Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2515/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 4.04.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Aurora Grassi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.03.2023 la ricorrente si doleva del disconoscimento, comunicato con nota del 29.09.2022, delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della per 24 giorni nell'anno 2015 (nei mesi Parte_2 da febbraio a dicembre) a fronte di 113 giornate complessive;
per 102 giorni nell'anno 2016 (nei mesi da settembre a dicembre); per 110 giorni nell'anno 2017
(nei mesi da gennaio a settembre); per 108 giorni nell'anno 2018 (nei mesi da gennaio a maggio).
La ricorrente lamentava, altresì, che in conseguenza della cancellazione delle predette giornate agricole era stata richiesta la restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2015-2018.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze dell'
[...]
per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere Parte_3
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 24 giorni nell'anno 2015, 102 giorni nell'anno 2016, 110 giorni nell'anno 2017 e 108 giorni nell'anno 2018, con conseguente condanna dell' alla relativa reiscrizione CP_1
L' non si costituiva in giudizio e, previamente verificata la regolarità della CP_1 notifica del ricorso, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito va parzialmente accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa;
ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato parzialmente assolto dalla parte ricorrente.
Dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, che la ricorrente ha lavorato negli anni 2015 per circa 24 giornate, 2017 e 2018, per circa 110 giornate l'anno, nel periodo compreso tra gennaio e settembre e che, in tale arco di tempo, si è occupata prevalentemente della piantagione e raccolta di ortaggi.
Tali circostanze sono confermate dai testi i quali hanno riferito, concordemente a quanto dichiarato dalla ricorrente, che la stessa si recava sui campi insieme ad altre colleghe e che si occupava prevalentemente di semina e raccolta di ortaggi
(cfr. dich. teste “…ho iniziato a lavorare per nel 2015 Testimone_1 Parte_2
e lì ho conosciuto la ricorrente che già vi lavorava…, nel 2015 io ho prestato 20/25 giornate …e così anche la ricorrente. Nel 2017 e 2018 abbiamo lavorato insieme da gennaio a giugno se ben ricordo per 105/110 giornate……i fondi li raggiungevo con la mia autovettura, quando ho lavorato con andavamo con la mia Pt_1 macchina…facevamo a turno..” cfr dich teste “Conosco la ricorrente Tes_2 perché ho lavorato con lei dal 2015 al 2017 presso l' ”; Parte_3 cfr dich teste “….si provvedeva a coltivare ortaggi e verdure;
nel Testimone_3 periodo invernale si piantavano e raccoglievano rape, lattughe….., nel periodo estivo si piantavano ER, AN, RI (…)”.
La natura subordinata del rapporto di lavoro è confermata, nel periodo indicato in ricorso anche dalla circostanza riferita dai testi che la ricorrente riceveva le direttive dal titolare, , il quale gli indicava le attività da svolgere (cfr. dich. teste Parte_2
“Il Sig dava le direttive ogni mattina sui lavori da farsi e Tes_2 Parte_2 formava le squadre indicando i terreni su cui lavorare”).
Analogamente venivano rese coerenti dichiarazioni in ordine alla circostanza che la ricorrente era retribuita periodicamente con la somma di € 50,00/58,00 giornalieri, corrisposti a metà mese e a fine mese in contanti (cfr. dich. teste Tes_2
“Percepivo € 50,00 al giorno e venivo pagata in contati, generalmente un acconto a metà mese, e il saldo a fine mese e così anche tutte le altre lavoratrici e anche la ricorrente”).
Quanto riferito oralmente dai testi, trova conferma nella documentazione depositata in atti (cfr. buste paga all. ricorr.).
Quanto, invece, all'anno 2016, i testi non hanno confermato i fatti dedotti dalla ricorrente, ad eccezione della teste la quale, pur avendo riferito di aver Tes_2 lavorato con la ricorrente dal 2015 al 2017, e dunque anche nell'anno 2016, non ha specificato per quante giornate in tale anno.
Alla luce dell'istruttoria svolta, pertanto, vi sono elementi in atti che consentono di ritenere che la ricorrente ha svolto le giornate di lavoro denunciate per gli anni
2015 – 2017 – 2018, mentre la domanda non può ritenersi adeguatamente provata con riferimento all'anno 2016.
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, sussistono indicazioni sufficienti per ritenere la sussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, fatta eccezione per l'anno
2016.
In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di Martina Franca per 24 giorni nell'anno 2015, 110 giorni nell'anno 2017 e 108 giorni nell'anno 2018.
Stante l'illegittimità del disconoscimento di giornate agricole operato dall' con CP_1 riferimento alle annualità in questione, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2017 e 2018.
Da ciò deriva che le somme richieste dall' a titolo di indebito per quanto erogato CP_1 come disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2017 e 2018 non sono dovute in restituzione (cfr. all. ricorr.), con conseguente condanna dell' alla ripetizione CP_2 di quanto eventualmente medio tempore trattenuto a soddisfazione dell'indebito.
Quanto all'indennità di malattia, dall'estratto contributivo in atti emerge che essa
è stata percepita negli 2016 e 2017, sicchè la ricorrente avrà diritto a trattenere le relative somme unicamente per l'anno 2017.
Con riferimento, infine, alla domanda di ripristino della pensione, essa non può trovare accoglimento in quanto non si rinviene in atti alcuna documentazione comprovante la titolarità del beneficio e/o l'eventuale revoca.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 considerando, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, che le controversie relative all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodi e giornate, non possono considerarsi di valore indeterminabile (cfr. Cass. sez. II n. 7963/2023 e Cass. sez. Ii, n. 33931/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per gli anni 2015,
2017, 2018 rispettivamente per n. 24 (a fronte di complessive 113 per il 2015), 110
e 118 giornate lavorative;
2. Dichiara non dovuta la restituzione di quanto percepito dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2017 e 2018 e a titolo di indennità di malattia nell'anno 2017 e condanna l' alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente medio tempore recuperate a detto titolo;
3. Rigetta per resto la domanda
4. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.500,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 4.04.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli