Sentenza 11 luglio 2025
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- 1. CESSIONE EX-ART. 58 TUB : la dichiarazione del cedente attestante l’inclusione del credito tra quelli cartolarizzati prova la legittimazione attiva del cessionarioAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, qualora sia specificamente contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provarne la conclusione; tuttavia, la produzione del contratto di cessione, unitamente alla dichiarazione proveniente dalla Banca cedente attestante l'inclusione dello specifico credito tra quelli trasferiti, integra prova adeguata della titolarità in capo al cessionario, potendo tale dichiarazione assumere valore indiziario qualificato, in quanto proveniente da soggetto privo di interesse a rendere affermazioni a sé sfavorevoli. Questi sono i principi …
Leggi di più… - 2. LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente costituisce prova l’inclusione del singolo credito nell’operazione dell’avvenuta cessioneAvv. Tania Cicala · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 La dichiarazione della banca cedente, unitamente alla pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB e all'elenco dei crediti ceduti, costituisce prova idonea a dimostrare l'avvenuta cessione in blocco e l'inclusione del singolo credito nell'operazione, costituendo elemento rilevante ai fini della legittimazione attiva del cessionario, anche in assenza della produzione del contratto di cessione integrale. Questi sono i principi espressi dalla Tribunale di Foggia, Giudice Giulia Varriale, con la sentenza n. 633 del 6 febbraio 2026 che ha rigettato l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta avverso un atto di precetto fondato su precedente sentenza di condanna, …
Leggi di più… - 3. CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della banca cedente è un elemento indiziario rilevante che prova la titolaritàAvv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 11 settembre 2025
ISSN 2385-1376 La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. La dichiarazione della banca cedente non solo pone al riparo il fideiussore dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito ma, unitamente alla documentazione contrattuale ed a tutti gli estratti conto riferiti al debitore ceduto, assurge ad elemento documentale indiziario senz'altro rilevante a dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto …
Leggi di più… - 4. CESSIONE EX ART. 58 TUB : la legittimazione ad agire del cessionario può essere provata con la produzione della dichiarazione del cedenteAvv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione espressa del creditore cedente attestante l'inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell'operazione, integra prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, non occorrendo la produzione del contratto di cessione né l'elencazione nominativa dei singoli rapporti, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino, con la …
Leggi di più… - 5. CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente costituisce prova idonea della cessione del credito e della inclusione del credito stesso nella cessione in…Avv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 La dichiarazione del cedente, anche se comunicata successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, costituisce prova idonea della cessione del credito e della inclusione del credito stesso nella cessione in blocco, rendendo opponibile il trasferimento al debitore ceduto senza necessità di consenso del garante o ulteriori formalità. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari, con la sentenza n. 52 del 14 gennaio 2026, con la quale ha deciso sui giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, confermando l'efficacia del titolo esecutivo e rigettando le opposizioni dei garanti. Gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7016 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/06/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18360/2024 R.Gen.Aff.Cont.;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Irollo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa alla via Pietro Rosano n. 24;
- OPPONENTE -
E
c.f. – P. IVA;
Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
- OPPOSTA CONTUMACE –
c.f. P. IVA , e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_3 in persona del procuratore speciale Dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 22;
- TERZA INTERVENUTA -
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/06/25 le parti presenti insistevano per l'accoglimento delle proprie difese e istanze.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2698/2024 del 24/05/2024, Parte_1 concesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 20/06/2024, con il quale veniva Parte_1 condannato al pagamento in favore di della somma di euro 29.096,92 Controparte_5 oltre interessi, spese e competenze, quale esposizione debitoria derivante dal saldo negativo del rapporto di finanziamento n. 045470100560700000 sottoscritto dall'opponente, quale titolare della ditta individuale ”, in data 09/06/2016 con eccependo Parte_1 Controparte_6
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, la nullità del finanziamento per mancata consegna di copia sottoscritta del contratto e l'applicazione di interessi usurari.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
La parte opposta, non si costituiva. Controparte_1
Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_2
la quale, rimettendo le proprie difese alla documentazione già Controparte_1 probante del credito depositata nella fase monitoria, contestava le difese di controparte e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il GU all'udienza del 20/6/2025 tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 20/06/2024 e l'opposizione notificata il 26/07/2024 e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (04/09/24).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale del 07/11/2024 allegato.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli.
A tal riguardo, parte opponente lamenta il mancato rispetto della competenza da determinarsi in ragione del foro generale del convenuto o del foro del luogo ove deve essere eseguita l'obbligazione, che nel caso in esame andavano individuati nel Tribunale di Nola, residenza dell'opponente, o di Parma, sede legale della mutuante.
Parte opponente invoca, inoltre, la vessatorietà dell'art. 14 delle condizioni contrattuali in cui le parti prevedevano che “per ogni controversia che dovesse insorgere, tra la ed il Cliente CP_7 con riguardo all'interpretazione, alla validità o all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Parma. La tuttavia, ha la facoltà di adire, in alternativa, a propria CP_7 esclusiva discrezione, il giudice del luogo nella cui circoscrizione si trova la Dipendenza presso la quale il rapporto è sorto”.
Invero, la vessatorietà invocata da parte opponente è riferibile esclusivamente al cliente che rivesta la qualità di consumatore, mentre, nel caso di specie, l'opponente non può qualificarsi tale, considerato che il contratto di finanziamento è riferibile alla ditta individuale ” ed Parte_1 è stato sottoscritto dall'opponente in qualità di titolare della ditta stessa come dichiarato, altresì, nell'attestazione in tema di trasparenza allegata al mutuo prodotta dall'opposta in sede monitoria
(doc. 1a e fascicolo monitorio).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che il contratto in oggetto è stato concluso presso la Filiale 547 di sita in Via Fermi in Napoli (doc. 1a Controparte_6 fascicolo monitorio).
Pertanto, in ossequio alla sopra citata disposizione delle condizioni contrattuali, avente il requisito della specifica approvazione per iscritto secondo i dettami della Suprema Corte, secondo la quale le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea (quanto meno col numero o la lettera che le contraddistingue) a suscitare l'attenzione del sottoscrittore (Cass.
4452/2006), senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (Cass. 12798/2014), il foro competente è quello di Napoli.
Passando al merito della domanda, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
L'opponente lamenta l'infondatezza del credito relativo al rapporto n. 045470100560700000 a causa della inidoneità della documentazione probatoria posta a fondamento della domanda monitoria.
Parte opponente non ha prontamente disconosciuto alcuno dei documenti depositati da parte ricorrente/opposta già in sede monitoria, né le sottoscrizioni in calce agli stessi, con conseguente rilievo del difetto di contestazione circa la conclusione del contratto di finanziamento e la piena conoscenza e consenso delle condizioni ivi contenute.
Premesso, quindi, che la certezza e l'esistenza dei rapporti contrattuali non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio, per cui devono considerarsi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., va rilevato che i documenti prodotti dalla creditrice, sin dalla fase monitoria (tra cui il contratto di finanziamento, piano di ammortamento e certificazione ex art. 50 TUB), costituiscono un'attestazione del credito dell'opposta la quale ha, in tal modo, provato il titolo della propria pretesa, incombendo, pertanto, sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria.
Si consideri che "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533), “Di conseguenza, se di fronte alla documentazione prodotta in sede di ricorso monitorio – in pratica alla certificazione di estratto conto dell'art. 50 TUB, attestante la detta posizione a debito – la controparte convenuta in adempimento non sollevi contestazioni (Cass., Sez. III, 3/05/2011, n.
9695), tanto basta a ritenere provato il credito ed il creditore non è pertanto tenuto ad integrare la prova così risultante in quanto il fatto costitutivo del proprio diritto rappresentato dalla posizione a debito del convenuto non è stato contestato da costui e non necessita perciò di una prova ulteriore applicandosi appunto il principio di non contestazione” (Cassazione civile sez. I, 07/04/2025,
n.9116).
Nel caso di specie, la banca ha fornito la prova tanto del titolo negoziale, su cui si fonda la pretesa restitutoria, quanto della erogazione delle somme mutuate, che può evincersi anche dalla mancata contestazione della controparte.
Pertanto, a fronte dell'assoluta mancanza di contestazioni e rilievi specifici di carattere contabile, il credito dell'opposta è provato dalla documentazione in atti, sufficiente, data la genericità delle argomentazioni di parte opponente, a provare il credito azionato.
L'opponente, poi, deduce la nullità del contratto di finanziamento, per difetto di forma ex art. 117
T.U.B., per mancata consegna all'opponente della copia sottoscritta del contratto stesso.
Invero, dalla lettura del contratto in atti, è agevole rilevare che lo stesso rechi in calce le sottoscrizioni delle parti contraenti.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, dall'esame del contratto di finanziamento emerge la dichiarazione del debitore, debitamente sottoscritta, “Ai sensi della normativa sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B. “dichiaro che una copia del contratto, completa in ogni sua parte e, in particolare, comprensiva del Documento di Sintesi mi è stata consegnata”.
