferimento alla fattispecie di cui è causa, per poi osservare in modo vago e indeterminato, in sede di chiarimenti, che “posticipare di otto settimane il trattamento chirurgico del tumore della mammella aumenta il rischio di morte del 17%, posticiparlo di dodici settimane del 26%” (cfr. tabella a pag. 10 della CTU, nonché pag. 26 dei chiarimenti resi nel giudizio di merito).
In conclusione sul punto, la valutazione circa l'aspettativa di vita in tesi ridotta a causa del ritardo diagnostico di cui trattasi è espressa dai periti d'ufficio in modo generico ed evanescente, talora contraddittorio, e soprattutto senza puntuale riferimento ai dati scientifici a supporto pertinenti al caso in scrutinio.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nelle fattispecie di “perdita di chance”, il nesso causale, secondo l'ordinario criterio del “più probabile che non”, va accertato rigorosamente in relazione alla concreta ed effettiva perdita della possibilità, connotata, dunque, da consistenza, apprezzabilità e serietà, di conseguire un risultato positivo, e non, invece, con riguardo alla concreta probabilità di conseguire il risultato stesso (cfr. Cass. 28993/2019; Cass. 24050/2022;
Cass. 26851/2023; Cass. 24050/2023).
23 Nel caso di specie, per quanto si è detto, non è dato evincere dagli accertamenti peritali, in termini di “più probabile che non”, il collegamento causale tra la condotta errata e la possibilità, seria e apprezzabile, del verificarsi dell'evento “incerto”.
Si consideri, infine, che, a distanza di oltre nove anni dalla visita effettuata dalla sig.ra CP_2
presso il Centro di Medicina e di oltre otto anni dalla diagnosi del tumore, non solo l'evento infausto non si è verificato, ma neppure risulta, né è allegato che la paziente abbia manifestato segni clinici o strumentali di ripresa della malattia. Ciò avvalora, in modo oggettivo, la conclusione che le conseguenze pregiudizievoli lamentate (perdita della possibilità di sopravvivenza o guarigione), di incerta, benché in tesi possibile, verificazione, non presentassero la necessaria connotazione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr. pronunce della Cassazione citate).
Quanto, poi, alla perduta possibilità di sottoporsi a cure meno invasive e di patire minori sofferenze, cui si riferisce la gravata sentenza, tali aspetti, in realtà, non afferiscono al danno da perdita di chance e sono stati considerati dal giudice di prime cure in sede di liquidazione e personalizzazione del danno biologico per gli esiti dell'intervento chirurgico e dei trattamenti maggiormente invasivi cui la sig.ra ha dovuto sottoporsi, sul presupposto che la condotta CP_2 colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, secondo il criterio del “più probabile che non”, un evento di danno certo, e non già il sacrificio della possibilità di un risultato migliore.
In riforma della decisione di primo grado, pertanto, andrà detratto dal risarcimento riconosciuto dal Tribunale alla ricorrente, confermato solo per il residuo, l'importo di € 80.000,00.
11.3. Per quanto attiene al danno patrimoniale liquidato, le argomentazioni degli appellanti non si confrontano puntualmente con l'ordinanza di primo grado, che ha esaustivamente esplicitato l'iter logico sotteso alla decisione, osservando che “la IG ha subito anche un danno di CP_2 natura patrimoniale perché ha dovuto ridurre l'impegno lavorativo ad un part time. Sul nesso causale si veda a pag. 15 della prima relazione peritale: “In stretto nesso causale con i fatti de quo è inoltre la riduzione e compressione dell'impegno lavorativo oggi confinato in un part-time
24 di 12 ore settimanali, condizione che non si sarebbe mai verificata dopo il molto più contenuto e non certo ad alto tasso invalidante intervento chirurgico di quadrantectomia che si poteva e doveva precocemente eseguire (…)“. Sul quantum, si veda la documentazione depositata da parte ricorrente, dalla quale risulta un danno calcolabile ad oggi in € 43.000 (da quando lavora part- time, la IG ha perso circa 600 € al mese)”, né sembrano superare l'evidenza della CTU, per cui “non vi è alcun dubbio che l'odierna condizione di depauperamento del monte orario quale insegnante dovrà essere ricondotta in stretto ed equivoco nesso causale proprio con i fatti per cui oggi è TP (senz'altro non vorrà parte resistente sostenere che con gli esiti della quadrantectomia la IG si sarebbe necessariamente dovuta astenere, anche per sole CP_2 poche ore settimanali, dal proprio lavoro d'insegnante …)” (pag. 42 della CTU).
La prova della conversione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato e del conseguente danno, poi, emerge per tabulas dai documenti offerti dalla sig.ra ovvero dalla CP_2
copia dei contratti di lavoro e delle buste paga precedenti e successivi la malattia allegati al ricorso ex art.702 bis c.p.c. (doc. 32) e dall'ulteriore documentazione prodotta anteriormente alla prima udienza (v. verbale INPS di accertamento dell'invalidità e dichiarazione ai fini fiscali relativa all'anno d'imposta 2016, doc. 37-38), la cui produzione è stata considerata ammissibile dal giudice di prime cure, conformemente ad un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale “Poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso
o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.” (v.
Cass., Sez. VI, Ord., n. 46/2021).
25 Peraltro, benchè l'importo liquidato non risulti attinto da una critica puntuale, gli appellati hanno anche offerto, nella comparsa di costituzione d'appello, una nota esplicativa (nota n. 11) con tutti i conteggi pre e post-intervento, che confermano quanto statuito nell'ordinanza e, ciononostante, non sono stati confutati nelle successive memorie degli appellanti.
Parimenti valga per le spese sanitarie, ritenute congrue e pertinenti dal CTU, rispetto alle quali gli appellanti hanno svolto generiche censure, come tali inammissibili, riferendosi in modo indeterminato a documenti di spesa non pertinenti senza puntuale specificazione, neppure del relativo importo, e senza proporre un diverso conteggio. La censura sul punto è dunque espressa in modo vago e senza un reale confronto con la valutazione già compiuta, all'esito di dettagliata disamina della documentazione in atti, dal perito d'ufficio nel contraddittorio con i CTP, che al riguardo non risulta abbiano sollevato critiche.
11.4. Venendo ai danni riconosciuti ai familiari della sig.ra il Tribunale ha ritenuto che CP_2 spettasse loro il “risarcimento del danno, di natura non patrimoniale, dovuto alla perdita di chances di mantenere più a lungo il rapporto parentale con la propria congiunta”, rilevando che
“La diminuzione delle chances di sopravvivenza della IG causata dall'errore del CP_2
medico, ha determinato nei prossimi congiunti una corrispondente diminuzione delle chances di godere del rapporto parentale”. Occorre precisare, inoltre, che il Tribunale ha accolto unicamente la suddetta pretesa risarcitoria dei familiari e che essi non hanno proposto appello incidentale.
Ciò posto, la statuizione è censurata sia dall'appellante principale, sia dagli appellanti incidentali,
i quali, oltre a lamentare l'insussistenza di un siffatto danno da perdita di chances di sopravvivenza, hanno evidenziato come gli appellati, in primo grado, non avessero neppure dimostrato le circostanze dedotte a sostegno della domanda, in merito all'atteggiarsi del rapporto parentale ed alle alterazioni dello stesso.
Tali censure appaiono fondate e meritevoli di accoglimento.
Non solo, per le medesime ragioni esposte con riguardo al danno da perdita di chance di sopravvivenza o di guarigione dedotto dalla sig.ra (cfr. §11.2.), non può configurarsi un CP_2
26 nocumento in capo ai suoi congiunti correlato alla “diminuzione delle chances di mantenere più a lungo il rapporto parentale”, tenuto conto anche del tempo trascorso senza che siano emerse nuove complicanze o aggravamenti dello stato di salute della donna, tuttora in vita, ma neppure rilevano ai fini di un diverso apprezzamento le argomentazioni reiterate dagli appellati – i quali nel presente grado hanno richiamato la domanda proposta in primo grado (“i congiunti (marito e figli) della SI.ra chiedevano in primo grado il risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale per la perdita di possibilità di mantenere più a lungo il rapporto parentale con la danneggiata”) ed hanno poi dato conto di aver altresì allegato, a sostegno della domanda, “il pregiudizio che aveva caratterizzato il rapporto con la congiunta in conseguenza delle condizioni maggiormente menomate a causa del ritardo diagnostico e della cura più invasiva (…)”, ovvero, secondo quanto si legge nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. “una forte limitazione del fare areddituale, con conseguente lesione della sfera esistenziale (…), per lo sconvolgimento inevitabile del menage e della serenità famigliare degli esponenti medesimi”, nonchè “lo stato
d'ansia e turbamento continuo, specie per il marito, per la paura di emersione di nuove complicanze nello stato di salute della congiunta, nonché per la sua integrità psicologica”.
Dette allegazioni, in realtà, ineriscono ad una tipologia di danno diversa dalla perdita di chance riconosciuta dal Tribunale, e precisamente ad un danno riflesso da lesione del rapporto parentale, riferito alle conseguenze emotive, psicologiche e relazionali dell'evento dannoso occorso alla sig.ra danno per il cui risarcimento non sembra che fosse stata esplicitamente formulata CP_2
una domanda. In ogni caso, è decisivo e assorbente il rilievo che, come si è anticipato, non v'è gravame incidentale degli appellati sul punto, sicché il cd. danno riflesso, ontologicamente diverso da quella da perdita di chance (cfr. tra le tante Cass. 2892/2024), non può essere oggetto di scrutinio nel presente giudizio d'appello.
Ne consegue che deve essere respinta la domanda risarcitoria di cui trattasi, in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado, ossia nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto, a titolo di
27 “diminuzione delle chances di mantenere più a lungo il rapporto parentale”, la somma di €
40.000, 00 in favore di ciascuno dei familiari della sig.ra CP_2
12. Con il quinto ed ultimo motivo il ha censurato le statuizioni di Parte_1
accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di spedalità perfezionatosi con la paziente e condanna alla restituzione dell'importo di € 152,00.
Il motivo si palesa infondato, essendo ravvisabile, per le ragioni espresse con riguardo ai precedenti motivi d'impugnazione (cfr. in particolare §10), un inadempimento diretto, certamente grave, della struttura, che giustifica l'invocata risoluzione del contratto.
13. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata: a) vanno rigettate le domande proposte da in proprio e, CP_1
unitamente a per i figli minori e b) va accertato che il CP_2 CP Persona_1
credito di nei confronti, in via solidale, del e e del dott. CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, è pari alla somma di € Controparte_4
104.557,00, oltre agli interessi da calcolare sull'importo liquidato devalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT dalla data del fatto e poi di anno in anno rivalutato fino alla data della presente sentenza, nonché oltre interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo;
c) va accertato che il credito di nei confronti, in via solidale, CP_2
del e e del dott. a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Controparte_4
patrimoniale, è pari alla somma di € 50.233,31, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Poiché le parti appellanti hanno documentato di aver pagato, in esecuzione dell'ordinanza impugnata, le somme liquidate dal Tribunale (doc. 4 per Morassut;
doc.
3-7 del CP_5
) e poiché i crediti risarcitori della accertati con la presente sentenza sono Parte_3 CP_2
di importi certamente inferiore e quelli risarcitori dei familiari sono insussistenti, e CP_2
anche nella loro qualità rappresentati dei figli minori, vanno condannati a CP_1
restituire al al dott. e alla Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
quanto da questi ultimi, in relazione alle quote di rispettiva spettanza di ciascuno,
[...]
28 corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata in eccesso rispetto a quanto statuito con la presente sentenza.
L'ordinanza impugnata resta per il resto confermata, salvo che con riferimento alla regolazione delle spese di lite di primo grado, come da statuizione del paragrafo che segue (§14). Nello specifico, resta confermata la statuizione di primo grado in ordine alle spese di TP, di CTU e di
CTP, che devono porsi integralmente a carico del medicina e del dott. Parte_1 CP_8
considerato che le indagini peritali erano finalizzate all'accertamento della responsabilità del medico e della struttura e che detto accertamento ha avuto esito favorevole in relazione alla posizione della nei limiti che si sono precisati. Inoltre restano confermate le statuizioni CP_2 dell'ordinanza impugnata di cui ai capi 5 (rigetto della manleva proposta dal Parte_1
nei confronti del e 6 (accoglimento della manleva proposta dal nei confronti CP_4 CP_4
di nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato e con Controparte_5
esclusione di quanto dovuto alla per la risoluzione del contratto – pag. 9 dell'ordinanza CP_2
impugnata) del dispositivo dell'ordinanza impugnata, rilevato, peraltro, che la compagnia assicuratrice ha documentato i pagamenti che ha effettuato in esecuzione della stessa ordinanza
(pag.23 costituzione di e doc. 4 allegato). CP_5
14. Nel rapporto processuale tra gli appellati e da un lato, e il e CP_2 CP_1 Parte_2
il dott. dall'altro, in considerazione della reciproca soccombenza, stante il parziale CP_4
accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, nonché stante l'integrale rigetto delle domande dei familiari della sig.ra difesi dal medesimo avvocato di quest'ultima, ritenuta CP_2
in ogni caso prevalente la soccombenza del e del dott. le spese dei Parte_1 CP_4
due gradi di giudizio vengono compensate per la quota di 1/3 e, nella residua quota, vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di valore €
52.000,00 - € 260.000,00, individuato in base al criterio del decisum.
Quanto al rapporto processuale con la che ha svolto un appello Controparte_5
incidentale adesivo a quello del dott. ai fini della manleva, e che ha svolto le stesse CP_4
29 difese dell'assicurato, le spese di lite del grado possono essere compensate. Occorre aggiungere che il dott. non ha impugnato l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui, pur CP_4
accogliendo la domanda di manleva, non ha condannato alla rifusione Controparte_5
nei suoi confronti delle spese di lite di primo grado, sicché nulla deve disporsi al riguardo.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal e sugli appelli incidentali proposti dal dott. Parte_1
e da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Controparte_4 Controparte_5
c.p.c. del Tribunale di Treviso del 21/07/2023 nei confronti di e , in CP_1 CP_2
proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori e disattesa ogni CP Persona_1
diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione i suindicati appelli e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata:
1.a) accerta che il credito di nei confronti, in via solidale, del CP_2 Parte_1
e del dott. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, è pari alla
[...] Controparte_4
somma di € 104.557,00, oltre agli interessi legali da calcolare sull'importo liquidato devalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT dalla data del fatto e poi di anno in anno rivalutato fino alla data della presente sentenza, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo;
1.b) accerta che il credito di nei confronti, in via solidale, del CP_2 Parte_1
e del dott. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, è pari alla
[...] Controparte_4
somma di € 50.233,31, con rivalutazione ed interessi come per legge;
1.c) condanna a restituire al al dott. e CP_2 Parte_1 Controparte_4
alla in relazione alle quote di rispettiva spettanza di Controparte_5
ciascuno, quanto da questi ultimi corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata in eccesso
30 rispetto agli importi come sopra rideterminati ai capi 1a) e 1b), oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
1.d) rigetta le domande proposte da in proprio e, unitamente a per i CP_1 CP_2
figli minori e CP Persona_1
1.e) condanna e , in proprio e per i figli minori e CP_1 CP_2 CP [...]
a restituire al al dott. e a Per_1 Parte_1 Controparte_4 [...]
in relazione alle quote di rispettiva spettanza, quanto da questi ultimi Controparte_5
corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
1.f) dichiara compensate le spese di lite del primo grado per la quota di 1/3 tra Parte_1
e il dott. e e e condanna il
[...] Controparte_4 CP_2 CP_1 [...]
e il dott. in solido tra loro, a rifondere la residua quota di 2/3 a Parte_1 Controparte_4
favore di e liquidata in € 9.402,00, oltre al 15 % a titolo di CP_2 CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
1.g) conferma nel resto l'ordinanza impugnata, nel senso di cui in motivazione;
2. dichiara compensate le spese di lite del presente grado per la quota di 1/3 tra
[...]
e il dott. e e e condanna il Parte_1 Controparte_4 CP_2 CP_1 [...]
e il dott. in solido tra loro, a rifondere la residua quota di 2/3 Parte_1 Controparte_4
a favore di e liquidata in € 6.660,00 per l'appello, oltre al 15 % a CP_2 CP_1
titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado nei confronti di
[...]
Controparte_5
31 4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Stefania Abbate Clotilde Parise
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai SInori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1685/2023 R.G. promossa da c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Groppo (PEC:
del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso Email_1
il suo studio in Treviso appellante contro
(c.f. ) CP_1 C.F._1
(c.f. ), CP_2 C.F._2
in proprio nonché in qualità di rappresentanti della figlia minore (c.f. Persona_1
e c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Todeschini (PEC: Email_2
del Foro di Treviso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Treviso appellati
1 e
DOTT. (c.f. ), Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Coden (PEC:
e Chiara Coden (PEC Email_3
del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliato presso il Email_4
suo studio in Pordenone appellato e
(p.IVA , in persona del Controparte_5 P.IVA_2 proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Locatelli
(c.f. – PEC FAX C.F._6 Email_5
049/654522), del Foro di Padova appellata oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Treviso del 26/07/2023 resa nel procedimento r.g. n.6040/2019
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito in via principale: in accoglimento di tutti i motivi sopra estesi Voglia l'Ecc.ma Corte
D'Appello adita riformare l'impugnata ordinanza n. cronol. 10367/2023 del 26/07/2023 RG n.
6040/2019 del Tribunale di Treviso G.I. Dott.ssa Menegazzi con ogni conseguente statuizione e condanna dei ORi , , in proprio e nella qualità di rappresentanti CP_1 CP_2
della figlia minore , e il sig. a restituire al Persona_1 Controparte_3 [...]
quanto da questo corrisposto in esecuzione della ordinanza impugnata oltre Parte_1
2 interessi dal giorno del pagamento al saldo, nonché condanna e rifusione di spese di lite e tecniche di ctp e ctu di I° Grado e del presente Giudizio D'Appello.
Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di conferma dell'an, in riforma dell'ordinanza
n. cronol. 10367/2023 del 26/07/2023 RG n. 6040/2019 del Tribunale di Treviso, Voglia l'Ecc.ma
Corte D'Appello di Venezia accertato in accoglimento del motivo di gravame n. 2 il concorso della IG con il Dott. e il nella produzione CP_2 CP_4 Parte_1
dell'evento e ridotto ex art. 1227 c.c. comma 1 e 2 il ristoro spettante, accertata anche in accoglimento del motivo n. 3 la gravità della colpa del Dott. e comunque rideterminata CP_4
la graduazione delle rispettive colpe e percentuali di responsabilità, rideterminate anche in accoglimento del motivo di gravame n. 4 le poste di danno e riquantificate le somme tutte oggetto di condanna del giudizio di I° Grado e accolto il motivo di gravame n. 5, condannarsi al risarcimento esclusivamente il Dott. e comunque condannare il dott. Controparte_4 [...]
a manlevare integralmente il in relazione ai danni lamentati dai CP_4 Parte_1
ricorrenti e alle conseguenze risarcitorie derivatene e comunque in ogni ipotesi a rifondere e rimborsare integralmente in via di regresso e/o rivalsa al tutto quanto Parte_1
questi dovesse essere tenuto a corrispondere ai convenuti nonché le spese del Controparte_6
Giudizio di I° Grado così come di quello ex art. 696 bis c.p.c. anche per i CTP nonché del
Giudizio D'Appello e comunque quanto da questi pagato in eccesso rispetto all'accertato grado di responsabilità. Condannarsi i ORi , , in proprio e nella qualità CP_1 CP_2
di rappresentanti della figlia minore , e il sig. a restituire al Persona_1 Controparte_3
quanto da questo corrisposto in esecuzione della ordinanza impugnata Parte_1 oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo, in eccesso rispetto all'importo come rideterminato nonché condanna e rifusione di spese di lite e tecniche di ctp e ctu di I° Grado e del presente Giudizio D'Appello.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di conferma dell'an, e di conferma dell'esclusione di ogni concorso della IG , in riforma dell'ordinanza CP_2
3 n. cronol. 10367/2023 del 26/07/2023 RG n. 6040/2019 del Tribunale di Treviso, Voglia l'Ecc.ma
Corte D'Appello di Venezia, accertata anche in accoglimento del motivo n. 3 la gravità della colpa del Dott. e comunque rideterminata la graduazione delle rispettive colpe e CP_4
percentuali di responsabilità, rideterminate anche in accoglimento del motivo di gravame n. 4 le poste di danno e riquantificate le somme tutte oggetto di condanna del giudizio di I° Grado e accolto il motivo di gravame n. 5, condannarsi al risarcimento esclusivamente il Dott.
[...]
e comunque condannare il dott. a manlevare integralmente il CP_4 Controparte_4 [...]
in relazione ai danni lamentati dai ricorrenti e alle conseguenze risarcitorie Parte_1
derivatene e comunque in ogni ipotesi a rifondere e rimborsare integralmente in via di regresso
e/o rivalsa al tutto quanto questi dovesse essere tenuto a corrispondere Parte_1
ai convenuti nonché le spese del Giudizio di I° Grado così come di quello ex art. Controparte_6
696 bis c.p.c. anche per i CTP nonché del Giudizio D'Appello e comunque quanto da questi pagato in eccesso rispetto all'accertato grado di responsabilità.
Condannarsi i ORi , , in proprio e nella qualità di rappresentanti CP_1 CP_2
[... della figlia minore , e il sig. a restituire al Persona_1 Controparte_3 Pt_1
quanto da questo corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata oltre Parte_1
interessi dal giorno del pagamento al saldo, in eccesso rispetto all'importo come rideterminato nonché condanna e rifusione di spese di lite e tecniche di ctp e ctu di I° Grado e del presente
Giudizio D'Appello.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: in ogni caso Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello di
Venezia in accoglimento del 4 motivo di gravame, in riforma dell'ordinanza n. cronol.
10367/2023 del 26/07/2023 RG n. 6040/2019 del Tribunale di Treviso, rideterminare le poste di danno e la loro quantificazione e per l'effetto condannarsi i ORi , CP_1 CP_2
, in proprio e nella qualità di rappresentanti della figlia minore , e il sig.
[...] Persona_1
a restituire al quanto da questo corrisposto in Controparte_3 Parte_1
esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo, in
4 eccesso rispetto all'importo come rideterminato nonché condanna e rifusione di spese di lite e tecniche di ctp e ctu di I° Grado e del presente Giudizio D'Appello.
In via istruttoria:
Disporsi ex art. 196 c.p.c. per le ragioni di cui in atto la rinnovazione della CTU anche eventualmente al solo fine di rispondere alle osservazioni tecniche dei CTP indicate in atti e rimaste prive di risposta.
Si reiterano le richiesta formulate in via istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni di I°
Grado “Si chiede che il Giudice previa revoca e/o modifica delle proprie ordinanze del
23.01.2020 e del 05.12.2020 e da ultimo del 14.02.2023 dichiari inammissibile e non ammetta la produzione documentale effettuata dalla ricorrente il giorno prima dell'udienza del 23.01.2020 ossia la documentazione INPS e la dichiarazione dei redditi prodotte sub doc. 37 e 38, per le ragioni indicate a verbale d'udienza del 23.01.2020 e richiamate a verbale dell'udienza del
29.10.2020 e da ultimo nella nota di trattazione scritta datata 22.09.2022 trattandosi di documentazione che era già nella disponibilità della ricorrente al momento dell'incardinazione del presente giudizio e del giudizio presupposto ed inoltre il documento 37 risulta avulso dalla stesse affermazioni e allegazioni della ricorrente sin dal ricorso 696 bis c.p.c.; preso atto degli elaborati peritali del Dott. si ribadiscono i rilievi formulati dai CTP del Persona_2 [...]
e riportati nei predetti elaborati e si chiede altresì che il Giudice previa revoca Parte_1
e/o modifica della propria ordinanza del 14.02.2023 Voglia disporre la rinnovazione della CTU per le ragioni di cui in atti;
si insiste altresì nella richiesta che ex art. 213 c.p.c. sia acquisita informazione presso l'INPS in ordine allo stato occupazionale e all'eventuale percezione di prestazioni previdenziali da parte della IG , come da provvedimento del CP_2
Giudice del 05.12.2020.
RISPETTO AGLI APPELLI INCIDENTALI
Accogliersi l'appello incidentale del Dott. nonché accogliersi l'appello incidentale di CP_4
con esclusione della richiesta di conferma dell'impugnata Controparte_5
5 ordinanza in punto di condanna paritaria e solidale del Dott. e di CP_4 Parte_1
nei confronti della IG e di rigetto della domanda di rivalsa del
[...] CP_2 [...]
nei confronti del Dott. con ogni conseguente condanna restitutoria a Parte_1 CP_4
favore del nei confronti del OR , , in Parte_1 CP_1 CP_2
proprio e nella qualità di rappresentanti della figlia minore , e Persona_1 CP
.
[...]
Per in proprio nonché in qualità di rappresentanti CP_1 CP_2
della figlia minore e Persona_1 Controparte_3
“gli appellanti, richiamato il contenuto della comparsa di costituzione depositata il 16.01.2024, insistono per il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, nonché quindi per il rigetto delle impugnazioni, principale ed incidentali, ex adverso proposte, e precisano le conclusioni come in comparsa di costituzione, di seguito riportandole: nel merito: previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni esposte in atti e/ o per quelle diverse ed ulteriori che dovessero risultare, rigettarsi le avversarie impugnazioni promosse sia in via principale che in via incidentale e, per l'effetto, quanto alle domande svolte in primo grado da e anche in qualità di rappresentanti della figlia CP_1 CP_2
minore , e da , confermarsi integralmente le statuizioni di cui Persona_1 Controparte_3
all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Treviso, Dott.ssa Susanna Menegazzi, del
26.07.2023, R.G. 6040/ 2023, cron. 10367/ 2023, oggi impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di secondo grado da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al 15% spese generali e accessori di legge,
e spese successive occorrende e maturande, compresa la tassa di registrazione dell'emanando provvedimento finale.
Riservata ogni ulteriore eccezione, deduzione, integrazione o istanza, sia di merito che istruttoria”.
Per il Dott. MORASSUT CP_4
6 “APPELLO INCIDENTALE in via principale di merito in riforma dell'impugnata ordinanza, respingersi le domande tutte avanzate dagli attori nei confronti del convenuto condannandosi gli stessi alle restituzioni di legge;
CP_4
in via subordinata di merito in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, accertarsi e dichiararsi il concorso dell'attrice nella causazione del danno nella misura del 50% o di quella diversa ritenuta di giustizia, condannandosi la stessa ed i coattori alle restituzioni conseguenti e proporzionali;
in via ulteriormente subordinata di merito in riforma dell'impugnata ordinanza, ridursi in ogni caso alla misura di giustizia l'entità del danno liquidato, con conseguente condanna degli attori a restituire agli aventi diritto le somme percepite in eccesso rispetto al dovuto;
in ogni caso dichiararsi tenuta la a manlevare il dott. da Controparte_5 CP_4
qualsivoglia sua condanna a risarcimenti e spese;
spese di lite di primo e secondo grado rifuse;
in via istruttoria si chiede che la Corte d'Appello disponga: nuova consulenza tecnica nominando tre esperti in materia (1 medico-legale + 1 radiologo + 1 oncologo) che esaminino e valutino il caso alla luce di tutte le argomentazioni medico-legali acquisite in causa, sia quelle provenienti dai periti d'ufficio sia quelle formulate dai periti di parte;
in particolare, si chiede che, nel quesito da porre ai nominandi periti d'ufficio, sia inserito, tra gli altri, il seguente quesito:
• dicano i periti d'ufficio se la letteratura medico scientifica allegata dai consulenti d'ufficio del
1° grado, specificamente quella segnalata dall'oncologo dr. sia pertinente o meno al Per_3
caso di specie ed, in ogni caso, se possa o meno essere assunta come parametro di giudizio e
7 valutazione del caso stesso indicando, in ipotesi affermativa, i punti della citata letteratura ritenuti probanti per il caso de quo;
in subordine: si chiede che la Corte disponga la chiamata dei C.T.U. di 1° grado per fornire chiarimenti specifici su tutti gli argomenti in contestazione tra periti d'ufficio e C.T.P. ed, in particolare, sulla contestazione formulata dal perito per Morassut circa la bibliografia fatta valere dai Per_4
C.T.U. – Per_2 Per_3
APPELLO ORDINARIO respingersi l'appello proposto dal in punto corresponsabilità e solidarietà Parte_1
con il dott. nonché la conseguente domanda di manleva, confermandosi sul punto CP_4
l'ordinanza di primo grado;
in ogni caso, dichiararsi tenuta la a manlevare il dott. Controparte_5
da qualsivoglia sua condanna a risarcimenti e spese;
CP_4
spese di appello rifuse”.
Per Controparte_5
“NEL MERITO, RISPETTO ALL'APPELLO PRINCIPALE: accogliersi l'appello promosso dal nei limiti di cui in narrativa, in Parte_1
quanto fondato per le ragioni sopra esposte e quindi condannarsi i ORi e CP_2 [...]
sia in proprio e sia nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP_1
sulla figlia minore nonché alla restituzione degli importi Persona_1 Controparte_3
corrisposti da in esecuzione dell'Ordinanza di primo Controparte_5
grado;
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: voglia la Corte d'Appello di Venezia riformare, per le ragioni esposte, l'ordinanza n. 10367/2023 del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha individuato una responsabilità per quanto occorso alla IG in capo al dott. condannando altresì CP_2 CP_4 Controparte_7
[...
[...] [...]
[...]
[...]
[
a manlevare il proprio assicurato, dichiarando il medico esente da qualsiasi
[...]
responsabilità e, di conseguenza, l'Assicuratore esente da ogni obbligazione e, quindi, condannarsi i ORi e sia in proprio e sia nella loro qualità di CP_2 CP_1
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nonché Persona_1
alla restituzione degli importi corrisposti da Controparte_3 Controparte_5
in esecuzione dell'ordinanza di primo grado;
[...]
IN VIA DI SUBORDINE, ANCHE IN VIA INCIDENTALE: rigettarsi il terzo motivo d'appello formulato dal e, quindi, confermarsi l'ordinanza n. 10367/2023 del Parte_1
Tribunale di Treviso nella parte in cui ha dichiarato il ed il dott. Parte_1
parimenti e solidalmente responsabili nei confronti della IG e nella parte in CP_4 CP_2
cui ha rigettato la domanda di rivalsa formulata dal nei confronti del dott. Parte_1
si chiede, con le forme dell'appello incidentale, la riforma dell'ordinanza nella parte CP_4
in cui ha riconosciuto il danno non patrimoniale e patrimoniale in favore dei ricorrenti e, in caso di riforma parziale dell'ordinanza impugnata, si chiede la condanna dei ORi e CP_2
sia in proprio e sia nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_1
genitoriale sulla figlia minore nonché alla restituzione di Persona_1 Controparte_3
tutte quelle maggiori somme corrisposte da rispetto a Controparte_5
quanto effettivamente dovuto;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: associandosi alle richieste già formulate dalla difesa del Parte_1
, si chiede che venga espletata una nuova consulenza medico legale d'ufficio, con
[...] affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio peritale ai sensi dell'art. 15 della Legge Gelli-
Bianco, finalizzata ad accertare, in particolare:
- la sussistenza di eventuali profili di colpa in capo al ed al dott. Parte_1 [...]
in occasione della visita eseguita l'8 aprile 2016 sulla IG avuto CP_4 CP_2
riguardo alle condizioni del paziente al momento dell'ingresso presso la struttura sanitaria e
9 considerata la gravissima patologia tumorale dalla quale è risultata poi affetta, nonché la condotta posta in essere da parte attrice medesima;
- in caso di accertata colpa del Medicina e del dott. verificare se la condotta Parte_1 CP_4
censurata si ponga in nesso eziologico con l'evento-lesivo lamentato, tenuta in considerazione la natura della neoplasia maligna della IG CP_2
- si chiede che l'indagine sia comunque contenuta negli stretti limiti posti dal codice di rito, in particolare con esclusione di qualsivoglia valutazione in ordine a cespiti di danno che esulano dalle competenze tecniche del consulente.
In via di subordine, si chiede che il Giudice (preso atto dell'esito della precedente chiamata a chiarimenti) voglia convocare nuovamente a chiarimenti il dott. in contraddittorio in Per_2
presenza con i consulenti tecnici di parte, al fine di garantire un confronto immediato in relazione alle differenti tematiche di rilevanza tecnica emerse nel caso di specie ed espresse nelle osservazioni critiche rese dal consulente di parte e dagli specialisti di , dott. CP_5 [...]
, e dott. prodotte in allegato sub doc. 4, oltre che a Per_5 Persona_6 Persona_7
quelle a suo tempo trasmesse in sede di osservazioni alla bozza, prodotte, invece, sub doc. 3, riproposte da ultimo una volta avuta contezza della bozza dei chiarimenti “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 26/07/2023, ha accolto parzialmente le domande proposte da e , in proprio e per i figli CP_1 CP_2
minori e volte ad ottenere la condanna del dott. e del CP Persona_1 Controparte_4
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a vario Parte_1
titolo dai ricorrenti per il ritardo diagnostico di un carcinoma alla mammella da cui era affetta la sig.ra già individuabile, secondo la loro tesi, in data 08/04/2016, quando la stessa si CP_2
sottoponeva a mammografia ed ecografia.
10 2. Nel giudizio si costituivano i convenuti, respingendo ogni addebito di responsabilità, nonchè, chiamata in manleva dal dott. la che aderiva alle CP_4 Controparte_5 difese dell'assicurato.
Il Tribunale, acquisita la CTU esperita in sede di TP e chiamato a chiarimenti il CTU con i suoi ausiliari, specialisti in oncologia e radiologia, accertava la sussistenza della “responsabilità del dr per ritardata diagnosi del tumore, con conseguente ritardo nell'intervento Controparte_4
terapeutico”, dichiarava risolto il contratto intercorso tra il Centro Medico e la paziente e respingeva la domanda di rivalsa proposta dalla medesima struttura nei confronti del medico, sull'assunto che difettasse la colpa grave del secondo.
Il Tribunale, poi, determinava il quantum del risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla ricorrente in € 184.557,00, di cui € 4.455,00 per l'invalidità temporanea, € 100.102 per i 20 punti differenziali di danno permanente e € 80.000 per il danno da perdita di chances di sopravvivenza, sul presupposto che “una tempestiva diagnosi avrebbe comportato chances di sopravvivenza e di guarigione superiori al 50%” e che viceversa il ritardo diagnostico verificatosi avesse comportato una minore aspettativa di vita, riconoscendo per le voci di danno patrimoniale la somma di € 43.000 a titolo di lucro cessante, in quanto “da quando lavora part-time, la IG ha perso circa 600 € al mese” e il rimborso delle spese sanitarie, quale danno emergente, in misura di € 7.233,31; inoltre, liquidava il danno non patrimoniale da “perdita di chances di mantenere più a lungo il rapporto parentale con la propria congiunta” in favore dei familiari della sig.ra in € 40.000 ciascuno, ed accoglieva la domanda di manleva del dott. CP_2 CP_4
nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
3. Ha interposto gravame il , articolando i seguenti cinque motivi d'appello: 1) Parte_1
“violazione degli art. 1176, 1218, 1228, 2043 c.c. e degli art. 115, 116, 196 e 132 n. 4 c.p.c.”, censurando la decisione nella parte in cui riteneva integrati la colpa del sanitario ed il nesso di causa con i danni lamentati dai ricorrenti, aderendo acriticamente e apoditticamente alle conclusioni del CTU e dei suoi ausiliari, il cui elaborato era attinto da osservazioni critiche dei
11 CTP;
2) “violazione dell'art. 1227 c.c. e degli art. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.”, dolendosi del mancato riconoscimento del concorso di colpa della sig.ra 3) “violazione degli art. 1176, CP_2
1218, 1228, 1298, 1299, 2055 c.c. art. 9 Legge 24/2017 (Legge Gelli) e degli art. 115, 116 e 132
n. 4 c.p.c.”, nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la sua corresponsabilità e respinto la sua domanda di rivalsa, nonostante che l'accaduto fosse esclusivamente imputabile alla condotta tenuta dal medico, connotata dai caratteri di atipicità, eccezionalità ed imprevedibilità rispetto all'ordinaria prestazione del servizio sanitario;
4) “violazione degli art. 1218, 1223, 1226,
1227, 2043, 2056 e 2059 c.c. nonché violazione degli art. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione ai danni liquidati e al quantum”, attese l'erronea determinazione e liquidazione delle poste risarcitorie;
5) “violazione dell'art. 1453 c.c. in merito alla pronuncia di risoluzione del contratto”, stante la sua estraneità al fatto.
5. Si è costituito il dott. contestando i motivi posti a sostegno della domanda di rivalsa CP_4
della struttura e proponendo appello incidentale, con analoga istanza di rinnovazione della CTU, sulla base dei seguenti motivi: I) “violazione degli artt. 1176, 2043 c.c. e 132 n. 4 - 196 c.p.c.”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto integrati un suo comportamento negligente ed il nesso eziologico con le conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla ricorrente;
II) “violazione degli artt. 1227 c.c. e 115-116 c.p.c.”, nella parte in cui l'ordinanza non aveva riconosciuto il concorso colposo della paziente;
III) “violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059
c.c. e artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c.”, dolendosi anch'esso dell'eccessiva liquidazione del danno.
6. Si è altresì costituita associandosi ai motivi d'appello Controparte_5
dell'assicurato quanto all'insussistenza di profili di colpa dei sanitari, formulando “appello incidentale in relazione alla parte dell'ordinanza che ha riconosciuto una responsabilità in capo al dott. nonché con riguardo alla liquidazione del danno in favore dei ricorrenti”, CP_4 sostenendo, al riguardo, l'erroneità della sentenza, ribadendo da ultimo le eccezioni d'inoperatività della garanzia.
12 Tutti gli appellanti hanno chiesto la rinnovazione della CTU o la convocazione del CTU a chiarimenti.
7. Si sono costituiti anche i sig.ri e insistendo per l'integrale conferma CP_1 CP_2
dell'ordinanza del Tribunale di Treviso, con rigetto delle impugnazioni principale e incidentali.
La causa, dopo la celebrazione della prima udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. e la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 9-5-2025
e del 13-5-2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di rito ex art. 352 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
8. Con il primo motivo l'appellante si duole che il Giudice di primo grado Parte_1
abbia ritenuto la condotta colposa del medico ed il nesso eziologico tra questa e le conseguenze pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti, basando tale apprezzamento sulle risultanze della CTU svolta in sede d'istruzione preventiva, senza procedere ad un'analisi critica delle relative risultanze, limitandosi a recepire le considerazioni degli ausiliari, i quali non avevano risposto agli articolate rilievi sollevati dai CTP, neppure nell'integrazione depositata nel giudizio di merito per rendere i chiarimenti richiesti dalle parti.
Tale motivo va esaminato in uno al primo motivo dell'appello incidentale del dott. e alla CP_4
prima censura sollevata nel gravame incidentale di che appaiono Controparte_5
strettamente collegati.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il
13 giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”
(Cass., Sez. V, Ord. 06/05/2021, n. 11917).
Le argomentazioni tecniche svolte dal perito d'ufficio possono essere recepite dal Tribunale qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già riscontrate dal CTU ed abbiano trovato motivata smentita in un ragionamento logico: il giudice può aderire alle conclusioni offerte riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relazione peritale, esaurendo l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti del perito da lui stesso nominato qualora nella relazione peritale questi abbia tenuto conto e replicato ai rilievi del CTP (v. Cass., Sez. 3, Ord. 06/05/2024, n. 12195), delineandosi il percorso logico della decisione che ne costituisce adeguata motivazione (v. Cass.,
Sez. 1, Ord. 11/06/2018, n. 15147).
In specie le argomentazioni svolte dagli appellanti si risolvono in una critica del provvedimento circoscritta alla riaffermazione delle osservazioni dei consulenti di parte, i quali, tuttavia, non hanno offerto elementi idonei ad inficiare le conclusioni del CTU e dei suoi ausiliari, che, fondate su puntuali approfondimenti ed esenti da vizio logico, evidenziano come il medico sia incorso in un errato inquadramento diagnostico e sia stato perciò indotto a prescrivere un controllo a lungo termine, piuttosto che il controllo a 6 mesi previsto dalle leges artis per casi consimili, e come tale condotta negligente e imprudente sia stata causa del danno lamentato dalla ricorrente.
In particolare, la CTU ha accertato: a) che la mammografia eseguita presso il Centro Medico mostrava “evidente una differenza del QSE sx rispetto a quello dx. Infatti in quello sx è apprezzabile una formazione opaca di 8 mm circa, tale dato non veniva confermato dall'ecografia. (…) È palese che in data 08/04/2016 la mammografia ha documentato un nodulo al QSE sx di 8 mm pur non confermato dall'ecografia” e che, alla luce di questo, il medico avrebbe dovuto suggerire un controllo a 6 mesi, dato che “alcuni elementi si sarebbero dovuti
14 considerare prima di suggerire un controllo a 12/18 mesi: giovane età, sintomaticità, primo esame con riscontro opacità 8 mm al QSE in cui sarebbe stato opportuno ripetere un controllo a breve (6 mesi) proprio per poi programmare la pianificazione dei successivi controlli. Questo avrebbe permesso di anticipare la diagnosi in una fase ancora precoce. Infatti la velocità di crescita della neoplasia è stata evidente tra il 9 e 10 mese, passando dalle dimensioni di 22 mm
(mammografia del 10/1/2017) alle dimensioni di 32 mm (esame istologico atto operatorio del
15/2/2017) con un aumento del 400 % rispetto al primo riscontro mammografico del 8/4/2016”
(cfr. considerazioni dello specialista oncologo, pag.
8-9 della CTU e analoghe considerazioni dello specialista radiologo, a pag. 10 della CTU;
c) che “nessun dubbio sussiste sull'errato inquadramento diagnostico di quanto oggettivamente evidenziabile nelle immagini di cui alla mammografia eseguita il giorno 08/04/2016, acclarata l'asimmetria della mammella sinistra, dato di fatto inconfutabile e che imponeva, in sintonia con quelle che sono le indicazioni della migliore pratica clinico-assistenziale, un controllo clinico-strumentale ravvicinato da programmare a distanza di 6 mesi e non da rinviare a 12-18 mesi così come imprudentemente consigliato e refertato dallo specialista radiologo Dott. L'esecuzione di doverose, CP_4
imprescindibili e non dilazionabili a così lunga distanza nel tempo, indagini clinico strumentali
(visita senologica, ecografia mirata e mammografia) avrebbe ragionevolmente consentito di porre precoce diagnosi di neoplasia maligna con ben tre mesi di anticipo e con tutto ciò che ne sarebbe derivato dal punto di vista sia dell'approccio terapeutico che di meditata e ragionata prognosi quoad vitam. In buona sostanza ed in estrema sintesi, invece che la mastectomia, sarebbe stata indicata e ragionevolmente posta subito in essere la più contenuta e meno invalidante quadrantectomia” (cfr. pag. 14 della CTU).
Peraltro, il CTU ha dato congrua risposta alle critiche dei CTP (alle pagg. da 39 a 43 dell'elaborato peritale e alle pagg. pagg. 78 - 96 nella relazione integrativa depositata nel giudizio di merito), osservando che, in ogni caso, “a fronte di un effettivo, incontestabile, ritardo diagnostico terapeutico si verificò evoluzione in pejus con acclarato fin troppo facilmente
15 prevedibile e previsto avanzamento in corpo della neoplasia (evolutività morbosa del quadro clinico-sintomatologico allora in essere in quanto non dominato e tanto meno debellato da mano medica) tale da consentire allo scrivente di riconoscere in 3 mesi il prolungamento dello stato di malattia (…) e un danno da mastectomia con pessimo risultato estetico nonostante la protesizzazione, relativa giovane età della paziente portatrice di non indifferente patrimonio estetico depauperato (…), persistente seppur modesto linfedema arto superiore di sinistra con limitazione funzionale nei movimenti della corrispondente articolazione scapolo-omerale, tutte componenti di danno che, a ragion veduta, integrano un danno alla persona, da confinare pur sempre nell'alveo del biologico, pari al 25%. Altrettanto vero è che qualora il caso de quo fosse stato trattato tempestivamente con relativa aggressione chirurgica molto più confinata dal punto di vista del traumatismo operatorio, sarebbe derivato un danno alla persona pari al 5% e da ciò deriva che la quota parte di danno da collocarsi nella fascia tra il 5% e il 25% e cioè del 20% dovrà intendersi come danno incrementativo alias danno jatrogeno differenziale riconducibile ad acclarata malpractice medica con tutte le ricadute economiche che da ciò ne conseguono.” (pagg.
79 – 81 della relazione integrativa).
A fronte di questo, gli appellanti non hanno confutato compiutamente i rilievi posti a riscontro delle osservazioni dei consulenti di parte, né le conclusioni raggiunte in ordine alla condotta del medico, considerata dal CTU e dagli ausiliari specialisti “inadeguata in quanto diversa da quella scientemente esigibile posta in essere dal medico radiologo che la sottopose ad indagine mirata
(mammografia più ecografia) nell'aprile 2016 presso il ” (pag. 97 Parte_1
dell'integrazione alla CTU), per cui anche i richiami normativi operati dagli appellanti si palesano non pertinenti, non essendo riscontrabile alcun difetto di motivazione nell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge l'iter argomentativo posto a sostegno dell'apprezzamento del giudice.
Le censure d'appello, anche in ordine all'individuazione del danno iatrogeno differenziale, non possono dunque trovare accoglimento, né, per le stesse ragioni, può darsi luogo a rinnovazione della CTU o richiesta di nuovi chiarimenti, dovendo le relative istanze ritenersi infondate.
16 9. Vanno del pari disattesi il secondo motivo d'appello del e l'analogo motivo Parte_1
articolato dall'appellante incidentale dott. con i quali entrambi i predetti hanno CP_4 lamentato l'esclusione del concorso del fatto colposo della sig.ra per aver ella assunto un CP_2
atteggiamento attendista, nel senso che non si era sottoposta a nuovi controlli, benché accortasi, mediante autopalpazione, nell'estate 2016 della crescita del nodulo in questione.
Anche sul punto le argomentazioni proposte dagli appellanti si limitano ad una critica circoscritta alla riaffermazione delle osservazioni del dott. CTP del dott. volte ad Per_8 CP_4 enfatizzare l'autopalpazione prescritta, nonostante che il provvedimento, recependo le conclusioni sul punto della CTU, abbia anche aggiunto che “la IG , che non è un medico e dunque CP_2
nulla può esserle imputato per non essersi rivolta prima ad altro medico, bene fece ad anticipare il controllo;
ciò che le consentì probabilmente di evitare conseguenze peggiori”.
Al riguardo, occorre comunque ribadire come non sia stata provata dagli appellanti, sui quali gravava il relativo onere probatorio, alcuna condotta della paziente che possa aver contribuito al verificarsi dell'evento pregiudizievole o che possa aver comunque aggravato le conseguenze negative della prestazione del sanitario.
