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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra c.f. , in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 dott. , con il patrocinio dell'avv. Fedele Moretti, con Parte_2 domicilio eletto in Taranto alla via Giovinazzi n. 5 presso lo studio dell'avv. Fedele Moretti;
pec: Email_1 parte attrice contro
, con il patrocinio degli avv.ti Antonio Galantino e CO
Francesco Parabita, domiciliata in Taranto alla Via Ettore D'Amore n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Parabita;
pec:
Email_2
Email_3 parte convenuta
, c.f. con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. Olstenio Checchia, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Melo n.
198 presso lo Studio legale Prof. Avv. Gianvito Giannelli;
pec:
Email_4 parte convenuta
OGGETTO: domanda di restituzione somme ai soci di società fallita;
compravendita;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 20.03.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1
1. Sintesi degli atti di causa. La Curatela del ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto, e chiedendo la Controparte_2 CO condanna delle stesse alla restituzione di somme di cui sarebbero debitrici e al pagamento, in solido, delle spese di lite. Parte attrice ha dedotto:
- che è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_1
Taranto n. 36/2017 del 28.04.2017;
- che, dall'esame delle scritture contabili, il curatore aveva rilevato l'esistenza di posizioni debitorie delle socie e CO
; Controparte_2
Segnatamente:
- risultava debitrice di: CO
€ 31.305,35 per quota dovuta a copertura della perdita di esercizio al 31.12.2012, in virtù di quanto deliberato dall'assemblea dei soci del 28.06.2013;
€ 3.000,00 portati dalla fattura 4/2014 emessa per la vendita in suo favore dell'autovettura Mercedes A 180 di proprietà della società;
€ 40.060,00, in solido con per prestiti Controparte_2 temporanei mai restituiti alla società.
- risultava debitrice di: Controparte_2
€ 1.647,65 per quota dovuta a copertura della perdita di esercizio al 31.12.2012, in virtù di quanto deliberato dall'assemblea dei soci del 28.06.2013;
€ 40.060,00, in solido con per prestiti Controparte_2 temporanei mai restituiti alla società. Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente: CO
- l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Tribunale delle Imprese di Bari;
- in subordine, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Bari quale giudice del luogo di residenza e domicilio del convenuto, in virtù della inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 24 L.F.
- la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda ex art. 164 cpc co. 4 essendo assolutamente incerto il requisito di cui al numero 3 e 4 dell'art. 163 cpc, con particolare riferimento alla richiesta di restituzione del presunto prestito di €
2 40.060,00. Nel merito, ha dedotto:
- di non essere debitrice della società fallita di quanto dovuto per il trasferimento in suo favore dell'autovettura Mercedes A 180, avendo a suo tempo estinto tale esposizione debitoria;
- che la società non ha mai corrisposto alle socie prestiti temporanei;
- che, in ogni caso, la domanda proposta è sprovvista del benché minimo supporto probatorio. Si è costituita altresì , eccependo anch'ella preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza funzionale del Giudice adito e deducendo nel merito:
- che era titolare di una quota pari al solo 5% del capitale sociale della
Parte_1
- che non ha mai partecipato ad un'assemblea della società, né è mai stata convocata;
- che non è mai stata convocata per deliberare l'approvazione di un bilancio di esercizio e non ha mai approvato alcun bilancio di esercizio;
- che non ha mai goduto di finanziamenti;
- che parte attrice non ha fornito la prova in ordine alle sue pretese creditorie. Per tali ragioni, ha disconosciuto formalmente, ex art. 214 cpc la documentazione prodotta da parte attrice, sia nel contenuto che con riferimento alla sottoscrizioni dalla stessa apposte, ed in particolare: il bilancio a chiusura dell'esercizio del 2011, nonché la copia del verbale d'assemblea del 28 giugno 2012; il bilancio a chiusura dell'esercizio del 2012, nonché la copia del verbale d'assemblea del 28 giugno del 2013; la copia del verbale di assemblea del 28 aprile 2013; il bilancio a chiusura dell'esercizio del 2014, nonché la copia del verbale di assemblea del 30 aprile 2015. Con le memorie ex art. 183 co 6 n. 2 ha chiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare all'attrice e alla convenuta la produzione in giudizio CO degli originali dei documenti societari (quali libro giornale, schede contabili, libro mastro, verbali di assemblea), nonché l'interrogatorio formale di CP_1
.
[...]
Il giudice istruttore non ha ammesso le suddette richieste, rinviando per la precisazione delle conclusioni. Il fascicolo, inizialmente trattato da un G.o.p., è stato assegnato a questo giudice già maturo per la decisione.
3
2. Sulla nullità della citazione. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è priva di fondamento, in quanto dal contenuto dello stesso è dato ricavare quali sono i fatti costitutivi delle pretese creditorie avanzate dalla curatela nei confronti delle socie. Risultano pertanto chiaramente indicati il petitum, che investe il pagamento/recupero di somme asseritamente dovute dalle socie alla società, e la causa petendi, ossia gli elementi di fatto su cui si fonda la domanda, che hanno ad oggetto l'inadempimento della socia ad un CO contratto di compravendita, la restituzione di somme prestate dalla società alle socie e il versamento dei contributi promessi dalle socie per ripianare le perdite di esercizio.
3. Circa le eccezioni di incompetenza sollevate dalle parti convenute. Le eccezioni di incompetenza territoriale (in favore del Tribunale di Bari) e funzionale (sempre in favore del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese) sollevate da sono inammissibili, in CO quanto la convenuta, ai sensi degli artt. 38 e 166 c.p.c., avrebbe dovuto proporle con una comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima della data di comparizione indicata nell'atto di citazione o della data d'udienza fissata a seguito di rinvio d'ufficio ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c.. Nel caso di specie, la data del 30 maggio 2023 indicata in citazione quale udienza di prima comparizione è stata differita dal giudice al 6 giugno 2023, mentre la convenuta si è costituita in giudizio solo il 5 giugno 2023. Pertanto le suddette eccezioni risultano tardive.
Va invece esaminata, in quanto tempestivamente sollevata l'eccezione di incompetenza funzionale illustrata nella comparsa di costituzione e risposta di
, secondo la quale la competenza a conoscere della presenta Controparte_2 controversia spetterebbe al Tribunale delle Imprese di Bari. L'eccezione è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati. Innanzitutto, va osservato che la curatela fallimentare ha avanzato nei confronti delle convenute cinque distinte domande:
una domanda di adempimento del contratto di compravendita di un'autovettura aziendale acquistata da volta ad CO ottenere il pagamento del prezzo;
due domande, nei confronti di entrambe le convenute, volte ad ottenere la restituzione di prestiti temporanei erogati dalla società per complessivi € 40.060,00.
4 due domande volte ad ottenere, nei confronti di e CO
, l'adempimento dei rispettivi obblighi di pagamento Controparte_2 delle somme di € 31.305,35 ed € 1.647,65 assunti nel corso dell'assemblea dei soci del 28.06.2013 per ripianare le perdite di esercizio al 31.12.2012; Tanto premesso, occorre rammentare:
che, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di Imprese sono competenti per le cause e i procedimenti: “….a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
….”;
che il disposto dell'art. 3, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. deve essere interpretato in modo estensivo nella parte in cui richiama tutti i rapporti societari, quale formula indicativa di una nozione generale, e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi riportate nel testo della medesima disposizione (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 155 del 05/01/2022)1;
che detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio2;
che la controversia deve, dunque, necessariamente investire il tema dei rapporti societari, guardando alle situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle vicende di
5 governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari e con gli altri soci (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22327 del 15/10/2020)3;
che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. un. - 26/02/2025, n. 5089) ha di recente chiarito, in termini ancor più precisi, il significato tra attribuire all'espressione “rapporti societari” ai fini dell'individuazione della delimitazione dell'ambito di competenza riservato alle Sezioni Specializzate, affermando quanto segue: “Il ricorso alla categoria dei "rapporti societari" allo scopo di stabilire i contorni di una disciplina processuale non costituisce un inedito normativo. Già il D.Lgs. n. 5 del 2003 istitutivo del rito societario, stabiliva che le disposizioni processuali ivi previste dovessero osservarsi in tutte le controversie relative a tali rapporti. La locuzione ha innegabilmente un significato ampio e può credersi che il legislatore del 2012, al pari di quello del 2003, abbia inteso lasciare all'interprete il compito di meglio circoscrivere quest'elemento della fattispecie normativa. Dovendosi procedere a una tale opera di delimitazione concettuale, è senz'altro vero, come osservato da un autore, che nella sua latitudine di significato l'espressione adottata dal legislatore induce a credere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa "tutti i giudizi che si connettono allo svolgimento del rapporto sociale, che si coordinano cioè alla vicenda corporativa nei suoi segmenti costitutivi, attuativi e conclusivi". L'affermazione si presta a ulteriore specificazione ove si considerino le distinte prospettive da cui si guarda alla società. La società commerciale può infatti venire in considerazione come organizzazione dell'impresa costituita in forma associativa o come soggetto, avente la qualità di imprenditore, che intrattiene relazioni giuridiche con altri soggetti. Indubbiamente, i rapporti sociali evocati dalla lett. a) dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003 sono solo quelli riferibili all'organizzazione della società, vale a dire i rapporti "interni" alla società stessa. La conclusione trae innesco dalla formulazione del cit. art. 3, comma 2, lett. a), che riferisce i rapporti societari anzitutto a "quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione" del rapporto societario - profili, questi, che ineriscono evidentemente alla società come organizzazione - e coincide, del resto, con l'approdo comunemente raggiunto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito sotto il vigore
6 del D.Lgs. n. 5 del 2003, il cui art. 1, comma 1, lett. a), conteneva una norma in gran parte sovrapponibile alla disposizione qui in esame. L'assunzione di una tale accezione di significato della locuzione "rapporti societari" riflette, peraltro, analogo convincimento espresso da questa Corte a proposito dell'espressione "rapporti sociali" che compare nell'art. 2949 c.c., in tema di prescrizione. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dal cit. art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Cass. 25 settembre 2013, n. 21903; Cass. 1 giugno 1993, n. 6107; Cass. 19 marzo 1982, n. 1475; di recente, cfr. Cass. 13 febbraio 2024, n. 4007). Il legislatore ha inteso dunque assegnare alla competenza delle sezioni specializzate i giudizi in cui venisse in questione la società come organizzazione, attribuendo rilievo a quei rapporti che sono alla base della venuta ad esistenza della società, della sua modifica, della sua cessazione e che, nel corso della vita del sodalizio concernono i modi di partecipazione dei soci all'operazione stessa: in particolare, all'esercizio dell'attività e ai risultati dell'esercizio. In tal senso, la norma fissa una regola di competenza destinata ad essere operante allorquando la controversia tragga origine dal contratto di società e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative.”
