Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10611 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto:
inadempimento contrattuale
TRA
' partita Iva P.IVA 1 in Parte 1
,
persona dell'Avv. Lorenza Prati e del Dott. Andrea Benettin, in forza di procura con autentica a Ministero Notaio Dott. Persona 1
[...] con sede in Milano alla Via Domenichino n.5,
elettivamente domiciliata in Milano, al Corso Magenta n. 84 presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma,
Giuseppe Cardona dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
C.F. Controparte_1 '
P.IVA 2 nella persona del rappresentante pro tempore, con sede in Bacoli (NA), alla via Risorgimento n. 120, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
[...] conveniva in giudizio l' Controparte_1 per domandare la condanna del convenuto al pagamento dei seguenti crediti: euro 10.097,18 per sorte capitale portati dalla fattura n.
102098 ceduta all'attrice da Manital S.c.p.a., oltre interessi di mora maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 D. lgs. 231/2002, interessi anatocistici prodotti dai citati interessi di mora ed euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12; euro 10.458,70 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati mediante le Note Debito Interessi allegate, che risultano maturati a causa del tardivo pagamento da parte dell'Istituto di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi anatocistici maturati sui predetti interessi di mora ed euro 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Premesso che:
Manital S.C.PA. cedeva a Parte_1 con atto di cessione stipulato in data 17.05.2017 e notificato all'Istituto in data
26.05.2017, la fattura n. 102098 del 26.03.2018 emessa nei confronti del convenuto;
1 CP 1 non provvedeva al pagamento della fattura costituente sorte capitale, determinando il sorgere degli interessi moratori e, conseguentemente, anche degli interessi anatocistici prodotti da questi ultimi;
a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale da parte del convenuto, portati da n. 19 fatture cedute all'attrice con cessione del 07.05.2015, Parte_1
[...] maturava ulteriori euro 10.458,70 a titolo di interessi di mora,
fatturati mediante le Note Debito Interessi prodotte in atti;
il convenuto, nonostante i numerosi solleciti di pagamento da parte della società attrice, rimaneva inadempiente;
pertanto, l'attrice deducendo di essere legittimata in forza del contratto di cessione, a ricevere il pagamento oltre che della fattura per sorte capitale, anche dei relativi accessori, conveniva in giudizio l' [...] per ottenere la sua condanna alControparte_1 pagamento dei crediti citati. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“ IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte 2 ad ottenere il pagamento da parte dell' CP 1 in persona del legale
,
rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro
,
tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_2
€ 10.097,18 per sorte capitale portata dalla fattura riepilogata nell'elenco prodotto sub ALL. A;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla intera sorte capitale azionata con la citazione, "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna "Data Scadenza") - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla intera sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica della citazione sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
- € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale azionata con la citazione, oltre agli interessi sull'importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento della fattura il cui mancato pagamento ha generato l'importo di € 40
-€ 10.458,70 a titolo di ulteriori interessi di mora ulteriori,
appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale - in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le "Note Debito Interessi"
riepilogate nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5 (ora anche sub ALL. B)
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
-- € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le sottostanti fatture (indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi sull'importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte 2 ad ottenere il in persona del legale pagamento da parte dell' CP 1
,
rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare l CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
Parte 2 di ogni diversa somma che fosse ritenutafavore di dovuta a Parte 2
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale,
"determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale,
oltre interessi;
- importo dovuto a titolo di ulteriori interessi di mora ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale - in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle
Note Debito:
• nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note
Debito, oltre interessi;
•IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte 2 dell' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e,
,
per l'effetto, condannare l CP 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2
[...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte 2
[...] per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; .IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. 66
Si costituiva ritualmente l' Controparte_1 di CP 1,
eccependo, in primo luogo, l'inefficacia della cessione del credito intervenuta tra la società attrice e la Manital S.C.P.A. per violazione dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, Allegato E, L. n.
2248/1865, che prescrivevano necessaria adesionela dell'Amministrazione ceduta in caso di cessione di crediti delle P.A.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza del credito vantato dall'attrice a titolo di sorte capitale, esponendo di aver provveduto a saldare la fattura n. 102098 del 26.03.2018 nei confronti della Manital S.C.P.A.
con il mandato di pagamento n. 101/2018, quando il contratto con la medesima era ancora in vigore: ne derivava, pertanto, l'effetto liberatorio di tale pagamento.
Contestava, poi, la debenza delle somme pretese a titolo di ulteriori interessi moratori per difetto di prova, eccependo che controparte non aveva allegato alcunché in ordine al presunto tardivo pagamento di tali crediti diversi da quelli costituente sorte capitale;
non aveva, inoltre, provato la corretta trasmissione delle fatture dal cui ritardato pagamento discendeva il diritto alla corresponsione degli interessi di mora.
In via subordinata, anche in ipotesi di corretta trasmissione delle fatture, l'Istituto scolastico contestava la quantificazione degli interessi moratori operata da controparte, in quanto, essendo il credito oggetto di cessione riferito ad un appalto di opere pubbliche, si doveva far riferimento agli interessi di mora applicati in tale materia, più favorevoli alla Scuola.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"Voglia codesto Tribunale rigettare le avverse domande perché infondate e/o inammissibili. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9,
comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"
Alla prima udienza del 17.12.2020, svoltasi in modalità cartolare,
rilevato che il decreto di fissazione di udienza con trattazione scritta non risultava comunicato al convenuto, il Giudice rinviava in prosieguo prima comparizione.
All'udienza del 18.03.2021 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e alla successiva udienza del 31.03.2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Espletata l'istruttoria mediante la sola produzione documentale, la causa veniva riservata per la decisione con l'ordinanza del 18.04.2024. La domanda proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Deve, in primo luogo, essere esaminata la questione relativa alla validità del mandato di pagamento a mezzo del quale l' CP_1 convenuto eccepisce l'avvenuto adempimento nei confronti del creditore originario del debito concernente la sorte capitale, adempimento domandato con il presente giudizio dalla Pt 1 cessionaria. Si osserva che la documentazione allegata in atti dal debitore ceduto ed in specie, la fattura n. 102098 del 26.03.2018, con scadenza 26.04.2018 (cfr. All. 1 comparsa di costituzione e risposta), il mandato di pagamento n. 101/2018 (cfr. All. 2), quest'ultimo non prova in concreto che il pagamento della somma dovuta come specificato sia stato effettivamente eseguito, là dove mancano la quietanza e la sottoscrizione del Dirigente scolastico. In ogni caso, per ammissione del convenuto tale pagamento è stato effettuato nei confronti della Manital S.C.P.A., creditore originario, in data
27.03.2018. In atti risulta, inoltre, prodotto il contratto di cessione del credito concluso in data 17.05.2017 (cfr. all. 10 memoria I termine parte attrice) tra Manital Consortile e Parte 1
debitamente notificato al ceduto in data 26.05.2017, avente ad oggetto sia i crediti esistenti che i crediti futuri vantati nei confronti dell'Istituto scolastico convenuto: la fattura n. 102098 di euro
10.097,18 del 26.03.2018 si configura con tutta evidenza come un
"credito futuro”. Orbene, provata la regolare notificazione dell'atto all'Istituto ceduto, non risulta che nei successivi 45 giorni la cessione sia stata rifiutata. Pertanto, si deve ritenere che il pagamento pur effettuato nei confronti del debitore originario non è opponibile al cessionario e l'Istituto scolastico convenuto non è liberato dalla obbligazione contratta.
Deve, poi, essere rigettata l'eccezione di inefficacia della cessione del credito per violazione dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9,
Allegato E, L. n. 2248/1865 perché infondata.
Infatti, la disciplina di cui al Regio Decreto n. 2440/1923 che in materia di “Nuove disposizioni sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" prevedeva che in caso di somme dovute allo stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non può essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta, è stata successivamente integrata dal
Codice dei contratti pubblici con la disposizione di cui all'art. 106, comma 3, attualmente in vigore. Tale norma introducendo un meccanismo di silenzio assenso, stabilisce che "Ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. (...) le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione". Dall'esame della documentazione in atti, risulta fornita la prova scritta del contratto di affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari tra la società cedente Manital S.C.P.A. e 1 [...]
