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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2024, n. 4873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4873 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 11081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Stefano Afrune Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Con decreto emesso il 14.6.2024 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza presentata il
14.11.2022 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (convivenza con Per_1
a causa della mancata produzione nel corso del procedimento amministrativo dei seguenti
[...]
documenti: a) dichiarazione di presenza o timbro di ingresso alla frontiera italiana o titolo da convertire, b) documentazione anagrafica comprovante il rapporto di parentela tradotto e legalizzato dall'Ambasciata italiana nel Paese di origine, c) documentazione attestante l'assenza in Patria di altri figli, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata italiana nel Paese di origine o apostillata, d) certificato di idoneità dell'alloggio, e) reddito percepito l'anno precedente del familiare di riferimento.
In data 3.10.2024 il ricorrente:
− ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, nel merito in via principale la condanna al rilascio del permesso richiesto e in via subordinata la condanna al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare;
− ha affermato di convivere con la figlia la moglie e con il figlio e di Persona_1 Persona_2
svolgere attività lavorativa.
È stata fissata l'udienza del 28.11.2024 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., per la discussione della domanda cautelare e di quelle di merito.
Nonostante la regolare notificazione, l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
1 di 3 Con nota del 28.11.2024 il ricorrente ha esposto e prodotto quanto segue: “Premessi e richiamati tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui al ricorso principale Evidenziato che da documentazione versati con codeste memorie risulta che il ricorrente in Albania non ha alcun reddito né alcun godimento pensionistico cfr allegato a Premesso inoltre che l'intero nucleo familiare si trova in
Italia In dettaglio i figli e la consorte cfr allegato b precisando che la figlia è titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo il figlio di permesso di soggiorno per richiesta asilo ed la moglie in attesa di prima convocazione per procedura paritetica a quella del ricorrente odierno. In allegato c il certificato di matrimonio In allegato d il certificato familiare Il radicamento familiare è certo altresì come la unità tanto che tutti abitano nella medesima abitazione Il ricorrente è perno della economia familiare in quanto lavora regolarmente e proficuamente come anche il figlio mentre la figlia titolare di permesso di lunga durata è in maternità Pertanto in allegato e la posizione lavorativa del ricorrente f la posizione lavorativa del figlio g la posizione lavorativa della figlia h i documenti delle minori nipoti del ricorrente. Pertanto, richiamati tutti gli elementi di fatto e di diritto si insiste nell'accoglimento del ricorso”.
2. L'oggetto del processo è il diritto fatto valere dal ricorrente con l'istanza rigettata dall'autorità amministrativa. Ciascuna norma del decreto legislativo n. 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza, non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del suo diritto contestati nel procedimento e nel processo.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare la vicenda emergente dal ricorso.
In via preliminare, va evidenziato che la convivenza con la moglie e il figlio e l'attività lavorativa del ricorrente non sono stati affermati e provati nel corso del procedimento amministrativo: di conseguenza, l'istanza amministrativa non avrebbe potuto essere qualificata dall'autorità resistente ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. La domanda subordinata non merita accoglimento non avendo il ricorrente mai presentato istanza amministrativa per il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
I fatti costitutivi del diritto fatto valere con la domanda principale e previsto dall'articolo 30 decreto legislativo 286/1990 sono stati contestati nel provvedimento impugnato a causa della mancata produzione di documenti indicati sopra.
Con il ricorso il ricorrente ha prodotto certificato di stato di famiglia (documento 7), da cui risulta l'esistenza di altro figlio Nella nota conclusiva il ricorrente non ha svolto alcuna Persona_3
2 di 3 considerazione (ad esempio riguardo il luogo di residenza) riguardo tale soggetto, nonostante tale circostanza fosse stata evidenziata nel decreto di fissazione dell'udienza.
Con la nota del 28.11.2024 il ricorrente non ha offerto elementi di prova della data e del titolo di ingresso in Italia, del suo mantenimento dalla figlia (il ricorrente, al contrario, ha fornito prova di lavorare in Italia) e dell'idoneità dell'alloggio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
3. La mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente impedisce di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 28.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Stefano Afrune Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Con decreto emesso il 14.6.2024 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza presentata il
14.11.2022 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (convivenza con Per_1
a causa della mancata produzione nel corso del procedimento amministrativo dei seguenti
[...]
documenti: a) dichiarazione di presenza o timbro di ingresso alla frontiera italiana o titolo da convertire, b) documentazione anagrafica comprovante il rapporto di parentela tradotto e legalizzato dall'Ambasciata italiana nel Paese di origine, c) documentazione attestante l'assenza in Patria di altri figli, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata italiana nel Paese di origine o apostillata, d) certificato di idoneità dell'alloggio, e) reddito percepito l'anno precedente del familiare di riferimento.
In data 3.10.2024 il ricorrente:
− ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, nel merito in via principale la condanna al rilascio del permesso richiesto e in via subordinata la condanna al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare;
− ha affermato di convivere con la figlia la moglie e con il figlio e di Persona_1 Persona_2
svolgere attività lavorativa.
È stata fissata l'udienza del 28.11.2024 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., per la discussione della domanda cautelare e di quelle di merito.
Nonostante la regolare notificazione, l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
1 di 3 Con nota del 28.11.2024 il ricorrente ha esposto e prodotto quanto segue: “Premessi e richiamati tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui al ricorso principale Evidenziato che da documentazione versati con codeste memorie risulta che il ricorrente in Albania non ha alcun reddito né alcun godimento pensionistico cfr allegato a Premesso inoltre che l'intero nucleo familiare si trova in
Italia In dettaglio i figli e la consorte cfr allegato b precisando che la figlia è titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo il figlio di permesso di soggiorno per richiesta asilo ed la moglie in attesa di prima convocazione per procedura paritetica a quella del ricorrente odierno. In allegato c il certificato di matrimonio In allegato d il certificato familiare Il radicamento familiare è certo altresì come la unità tanto che tutti abitano nella medesima abitazione Il ricorrente è perno della economia familiare in quanto lavora regolarmente e proficuamente come anche il figlio mentre la figlia titolare di permesso di lunga durata è in maternità Pertanto in allegato e la posizione lavorativa del ricorrente f la posizione lavorativa del figlio g la posizione lavorativa della figlia h i documenti delle minori nipoti del ricorrente. Pertanto, richiamati tutti gli elementi di fatto e di diritto si insiste nell'accoglimento del ricorso”.
2. L'oggetto del processo è il diritto fatto valere dal ricorrente con l'istanza rigettata dall'autorità amministrativa. Ciascuna norma del decreto legislativo n. 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza, non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del suo diritto contestati nel procedimento e nel processo.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare la vicenda emergente dal ricorso.
In via preliminare, va evidenziato che la convivenza con la moglie e il figlio e l'attività lavorativa del ricorrente non sono stati affermati e provati nel corso del procedimento amministrativo: di conseguenza, l'istanza amministrativa non avrebbe potuto essere qualificata dall'autorità resistente ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. La domanda subordinata non merita accoglimento non avendo il ricorrente mai presentato istanza amministrativa per il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
I fatti costitutivi del diritto fatto valere con la domanda principale e previsto dall'articolo 30 decreto legislativo 286/1990 sono stati contestati nel provvedimento impugnato a causa della mancata produzione di documenti indicati sopra.
Con il ricorso il ricorrente ha prodotto certificato di stato di famiglia (documento 7), da cui risulta l'esistenza di altro figlio Nella nota conclusiva il ricorrente non ha svolto alcuna Persona_3
2 di 3 considerazione (ad esempio riguardo il luogo di residenza) riguardo tale soggetto, nonostante tale circostanza fosse stata evidenziata nel decreto di fissazione dell'udienza.
Con la nota del 28.11.2024 il ricorrente non ha offerto elementi di prova della data e del titolo di ingresso in Italia, del suo mantenimento dalla figlia (il ricorrente, al contrario, ha fornito prova di lavorare in Italia) e dell'idoneità dell'alloggio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
3. La mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente impedisce di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 28.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3