che, quindi, per verificare se sussista o meno la competenza del Tribunale delle Imprese, occorre valutare, tenendo in considerazione il petitum e la causa petendi della domanda, se venga o meno in rilievo un rapporto sociale interno che concerne l'esistenza della società, la sua modifica, la sua cessazione ovvero i modi di partecipazione dei soci all'attività sociale e ai relativi risultati, sempreché la controversia tragga origine dal contratto sociale e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative. Nel caso di specie, la domanda volta ad ottenere il rimborso del prestito, pur facendo riferimento a rapporti tra la socia e la società, non Controparte_2 trova causa nella disciplina che regola il contratto sociale, Ed invero, tale domanda, data l'assenza di dettagli in ordine alla natura del prestito e ai termini di rimborso, non è in alcun modo riconducibile all'esercizio di attività sociale, venendosi quindi a connotare come una
7 ordinaria pretesa di restituzione/pagamento di competenza del giudice ordinario. Per converso, la domanda volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo, assunto dalla socia , di ripianare le perdite di esercizio, non Controparte_2 esula dal rapporto sociale scaturente dal contratto sociale, in quanto viene in rilievo un obbligo con cui la socia si è impegnata ad effettuare in favore della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto. Al riguardo, va osservato che, nell'ambito della prassi diffusa tra le società a ristretta base personale, è frequente riscontrare apporti, a vario titolo, di denaro del socio in favore della società, fra i quali i più frequenti, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, sono i finanziamenti, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale4. In particolare, è stato chiarito, per quel che qui rileva:
che i finanziamenti vanno qualificati come mutui e derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, con la conseguenza che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci;
che i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, non sono invece classificabili come mutui, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso e vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza di qualsiasi credito alla restituzione delle somme;
che, nel caso di versamento di danaro in conto capitale, quanto dato dal socio viene definitivamente acquisto al patrimonio della società, essendo lo stesso assimilabile al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali5;
che, pertanto, i versamenti in conto capitale sono qualificabili come conferimenti spontanei, che in ogni caso afferiscono al contratto
8 sociale6;
che è questione di interpretazione della volontà delle parti stabilire a quale titolo e con quali condizioni un trasferimento o un versamento sia stato effettuato, se cioè, o meno, a titolo di definitivo apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva7. Alla luce di quanto fin qui riportato, l'impegno assunto dalla socia CP_2
nel corso dell'assemblea tenutasi il 28 giugno 2013 ha ad oggetto
[...]
l'assunzione dell'obbligo di eseguire dei versamenti in conto capitale per ripianare le perdite d'esercizio, nel frattempo riportate a nuovo dell'assemblea, in caso di mancata copertura delle stesse con utili futuri in tempi brevi. Una tale volontà si desume dai seguenti indici:
il tenore letterale delle espressioni utilizzate, dove si fa riferimento a
“versamenti propri”;
la finalizzazione dei versamenti alla copertura della perdita d'esercizio di € 32.953,00;
il richiamo all'art. 2447 c.c., in ragione dell'erosione del capitale sociale e della necessità di reintegralo;
la mancanza di riferimento ai termini di rimborso di un eventuale finanziamento da parte delle socie. Sebbene la socia abbia assunto in modo spontaneo l'obbligo Controparte_2 di eseguire il versamento in conto capitale (vuoi secondo lo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, vuoi secondo lo schema del contratto tra soci a favore di terzo – la società -), ritiene tuttavia questo giudice che la relativa domanda sia di pertinenza del Tribunale delle Imprese di Bari, in quanto concerne un rapporto endo-societario, tra l'ente e la socia, nell'ambito del quale quest'ultima si è obbligata ad eseguire un conferimento spontaneo che trova giustificazione causale nel contratto sociale e attiene alla partecipazione del socio ai risultati (negativi) della società, al fine di perpetuarne l'esistenza. A nulla rileva il richiamo all'art. 24 della legge fallimentare, in quanto la pretesa in questione trae origine da un obbligo, assunto dalla socia nel corso della citata assemblea, che già preesisteva prima della dichiarazione di
9 insolvenza della società, ed ha inoltre ad oggetto l'accertamento e la riscossione di un presunto credito dell'ente nei confronti della propria socia. Così come privi di rilievo sono i riferimenti alla giurisprudenza in materia di azioni revocatorie, per le quali opera la previsione di cui all'art. 66, co. 2, l.f., e che comunque non attengono all'oggetto del giudizio.
4. Sulle domande relative al rimborso dei prestiti. Le domande avanzate sul punto dalla curatela non sono meritevoli di accoglimento, stante le evidenti carenze istruttorie. Gli unici riferimenti a tali prestiti si rinvengono nella nota integrativa del bilancio aggiornato al 31/12/2014, dove si parla di “crediti verso soci per euro 40.060 relativi alla concessione di prestiti temporanei e infruttiferi di interessi”. Non sono stati prodotti in giudizio documenti contenenti dettagli in ordine all'oggetto e all'entità di tali prestiti in favore di ciascuna delle due socie, sicché non è possibile stabilire in che misura siano tenute alla restituzione. Né si può invocare l'istituto della solidarietà, atteso che manca la prova del titolo del prestito e pertanto non si può stabilire se l'obbligo di rimborso si riferisca ad un debito comune.
5. Sulla domanda di pagamento del prezzo dell'auto. La domanda avanzata dalla curatela nei confronti di è CO meritevole di accoglimento. Al riguardo, va osservato che ha confermato l'esistenza del CO contratto, che si ricava comunque anche dalla lettura del bilancio al 31.12.2014.
La socia, nel difendersi in giudizio, ha infatti spiegato difese incompatibili con la volontà di negare l'esistenza del contratto, in quanto ha detto di aver a suo tempo estinto, senza provare il pagamento, l'esposizione debitoria derivante dal trasferimento in suo favore della vettura (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Nel registro fatture prodotto dalla curatela risulta il riferimento alla fattura n. 4 del 20.03.2014, avente ad oggetto l'importo di € 3.000,00 che CP_1
è tenuta a versare in favore della curatela quale prezzo dell'auto, oltre
[...] interessi legali a far data dal 20.03.2014. Non venendo in rilievo un debito di valore di natura risarcitoria non è dovuta la rivalutazione, atteso peraltro che parte attrice non ha provato alcun danno da svalutazione monetaria.
10
6. Sulla domanda di versamento della somma di € 31.305,35 dovuta a copertura delle perdite di esercizio al 31.12.2012. Preliminarmente vanno sul punto integralmente richiamate le considerazioni sopra espresse in merito alla qualificazione dell'obbligo assunto da CP_1
quale obbligo di esecuzione di versamenti in conto capitale.
[...]
Tale obbligo è stato, come visto, sottoposto alla condizione della mancata copertura in tempi brevi delle perdite di esercizio registrate al 31.12.2012, portate a nuovo nel successivo esercizio. Dal contenuto del verbale di assemblea sottoscritto dalla stessa CP_1
risulta che questa si è appunto impegnata a ripianare dette perdite
[...] con versamenti propri, assumendo pertanto nei confronti della società l'obbligo di apportare il contributo in questione in conto capitale. Quanto all'efficacia probatoria del verbale di assemblea, non redatto nel caso di specie con il contributo di un notaio, va rilevato8:
che il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti;
che non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale;
che, in caso di disconoscimento delle sottoscrizioni o del contenuto del verbale, il disconoscimento deve ritenersi che sia stato effettuato in modo generico, laddove non si sia data prova del fatto che il verbale di assemblea è stato oggetto di una precedente impugnazione del socio volta a disconoscerne, ove possibile, il contenuto9;
11 Nel caso di specie, non ha disconosciuto il verbale di CO assemblea o la sua sottoscrizione, mentre il disconoscimento operato da deve considerarsi generico, in quanto non vi è prova del Controparte_2 fatto che il verbale fosse stato da lei impugnato in precedenza. Tanto premesso, la domanda coltivata dalla curatela va comunque respinta per difetto di allegazione, in quanto l'assunzione dell'obbligo era condizionata alla mancata copertura in tempi in brevi delle perdite di esercizio con gli utili nel frattempo maturati e la curatela, nei propri scritti difensivi, non ha dedotto alcunché in merito all'avveramento della condizione. In relazione al tipo di pretesa azionata, l'avveramento della condizione sospensiva in parola va annoverato tra i fatti costitutivi della domanda, che è onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. L'insorgenza del credito era stata, infatti, condizionata alla predetta condizione, che per tale ragione rientra nel perimetro delle allegazioni attoree. In ragione della carenza di allegazione sul punto, questo giudice ha ritenuto superfluo sollevare d'ufficio la questione dell'apparente nullità dell'obbligazione assunta dalla socia, in ragione del carattere indeterminato della condizione e della conseguente impossibilità di una sua realizzazione (per come dedotta)10.
7. Sulle spese del giudizio. Per quel che concerne il rapporto processuale tra parte attrice e la socia
, le stesse seguono la soccombenza (liquidate in dispositivo Controparte_2 sulla scorta dei parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto della scarsa produzione documentale esaminata e della mancanza di attività istruttoria orale) e sono poste a carico di parte attrice. Per quanto attiene invece al rapporto processuale tra parte attrice e CP_1
, le spese, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno
[...] tra le parti compensate nella misura di 2/3. La restante quota di 1/3, liquidata sulla scorta dei parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014 (per le stesse ragioni sopra illustrate) dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza ed è posta a carico di . In ragione dell'ammissione del fallimento CO
12 al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento andrà effettuato nei confronti dell'erario. In linea con quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n.22017/2018 e, più di recente, dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 64 del 2024, non si è operato alcun dimezzamento della somma liquidata a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della CO somma di € 3.000,00, oltre interessi legali a far data dal 20.03.2014;
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Taranto in favore di quella del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di imprese, per quel che concerne la sola domanda avanzata dalla curatela nei confronti di CP_2
ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.647,65;
[...]
rigetta le altre domande avanzate dalla curatela;
compensa nella misura di 2/3 le spese di lite tra parte attrice e CP_1
;
[...]
condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della CO restante quota di 1/3 delle spese di lite, che liquida in € 2.350,66, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'erario;
condanna parte attrice al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 3.809,00, oltre iva, cpa e spese generali. Così deciso in Taranto, in data 14/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494 2 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494; Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327 3 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494 Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327 4 Cassazione civile sez. I - 29/07/2015, n. 16049 5 Cassazione civile sez. I - 17/11/2022, n. 33957 6 Cassazione civile , sez. I , 17/11/2022 , n. 33957 “Il versamento di denaro fatto a società di capitali dal suo socio “in conto capitale è assimilabile ai conferimenti e al capitale di rischio della società ed entra a far parte del suo patrimonio, in modo tale che esso non determina la nascita di un credito del socio verso la società, essendo la sua restituzione al conferente meramente eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ( Cass. 17 novembre 2022 n. 33957 ).” 7 Cassazione civile sez. I - 03/12/2018, n. 31186 8 Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, n.33233; Cassazione civile sez. trib., 24/06/2024, n.17387 9 Cassazione civile sez. trib. - 24/06/2024, n. 17387: “… Tanto chiarito, ed evidenziando che non è dedotto che vi sia stata impugnazione del verbale da parte del socio qui ricorrente - che risulta anche averlo esteso e sottoscritto in qualità di segretario dell'assemblea - si osserva che i giudici di appello correttamente hanno escluso la necessità dell'istanza di verificazione, sostanzialmente attribuendo al disconoscimento la natura di generica contestazione, non circostanziata, di quanto documentato nel verbale che, si ribadisce, è opponibile ai soci in mancanza di tempestiva opposizione”. 10 Cassazione civile, sez. II , 09/02/1995 , n. 1453
“Qualora l'evento al cui verificarsi le parti hanno subordinato l'attualità degli obblighi da esse contrattualmente assunti risulti oggettivamente indeterminato o indeterminabile, il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1354 comma 2 c.c., poiché tale indeterminabilità, costituendo un originario ed insuperabile ostacolo all'accertamento del verificarsi dell'evento condizionante, si risolve in una situazione di irrealizzabilità del medesimo coeva al negozio cui la condizione sia stata apposta.”
pec: Email_1 parte attrice contro
, con il patrocinio degli avv.ti Antonio Galantino e CO
Francesco Parabita, domiciliata in Taranto alla Via Ettore D'Amore n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Parabita;
pec:
Email_2
Email_3 parte convenuta
, c.f. con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. Olstenio Checchia, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Melo n.
198 presso lo Studio legale Prof. Avv. Gianvito Giannelli;
pec:
Email_4 parte convenuta
OGGETTO: domanda di restituzione somme ai soci di società fallita;
compravendita;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 20.03.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1
1. Sintesi degli atti di causa. La Curatela del ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto, e chiedendo la Controparte_2 CO condanna delle stesse alla restituzione di somme di cui sarebbero debitrici e al pagamento, in solido, delle spese di lite. Parte attrice ha dedotto:
- che è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_1
Taranto n. 36/2017 del 28.04.2017;
- che, dall'esame delle scritture contabili, il curatore aveva rilevato l'esistenza di posizioni debitorie delle socie e CO
; Controparte_2
Segnatamente:
- risultava debitrice di: CO
€ 31.305,35 per quota dovuta a copertura della perdita di esercizio al 31.12.2012, in virtù di quanto deliberato dall'assemblea dei soci del 28.06.2013;
€ 3.000,00 portati dalla fattura 4/2014 emessa per la vendita in suo favore dell'autovettura Mercedes A 180 di proprietà della società;
€ 40.060,00, in solido con per prestiti Controparte_2 temporanei mai restituiti alla società.
- risultava debitrice di: Controparte_2
€ 1.647,65 per quota dovuta a copertura della perdita di esercizio al 31.12.2012, in virtù di quanto deliberato dall'assemblea dei soci del 28.06.2013;
€ 40.060,00, in solido con per prestiti Controparte_2 temporanei mai restituiti alla società. Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente: CO
- l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Tribunale delle Imprese di Bari;
- in subordine, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Bari quale giudice del luogo di residenza e domicilio del convenuto, in virtù della inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 24 L.F.
- la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda ex art. 164 cpc co. 4 essendo assolutamente incerto il requisito di cui al numero 3 e 4 dell'art. 163 cpc, con particolare riferimento alla richiesta di restituzione del presunto prestito di €
2 40.060,00. Nel merito, ha dedotto:
- di non essere debitrice della società fallita di quanto dovuto per il trasferimento in suo favore dell'autovettura Mercedes A 180, avendo a suo tempo estinto tale esposizione debitoria;
- che la società non ha mai corrisposto alle socie prestiti temporanei;
- che, in ogni caso, la domanda proposta è sprovvista del benché minimo supporto probatorio. Si è costituita altresì , eccependo anch'ella preliminarmente Controparte_2
l'incompetenza funzionale del Giudice adito e deducendo nel merito:
- che era titolare di una quota pari al solo 5% del capitale sociale della
Parte_1
- che non ha mai partecipato ad un'assemblea della società, né è mai stata convocata;
- che non è mai stata convocata per deliberare l'approvazione di un bilancio di esercizio e non ha mai approvato alcun bilancio di esercizio;
- che non ha mai goduto di finanziamenti;
- che parte attrice non ha fornito la prova in ordine alle sue pretese creditorie. Per tali ragioni, ha disconosciuto formalmente, ex art. 214 cpc la documentazione prodotta da parte attrice, sia nel contenuto che con riferimento alla sottoscrizioni dalla stessa apposte, ed in particolare: il bilancio a chiusura dell'esercizio del 2011, nonché la copia del verbale d'assemblea del 28 giugno 2012; il bilancio a chiusura dell'esercizio del 2012, nonché la copia del verbale d'assemblea del 28 giugno del 2013; la copia del verbale di assemblea del 28 aprile 2013; il bilancio a chiusura dell'esercizio del 2014, nonché la copia del verbale di assemblea del 30 aprile 2015. Con le memorie ex art. 183 co 6 n. 2 ha chiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare all'attrice e alla convenuta la produzione in giudizio CO degli originali dei documenti societari (quali libro giornale, schede contabili, libro mastro, verbali di assemblea), nonché l'interrogatorio formale di CP_1
.
[...]
Il giudice istruttore non ha ammesso le suddette richieste, rinviando per la precisazione delle conclusioni. Il fascicolo, inizialmente trattato da un G.o.p., è stato assegnato a questo giudice già maturo per la decisione.
3
2. Sulla nullità della citazione. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è priva di fondamento, in quanto dal contenuto dello stesso è dato ricavare quali sono i fatti costitutivi delle pretese creditorie avanzate dalla curatela nei confronti delle socie. Risultano pertanto chiaramente indicati il petitum, che investe il pagamento/recupero di somme asseritamente dovute dalle socie alla società, e la causa petendi, ossia gli elementi di fatto su cui si fonda la domanda, che hanno ad oggetto l'inadempimento della socia ad un CO contratto di compravendita, la restituzione di somme prestate dalla società alle socie e il versamento dei contributi promessi dalle socie per ripianare le perdite di esercizio.
3. Circa le eccezioni di incompetenza sollevate dalle parti convenute. Le eccezioni di incompetenza territoriale (in favore del Tribunale di Bari) e funzionale (sempre in favore del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese) sollevate da sono inammissibili, in CO quanto la convenuta, ai sensi degli artt. 38 e 166 c.p.c., avrebbe dovuto proporle con una comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima della data di comparizione indicata nell'atto di citazione o della data d'udienza fissata a seguito di rinvio d'ufficio ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c.. Nel caso di specie, la data del 30 maggio 2023 indicata in citazione quale udienza di prima comparizione è stata differita dal giudice al 6 giugno 2023, mentre la convenuta si è costituita in giudizio solo il 5 giugno 2023. Pertanto le suddette eccezioni risultano tardive.
Va invece esaminata, in quanto tempestivamente sollevata l'eccezione di incompetenza funzionale illustrata nella comparsa di costituzione e risposta di
, secondo la quale la competenza a conoscere della presenta Controparte_2 controversia spetterebbe al Tribunale delle Imprese di Bari. L'eccezione è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati. Innanzitutto, va osservato che la curatela fallimentare ha avanzato nei confronti delle convenute cinque distinte domande:
una domanda di adempimento del contratto di compravendita di un'autovettura aziendale acquistata da volta ad CO ottenere il pagamento del prezzo;
due domande, nei confronti di entrambe le convenute, volte ad ottenere la restituzione di prestiti temporanei erogati dalla società per complessivi € 40.060,00.
4 due domande volte ad ottenere, nei confronti di e CO
, l'adempimento dei rispettivi obblighi di pagamento Controparte_2 delle somme di € 31.305,35 ed € 1.647,65 assunti nel corso dell'assemblea dei soci del 28.06.2013 per ripianare le perdite di esercizio al 31.12.2012; Tanto premesso, occorre rammentare:
che, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di Imprese sono competenti per le cause e i procedimenti: “….a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
….”;
che il disposto dell'art. 3, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. deve essere interpretato in modo estensivo nella parte in cui richiama tutti i rapporti societari, quale formula indicativa di una nozione generale, e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi riportate nel testo della medesima disposizione (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 155 del 05/01/2022)1;
che detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio2;
che la controversia deve, dunque, necessariamente investire il tema dei rapporti societari, guardando alle situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle vicende di
5 governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari e con gli altri soci (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22327 del 15/10/2020)3;
che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. un. - 26/02/2025, n. 5089) ha di recente chiarito, in termini ancor più precisi, il significato tra attribuire all'espressione “rapporti societari” ai fini dell'individuazione della delimitazione dell'ambito di competenza riservato alle Sezioni Specializzate, affermando quanto segue: “Il ricorso alla categoria dei "rapporti societari" allo scopo di stabilire i contorni di una disciplina processuale non costituisce un inedito normativo. Già il D.Lgs. n. 5 del 2003 istitutivo del rito societario, stabiliva che le disposizioni processuali ivi previste dovessero osservarsi in tutte le controversie relative a tali rapporti. La locuzione ha innegabilmente un significato ampio e può credersi che il legislatore del 2012, al pari di quello del 2003, abbia inteso lasciare all'interprete il compito di meglio circoscrivere quest'elemento della fattispecie normativa. Dovendosi procedere a una tale opera di delimitazione concettuale, è senz'altro vero, come osservato da un autore, che nella sua latitudine di significato l'espressione adottata dal legislatore induce a credere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa "tutti i giudizi che si connettono allo svolgimento del rapporto sociale, che si coordinano cioè alla vicenda corporativa nei suoi segmenti costitutivi, attuativi e conclusivi". L'affermazione si presta a ulteriore specificazione ove si considerino le distinte prospettive da cui si guarda alla società. La società commerciale può infatti venire in considerazione come organizzazione dell'impresa costituita in forma associativa o come soggetto, avente la qualità di imprenditore, che intrattiene relazioni giuridiche con altri soggetti. Indubbiamente, i rapporti sociali evocati dalla lett. a) dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003 sono solo quelli riferibili all'organizzazione della società, vale a dire i rapporti "interni" alla società stessa. La conclusione trae innesco dalla formulazione del cit. art. 3, comma 2, lett. a), che riferisce i rapporti societari anzitutto a "quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione" del rapporto societario - profili, questi, che ineriscono evidentemente alla società come organizzazione - e coincide, del resto, con l'approdo comunemente raggiunto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito sotto il vigore
6 del D.Lgs. n. 5 del 2003, il cui art. 1, comma 1, lett. a), conteneva una norma in gran parte sovrapponibile alla disposizione qui in esame. L'assunzione di una tale accezione di significato della locuzione "rapporti societari" riflette, peraltro, analogo convincimento espresso da questa Corte a proposito dell'espressione "rapporti sociali" che compare nell'art. 2949 c.c., in tema di prescrizione. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dal cit. art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Cass. 25 settembre 2013, n. 21903; Cass. 1 giugno 1993, n. 6107; Cass. 19 marzo 1982, n. 1475; di recente, cfr. Cass. 13 febbraio 2024, n. 4007). Il legislatore ha inteso dunque assegnare alla competenza delle sezioni specializzate i giudizi in cui venisse in questione la società come organizzazione, attribuendo rilievo a quei rapporti che sono alla base della venuta ad esistenza della società, della sua modifica, della sua cessazione e che, nel corso della vita del sodalizio concernono i modi di partecipazione dei soci all'operazione stessa: in particolare, all'esercizio dell'attività e ai risultati dell'esercizio. In tal senso, la norma fissa una regola di competenza destinata ad essere operante allorquando la controversia tragga origine dal contratto di società e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative.”
che, quindi, per verificare se sussista o meno la competenza del Tribunale delle Imprese, occorre valutare, tenendo in considerazione il petitum e la causa petendi della domanda, se venga o meno in rilievo un rapporto sociale interno che concerne l'esistenza della società, la sua modifica, la sua cessazione ovvero i modi di partecipazione dei soci all'attività sociale e ai relativi risultati, sempreché la controversia tragga origine dal contratto sociale e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative. Nel caso di specie, la domanda volta ad ottenere il rimborso del prestito, pur facendo riferimento a rapporti tra la socia e la società, non Controparte_2 trova causa nella disciplina che regola il contratto sociale, Ed invero, tale domanda, data l'assenza di dettagli in ordine alla natura del prestito e ai termini di rimborso, non è in alcun modo riconducibile all'esercizio di attività sociale, venendosi quindi a connotare come una
7 ordinaria pretesa di restituzione/pagamento di competenza del giudice ordinario. Per converso, la domanda volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo, assunto dalla socia , di ripianare le perdite di esercizio, non Controparte_2 esula dal rapporto sociale scaturente dal contratto sociale, in quanto viene in rilievo un obbligo con cui la socia si è impegnata ad effettuare in favore della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto. Al riguardo, va osservato che, nell'ambito della prassi diffusa tra le società a ristretta base personale, è frequente riscontrare apporti, a vario titolo, di denaro del socio in favore della società, fra i quali i più frequenti, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, sono i finanziamenti, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale4. In particolare, è stato chiarito, per quel che qui rileva:
che i finanziamenti vanno qualificati come mutui e derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, con la conseguenza che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci;
che i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, non sono invece classificabili come mutui, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso e vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza di qualsiasi credito alla restituzione delle somme;
che, nel caso di versamento di danaro in conto capitale, quanto dato dal socio viene definitivamente acquisto al patrimonio della società, essendo lo stesso assimilabile al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali5;
che, pertanto, i versamenti in conto capitale sono qualificabili come conferimenti spontanei, che in ogni caso afferiscono al contratto
8 sociale6;
che è questione di interpretazione della volontà delle parti stabilire a quale titolo e con quali condizioni un trasferimento o un versamento sia stato effettuato, se cioè, o meno, a titolo di definitivo apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva7. Alla luce di quanto fin qui riportato, l'impegno assunto dalla socia CP_2
nel corso dell'assemblea tenutasi il 28 giugno 2013 ha ad oggetto
[...]
l'assunzione dell'obbligo di eseguire dei versamenti in conto capitale per ripianare le perdite d'esercizio, nel frattempo riportate a nuovo dell'assemblea, in caso di mancata copertura delle stesse con utili futuri in tempi brevi. Una tale volontà si desume dai seguenti indici:
il tenore letterale delle espressioni utilizzate, dove si fa riferimento a
“versamenti propri”;
la finalizzazione dei versamenti alla copertura della perdita d'esercizio di € 32.953,00;
il richiamo all'art. 2447 c.c., in ragione dell'erosione del capitale sociale e della necessità di reintegralo;
la mancanza di riferimento ai termini di rimborso di un eventuale finanziamento da parte delle socie. Sebbene la socia abbia assunto in modo spontaneo l'obbligo Controparte_2 di eseguire il versamento in conto capitale (vuoi secondo lo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, vuoi secondo lo schema del contratto tra soci a favore di terzo – la società -), ritiene tuttavia questo giudice che la relativa domanda sia di pertinenza del Tribunale delle Imprese di Bari, in quanto concerne un rapporto endo-societario, tra l'ente e la socia, nell'ambito del quale quest'ultima si è obbligata ad eseguire un conferimento spontaneo che trova giustificazione causale nel contratto sociale e attiene alla partecipazione del socio ai risultati (negativi) della società, al fine di perpetuarne l'esistenza. A nulla rileva il richiamo all'art. 24 della legge fallimentare, in quanto la pretesa in questione trae origine da un obbligo, assunto dalla socia nel corso della citata assemblea, che già preesisteva prima della dichiarazione di
9 insolvenza della società, ed ha inoltre ad oggetto l'accertamento e la riscossione di un presunto credito dell'ente nei confronti della propria socia. Così come privi di rilievo sono i riferimenti alla giurisprudenza in materia di azioni revocatorie, per le quali opera la previsione di cui all'art. 66, co. 2, l.f., e che comunque non attengono all'oggetto del giudizio.
4. Sulle domande relative al rimborso dei prestiti. Le domande avanzate sul punto dalla curatela non sono meritevoli di accoglimento, stante le evidenti carenze istruttorie. Gli unici riferimenti a tali prestiti si rinvengono nella nota integrativa del bilancio aggiornato al 31/12/2014, dove si parla di “crediti verso soci per euro 40.060 relativi alla concessione di prestiti temporanei e infruttiferi di interessi”. Non sono stati prodotti in giudizio documenti contenenti dettagli in ordine all'oggetto e all'entità di tali prestiti in favore di ciascuna delle due socie, sicché non è possibile stabilire in che misura siano tenute alla restituzione. Né si può invocare l'istituto della solidarietà, atteso che manca la prova del titolo del prestito e pertanto non si può stabilire se l'obbligo di rimborso si riferisca ad un debito comune.
5. Sulla domanda di pagamento del prezzo dell'auto. La domanda avanzata dalla curatela nei confronti di è CO meritevole di accoglimento. Al riguardo, va osservato che ha confermato l'esistenza del CO contratto, che si ricava comunque anche dalla lettura del bilancio al 31.12.2014.
La socia, nel difendersi in giudizio, ha infatti spiegato difese incompatibili con la volontà di negare l'esistenza del contratto, in quanto ha detto di aver a suo tempo estinto, senza provare il pagamento, l'esposizione debitoria derivante dal trasferimento in suo favore della vettura (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Nel registro fatture prodotto dalla curatela risulta il riferimento alla fattura n. 4 del 20.03.2014, avente ad oggetto l'importo di € 3.000,00 che CP_1
è tenuta a versare in favore della curatela quale prezzo dell'auto, oltre
[...] interessi legali a far data dal 20.03.2014. Non venendo in rilievo un debito di valore di natura risarcitoria non è dovuta la rivalutazione, atteso peraltro che parte attrice non ha provato alcun danno da svalutazione monetaria.
10
6. Sulla domanda di versamento della somma di € 31.305,35 dovuta a copertura delle perdite di esercizio al 31.12.2012. Preliminarmente vanno sul punto integralmente richiamate le considerazioni sopra espresse in merito alla qualificazione dell'obbligo assunto da CP_1
quale obbligo di esecuzione di versamenti in conto capitale.
[...]
Tale obbligo è stato, come visto, sottoposto alla condizione della mancata copertura in tempi brevi delle perdite di esercizio registrate al 31.12.2012, portate a nuovo nel successivo esercizio. Dal contenuto del verbale di assemblea sottoscritto dalla stessa CP_1
risulta che questa si è appunto impegnata a ripianare dette perdite
[...] con versamenti propri, assumendo pertanto nei confronti della società l'obbligo di apportare il contributo in questione in conto capitale. Quanto all'efficacia probatoria del verbale di assemblea, non redatto nel caso di specie con il contributo di un notaio, va rilevato8:
che il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti;
che non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale;
che, in caso di disconoscimento delle sottoscrizioni o del contenuto del verbale, il disconoscimento deve ritenersi che sia stato effettuato in modo generico, laddove non si sia data prova del fatto che il verbale di assemblea è stato oggetto di una precedente impugnazione del socio volta a disconoscerne, ove possibile, il contenuto9;
11 Nel caso di specie, non ha disconosciuto il verbale di CO assemblea o la sua sottoscrizione, mentre il disconoscimento operato da deve considerarsi generico, in quanto non vi è prova del Controparte_2 fatto che il verbale fosse stato da lei impugnato in precedenza. Tanto premesso, la domanda coltivata dalla curatela va comunque respinta per difetto di allegazione, in quanto l'assunzione dell'obbligo era condizionata alla mancata copertura in tempi in brevi delle perdite di esercizio con gli utili nel frattempo maturati e la curatela, nei propri scritti difensivi, non ha dedotto alcunché in merito all'avveramento della condizione. In relazione al tipo di pretesa azionata, l'avveramento della condizione sospensiva in parola va annoverato tra i fatti costitutivi della domanda, che è onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. L'insorgenza del credito era stata, infatti, condizionata alla predetta condizione, che per tale ragione rientra nel perimetro delle allegazioni attoree. In ragione della carenza di allegazione sul punto, questo giudice ha ritenuto superfluo sollevare d'ufficio la questione dell'apparente nullità dell'obbligazione assunta dalla socia, in ragione del carattere indeterminato della condizione e della conseguente impossibilità di una sua realizzazione (per come dedotta)10.
7. Sulle spese del giudizio. Per quel che concerne il rapporto processuale tra parte attrice e la socia
, le stesse seguono la soccombenza (liquidate in dispositivo Controparte_2 sulla scorta dei parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto della scarsa produzione documentale esaminata e della mancanza di attività istruttoria orale) e sono poste a carico di parte attrice. Per quanto attiene invece al rapporto processuale tra parte attrice e CP_1
, le spese, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno
[...] tra le parti compensate nella misura di 2/3. La restante quota di 1/3, liquidata sulla scorta dei parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014 (per le stesse ragioni sopra illustrate) dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza ed è posta a carico di . In ragione dell'ammissione del fallimento CO
12 al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento andrà effettuato nei confronti dell'erario. In linea con quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n.22017/2018 e, più di recente, dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 64 del 2024, non si è operato alcun dimezzamento della somma liquidata a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della CO somma di € 3.000,00, oltre interessi legali a far data dal 20.03.2014;
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Taranto in favore di quella del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di imprese, per quel che concerne la sola domanda avanzata dalla curatela nei confronti di CP_2
ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.647,65;
[...]
rigetta le altre domande avanzate dalla curatela;
compensa nella misura di 2/3 le spese di lite tra parte attrice e CP_1
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condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della CO restante quota di 1/3 delle spese di lite, che liquida in € 2.350,66, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'erario;
condanna parte attrice al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 3.809,00, oltre iva, cpa e spese generali. Così deciso in Taranto, in data 14/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494 2 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494; Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327 3 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494 Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327 4 Cassazione civile sez. I - 29/07/2015, n. 16049 5 Cassazione civile sez. I - 17/11/2022, n. 33957 6 Cassazione civile , sez. I , 17/11/2022 , n. 33957 “Il versamento di denaro fatto a società di capitali dal suo socio “in conto capitale è assimilabile ai conferimenti e al capitale di rischio della società ed entra a far parte del suo patrimonio, in modo tale che esso non determina la nascita di un credito del socio verso la società, essendo la sua restituzione al conferente meramente eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ( Cass. 17 novembre 2022 n. 33957 ).” 7 Cassazione civile sez. I - 03/12/2018, n. 31186 8 Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, n.33233; Cassazione civile sez. trib., 24/06/2024, n.17387 9 Cassazione civile sez. trib. - 24/06/2024, n. 17387: “… Tanto chiarito, ed evidenziando che non è dedotto che vi sia stata impugnazione del verbale da parte del socio qui ricorrente - che risulta anche averlo esteso e sottoscritto in qualità di segretario dell'assemblea - si osserva che i giudici di appello correttamente hanno escluso la necessità dell'istanza di verificazione, sostanzialmente attribuendo al disconoscimento la natura di generica contestazione, non circostanziata, di quanto documentato nel verbale che, si ribadisce, è opponibile ai soci in mancanza di tempestiva opposizione”. 10 Cassazione civile, sez. II , 09/02/1995 , n. 1453
“Qualora l'evento al cui verificarsi le parti hanno subordinato l'attualità degli obblighi da esse contrattualmente assunti risulti oggettivamente indeterminato o indeterminabile, il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1354 comma 2 c.c., poiché tale indeterminabilità, costituendo un originario ed insuperabile ostacolo all'accertamento del verificarsi dell'evento condizionante, si risolve in una situazione di irrealizzabilità del medesimo coeva al negozio cui la condizione sia stata apposta.”