Considerata la piena conoscenza e consenso delle condizioni contenute nel contratto per cui è causa, le eccezioni di risultano infondate. Pt_1
L'ulteriore doglianza dedotta dall'opponente nel presente giudizio attiene in generale alla legittimità dei mutui con sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia, nonché dell'art 1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c.
Benché il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito. Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito, in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti,
l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento, prevedendo il rimborso della somma mutuata in 60 mesi, mediante il pagamento di rate mensili comprensive di capitale ed interessi, calcolate al TAN del 1,344%.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, determinate “secondo il metodo “alla francese” (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti)”.
Ebbene, dalla semplice analisi del contratto in atti emerge che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo. Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento veniva allegato al contratto, così come indicato dalla stessa parte opponente, e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Le doglianze del ER riguardanti l'illegittimità del contratto di finanziamento appaiono, pertanto, manifestamente infondate.
Ancora, parte opponente si duole dell'applicazione di tassi usurari e anatocistici, svolgendo allegazioni di tipo generale.
Invero, nel caso di specie il debitore non ha allegato alcun elemento atto a suffragare le proprie affermazioni, limitandosi ad eccepire in maniera estremamente generica l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca, senza indicare la percentuale di superamento del tasso soglia ed il momento in cui tale superamento si sarebbe verificato.
A tal riguardo occorre ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha dettato i principi informanti l'onere probatorio nelle controversie in materia di interessi usurari, secondo la quale “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597 del 2020).
Difatti, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede una precisa allegazione di parte sul superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale in quanto una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei suddetti tassi, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
Invero, in merito all'asserita violazione del tasso soglia, nell'atto introduttivo del giudizio non sono indicati, né meglio specificati, i motivi e gli elementi per cui sarebbe rinvenibile un tasso usurario nel contratto sottoscritto dal con limitandosi la stessa parte Pt_1 Controparte_6 opponente a delle considerazioni estremamente generiche.
È principio pacifico che “Nelle controversie bancarie, in applicazione dei principi generali ex art.
2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Infatti costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (cfr. Tribunale Roma, n.3869 del 20/02/2019).
Ne deriva l'infondatezza delle eccezioni di parte opponente.
Quanto all'asserita mancata indicazione in contratto del TAN applicato e del relativo tasso di mora, deve osservarsi che nel contratto di finanziamento n. 045470100560700000 viene indicato il TAN nella misura del 1,344%, così come nell'allegato piano di ammortamento.
Parimenti va respinta l'eccezione di indeterminatezza del tasso di mora.
Invero, contrariamente a quanto affermato dal ER, la clausola contrattuale relativa agli interessi di mora, applicati sulle rate impagate come riscontrabile nella certificazione ex art. 50 TUB in atti
(doc. 1c fascicolo monitorio), fa riferimento al tasso contrattuale.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Quanto alla posizione di deve osservarsi che risulta provata l'avvenuta Controparte_2 successione nel credito oggetto di causa, in quanto la depositava la Gazzetta Controparte_2
Ufficiale n. 94 del 10/08/2024 (doc. 5 intervenuta) dalla quale risulta la cessione con cui, in data
26/07/2024, cedeva pro soluto un portafoglio di crediti, tra cui quello Controparte_1 vantato nei confronti dell'odierno opponente alla nonché dichiarazione della Controparte_2 cedente (doc. 7 intervenuta) pienamente valida in quanto sottoscritta (con esplicitazione dei poteri di rappresentanza) e dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Sul punto, come indicato nell'ordinanza del 23/03/2021 dalla Suprema Corte, "In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi" (v. Cass. n. 21821/2023), “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017). Acclarata l'ammissibilità dell'intervento della tuttavia non vi è sostituzione Controparte_2 della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”(cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della CP_8 relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della Banca appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello. Né può ritenersi tardiva, in quanto dimessa dopo la maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e cioè all'udienza ex art. 184 c.p.c., la produzione documentale diretta a dimostrare la cessione di credito.
Tuttavia, trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante.
Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti Con originarie e, dunque, nei confronti della CU (succeduta all'alienante , pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (Corte appello Venezia sez. I,
10/01/2018, n.15).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti (compresa la cedente) all'estromissione di dal giudizio, e, quindi, la pronuncia – salvi i suoi Controparte_5 effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 147/22, considerando il valore della lite e l'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di Controparte_5
2) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2698/2024 depositato dal Tribunale di Napoli in data 24/05/2024;
3) Condanna nella qualità di titolare della ditta individuale ER PA al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 11/07/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello