Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 21301 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: revoca disposizione testamentaria
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te al vico Nocelle Parte_1
n. 15, C.F.: , elett.te dom.ta in Napoli alla via A. C.F._1
Vespucci n° 9 presso lo studio dell'avv. Armando Sessa,
, dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura C.F._2 in atti p.e.c.: Email_1
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. rapp.ta e di- C.F._3 fesa dall' Avv. Giuseppe Brunelli (C.F. ), PEC: C.F._4
fax: 081/0322162, Email_2 ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Viale Gramsci n° 17/B, in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e note conclusi- ve depositate nei termini di cui all'articolo 190 cpc
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dispo- sto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giu-
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Il presente giudizio è instaurato dall'attrice nella qualità di benefi- ciaria di un obbligo assistenziale, imposto a mezzo di testamento olografo dal proprio padre a carico della convenuta. L'attrice ha agito per accertare e dichiarare l'inadempimento a tale obbligo da parte della convenuta;
ha chiesto, altresì, accertare e dichiarare che l'adempimento dell'obbligo ha costituito il solo motivo deter- minante della disposizione testamentaria a favore della convenu- ta. Di conseguenza, in via principale, l'attrice ha chiesto dichiararsi, ai sensi dell'art. 648/2 c.c., la risoluzione della disposizione testa- mentaria in favore della convenuta;
in subordine, ha chiesto de- terminare in suo favore un assegno pecuniario mensile nella misu- ra di € 2.000,00 (o in quel diverso importo ritenuto di giustizia) af- finché il modus venga correttamente adempiuto dalla convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento periodico di tale assegno in proprio favore, oltre al pagamento delle somme non corrisposte a titolo di mantenimento e di assistenza, agli interessi maturati e maturandi dalla data dell'apertura della successione a quella dell'effettivo soddisfo;
con condanna di parte convenuta al- le spese di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è regolarmente costituita la convenuta , la quale ha CP_1 contestato l'interpretazione attorea dell'obbligo di assistenza co- me obbligo di mantenimento economico, sostenendo che debba più correttamente essere qualificato come un obbligo di assisten- za “morale e spirituale”; ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione della disposizione testamentaria, essendo ancora in corso la redazione dell'inventario dell'asse ereditario;
ha chiesto, infine, il rigetto di ogni ulteriore domanda perché inam- missibile e infondata, con condanna all'attrice alla refusione delle spese di lite, con attribuzione.
Con riguardo alla domanda di risoluzione della disposizione testa- mentaria per inadempimento dell'onere, il Tribunale la ritiene me- ritevole di rigetto, non sussistendo le condizioni all'uopo dettate dall'art. 648 c.c.
Nel caso di specie, l'attrice implicitamente qualifica la disposizione testamentaria a favore della come un legato modale e, di CP_1 conseguenza, chiede la risoluzione di tale disposizione per ina- dempimento dell'onere da parte della convenuta, ex art. 648 c.c. In buona sostanza, l'attrice agisce ai sensi del co. 2 dell'art. 648 c.c.,
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ritenendo che l'onere assistenziale attribuito dal de cuius alla con- venuta rappresenti il “solo motivo determinante” della disposizio- ne.
Giova premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 648 c.c. la locuzione “solo motivo determinante della disposizione” è da in- tendersi come unico motivo determinante la volontà del testatore ad attribuire la disposizione testamentaria in favore dell'onerato.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, cui aderisce que- sto Tribunale essendo il caso del tutto analogo e sovrapponibile, l'indagine sulla natura del motivo, da cui dipende la legittimazione ad esercitare l'azione, non può che essere svolta in punto di fatto e, in particolare, mediante l'interpretazione delle ultime volontà del de cuius così come emergono dalla scheda testamentaria (cfr. Cass. Civ. 16/4/1984, n°2455).
Nel testamento olografo del 05 novembre 2018, redatto dal de cuius (integrato in data 09 novembre 2018) si legge testualmente:
“Io sottoscrit nato a [...] il [...] Lascio sotto Persona_1
Lobblico di Mantenere di astisere di Mantenere Mia Adele, a Per_2
, nata a [...] 7-11945 i seguenti imobili: - i quattri CP_1 imobile siti in S. Giorg a Cremano alla via (parola illegibile) Per_3
87; - imobili a Vico Lungo S. Matteo n. 5; - i due imobili in Napoli Via Montecavari n. 21 e 22; - imobi in Napoli Via Nocelle n. 15; lascia mia IA la nuda proprietà e di usufruto imobile a CP_2 CP_3
Via Nocelle 15 concesso in fitto a (sei parole can- Parte_2 cellate) a (sei parole cancellate) Vice (una parola cancellata). Precisa che imobili Lasciato a di via Nocelle in piena proprietà e CP_1 quello fitato fitato a;
a Correzione di quanto innanzi Per_4 scritto tutti gli imoli Lasciati a di sono alla stessa Lasciati CP_1 pe lusufrutto mentre la nuda proprieta La Lascio a;
Pt_1 Per_5
Lascio a di nata a [...] 7-1 1945 il vano a piano CP_1 CP_1
Amezato avente A ascesso dal cortile del fabricato in Napoli alla via Sa lliborii 56”
Ad una prima indagine interpretativa, dalla scarna e confusa di- sposizione in parola non è ragionevolmente possibile sostenere che la volontà del testatore sia quella di legare alla convenuta l'usufrutto/la piena proprietà degli immobili descritti al solo e de- terminante scopo di assistere/mantenere l'attrice. Infatti, il de cuius prima attribuisce alla convenuta una piena proprietà CP_1 degli immobili, esplicitamente gravata da un obbligo di assistenza in favore della;
successivamente, modifica le proprie volontà Pt_1 attribuendo la piena proprietà degli stessi immobili alla e le- Pt_1
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gandone l'usufrutto alla convenuta, nulla però statuendo circa l'obbligo di assistenza/mantenimento previsto dalla precedente di- sposizione. Inoltre, in data 09 novembre 2018 il testatore integra la scheda testamentaria di un'ulteriore attribuzione a favore della
, della piena proprietà di un vano a piano ammezzato (“ac- CP_1 cessibile dal cortile di un fabbricato sito in Napoli alla via sa lliborii 56”).
Dal tenore testuale delle dichiarazioni contenute nella scheda te- stamentaria, ritiene il Tribunale che l'obbligo di assisten- za/mantenimento a carico della convenuta non può essere consi- derato quale solo motivo determinante la disposizione testamen- taria in suo favore, e come tale non è idoneo a fondare l'azione ex art. 648 c.2 c.c. La tesi dell'essenzialità dell'onere non può essere sostenuta, in primis, alla luce della confusione del cuius nell'esprimere le proprie volontà, prima attribuendo alla convenu- ta la piena proprietà, limitandosi a esplicitare un “obbligo di assi- stenza e mantenimento” non meglio dettagliato a favore della Pt_1
e poi legando alla l'usufrutto per i medesimi immobili, la- CP_1 sciando la nuda proprietà alla ed omettendo di esplicitare Pt_1 nuovamente il suddetto obbligo in suo favore.
A ben vedere il testatore, così modificando le proprie volontà, mu- ta radicalmente l'effetto delle disposizioni per le relative destina- tarie, in concreto avvantaggiando l'attrice, che da mera beneficia- ria di un onere assistenziale, vede poi attribuirsi la nuda proprietà degli immobili. E dunque, sembrerebbe che l'obbligo di assistenza, precedentemente previsto dal testatore al fine di soddisfare le ne- cessità della figlia a fronte dell'attribuzione della pro- Per_5 prietà a favore della , non avrebbe la medesima ragion CP_1
d'essere riguardo alla disposizione modificata, che attribuisce alla la nuda proprietà degli immobili. Pt_1
In ogni caso, anche alla luce della notevole divergenza tra la prece- dente e la successiva versione della disposizione testamentaria, in termini di effetti nei confronti della e della , risulta dif- CP_1 Pt_1 ficile (se non impossibile) sostenere che l'obbligo di assisten- za/mantenimento sia stato il solo motivo determinante la disposi- zione: disposizione che muta radicalmente nel corso della stesura del testamento e che, nella sua seconda versione, non è neanche accompagnata dalla reiterazione dell'obbligo in parola, cui il testa- tore non si riferisce in alcun modo, sconfessando la prospettazio- ne di parte attrice del motivo unico e determinante che avrebbe indotto il de cuius a testare in quel modo.
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A ciò aggiungasi che il de cuius, successivamente (in data 09.11.2018), integra le proprie disposizioni attribuendo alla
[...]
una piena proprietà, senza alcun riferimento a oneri assi- CP_1 stenziali a favore dell'attrice.
L'essenzialità dell'onere non è, peraltro, deducibile da fatti o atti ulteriori e diversi dalla indicata scheda testamentaria, né tanto- meno può essere ricavata in via implicita, in ragione della situazio- ne di invalidità civile in cui versa l'attrice (sebbene dalla stessa effi- cacemente documentata in atti).
Ugualmente meritevole di rigetto appare la domanda di condanna all'adempimento dell'onere.
Sotto un primo e rilevante profilo, la domanda è da respingere per inammissibilità, poiché al momento della sua proposizione la vi- cenda successoria appare ancora pendente (cfr. istanza di inventa- rio e relativo provvedimento allegata da parte convenuta in cita- zione) e, pertanto, nulla può statuirsi in relazione ai diritti e agli ob- blighi derivanti dalle disposizioni testamentarie prima della defini- tiva ricostruzione dell'asse e del compendio ereditario.
In ogni caso, osterebbe all'accoglimento della domanda l'imprecisione della locuzione utilizzata dal de cuius (“lascio sotto Lobblico di Mantenere di astisere di Mantenere”), che non consen- tirebbe di qualificarne la natura con un grado di certezza sufficien- te a fondare una pronuncia di condanna alla corresponsione di un assegno di pagamento, né tantomeno di quantificarne il contenu- to.
Ad ogni modo, giova sottolineare come la convenuta, a prescinde- re dalla sussistenza di un obbligo e dalla sua natura (assistenziale morale e/o economica), abbia comunque prestato una forma di as- sistenza economica all'attrice, mediante l'erogazione di bonifici mensili di €200,00; circostanza, questa, confermata dalla stessa attrice nel proprio atto di citazione.
Per le esposte ragioni la domanda attorea va integralmente riget- tata.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione di merito, in ragione del cd. criterio della “ra- gione più liquida”, atteso che la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, es- sendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esi- genze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cassazio-
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ne civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il pro- filo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazio- ne delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
Le motivazioni sopra espresse, la estrema incertezza che sussiste in tema di interpretazione delle clausole testamentarie, soprattut- to in ipotesi di onere o modus, e l'altalenante giurisprudenza (di le- gittimità e di merito) esistente in materia, appaiono integrare gravi motivi di equità (cfr. Corte Cost. 77/2018) idonei a compensare in- teramente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea perché infondata;
- Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 04.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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