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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 6559/2024 proposta da Parte_1
avv. Valentina Ruggiero
da Parte_2
avv. Silvia Tropea
con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONI
Esaminati gli atti;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. 2) Assegnazione della casa coniugale di via
Dessì n. 36 int. 16 - Roma: a) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito al 100%, resterà assegnata alla moglie, sino alla piena indipendenza economica di entrambe le figlie;
b) le spese ordinarie (utenze, oneri condominiali di ordinaria gestione, altri oneri consequenziali) della casa coniugale saranno a carico esclusivo della moglie;
c) beni, mobilia e suppellettili contenuti nella casa coniugale al momento della separazione e di esclusiva proprietà del marito verranno restituiti insieme all'immobile, nello stato in cui saranno per il normale deperimento d'uso, al momento della piena indipendenza economica delle figlie, con esclusione di tutta la mobilia e altri beni acquistati dalla moglie successivamente alla separazione per integrare le dotazioni della casa coniugale;
d) è assegnato alla moglie anche il posto auto pertinenza della casa coniugale, con gli stessi tempi e modalità relativi all'immobile principale. 3) Regolamentazione del diritto di visita: a) il padre terrà con sé le figlia a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, al lunedì mattina;
b) un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola, con pernottamento;
c) con facoltà per il padre di incontrare le figlie anche in altri giorni della settimana, previo avviso in congrui termini temporali e accordo tra i genitori e nel pieno rispetto delle disponibilità di ognuno e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine;
d) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio;
le figlie trascorreranno le vacanze pasquali interamente con la madre o con il padre ad anni alterni;
e) nelle vacanze scolastiche estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori un periodo minimo di quattro settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per il restante periodo di vacanze scolastiche non coincidenti con ferie lavorative, i genitori divideranno equamente la permanenza con l'uno e l'altro secondo le possibilità e gli impegni di ciascuno e concorderanno eventuali spese per centri estivi;
f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in caso di “ponti” scolastici, le figlie resteranno con il genitore con il quale è previsto che trascorrano la festività anche nel giorno o nei giorni di vacanza scolastica;
g) compleanni, ricorrenze, cerimonie relative alle figlie saranno festeggiati, per quanto possibile, congiuntamente, assicurando la presenza di entrambi i genitori e delle rispettive famiglie. 4)
Contributo al mantenimento: a) il marito corrisponderà alla moglie assegno mensile di euro 600,00
(seicento/00) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, a far data dalla sottoscrizione del ricorso,
l'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT a far data dallo stesso mese di prima corresponsione nell'anno successivo;
b) sono a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie di natura medica, scolastica e ludico-sportiva sostenute per le figlie, queste ultime previamente concordate e debitamente documentate dal genitore che ha anticipato le somme, come previsto dal Protocollo Tribunale-Foro vigente;
c) l'assegno unico universale per figli minori a carico viene riconosciuto al 100% alla madre. 5) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi provvisti di reddito. I coniugi hanno da tempo definito ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale e dunque null'altro è dovuto dall'uno all'altra a tale titolo. 6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli delle figlie minori.”;
ritenuto di poter confermare le suddette condizioni, con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto,
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 15.9.2006 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00862 parte 2 serie A04 - anno
2006, alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 6559/2024 proposta da Parte_1
avv. Valentina Ruggiero
da Parte_2
avv. Silvia Tropea
con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONI
Esaminati gli atti;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. 2) Assegnazione della casa coniugale di via
Dessì n. 36 int. 16 - Roma: a) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito al 100%, resterà assegnata alla moglie, sino alla piena indipendenza economica di entrambe le figlie;
b) le spese ordinarie (utenze, oneri condominiali di ordinaria gestione, altri oneri consequenziali) della casa coniugale saranno a carico esclusivo della moglie;
c) beni, mobilia e suppellettili contenuti nella casa coniugale al momento della separazione e di esclusiva proprietà del marito verranno restituiti insieme all'immobile, nello stato in cui saranno per il normale deperimento d'uso, al momento della piena indipendenza economica delle figlie, con esclusione di tutta la mobilia e altri beni acquistati dalla moglie successivamente alla separazione per integrare le dotazioni della casa coniugale;
d) è assegnato alla moglie anche il posto auto pertinenza della casa coniugale, con gli stessi tempi e modalità relativi all'immobile principale. 3) Regolamentazione del diritto di visita: a) il padre terrà con sé le figlia a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, al lunedì mattina;
b) un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola, con pernottamento;
c) con facoltà per il padre di incontrare le figlie anche in altri giorni della settimana, previo avviso in congrui termini temporali e accordo tra i genitori e nel pieno rispetto delle disponibilità di ognuno e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine;
d) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio;
le figlie trascorreranno le vacanze pasquali interamente con la madre o con il padre ad anni alterni;
e) nelle vacanze scolastiche estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori un periodo minimo di quattro settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per il restante periodo di vacanze scolastiche non coincidenti con ferie lavorative, i genitori divideranno equamente la permanenza con l'uno e l'altro secondo le possibilità e gli impegni di ciascuno e concorderanno eventuali spese per centri estivi;
f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in caso di “ponti” scolastici, le figlie resteranno con il genitore con il quale è previsto che trascorrano la festività anche nel giorno o nei giorni di vacanza scolastica;
g) compleanni, ricorrenze, cerimonie relative alle figlie saranno festeggiati, per quanto possibile, congiuntamente, assicurando la presenza di entrambi i genitori e delle rispettive famiglie. 4)
Contributo al mantenimento: a) il marito corrisponderà alla moglie assegno mensile di euro 600,00
(seicento/00) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, a far data dalla sottoscrizione del ricorso,
l'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT a far data dallo stesso mese di prima corresponsione nell'anno successivo;
b) sono a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie di natura medica, scolastica e ludico-sportiva sostenute per le figlie, queste ultime previamente concordate e debitamente documentate dal genitore che ha anticipato le somme, come previsto dal Protocollo Tribunale-Foro vigente;
c) l'assegno unico universale per figli minori a carico viene riconosciuto al 100% alla madre. 5) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi provvisti di reddito. I coniugi hanno da tempo definito ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale e dunque null'altro è dovuto dall'uno all'altra a tale titolo. 6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli delle figlie minori.”;
ritenuto di poter confermare le suddette condizioni, con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto,
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 15.9.2006 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00862 parte 2 serie A04 - anno
2006, alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi