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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.795/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.411/2025 del Tribunale di
MO ( est. LO) , e promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa deal'avv. Parte_1 C.F._1
CO ES ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bari alla via
T. Cardarelli n. 15
APPELLANTE contro
Controparte_1
(c.f. ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli Avv.ti Alessandro Mineo e Roberto Maio ed elettivamente domiciliato in Milano, presso l'ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
Nel merito in via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, riformare integralmente la sentenza n.
411/2025 del 26/03/2025 (R.G. 1638/2023) resa ex art. 127 ter c.p.c. dal Tribunale di
MO - Sez. lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Claudia LO, pubblicata in data
27/03/2025 e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione INVCIV/490100/07203137, accertare e dichiarare l'insussistenza
1 dell'indebito di € 10.526,21 relativo alla prestazione INVCIV/490100/07203137 conseguente alla mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2017 da parte della sig.ra Parte_1
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancata riforma integrale della sentenza di primo grado, in riforma parziale della sentenza n. 411/2025 del 26/03/2025 (R.G. 1638/2023) resa ex art. 127 ter c.p.c. dal Tribunale di MO - Sez. lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Claudia
LO, pubblicata in data 27/03/2025, limitare la condanna di ripetizione dell'indebito ai ratei di pensione percepiti nell'anno 2017.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.., oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato.
PER L'APPELLATO
Respingere l'appello avverso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'appellata sentenza.
Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di MO ha rigettato il ricorso proposto da avverso il provvedimento di revoca della prestazione INVCIV/490100/07203137 a Pt_1
far data dal 1° gennaio 2017 per mancata comunicazione dei redditi anno 2017 ex art. 35 comma 10 bis D.L 207/2008 con contestuale intimazione al pagamento di un importo complessivo di euro 10.526,21, non potendo più recuperare l'importo direttamente sulla pensione.
Il Tribunale così motivava “A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato in primo luogo che l'art. 52, comma 2, L. 88 del 1989, stabilisce che le somme erogate indebitamente
a titolo previdenziale non sono ripetibili se non in presenza di dolo dell'interessato.
La norma tuttavia è inapplicabile, come ritenuto con orientamento costante dalla
Cassazione, in quanto oggetto di causa è un indebito assistenziale e non previdenziale .
La ricorrente ha invocato poi l'art. 13 l. 412 del 1991 , norma interpretativa dell'art. 52 predetto, secondo cui la "sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato" .
2 Va ribadito che il principio espresso dall'art. 52, anche a seguito dell'interpretazione di cui all'art. 13 , è applicabile solo all'indebito previdenziale.
In ogni caso l'indebito non è scaturito da errore dell' ma dall'omessa comunicazione CP_1 dei redditi da parte dell'interessata.
La norma al primo comma secondo capoverso, recita poi “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
La ricorrente ha invocato anche tale disposizione, ma non ha provato che i suoi redditi fossero già conosciuti dall'ente competente, vale a dire dall' , anzi, non ha nemmeno CP_1 provato che aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 ……
….In ogni caso, stante la pluralità degli avvisi e solleciti o può certo ritenersi che l' CP_1 abbia violato l'asserito obbligo di collaborazione a suo carico…..
Dal doc. 3 citato dalla ricorrente, poi, non risulta che la stessa abbia comunicato all' CP_1
un cambio di indirizzo, per cui correttamente tutti gli avvisi sono stati inviati alla sua residenza.
Infine la ricorrente ha lamentato di non avere mai ricevuto le richieste di presentazione del RED, né i provvedimenti di sospensione e di revoca, , in quanto l' non aveva CP_1 provveduto ad aggiornare l'anagrafica nonostante la sua richiesta di modifica del domicilio.
Anche tale doglianza è infondata, in quanto gli atti e il sollecito sono stati notificati alla residenza della ricorrente e tale modalità era corretta, poiché, come si è già rilevato, dal doc. 3 citato dalla ricorrente non risulta che la stessa abbia comunicato all' un CP_1 cambio di indirizzo.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello la signora che ritiene errata la decisione Pt_1
del giudice di primo grado per aver ritenuto inapplicabile l'art. 52, comma 2, l. 88 del 1989 alla fattispecie di indebito assistenziale
Secondo parte appellante, alla fattispecie di indebito assistenziale oggetto dell'odierno contendere andrà ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 52, comma 2, L. 88 del 1989 sulla scorta dell'art. 38 della Costituzione e del principio del legittimo ed incolpevole affidamento circa il diritto a beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
Il sussidio assistenziale ha, infatti, lo scopo di fornire un aiuto economico tramite un assegno periodico a quelle categorie di soggetti che, per diversi motivi socio - economici
3 o sanitari (età, invalidità, disoccupazione etc.), non hanno i mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze di sostentamento.
Una richiesta di restituzione di sussidi erogati negli anni precedenti comporta, dunque, un grave pregiudizio in capo all'accipiens in stato di bisogno, trattandosi di somme di cui quest'ultimo non ha più la materiale disponibilità, avendole spese per soddisfare alle proprie esigenze alimentari.
Sulla scorta di tali principi, il legislatore ha introdotto la regola generale in forza della quale la revoca della concessione del beneficio assistenziale non può avere effetto retroattivo.
Come dedotto nel giudizio di primo grado, la sig.ra affetta da sindrome del I Pt_1
motoneurone bilaterale, non percepisce, né ha mai percepito, alcun reddito.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, il Tribunale di MO sarebbe dovuto giungere a conclusioni del tutto diverse, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado rileva evidenti profili di gravame, che legittimano la riforma integrale della decisione qui impugnata.
La prova fornita dalla sig.ra della comunicazione ed inserimento, mediante il servizio Pt_1
di call center , dei propri dati reddituali (all. 3 del ricorso introduttivo), si ribadisce CP_1 rimasti immutati, e la mera omissione dell'invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017, per lo più sopperita dall'invio tardivo del modello RED, rendono pertanto illegittima la revoca della pensione di invalidità civile, con conseguente insussistenza dell'indebito di €.10.526,21 relativo alla prestazione INVCIV/490100/07203137.
Secondo parte appellante, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il comma 10 bis dell'art. 35 d.l. 207/2008 (conv. in Legge 14/2009), inserito dall'art. 13, sesto comma, lett. c), della legge 122/2010, secondo cui, ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la prestazione. Controparte_2
Fermo quanto su esposto, l'istituto previdenziale non ha fornito prova del dolo dell'accipiens, necessario presupposto per la richiesta di ripetizione.
Come infatti provato nel corso del giudizio di primo grado, e ammesso in sentenza oggetto di impugnazione, la sig.ra ometteva di presentare soltanto la dichiarazione dei redditi Pt_1 relativa all'anno 2017.
4 Pertanto, nessun comportamento negligente e tantomeno doloso può ravvisarsi nel comportamento della odierna appellane, la quale aveva posto in essere tutte le iniziative necessarie per rimediare alla dimenticanza di cui sopra e portare a conoscenza dell' CP_1
la propria situazione reddituale.
In via subordinata chiede nella denegata ipotesi di mancata riforma integrale della sentenza di primo grado, in riforma parziale della sentenza n. 411/2025 del 26/03/2025 (R.G.
1638/2023) resa ex art. 127 ter c.p.c. dal Tribunale di MO - Sez. lavoro, in persona del
Giudice Dott.ssa Claudia LO, pubblicata in data 27/03/2025, limitare la condanna di ripetizione dell'indebito ai ratei di pensione percepiti nell'anno 2017.
Con memoria del 7 novembre 2025, resiste ribadendo che nel caso di specie, CP_1
l'appellante non ha presentato dichiarazioni dei redditi all'Amministrazione finanziaria né, come detto, ha mai comunicato i propri dati reddituali all' relativi all'anno 2017, pur CP_1
essendovi obbligata, in aperta violazione della citata normativa, applicabile anche al caso in cui il titolare della prestazione produca redditi pari a zero.
L' ha pertanto effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa, CP_1
dapprima sollecitando la presentazione dei mod. RED omessi poi sospendendo la prestazione e poi revocandola ,stante il perdurante inadempimento della ricorrente.
Sebbene la citata normativa non preveda che detti provvedimenti debbano essere notificati o altrimenti trasmessi all'interessato, si osserva che nel caso di specie i provvedimenti di sospensione e revoca sono stati notificati per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza della ricorrente in MO, Via Giuseppe Ugolini 1.
La notifica dei predetti atti si è certamente perfezionata nel momento in cui gli atti stessi sono giunti all'indirizzo della ricorrente, dal che consegue che controparte non poteva vantare alcun legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione assistenziale atteso che la mancata comunicazione dei dati reddituali all' e il mancato ritiro degli atti di CP_1
sospensione e revoca sono dipesi esclusivamente da fatto e colpa della ricorrente.
All'udienza del 25 novembre 2025 ,la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
^^^^^^^^
L'appello proposto dalla signora è fondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Tema d'indagine è l'accertamento della legittimità del provvedimento di indebito notificato.
Dalla lettura del provvedimento di indebito del 5 ottobre 2022 in questa sede impugnato emerge, quale causale dell'indebito, il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative all'anno 2017.
5 E' necessario dunque stabilire se l'appellante era effettivamente tenuta ad effettuare la comunicazione della propria situazione reddituale a fronte di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L. 78/2010, convertito dalla
L. 122/2010, che prevede che: “ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata, si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale o previdenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero.
Invero, se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti indistintamente i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito.
L'interpretazione letterale della norma in esame è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a
6 conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti.
Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell' n. 195 del CP_1
30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010.
In detta circolare si legge: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' nonché quella CP_1
del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei pensionati).). […] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano CP_1
integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello
RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. […] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel casellario dei pensionati e conosciute dall il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_1
dichiarazione reddituale all . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente CP_1
tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED riferimento e scegliendo
l'apposita opzione di dichiarazione breve”.
Ne consegue che l' non poteva pretendere la restituzione di quanto percepito dall' CP_1
assistita in relazione agli anni 2017 e seguenti per il solo fatto di non avere quest'ultima provveduto alla comunicazione dei dati reddituali, trattandosi di un obbligo che,
7 contrariamente a quanto sostenuto dall' , non sussiste per chi non sia titolare di altri CP_1
redditi oltre alla pensione erogata dallo stesso.
Va peraltro sottolineato che l' non ha mai contestato la circostanza dedotta in punto CP_1 di fatto dall'appellante , secondo cui in relazione ai periodi di imposta negli anni 2017 e seguenti, la stessa non abbia percepito altri redditi oltre alla pensione.
In diritto è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia.
In ogni caso, “il dolo è una situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.” (Cass. civ. Ordinanza, 30/06/2020, n. 13223).
In conclusione le prestazioni erogate alla ricorrente non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad una situazione di dolo, peraltro non sussistente nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va dunque riformata e per l'effetto va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 10.526,21 relativo alla prestazione
INVCIV/490100/07203137 .
La natura delle questioni trattate e la comprensibilità di una richiesta di verifica giudiziale giustificano la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado.
PQM
In riforma della sentenza n. 411/2025 del Tribunale di MO, accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di €.10.526,21 relativo alla prestazione
INVCIV/490100/07203137 .
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 25.11.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
8
Registro generale Appello Lavoro n.795/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.411/2025 del Tribunale di
MO ( est. LO) , e promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa deal'avv. Parte_1 C.F._1
CO ES ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bari alla via
T. Cardarelli n. 15
APPELLANTE contro
Controparte_1
(c.f. ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli Avv.ti Alessandro Mineo e Roberto Maio ed elettivamente domiciliato in Milano, presso l'ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
Nel merito in via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, riformare integralmente la sentenza n.
411/2025 del 26/03/2025 (R.G. 1638/2023) resa ex art. 127 ter c.p.c. dal Tribunale di
MO - Sez. lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Claudia LO, pubblicata in data
27/03/2025 e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione INVCIV/490100/07203137, accertare e dichiarare l'insussistenza
1 dell'indebito di € 10.526,21 relativo alla prestazione INVCIV/490100/07203137 conseguente alla mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2017 da parte della sig.ra Parte_1
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancata riforma integrale della sentenza di primo grado, in riforma parziale della sentenza n. 411/2025 del 26/03/2025 (R.G. 1638/2023) resa ex art. 127 ter c.p.c. dal Tribunale di MO - Sez. lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Claudia
LO, pubblicata in data 27/03/2025, limitare la condanna di ripetizione dell'indebito ai ratei di pensione percepiti nell'anno 2017.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.., oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato.
PER L'APPELLATO
Respingere l'appello avverso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'appellata sentenza.
Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di MO ha rigettato il ricorso proposto da avverso il provvedimento di revoca della prestazione INVCIV/490100/07203137 a Pt_1
far data dal 1° gennaio 2017 per mancata comunicazione dei redditi anno 2017 ex art. 35 comma 10 bis D.L 207/2008 con contestuale intimazione al pagamento di un importo complessivo di euro 10.526,21, non potendo più recuperare l'importo direttamente sulla pensione.
Il Tribunale così motivava “A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato in primo luogo che l'art. 52, comma 2, L. 88 del 1989, stabilisce che le somme erogate indebitamente
a titolo previdenziale non sono ripetibili se non in presenza di dolo dell'interessato.
La norma tuttavia è inapplicabile, come ritenuto con orientamento costante dalla
Cassazione, in quanto oggetto di causa è un indebito assistenziale e non previdenziale .
La ricorrente ha invocato poi l'art. 13 l. 412 del 1991 , norma interpretativa dell'art. 52 predetto, secondo cui la "sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato" .
2 Va ribadito che il principio espresso dall'art. 52, anche a seguito dell'interpretazione di cui all'art. 13 , è applicabile solo all'indebito previdenziale.
In ogni caso l'indebito non è scaturito da errore dell' ma dall'omessa comunicazione CP_1 dei redditi da parte dell'interessata.
La norma al primo comma secondo capoverso, recita poi “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
La ricorrente ha invocato anche tale disposizione, ma non ha provato che i suoi redditi fossero già conosciuti dall'ente competente, vale a dire dall' , anzi, non ha nemmeno CP_1 provato che aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 ……
….In ogni caso, stante la pluralità degli avvisi e solleciti o può certo ritenersi che l' CP_1 abbia violato l'asserito obbligo di collaborazione a suo carico…..
Dal doc. 3 citato dalla ricorrente, poi, non risulta che la stessa abbia comunicato all' CP_1
un cambio di indirizzo, per cui correttamente tutti gli avvisi sono stati inviati alla sua residenza.
Infine la ricorrente ha lamentato di non avere mai ricevuto le richieste di presentazione del RED, né i provvedimenti di sospensione e di revoca, , in quanto l' non aveva CP_1 provveduto ad aggiornare l'anagrafica nonostante la sua richiesta di modifica del domicilio.
Anche tale doglianza è infondata, in quanto gli atti e il sollecito sono stati notificati alla residenza della ricorrente e tale modalità era corretta, poiché, come si è già rilevato, dal doc. 3 citato dalla ricorrente non risulta che la stessa abbia comunicato all' un CP_1 cambio di indirizzo.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello la signora che ritiene errata la decisione Pt_1
del giudice di primo grado per aver ritenuto inapplicabile l'art. 52, comma 2, l. 88 del 1989 alla fattispecie di indebito assistenziale
Secondo parte appellante, alla fattispecie di indebito assistenziale oggetto dell'odierno contendere andrà ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 52, comma 2, L. 88 del 1989 sulla scorta dell'art. 38 della Costituzione e del principio del legittimo ed incolpevole affidamento circa il diritto a beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
Il sussidio assistenziale ha, infatti, lo scopo di fornire un aiuto economico tramite un assegno periodico a quelle categorie di soggetti che, per diversi motivi socio - economici
3 o sanitari (età, invalidità, disoccupazione etc.), non hanno i mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze di sostentamento.
Una richiesta di restituzione di sussidi erogati negli anni precedenti comporta, dunque, un grave pregiudizio in capo all'accipiens in stato di bisogno, trattandosi di somme di cui quest'ultimo non ha più la materiale disponibilità, avendole spese per soddisfare alle proprie esigenze alimentari.
Sulla scorta di tali principi, il legislatore ha introdotto la regola generale in forza della quale la revoca della concessione del beneficio assistenziale non può avere effetto retroattivo.
Come dedotto nel giudizio di primo grado, la sig.ra affetta da sindrome del I Pt_1
motoneurone bilaterale, non percepisce, né ha mai percepito, alcun reddito.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, il Tribunale di MO sarebbe dovuto giungere a conclusioni del tutto diverse, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado rileva evidenti profili di gravame, che legittimano la riforma integrale della decisione qui impugnata.
La prova fornita dalla sig.ra della comunicazione ed inserimento, mediante il servizio Pt_1
di call center , dei propri dati reddituali (all. 3 del ricorso introduttivo), si ribadisce CP_1 rimasti immutati, e la mera omissione dell'invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017, per lo più sopperita dall'invio tardivo del modello RED, rendono pertanto illegittima la revoca della pensione di invalidità civile, con conseguente insussistenza dell'indebito di €.10.526,21 relativo alla prestazione INVCIV/490100/07203137.
Secondo parte appellante, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il comma 10 bis dell'art. 35 d.l. 207/2008 (conv. in Legge 14/2009), inserito dall'art. 13, sesto comma, lett. c), della legge 122/2010, secondo cui, ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la prestazione. Controparte_2
Fermo quanto su esposto, l'istituto previdenziale non ha fornito prova del dolo dell'accipiens, necessario presupposto per la richiesta di ripetizione.
Come infatti provato nel corso del giudizio di primo grado, e ammesso in sentenza oggetto di impugnazione, la sig.ra ometteva di presentare soltanto la dichiarazione dei redditi Pt_1 relativa all'anno 2017.
4 Pertanto, nessun comportamento negligente e tantomeno doloso può ravvisarsi nel comportamento della odierna appellane, la quale aveva posto in essere tutte le iniziative necessarie per rimediare alla dimenticanza di cui sopra e portare a conoscenza dell' CP_1
la propria situazione reddituale.
In via subordinata chiede nella denegata ipotesi di mancata riforma integrale della sentenza di primo grado, in riforma parziale della sentenza n. 411/2025 del 26/03/2025 (R.G.
1638/2023) resa ex art. 127 ter c.p.c. dal Tribunale di MO - Sez. lavoro, in persona del
Giudice Dott.ssa Claudia LO, pubblicata in data 27/03/2025, limitare la condanna di ripetizione dell'indebito ai ratei di pensione percepiti nell'anno 2017.
Con memoria del 7 novembre 2025, resiste ribadendo che nel caso di specie, CP_1
l'appellante non ha presentato dichiarazioni dei redditi all'Amministrazione finanziaria né, come detto, ha mai comunicato i propri dati reddituali all' relativi all'anno 2017, pur CP_1
essendovi obbligata, in aperta violazione della citata normativa, applicabile anche al caso in cui il titolare della prestazione produca redditi pari a zero.
L' ha pertanto effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa, CP_1
dapprima sollecitando la presentazione dei mod. RED omessi poi sospendendo la prestazione e poi revocandola ,stante il perdurante inadempimento della ricorrente.
Sebbene la citata normativa non preveda che detti provvedimenti debbano essere notificati o altrimenti trasmessi all'interessato, si osserva che nel caso di specie i provvedimenti di sospensione e revoca sono stati notificati per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza della ricorrente in MO, Via Giuseppe Ugolini 1.
La notifica dei predetti atti si è certamente perfezionata nel momento in cui gli atti stessi sono giunti all'indirizzo della ricorrente, dal che consegue che controparte non poteva vantare alcun legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione assistenziale atteso che la mancata comunicazione dei dati reddituali all' e il mancato ritiro degli atti di CP_1
sospensione e revoca sono dipesi esclusivamente da fatto e colpa della ricorrente.
All'udienza del 25 novembre 2025 ,la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
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L'appello proposto dalla signora è fondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Tema d'indagine è l'accertamento della legittimità del provvedimento di indebito notificato.
Dalla lettura del provvedimento di indebito del 5 ottobre 2022 in questa sede impugnato emerge, quale causale dell'indebito, il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative all'anno 2017.
5 E' necessario dunque stabilire se l'appellante era effettivamente tenuta ad effettuare la comunicazione della propria situazione reddituale a fronte di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L. 78/2010, convertito dalla
L. 122/2010, che prevede che: “ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata, si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale o previdenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero.
Invero, se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti indistintamente i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito.
L'interpretazione letterale della norma in esame è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a
6 conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti.
Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell' n. 195 del CP_1
30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010.
In detta circolare si legge: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' nonché quella CP_1
del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei pensionati).). […] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano CP_1
integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello
RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. […] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel casellario dei pensionati e conosciute dall il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_1
dichiarazione reddituale all . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente CP_1
tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED riferimento e scegliendo
l'apposita opzione di dichiarazione breve”.
Ne consegue che l' non poteva pretendere la restituzione di quanto percepito dall' CP_1
assistita in relazione agli anni 2017 e seguenti per il solo fatto di non avere quest'ultima provveduto alla comunicazione dei dati reddituali, trattandosi di un obbligo che,
7 contrariamente a quanto sostenuto dall' , non sussiste per chi non sia titolare di altri CP_1
redditi oltre alla pensione erogata dallo stesso.
Va peraltro sottolineato che l' non ha mai contestato la circostanza dedotta in punto CP_1 di fatto dall'appellante , secondo cui in relazione ai periodi di imposta negli anni 2017 e seguenti, la stessa non abbia percepito altri redditi oltre alla pensione.
In diritto è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia.
In ogni caso, “il dolo è una situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.” (Cass. civ. Ordinanza, 30/06/2020, n. 13223).
In conclusione le prestazioni erogate alla ricorrente non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad una situazione di dolo, peraltro non sussistente nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va dunque riformata e per l'effetto va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 10.526,21 relativo alla prestazione
INVCIV/490100/07203137 .
La natura delle questioni trattate e la comprensibilità di una richiesta di verifica giudiziale giustificano la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado.
PQM
In riforma della sentenza n. 411/2025 del Tribunale di MO, accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di €.10.526,21 relativo alla prestazione
INVCIV/490100/07203137 .
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 25.11.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
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