Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1090
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010

    La Corte ritiene inammissibile tale questione pregiudiziale in quanto controparte impugna direttamente l'avviso di accertamento, sollevando questioni non oggetto del ricorso di primo grado. Inoltre, la sottoposizione all'imposta unica sia per i soggetti con regolare concessione sia per coloro che operano senza concessione risponde alla necessità di rispettare la parità di trattamento.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione

    La Corte richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.02.2020 (causa C-788/18) che ha escluso che la normativa italiana contrasti con gli artt. 52, 56 e 57 TFUE, nonché con i principi di non discriminazione e parità di trattamento.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della lettera b) dell'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010 solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie, ma non anche della lettera a) del medesimo comma. L'art. 1 del D.Lgs. 504/1998 va interpretato nel senso che l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta

    L'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 288/1998 stabilisce che l'imposta si applica alle scommesse accettate nel territorio italiano, anche se svolte all'estero.

  • Rigettato
    Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario

    La sentenza n.27/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità — solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie — della lettera b) dell'art. 1 c. 66 L. n. 220/2010 e non anche della lettera a) del medesimo comma. La Corte ha confermato l'assoggettamento all'imposta unica sia del soggetto Ricevitore che del bookmaker privo di concessione, per gli anni di imposta a partire dal 2011.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998

    La Corte richiama la giurisprudenza della CGUE (sentenza Biasci, Schindler, Laezza, Zenatti, Gambelli e sentenza del 26.02.2020) che afferma che gli Stati membri possono subordinare al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità per un operatore di offrire servizi di gioco d'azzardo nel proprio territorio, anche se l'operatore dispone già di un'autorizzazione nello Stato di stabilimento.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza

    L'assunto è infondato in quanto l'incertezza sull'interpretazione della fattispecie è superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano. La Legge n. 220/2010 ha sciolto ogni incertezza. La circolare AAMS del 07.06.2012 non è applicabile per il periodo successivo.

  • Altro
    Sulla condanna alle spese di lite

    Il sesto motivo è assorbito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1090
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1090
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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