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Sentenza 3 novembre 2020
Sentenza 3 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/11/2020, n. 24324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24324 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 1 Num. 24324 Anno 2020 Presidente: CAMPANILE PIETRO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 03/11/2020 SENTENZA sul ricorso 14088/2015 proposto da: Azienda Agricola LI AN e ME Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Luciani n.l, presso lo studio dell'avvocato Manca Bitti Daniele, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tomaselli Fabrizio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - contro Regione Lombardia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fogliano n.
4-a, presso lo studio dell'avvocato Barletta Paolo, rappresentata e difesa 1 dagli avvocati Santagostino Annalisa, Vivone Pio Dario, giusta procura in calce al ricorso notificato;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 4103/2013 del TRIBUNALE di BRESCIA, pubblicata il 11/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Manca Bitti D. che si riporta;
udito, per la controricorrente, l'avvocato Barletta P., con delega scritta avv. Santagostino che si riporta. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 21 novembre 2014, ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. il gravame d'Azienda agricola LI AN e ME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città dell'11 dicembre 2013, che aveva accolto l'opposizione della Regione Lombardia al decreto ingiuntivo ottenuto dall'Azienda LI per il pagamento del contributo comunitario denominato PAC, previsto dal regolamento CE n. 1765 del 1992, modificato dal regolamento n. 1251 del 1999. Il tribunale aveva condiviso la tesi secondo cui la Regione aveva operato una compensazione atecnica o impropria tra il debito gravante sull'azienda agricola a titolo di prelievo supplementare per quote latte e il credito all'aiuto comunitario PAC di cui essa era titolare, trattandosi di debiti e crediti facenti capo ad un unico rapporto tra agricoltori e l'Unione europea, i cui titoli costituivano somme di pertinenza del fondo destinato a finanziare la politica agricola comune. Avverso questa sentenza l'Azienda agricola LI ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione Lombardia. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE La Regione Lombardia ha fondatamente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività. L'ordinanza della Corte d'appello è stata comunicata via pec dalla cancelleria della Corte in data 28 novembre 2014, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica il 21 maggio 2015, dunque oltre i previsti sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Si deve fare applicazione del principio secondo cui, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348-ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello «breve» di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi pertanto il riferimento all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. «in quanto compatibile» (contenuto nel medesimo art. 348-ter c.p.c.) come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (Cass. 14 dicembre 2015, n. 25115; 21 agosto 2018, n. 20852; 15 maggio 2019, n. 12988; 3 settembre 2019, n. 21964). Circa, poi, l'idoneità della comunicazione telematica a far decorrere tale termine, può richiamarsi l'arresto secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348- ter, comma 3, c.p.c., nell'ipotesi in cui l'appello esperito contro di essa sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi del primo comma dell'art. 348- e ~ ~ ~ ·~ () ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o () ~ o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t o u bis c.p.c., deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, quand'anche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata (Cass. 2 luglio 2015, n. 13622). Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 5200,00, di cui € 5000,00 per compensi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma l quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma. 18 settembre 2020 4-
-ricorrente - contro Regione Lombardia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fogliano n.
4-a, presso lo studio dell'avvocato Barletta Paolo, rappresentata e difesa 1 dagli avvocati Santagostino Annalisa, Vivone Pio Dario, giusta procura in calce al ricorso notificato;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 4103/2013 del TRIBUNALE di BRESCIA, pubblicata il 11/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Manca Bitti D. che si riporta;
udito, per la controricorrente, l'avvocato Barletta P., con delega scritta avv. Santagostino che si riporta. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 21 novembre 2014, ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. il gravame d'Azienda agricola LI AN e ME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città dell'11 dicembre 2013, che aveva accolto l'opposizione della Regione Lombardia al decreto ingiuntivo ottenuto dall'Azienda LI per il pagamento del contributo comunitario denominato PAC, previsto dal regolamento CE n. 1765 del 1992, modificato dal regolamento n. 1251 del 1999. Il tribunale aveva condiviso la tesi secondo cui la Regione aveva operato una compensazione atecnica o impropria tra il debito gravante sull'azienda agricola a titolo di prelievo supplementare per quote latte e il credito all'aiuto comunitario PAC di cui essa era titolare, trattandosi di debiti e crediti facenti capo ad un unico rapporto tra agricoltori e l'Unione europea, i cui titoli costituivano somme di pertinenza del fondo destinato a finanziare la politica agricola comune. Avverso questa sentenza l'Azienda agricola LI ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione Lombardia. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE La Regione Lombardia ha fondatamente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività. L'ordinanza della Corte d'appello è stata comunicata via pec dalla cancelleria della Corte in data 28 novembre 2014, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica il 21 maggio 2015, dunque oltre i previsti sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Si deve fare applicazione del principio secondo cui, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348-ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello «breve» di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi pertanto il riferimento all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. «in quanto compatibile» (contenuto nel medesimo art. 348-ter c.p.c.) come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (Cass. 14 dicembre 2015, n. 25115; 21 agosto 2018, n. 20852; 15 maggio 2019, n. 12988; 3 settembre 2019, n. 21964). Circa, poi, l'idoneità della comunicazione telematica a far decorrere tale termine, può richiamarsi l'arresto secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348- ter, comma 3, c.p.c., nell'ipotesi in cui l'appello esperito contro di essa sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi del primo comma dell'art. 348- e ~ ~ ~ ·~ () ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o () ~ o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t o u bis c.p.c., deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, quand'anche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata (Cass. 2 luglio 2015, n. 13622). Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 5200,00, di cui € 5000,00 per compensi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma l quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma. 18 settembre 2020 4-