Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01353/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Albo Gestori Ambientali - Sez. Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante rpo tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito Ministero dell’ambiente), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, del Presidente della Sezione Regionale della Campania dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, avente ad oggetto il diniego della Dispensa R.T.;
- della deliberazione del -OMISSIS- della Sezione Regionale della Campania, non conosciuta;
- della comunicazione di avvio del procedimento di cui si ignorano estremi e contenuto, non essendo mai stata notificata al ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso o conseguente ivi e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, presente l’Avv. Abignente per l’Avvocatura dello Stato e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata dal ricorrente il precedente 22;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 5 marzo 2024 e depositato il -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, col quale il Presidente della Sezione Regionale della Campania dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, aveva disposto il diniego della dispensa in qualità di Responsabile Tecnico.
Ha impugnato anche la deliberazione della Sezione Regionale della Campania del -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità; l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, carenza d’istruttoria e travisamento dei presupposti; difetto assoluto di motivazione.
Il ricorrente fa presente di essere attualmente amministratore e rappresentante legale nonché responsabile tecnico della società -OMISSIS-, costituita per cessione, da parte della -OMISSIS-, di ramo d’azienda avente ad oggetto le seguenti attività: bonifica di siti contenenti amianto, bonifica e demolizione di rotabili ferroviari contenenti amianto e Fibre Artificiali Vetrose (FAV), manutenzione di rotabili, sanificazione e disinfezione di rotabili ferroviari. Anche nella società cedente aveva ricoperto - per -OMISSIS- anni, dal -OMISSIS- - il doppio ruolo di legale rappresentante e responsabile tecnico con la conseguenza di rispondere al requisito della continuità quinquennale per ottenere la dispensa dalle verifiche di idoneità.
Il Ministero dell’ambiente si è costituito in giudizio con atto depositato il 22 marzo 2024; in data 28 marzo 2024, ha depositato ampia documentazione; con memoria depositata l’11 aprile 2024, ha argomentato per l’infondatezza delle censure di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha replicato con memoria depositata il 20 settembre 2024, con la quale ha ribadito e puntualizzato i propri assunti.
La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 23 ottobre 2024, è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è infondato.
Col provvedimento impugnato, la Sezione regionale della Campania dell'Albo Gestori Ambientali non ha riconosciuto al ricorrente la dispensa dalle verifiche di idoneità per svolgere l'incarico di responsabile tecnico nella propria impresa.
La Sezione regionale ha infatti ritenuto che l’interessato, alla data di presentazione della domanda, -OMISSIS-, non aveva dimostrato il possesso del requisito stabilito dalla normativa vigente, ossia l’assunzione in contemporanea e senza interruzione negli ultimi 5 anni degli incarichi di legale rappresentante e di responsabile tecnico dell’impresa.
2.1.- La normativa che disciplina la materia è riposta a livello legislativo nell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006 che ha costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione.
L’art. 212 statuisce al comma 5 l'iscrizione all'Albo quale requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Il successivo comma 6 stabilisce che l'iscrizione debba essere rinnovata ogni cinque anni e demanda ad un apposito decreto la definizione dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione.
Con decreto ministeriale -OMISSIS- (che ha abrogato la precedente disciplina dettata dal D.M. -OMISSIS-) è stato adottato il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.
L’art. 8 del decreto ministeriale elenca le categorie di attività nei vari settori previsti per le quali le imprese del settore hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo, tramite il titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero il legale rappresentante negli altri casi (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, le imprese e gli enti che fanno richiesta d’iscrizione all'Albo devono nominare, a pena d’improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i) del medesimo art. 10, requisiti che devono persistere durante l’intero periodo d’iscrizione.
L’art. 12 fissa i compiti, le responsabilità ed i requisiti della figura del responsabile tecnico.
Nello specifico, il comma 1 chiarisce che il: “Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.
Il comma 2 precisa che: “Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1”.
Il comma 3 affida al Comitato nazionale la disciplina nel dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico.
Per quanto di specifico interesse nella controversia in esame, l’art. 13 stabilisce le regole per la Formazione del responsabile tecnico.
L’art. 13, comma 1, precisa che l'idoneità di cui all'art. 12, comma 4, lett. c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
L’art. 13, comma 2, chiarisce che il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.
L’art. 13, comma 3, consente la dispensa dalla verifica in favore del legale rappresentante dell’impresa che ricopra anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
L’art. 13, comma 4, prevede una moratoria per coloro che erano già in attività ad una certa data (art.13, comma 4), disponendo che “… Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale ...”.
