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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1997/2017
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 24/03/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi: L'Avv. Carmelo Mobilia, quale difensore e procuratore dell'opponente che richiama qui la propria integrale posizione difensiva, Controparte_1
ulteriormente passando a precisare le proprie conclusioni col riportarsi a tutto quanto sin qui eccepito, dedotto e chiesto in giudizio in atti e verbali di causa e col reiterare le conclusioni formulate da ultimo nell'ambito della memoria conclusiva di data 21.2.2025 nella quale insiste.
Chiede pertanto che il Tribunale voglia fare accoglimento delle conclusioni e domande in questione, con la condanna della opposta alla rifusione spese di causa in favore del secondo la specifica stesa nell'ambito di detta memoria, con CP_1
distrazione di esse in favore del sottoscritto avvocato giusta quanto in siffatta memoria evidenziato, dichiarato e richiesto.
Tanto posto,
Il Giudice
sulle conclusioni e sulle domande formulate dalla parte comparsa, si ritira per la decisione in Camera di Consiglio, conclusa la quale, deposita la sentenza emessa ed il verbale di udienza che sottoscrive telematicamente, da valere anche quale lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Onorario
Dott. Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 7 R. G. n. 1997/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1997/2017 R. G.
Promossa da
(C. F.: elettivamente domiciliato in Barcellona Controparte_1 C.F._1
P. G. via S. Filippo Neri n. presso lo studio dell'avv. Carmelo Mobilia che lo rappresenta e difende per procura in atti –opponente-
CONTRO
(C. F.: rappresetnata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Tindaro Grasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barcellona P. G. Vico II dei Vespri n. 23 per procura in calce all'atto di precetto opposto -opposta-
Oggetto opposizione a precetto (art. 615 comma 1 cpc).-
Pag. 2 a 7 R. G. n. 1997/2017
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisate le conclusioni, ha discusso la causa riportandosi a quanto dedotto nei propri atti. Quindi, sinteticamente illustrate le motivazioni e difese;
richiamata la documentazione versata in atti come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti;
considerato che
la parte comparsa nulla ha obiettato in rito,
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
La vicenda scaturisce dal ricorso depositato nell'interesse del per Controparte_1 opposizione a precetto e/o agli atti esecutivi e/o all'esecuzione notificato da in data 30.10.2017 per un importo complessivo di €. 21.695,39. Controparte_2
L'opponente rilevava infatti “... la radicale e insanabile nullità e inefficacia dell'atto di precetto in questione, atteso che lo stesso, in violazione dell'art. 480, co.2°, cpc, non era accompagnato (diversamente da quanto indicato nella intestazione dell'atto di intimazione) dal titolo in forma esecutiva ( un preteso decreto ingiuntivo), né era stato preceduto dalla sua notificazione in detta forma, né nell'ambito di detto atto di intimazione era a farsi alcuna menzione della avvenuta apposizione della relativa formula esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 654, co.2°, cpc.”; lamentava inoltre la non dovutezza di alcune somme, fra cui quella di €. 535,26 “... per pretesa imposta di registrazione del decreto ingiuntivo...”.
Chiedeva quindi “... preliminarmente ricorrendo di presupposti ... sospendere anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto ...” e dichiarare così l'annullamento e/o la nullità e comuqnue dichiarare inefficace
Pag. 3 a 7 R. G. n. 1997/2017
“...l'atto di precetto del 30/10/2017 per cui è causa, adottando ogni consequenziale statuizione di legge, in coerenza di quanto esposto in narrativa ...”, restando nel merito la domanda di non dovutezza della somma di €. 535 e conseguente condanna alle spese.
Alla prima udienza, svoltasi il 20.04.2018 parte opposta dichiarava “... di rinunziare all'atto di precetto opposto come peraltro anticipato con altro atto di precetto del
15.3.2018 regolarmente notificato al debitore odierno opponente...”.
Seguivano dei rinvii a seguito delle richieste delle parti poiché erano nate delle trattative per una “... possibile definizione della pendenza in via bonaria...”.
Considerati i reiterati rinvii sempre per le trattative pendenti, con provvedimento del
5.02.2024, la causa era rinviata “ ... per la definizione delle trattative di bonario componimento della lite ed in subordine per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 novembre 2024...”, e così fissandosi poi la discussione per la udienza odierna previa concessione di termini per depositare memorie conclusionali, in accoglimento della istanza congiunta delle parti.
Va osservato che la questione della rinunzia all'atto di precetto opposto vada esaminata in considerazione della disciplina ex art. 306 cpc che regolamenta l'evento stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio “...quando questa è accettata dalle parti costituite...”, circostanza che, nel caso di specie, non si
è mai verificata posto che nelle udienze successive le parti hanno chiesto rinvio per trattative di bonario componimento richiamando comunque la propria posizione processuale.
Parte opponente comunque sostiene “...come la rinunzia operata dalla opposta in ordine all'atto di precetto è priva di qualsivoglia formale e sostanziale validità, giacché essa, a sensi dell'art.306 cpc, compete solo alla parte personalmente o al suo rappresentante generale o al procuratore munito di procura speciale (non rientrando, invece, negli ordinari poteri che il mandato conferisce al difensore), conseguendo che neppure una accettazione della stessa sarebbe stato possibile validamente perfezionarsi, e conseguendo altresì la impossibilità per il Giudice nel corso del giudizio di pronunziare ordinanza di estinzione di esso, ex art. 306, co.3°, cpc, con
Pag. 4 a 7 R. G. n. 1997/2017
correlativa pronunzia sulle spese in virtù del 4° comma del medesimo articolo”.
Ma la critica non appare fondata.
Ed infatti l'art. 84 cpc comma 2 stabilisce che il difensore “... In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [306, 319, 390, 391 4, 436 2] .”, ipotesi che ricorre nel caso di specie come emerge dalla lettura della procura datata 07.09.2017 ed allegata all'atto di precetto opposto, prodotto dalla parte opponente unitamente al proprio fascicolo, ove si legge che detto mandato sia esteso “...anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione ... conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ...”.
L'opponente inoltre osserva che da tale mancanza non sarebbe potuta conseguire una valida accettazione della stessa con “... la impossibilità per il Giudice nel corso del giudizio di pronunziare ordinanza di estinzione di esso, ex art. 306, co.3°, cpc, con correlativa pronunzia sulle spese in virtù del 4° comma del medesimo articolo”.
Ma detto della regolarità della formulata rinuncia agli atti, si deve precisare che il disposto del comma 4 della citata disposizione prevede che nel caso in cui il rinunciante non rimborsi le spese e salvo diverso accordo sul punto, sia il giudice a provvedervi con ordinanza non impugnabile.
Ne consegue che non potendosi in questa sede procedere ad una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, si debba procedere alla pronuncia di cessazione della materia del contendere che è una ipoesi che può realizzarsi in ogni fase e grado del giudizio, d'ufficio o su istanza di parte, che determina la estinzione del processo, e con la quale il Giudice, attraverso una sentenza dichiarativa, affermi che non si possa procedere alla definizione, nel merito, del giudizio, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla sua naturale conclusione.
Tale decisione appare assorbente delle altre argomentazioni esposte dall'opponente anche per quanto di seguito esposto.
Così procedendo, si deve anche decidere sulle spese di giustizia. Ed infatti, la causa si
Pag. 5 a 7 R. G. n. 1997/2017
è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte opposta che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi ad opera della parte virtualmente vittoriosa che, altrimenti, non avrebbe sostenuto.
Sul punto appare sufficiente richiamare la sentenza della Cassazione civile sez. VI, dell'11/08/2022 n. 24714 per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n.
24234).
Ciò detto al riguardo si osserva.
La azione proposta dall'opponente trova fondamento non solo nell'art. 479 cpc ultimo comma che stabilisce che “Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente” e nel disposto dell'art. 480 comma 2 cpc che sanziona con la nullità il precetto carente di tale elemento, ma anche nel comportamento di parte opposta.
Quest'ultima infatti, non solo non ha contestato alcunché avuto riguardo alle motivazioni di parte opponente con conseguente applicazione del principio ex art. 115 cpc ma, resasi conto del fondamento della opposizione, ha prontamente rinunciato agli atti alla prima udienza dichiarando altresì che tale rinuncia era stata anticipata “... con altro atto di precetto del 15.03.2018, regolarmente notificato al debitore odierno opponente...” il successivo 19.3.2018 e cioè antecedentemente alla prima udienza tenutasi, come detto, il 20.04.2018, ma dopo il deposito del ricorso qui in esame risalente al 4.12.2017, circostanze –in particolare quest'ultima- che rendono il ravvedimento di parte opposta non tempestivo.
E proprio a causa di ciò, è conseguita la necessità di parte opponente a procedere giudizialmente a causa della infondata azione intrapresa dalla parte opposta con conseguente condanna di quest'ultima alle spese.
Sulle spese di lite. Pag. 6 a 7 R. G. n. 1997/2017
Esse vanno determinate anche in considerazione del comportamento processuale delle parti.
In ragione delle motivazioni esposte si liquidano in dispositivo e, mancando rilevanti questioni in fatto ed in diritto, si determinano sulla base dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di €. 26000.
Decisione rafforzata anche tenendo in conto dei comportamenti processuali delle parti (in particolare quello di parte opponente che immotivatamente non ha accettato la rinuncia agli atti, implicando la necessità di decidere la causa;
quello di parte opposta che oltre alle assenze dalle udienze non ha ottemperato a quanto disposto con decreto del 25.2.2025) che inducono alla applicazione di valori superiori ai minimi e alla esclusione delle voci relative alla fase decisionale oltre che di quella
“istruttoria” che non si è svolta per assenza di istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 1997/2017 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio per come motivato;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente e, per essa, in favore del difensore distrattario,
Avv.Carmelo Mobilia, che ha reso la dichiarazione di rito, che liquida secondo i criteri indicati in €. 1.000,00 oltre spese generali, oneri fiscali e spese esenti che quantifica in €. 264,00.
Così deciso in Barcellona P. G. all'esito della Camera di Consiglio svolta al termine della udienza del 24.03.2025.
Il Giudice Got Francesco Montera
Pag. 7 a 7
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 24/03/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi: L'Avv. Carmelo Mobilia, quale difensore e procuratore dell'opponente che richiama qui la propria integrale posizione difensiva, Controparte_1
ulteriormente passando a precisare le proprie conclusioni col riportarsi a tutto quanto sin qui eccepito, dedotto e chiesto in giudizio in atti e verbali di causa e col reiterare le conclusioni formulate da ultimo nell'ambito della memoria conclusiva di data 21.2.2025 nella quale insiste.
Chiede pertanto che il Tribunale voglia fare accoglimento delle conclusioni e domande in questione, con la condanna della opposta alla rifusione spese di causa in favore del secondo la specifica stesa nell'ambito di detta memoria, con CP_1
distrazione di esse in favore del sottoscritto avvocato giusta quanto in siffatta memoria evidenziato, dichiarato e richiesto.
Tanto posto,
Il Giudice
sulle conclusioni e sulle domande formulate dalla parte comparsa, si ritira per la decisione in Camera di Consiglio, conclusa la quale, deposita la sentenza emessa ed il verbale di udienza che sottoscrive telematicamente, da valere anche quale lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Onorario
Dott. Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 7 R. G. n. 1997/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1997/2017 R. G.
Promossa da
(C. F.: elettivamente domiciliato in Barcellona Controparte_1 C.F._1
P. G. via S. Filippo Neri n. presso lo studio dell'avv. Carmelo Mobilia che lo rappresenta e difende per procura in atti –opponente-
CONTRO
(C. F.: rappresetnata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Tindaro Grasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barcellona P. G. Vico II dei Vespri n. 23 per procura in calce all'atto di precetto opposto -opposta-
Oggetto opposizione a precetto (art. 615 comma 1 cpc).-
Pag. 2 a 7 R. G. n. 1997/2017
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisate le conclusioni, ha discusso la causa riportandosi a quanto dedotto nei propri atti. Quindi, sinteticamente illustrate le motivazioni e difese;
richiamata la documentazione versata in atti come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti;
considerato che
la parte comparsa nulla ha obiettato in rito,
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
La vicenda scaturisce dal ricorso depositato nell'interesse del per Controparte_1 opposizione a precetto e/o agli atti esecutivi e/o all'esecuzione notificato da in data 30.10.2017 per un importo complessivo di €. 21.695,39. Controparte_2
L'opponente rilevava infatti “... la radicale e insanabile nullità e inefficacia dell'atto di precetto in questione, atteso che lo stesso, in violazione dell'art. 480, co.2°, cpc, non era accompagnato (diversamente da quanto indicato nella intestazione dell'atto di intimazione) dal titolo in forma esecutiva ( un preteso decreto ingiuntivo), né era stato preceduto dalla sua notificazione in detta forma, né nell'ambito di detto atto di intimazione era a farsi alcuna menzione della avvenuta apposizione della relativa formula esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 654, co.2°, cpc.”; lamentava inoltre la non dovutezza di alcune somme, fra cui quella di €. 535,26 “... per pretesa imposta di registrazione del decreto ingiuntivo...”.
Chiedeva quindi “... preliminarmente ricorrendo di presupposti ... sospendere anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto ...” e dichiarare così l'annullamento e/o la nullità e comuqnue dichiarare inefficace
Pag. 3 a 7 R. G. n. 1997/2017
“...l'atto di precetto del 30/10/2017 per cui è causa, adottando ogni consequenziale statuizione di legge, in coerenza di quanto esposto in narrativa ...”, restando nel merito la domanda di non dovutezza della somma di €. 535 e conseguente condanna alle spese.
Alla prima udienza, svoltasi il 20.04.2018 parte opposta dichiarava “... di rinunziare all'atto di precetto opposto come peraltro anticipato con altro atto di precetto del
15.3.2018 regolarmente notificato al debitore odierno opponente...”.
Seguivano dei rinvii a seguito delle richieste delle parti poiché erano nate delle trattative per una “... possibile definizione della pendenza in via bonaria...”.
Considerati i reiterati rinvii sempre per le trattative pendenti, con provvedimento del
5.02.2024, la causa era rinviata “ ... per la definizione delle trattative di bonario componimento della lite ed in subordine per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 novembre 2024...”, e così fissandosi poi la discussione per la udienza odierna previa concessione di termini per depositare memorie conclusionali, in accoglimento della istanza congiunta delle parti.
Va osservato che la questione della rinunzia all'atto di precetto opposto vada esaminata in considerazione della disciplina ex art. 306 cpc che regolamenta l'evento stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio “...quando questa è accettata dalle parti costituite...”, circostanza che, nel caso di specie, non si
è mai verificata posto che nelle udienze successive le parti hanno chiesto rinvio per trattative di bonario componimento richiamando comunque la propria posizione processuale.
Parte opponente comunque sostiene “...come la rinunzia operata dalla opposta in ordine all'atto di precetto è priva di qualsivoglia formale e sostanziale validità, giacché essa, a sensi dell'art.306 cpc, compete solo alla parte personalmente o al suo rappresentante generale o al procuratore munito di procura speciale (non rientrando, invece, negli ordinari poteri che il mandato conferisce al difensore), conseguendo che neppure una accettazione della stessa sarebbe stato possibile validamente perfezionarsi, e conseguendo altresì la impossibilità per il Giudice nel corso del giudizio di pronunziare ordinanza di estinzione di esso, ex art. 306, co.3°, cpc, con
Pag. 4 a 7 R. G. n. 1997/2017
correlativa pronunzia sulle spese in virtù del 4° comma del medesimo articolo”.
Ma la critica non appare fondata.
Ed infatti l'art. 84 cpc comma 2 stabilisce che il difensore “... In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [306, 319, 390, 391 4, 436 2] .”, ipotesi che ricorre nel caso di specie come emerge dalla lettura della procura datata 07.09.2017 ed allegata all'atto di precetto opposto, prodotto dalla parte opponente unitamente al proprio fascicolo, ove si legge che detto mandato sia esteso “...anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione ... conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ...”.
L'opponente inoltre osserva che da tale mancanza non sarebbe potuta conseguire una valida accettazione della stessa con “... la impossibilità per il Giudice nel corso del giudizio di pronunziare ordinanza di estinzione di esso, ex art. 306, co.3°, cpc, con correlativa pronunzia sulle spese in virtù del 4° comma del medesimo articolo”.
Ma detto della regolarità della formulata rinuncia agli atti, si deve precisare che il disposto del comma 4 della citata disposizione prevede che nel caso in cui il rinunciante non rimborsi le spese e salvo diverso accordo sul punto, sia il giudice a provvedervi con ordinanza non impugnabile.
Ne consegue che non potendosi in questa sede procedere ad una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, si debba procedere alla pronuncia di cessazione della materia del contendere che è una ipoesi che può realizzarsi in ogni fase e grado del giudizio, d'ufficio o su istanza di parte, che determina la estinzione del processo, e con la quale il Giudice, attraverso una sentenza dichiarativa, affermi che non si possa procedere alla definizione, nel merito, del giudizio, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla sua naturale conclusione.
Tale decisione appare assorbente delle altre argomentazioni esposte dall'opponente anche per quanto di seguito esposto.
Così procedendo, si deve anche decidere sulle spese di giustizia. Ed infatti, la causa si
Pag. 5 a 7 R. G. n. 1997/2017
è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte opposta che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi ad opera della parte virtualmente vittoriosa che, altrimenti, non avrebbe sostenuto.
Sul punto appare sufficiente richiamare la sentenza della Cassazione civile sez. VI, dell'11/08/2022 n. 24714 per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n.
24234).
Ciò detto al riguardo si osserva.
La azione proposta dall'opponente trova fondamento non solo nell'art. 479 cpc ultimo comma che stabilisce che “Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente” e nel disposto dell'art. 480 comma 2 cpc che sanziona con la nullità il precetto carente di tale elemento, ma anche nel comportamento di parte opposta.
Quest'ultima infatti, non solo non ha contestato alcunché avuto riguardo alle motivazioni di parte opponente con conseguente applicazione del principio ex art. 115 cpc ma, resasi conto del fondamento della opposizione, ha prontamente rinunciato agli atti alla prima udienza dichiarando altresì che tale rinuncia era stata anticipata “... con altro atto di precetto del 15.03.2018, regolarmente notificato al debitore odierno opponente...” il successivo 19.3.2018 e cioè antecedentemente alla prima udienza tenutasi, come detto, il 20.04.2018, ma dopo il deposito del ricorso qui in esame risalente al 4.12.2017, circostanze –in particolare quest'ultima- che rendono il ravvedimento di parte opposta non tempestivo.
E proprio a causa di ciò, è conseguita la necessità di parte opponente a procedere giudizialmente a causa della infondata azione intrapresa dalla parte opposta con conseguente condanna di quest'ultima alle spese.
Sulle spese di lite. Pag. 6 a 7 R. G. n. 1997/2017
Esse vanno determinate anche in considerazione del comportamento processuale delle parti.
In ragione delle motivazioni esposte si liquidano in dispositivo e, mancando rilevanti questioni in fatto ed in diritto, si determinano sulla base dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di €. 26000.
Decisione rafforzata anche tenendo in conto dei comportamenti processuali delle parti (in particolare quello di parte opponente che immotivatamente non ha accettato la rinuncia agli atti, implicando la necessità di decidere la causa;
quello di parte opposta che oltre alle assenze dalle udienze non ha ottemperato a quanto disposto con decreto del 25.2.2025) che inducono alla applicazione di valori superiori ai minimi e alla esclusione delle voci relative alla fase decisionale oltre che di quella
“istruttoria” che non si è svolta per assenza di istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 1997/2017 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio per come motivato;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente e, per essa, in favore del difensore distrattario,
Avv.Carmelo Mobilia, che ha reso la dichiarazione di rito, che liquida secondo i criteri indicati in €. 1.000,00 oltre spese generali, oneri fiscali e spese esenti che quantifica in €. 264,00.
Così deciso in Barcellona P. G. all'esito della Camera di Consiglio svolta al termine della udienza del 24.03.2025.
Il Giudice Got Francesco Montera
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