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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1395/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1395/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Emma Giusta che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Dato atto che i coniugi hanno già definito ogni questione patrimoniale e non hanno diritto ad avanzare reciproche pretese di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 3 Attesa la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alla pronuncia della separazione ed alla durata della medesima senza ripresa della convivenza;
Accogliere la domanda e dichiarare sciolto il matrimonio civile contratto dai Sigg. e Parte_1 in Montaldo Mondovi il 3 ottobre 2015, mandando all'Ufficiale di Stato Controparte_1
civile del Comune di Montaldo Mondovi di provvedere alle annotazioni di legge.”
Per il P.M.:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio con rito civile a Montaldo Parte_1 Controparte_1
Mondovì il 3.10.2015 e non hanno avuto figli.
Con ricorso depositato il 30.5.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei Parte_1
coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, essendosi la convivenza interrotta ormai già da diverso tempo. La convenuta non si è costituita e non è comparsa all'udienza del
14.11.2023. Con sentenza parziale del 4.1.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 19.11.2024, il ricorrente ha confermato la volontà di divorziare e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero
è intervenuto in giudizio, domandando l'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con sentenza parziale del 4.1.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorso più di un anno dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dal ricorrente e non contestato dalla convenuta, la quale non si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa d ella vita matrimoniale.
In mancanza di figli nati dal matrimonio e di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Nulla per le spese, che rimarranno a carico della parte che le ha sostenute, stante la mancata opposizione della resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Montaldo di Mondovì il 3.10.2015 tra , nato a [...] il [...], e , nat a a Parte_1 Controparte_1
Belo Horizonte (Brasile) il 26.3.1968, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Montaldo di Mondovì al n 1 Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montaldo di Mondovì di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi del R.D. 9-7-39 n. 1238;
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, il 9.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1395/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Emma Giusta che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Dato atto che i coniugi hanno già definito ogni questione patrimoniale e non hanno diritto ad avanzare reciproche pretese di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 3 Attesa la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alla pronuncia della separazione ed alla durata della medesima senza ripresa della convivenza;
Accogliere la domanda e dichiarare sciolto il matrimonio civile contratto dai Sigg. e Parte_1 in Montaldo Mondovi il 3 ottobre 2015, mandando all'Ufficiale di Stato Controparte_1
civile del Comune di Montaldo Mondovi di provvedere alle annotazioni di legge.”
Per il P.M.:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio con rito civile a Montaldo Parte_1 Controparte_1
Mondovì il 3.10.2015 e non hanno avuto figli.
Con ricorso depositato il 30.5.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei Parte_1
coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, essendosi la convivenza interrotta ormai già da diverso tempo. La convenuta non si è costituita e non è comparsa all'udienza del
14.11.2023. Con sentenza parziale del 4.1.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 19.11.2024, il ricorrente ha confermato la volontà di divorziare e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero
è intervenuto in giudizio, domandando l'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con sentenza parziale del 4.1.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorso più di un anno dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dal ricorrente e non contestato dalla convenuta, la quale non si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa d ella vita matrimoniale.
In mancanza di figli nati dal matrimonio e di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Nulla per le spese, che rimarranno a carico della parte che le ha sostenute, stante la mancata opposizione della resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Montaldo di Mondovì il 3.10.2015 tra , nato a [...] il [...], e , nat a a Parte_1 Controparte_1
Belo Horizonte (Brasile) il 26.3.1968, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Montaldo di Mondovì al n 1 Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montaldo di Mondovì di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi del R.D. 9-7-39 n. 1238;
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, il 9.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3