Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4984 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mangiapane, presso il cui studio a Palermo, via
Principe di Belmonte n. 1/C, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Schiro', presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Arcoleo n. 39, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/04/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
Per_ matrimonio con il 19/06/2006 e di aver generato le figlie Controparte_1
(22/09/2007) e (15/11/2011), ha chiesto la pronuncia della separazione e poi del Per_2
divorzio; l'affidamento congiunto delle minori, con dimora prevalente presso di sé e con diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
l'onere a carico
1
2. Con comparsa del 06/06/2024 si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1
chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio;
l'affidamento congiunto delle figlie, con dimora prevalente presso di sé e con diritto di visita materno;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
un contributo economico da parte della ricorrente di €
400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha
Per_ rinviato per l'audizione della minore , la quale all'udienza del 19/07/2024 ha dichiarato, tra le altre cose: “Vivo a Palermo, in via del Vespro 117, con i miei genitori e mia sorella;
…Quando mia madre è a casa mio padre evita di stare a casa per non litigare con lei e quindi sta da mia nonna che vive vicino casa nostra. Mia madre spesso lo provoca. Mio padre di regola torna a casa dopo cena. Se il pomeriggio mia madre non
è in casa viene mio padre;
Con PA ho un bellissimo rapporto. Quando lui non è in casa ci vediamo fuori. Prima della separazione di fatto, entrambi i miei genitori collaboravano nel cucinare o occuparsi della casa in base alle loro eIGenze lavorative;
Non ho mai avuto un gran dialogo con mia madre. Lei è un po' aggressiva nelle discussioni verbali. Litighiamo spesso. Ogni occasione è motivo di scontro. A volte mi ha spinto o dato uno schiaffo. Con mio padre, invece, ho sempre avuto maggiore facilità nel parlare ed aprirmi. Non litigo spesso con mio padre. Quando capita lui non è mai aggressivo con me, nè verbalmente né fisicamente;
Ho un buon rapporto con la compagna di mio padre con cui a volte usciamo;
La situazione che in questo momento c'è a casa è pesante;
Voglio continuare a vivere con mio padre. Non ho dubbi su questo”.
4. Alla luce delle suddette circostanze, con ordinanza temporanea ed urgente del
07/08/2024 è stato disposto: Per_ Per_
“che le figlie minori delle parti, (nata il [...]) e (nata il [...]), restino affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente domiciliazione e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre e con facoltà della madre di averle e tenerle con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva;
assegna a , ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa coniugale affinché Controparte_1
vi continui ad abitare insieme alla prole minorenne;
2 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
, entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma complessiva di euro 100,00
[...]
(annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, delle due figlie minori, con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
pone a carico di entrambi i genitori, secondo le aliquote e le modalità specificate in parte motiva, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle predette figlie minori;
rigetta le richieste di prove orali e la richiesta di C.T.U. formulate dalle parti conferisce incarico al servizio sociale territorialmente competente di effettuare un'apposita indagine sulle condizioni di vita delle minori e del relativo nucleo familiare e sulle dinamiche relazionali intercorrenti tra i vari componenti dello stesso nonché sulle competenze genitoriali delle parti”.
5. Il 18/11/2024 è pervenuta la relazione del Servizio sociale di Palermo, in cui si legge:
“la IG.ra contattata telefonicamente si è messa a disposizione esprimendo da subito il suo dispiacere ed il Parte_1 suo dolore per l'affido delle figlie al padre. La IG.ra accusa l'ex marito di essersi coalizzato con le figlie Parte_1 cercando in maniera sottile di allontanarle dalla madre.
Durante il colloquio in ufficio la donna ha riferito di essere molto addolorata dalla situazione e dalla lontananza dalle figlie: la stessa ha riferito di vederle poco in quanto le ragazze hanno diversi impegni, e soprattutto la più grande, quasi maggiorenne, si rifiuta spesso di incontrarla. La donna riferisce che già durante la convivenza matrimoniale vi era una grande divergenza nello stile educativo tra lei ed il marito: la donna di definisce infatti più normativa e più rigida verso il rispetto delle regole, mentre il padre delle minori sarebbe più accondiscendente nei loro riguardi e nelle loro richieste. (…)
La IG.ra si dice molto addolorata dalla “lontananza” dalle figlie e dalla mancanza di quotidianità con loro. Parte_1
Riferisce di avere contatti telefonici quotidiani con le figlie, ma che gli incontri non sono frequenti e non rispettano quanto previsto dalla sentenza a causa degli impegni delle ragazze.
Anche il padre delle minori ha avuto un atteggiamento aperto e di collaborazione. Lo stesso riferisce di avere sempre avuto un dialogo aperto e diretto con le figlie e che per questo motivo le ragazze avrebbero espresso la volontà di vivere stabilmente con lui. Il IG. ha riferito di avere grosse difficoltà di dialogo con la ex moglie, e che da sempre CP_1 coppia avrebbe avuto contrasti e dissapori dovuti allo stile educativo e di vedute completamente divergente. Da quanto riferito da entrambi i genitori i due non si parlano, ma sono le figlie a fare da tramite tra di loro.
Durante la visita domiciliare è stato effettuato un colloquio con le minori. (…) Entrambe hanno riferito di avere sempre avuto un rapporto più difficile con la madre che è sempre stata più rigida dal punto di vista educativo e più incline ai rimproveri ed alle punizioni, mentre con il padre hanno un rapporto più aperto. Entrambe le minori riferiscono di sentire la madre quotidianamente e di incontrarla in maniera irregolare in quanto, a causa dei loro impegni e della scuola, riescono a ricavare poco spazio per lei. Le ragazze riferiscono di ritenere la loro attuale organizzazione familiare più consona alle loro eIGenze. (…)
Le minori sembrano aver accettato la separazione dei genitori: gli incontri con la madre avvengono liberamente, anche se le ragazze sono più chiuse nei confronti della madre, creando sofferenza nella stessa che si sente isolata ed allontanata dalle figlie. Dai racconti del nucleo sembra che le stesse abbiano sempre avuto un rapporto più fluido con il
3 padre, pertanto sembra che tale aspetto si stia ripetendo nella nuova situazione da separati. I due genitori continuano ad avere difficoltà di comunicazione, tanto da non comunicare tra loro se non tramite le figlie stesse o gli avvocati. Ci si chiede a tal proposito se non sia opportuno sostenere la coppia genitoriale in questa fase tramite un supporto psicologico al consultorio familiare che possa rendere i genitori più consapevoli delle loro funzioni al fine di non fare ricadere la conflittualità e le loro incomprensioni sulle figlie”.
6. Alla successiva udienza, raccolto il consenso delle parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, è stato conferito incarico al Consultorio familiare territorialmente competente.
Con relazione pervenuta il 02/05/2025, il Consultorio familiare ha rappresentato: “se al momento di effettuare il primo colloquio le relazioni tra la IG.ra e le figlie erano per questo fredde e Parte_1 sporadiche e nulli i rapporti con i parenti della linea materna, allo stato attuale questa problematica sembra essere in via di risoluzione grazie ad una maggiore disponibilità delle minori a venire incontro alle richieste materne e ad instaurare un rapporto più aperto con la madre stessa.
In effetti, il miglioramento della qualità relazionale in seno al nucleo familiare e alla famiglia allargata è stato individuato come obiettivo prioritario dell'intervento di mediazione e supporto.
Al momento in cui si scrive, quindi, i rapporti tra la IG.ra e le due figlie prevedono momenti insieme fuori casa CP_2
(come già avveniva all'inizio del percorso), ma anche al domicilio dei nonni materni o presso l'abitazione che le ragazze condividono con il PA. (…)
Sul piano delle comunicazioni tra il IG. e la IG.ra , funzionali sono le modalità di interazione CP_1 Parte_1 finalizzate a gestire le eIGenze delle minori.
Nel complesso, sebbene possano essere individuati ulteriori obiettivi di cambiamento con riferimento soprattutto all'elaborazione dei vissuti relativi alla fine del matrimonio e alle tensioni che ne sono susseguite e che talvolta vengono espresse in maniera più o meno latente, questa prima fase del percorso si può associare a un bilancio positivo”.
7. All'udienza del 08/05/2025 le parti hanno confermato il miglioramento dei rapporti tra la madre e le due figlie;
invero, la ricorrente ha dichiarato: “si è vero, il percorso ci ha aiutato;
io ora vedo le mie figlie e quando ci vediamo siamo felici;
purtroppo però non riesco a vederle e stare con loro per più tempo;
inoltre le mie figlie non pernottano da me;
io peraltro vivo con i miei genitori, con cui loro non sono in buoni rapporti;
ho vissuto tanta sofferenza in questi anni e sono stata messa da parte, nonostante il mio ruolo di madre e l'amore che nutro per le mie figlie;
devo dire che anche il rapporto con il mio ex
è migliorato e che cerchiamo di avere un dialogo”; il resistente ha dichiarato: “confermo che la situazione è migliorata;
io incito sempre le mie figlie a vedere la madre”.
8. Alla medesima udienza entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle medesime condizioni dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 07/08/2024, compresa la conferma della percezione dell'Assegno unico per le minori al 100% da parte del padre collocatario.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
4 9. Merita accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore degli atti difensivi rispettivamente depositati inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
10. Quanto alle altre domande, entrambe le parti hanno chiesto la conferma delle statuizioni dell'ordinanza provvisoria ed urgente del 07/08/2024, sul cui contenuto hanno concordato.
Il Collegio ritiene che le condizioni dell'ordinanza siano conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio.
Ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando;
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Palermo il 20/11/1982 ( e , nato a [...]F._1 Controparte_1
Palermo il 24/07/1979 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 19/06/2006.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c. del 07/08/2024 e confermate da entrambe le parti.
3) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 35, p. II, serie A, vol. 2392, dell'anno 2006).
Così deciso a Palermo nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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