Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4804/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE
…………………………. D'OPERA INTELLETTUALE, pendente TRA n qualità di professionisti dell'associazione Parte_1
(P.IVA , elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliati in VIA FRANCESCO ALFIERI, 16 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. GALLO TOMMASO (C.F. ), che li C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ATTORI E
, in persona dell'amministratore p.t. (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI PETROSINO, 3 NOCERA P.IVA_2
SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. FERRENTINO RAFFAELINA (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della C.F._2 comparsa di costituzione CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 ottobre 2017, i Parte_3
e onvivano in giudizio il , in persona
[...] Parte_1 Controparte_1 dell'Amministratore p.t., Ing. , al fine di dichiararlo tenuto al Controparte_2 pagamento, in loro favore, per le rese prestazioni professionali, della somma di € 8.497,32, oltre Iva e contributi come per Legge, o di quella diversa somma a determinarsi in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5, D.lgs. n. 231/0202, maturati e maturandi dal 3 aprile 2017 sino al saldo e rivalutazione come per Legge;
con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di causa, con attribuzione. Premetteva che parte attrice, in virtù di una gara d'appalto regolarmente espletata,
N.R.G. 4804/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
, sito in Cava de' Tirreni, alla Via Traversa Oreste Controparte_3
Di Benedetto, 2, al fine di effettuare la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione del suddetto fabbricato;
che, per la realizzazione di tale mansione, era stato così convenuto il compenso: a) 1% delle opere contabilizzare a preventivo, per la sola fase progettuale;
b) 3,50% delle opere effettuate, per la fase esecutiva;
c) 0,50% per la redazione del piano di sicurezza;
che, successivamente, il , con CP_1 delibera del 3 aprile 2017, ha espresso la volontà di sollevare dall'incarico lo Studio Tecnico dalla fase di direzione ed esecuzione dei lavori;
che deve ritenersi applicabile, quindi, nel caso che ci occupa, la Legge nazionale n. 144/1949, sulle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali dei Geometri, il cui art. 59 tiene conto anche dell'incremento sul valore della parcella previsto per l'espletamento dell'incarico parziale;
che, pertanto, il saldo finale delle competenze maturate per le prestazioni professionali era di €.8.497,32, oltre Iva e contributi come per Legge, come da documentazione contabile in atti. Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente la nullità della CP_1 domanda per omessa determinazione della cosa oggetto della domanda, di cui all'art. 163, comma III, n. 3, cpc., la nullità della citazione per violazione dell'art. 3 bis, Legge n. 53/1994, atteso che sarebbe stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri e chiedendo nel merito il rigetto della stessa. Il Giudice pronunciava ordinanza ex art. 186 bis cpc per la somma non contestata di
€ 2.000,00 e, formulava la seguente proposta conciliativa “atteso il riconoscimento della somma di euro 2000,00 a parte attrice, le parti rinunciano alle rispettive domande ed eccezioni. Spese compensate”, proposta che veniva accettata dalla sola parte convenuta. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con provvedimento del 20 ottobre 2024, la stessa veniva trattenuta in decisione, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
N.R.G. 4804/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, in cui viene richiesto il compenso per l'attività professionale svolta. Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della notifica, essendo stato l'atto introduttivo regolarmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'amministrazione convenuta nei propri documenti ufficiali ed è stata notificata “al
, sito in Cava de' Tirreni, alla Trav. , in Controparte_1 CP_3 Controparte_4 persona dell'Amministratore p.t., Ing. domiciliato per la carica in Nocera Controparte_2
Superiore (84015), alla Via L. Petrosino, 3, all'indirizzo di posta elettronica certificata
estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei Email_1 professionisti (INI-PEC)”. Risulta altresì raggiunto lo scopo con la tempestiva notifica del , con CP_1 sanatoria, ex art. 156 c.p.c., di ogni eventuale nullità-
2. Sul merito. Risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato, il conferimento dell'incarico professionale, da parte del , allo studio Controparte_1 Controparte_3
Tecnico Geom. Associati per l'attività di progettazione Parte_1 Parte_1
e direziona dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere murarie dell'edificio B, sito in Trav. Oreste Di Benedetto n. 2 Cava Parte_4Controparte_3 de' Tirreni.
Il contratto si è perfezionato con la lettera di incarico del 24/11/2015, con l'allegata parcella approvata. Risulta altresì documentalmente provato e non contestato che il , con CP_1 delibera del 3 aprile 2017, ha sollevato lo studio tecnico dall'incarico conferito, così recedendo dal contratto. Non essendo diversamente previsto dal contratto, deve ritenersi applicabile la norma di carattere generale contenuta nell'art. 2237 c.c., che consente il recesso ad nutum, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il recesso è certamente legittimo, ma non è imputabile ai professionisti e pertanto va tenuto conto della disciplina prevista dagli artt. 10 e 18, Legge n. 143/1949, che riconoscono al progettista la maggiorazione del 25% dei compensi a titolo di indennità
“applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale”. L'art.10 della L. 143/49 dispone che testualmente che la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di
N.R.G. 4804/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Il secondo comma prevede dell'art.10 prevede che, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso, rimane salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'art.18, richiamato dal citato art.10, disciplina le prestazioni parziali, ovvero le prestazioni del professionista che “non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma si limitano solo ad alcune funzioni – appunto parziali – alle quali fu limitato l'incarico originario;
in tale ipotesi, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella 8, allegata alla legge, aumentata del 25 per cento
“come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10”. Dall'interpretazione letterale degli artt. 10 e 18 della L. 143/49 si evince che l'architetto e l'ingegnere, in caso di sospensione dell'incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione prevista dall'art.18 per le prestazioni parziali, e, in caso di colpa del committente anche alla tutela risarcitoria. L'articolo 10, ancora in vigore, prevede dunque che la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario. Secondo l'articolo 18 della stessa norma, anch'esso vigente, in caso di sospensione delle prestazioni parziali, cioè che non seguono tutta la realizzazione dell'opera. Il diritto al risarcimento spetta anche in caso di recesso del committente (cfr. Cass. Civ. II, num, 451/2020). Il compenso spettante a un tecnico per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico ed anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria (cfr., Cass. Civ., sent. n. 451 del 14 gennaio 2020, conforme Trib. Patti, sent. n. 724 del 7 dicembre 2020).
Spetta pertanto agli attori la somma complessiva di € 2500,00 (€ 2000,00 pari all'1% delle opere contabilizzare a preventivo per la sola fase progettuale, opere quantificate in € 200.000,00 + 25% a titolo indennitario), oltre IVA e contributi come per legge. Spettano altresì gli interessi legali a decorrere dalla messa in mora (6/4/2017) al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4804/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente tra
[...]
Parte_5 Controparte_1
, , IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., ogni
[...] CP_3 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di avanzata
N.R.G. 4804/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna il , in persona Controparte_3 dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 in qualità di professionisti dell'associazione
[...] [...]
, della complessiva somma di € 2500,00 per Parte_2 le causali di cui in motivazione, oltre IVA e contributi come per legge, oltre interessi legali a decorrere dalla messa in mora (6/4/2017) al soddisfo;
3. condanna il , in persona Controparte_3 dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 in qualità di professionisti dell'associazione
[...] [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € Parte_2
265,00 per spese ed € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4804/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5