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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
14/03/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.1934/2021 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...] c.f. e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(ME) in C/da Tamburello nr°8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Anna Ricciardi
e Paola Spadaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità civile L.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall'art. 12 della legge 118/71, che assicura la pensione di inabilità “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa”; Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato, nella sua relazione, al giudicante, la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso è affetto, accertando che il quadro patologico comporta una percentuale invalidante del 100%, a decorrere dall'01/01/2024. Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, e non consentono di retrodatare la data di decorrenza.
Sussiste pertanto la percentuale invalidante utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità
L.118/71, con la decorrenza indicata.
CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul
CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale
di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva ai vari ricorsi, vanno interamente compensate.
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante del Parte_1
100%, utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità (L.118/71), a decorrere dall'01/01/2024;
3)Compensa le spese del giudizio;
CP_ 4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato provvedimento;
Così deciso in Patti, 14/03/2025
Il Giudice on. Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
14/03/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.1934/2021 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...] c.f. e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(ME) in C/da Tamburello nr°8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Anna Ricciardi
e Paola Spadaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità civile L.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall'art. 12 della legge 118/71, che assicura la pensione di inabilità “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa”; Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato, nella sua relazione, al giudicante, la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso è affetto, accertando che il quadro patologico comporta una percentuale invalidante del 100%, a decorrere dall'01/01/2024. Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, e non consentono di retrodatare la data di decorrenza.
Sussiste pertanto la percentuale invalidante utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità
L.118/71, con la decorrenza indicata.
CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul
CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale
di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva ai vari ricorsi, vanno interamente compensate.
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione, così provvede:
1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante del Parte_1
100%, utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità (L.118/71), a decorrere dall'01/01/2024;
3)Compensa le spese del giudizio;
CP_ 4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato provvedimento;
Così deciso in Patti, 14/03/2025
Il Giudice on. Antonino Casdia