Ordinanza cautelare 14 aprile 2021
Sentenza 16 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/03/2022, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2022
N. 00413/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale rappresentante della S.r.l. “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sogliano Cavour, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- della determinazione del Comune di Sogliano Cavour - Settore 1° Affari Generali e Segreteria n. -OMISSIS-, notificata il 25/01/2021, con la quale l'A.C. ha disposto “il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di affittacamere denominata <<-OMISSIS->> di cui alla DIA (oggi SCIA) prot. -OMISSIS- avente ad oggetto <<Esercizio di AFFITTACAMERE L.R. 11 febbraio 1999 n. 11”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e tra essi della presupposta Informativa antimafia prot. n. -OMISSIS- del Prefetto di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sogliano Cavour e del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. Musio, in sostituzione dell'avv.to A. Pepe, e avv.to A. Scalcione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, in proprio e quale rappresentante della S.r.l. “-OMISSIS-”, impugna la determinazione n. -OMISSIS- notificata il 25/01/2021, con cui il Comune di Sogliano Cavour ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di affittacamere denominata <<-OMISSIS->> di cui alla D.I.A. prot. -OMISSIS-, relativa ai locali siti in -OMISSIS- (3 camere ammobiliate con 6 posti letto e 3 bagni), nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi inclusa la presupposta Informativa antimafia prot. n. -OMISSIS- del Prefetto di Lecce, asseritamente mai notificata alla “-OMISSIS- srl”.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. Violazione dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 25 della Costituzione. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 163, 1° comma, 166, 2° comma, e 167, 1° comma, c.p., nonché dell’art. 445, 2° comma, c.p.p. Eccesso di potere sotto diversi profili e per carenza dei presupposti. Sviamento.
II. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 67 e 68 del D. Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Incompetenza. Contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa. Violazione degli art. 24 e 27 Costituzione. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.
III. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 67, 91 e 100 del D. Lgs. n. 159/2011. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Sviamento. Contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa.
IV. Violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 159/2011 sotto diverso profilo. Eccesso di potere. Sviamento. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. IV. Violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 159/2011 sotto diverso profilo. Eccesso di potere. Sviamento. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86, I comma, del D. Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Sviamento.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, parte ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il 26/03/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Sogliano Cavour, depositando un atto di costituzione formale per impugnare e contestare in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto l’avverso ricorso e chiedendo di rigettare il ricorso e l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Il 27/03/2021, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un breve atto di costituzione per resistere al ricorso.
Il 29/03/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto ex art. 25 D.L. 137/2020, chiedendo la discussione ex art. 4, D.L. 28/2020, del ricorso epigrafato con collegamento da remoto.
Il 06/04/2021, anche il Comune resistente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto ex art. 25, D.L. 137/2020 e art. 4, D.L. 28/2020.
Il 09/04/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio e l’istanza cautelare proposta in quanto inammissibili e/o infondati.
Il 10/04/2021, anche il Ministero dell’Interno ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, ha eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, ha contestato l’atto di gravame perché infondato, chiedendo, quindi, di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività relativamente al provvedimento interdittivo e, subordinatamente e nel merito, di respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Ad esito della Camera di Consiglio del 13/04/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, con ordinanza cautelare n. 194 del 14/04/2021, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, considerato - essenzialmente - che, da un lato, le censure proposte avverso la impugnata Informativa antimafia prot. n. -OMISSIS- emessa dal Prefetto di Lecce a carico dell’odierno ricorrente - amministratore unico e legale rappresentante della “-OMISSIS-” S.r.l., nonché socio di maggioranza - sono tardive in quanto la menzionata Interdittiva antimafia è stata notificata al predetto in data 4/8/2020 ed avrebbe, quindi, dovuto essere impugnata entro i 60 giorni decorrenti dalla notifica e, dall’altro lato, il provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività di affittacamere di cui alla S.C.I.A. prot. -OMISSIS- ha natura vincolata a seguito dell’emissione della predetta Informativa antimafia, attesa l’applicazione della speciale normativa antimafia anche all’attività soggetta a s.c.i.a., come espressamente previsto, del resto, dall’art. 89, comma 2, del D. Lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 2 settembre 2019 n. 6057).
Ritenuto, pertanto, che tutte le censure formulate nel ricorso si appalesano come irricevibili o infondate e che, quindi, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente non possa essere accolta ”.
Con ordinanza cautelare n. 3486 del 25.6.2021, il Consiglio di Stato, Sezione III^, ha accolto l'appello proposto da parte ricorrente avverso la predetta ordinanza cautelare n. 194 del 14/04/2021 di questo Tribunale e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare formulata in primo grado, trasmettendo il provvedimento cautelare a questo T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con la seguente motivazione: “ Premesso che:
- con nota prot. uscita n. -OMISSIS-, la Prefettura di Lecce informava il Comune di -OMISSIS- della sussistenza, nei confronti del sig. -OMISSIS-, di cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. in ragione della condanna a 10 mesi di reclusione e € 300,00 di multa, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce con sentenza n. -OMISSIS-, tra l’altro, per il delitto di truffa aggravata ex articolo 640 comma 2 del c.p.;
- a seguito e per effetto della suindicata interdittiva, il -OMISSIS-, con determinazione n. -OMISSIS-, ha disposto, a carico della società -OMISSIS-, il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di affittacamere;
- il giudice di prime cure, con l’ordinanza qui appellata, ha respinto la domanda cautelare opponendo la tardività del ricorso avverso il provvedimento prefettizio, stante la mancata impugnazione dello stesso entro il termine di rito decorrente dalla notifica al -OMISSIS-, avvenuta il 4 agosto 2020, nonché la natura vincolata del consequenziale provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività di affittacamere;
Rilevato che:
- ad un primo sommario esame, proprio della presente fase, le doglianze veicolate con il mezzo in epigrafe non appaiono manifestamente infondate, dovendo, come tali, essere approfondite nell’appropriata sede di merito, afferendo, peraltro, ad una disposizione normativa (l’art. 67 comma 8 del d.lgs. n. 159/2011, come richiamato dal secondo comma dell’art. 84) di dubbia compatibilità costituzionale in relazione ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e già sottoposta all’attenzione della Corte Costituzionale (cfr. ordinanza TAR Friuli Venezia Giulia n. 160 del 26.5.2020 e TAR Piemonte, Sez. I, 448 del 29.4.2021);
- segnatamente, e rispetto alla statuizione di possibile irricevibilità del ricorso, occorre tener conto del fatto che l’informativa prefettizia riguarda il sig. -OMISSIS--, quale persona fisica, mentre il provvedimento comunale, cui si correlano l’estensione degli effetti interdittivi e, dunque, l’emersione dell’interesse azionato in giudizio, risulta adottato nei confronti di soggetto distinto, la società -OMISSIS-di cui il predetto -OMISSIS- è legale rappresentante;
- per le stesse ragioni, anche rispetto al merito della controversia, non sembra predicabile, con la pretesa automaticità e per effetto del solo provvedimento comunale, l’affermata propagazione degli effetti interdittivi anche nei confronti della società, vieppiù al di fuori di un concreto apprezzamento, riservato all’Autorità prefettizia, dei relativi presupposti giustificativi anche ai sensi dell’articolo 67 commi 4 e 8 del d. lgs 159/2011;
- sussiste il periculum in mora in considerazione della inibizione, in periodo estivo, dello svolgimento di un’attività ad evidente vocazione turistica;
- per la peculiarità della vicenda qui scrutinata sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase ”.
Il 10/11/2021, la Amministrazioni statali resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, depositando provvedimento prefettizio di revoca dell’Interdittiva antimafia n.-OMISSIS-.
Il 10/12/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo proposto in quanto inammissibile e/o infondato.
Nella pubblica udienza dell’08/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, infatti, il Collegio che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 30 luglio 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm., la Prefettura di Lecce, con provvedimento n. -OMISSIS-, ha decretato (in autotutela) “ la revoca dell'informazione interdittiva antimafia emessa a carico di -OMISSIS-, in premessa generalizzato, recante prot. n. -OMISSIS-, per il venir meno delle cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 che ne avevano determinato l'adozione ” (considerato “ che in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale devono ritenersi espunte dal novero delle cause ostative di cui all'art 67 comma 8 citato, le condanne in via definitiva o in grado di appello per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1) e 640 bis c.p., le quali non costituiscono più, in conseguenza dell'effetto abrogatorio della predetta sentenza, causa automatica di impedimenta al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, nonchè a concludere contratti e subcontratti con la Pubblica Amministrazione ”), e che, al suddetto provvedimento prefettizio di revoca in autotutela della presupposta Informazione antimafia, consegue l’automatica caducazione del consequenziale provvedimento comunale n. -OMISSIS- con cui il Comune di Sogliano Cavour ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di affittacamere per cui è causa.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della documentazione esibita agli atti (ossia il decreto n. -OMISSIS- della Prefettura di Lecce di revoca in autotutela dell'impugnata Informazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS- emessa a carico del ricorrente - atto presupposto - avente effetto automaticamente caducante rispetto al conseguenziale provvedimento comunale n. -OMISSIS-impugnato nel presente giudizio), da cui risulta che la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente è stata pienamente soddisfatta nelle more del processo - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., come richiesto anche dalle Amministrazioni statali resistenti.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 30 luglio 2021 è sopravvenuta nel corso del presente giudizio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.