Invero, non appare affatto configurabile una condotta rilevante ai fini di cui all'art. 1227 c.c. nel contesto descritto nella CTU, in cui la paziente, dapprima, avendo avvertito la presenza di un piccolo nodulo sintomatico (“dolore”, cfr. pag. 8 della CTU con le considerazioni dello specialista oncologo), si rivolgeva prontamente al dott. il quale, eseguita visita senologica, CP_4
mammografia ed ecografia, restituiva diagnosi di assenza di neoplasia e la rinviava ad un controllo a 12-18 mesi, e poi, seppur rassicurata dalla diagnosi negativa ricevuta, lungi dall'attendere supinamente il decorso del termine indicato dallo specialista, nel gennaio 2017, ben prima della sua scadenza, decideva diligentemente di anticipare i controlli, una volta constatata la persistenza dell'aumento di volume del nodulo in questione.
A diverso apprezzamento non conducono né il richiamo alla prescritta autopalpazione di cui al referto, operato dalle difese degli appellanti, né il rilievo che la sig.ra avesse iniziato a CP_2
17 notare un aumento, di entità, peraltro, rimasta del tutto imprecisata, del volume del nodulo nell'estate del 2016, secondo quanto riferito al CTU.
Invero, già il CTU, nell'escludere ogni partecipazione attiva o comportamento inadeguato della sig.ra ha condivisibilmente osservato nei chiarimenti richiesti dal giudice come “tra una CP_2
diagnosi radiologica di assenza di neoplasia con il rinvio per controllo a ben 12 mesi ed il richiamo-raccomandazione alla paziente di controllarsi da sola autopalpandosi il seno non vi è confronto, essendo tutt'altra cosa (due pesi e due misure) rispetto alla rassicurazione fornitale da indiscusso esperto della materia quale è lo specialista radiologo, professionista che ha congedato la sig.ra non solo dicendole ma ovviamente anche scrivendo e certificando l'assenza di CP_2
immagini indicative di neoplasia maligna (…).
A quanto sopra, deve aggiungersi che i successivi controlli erano stati prescritti dallo specialista, nel referto, solo “a scopo preventivo” e che, a fronte di questo, non v'è alcuna prova che il dott.
nel suggerire “opportuna autopalpazione” (cfr. pag. 8 della CTU), avesse informato la CP_4
paziente della necessità di costante monitoraggio delle dimensioni del nodulo, in quanto potenzialmente a rapido rischio evolutivo in senso patologico, né dell'urgenza di nuovi controlli sanitari in caso di aumento del nodulo stesso. La sig.ra come giustamente evidenziato dal CP_2
primo giudice, non era un medico e non era perciò certamente dotata delle competenze necessarie per valutare come indizio “allarmante” quanto riscontrava dall'autopalpazione, soprattutto perché, come si è già rimarcato, poco tempo prima era stata rassicurata non solo dal referto negativo del dott. ma anche dalla tempistica da egli indicata per i nuovi controlli (12-18 mesi). CP_4
In questo contesto, la Corte ritiene pertanto corretta la valutazione del Tribunale, corroborata dalle risultanze peritali, nonché motivata adeguatamente, posto anche che la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. “non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,
18 ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (v. Cass. civ., Sez. lav., n. 18482/2023), ipotesi nel caso non ricorrenti.
10. Con il terzo motivo d'appello il ha contestato la decisione nella parte in Parte_1 cui ha accertato la responsabilità contrattuale della struttura, gravando, a suo parere, l'eventuale responsabilità esclusivamente sul dott. e sottolineando, in tal senso, che nella stessa CP_4
integrazione della CTU si affermava che “non si ravvisano responsabilità oggettive in capo al convenuto ”. Parte_1
La censura, tuttavia, non si confronta con la motivazione offerta dal Tribunale sul punto, che ha ben precisato il titolo contrattuale della responsabilità, diretta, del , sull'evidente Parte_2
presupposto che questo, accogliendo la paziente nella sua struttura, si fosse obbligato a fornirle la prestazione di assistenza sanitaria, consistente nella predisposizione degli spazi necessari, del personale sanitario sufficiente ed efficiente, di attrezzature e macchinari adeguati.
In linea generale, invero, la responsabilità della struttura, pubblica o privata, si configura anche per i danni causati dal proprio ausiliario, ex art. 1228 c.c. e, in tal caso, trova fondamento nel rischio d'impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, come previsto dal d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), applicabile ratione temporis, secondo il quale la struttura sanitaria risponde “a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cc, se tali danni sono dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui ex art. 1228 cc, se dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (v. Cass.,
1620/2012; Cass. 11320/2022; da ultimo Cass.8163/2025).
Nel caso, perciò, il è chiamato a rispondere di quei pregiudizi eziologicamente Parte_2
ricollegabili, non a proprie inadempienze specifiche, ma a quelle imputabili all'operato del sanitario che al suo interno ha eseguito la prestazione, a prescindere dall'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con quest'ultimo. Dunque, non rileva affatto ai fini invocati, contrariamente a quanto sostiene l'appellante principale, che il dott. operasse in regime CP_8
19 libero professionale, una volta accertato, ed invero neppure compiutamente contestato,
l'inserimento funzionale della sua prestazione medica nell'ambito delle attività fornite dalla struttura (cfr. Cass. 8163/2025, che da ultimo ha ribadito i suesposti principi, escludendo la responsabilità della struttura solo nell'ipotesi di mero rapporto di locazione dei locali in cui operavano i medici).
Sul piano dei rapporti interni, poi, il principio presuntivo di divisione paritaria dell'obbligazione solidale con il dott. avrebbe potuto essere vinto dall'appellante ove fosse stata accertata CP_4
non soltanto la colpa esclusiva del sanitario, ma anche la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice (v. Cass., Sez. 3, n. 28987/2019, richiamata dal
Tribunale in motivazione).
Tale prova non è stata fornita dal che, onde sostenere la colpa grave del Parte_1
medico, si è limitato a ripercorrere gli accertamenti riportati nell'elaborato peritale, senza considerare che la stessa CTU aveva quantificato per il dott. un “grado della colpa come CP_4
medio”, pienamente coerente con i dati relativi al caso, già innanzi ripercorsi (pag. 82 chiarimenti
CTU).
Il motivo, pertanto, non può essere accolto, rimanendo infondata anche la domanda di manleva azionata nei confronti del medico, già rigettata in prime cure.
11. Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura le poste di danno, Parte_1
oltre al quantum liquidato dal Giudice di primo grado.
La doglianza viene esaminata unitamente al terzo motivo d'appello incidentale del dott. CP_4
e alla seconda parte dell'impugnazione incidentale di che Controparte_5
avversano le medesime statuizioni.
I motivi sono accoglibili nei limiti che seguono.
20 11.1 Cominciando dalla liquidazione del danno biologico, la decisione resa in primo grado ha assolto compiutamente l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del convincimento espresso, che questa Corte condivide, in base allo scrutinio delle risultanze istruttorie.
Il Giudice di prime cure, invero, ha richiamato le emergenze della CTU, che ha accertato un
“prolungamento dello stato di malattia e convalescenza pari a 3 (tre) mesi nel contesto dei quali andranno riconosciuti 30 (trenta) gg come danno biologico temporaneo parziale al 75% a cui sommare ulteriori 30 (trenta) gg a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50% ed infine altri 30 (trenta) gg come danno biologico temporaneo parziale al 25%. - Danno permanente alla preesistente validità psico-somatica del soggetto pari al 25% (venticinque per cento) di cui una quota parte pari al 5% sarebbe comunque residuata quale esito del previsto più contenuto ed in sintonia con le dimensioni e con la natura della primitiva lesione tumorale correttamente e tempestivamente diagnosticata quadrantectomia, ragion per cui l'aliquota di danno da ascriversi
a malpractice medica è del 20% (venti per cento) componente che andrà collocata nella fascia di nocumento biologico compresa tra il 5% e il 25%. ( …). Vi fu quale conseguenza diretta di malpractice medica necessità di riduzione e compressione del monte ore lavorativo quale insegnante oggi confinato in un part-time di 12 ore settimanali” (pag. 97 chiarimenti CTU, ma vedasi anche pag. 44 della perizia resa in sede di TP).
Correttamente tali conclusioni sono state recepite nella sentenza, che ha innanzitutto riconosciuto il periodo di inabilità temporanea indicato dal perito, riferito, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti e dal CTP, non alla durata del ritardo diagnostico, ma al “prolungamento” dello stato di malattia e convalescenza conseguente all'intervento chirurgico cui la sig.ra si è CP_2
dovuta sottoporre a causa del ritardo diagnostico, le cui tempistiche il CTU ha considerato maggiormente impegnative rispetto a quelle di cui la SI.ra si sarebbe giovata dopo una CP_2
diagnosi tempestiva.
Il CTU, poi, ha adeguatamente riscontrato le osservazioni del CTP del Centro Medico, rilevando che le Linee Guida dal medesimo richiamate potevano costituire un punto di partenza per la
21 valutazione del danno biologico, ma che tale nocumento andava quantificato tenendo conto di tutte le ricadute della mastectomia totale, e dunque tenendo conto del pessimo risultato estetico nonostante la protesizzazione, della presenza di limitazione funzionale a carico della spalla sinistra e della modesta persistenza di succulenza tissutale esito del documentato linfedema coinvolgente l'arto superiore sinistro, la quantificazione operata nella sentenza appare corretta e dev'essere, pertanto, confermata.
Va altresì confermato l'incremento riconosciuto dal giudice per la personalizzazione del danno, in presenza di ampie, specifiche e puntuali allegazioni della parte istante in ordine alle peculiari ripercussioni patite, risultando presumibili la sofferenza soggettiva, il disagio e la difficoltà ad accettare la propria condizione fisica ed estetica derivate dalla invasività dell'intervento praticato, considerati la giovane età della paziente, che all'epoca dell'esecuzione delle prestazioni del dott.
come giustamente indicato nell'ordinanza, aveva soli 40 anni, ed il pessimo risultato CP_4
estetico conseguito nonostante la protesizzazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dunque confermarsi la statuizione del
Tribunale nella parte in cui ha accertato il credito di nei confronti, in via solidale, CP_2
del e del dott. a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 Controparte_4
patrimoniale, pari alla somma di € 104.557,00. Su detto importo sono inoltre dovuti gli interessi legali da calcolare sull'importo liquidato devalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT dalla data del fatto e poi di anno in anno rivalutato fino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo
11.2. Diversa valutazione attiene al danno da perdita di chances di guarigione o sopravvivenza
(“di essere sana a dieci anni”) lamentato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., riconosciuta dal
Tribunale sulla premessa che “La IG poi, a causa dell'errore commesso dal dr CP_2
ha vista ridotta la sua aspettativa di vita;
ella è stata privata della possibilità di vivere CP_4
più a lungo e in modo migliore attraverso cure meno invasive e con meno sofferenza”.
22 Sul punto osserva la Corte come la CTU si esprima in termini del tutto generici e non consenta, in realtà, di apprezzare il nocumento in questione, tenuto conto che il CTU, se da un lato ha affermato che “se vi fosse stata, come era lecito attendersi e pretendere, tempestiva diagnosi e quindi altrettanto tempestivo trattamento chirurgico, le possibilità di guarigione di CP_2
sarebbero state ampiamente superiori al 50% percentuale che oggi, in scienza e coscienza, non ci sentiamo di confermare (è viceversa verosimile ritenere, pur con tutte le cautele che il caso di specie impone che le aspettative di vita siano inferiori a tale percentuale)”, dall'altro lato non ha specificato come sia addivenuto a detta conclusione. Ciò, peraltro, in apparente dissonanza con i rilievi dell'ausiliario oncologo, il quale, a sua volta, in sede di TP, ha offerto una lunga serie di valori statistici in merito alla possibile refertazione della neoplasia a 6 mesi, con variabili dipendenti dalla misura della neoplasia e dal numero di linfonodi interessati, senza esplicitare alcuno di quei valori in riferimento alla fattispecie di cui è causa, per poi osservare in modo vago e indeterminato, in sede di chiarimenti, che “posticipare di otto settimane il trattamento chirurgico del tumore della mammella aumenta il rischio di morte del 17%, posticiparlo di dodici settimane del 26%” (cfr. tabella a pag. 10 della CTU, nonché pag. 26 dei chiarimenti resi nel giudizio di merito).
In conclusione sul punto, la valutazione circa l'aspettativa di vita in tesi ridotta a causa del ritardo diagnostico di cui trattasi è espressa dai periti d'ufficio in modo generico ed evanescente, talora contraddittorio, e soprattutto senza puntuale riferimento ai dati scientifici a supporto pertinenti al caso in scrutinio.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nelle fattispecie di “perdita di chance”, il nesso causale, secondo l'ordinario criterio del “più probabile che non”, va accertato rigorosamente in relazione alla concreta ed effettiva perdita della possibilità, connotata, dunque, da consistenza, apprezzabilità e serietà, di conseguire un risultato positivo, e non, invece, con riguardo alla concreta probabilità di conseguire il risultato stesso (cfr. Cass. 28993/2019; Cass. 24050/2022;
Cass. 26851/2023; Cass. 24050/2023).
23 Nel caso di specie, per quanto si è detto, non è dato evincere dagli accertamenti peritali, in termini di “più probabile che non”, il collegamento causale tra la condotta errata e la possibilità, seria e apprezzabile, del verificarsi dell'evento “incerto”.
Si consideri, infine, che, a distanza di oltre nove anni dalla visita effettuata dalla sig.ra CP_2
presso il Centro di Medicina e di oltre otto anni dalla diagnosi del tumore, non solo l'evento infausto non si è verificato, ma neppure risulta, né è allegato che la paziente abbia manifestato segni clinici o strumentali di ripresa della malattia. Ciò avvalora, in modo oggettivo, la conclusione che le conseguenze pregiudizievoli lamentate (perdita della possibilità di sopravvivenza o guarigione), di incerta, benché in tesi possibile, verificazione, non presentassero la necessaria connotazione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr. pronunce della Cassazione citate).
Quanto, poi, alla perduta possibilità di sottoporsi a cure meno invasive e di patire minori sofferenze, cui si riferisce la gravata sentenza, tali aspetti, in realtà, non afferiscono al danno da perdita di chance e sono stati considerati dal giudice di prime cure in sede di liquidazione e personalizzazione del danno biologico per gli esiti dell'intervento chirurgico e dei trattamenti maggiormente invasivi cui la sig.ra ha dovuto sottoporsi, sul presupposto che la condotta CP_2 colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, secondo il criterio del “più probabile che non”, un evento di danno certo, e non già il sacrificio della possibilità di un risultato migliore.
In riforma della decisione di primo grado, pertanto, andrà detratto dal risarcimento riconosciuto dal Tribunale alla ricorrente, confermato solo per il residuo, l'importo di € 80.000,00.
11.3. Per quanto attiene al danno patrimoniale liquidato, le argomentazioni degli appellanti non si confrontano puntualmente con l'ordinanza di primo grado, che ha esaustivamente esplicitato l'iter logico sotteso alla decisione, osservando che “la IG ha subito anche un danno di CP_2 natura patrimoniale perché ha dovuto ridurre l'impegno lavorativo ad un part time. Sul nesso causale si veda a pag. 15 della prima relazione peritale: “In stretto nesso causale con i fatti de quo è inoltre la riduzione e compressione dell'impegno lavorativo oggi confinato in un part-time
24 di 12 ore settimanali, condizione che non si sarebbe mai verificata dopo il molto più contenuto e non certo ad alto tasso invalidante intervento chirurgico di quadrantectomia che si poteva e doveva precocemente eseguire (…)“. Sul quantum, si veda la documentazione depositata da parte ricorrente, dalla quale risulta un danno calcolabile ad oggi in € 43.000 (da quando lavora part- time, la IG ha perso circa 600 € al mese)”, né sembrano superare l'evidenza della CTU, per cui “non vi è alcun dubbio che l'odierna condizione di depauperamento del monte orario quale insegnante dovrà essere ricondotta in stretto ed equivoco nesso causale proprio con i fatti per cui oggi è TP (senz'altro non vorrà parte resistente sostenere che con gli esiti della quadrantectomia la IG si sarebbe necessariamente dovuta astenere, anche per sole CP_2 poche ore settimanali, dal proprio lavoro d'insegnante …)” (pag. 42 della CTU).
La prova della conversione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato e del conseguente danno, poi, emerge per tabulas dai documenti offerti dalla sig.ra ovvero dalla CP_2
copia dei contratti di lavoro e delle buste paga precedenti e successivi la malattia allegati al ricorso ex art.702 bis c.p.c. (doc. 32) e dall'ulteriore documentazione prodotta anteriormente alla prima udienza (v. verbale INPS di accertamento dell'invalidità e dichiarazione ai fini fiscali relativa all'anno d'imposta 2016, doc. 37-38), la cui produzione è stata considerata ammissibile dal giudice di prime cure, conformemente ad un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale “Poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso
o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.” (v.
Cass., Sez. VI, Ord., n. 46/2021).
25 Peraltro, benchè l'importo liquidato non risulti attinto da una critica puntuale, gli appellati hanno anche offerto, nella comparsa di costituzione d'appello, una nota esplicativa (nota n. 11) con tutti i conteggi pre e post-intervento, che confermano quanto statuito nell'ordinanza e, ciononostante, non sono stati confutati nelle successive memorie degli appellanti.
Parimenti valga per le spese sanitarie, ritenute congrue e pertinenti dal CTU, rispetto alle quali gli appellanti hanno svolto generiche censure, come tali inammissibili, riferendosi in modo indeterminato a documenti di spesa non pertinenti senza puntuale specificazione, neppure del relativo importo, e senza proporre un diverso conteggio. La censura sul punto è dunque espressa in modo vago e senza un reale confronto con la valutazione già compiuta, all'esito di dettagliata disamina della documentazione in atti, dal perito d'ufficio nel contraddittorio con i CTP, che al riguardo non risulta abbiano sollevato critiche.
11.4. Venendo ai danni riconosciuti ai familiari della sig.ra il Tribunale ha ritenuto che CP_2 spettasse loro il “risarcimento del danno, di natura non patrimoniale, dovuto alla perdita di chances di mantenere più a lungo il rapporto parentale con la propria congiunta”, rilevando che
“La diminuzione delle chances di sopravvivenza della IG causata dall'errore del CP_2
medico, ha determinato nei prossimi congiunti una corrispondente diminuzione delle chances di godere del rapporto parentale”. Occorre precisare, inoltre, che il Tribunale ha accolto unicamente la suddetta pretesa risarcitoria dei familiari e che essi non hanno proposto appello incidentale.
Ciò posto, la statuizione è censurata sia dall'appellante principale, sia dagli appellanti incidentali,
i quali, oltre a lamentare l'insussistenza di un siffatto danno da perdita di chances di sopravvivenza, hanno evidenziato come gli appellati, in primo grado, non avessero neppure dimostrato le circostanze dedotte a sostegno della domanda, in merito all'atteggiarsi del rapporto parentale ed alle alterazioni dello stesso.
Tali censure appaiono fondate e meritevoli di accoglimento.
Non solo, per le medesime ragioni esposte con riguardo al danno da perdita di chance di sopravvivenza o di guarigione dedotto dalla sig.ra (cfr. §11.2.), non può configurarsi un CP_2
26 nocumento in capo ai suoi congiunti correlato alla “diminuzione delle chances di mantenere più a lungo il rapporto parentale”, tenuto conto anche del tempo trascorso senza che siano emerse nuove complicanze o aggravamenti dello stato di salute della donna, tuttora in vita, ma neppure rilevano ai fini di un diverso apprezzamento le argomentazioni reiterate dagli appellati – i quali nel presente grado hanno richiamato la domanda proposta in primo grado (“i congiunti (marito e figli) della SI.ra chiedevano in primo grado il risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale per la perdita di possibilità di mantenere più a lungo il rapporto parentale con la danneggiata”) ed hanno poi dato conto di aver altresì allegato, a sostegno della domanda, “il pregiudizio che aveva caratterizzato il rapporto con la congiunta in conseguenza delle condizioni maggiormente menomate a causa del ritardo diagnostico e della cura più invasiva (…)”, ovvero, secondo quanto si legge nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. “una forte limitazione del fare areddituale, con conseguente lesione della sfera esistenziale (…), per lo sconvolgimento inevitabile del menage e della serenità famigliare degli esponenti medesimi”, nonchè “lo stato
d'ansia e turbamento continuo, specie per il marito, per la paura di emersione di nuove complicanze nello stato di salute della congiunta, nonché per la sua integrità psicologica”.
Dette allegazioni, in realtà, ineriscono ad una tipologia di danno diversa dalla perdita di chance riconosciuta dal Tribunale, e precisamente ad un danno riflesso da lesione del rapporto parentale, riferito alle conseguenze emotive, psicologiche e relazionali dell'evento dannoso occorso alla sig.ra danno per il cui risarcimento non sembra che fosse stata esplicitamente formulata CP_2
una domanda. In ogni caso, è decisivo e assorbente il rilievo che, come si è anticipato, non v'è gravame incidentale degli appellati sul punto, sicché il cd. danno riflesso, ontologicamente diverso da quella da perdita di chance (cfr. tra le tante Cass. 2892/2024), non può essere oggetto di scrutinio nel presente giudizio d'appello.
Ne consegue che deve essere respinta la domanda risarcitoria di cui trattasi, in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado, ossia nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto, a titolo di
27 “diminuzione delle chances di mantenere più a lungo il rapporto parentale”, la somma di €
40.000, 00 in favore di ciascuno dei familiari della sig.ra CP_2
12. Con il quinto ed ultimo motivo il ha censurato le statuizioni di Parte_1
accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di spedalità perfezionatosi con la paziente e condanna alla restituzione dell'importo di € 152,00.
Il motivo si palesa infondato, essendo ravvisabile, per le ragioni espresse con riguardo ai precedenti motivi d'impugnazione (cfr. in particolare §10), un inadempimento diretto, certamente grave, della struttura, che giustifica l'invocata risoluzione del contratto.
13. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata: a) vanno rigettate le domande proposte da in proprio e, CP_1
unitamente a per i figli minori e b) va accertato che il CP_2 CP Persona_1
credito di nei confronti, in via solidale, del e e del dott. CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, è pari alla somma di € Controparte_4
104.557,00, oltre agli interessi da calcolare sull'importo liquidato devalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT dalla data del fatto e poi di anno in anno rivalutato fino alla data della presente sentenza, nonché oltre interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo;
c) va accertato che il credito di nei confronti, in via solidale, CP_2
del e e del dott. a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Controparte_4
patrimoniale, è pari alla somma di € 50.233,31, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Poiché le parti appellanti hanno documentato di aver pagato, in esecuzione dell'ordinanza impugnata, le somme liquidate dal Tribunale (doc. 4 per Morassut;
doc.
3-7 del CP_5
) e poiché i crediti risarcitori della accertati con la presente sentenza sono Parte_3 CP_2
di importi certamente inferiore e quelli risarcitori dei familiari sono insussistenti, e CP_2
anche nella loro qualità rappresentati dei figli minori, vanno condannati a CP_1
restituire al al dott. e alla Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
quanto da questi ultimi, in relazione alle quote di rispettiva spettanza di ciascuno,
[...]
28 corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata in eccesso rispetto a quanto statuito con la presente sentenza.
L'ordinanza impugnata resta per il resto confermata, salvo che con riferimento alla regolazione delle spese di lite di primo grado, come da statuizione del paragrafo che segue (§14). Nello specifico, resta confermata la statuizione di primo grado in ordine alle spese di TP, di CTU e di
CTP, che devono porsi integralmente a carico del medicina e del dott. Parte_1 CP_8
considerato che le indagini peritali erano finalizzate all'accertamento della responsabilità del medico e della struttura e che detto accertamento ha avuto esito favorevole in relazione alla posizione della nei limiti che si sono precisati. Inoltre restano confermate le statuizioni CP_2 dell'ordinanza impugnata di cui ai capi 5 (rigetto della manleva proposta dal Parte_1
nei confronti del e 6 (accoglimento della manleva proposta dal nei confronti CP_4 CP_4
di nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato e con Controparte_5
esclusione di quanto dovuto alla per la risoluzione del contratto – pag. 9 dell'ordinanza CP_2
impugnata) del dispositivo dell'ordinanza impugnata, rilevato, peraltro, che la compagnia assicuratrice ha documentato i pagamenti che ha effettuato in esecuzione della stessa ordinanza
(pag.23 costituzione di e doc. 4 allegato). CP_5
14. Nel rapporto processuale tra gli appellati e da un lato, e il e CP_2 CP_1 Parte_2
il dott. dall'altro, in considerazione della reciproca soccombenza, stante il parziale CP_4
accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, nonché stante l'integrale rigetto delle domande dei familiari della sig.ra difesi dal medesimo avvocato di quest'ultima, ritenuta CP_2
in ogni caso prevalente la soccombenza del e del dott. le spese dei Parte_1 CP_4
due gradi di giudizio vengono compensate per la quota di 1/3 e, nella residua quota, vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di valore €
52.000,00 - € 260.000,00, individuato in base al criterio del decisum.
Quanto al rapporto processuale con la che ha svolto un appello Controparte_5
incidentale adesivo a quello del dott. ai fini della manleva, e che ha svolto le stesse CP_4
29 difese dell'assicurato, le spese di lite del grado possono essere compensate. Occorre aggiungere che il dott. non ha impugnato l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui, pur CP_4
accogliendo la domanda di manleva, non ha condannato alla rifusione Controparte_5
nei suoi confronti delle spese di lite di primo grado, sicché nulla deve disporsi al riguardo.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal e sugli appelli incidentali proposti dal dott. Parte_1
e da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Controparte_4 Controparte_5
c.p.c. del Tribunale di Treviso del 21/07/2023 nei confronti di e , in CP_1 CP_2
proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori e disattesa ogni CP Persona_1
diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione i suindicati appelli e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata:
1.a) accerta che il credito di nei confronti, in via solidale, del CP_2 Parte_1
e del dott. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, è pari alla
[...] Controparte_4
somma di € 104.557,00, oltre agli interessi legali da calcolare sull'importo liquidato devalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT dalla data del fatto e poi di anno in anno rivalutato fino alla data della presente sentenza, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo;
1.b) accerta che il credito di nei confronti, in via solidale, del CP_2 Parte_1
e del dott. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, è pari alla
[...] Controparte_4
somma di € 50.233,31, con rivalutazione ed interessi come per legge;
1.c) condanna a restituire al al dott. e CP_2 Parte_1 Controparte_4
alla in relazione alle quote di rispettiva spettanza di Controparte_5
ciascuno, quanto da questi ultimi corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata in eccesso
30 rispetto agli importi come sopra rideterminati ai capi 1a) e 1b), oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
1.d) rigetta le domande proposte da in proprio e, unitamente a per i CP_1 CP_2
figli minori e CP Persona_1
1.e) condanna e , in proprio e per i figli minori e CP_1 CP_2 CP [...]
a restituire al al dott. e a Per_1 Parte_1 Controparte_4 [...]
in relazione alle quote di rispettiva spettanza, quanto da questi ultimi Controparte_5
corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
1.f) dichiara compensate le spese di lite del primo grado per la quota di 1/3 tra Parte_1
e il dott. e e e condanna il
[...] Controparte_4 CP_2 CP_1 [...]
e il dott. in solido tra loro, a rifondere la residua quota di 2/3 a Parte_1 Controparte_4
favore di e liquidata in € 9.402,00, oltre al 15 % a titolo di CP_2 CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
1.g) conferma nel resto l'ordinanza impugnata, nel senso di cui in motivazione;
2. dichiara compensate le spese di lite del presente grado per la quota di 1/3 tra
[...]
e il dott. e e e condanna il Parte_1 Controparte_4 CP_2 CP_1 [...]
e il dott. in solido tra loro, a rifondere la residua quota di 2/3 Parte_1 Controparte_4
a favore di e liquidata in € 6.660,00 per l'appello, oltre al 15 % a CP_2 CP_1
titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado nei confronti di
[...]
Controparte_5
31 4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Stefania Abbate Clotilde Parise
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