in quanto sia l'attrice (cfr. all. 13 Controparte_1
memoria I termine), sia il convenuto (cfr. all. 4 comparsa di costituzione) hanno prodotto copia del contratto: appare, infatti, priva di fondamento la posizione espressa da parte convenuta nelle note di udienza del 30.06.2023, in cui riteneva non provata da parte attrice l'esistenza di un contratto valido, in quanto la fattura azionata riguardava prestazioni rese nel marzo del 2018 e il contratto
Parte depositato da aveva durata dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre
2017; infatti, parte convenuta ha prodotto copia del contratto di appalto del 2014 e la relativa proroga per l'anno 2018, comunicata dalla Manital in data 27.12. 2017 (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, parte attrice ha, in primo luogo, correttamente provato la propria posizione creditoria nei confronti dell' CP 1 rispetto alla fattura n. 102098, allegando copia della fattura n. 102098 del
26.03.2018 (cfr. all. 12 memoria 183) e copia del contratto di cessione della stessa stipulato in data 17.05.2017 e notificato all' CP_1 in data
26.05.2017 (cfr. all. 10 memoria 183).
Quanto alla domanda relativa all'importo di euro 10.458,70 a titolo di interessi di mora derivanti dal tardivo pagamento di crediti diversi da quello richiesto a titolo di sorte capitale, l'attrice ha prodotto la seguente documentazione: copia delle Note Debito Interessi (cfr. all. 4 e 5 atto di citazione); copia del contratto di cessione delle fatture sottostanti alle Note Debito stipulato in data 07.05.2015 e notificato all'Istituto in data 25.05.2015 (cfr. all. 14 memoria 183), il cui tardivo pagamento ha generato ulteriori interessi moratori calcolati dalla data di incasso (cfr. all.n. 4 atto di citazione) per l'importo di euro
10.458,70 di cui all'elenco fatture e Note Debito Interessi. Al riguardo l'Istituto scolastico si è limitato ad una generica contestazione del calcolo degli interessi richiesti, senza però indicare quale sia il calcolo corretto.
In conclusione, dall'esame complessivo dei documenti allegati, risulta il mancato pagamento della fattura n. 102098/2018 dell'importo di euro 10.097,18 per sorte capitale, sulla quale sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 d.lg.n.231/02, come novellato dal d.lg. n.192/12, con decorrenza dal giorno successivo al termine di scadenza della fattura al saldo;
sono, inoltre, dovuti gli interessi anatocistici in forza del disposto di cui all'art. 1283 c.c., posto che alla data di notifica dell'atto di citazione gli interessi di mora erano scaduti da oltre sei mesi. Essi sono dovuti ex art. 1284 comma 4 c.c. nella stessa misura degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lvo. n. 231/02 come modificato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla domanda;
parimenti dovuti gli interessi di mora maturati e maturandi a causa del tardivo pagamento di fatture diverse ed ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorta capitale, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del d.lg. n. 231/02 come modificato dal d.lg. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la sorte capitale, di cui al Dettaglio Nota Debito,
(doc.4 allegato da parte attrice), per la somma di euro 10.458,70;
su quest'ultima sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto della Nota di Debito che alla data di notifica dell'atto di citazione risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
Spetta infine all'attrice anche la somma di € 40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta o pagata in ritardo, giusto quanto previsto dall'art. 6 comma 2 D. Lvo n. 231/02, quale importo dovuto al creditore, senza che sia necessaria la costituzione in mora, forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ex lege.
La domanda attrice, pertanto, va integralmente accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte 1
Controparte_1 così nei confronti dell'
,
provvede:
1. Accoglie la domanda;
2. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 10.097,18, oltre gli interessi di mora maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di pagamento della fattura azionata al soddisfo;
3. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, degli interessi anatocistici nella misura di cui al d.lgs.
231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale fino al soddisfo, nonché al pagamento di euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma,
d.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento della fattura costituente sorte capitale;
4. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 10.458,70 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti sorte capitale, oltre interessi anatocisitici prodotti dai citati interessi di mora, nonché euro
760,00 ai sensi dell'art. 6, comma, d.lgs. 231/2002;
5. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.700 per onorario oltre s.g.,
IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 20.01.2025.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti