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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 9 dicembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 929 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
cod. fisc. nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Via Della Costa n. 40 frazione Porto Ercole elettivamente domiciliata in Roma Viale
Glorioso n. 18 presso lo studio dell'Avv. Federica Citoni, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore con sede in Roma, difeso e rappresentato dall'Avv.
TY EA ET e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti presente in atti telematici.
OPPOSTO OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in premessa, la nullità e/o invalidità e/o
illegittimità della comunicazione di Iscrizione di ufficio della ricorrente nella Gestione CP_1
Commercianti, per carenza dei relativi presupposti. Vittoria di spese di lite da distrarsi.”.
Opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta: In via preliminare:
dichiarare il ricorso inammissibile;
In subordine, senza recesso dalla superiore istanza, rigettare il
ricorso avversario, poiché infondato per i motivi di cui in narrativa”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 28 ottobre 2024 adiva Parte_1
l'odierno Tribunale per accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità della comunicazione emessa in data 12.09.2023 dall' con la CP_1
quale informava la ricorrente di aver proceduto all'iscrizione presso la
Gestione Commercianti, come titolare d'azienda, con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.01.2023 (doc. 1). A tal fine rappresentava: i) che in data
10.01.2023 acquistava il 100% delle quote sociali della
[...]
con sede in Roma, subentrando nella posizione Controparte_2
giuridica già rivestita dal proprio nonno, , deceduto;
ii) di Persona_1
essere studentessa universitaria, priva delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e di non svolgere alcuna prestazione lavorativa nell'ambito della società,
limitandosi a percepire, laddove vi fossero, i proventi derivanti dalla sua partecipazione al capitale sociale;
iii) che a seguito dell'avviso di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, proponeva ricorso amministrativo in data 11.01.2024, evidenziando l'assenza del requisito della partecipazione abituale e prevalente all'attività d'impresa (doc. 8); iv) che con delibera n. 593/2024, l' rigettava il ricorso assumendo che la ricorrente gestirebbe in CP_1
concreto l'attività imprenditoriale con abitualità e prevalenza, sul presupposto che la società non occuperebbe dipendenti e non avrebbe affidato l'attività a soggetti terzi (doc. 9). Tanto premesso, concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. L' resisteva alla domanda deducendo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
carenza di interesse ad agire della ricorrente avverso la comunicazione di iscrizione alla Gestione commercianti, non avendo carattere lesivo e non incidendo direttamente sulla sfera patrimoniale della ricorrente.
3. All'odierna udienza – tenutasi nelle forme di trattazione scritta - la causa,
documentalmente istruita, è stata discussa e decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
5. La ricorrente ha impugnato una semplice comunicazione amministrativa priva di natura provvedimentale impositiva.
Tale comunicazione, non contenendo alcuna richiesta di pagamento, non produce effetti immediatamente lesivi sulla sfera patrimoniale della ricorrente e dunque non integra un atto impugnabile ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, ai sensi del quale l'opposizione è ammessa solo contro l'iscrizione a ruolo, la conseguente cartella o l'avviso di addebito. Inoltre, l'art. 16 del D.Lgs citato prevede che solo il ruolo costituisce titolo esecutivo, dal quale deriva un obbligo di pagamento.
La comunicazione oggetto di impugnazione non rientra tra gli atti CP_1
previsti dalla normativa come impugnabili;
esso è un atto presupposto che determina l'inquadramento del soggetto e la decorrenza della contribuzione,
da cui poi derivano gli addebiti contributivi, qualora l'ufficio dovesse dar seguito al provvedimento. Pertanto, in quanto costituisce atto preparatorio che non produce effetti diretti sulla sfera patrimoniale della ricorrente, non è autonomamente impugnabile.
Già il Tribunale di Roma sezione lavoro, con la sentenza n. 7447/23 (doc. 2) ha confermato tale assunto, osservando che “eventuali vizi del provvedimento
amministrativo relativo all'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione
commercianti dell' non possono rilevare se non ai fini di una eventuale CP_1
disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario, ove sia
proposta domanda di accertamento negativo avverso le risultanze dello stesso.
Con la domanda di accertamento negativo del credito contributivo accertato a seguito
di iscrizione d'ufficio si instaura un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato
sulla pretesa sostanziale dell'ente previdenziale e non sulla legittimità dell'atto
amministrativo, e quindi sull'idoneità dei fatti accertati al di fuori del processo a
fornire la prova della pretesa contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi
ed estintivi allegati dall'opponente. Infatti l'obbligazione contributiva sorge in
presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento
dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente;
il giudizio instaurato,
quindi, deve avere ad oggetto l'accertamento del rapporto contributivo, e dunque la
sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, e non la legittimità dell'atto
amministrativo costituito dall'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione
commercianti dell' che non può quindi essere annullato tout court dal giudice CP_1
ordinario, come richiesto da parte ricorrente, la cui domanda deve essere dichiarata
inammissibile”.
E prosegue affermando che “Nel merito, ove si voglia qualificare la domanda come domanda di accertamento negativo del credito contributivo, parte ricorrente ha dedotto in ricorso che “1)-in data 23/02/2021 il ricorrente riceveva
comunicazione sede di v delle Baleniere (Ostia)relativa alla iscrizione di ufficio CP_1
nella Gestione Commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo a far CP_1
tempo dal 01/02/2017 per la l'attività commerciale svolta dalla Controparte_3
rispetto ai cui il ricorrente ricopriva la carica di socio unico e Amm.re. La comunicazione di iscrizione nella Gestione Commercianti con effetto retroattivo non
conteneva importi e tantomeno i relativi calcoli, ricavabili unicamente accedendo
al cassetto previdenziale del ricorrente in cui è presente una scheda
riepilogativa delle somme dovute per complessivi euro 14.851,07. (All.3)”.
6. Nel caso di specie, non è ravvisabile neppure un'azione di accertamento negativo del credito, come prospettato dalla ricorrente. La citata pronuncia –
depositata da parte ricorrente - si fonda tuttavia sulla presenza nel cassetto previdenziale del ricorrente di importi contributivi contestati. Diversamente,
nel presente caso, non è possibile identificare l'eventuale credito;
il ricorso non contiene alcuna allegazione idonea a consentire al giudice di verificare l'effettiva sussistenza o no di un rapporto contributivo controverso,
limitandosi la ricorrente a richiedere l'annullamento della comunicazione
CP_1
In conclusione, la mancanza di allegazioni documentali idonee, unita alla natura non impugnabile dell'atto, determina l'inammissibilità del ricorso.
7. La natura della pronuncia di rito, la peculiarità della questione e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali equivoci, depongono per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
− dichiara il ricorso inammissibile;
− compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. G. Grosso