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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Dott. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2513/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
C.F. 1 ), nata a [...] il [...] Parte 1 (cod. fisc.:
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fistetti
e
C.F. 2 ), nato a [...] il [...] SP AN (cod. fisc.:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Ippolito oggetto del giudizio: divorzio congiunto-cessazione degli effetti civili con l'intervento del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 03.07.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 16.06.2007 a Oria (Atto N. 27 parte II, serie A, anno
2007) e da cui è nato Per 1 (2013).
Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio, concordando le condizioni.
Le parti hanno chiesto, inoltre, di sostituire l'udienza del 09.10.2025 con note di trattazione scritte,
ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione ed hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
Con decreto di omologa n. 9343/2023 R.G. 613/2023 il Tribunale di Brindisi autorizzava la separazione personale dei coniugi. parere del All'udienza scritta del 09.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per
P.M. ricevuto il 24.07.2025. Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 e PI FI in data 16.06.2007 a Oria (trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Oria Atto N. 27 parte II, serie A, anno 2007) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 22.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Roberta Marra Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi CONDIZIONI
1. Il figlio minore PI RA, vivrà abitualmente con la madre a Oria (BR), via Confalonieri n. 7 ed è affidato ad entrambi i genitori che provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso ed avrà residenza abituale con la madre;
2. PI FI potrà vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con i suoi impegni lavorativi ma anche con le esigenze del figlio;
in caso di disaccordo potrà vederlo per tre pomeriggi nel corso della settimana per tre giorni che si indicano in martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 20, nonché ogni quindici giorni dalle 16,30 del sabato alle 20,30 della domenica, prelevandolo dall'abitazione della madre previo preavviso;
potrà altresi tenerlo nelle vacanze estive e natalizie in un periodo da dividere a metà con la madre secondo accordi da stabilire rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre eventualmente stabilendo che il figlio trascorra Natale e Capodanno con l'uno o con l'altro in modo alternato di anno in anno;
vacanze di Pasqua alternate di anno in anno oppure divise in tre o quattro giorni alternando da un anno all'altro il giorno di Pasqua;
3. Ciascun genitore fornirà al piccolo RA vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio presso di sé coprendo anche ogni spesa legata alla convivenza;
4. PI FI verserà la somma di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio RA oltre rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT;
5. Il Sig. PI FI contribuirà al mantenimento della Sig.ra TI RA attraverso il pagamento delle rate riportate nel prospetto di Ricomposizione dei debiti del consumatore che prevede il pagamento di n. 120 rate mensili di importo pari € 426,17 sino al saldo della complessiva somma di € 51.140,53; 6. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii;
7. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
8. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
9. Le spese ordinarie scolastiche e mediche non mutuabili, nonché le spese straordinarie concernenti il figlio minorenne sono a carico di entrambi i coniugi nella misura 50%;
10. ricorrenti concordano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
PI FI TI RA
Chili Saa Spruce Beng
Avv. Giuseppe D'Ippolito Avv. Giuseppe Fistetti сущера
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Dott. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2513/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
C.F. 1 ), nata a [...] il [...] Parte 1 (cod. fisc.:
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fistetti
e
C.F. 2 ), nato a [...] il [...] SP AN (cod. fisc.:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Ippolito oggetto del giudizio: divorzio congiunto-cessazione degli effetti civili con l'intervento del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 03.07.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 16.06.2007 a Oria (Atto N. 27 parte II, serie A, anno
2007) e da cui è nato Per 1 (2013).
Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio, concordando le condizioni.
Le parti hanno chiesto, inoltre, di sostituire l'udienza del 09.10.2025 con note di trattazione scritte,
ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione ed hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
Con decreto di omologa n. 9343/2023 R.G. 613/2023 il Tribunale di Brindisi autorizzava la separazione personale dei coniugi. parere del All'udienza scritta del 09.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per
P.M. ricevuto il 24.07.2025. Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 e PI FI in data 16.06.2007 a Oria (trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Oria Atto N. 27 parte II, serie A, anno 2007) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 22.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Roberta Marra Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi CONDIZIONI
1. Il figlio minore PI RA, vivrà abitualmente con la madre a Oria (BR), via Confalonieri n. 7 ed è affidato ad entrambi i genitori che provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso ed avrà residenza abituale con la madre;
2. PI FI potrà vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con i suoi impegni lavorativi ma anche con le esigenze del figlio;
in caso di disaccordo potrà vederlo per tre pomeriggi nel corso della settimana per tre giorni che si indicano in martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 20, nonché ogni quindici giorni dalle 16,30 del sabato alle 20,30 della domenica, prelevandolo dall'abitazione della madre previo preavviso;
potrà altresi tenerlo nelle vacanze estive e natalizie in un periodo da dividere a metà con la madre secondo accordi da stabilire rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre eventualmente stabilendo che il figlio trascorra Natale e Capodanno con l'uno o con l'altro in modo alternato di anno in anno;
vacanze di Pasqua alternate di anno in anno oppure divise in tre o quattro giorni alternando da un anno all'altro il giorno di Pasqua;
3. Ciascun genitore fornirà al piccolo RA vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio presso di sé coprendo anche ogni spesa legata alla convivenza;
4. PI FI verserà la somma di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio RA oltre rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT;
5. Il Sig. PI FI contribuirà al mantenimento della Sig.ra TI RA attraverso il pagamento delle rate riportate nel prospetto di Ricomposizione dei debiti del consumatore che prevede il pagamento di n. 120 rate mensili di importo pari € 426,17 sino al saldo della complessiva somma di € 51.140,53; 6. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii;
7. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
8. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
9. Le spese ordinarie scolastiche e mediche non mutuabili, nonché le spese straordinarie concernenti il figlio minorenne sono a carico di entrambi i coniugi nella misura 50%;
10. ricorrenti concordano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
PI FI TI RA
Chili Saa Spruce Beng
Avv. Giuseppe D'Ippolito Avv. Giuseppe Fistetti сущера