Art. 30-bis. ((1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parita' tra deputati e senatori.
2. Il Comitato provvisorio e' presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente piu' anziano d'eta'.
3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo)) (( (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica). ))
2. Il Comitato provvisorio e' presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente piu' anziano d'eta'.
3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo)) (( (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica). ))