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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 12/06/2025 N. 11902/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO NI RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.10.24, ha convenuto in Parte_1 giudizio , chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: NEL MERITO: a) previa disapplicazione del provvedimento in data 22 marzo 2024 e dell'annullamento dell'indebito CP_1 de quo, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la irrecuperabilità da parte dell' del preteso indebito CP_1 contestato alla ricorrente;
b) condannare l' alla rifusione/restituzione in favore della ricorrente delle somme che dovessero risultare CP_1 recuperate/trattenute in corso di causa nelle more nel giudizio, oltre interessi legali dal giorno della trattenuta all'effettivo pagamento tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere al saldo effettivo;
d) con vittoria di spese e onorari come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Stefania Algarotti procuratrice antistataria. si è regolarmente costituita in giudizio, contestando nel merito la pretesa avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, avente natura documentale, è stata discussa e decisa alla udienza del 12.6.25, con pubblicazione del dispositivo ad esito della camera di consiglio. Giova sinteticamente dare conto dei fatti di causa negli esclusivi limiti del loro rilievo ai fini della decisione. Il Sig. padre della ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia e di reversibilità a Persona_1 carico dell' risulta deceduto in data 14.6.2008. CP_1
La rata di pensione del sig. del mese di luglio 2008, per l'importo complessivo di € Persona_1
1.501,00, veniva erroneamente riconosciuta da sul conto corrente intestato al defunto. CP_1 Appurato il proprio errore, avuto riguardo al decesso del pensionato, ha richiesto CP_1 all'istituto di credito ove il conto risultava acceso il riaccredito della rata di luglio 2008; le somme tuttavia non risultavano più nella disponibilità dell'Ente pagatore. Con provvedimento del 27.6.2016, l'Istituto si attivava quindi per notificare all'erede del Sig. ovvero alla ricorrente l'indebito predetto. Pt_1 Parte_1
La comunicazione in questione (cfr. docc. 1 e 1bis della resistente) veniva inviata da CP_1 all'indirizzo di Milano, Via Bernardino Verro, dove tuttavia la ricorrente risulta aver mantenuto la residenza solo fino al 18.6.2008; a partire da tale data, emerge documentalmente come la ricorrente fosse invece residente, sempre in Milano, ma al diverso indirizzo di via Fabrizio De Andrè (doc. 5 allegato al ricorso-certificato storico di residenza). La notifica risulta “perfezionata” per compiuta giacenza. Emerge documentalmente come, presso l'indirizzo di Via Bernardino Verro, parte ricorrente avesse eletto domicilio, ai fini fiscali (secondo l'anagrafica Agenzia delle Entrate prodotta quale documento 3 allegato al ricorso) ma per il periodo intercorrente dal 1991 al 18.6.2008; a far data da tale momento (salvo una sola settimana dal 1.12.2007 al 6.12.2007) anche il domicilio fiscale viene stabilito presso l'indirizzo di Via Fabrizio De Andrè. Alla comunicazione predetta, seguiva provvedimento del 5.3.2024 di notificato alla CP_1 ricorrente presso l'indirizzo di Via Fabrizio De Andrè, recante richiesta di restituzione dell'indebito in questione. Nella presente sede la ricorrente si duole della illegittimità della pretesa di avuto riguardo CP_1 all'utile decorso della prescrizione decennale cui soggiace il diritto dell'ente di ripetere quanto corrisposto;
tale decennio infatti, in piana applicazione dell'art 2935 c.c., decorrerebbe dalla data di effettuazione del pagamento non dovuto del luglio 2008 e sino al luglio 2018. Ciò sul presupposto che mai avrebbe notificato alla ricorrente alcun atto interruttivo, se non, solo a distanza di 16 anni, il CP_1 menzionato provvedimento del 5.3.24.. Il ricorso appare fondato e certamente meritevole di accoglimento. Come già anticipato, essendo del tutto pacifico l'indebito per cui è causa, emerge documentalmente come abbia notificato il provvedimento del 27.6.2016 ad indirizzo non CP_1 riconducibile alla ricorrente. Presso l'indirizzo di Via Bernardino Verro la ricorrente non risultava più avere la residenza da ben 8 anni, non corrispondendo l'indirizzo in questione nemmeno al suo domicilio fiscale (anch'esso trasferito, già dal 2008, presso la residenza di Via Fabrizio De Andrè). Il fatto che abbia effettuato la notifica presso l'indirizzo risultante dagli archivi dell'Istituto che CP_1
è peraltro quello in cui tuttora dichiara di dimorare il coniuge della Sig.ra appare circostanza del tutto priva Pt_1 di rilievo (così come il fatto che, sotto un profilo formale, la notifica risulti perfezionata per compiuta giacenza, avendo il messo postale comunque lasciato l'avviso presso l'indirizzo in questione in data 10.8.16). Tantopiù ove si consideri che la ricorrente, non avendo alcun rapporto diretto con non CP_1 era nemmeno tenuta ad aggiornare l'ente sui propri mutamenti di residenza, piuttosto che a eleggere domicilio, dovendo l'ente, come qualunque altro soggetto, autonomamente verificare che l'indirizzo verso il quale notifica le sue comunicazioni sia con certezza riconducibile al soggetto cui vuol rivolgersi. Non avendo quindi la comunicazione del 27.6.2016 alcuna valenza interruttiva della prescrizione, per mai essere stata ricevuta dalla ricorrente a fronte del suo invio ad indirizzo a questa non riferibile (né in termini di residenza, né in termini di domicilio) e non risultando atti interruttivi
2 CP_ antecedenti al 22 marzo 2024, il diritto alla ripetizione esercitato dall' non può che ritenersi prescritto. Quanto sin qui argomentato giustifica quindi l'accoglimento del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della convenuta nella misura di metà e liquidate, in conformità ai parametri di cui al Dm. 55/2014, avuto riguardo al modesto valore della controversia, comunque documentale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si ritiene di dare corso alla compensazione delle spese di lite nella misura di ½, sia in considerazione del fatto che non sussiste alcuna questione in ordine alla non debenza degli importi di cui ha tentato il recupero, sia avuto riguardo al fatto che l'errore in cui è successivamente incorsa CP_1
(e che ha indotto l'ente a ritenere che la notifica fosse stata effettuata presso l'indirizzo corretto) CP_1 non sia del tutto ascrivibile all'Ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso dichiara la irrecuperabilità da parte dell' dell'importo di €. CP_1
1.705,35 indebitamente percepito;
2) condanna la convenuta alla refusione della metà delle spese di lite liquidate in tal misura in CP_1 euro 200 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione;
3) dispone la compensazione integrale delle residue spese di lite;
4) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 12/06/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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