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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/08/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
n. 74/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CASARTELLI ALESSANDRO C.F._2 ATTORI contro e per essa la mandataria (C.F. ), con il Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRARI MICHELE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e comunque ad agire e di titolarità dei crediti oggetto di causa in capo a e per essa la mandataria Controparte_1
stante la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione dei crediti oggetto di causa CP_2 dall'originaria creditrice in favore dell'odierna convenuta opposta;
NEL MERITO, in via principale: per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio e nei successivi scritti difensivi, accertare e dichiarare nullo e/o invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto nei confronti degli attori opponenti e il decreto ingiuntivo opposto n. 1727/22 emesso il 23.11.2022 (n. Parte_1 Parte_2 4023/22 R.G.), e, per l'effetto, revocarlo in ogni sua parte e, conseguentemente, dichiarare non dovute dagli opponenti le somme così come richieste nel decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO, in via subordinata: contenere le richieste avanzate da controparte nei limiti del giusto e del provato. IN OGNI CASO: con vittoria delle anticipazioni e dei compensi di causa ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, a I.V.A. e C.P.A. di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante avversario e prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) “Vero che quanto contenuto nelle “Lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo” che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) (infra, “lettera di fideiussione”) è uno schema standard, prestampato e non modificabile consegnato da Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo S.c.r.l.?”;
2) “Vero che, in data 30.07.2004, si limitò a sottoscrivere presso Cassa Rurale ed Parte_1 pagina 1 di 6 Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo la lettera di fideiussione prestampata che gli era stata presentata già compilata in ogni altra sua parte dal funzionario della stessa?”;
3) “Vero che, in data 30.08.2007, si limitò a sottoscrivere presso Cassa Rurale ed Parte_2 Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo la lettera di fideiussione prestampata che gli era stata presentata già compilata in ogni altra sua parte dal funzionario della stessa?”;
4) “Vero che le condizioni contrattuali indicate nelle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ad esclusione dell'importo garantito e delle generalità di garante e garantito, furono predisposte unilateralmente dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo senza discuterne previamente con i signori e ?”; Parte_1 Parte_2 5) “Vero che senza l'accettazione e la sottoscrizione da parte dei signori e Parte_1 Parte_2
di tutte le condizioni indicate nelle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14
[...] dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo avrebbe negato la concessione di ulteriore credito alla ”; Controparte_3
6) “Vero che i contenuti delle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) sarebbe rimasto invariato anche se i signori Parte_1 e avessero chiesto modifiche ai punti 2, 6 e 8?”;
[...] Parte_2
7) “Vero che Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo avrebbe negato la concessione del credito alla senza l'inserimento nelle lettere di fideiussione che Controparte_3 mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) delle condizioni di cui ai numeri 2, 6 e 8?”;
8) “Vero che Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo avrebbe negato la concessione del credito alla se i signori e si Controparte_3 Parte_1 Parte_2 fossero rifiutati di accettare le condizioni così come formulate ai punti 2, 6 e 8 delle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)?”;
9) “Vero che lo schema delle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), predisposto da Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo, riproduceva la modulistica delle fideiussioni omnibus sottoposta ai signori e anche da altri istituti bancari del comasco?”; Pt_1 Pt_2
10) “Vero che quanto contenuto nelle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ad esclusione di importo garantito e dati anagrafici di fideiussore e garantito, era richiesto ad ogni garante che sottoscriveva tra gli anni 2004 e 2007 una lettera di “fideiussione omnibus” con Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo?”; Si indica a testimone: il rag. con studio in Capiago di Intimiano (CO), via Cacciatori Testimone_1 delle Alpi n. 1/A. Si chiede altresì, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che l'Ecc.mo Tribunale di Como ordini a controparte l'esibizione in giudizio delle lettere di fideiussione omnibus negoziate dal 01.01.2004 al 31.12.2007, anche oscurando i dati sensibili relativi agli altri garanti e garantiti, al fine di accertare la coincidenza tra lo schema contrattuale utilizzato per gli opponenti e , ad esclusione Parte_1 Parte_2 di importi e dati anagrafici, con quello utilizzato nelle altre ipotesi di fideiussione omnibus. Si chiede altresì, sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che l'Ecc.mo Tribunale Civile di Como ordini a:
- con sede legale in Torino (TO), piazza San Carlo n. 156; Controparte_4
- con sede legale in Roma (RM), via Alessandro Specchi n. 16; Controparte_5
- con sede legale in Modena (MO), via San Controparte_6 Controparte_7 Carlo n. 8/20;
- con sede legale in Milano (MI), piazza Filippo Meda n. 4; Controparte_8
pagina 2 di 6 - con sede legale in piazza Salimbeni n. 3; Controparte_9 CP_9
- con sede legale in Bergamo (BG), piazza Vittorio Veneto n. 8; Controparte_10
- con sede legale in Milano (MI), piazzetta Enrico Cuccia n. 1; Controparte_11
- con sede legale in Roma (RM), via Altiero Spinelli n. 30; Controparte_12
- con sede legale in Parma (PR), via Università 1; Controparte_13
- con sede legale in , piazza Garibaldi n. 16; Controparte_14 CP_14
- con sede legale in EG IA (RE), via IA a San Pietro n. 4; Controparte_15
- con sede legale in Genova (GE), via Controparte_16 Cassa di Risparmio n. 15;
- con sede legale in LA (BI), piazza Gaudenzio Sella n. 1; Controparte_17
- con sede legale in CA (CA), via Bonaria n. 33; Controparte_18
- Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano (MI), piazza del Calendario n. 3;
- Banca Antonveneta S.p.A., con sede legale in VA (PD), piazzetta Filippo Turati n. 2 l'esibizione dei modelli standard per le fideiussioni omnibus utilizzati da ciascuno dei suddetti Istituti nel periodo compreso tra il luglio 2004 ed il settembre 2007, mezzo di ricerca della prova già concesso in altre procedure similari (doc. 16). Non si accetta sin d'ora il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificazioni di domande proposte dalle controparti.
Per la convenuta IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da Pt_2 e da , perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa, e,
[...] Parte_1 per l'effetto, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo opposto n. 1727/2022. IN VIA SUBORDINATA condannare gli opponenti al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , fideiussori di Parte_1 Parte_2
, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1727/2022 ottenuto da Parte_3
quale mandataria di per il pagamento di € 1.000.000,00 CP_2 Controparte_1 ciascuno, oltre interessi e spese, e contestavano la nullità delle fideiussioni omnibus da loro sottoscritte, come già accertato dal provvedimento n. 55 emesso il 2/5/2005 dalla Banca d'Italia, che aveva dichiarato gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fidejussione omnibus), in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) l. 287/1990, perché contenevano intese lesive della concorrenza, con la conseguente nullità dell'intero contratto ex art 1419 co 1 cc o in subordine, delle clausole di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione, anche in caso di invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Contestavano comunque, la nullità della rinuncia a avvalersi del termine di cui all'art 1957 cc, in quanto clausola vessatoria ex art 33 D Lgs
206/2005.
Eccepivano pertanto, il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la Cassa Rurale ed pagina 3 di 6 Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo, dopo aver revocato l'affidamento accordato alla debitrice principale, e richiesto l'immediato rientro per l'importo a debito Parte_3 risultante dal conto, di € 2.058.131,55 con raccomandata 22.5.2019, non aveva in seguito iniziato e/o continuato alcuna procedura recuperatoria dell'asserito credito nei confronti della stessa. Contestavano infine, anche l'estinzione della fideiussione ex art 1956 cc per aver la banca concesso ulteriore credito a
, senza la loro autorizzazione, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni Parte_3 patrimoniali della società debitrice.
Si costituiva quale mandataria di e precisava che il 18/11/2020 CP_2 Controparte_1 la mandante aveva concluso con diverse banche di credito cooperativo, tra cui la Cassa Rurale ed
Artigiana di Cantù, novanta contratti di cessione dei crediti pecuniari, ivi compreso quello oggetto di causa, ex artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999 cd sulla Cartolarizzazione, come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana,
Deduceva che i contratti sottoscritti dagli opponenti erano qualificabili non come fideiussioni, ma come contratti autonomi di garanzia, con la conseguente inapplicabilità dell'art 1957 cc. Inoltre, la clausola di pagamento a semplice richiesta del creditore, costituiva una deroga pattizia alle modalità con cui formulare l'istanza di cui all'art. 1957 cc, nel senso che era sufficiente una mera richiesta stragiudiziale e non anche l'inizio dell'azione giurisdizionale, per cui la revoca in data 22.5.2019 alla debitrice principale di tutti gli affidamenti, con intimazione alla stessa e agli opponenti del pagamento dell'intero credito, risultava idonea a prevenire la decadenza prevista da tale norma. In ogni caso, il 5.6.2019 la banca aveva notificato a la domanda revocatoria ex art 2901 cc degli atti pregiudizievoli del Pt_2 credito (n. 2943/2019 RG), respinta in primo grado, decisione poi impugnata alla Corte di appello, e il
10.6.2019 a una seconda domanda revocatoria ex art 2901 cc (n. 2802/2019 RG), respinta in Pt_1 primo grado, ma riformata in appello, domande che avevano definitivamente interrotto il termine di decadenza ex art 1957 cc anche nei confronti del debitore principale.
Deduceva infine, che la riproduzione dello schema ABI nelle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti determinava la loro nullità non totale, ma solo parziale, essendo innegabile che le parti avrebbero concluso ugualmente il contratto, anche in assenza delle suddette clausole
Negava infine, che i fideiussori potessero qualificarsi come consumatori e che fosse stato provato che la banca avesse concesso ulteriore credito al debitore principale, in violazione dell'art 1956 cc
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza
24/1/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per le memorie ex art
190 cpc.
La legittimazione attiva dell'opposta
Gli opponenti solo in sede di precisazione delle conclusioni hanno contestato per la prima volta, la pagina 4 di 6 legittimazione attiva di a chiedere e poi ottenere, il decreto ingiuntivo opposto. CP_2
Si tratta di una contestazione nuova, come tale tardiva e quindi inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata con l'opposizione ex art 635 cpc e con invece, proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La fideiussione
Gli opponenti hanno riproposto la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus, perché effetto di intese lesive della libera concorrenza, già svolta come eccezione riconvenzionale nel precedente contenzioso ex art 2901 cc introdotto nei confronti di entrambi dalla Cassa Rurale ed
Artigiana di Cantù, o in subordine, della loro nullità parziale, per le clausole di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione, anche in caso di invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
L'opposta ha negato invece, la qualificazione dei contratti conclusi dagli opponenti con la banca, come fideiussioni omnibus, trattandosi invece, di contratti autonomi di garanzia, con la conseguente inapplicabilità del provvedimento n. 55 emesso il 2/5/2005 dalla Banca d'Italia, che aveva accertato la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, perché riproduttive dello schema contrattuale e contrastanti con l'art. 2 co. 2 lett. a) l. 287/1990. Pt_4
La qualificazione dei contratti e la loro validità è già stata decisa, con effetto di giudicato tra le parti, dalle sentenze della Corte di appello di Milano n. 2807/2022 ( e n. 2243/2023 ( ) che hanno Pt_1 Pt_2 qualificato i contratti come fideiussioni omnibus, e in applicazione del principio affermato da Cass. SU
41994/2021, hanno ritenuto la nullità parziale delle stesse, in riferimento alle sole clausole riproduttive dello schema contrattuale e quindi degli artt. 2 (clausola di “reviviscenza”), 6 (“rinuncia ai Pt_4 termini di cui all'art. 1957”) e 8 (“clausola di “sopravvivenza”).
Resta assorbita la rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art 1957 cc, in quanto clausola vessatoria ex artt 33 e 34 D Lgs 206/2005.
