Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 122/2023
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 122/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4260/2022 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
5/12/2022, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., e (C.F. ), Parte_2 C.F._1
difesi, come da procura in atti, dall'avv. Felice De Simone (C.F.
C.F._2
APPELLANTI
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Aldo
Corvino (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
E
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_3
e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 21/9/2016, Rep. n. 293285, Persona_1
Racc. n. 28260., Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., che a sua volta
[...] P.IVA_4
R.G. n. 122/2023
agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer
[...]
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_4 P.IVA_3
difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Andrea Fioretti (C.F.
) e RI OS CI (C.F. C.F._4
) C.F._5
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 12/3/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4260/2022, pubblicata in data 5/12/2022, il Tribunale di Napoli
Nord, decidendo sulla domanda proposta dalla e Parte_1 [...]
nei confronti della volta ad Pt_2 Controparte_1
ottenere la caducazione di vari contratti stipulati con la predetta banca, nonché sulla riconvenzionale formulata da quest'ultima, così provvedeva:
“Rigetta le domande di nullità ed annullabilità proposte dalla Parte_1
ed aventi ad oggetto i contratti di mutuo e di IRS impugnati;
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti Parte_1
della Controparte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
nei confronti della e del sig. e
[...] Parte_1 Parte_2 per l'effetto condanna questi ultimi, in solido, al pagamento, in favore dell'istituto di credito convenuto, dell'importo di euro 282.668,17, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente stabilito, come richiesti, dal 1° ottobre 2018 sino al soddisfo;
- Condanna la ed il sig. in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della , delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in euro 1.214,00 per spese ed euro 7.052,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
- Condanna la al versamento al bilancio dello Stato di una Parte_1 somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
La e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2
suindicata decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, la
[...]
chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente Controparte_1 3
R.G. n. 122/2023
dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi le pretese avanzate in primo grado e rigettarsi la domanda riformulata dalla controparte.
Costituitasi la società appellata, la stessa chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Con comparsa depositata in data 29/10/2024, si costituiva la società CP_2
e, per essa, quale procuratrice e servicer, la in
[...] Controparte_3
persona della mandataria allegando di intervenire in giudizio ai Controparte_4 sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria dei rapporti giuridici controversi dedotti in lite, e riportandosi a tutte le richieste avanzate e le difese svolte dalla cessionaria Controparte_1
Con ordinanza resa all'udienza del 19/2/2025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 12/3/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 12/3/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 19/6/2018.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione notificato Parte_3 Parte_2
in data 3/1/2023, nei confronti della con Controparte_1
l'intervento della cessionaria rappresentata dalla procuratrice e Controparte_2 4
R.G. n. 122/2023
servicer, in persona della mandataria Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza n. 4260/2022 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata
[...]
in data 5/12/2022, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 12/3/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.