2.2.- In linea con le previsioni dell’illustrato art. 13, comma 3, del decreto ministeriale, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha disciplinato nel dettaglio, con vari atti deliberativi, la figura tecnica di supporto all’imprenditore nell’ambito della gestione dei rifiuti.
In particolare, il Comitato, con le disposizioni di cui all’art. -OMISSIS- della deliberazione n. -OMISSIS-, ha stabilito che: “È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attivi, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo”.
La contestuale deliberazione -OMISSIS- – sostituita integralmente dalla deliberazione n. -OMISSIS- - ha disciplinato le materie, in contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle predette verifiche.
In seguito, la deliberazione n. -OMISSIS- ha modificato ed integrato le deliberazioni n.-OMISSIS-.
L’art. 1 della deliberazione n. -OMISSIS- - nel modificare l’art. -OMISSIS- della deliberazione n. -OMISSIS- – ha precisato che: “E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche il responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione”.
All’art. 2 della deliberazione n. -OMISSIS- è aggiunto, inoltre, il comma 5-bis secondo cui: “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venire meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4, della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale”.
Da ultimo, la deliberazione n. -OMISSIS- è nuovamente intervenuta sull’art. 2 della deliberazione n. -OMISSIS-, stabilendo al comma 5 che: “E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica dei siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.
2.3.- In definitiva, con l’approvazione delle nuove regole, che hanno disciplinato la qualificazione del responsabile tecnico e organizzato le modalità di accesso alla professione, il Comitato nazionale ha stabilito la data di entrata in vigore (16 ottobre 2017) della nuova disciplina nonché l’inizio (la medesima data del 16 ottobre 2017) e la durata pari a 5 anni del periodo transitorio, durante il quale il responsabile tecnico già in attività ha potuto continuare a svolgere il proprio incarico ma con l’obbligo dell’aggiornamento da effettuare nel corso dell'ultimo anno del periodo transitorio (tra il mese di -OMISSIS-), per proseguire la propria attività.
Il termine del regime transitorio, inizialmente previsto al 16 ottobre 2022 è slittato di un anno a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, intervenuta nel periodo 2020-2021. La scadenza, pertanto, come da deliberazione n. -OMISSIS-, è stata aggiornata al -OMISSIS-.
2.4.- Alla luce di quanto sopra illustrato, la normativa in materia di esonero dalle verifiche, vigente alla data di presentazione della domanda del ricorrente per la dispensa (-OMISSIS-) e, quindi, applicabile al caso in questione, si ricava dall'art. 13, comma 3, del menzionato decreto ministeriale-OMISSIS-e dall’art. -OMISSIS- della deliberazione del Comitato Nazionale n. -OMISSIS-, come modificata dalle deliberazioni n. -OMISSIS-
E’ utile altresì richiamare la Circolare n. -OMISSIS-, il cui punto 1 chiarisce in dettaglio le condizioni che ammettono la “Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico”.
Queste, testualmente, sono individuabili in: “Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani;
trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti;
bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo
per l’impresa dallo stesso rappresentata;”
Può quindi osservarsi che, a differenza del regime trascorso in materia di gestori ambientali, attualmente il legislatore non consente interruzioni nell’obbligo di assolvere all’interno dell’impresa entrambi i ruoli di legale rappresentante e di responsabile tecnico per gli ultimi cinque anni calcolati a ritroso dalla data di presentazione della domanda.
2.5.- Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, ha presentato domanda per ottenere la dispensa dalle verifiche di idoneità previste per assumere l’incarico di responsabile tecnico nel settore delle bonifiche di beni da amianto (categoria -OMISSIS- : lavori cantierabili fino a un importo di euro 2.500.000,00), nell’ambito della propria azienda iscritta dal -OMISSIS- all’Albo nazionale dei gestori ambientali
E’ dunque necessario verificare se, nel periodo intercorrente tra il -OMISSIS-, il richiedente ha ricoperto continuativamente il doppio incarico nella stessa impresa e nello stesso ambito di attività.
Dalla documentazione agli atti prodotta dallo stesso ricorrente, costituita dalla domanda e dalla dichiarazione a corredo, di cui all’allegato -OMISSIS-, e dalle verifiche condotte presso il Registro delle Imprese e l'Albo dei Gestori Ambientali della Campania, non sono emerse le condizioni oggettive per accedere al beneficio dell'esenzione.
Vero che l’interessato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ha dichiarato:
1. “... di ricoprire continuativamente la carica di legale rappresentante e contemporaneamente di responsabile tecnico dell’impresa da almeno cinque anni”;
2. “... di aver ricoperto il ruolo di responsabile tecnico, come disposto dell’articolo 2 della deliberazione n. -OMISSIS-, come modificato dall’articolo 1 della deliberazione n. -OMISSIS-, per un periodo totale effettivo, di almeno sedici anni presso le seguenti imprese regolarmente iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali:
• -OMISSIS-, iscritta a tutt’oggi all’Albo nazionale gestori ambientali al n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, rilasciato dalla Sezione Regionale Campania;
• -OMISSIS- dal -OMISSIS- con provvedimento -OMISSIS-, rilasciato dalla Sezione Regionale Campania.
Tuttavia, dai controlli effettuati, la Sezione regionale Campania rilevava che l’interessato, nell’ultimo quinquennio, aveva interrotto per circa -OMISSIS- lo svolgimento dei due incarichi di legale rappresentante e di responsabile tecnico.
Più precisamente, il ricorrente è stato legale rappresentante e responsabile tecnico della società -OMISSIS-, oggi in liquidazione e dichiarata fallita, con codice fiscale -OMISSIS- e iscritta, sin dal 2005, all’Albo nazionale gestori ambientali al n. -OMISSIS-, non fino al-OMISSIS-, come affermato, bensì -OMISSIS-, giorno in cui è scaduta l’iscrizione senza rinnovo in prosecuzione.
Il doppio incarico contestuale del candidato alla dispensa, è venuto meno in quel momento ed è stato ripreso in seguito con la nuova impresa -OMISSIS-, iscritta all’Albo al -OMISSIS- a partire dal -OMISSIS- a tutt’oggi.
Di questa interruzione ne è consapevole lo stesso ricorrente il quale, alla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, da parte della società -OMISSIS-, faceva seguire il -OMISSIS- una richiesta motivata di accelerazione dell’esame per conseguire al più presto la necessaria iscrizione, in questo modo ammettendo di esserne sprovvisto, con conseguente incapacità a svolgere le relative attività di bonifica di beni da amianto.
La Sezione regionale Campania dell’Albo gestori ambientali, con messaggio telematico del -OMISSIS-, nell’evidenziare all’interessato la circostanza relativa all’interruzione rilevata nell’ultimo quinquennio, ha anche chiesto di integrare la documentazione allo scopo di dimostrare il possesso continuativo del requisito.
Nel fornire i chiarimenti, con nota del -OMISSIS-, il ricorrente si ricollega al fatto che la Società -OMISSIS- è stata costituita in data -OMISSIS- per conferimento da parte della Soc. -OMISSIS- del ramo di azienda, avente ad oggetto l’attività di bonifica di siti contenenti amianto, di bonifica e demolizione di rotabili ferroviari contenenti amianto e Fibre Artificiali Vetrose (FAV), di manutenzione di rotabili, di sanificazione e disinfezione di rotabili ferroviari. Per effetto del conferimento del ramo di azienda, il ricorrente, già legale rappresentante e responsabile tecnico della -OMISSIS-, era nominato legale rappresentante ed amministratore unico della costituita Soc. -OMISSIS--.
I chiarimenti forniti dal ricorrente non sono tuttavia apparsi esaustivi, con conseguente rigetto della richiesta di dispensa, decisione che il Collegio condivide.
2.6.- Sul punto, se è vero che la cessione del ramo d’azienda realizza una continuità tra la cedente -OMISSIS- e la cessionaria -OMISSIS-, per quanto concerne il Registro delle imprese, non altrettanto può sostenersi con specifico riguardo all’Albo gestori, laddove l’interruzione prodotta dalla scadenza dell’iscrizione della società cedente ha determinato la decadenza dall’incarico di responsabile tecnico, con interruzione dell’incarico e preclusione allo svolgimento della stessa attività di bonifica.
Anche nel settore dei gestori ambientali, le ipotesi di trasferimento dell’iscrizione ad altra impresa sono regolati dalla deliberazione n. -OMISSIS- che puntualizza la procedura, le modalità e la modulistica da utilizzare per ottenere il prosieguo di attività rilevata da una cessione di azienda o di ramo d’azienda, ipotesi che non risulta affatto contemplata nell’istanza presentata dal ricorrente.
Occorre infatti distinguere la qualifica di responsabile tecnico trasferita con la cessione di ramo, dal ruolo concretamente ricoperto in tale qualifica. In assenza di iscrizione all’Albo Gestori, non può ritenersi sussistente il suo esercizio effettivo.
Ne consegue la piena legittimità del gravato provvedimento di diniego.
3.- Il ricorso va pertanto respinto.
In relazione alla particolarità ed alla novità della questione controversa, si ravvisano le giuste ragioni per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nel presente provvedimento richiamate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.