La violazione dell'art 1957 cc
Anche sulla violazione dell'art 1957 cc si è espressa la Corte di appello con la sentenza n. 2243/2023
( ), che pur rilevando l'inammissibilità della relativa eccezione, l'ha comunque decisa nel merito Pt_2 in base al principio secondo cui quando, come nei contratti di fideiussione conclusi dagli opponenti, le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", che costituisce una particolare modalità di adempimento dell'obbligazione fideiussoria, è sufficiente a evitare la decadenza del termine semestrale la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (vd anche Cass 660/2025), per cui “occorre prendere in considerazione . . . non già l'atto compiuto per
l'attivazione della tutela giurisdizionale, bensì il momento in cui, scaduta l'obbligazione principale, è pagina 5 di 6 stata formalmente presentata la richiesta di pagamento”.
Pertanto, come affermato dalla sentenza di secondo grado cit., a seguito della revoca della banca in data
22.5.2019 di tutti gli affidamenti alla debitrice principale, la contestuale intimazione alla stessa e agli opponenti, del pagamento di quanto rispettivamente dovuto, ha impedito il decorso della decadenza prevista dall'art 1957 co 1 cc, a cui è poi comunque seguita, nel termine dei sei mesi, la notifica dalla domanda revocatoria ex art 2901 cc eseguita in data 5.6.2019 a (e il 10 seguente a , Pt_2 Pt_1 ritenuta comunque idonea anch'essa a impedire il decorso del termine, in quanto “il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione” (Cass 1724/2016) che nelle fideiussioni “a prima richiesta”, può essere diretta anche nei confronti del garante.
Deve pertanto escludersi la violazione del termine di decadenza di cui all'art 1957 cc.
La violazione dell'art 1956 cc
Gli opponenti non hanno provato che la banca, senza la loro autorizzazione (ipotesi comunque da escludere per , in quanto legale rappresentante della società debitrice), abbia fatto credito a Pt_2
pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni Parte_3 economiche (vd. Cass. 23422/2016).
In conclusione, essendo tutti i motivi di opposizione risultati infrondati, dev'essere confermato il decreto ingiuntivo n. 1727/2022.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, VI scaglione + 30%, valore minimo, stante la natura seriale del contenzioso), seguono la soccombenza degli opponenti.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 1727/2022 del
22-23/11/2022,
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 14.598,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 13/8/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CASARTELLI ALESSANDRO C.F._2 ATTORI contro e per essa la mandataria (C.F. ), con il Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRARI MICHELE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e comunque ad agire e di titolarità dei crediti oggetto di causa in capo a e per essa la mandataria Controparte_1
stante la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione dei crediti oggetto di causa CP_2 dall'originaria creditrice in favore dell'odierna convenuta opposta;
NEL MERITO, in via principale: per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio e nei successivi scritti difensivi, accertare e dichiarare nullo e/o invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto nei confronti degli attori opponenti e il decreto ingiuntivo opposto n. 1727/22 emesso il 23.11.2022 (n. Parte_1 Parte_2 4023/22 R.G.), e, per l'effetto, revocarlo in ogni sua parte e, conseguentemente, dichiarare non dovute dagli opponenti le somme così come richieste nel decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO, in via subordinata: contenere le richieste avanzate da controparte nei limiti del giusto e del provato. IN OGNI CASO: con vittoria delle anticipazioni e dei compensi di causa ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, a I.V.A. e C.P.A. di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante avversario e prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) “Vero che quanto contenuto nelle “Lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo” che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) (infra, “lettera di fideiussione”) è uno schema standard, prestampato e non modificabile consegnato da Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo S.c.r.l.?”;
2) “Vero che, in data 30.07.2004, si limitò a sottoscrivere presso Cassa Rurale ed Parte_1 pagina 1 di 6 Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo la lettera di fideiussione prestampata che gli era stata presentata già compilata in ogni altra sua parte dal funzionario della stessa?”;
3) “Vero che, in data 30.08.2007, si limitò a sottoscrivere presso Cassa Rurale ed Parte_2 Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo la lettera di fideiussione prestampata che gli era stata presentata già compilata in ogni altra sua parte dal funzionario della stessa?”;
4) “Vero che le condizioni contrattuali indicate nelle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ad esclusione dell'importo garantito e delle generalità di garante e garantito, furono predisposte unilateralmente dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo senza discuterne previamente con i signori e ?”; Parte_1 Parte_2 5) “Vero che senza l'accettazione e la sottoscrizione da parte dei signori e Parte_1 Parte_2
di tutte le condizioni indicate nelle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14
[...] dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo avrebbe negato la concessione di ulteriore credito alla ”; Controparte_3
6) “Vero che i contenuti delle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) sarebbe rimasto invariato anche se i signori Parte_1 e avessero chiesto modifiche ai punti 2, 6 e 8?”;
[...] Parte_2
7) “Vero che Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo avrebbe negato la concessione del credito alla senza l'inserimento nelle lettere di fideiussione che Controparte_3 mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) delle condizioni di cui ai numeri 2, 6 e 8?”;
8) “Vero che Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo avrebbe negato la concessione del credito alla se i signori e si Controparte_3 Parte_1 Parte_2 fossero rifiutati di accettare le condizioni così come formulate ai punti 2, 6 e 8 delle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)?”;
9) “Vero che lo schema delle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), predisposto da Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo, riproduceva la modulistica delle fideiussioni omnibus sottoposta ai signori e anche da altri istituti bancari del comasco?”; Pt_1 Pt_2
10) “Vero che quanto contenuto nelle lettere di fideiussione che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ad esclusione di importo garantito e dati anagrafici di fideiussore e garantito, era richiesto ad ogni garante che sottoscriveva tra gli anni 2004 e 2007 una lettera di “fideiussione omnibus” con Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo?”; Si indica a testimone: il rag. con studio in Capiago di Intimiano (CO), via Cacciatori Testimone_1 delle Alpi n. 1/A. Si chiede altresì, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che l'Ecc.mo Tribunale di Como ordini a controparte l'esibizione in giudizio delle lettere di fideiussione omnibus negoziate dal 01.01.2004 al 31.12.2007, anche oscurando i dati sensibili relativi agli altri garanti e garantiti, al fine di accertare la coincidenza tra lo schema contrattuale utilizzato per gli opponenti e , ad esclusione Parte_1 Parte_2 di importi e dati anagrafici, con quello utilizzato nelle altre ipotesi di fideiussione omnibus. Si chiede altresì, sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che l'Ecc.mo Tribunale Civile di Como ordini a:
- con sede legale in Torino (TO), piazza San Carlo n. 156; Controparte_4
- con sede legale in Roma (RM), via Alessandro Specchi n. 16; Controparte_5
- con sede legale in Modena (MO), via San Controparte_6 Controparte_7 Carlo n. 8/20;
- con sede legale in Milano (MI), piazza Filippo Meda n. 4; Controparte_8
pagina 2 di 6 - con sede legale in piazza Salimbeni n. 3; Controparte_9 CP_9
- con sede legale in Bergamo (BG), piazza Vittorio Veneto n. 8; Controparte_10
- con sede legale in Milano (MI), piazzetta Enrico Cuccia n. 1; Controparte_11
- con sede legale in Roma (RM), via Altiero Spinelli n. 30; Controparte_12
- con sede legale in Parma (PR), via Università 1; Controparte_13
- con sede legale in , piazza Garibaldi n. 16; Controparte_14 CP_14
- con sede legale in EG IA (RE), via IA a San Pietro n. 4; Controparte_15
- con sede legale in Genova (GE), via Controparte_16 Cassa di Risparmio n. 15;
- con sede legale in LA (BI), piazza Gaudenzio Sella n. 1; Controparte_17
- con sede legale in CA (CA), via Bonaria n. 33; Controparte_18
- Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano (MI), piazza del Calendario n. 3;
- Banca Antonveneta S.p.A., con sede legale in VA (PD), piazzetta Filippo Turati n. 2 l'esibizione dei modelli standard per le fideiussioni omnibus utilizzati da ciascuno dei suddetti Istituti nel periodo compreso tra il luglio 2004 ed il settembre 2007, mezzo di ricerca della prova già concesso in altre procedure similari (doc. 16). Non si accetta sin d'ora il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificazioni di domande proposte dalle controparti.
Per la convenuta IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da Pt_2 e da , perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa, e,
[...] Parte_1 per l'effetto, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo opposto n. 1727/2022. IN VIA SUBORDINATA condannare gli opponenti al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , fideiussori di Parte_1 Parte_2
, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1727/2022 ottenuto da Parte_3
quale mandataria di per il pagamento di € 1.000.000,00 CP_2 Controparte_1 ciascuno, oltre interessi e spese, e contestavano la nullità delle fideiussioni omnibus da loro sottoscritte, come già accertato dal provvedimento n. 55 emesso il 2/5/2005 dalla Banca d'Italia, che aveva dichiarato gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fidejussione omnibus), in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) l. 287/1990, perché contenevano intese lesive della concorrenza, con la conseguente nullità dell'intero contratto ex art 1419 co 1 cc o in subordine, delle clausole di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione, anche in caso di invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Contestavano comunque, la nullità della rinuncia a avvalersi del termine di cui all'art 1957 cc, in quanto clausola vessatoria ex art 33 D Lgs
206/2005.
Eccepivano pertanto, il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la Cassa Rurale ed pagina 3 di 6 Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo, dopo aver revocato l'affidamento accordato alla debitrice principale, e richiesto l'immediato rientro per l'importo a debito Parte_3 risultante dal conto, di € 2.058.131,55 con raccomandata 22.5.2019, non aveva in seguito iniziato e/o continuato alcuna procedura recuperatoria dell'asserito credito nei confronti della stessa. Contestavano infine, anche l'estinzione della fideiussione ex art 1956 cc per aver la banca concesso ulteriore credito a
, senza la loro autorizzazione, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni Parte_3 patrimoniali della società debitrice.
Si costituiva quale mandataria di e precisava che il 18/11/2020 CP_2 Controparte_1 la mandante aveva concluso con diverse banche di credito cooperativo, tra cui la Cassa Rurale ed
Artigiana di Cantù, novanta contratti di cessione dei crediti pecuniari, ivi compreso quello oggetto di causa, ex artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999 cd sulla Cartolarizzazione, come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana,
Deduceva che i contratti sottoscritti dagli opponenti erano qualificabili non come fideiussioni, ma come contratti autonomi di garanzia, con la conseguente inapplicabilità dell'art 1957 cc. Inoltre, la clausola di pagamento a semplice richiesta del creditore, costituiva una deroga pattizia alle modalità con cui formulare l'istanza di cui all'art. 1957 cc, nel senso che era sufficiente una mera richiesta stragiudiziale e non anche l'inizio dell'azione giurisdizionale, per cui la revoca in data 22.5.2019 alla debitrice principale di tutti gli affidamenti, con intimazione alla stessa e agli opponenti del pagamento dell'intero credito, risultava idonea a prevenire la decadenza prevista da tale norma. In ogni caso, il 5.6.2019 la banca aveva notificato a la domanda revocatoria ex art 2901 cc degli atti pregiudizievoli del Pt_2 credito (n. 2943/2019 RG), respinta in primo grado, decisione poi impugnata alla Corte di appello, e il
10.6.2019 a una seconda domanda revocatoria ex art 2901 cc (n. 2802/2019 RG), respinta in Pt_1 primo grado, ma riformata in appello, domande che avevano definitivamente interrotto il termine di decadenza ex art 1957 cc anche nei confronti del debitore principale.
Deduceva infine, che la riproduzione dello schema ABI nelle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti determinava la loro nullità non totale, ma solo parziale, essendo innegabile che le parti avrebbero concluso ugualmente il contratto, anche in assenza delle suddette clausole
Negava infine, che i fideiussori potessero qualificarsi come consumatori e che fosse stato provato che la banca avesse concesso ulteriore credito al debitore principale, in violazione dell'art 1956 cc
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza
24/1/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per le memorie ex art
190 cpc.
La legittimazione attiva dell'opposta
Gli opponenti solo in sede di precisazione delle conclusioni hanno contestato per la prima volta, la pagina 4 di 6 legittimazione attiva di a chiedere e poi ottenere, il decreto ingiuntivo opposto. CP_2
Si tratta di una contestazione nuova, come tale tardiva e quindi inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata con l'opposizione ex art 635 cpc e con invece, proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La fideiussione
Gli opponenti hanno riproposto la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus, perché effetto di intese lesive della libera concorrenza, già svolta come eccezione riconvenzionale nel precedente contenzioso ex art 2901 cc introdotto nei confronti di entrambi dalla Cassa Rurale ed
Artigiana di Cantù, o in subordine, della loro nullità parziale, per le clausole di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione, anche in caso di invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
L'opposta ha negato invece, la qualificazione dei contratti conclusi dagli opponenti con la banca, come fideiussioni omnibus, trattandosi invece, di contratti autonomi di garanzia, con la conseguente inapplicabilità del provvedimento n. 55 emesso il 2/5/2005 dalla Banca d'Italia, che aveva accertato la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, perché riproduttive dello schema contrattuale e contrastanti con l'art. 2 co. 2 lett. a) l. 287/1990. Pt_4
La qualificazione dei contratti e la loro validità è già stata decisa, con effetto di giudicato tra le parti, dalle sentenze della Corte di appello di Milano n. 2807/2022 ( e n. 2243/2023 ( ) che hanno Pt_1 Pt_2 qualificato i contratti come fideiussioni omnibus, e in applicazione del principio affermato da Cass. SU
41994/2021, hanno ritenuto la nullità parziale delle stesse, in riferimento alle sole clausole riproduttive dello schema contrattuale e quindi degli artt. 2 (clausola di “reviviscenza”), 6 (“rinuncia ai Pt_4 termini di cui all'art. 1957”) e 8 (“clausola di “sopravvivenza”).
Resta assorbita la rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art 1957 cc, in quanto clausola vessatoria ex artt 33 e 34 D Lgs 206/2005.
La violazione dell'art 1957 cc
Anche sulla violazione dell'art 1957 cc si è espressa la Corte di appello con la sentenza n. 2243/2023
( ), che pur rilevando l'inammissibilità della relativa eccezione, l'ha comunque decisa nel merito Pt_2 in base al principio secondo cui quando, come nei contratti di fideiussione conclusi dagli opponenti, le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", che costituisce una particolare modalità di adempimento dell'obbligazione fideiussoria, è sufficiente a evitare la decadenza del termine semestrale la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (vd anche Cass 660/2025), per cui “occorre prendere in considerazione . . . non già l'atto compiuto per
l'attivazione della tutela giurisdizionale, bensì il momento in cui, scaduta l'obbligazione principale, è pagina 5 di 6 stata formalmente presentata la richiesta di pagamento”.
Pertanto, come affermato dalla sentenza di secondo grado cit., a seguito della revoca della banca in data
22.5.2019 di tutti gli affidamenti alla debitrice principale, la contestuale intimazione alla stessa e agli opponenti, del pagamento di quanto rispettivamente dovuto, ha impedito il decorso della decadenza prevista dall'art 1957 co 1 cc, a cui è poi comunque seguita, nel termine dei sei mesi, la notifica dalla domanda revocatoria ex art 2901 cc eseguita in data 5.6.2019 a (e il 10 seguente a , Pt_2 Pt_1 ritenuta comunque idonea anch'essa a impedire il decorso del termine, in quanto “il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione” (Cass 1724/2016) che nelle fideiussioni “a prima richiesta”, può essere diretta anche nei confronti del garante.
Deve pertanto escludersi la violazione del termine di decadenza di cui all'art 1957 cc.
La violazione dell'art 1956 cc
Gli opponenti non hanno provato che la banca, senza la loro autorizzazione (ipotesi comunque da escludere per , in quanto legale rappresentante della società debitrice), abbia fatto credito a Pt_2
pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni Parte_3 economiche (vd. Cass. 23422/2016).
In conclusione, essendo tutti i motivi di opposizione risultati infrondati, dev'essere confermato il decreto ingiuntivo n. 1727/2022.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, VI scaglione + 30%, valore minimo, stante la natura seriale del contenzioso), seguono la soccombenza degli opponenti.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 1727/2022 del
22-23/11/2022,
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 14.598,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 13/8/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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