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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 TE - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 488/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 13/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUF140007164U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esecuzione di un piano di controlli intrapreso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a livello nazionale e coordinato centralmente per il recupero dell'Imposta Unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono, in Italia, scommesse in assenza di concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di licenza di Pubblica Sicurezza ex art.88 del TULPS, approvato con Regio Decreto n.773/1931, in data 31/05/2017 Funzionari di Polizia Giudiziaria e Tributaria di quest'Agenzia accedevano presso i locali della società “ Ricorrente_3” (ad insegna TE) in Scicli, Indirizzo_2, formalmente esercente l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria, rivendita libri, giornali ed altre elaborazioni elettroniche (codici attività 47.62.2
e 63.11.19), ma di fatto esercente, come accertato e costatato anche alla presenza del Sig. Ricorrente_2 (socio accomandatario e rappresentante legale) con processo verbale di verifica (prot. 4374 del 05/06/2017) la raccolta fisica di scommesse sportive in violazione della normativa vigente, in assenza di regolare concessione amministrativa rilasciata da questa Agenzia nonché della licenza di P.S prevista dall'art. 88 del
TULPS.
Al momento dell'accesso, in data 31.05.2017, il personale incaricato constatava che all'interno dell'esercizio sito in Scicli, Indirizzo_3, angolo Indirizzo_2 , vi erano due avventori, che sono stati compiutamente identificati, come meglio precisato nel Processo verbale di verifica del 31.05.2017.
Uno dei due avventori, sig. Nom._1, effettuava una scommessa sportiva al banco, per la quale veniva rilasciata una ricevuta intestata a TE, cod. 450772658-2395925, acquisita agli atti della verifica.
Le ricevute (tickets) delle scommesse, riportanti le giocate con l'intestazione dei Bookmaker esteri suddetti, così come i computers utilizzati per effettuare le scommesse e gli avventori, sono stati dettagliatamente descritti ed identificati, nel processo verbale di verifica redatto nella stessa data dell'accesso del 31/05/2017 (prot. n. 4374 del 05/06/2017) sottoscritto anche dal Sig. Ric._1, che ha assistito a tutte le operazioni di verifica e ne ha altresì ricevuto una copia conforme all'originale.
Il personale verificatore effettuava, inoltre, rilievi fotografici relativi ai locali in oggetto, nonché alle schermate dei personal computer presenti in loco.
Nella stessa data dell'accesso, il Sig. Ric._1 veniva invitato dai funzionari verificatori ad esibire la concessione amministrativa e la licenza prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S., nonché la denuncia di inizio attività, ma lo stesso non ha fornito tale documentazione ed esibiva, piuttosto, la richiesta di rilascio della licenza ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S. per effettuare scommesse con il bookmaker estero TE, inoltrata alla Questura di Ragusa in data 19.08.2013, nonché il relativo provvedimento di diniego emanato dalla
Questura in data 26.08.2013, allo stesso notificato il 26.10.2013.
In data 13.06.2017 il sig. Ricorrente_2, nella qualità di legale rappresentante della società sottoposta a verifica, dando seguito a tale invito, si presentava presso la sede dell'Ufficio Monopoli di Palermo e consegnava la documentazione indicata nel processo verbale di verifica giornaliero n. 1 del 13.06.2017, consegnato in copia in pari data al contribuente, assunto al prot. n.4773 del 14.06.2017.
La società “Ricorrente_3 s.a.s.” era stata in precedenza soggetta ad altri controlli da parte di questo Ufficio e delle forze dell'Ordine e pertanto, nell'ambito di una verifica fiscale avviata il
14/03/2013, come precisato nel PVC n. 1 del 06/03/2014, richiamato nel PVC n. 7 del 16/10/2019, veniva acquisito agli atti di questo Ufficio la copia del contratto di prestazione di servizi stipulato con TE
Ltd in data 05.02.2013.
In occasione della verifica fiscale si è riscontrato, attraverso l'interrogazione del sistema del totalizzatore nazionale gestito da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite di Sogei, che la parte non ha provveduto a far affluire alcun versamento di imposta unica effettuato da parte del contribuente.
L'attività ispettiva svolta ha evidenziato, relativamente al periodo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, dall'1/1/2014 (decorrenza desunta dall'analisi della documentazione acquisita e, in particolare, dalle fatture, dagli estratti conto e dai contratti di prestazione servizi, tenuto conto che per l'annualità fiscale
2013 l'Ufficio per i Monopoli della Sicilia aveva emanato il precedente avviso di accertamento
MUF130004302U) al 31/12/2014 e, comunque, relativamente all'intero periodo dell'accertamento tributario l'assoluta mancanza di una contabilità certa, chiara, sistematica, normativamente regolata, non essendo presenti agli atti della verifica fiscale, poiché non prodotti dal contribuente, report e/o documenti contabili attendibili e dotati della necessaria ufficialità giuridico – contabile, conforme alle previsioni del D.P.R. n. 66 dell' 8/03/2002, inerenti alla constatata attività volta alla raccolta di scommesse di gioco, che possano essere contabilmente utilizzati al fine di procedere ad una determinazione analitica della base imponibile da assoggettare all'imposta unica.
In presenza di una documentazione contabile acquisita che, pur essendo rappresentativa del rapporto d'affari intrattenuto con la TE, è risultata frammentaria, inattendibile e priva di ogni certificazione che garantisca l'effettività degli importi e delle stesse scritture contabili, non potendo conoscere con esattezza la base imponibile da assoggettare all'imposta unica sulle scommesse l'Ufficio ha proceduto, ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D.L. n. 98/2011, a quantificare induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della Provincia ove è ubicato il punto di gioco oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale.
Pertanto, per l'anno 2014, si procedeva alla determinazione della base imponibile come da prospetto riportato nel processo verbale di constatazione (€ 150.689,57), nonché dell'imposta pari al 5% da applicare a tale base (€ 7.534,48) e degli interessi relativi (€ 1.501,12).
Veniva, inoltre, contestata per l'anno 2014, la sanzione di € 9.041,38 a titolo di sanzione amministrativa tributaria per sottrazione di base imponibile ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 504/98 (120% dell'imposta evasa, applicando il minimo previsto).
Infine, in data 24.12.2019, lo scrivente Ufficio provvedeva ad emettere l'avviso di accertamento n.
MUF140007164U- prot. 92156 relativo all'anno 2014 con il quale confermava le pretese tributarie quanto ad imposte e relativi interessi e fissava la sanzione per l'imposta evasa.
In data 20.02.2020 gli appellanti notificavano via pec il ricorso avverso suddetto avviso di accertamento.
Tale ricorso aveva altresì valore di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3 e art. 22, D.lgs. n. 546/1992
e il relativo procedimento precontenzioso si concludeva con il provvedimento prot.44483 del 21.07.2020, che rigettava il reclamo.
Tale ricorso, iscritto al n. 1184/2020 R.G.R. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, veniva definito con sentenza n. 488/2022, che rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Gli odierni appellanti, con ricorso in appello notificato il 9.1.2023, richiedono a Codesta Corte di Giustizia di
II grado la riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato per diversi motivi.
IN VIA PREGIUDIZIALE
Illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: equiparazione del gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010).
IN VIA ANCORA PREGIUDIZIALE
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 26.02.2020 Causa
C-788/18 PA sas e TA LT Ltd
I.PRIMO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta.
II.SECONDO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta.
III.TERZO MOTIVO. Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario. IV.QUARTO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998.
V. QUINTO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
VI.SESTO MOTIVO . Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e
91, 92 c.p.c.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli appellata è costituita con proprie controdeduzioni.
All'udienza odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi di appello riferiti alla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli am. 3 del D. lgs.
504/1998, 1, c. 66, lett. B) della Iegge n. 220/2010 e 64, c. 3, del D.P.R. n. 600/73, in relazione agli am. 3,
c. 1, e 53, c. 1, Costituzione, a valle della sentenza della Corte Costituzionale, sono infondati.
La Corte Costituzionale con la richiamata sentenza ha ribadito che la sottoposizione dell'imposta da parte del bookmaker deriva dalla lex. a) dell'art. 1, comma 66 della L. 220/2010.
La Corte ha, infatti, dichiarato l'incostituzionalità — solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie — della lettera b) dell'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010, e non anche della lettera a) del medesimo comma. Questa ultima, ha stabilito che l'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, va interpretato nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, awenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'appellante eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della
L. 220/2010 con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art.1 comma 64 e alla presunta liceità dell'attività di TE. Non può non rilevarsi, al riguardo, che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Con tale questione pregiudiziale, invece, controparte impugna direttamente l'avviso di accertamento, sollevando peraltro questioni che non sono state nemmeno oggetto del ricorso tributario di primo grado e che, quindi, risultano inammissibili anche sotto tale profilo. La sottoposizione all'imposta unica sia per i soggetti che raccolgono scommesse con regolare concessione, sia per coloro che effettuano tale attività senza concessione risponde alla necessità di rispettare la parità di trattamento fra soggetti che, sia pur con un assetto diverso, espletano la medesima attività sul territorio nazionale e quindi devono essere sottoposti a sanzione qualora non abbiano mai versato l'imposta unica
(sent. C.T.R. Roma n.2859 sez. 16 del 18.05.2017).
L'insussistenza di alcuna discriminazione nei confronti di TE e l'infondatezza delle eccezioni d'illegittimità della normativa in materia d'imposta unica per contrasto con gli artt. 52 e 56 TFUE sono state definitivamente accertate dalla Corte Giustizia Europea con la sentenza del 26.02.2020, resa nella causa
C-788/18, avente ad oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate dalla C.T.P. di Parma nell'ambito di un giudizio tributario instaurato da TE Ltd e dal TD Società_1 contro un avviso di accertamento emanato da A.D.M. per il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia.
Il Giudice comunitario, dopo aver esaminato la posizione di entrambi i ricorrenti, ha escluso che la normativa italiana contrasti con gli artt. 52, 56 e 57 TFUE, nonché con i principi di non discriminazione in materia fiscale e di parità di trattamento.
I motivi di appello riferiti alla asserita erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 D.lgs. n. 504/98 e 1 c. 66, lett. b) della legge di stabilità 2011, nonché degli artt. 136 Costituzione
e 30, c. 1, Iegge n. 87/53, per effetto della intervenuta sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale, sono infondati. Osserva il Collegio che la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, ha confermato l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse sia del soggetto Ricevitore che del bookmaker privo di concessione, per gli anni di imposta a partire dal 2011 e non ha espressamente "escluso"
l'assoggettamento del bookmaker "privo di concessione" per gli anni di imposta precedenti al 2011.
Parimenti erroneo risulta il secondo motivo di appello della sentenza per violazione dell'art.1, comma 2, lett.b), L.288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'imposta.
Per quanto concerne le scommesse su rete “fissa”, infatti, l'art. 1, comma 2, lett. b) della “legge delega”
288/1998, sulla base della quale è stato emanato il D.lgs. n. 504/1998, stabilisce che l'imposta unica sulle scommesse si applica alle “scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero”.
Del tutto erroneo è il terzo motivo di appello riguardante la Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018
e le ritenute questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto eurounitario.
La sentenza n.27/2018 della Corte Costituzionale è stata emessa in relazione alle ordinanze di rimessione emanate in quattro giudizi introdotti proprio da TE Ltd e da un suo TD, tutti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E' ovvio pertanto che la decisione della Corte costituzionale riguardi, in primis, il bookmaker TE. Come già ribadito sopra, la Corte, infatti, ha dichiarato l'incostituzionalità — soìo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie — della lettera b) dell'art. 1 c. 66 L. n. 220/2010 e non anche della lettera a) del medesimo comma.
Sul punto, il contribuente omette di rappresentare che successivamente al 2012 lo Stato Italiano ha indetto ben due procedure di emersione e regolarizzazione, al fine di consentire ai Bookmaker non autorizzati e ai
TD di sanare la propria posizione, previste rispettivamente dagli artt. 1 comma 643 della legge 190/2014 e dall'art. 1 comma 926 della Legge 208/2015 e la TE e la Ricorrente_3 s.a.s. non hanno mai voluto aderire a tali procedure rimanendo di fatto privi di concessione e di autorizzazione alla raccolta di scommesse.
Pertanto, la regolamentazione, successiva al 2012, per il rilascio delle concessioni non presenta alcun contrasto con il diritto eurounitario, come del resto confermato dalla recente sentenza della CGUE del
26.2.2020 n.788/18.
Parimenti infondato risulta il quarto motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D.lgs. 504/1998. la recente sentenza
CGUE del 12 settembre 2013, c.d. Biasci: la Corte, nel sancire che gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio, ha affermato infatti che “gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”.
Affermazioni di identica natura si trovano, del resto, nelle stesse pronunce della CGUE citate in ricorso, nonché in sentenza Schindler del 24.3.1994, C-275/92, in sentenza Laezza del 21.9.1999, C-124/97, in sentenza Zenatti del 21.10.1999, C-67/98, in sentenza Gambelli del 6.11.2003, C- 243/01.
Da ultimo si legga la sentenza della CGUE del 26.02.2020 che è decisiva per dirimere tale questione.
Il quinto motivo relativo all'Erroneità del motivo di impugnazione della sentenza per vizio di omessa pronuncia in merito alla violazione degli artt. 8 del D.lgs. 546/1992, 5, commi 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma
3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Sostengono le parti ricorrenti l'esistenza di manifeste ed evidenti obiettive condizioni di incertezza circa l'interpretazione della fattispecie e della norma applicate nell'avviso di accertamento impugnato.
L'assunto è palesemente infondato. Infatti l'incertezza sulla interpretazione della fattispecie è superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano.
In ordine alla sentenza penale n.5568/22 della Corte di Cassazione, occorre precisare che la Suprema Corte ha annullato con rinvio la pronuncia impugnata per difetto di motivazione e non si è pronunciata sulla sussistenza del reato nè, tantomeno, sulla liceità sul piano fiscale della condotta del TD (questione quest'ultima, totalmente estranea al giudizio penale).
La richiesta di controparte di tenere conto, ai fini della dichiarazione dell'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, della sentenza n. 36/2019 depositata il 21.01.2019 dal Tribunale di Ragusa emessa nei confronti di Ricorrente_2 è inammissibile e infondata sotto diversi aspetti che di seguito si esaminano.
Comunque, occorre ribadire con forza che, ai fini tributari, tale sentenza n.25439 del 2020 e le altre sentenze penali citate da controparte non rivestono alcuna efficacia nell'ambito del presente procedimento per la nota vigenza del principio del cd. “doppio binario”.
Il sistema civile (sentenza Cassazione 8757/2021) si fonda sulla distinzione tra causalità ed esimente. Nel diritto tributario, invece, vige il principio della vicinanza della prova, ora rafforzato dalla Legge n. 130/2022.
La riforma del 2022 ha introdotto un meccanismo che ricorda vagamente il doppio binario, stabilendo una sequenza rigida:
Primo Binario (Fisco): L'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di provare in modo circostanziato i fatti costitutivi della pretesa tributaria (le ragioni del recupero a tassazione). Non può più limitarsi a semplici affermazioni generiche.
Secondo Binario (Contribuente): Solo se l'ufficio ha fornito una prova valida, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare i fatti impeditivi o la correttezza della propria deduzione/agevolazione.
Anche su tale punto si è pronunciata l'ordinanza 8757/2011, che ha ritenuto infondata l'eccezione dell'esimente data dalle obiettive condizioni d'incertezza per il periodo successivo alla Legge 220/2010, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza. Assolutamente inconferente il richiamo alla circolare AAMS del 07.06.2012, la quale rinviava alla discrezionalità degli Uffici accertatori l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6, comma 2 del D.lgs.
472/1997 per le violazioni commesse fino all'emanazione della stessa circolare.
Come è evidente da tutto l'iter contenzioso, gli odierni ricorrenti insistono sull'assoluta assenza di qualsiasi obbligo in ordine all'applicazione del D.lgs. 504/1998, che dimostrano di conoscere e del quale negano l'applicabilità (si veda sul punto la sentenza n. 10536/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Sicilia).
Assorbito il sesto motivo sulle spese.
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurite la vicenda sottoposta alla Corte essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti anorma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati soni stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
L'appello deve essere rigettato in quanto non sussistono motivi di riforma della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, tenendo conto dei motivi dell'appello, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata Agenzia delle Dogane e Monopoli delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 4.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CC ST NC TO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 TE - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 488/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 13/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUF140007164U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esecuzione di un piano di controlli intrapreso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a livello nazionale e coordinato centralmente per il recupero dell'Imposta Unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono, in Italia, scommesse in assenza di concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di licenza di Pubblica Sicurezza ex art.88 del TULPS, approvato con Regio Decreto n.773/1931, in data 31/05/2017 Funzionari di Polizia Giudiziaria e Tributaria di quest'Agenzia accedevano presso i locali della società “ Ricorrente_3” (ad insegna TE) in Scicli, Indirizzo_2, formalmente esercente l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria, rivendita libri, giornali ed altre elaborazioni elettroniche (codici attività 47.62.2
e 63.11.19), ma di fatto esercente, come accertato e costatato anche alla presenza del Sig. Ricorrente_2 (socio accomandatario e rappresentante legale) con processo verbale di verifica (prot. 4374 del 05/06/2017) la raccolta fisica di scommesse sportive in violazione della normativa vigente, in assenza di regolare concessione amministrativa rilasciata da questa Agenzia nonché della licenza di P.S prevista dall'art. 88 del
TULPS.
Al momento dell'accesso, in data 31.05.2017, il personale incaricato constatava che all'interno dell'esercizio sito in Scicli, Indirizzo_3, angolo Indirizzo_2 , vi erano due avventori, che sono stati compiutamente identificati, come meglio precisato nel Processo verbale di verifica del 31.05.2017.
Uno dei due avventori, sig. Nom._1, effettuava una scommessa sportiva al banco, per la quale veniva rilasciata una ricevuta intestata a TE, cod. 450772658-2395925, acquisita agli atti della verifica.
Le ricevute (tickets) delle scommesse, riportanti le giocate con l'intestazione dei Bookmaker esteri suddetti, così come i computers utilizzati per effettuare le scommesse e gli avventori, sono stati dettagliatamente descritti ed identificati, nel processo verbale di verifica redatto nella stessa data dell'accesso del 31/05/2017 (prot. n. 4374 del 05/06/2017) sottoscritto anche dal Sig. Ric._1, che ha assistito a tutte le operazioni di verifica e ne ha altresì ricevuto una copia conforme all'originale.
Il personale verificatore effettuava, inoltre, rilievi fotografici relativi ai locali in oggetto, nonché alle schermate dei personal computer presenti in loco.
Nella stessa data dell'accesso, il Sig. Ric._1 veniva invitato dai funzionari verificatori ad esibire la concessione amministrativa e la licenza prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S., nonché la denuncia di inizio attività, ma lo stesso non ha fornito tale documentazione ed esibiva, piuttosto, la richiesta di rilascio della licenza ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S. per effettuare scommesse con il bookmaker estero TE, inoltrata alla Questura di Ragusa in data 19.08.2013, nonché il relativo provvedimento di diniego emanato dalla
Questura in data 26.08.2013, allo stesso notificato il 26.10.2013.
In data 13.06.2017 il sig. Ricorrente_2, nella qualità di legale rappresentante della società sottoposta a verifica, dando seguito a tale invito, si presentava presso la sede dell'Ufficio Monopoli di Palermo e consegnava la documentazione indicata nel processo verbale di verifica giornaliero n. 1 del 13.06.2017, consegnato in copia in pari data al contribuente, assunto al prot. n.4773 del 14.06.2017.
La società “Ricorrente_3 s.a.s.” era stata in precedenza soggetta ad altri controlli da parte di questo Ufficio e delle forze dell'Ordine e pertanto, nell'ambito di una verifica fiscale avviata il
14/03/2013, come precisato nel PVC n. 1 del 06/03/2014, richiamato nel PVC n. 7 del 16/10/2019, veniva acquisito agli atti di questo Ufficio la copia del contratto di prestazione di servizi stipulato con TE
Ltd in data 05.02.2013.
In occasione della verifica fiscale si è riscontrato, attraverso l'interrogazione del sistema del totalizzatore nazionale gestito da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite di Sogei, che la parte non ha provveduto a far affluire alcun versamento di imposta unica effettuato da parte del contribuente.
L'attività ispettiva svolta ha evidenziato, relativamente al periodo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, dall'1/1/2014 (decorrenza desunta dall'analisi della documentazione acquisita e, in particolare, dalle fatture, dagli estratti conto e dai contratti di prestazione servizi, tenuto conto che per l'annualità fiscale
2013 l'Ufficio per i Monopoli della Sicilia aveva emanato il precedente avviso di accertamento
MUF130004302U) al 31/12/2014 e, comunque, relativamente all'intero periodo dell'accertamento tributario l'assoluta mancanza di una contabilità certa, chiara, sistematica, normativamente regolata, non essendo presenti agli atti della verifica fiscale, poiché non prodotti dal contribuente, report e/o documenti contabili attendibili e dotati della necessaria ufficialità giuridico – contabile, conforme alle previsioni del D.P.R. n. 66 dell' 8/03/2002, inerenti alla constatata attività volta alla raccolta di scommesse di gioco, che possano essere contabilmente utilizzati al fine di procedere ad una determinazione analitica della base imponibile da assoggettare all'imposta unica.
In presenza di una documentazione contabile acquisita che, pur essendo rappresentativa del rapporto d'affari intrattenuto con la TE, è risultata frammentaria, inattendibile e priva di ogni certificazione che garantisca l'effettività degli importi e delle stesse scritture contabili, non potendo conoscere con esattezza la base imponibile da assoggettare all'imposta unica sulle scommesse l'Ufficio ha proceduto, ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D.L. n. 98/2011, a quantificare induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della Provincia ove è ubicato il punto di gioco oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale.
Pertanto, per l'anno 2014, si procedeva alla determinazione della base imponibile come da prospetto riportato nel processo verbale di constatazione (€ 150.689,57), nonché dell'imposta pari al 5% da applicare a tale base (€ 7.534,48) e degli interessi relativi (€ 1.501,12).
Veniva, inoltre, contestata per l'anno 2014, la sanzione di € 9.041,38 a titolo di sanzione amministrativa tributaria per sottrazione di base imponibile ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 504/98 (120% dell'imposta evasa, applicando il minimo previsto).
Infine, in data 24.12.2019, lo scrivente Ufficio provvedeva ad emettere l'avviso di accertamento n.
MUF140007164U- prot. 92156 relativo all'anno 2014 con il quale confermava le pretese tributarie quanto ad imposte e relativi interessi e fissava la sanzione per l'imposta evasa.
In data 20.02.2020 gli appellanti notificavano via pec il ricorso avverso suddetto avviso di accertamento.
Tale ricorso aveva altresì valore di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3 e art. 22, D.lgs. n. 546/1992
e il relativo procedimento precontenzioso si concludeva con il provvedimento prot.44483 del 21.07.2020, che rigettava il reclamo.
Tale ricorso, iscritto al n. 1184/2020 R.G.R. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, veniva definito con sentenza n. 488/2022, che rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Gli odierni appellanti, con ricorso in appello notificato il 9.1.2023, richiedono a Codesta Corte di Giustizia di
II grado la riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato per diversi motivi.
IN VIA PREGIUDIZIALE
Illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: equiparazione del gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010).
IN VIA ANCORA PREGIUDIZIALE
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 26.02.2020 Causa
C-788/18 PA sas e TA LT Ltd
I.PRIMO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta.
II.SECONDO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta.
III.TERZO MOTIVO. Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario. IV.QUARTO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998.
V. QUINTO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
VI.SESTO MOTIVO . Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e
91, 92 c.p.c.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli appellata è costituita con proprie controdeduzioni.
All'udienza odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi di appello riferiti alla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli am. 3 del D. lgs.
504/1998, 1, c. 66, lett. B) della Iegge n. 220/2010 e 64, c. 3, del D.P.R. n. 600/73, in relazione agli am. 3,
c. 1, e 53, c. 1, Costituzione, a valle della sentenza della Corte Costituzionale, sono infondati.
La Corte Costituzionale con la richiamata sentenza ha ribadito che la sottoposizione dell'imposta da parte del bookmaker deriva dalla lex. a) dell'art. 1, comma 66 della L. 220/2010.
La Corte ha, infatti, dichiarato l'incostituzionalità — solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie — della lettera b) dell'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010, e non anche della lettera a) del medesimo comma. Questa ultima, ha stabilito che l'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, va interpretato nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, awenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'appellante eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della
L. 220/2010 con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art.1 comma 64 e alla presunta liceità dell'attività di TE. Non può non rilevarsi, al riguardo, che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Con tale questione pregiudiziale, invece, controparte impugna direttamente l'avviso di accertamento, sollevando peraltro questioni che non sono state nemmeno oggetto del ricorso tributario di primo grado e che, quindi, risultano inammissibili anche sotto tale profilo. La sottoposizione all'imposta unica sia per i soggetti che raccolgono scommesse con regolare concessione, sia per coloro che effettuano tale attività senza concessione risponde alla necessità di rispettare la parità di trattamento fra soggetti che, sia pur con un assetto diverso, espletano la medesima attività sul territorio nazionale e quindi devono essere sottoposti a sanzione qualora non abbiano mai versato l'imposta unica
(sent. C.T.R. Roma n.2859 sez. 16 del 18.05.2017).
L'insussistenza di alcuna discriminazione nei confronti di TE e l'infondatezza delle eccezioni d'illegittimità della normativa in materia d'imposta unica per contrasto con gli artt. 52 e 56 TFUE sono state definitivamente accertate dalla Corte Giustizia Europea con la sentenza del 26.02.2020, resa nella causa
C-788/18, avente ad oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate dalla C.T.P. di Parma nell'ambito di un giudizio tributario instaurato da TE Ltd e dal TD Società_1 contro un avviso di accertamento emanato da A.D.M. per il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia.
Il Giudice comunitario, dopo aver esaminato la posizione di entrambi i ricorrenti, ha escluso che la normativa italiana contrasti con gli artt. 52, 56 e 57 TFUE, nonché con i principi di non discriminazione in materia fiscale e di parità di trattamento.
I motivi di appello riferiti alla asserita erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 D.lgs. n. 504/98 e 1 c. 66, lett. b) della legge di stabilità 2011, nonché degli artt. 136 Costituzione
e 30, c. 1, Iegge n. 87/53, per effetto della intervenuta sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale, sono infondati. Osserva il Collegio che la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, ha confermato l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse sia del soggetto Ricevitore che del bookmaker privo di concessione, per gli anni di imposta a partire dal 2011 e non ha espressamente "escluso"
l'assoggettamento del bookmaker "privo di concessione" per gli anni di imposta precedenti al 2011.
Parimenti erroneo risulta il secondo motivo di appello della sentenza per violazione dell'art.1, comma 2, lett.b), L.288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'imposta.
Per quanto concerne le scommesse su rete “fissa”, infatti, l'art. 1, comma 2, lett. b) della “legge delega”
288/1998, sulla base della quale è stato emanato il D.lgs. n. 504/1998, stabilisce che l'imposta unica sulle scommesse si applica alle “scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero”.
Del tutto erroneo è il terzo motivo di appello riguardante la Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018
e le ritenute questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto eurounitario.
La sentenza n.27/2018 della Corte Costituzionale è stata emessa in relazione alle ordinanze di rimessione emanate in quattro giudizi introdotti proprio da TE Ltd e da un suo TD, tutti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E' ovvio pertanto che la decisione della Corte costituzionale riguardi, in primis, il bookmaker TE. Come già ribadito sopra, la Corte, infatti, ha dichiarato l'incostituzionalità — soìo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie — della lettera b) dell'art. 1 c. 66 L. n. 220/2010 e non anche della lettera a) del medesimo comma.
Sul punto, il contribuente omette di rappresentare che successivamente al 2012 lo Stato Italiano ha indetto ben due procedure di emersione e regolarizzazione, al fine di consentire ai Bookmaker non autorizzati e ai
TD di sanare la propria posizione, previste rispettivamente dagli artt. 1 comma 643 della legge 190/2014 e dall'art. 1 comma 926 della Legge 208/2015 e la TE e la Ricorrente_3 s.a.s. non hanno mai voluto aderire a tali procedure rimanendo di fatto privi di concessione e di autorizzazione alla raccolta di scommesse.
Pertanto, la regolamentazione, successiva al 2012, per il rilascio delle concessioni non presenta alcun contrasto con il diritto eurounitario, come del resto confermato dalla recente sentenza della CGUE del
26.2.2020 n.788/18.
Parimenti infondato risulta il quarto motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D.lgs. 504/1998. la recente sentenza
CGUE del 12 settembre 2013, c.d. Biasci: la Corte, nel sancire che gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio, ha affermato infatti che “gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”.
Affermazioni di identica natura si trovano, del resto, nelle stesse pronunce della CGUE citate in ricorso, nonché in sentenza Schindler del 24.3.1994, C-275/92, in sentenza Laezza del 21.9.1999, C-124/97, in sentenza Zenatti del 21.10.1999, C-67/98, in sentenza Gambelli del 6.11.2003, C- 243/01.
Da ultimo si legga la sentenza della CGUE del 26.02.2020 che è decisiva per dirimere tale questione.
Il quinto motivo relativo all'Erroneità del motivo di impugnazione della sentenza per vizio di omessa pronuncia in merito alla violazione degli artt. 8 del D.lgs. 546/1992, 5, commi 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma
3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Sostengono le parti ricorrenti l'esistenza di manifeste ed evidenti obiettive condizioni di incertezza circa l'interpretazione della fattispecie e della norma applicate nell'avviso di accertamento impugnato.
L'assunto è palesemente infondato. Infatti l'incertezza sulla interpretazione della fattispecie è superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano.
In ordine alla sentenza penale n.5568/22 della Corte di Cassazione, occorre precisare che la Suprema Corte ha annullato con rinvio la pronuncia impugnata per difetto di motivazione e non si è pronunciata sulla sussistenza del reato nè, tantomeno, sulla liceità sul piano fiscale della condotta del TD (questione quest'ultima, totalmente estranea al giudizio penale).
La richiesta di controparte di tenere conto, ai fini della dichiarazione dell'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, della sentenza n. 36/2019 depositata il 21.01.2019 dal Tribunale di Ragusa emessa nei confronti di Ricorrente_2 è inammissibile e infondata sotto diversi aspetti che di seguito si esaminano.
Comunque, occorre ribadire con forza che, ai fini tributari, tale sentenza n.25439 del 2020 e le altre sentenze penali citate da controparte non rivestono alcuna efficacia nell'ambito del presente procedimento per la nota vigenza del principio del cd. “doppio binario”.
Il sistema civile (sentenza Cassazione 8757/2021) si fonda sulla distinzione tra causalità ed esimente. Nel diritto tributario, invece, vige il principio della vicinanza della prova, ora rafforzato dalla Legge n. 130/2022.
La riforma del 2022 ha introdotto un meccanismo che ricorda vagamente il doppio binario, stabilendo una sequenza rigida:
Primo Binario (Fisco): L'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di provare in modo circostanziato i fatti costitutivi della pretesa tributaria (le ragioni del recupero a tassazione). Non può più limitarsi a semplici affermazioni generiche.
Secondo Binario (Contribuente): Solo se l'ufficio ha fornito una prova valida, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare i fatti impeditivi o la correttezza della propria deduzione/agevolazione.
Anche su tale punto si è pronunciata l'ordinanza 8757/2011, che ha ritenuto infondata l'eccezione dell'esimente data dalle obiettive condizioni d'incertezza per il periodo successivo alla Legge 220/2010, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza. Assolutamente inconferente il richiamo alla circolare AAMS del 07.06.2012, la quale rinviava alla discrezionalità degli Uffici accertatori l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6, comma 2 del D.lgs.
472/1997 per le violazioni commesse fino all'emanazione della stessa circolare.
Come è evidente da tutto l'iter contenzioso, gli odierni ricorrenti insistono sull'assoluta assenza di qualsiasi obbligo in ordine all'applicazione del D.lgs. 504/1998, che dimostrano di conoscere e del quale negano l'applicabilità (si veda sul punto la sentenza n. 10536/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Sicilia).
Assorbito il sesto motivo sulle spese.
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurite la vicenda sottoposta alla Corte essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti anorma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati soni stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
L'appello deve essere rigettato in quanto non sussistono motivi di riforma della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, tenendo conto dei motivi dell'appello, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata Agenzia delle Dogane e Monopoli delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 4.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CC ST NC TO