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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1420/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1420/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Benadusi, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Boni, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 27 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Calestano, il 10 settembre 2011, che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 18 settembre 2015 e il 21 dicembre 2018) le figlie e , che la loro Per_1 Per_2 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 15 aprile 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di tali premesse, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alle loro frequentazioni con entrambi i genitori, al loro mantenimento e a questioni a queste accessorie).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni genitoriali, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto delle condizioni della separazione omologata, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Calestano (PR), il 10 settembre 2011, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 4, Parte II, Serie A, Anno 2011 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calestano (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 24 febbraio 2025 e depositato il 27 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1420/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Benadusi, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Boni, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 27 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Calestano, il 10 settembre 2011, che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 18 settembre 2015 e il 21 dicembre 2018) le figlie e , che la loro Per_1 Per_2 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 15 aprile 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di tali premesse, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alle loro frequentazioni con entrambi i genitori, al loro mantenimento e a questioni a queste accessorie).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni genitoriali, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto delle condizioni della separazione omologata, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Calestano (PR), il 10 settembre 2011, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 4, Parte II, Serie A, Anno 2011 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calestano (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 24 febbraio 2025 e depositato il 27 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2