Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/1977, n. 231
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Sentenza 17 gennaio 1977

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Le fattispecie di riliquidazione previste agli artt 11, quinto comma, e 13 della legge n 153 del 1969 rispettivamente per la pensione di anzianita e per quella di vecchiaia sono assolutamente distinte, non solo nei presupposti, ma altresi nel contenuto e nell'oggetto. Tale diversita trova logica spiegazione nella necessita di provvedere transitoriamente a situazioni regolate in modo diverso e, quindi, in base a diversi presupposti con riferimento a una diversa regolamentazione dell'Assicurazione generale obbligatoria, destinata a valere per il futuro, sulla base di un sistema di liquidazione affatto diverso, ancorato e rapportato non piu ai soli contributi versati, bensi a questi e alla retribuzione annua pensionabile. Ne l'assimilazione tra le due fattispecie puo essere desunta dall'art 22 della legge citata che, al sesto comma, stabilisce che la pensione di anzianita e equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compia l'eta prestabilita per il pensionamento di vecchiaia, poiche tale disposizione si applica alle pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, e non a quelle gia liquidate in base alle norme preesistenti. Da cio consegue che non e possibile l'applicazione integrale delle norme dettate per la riliquidazione della pensione di anzianita all'ipotesi di riliquidazione della pensione di vecchiaia, ne possono ritenersi validi i presupposti previsti per la prima al fine di conseguire non gia il contenuto od oggetto per la stessa previsto, bensi quello stabilito per la riliquidazione della pensione di vecchiaia. ( V 3357/75, mass n 377495).*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 11 della legge n 153 del 1969 sotto il profilo della disparita di trattamento riservato ad eguali o equivalenti situazioni di fatto o di diritto, in quanto l'ipotesi di riliquidazione della pensione di anzianita, regolata dalla norma denunciata, e profondamente e sostanzialmente diversa, nei presupposti e nei contenuti, rispetto all'ipotesi di riliquidazione della pensione di vecchiaia, regolata dal successivo art 13, cosi come sostanzialmente diversa e la situazione di fatto e di diritto riferibile a titolari delle diverse pensioni. Tale diversita e ragionevole e fondata sulla diversita delle situazioni regolate, giacche al pensionato di vecchiaia, qualora gli fosse consentito di avvalersi della contribuzione anche figurativa successiva al pensionamento - come e consentito al pensionato di anzianita - sarebbe stato permesso il passaggio al sistema retributivo piu favorevole previsto dalla legge n 153 del 1969 sulla base di una contribuzione di gran lunga minore di quella del pensionato di anzianita che, a sua volta, avesse gia raggiunto l'eta pensionabile.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/1977, n. 231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 231
    Data del deposito : 17 gennaio 1977

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