Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7016
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Sentenza 11 luglio 2025

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  • 1CESSIONE EX-ART. 58 TUB : la dichiarazione del cedente attestante l’inclusione del credito tra quelli cartolarizzati prova la legittimazione attiva del cessionario
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, qualora sia specificamente contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provarne la conclusione; tuttavia, la produzione del contratto di cessione, unitamente alla dichiarazione proveniente dalla Banca cedente attestante l'inclusione dello specifico credito tra quelli trasferiti, integra prova adeguata della titolarità in capo al cessionario, potendo tale dichiarazione assumere valore indiziario qualificato, in quanto proveniente da soggetto privo di interesse a rendere affermazioni a sé sfavorevoli. Questi sono i principi …

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  • 2LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente costituisce prova l’inclusione del singolo credito nell’operazione dell’avvenuta cessione
    Avv. Tania Cicala · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 La dichiarazione della banca cedente, unitamente alla pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB e all'elenco dei crediti ceduti, costituisce prova idonea a dimostrare l'avvenuta cessione in blocco e l'inclusione del singolo credito nell'operazione, costituendo elemento rilevante ai fini della legittimazione attiva del cessionario, anche in assenza della produzione del contratto di cessione integrale. Questi sono i principi espressi dalla Tribunale di Foggia, Giudice Giulia Varriale, con la sentenza n. 633 del 6 febbraio 2026 che ha rigettato l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta avverso un atto di precetto fondato su precedente sentenza di condanna, …

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  • 3CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della banca cedente è un elemento indiziario rilevante che prova la titolarità
    Avv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 11 settembre 2025

    ISSN 2385-1376 La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. La dichiarazione della banca cedente non solo pone al riparo il fideiussore dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito ma, unitamente alla documentazione contrattuale ed a tutti gli estratti conto riferiti al debitore ceduto, assurge ad elemento documentale indiziario senz'altro rilevante a dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto …

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  • 4CESSIONE EX ART. 58 TUB : la legittimazione ad agire del cessionario può essere provata con la produzione della dichiarazione del cedente
    Avv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione espressa del creditore cedente attestante l'inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell'operazione, integra prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, non occorrendo la produzione del contratto di cessione né l'elencazione nominativa dei singoli rapporti, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino, con la …

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  • 5CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente costituisce prova idonea della cessione del credito e della inclusione del credito stesso nella cessione in…
    Avv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 La dichiarazione del cedente, anche se comunicata successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, costituisce prova idonea della cessione del credito e della inclusione del credito stesso nella cessione in blocco, rendendo opponibile il trasferimento al debitore ceduto senza necessità di consenso del garante o ulteriori formalità. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari, con la sentenza n. 52 del 14 gennaio 2026, con la quale ha deciso sui giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, confermando l'efficacia del titolo esecutivo e rigettando le opposizioni dei garanti. Gli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7016
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7016
Data del deposito : 11 luglio 2025

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