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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1620 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. Parte_1
) e (C.F. ), con il P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Giuseppina Ceccarelli, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Gaetano Vinci, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1299/2021 del Tribunale di Verona pubblicata in data
21/06/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Si chiede alla Ecc.ma Corte adita, respinta e disattesa ogni avversa domanda anche
incidentale, riformare la sentenza impugnata n. 1299/2021 e per l'effetto:
- Accertare e dichiarare non dovuta, per i motivi di cui in atti la somma di €135.231,29, come
specificata in sentenza pari ad €76.264,70, così come non dovuti gli interessi moratori stante
l'avvenuto pagamento delle somme indicate con ogni conseguente provvedimento, stante
comunque la nullità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza della domanda avanzata dal CP_1
per le causali di cui all'opposizione proposta
[...]
- Condannare l'opposta, in virtù delle risultanze processuali e della condotta posta in essere
dalla stessa, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., III co., come in atti.
- condannare la società opposta al pagamento delle spese di doppio giudizio, nella misura
massima consentita dai parametri ministeriali attesa la condotta processuale della società
opposta, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato.
- In subordine nella negata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie si chiede in
egual misura l'ammissione delle ns istanze istruttorie come richiamate all'udienza di
precisazione delle conclusioni del 26.11.2020”.
Per parte appellata
“IN VIA PRELIMINARE: per tutte le ragioni indicate in atti dichiararsi inammissibile
l'appello avversario.
2 Spese di lite di entrambi i gradi interamente rifuse, che dovranno ricomprendere quelle del
procedimento monitorio, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del presente giudizio
di appello e del sub procedimento n. 1620-1/2021 R.G. relativo all'istanza ex art. 351 II c.
C.p.c., oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
NEL MERITO: rigettarsi le ragioni e le conclusioni rassegnate nell'atto di appello avversario,
poiché tutte infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti. Spese di lite di
entrambi i gradi interamente rifuse, che dovranno ricomprendere quelle del procedimento
monitorio, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del presente giudizio di appello e del
sub procedimento n. 1620-1/2021 R.G. relativo all'istanza ex art. 351 II c. C.p.c., oltre
contributo forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: per tutte le ragioni indicate in atti riformarsi
parzialmente la sentenza n. 1299/2021 pubblicata il 21.06.2021, RG 726/2019, pronunciata dal
Tribunale di Verona, con riferimento ai singoli capi oggetto di impugnazione proposta da
. Spese di lite di entrambi i gradi interamente rifuse da Parte_2 CP_1
ricomprendersi quelle del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, del presente giudizio di appello e del sub procedimento n. 1620-1/2021 R.G. relativo
all'istanza ex art. 351 II c. C.p.c., oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CPA come per
legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Come indicato nella comparsa di costituzione e risposta con appello
incidentale, insiste affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello Parte_2 CP_1
voglia ammettere il mezzo di prova richiesto da . con la memoria Parte_2 CP_1
n. 2 ex art. 183 VI c. C.p.c. e nel foglio di p.c. di I grado e per l'effetto ordini alla
[...]
[...
[...] l'esibizione delle scritture contabili dal 2009 al 2012 al fine di verificare la CP_2
registrazione delle fatture di cui ai documenti A, B, C, ex art. 356 C.p.c., per tutte le ragioni
indicate in atti. insiste altresì nella richiesta di ammissione dei Parte_2 CP_1
capitoli di prova formulati nella memoria n. 2 ex art. 183 VI c. C.p.c. e nel foglio di p.c. di I
grado:
1) Vero che i rapporti commerciali tra ed nascevano dall'anno CP_1 Parte_1
2009 ed attualmente sono ancora in essere?
2) Vero che precedentemente all'anno 2012 la si presentava quale società di Parte_1 fatto? Co
3) Vero che i pagamenti a mezzo ri. così come indicate nelle fatture dal 2009 venivano omesse da parte di Parte_1
4) Vero che sin dall'anno 2019 effettuava gli insoluti di cui al documento n. 19 Parte_1 che si rammostra?
5) Vero che provvedeva al pagamento delle fatture in oggetto e ciò sin Parte_1 dall'anno 2009 bonificando somme in acconto a quanto dovuto?
6) Vero che i predetti pagamenti venivano imputati alle fatture scadute più risalenti nel tempo a partire dall'anno 2009?
7) Vero che i pagamenti effettuati da nel corso dell'anno 2016 venivano Parte_1 imputati alle fatture emesse nei confronti della stessa società nell'anno 2012?
8) Vero che dichiarava di essere a conoscenza del debito complessivamente Testimone_1 maturato dalla società Parte_1
9) Vero che chiedeva di voler dilazionare il debito della società così come Testimone_1 indicato nel decreto ingiuntivo attualmente opposto?
10) Vero che con riferimento alle vendite dei prodotti di cui alle fatture A, B, C e di quelle allegate al decreto ingiuntivo DOCC. 2, 3, 4, 5, ometteva di eccepire la Parte_1 presenza di vizi, difetti od ancora irregolarità nella consegna?
Si indicano testi la Sig.ra e di Verona, presso Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 anche a riprova sulle circostanze dedotte da controparte ed eventualmente CP_1 ammesse.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione e il socio accomandatario Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4273/2018 del Parte_1
24.11.2018, con il quale il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso di Parte_3
aveva ingiunto loro il pagamento in solido della somma di € 135.501,59, quale
[...]
saldo del corrispettivo relativo ad una serie di forniture avvenute tra il 2013 e il 2016.
A sostegno dell'opposizione eccepivano la carenza di legittimazione passiva del socio, per il quale non era stata richiesta la specifica condanna in solido in sede monitoria, nonché l'integrale saldo delle fatture dimesse nel fascicolo monitorio mediante pagamenti a mezzo bonifici, assegni bancari e RIBA effettuati nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per complessivi €
165.967,48, precisando che la società era stata costituita il 28.09.2012 e che il Parte_1
legale rappresentante aveva avviato ex novo i rapporti commerciali con il , i quali fino Parte_2
ad allora erano stati intrattenuti dal defunto padre con altra diversa attività.
2. Con comparsa di risposta si costituiva contestando Parte_3
l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
In particolare, ribadiva la fondatezza del complessivo credito di cui al decreto ingiuntivo,
disconosceva ex art. 2712 c.c. le copie fotostatiche di matrici di assegni, riproduzioni di titoli bancari solo parzialmente leggibili e bonifici prodotti dalla controparte, in ogni caso rappresentando che i pagamenti avvenuti dall'anno 2013 in poi andavano imputati ad insoluti pregressi rispetto a quelli monitoriamente azionati, atteso che era accaduto “che in costanza dell'importante morosità accumulata dalla debitrice la stessa continuava ad effettuare acquisti,
5 come del resto sta facendo attualmente, di qui i pagamenti a singhiozzo effettuati alla creditrice che in assenza di indicazioni venivano imputati alle fatture più remote”.
3. Con ordinanza del 12.08.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto per la minor somma di € 87.824,94.
4. La causa veniva decisa con sentenza n. 1299/2021, con la quale il Tribunale di Verona
accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannava in solido Parte_1
e , il secondo nella sua qualità di socio accomandatario
[...] Parte_1
della prima, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
76.264,70, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, con condanna in solido dei primi alla rifusione in favore dell'opposta della quota di 2/3 delle spese di lite, compensandole nella quota residua.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione di in quanto la domanda d'ingiunzione era stata formulata anche nei suoi Parte_1
confronti “nella sua qualità di socio accomandatario della (…) Parte_1
solidalmente e illimitatamente obbligato”, con documentazione di tale qualifica per mezzo di visura camerale.
Inoltre, rilevava la pacifica esistenza dei rapporti di fornitura di cui alle fatture monitoriamente azionate, la mancata specifica contestazione circa l'esistenza di ulteriori forniture eseguite in data posteriore all'iscrizione al registro delle imprese della società ma Parte_1
prima del perfezionamento dell'acquisto di cui alla fattura n. 2666/2013 (la prima del procedimento monitorio), oltre che la preesistenza di fatto di quest'ultima società rispetto all'iscrizione al registro delle Imprese, in ragione dell'esercizio della medesima attività
6 commerciale con stesso numero di partita IVA ancor prima di detta iscrizione e, infine, che i pagamenti venivano effettuati in acconto sulle fatture rimaste impagate in costanza di nuovi acquisti. Evidenziava, quindi, che, tra i rapporti di fornitura intercorsi prima di quelli azionati in via monitoria, potevano ritenersi provati solo quelli di cui ai DDT sottoscritti dalla destinataria –
con un credito per forniture per gli anni 2010 e 2011 di € 39.532,06 – e, per le forniture intercorse tra la data di iscrizione di al registro delle imprese e la data della Parte_1
prima fattura di cui al procedimento monitorio (27/05/2013), solo quelle non contestate, al netto delle imputazioni della creditrice, per un credito di € 12.056,95, per una somma totale di €
51.589,01.
Riteneva poi che non vi fosse prova di ulteriori rapporti per gli anni 2009, 2010, 2011 atteso che il prospetto dimesso da (doc. 19) e le fatture dimesse all'udienza del Parte_3
27.09.2019 erano state espressamente contestate da Parte_1
Rilevava, dunque, che i pagamenti corrisposti da scaglionati in quattro anni ed Parte_1
eseguiti per acconti, in mancanza di imputazione da parte della debitrice, non erano riferiti né
riferibili ad un determinato credito, mentre, a riguardo, aveva dimostrato Parte_3
di essersi avvalsa della facoltà di cui all'art. 1195 c.c. con imputazione dei pagamenti alle fatture più vecchie che risultavano scoperte con effetto dal 01.02.2016 per mezzo di raccomandata a/r del 29.01.2016, oltre che per mezzo di successive e-mail con le singole imputazioni specifiche.
Di conseguenza, riteneva infondata l'eccezione di pagamento di nei limiti in cui Parte_1
si riferiva ai pagamenti oggetto delle diverse imputazioni da parte della creditrice.
Con riguardo ai pagamenti estranei alle imputazioni di pagamento effettuate dalla creditrice,
evidenziava che, a fronte della contestazione circa la rispondenza al vero da parte di Parte_4
[...
[...] degli assegni e/o matrici di assegni, aveva prodotto nuove copie fronte
[...] Parte_1
retro di questi con firma per girata e timbro della ad esclusione di alcuni determinati Pt_5
pagamenti rimasti privi di riscontro documentale;
in relazione ai bonifici bancari, rilevava la genericità della contestazione di mentre, con riguardo alle Ri.ba., le riteneva Controparte_1
irrilevanti ai fini probatori in quanto non contenevano alcun dato utile a ricollegare i pagamenti ai rapporti in causa.
Di conseguenza, al netto dei pagamenti posteriori al 01.02.2016 imputati dalla creditrice a fatture diverse da quelle di cui al procedimento monitorio, determinava in € 110.825,90 l'importo complessivo dei pagamenti effettivamente dimostrati dagli opponenti, di cui € 51.589,01 da imputarsi alle più antiche forniture diverse da quelle di cui al decreto ingiuntivo in base ai criteri cui all'art. 1193 c.c., con conseguente rideterminazione del credito complessivo di CP_1
di cui al procedimento monitorio in € 76.264,70 (dato dalla differenza tra la somma
[...]
ingiunta – € 135.501,89 – e la differenza fra i pagamenti effettivamente dimostrati e, fra questi,
quelli imputati alle forniture precedenti pari ad € 59.236,89).
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato Parte_1
e impugnavano la predetta sentenza sulla base dei
[...] Parte_1
seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo censuravano la sentenza del Tribunale per essere stati violati gli artt.
112 e 115 c.p.c. atteso che era stata condannata al pagamento di interessi ex Parte_1
d.lgs. 231/2002 “con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo” in assenza di specifica domanda e senza che si potesse comprendere a quale fattura riferirsi e, inoltre, per non
8 aver tenuto conto del rifiuto del contraddittorio e dell'eccezione di inammissibilità circa le allegazioni sulla diversa imputazione dei pagamenti, non dedotta specificatamente in sede di comparsa di costituzione e risposta e basata su una mole indistinta di fatture, tutte contestate da
Parte_1
5.2 Con il secondo motivo si dolevano dell'erroneità della sentenza impugnata per non essere stata respinta la domanda posta a fondamento del decreto opposto, nonostante la prova di fatti estintivi e/o modificativi delle somme richieste e, comunque, l'assenza di allegazione e prova di una diversa imputazione di questi, con plurime argomentazioni:
a. il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non specificatamente contestata da parte di l'esistenza di forniture eseguite dopo l'iscrizione al registro delle imprese e Parte_1
prima del perfezionamento dell'acquisto di cui alla fattura n. 2666/2013, atteso che, così
facendo, aveva dato per presupposto un fatto mai allegato da la quale non Controparte_1
aveva mai dedotto l'esistenza di forniture nel predetto periodo;
b. la sentenza era errata anche laddove aveva ritenuto che tra le parti sussistessero una pluralità di rapporti di fornitura, non essendo stati questi dimostrati e allegati specificatamente,
con conseguente violazione dell'art. 1193 c.c., la cui corretta applicazione richiede la prova della sussistenza delle ulteriori forniture e l'indicazione, fra queste, di quelle oggetto di debito,
dovendo il creditore provare la fonte del proprio credito e dedurne il mancato pagamento;
c. il Giudice del primo grado aveva errato nell'applicazione dell'art. 1193 c.c. in quanto il disconoscimento da parte di dei fatti sottesi ai documenti prodotti con Controparte_1
l'iscrizione a ruolo (i pagamenti) aveva comportato l'impossibilità di valutazione di una diversa imputazione, atteso che una diversa imputazione avrebbe presupposto il riconoscimento dei
9 pagamenti allegati, nonché aveva errato in quanto aveva introdotto nel thema decidendum fatti mai allegati o dedotti in quanto l'unica diversa imputazione di pagamento era quella di cui alle comunicazioni dal 30/04/2016 al 29/07/2016 (doc. 13 opposta), irrilevante perché operata a distanza di quattro anni dalle fatture considerate (del 2012) e in quanto aveva asserito che le altre imputazioni (di cui ai documenti 12, 13 e 16) non erano state contestate nonostante non esistessero imputazioni ulteriori nei documenti richiamati dal Giudice, il quale avrebbe comunque dovuto tener conto del rifiuto del contraddittorio da parte di Parte_1
d. la sentenza impugnata era errata anche per non aver applicato correttamente il principio della mancata contestazione, atteso che i pagamenti portati dalle RI.BA. non erano stati specificatamente contestati, non avendo in sede di comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta contestato i fatti sottesi a detti strumenti di pagamento, ma avendo questa allegato fatti nuovi specifici a supporto dell'irrilevanza probatoria di tali documenti solo con le memorie istruttorie.
5.3 Con il terzo motivo lamentavano l'erroneità della sentenza del Tribunale per errata applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 atteso che i 2/3 del compenso, in assenza di fase istruttoria, dovevano essere pari ad € 5.400,00.
5.4 Lamentavano poi l'erroneità della sentenza in punto di rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva di essendo la società autonoma rispetto al socio Parte_1
accomandatario.
5.5 Chiedevano, infine, condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti di
Parte_3
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità
10 dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis c.p.c., chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza nel merito e proponendo a sua volta appello incidentale. Sosteneva, quanto ai motivi di appello e alle complessive doglianze espresse, quanto segue.
6.1 Sul primo motivo di appello evidenziava che nel proprio foglio di Controparte_1
precisazione delle conclusioni del 21.11.2020, aveva chiesto espressamente la condanna alla corresponsione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo e che, inoltre, era chiaro su quali fatture si dovessero calcolare gli interessi moratori essendo queste quelle che residuavano dall'imputazione della somma di €
59.236,89 a partire dalla fattura più remota allegata al ricorso monitorio sino alla più recente ai sensi dell'art. 1193 c.c. Osservava poi di aver sempre allegato che i pagamenti avvenuti dal 2013
in poi venivano imputati ai crediti più antichi a copertura di fatture emesse prima del periodo considerato in sede monitoria, come dimostrato dalla raccomandata a/r sottoscritta da
[...]
Parte_1
6.2 Sul secondo motivo di appello ribadiva come avesse tempestivamente Controparte_1
dedotto e allegato le fatture sub docc. A, B e C a dimostrazione dell'esistenza di rapporti commerciali fra le parti, le quali erano state solo genericamente contestate da e Parte_1
non disconosciute ai sensi dell'art. 2712 c.c., né aveva contestato l'esistenza di Parte_1
rapporti commerciali fra le parti, pur avendo potuto dimostrare con facilità di aver saldato le fatture di cui ai docc. A, B e C. Inoltre, non aveva indicato alcuna imputazione Parte_1
di pagamento circa le fatture. Osservava poi di aver disconosciuto anche le ri.ba., avendo disconosciuta tutta la documentazione allegata da quest'ultima dal doc. 5 al doc. 22, fra cui erano comprese le ri.ba.
11 6.3 Sul terzo motivo di appello rilevava che il calcolo delle spese di primo grado era corretto,
avendo entrambe le parti depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, quindi, dovendosi comprendere nel calcolo delle spese anche la fase trattazione/istruttoria. Inoltre, contestava l'assunto sulla pretesa carenza di legittimazione passiva di , proposto Parte_1
irritualmente e ad ogni modo infondato.
7. Proponeva poi, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi.
7.1 Con il primo motivo di appello incidentale censurava la sentenza per aver escluso dal credito la somma di € 59.236,89 in ragione dell'asserita mancata prova dei crediti di cui a determinate fatture relative agli anni 2009, 2010 e 2011 e comprese fra i docc. A, B e C, non essendo stati tali documenti tempestivamente contestati da – con Parte_1
conseguente prova dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione delle forniture sottese – essendosi la predetta società limitata a rifiutare il contraddittorio sul punto – e non essendo state disconosciute le fatture allegate ai sensi dell'art. 2712 c.c.
7.2 Con il secondo motivo di appello incidentale lamentava l'erroneità della sentenza del
Tribunale per aver il Giudice ritenuto idonei a dimostrare i pagamenti sottesi gli assegni prodotti con i docc. 23, 24, 25 e 26, trattandosi di assegni bancari non circolari privi di alcuna dimostrazione della sussistenza del rapporto di provvista e dell'avvenuta uscita di denaro e/o dell'accredito in favore di Controparte_1
7.3 Con il terzo motivo lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva condannato al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta posto Parte_1
che l'estratto conto emesso da (doc. 18) era coerente con le fatture di cui ai Controparte_1
docc. A, B e C, nonché in quanto la comunicazione del 20.01.2017 (doc. 14), con la quale
12 quest'ultima società comunicava a che era debitrice di una somma di € Parte_1
152.333,62, non era stata contestata.
7.4 Con il quarto motivo censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva compensato fra le parti la quota di 1/3 delle spese legali.
7.5 Con il quinto motivo ribadiva le proprie istanze istruttorie, lamentando l'erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva omesso di motivare in ordine al rigetto dell'istanza di esibizione delle scritture contabili di dal 2009 al 2012 e per aver Parte_1
rigettato con motivazione illogica e contraddittoria i capitoli di prova orale.
8. Con ordinanza del 31 agosto 2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
9. All'udienza del 20 dicembre 2021, tenutasi per mezzo di deposito di note scritte,
[...]
e eccepivano a loro volta l'inammissibilità dell'appello Parte_1 Parte_1
incidentale ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
10. Con l'ordinanza del 20 dicembre 2021 veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. proposta dalle parti.
11. Depositate da entrambe le parti le note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
12. Con ordinanza del 13 marzo 2023 questa Corte, “ritenuta fondata la richiesta di ordine di
esibizione formulata dalla parte appellante incidentale - sulla Controparte_1
quale la medesima ha insistito sia in sede di precisazione delle conclusioni che formulando
apposito motivo di appello - delle scritture contabili della per gli anni dal Controparte_4
13 2009 al 2012 al fine di verificare la registrazione delle fatture di cui ai documenti A, B, C del
fascicolo di primo grado di parte ritenuto di riservare all'esito Controparte_1
della produzione ogni ulteriore decisione sulle ulteriori istanze istruttorie formulate e riproposte
nei motivi di impugnazione;
”, ordinava alla parte appellante ed a Parte_1
ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio le scritture contabili relative Parte_1
agli anni 2009-2012 entro il termine del 3 maggio 2023.
13. All'esito del deposito delle scritture contabili e disposta, con provvedimento a verbale di udienza del 15 maggio 2023, l'integrazione di quelle dell'anno ancora mancante (2009), poi successivamente depositate, con ordinanza del 17 luglio 2023 veniva disposta CTU contabile con il seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, ivi comprese le scritture
contabili da ultimo depositate in atti, esaminate le partite di dare/avere tra le parti anche in
relazione ai pagamenti effettuati in corso di rapporto, quale sia il credito residuo, ove
sussistente, vantato da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
, tenendo conto anche della successione nel rapporto della società di Parte_1
fatto preesistente”; Parte_1
14. Depositata la relazione peritale in data 3 gennaio 2024 - in relazione alla cui bozza trasmessa dal CTU l'11 dicembre 2023 nessuna delle parti formulava osservazioni tecniche nel termine assegnato -, all'udienza del 5 febbraio 2024 la parte appellante eccepiva la nullità della
CTU ritenendo, in sua tesi, che il consulente avesse dato valutazioni giuridiche non consentite al perito e, inoltre, in quanto fondata su prove che avrebbe dovuto dare la controparte. La parte appellata/appellante incidentale chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
15. Fissata l'udienza del 18 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, venivano
14 depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. La parte appellante non depositava né le comparse conclusionali né le repliche, mentre la parte appellata/appellante incidentale depositava entro i termini concessi la sola comparsa conclusionale di replica nella quale evidenziava il mancato deposito della controparte e si richiamava alla precedente comparsa conclusionale ed alle risultanze della CTU.
Esame dei motivi di impugnazione
16. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da entrambe le parti del giudizio, posto che quella ex art. 348 bis c.p.c. è
esaminabile solo fino alla prima udienza di trattazione ed è già stata rigettata per entrambi.
Giova, sul punto, richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire
particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SSUU n. 27199 del 16/09/2017).
Sulla scorta di tale principio sia per l'appello principale che per quello incidentale la reciproca
15 eccezione di inammissibilità del gravame è infondata, atteso che risultano chiaramente indicate le parti del provvedimento che appellante principale ed appellante incidentale hanno inteso impugnare, unitamente alle violazioni di legge cui sarebbe incorso, in loro tesi, il Giudice di prime cure, con argomentazione sufficientemente precisa delle doglianze proposte.
17. Premesso quanto sopra e così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione sia principale che incidentale.
17.1 Il primo motivo di impugnazione principale è infondato. già con Parte_3
il proprio ricorso monitorio, aveva richiesto la corresponsione degli interessi ex d.lgs. 231/2000
dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo e, in tal senso, gli interessi risultano essere stati riconosciuti con il decreto ingiuntivo emesso, il quale condannava e Parte_1
al pagamento degli interessi come da domanda. Inoltre, in sede di Parte_1
opposizione, la stessa ha sempre chiesto la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1
così come emesso e, in ogni caso, il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/2000,
individuando altresì specificatamente, in sede di precisazione delle conclusioni, il momento da cui richiedeva detti interessi nella data di scadenza di ciascuna fattura, data che comunque è
fissata dalla legge per la decorrenza degli interessi.
Non è condivisibile neppure l'assunto degli appellanti principali sulla pretesa impossibilità di individuazione delle fatture cui riferirsi per il riconoscimento degli interessi, dovendo essere queste individuate in quelle più recenti al netto delle imputazioni di pagamento effettuate con riferimento ai debiti più risalenti nel tempo.
Non colgono nel segno, poi, neppure le doglianze degli appellanti relative alla presunta mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure del rifiuto del contraddittorio e dell'eccezione
16 di inammissibilità in merito alle allegazioni su una diversa imputazione non dedotta in sede di comparsa di costituzione, ma solo successivamente, con conseguente impossibilità di assolvere per in sua tesi, al proprio onere probatorio. Va, infatti, osservato che la società Parte_1
già con la propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado, aveva Controparte_1
tempestivamente rilevato come i pagamenti allegati in sede di opposizione dovessero, semmai,
riferirsi a fatture e forniture pregresse, evidenziando che “ammettendo per mere esigenze di
ragionamento che la documentazione ivi prodotta e disconosciuta rappresenti comunque un
pagamento, lo stesso, però, non è in alcun modo riferibile alle fatture azionate con il Decreto
Ingiuntivo. Controparte evocando lo storico e pregresso rapporto tra le parti dimentica
casualmente di allegare i saldi precedenti. I pagamenti avvenuti negli anni 2013 in poi in realtà
non andavano a copertura delle fatture azionate attualmente, ma a quelle emesse in precedenza
e sino alla numero (3) 2666 del 03.06.2013, id est la prima fattura monitoriamente azionata.”
Risulta, dunque, che la società avesse sin da subito contestato l'efficacia Controparte_1
estintiva dei pagamenti allegati da e rilevandone la Parte_1 Parte_1
non riferibilità ai crediti azionati in via monitoria, con la conseguenza che non vi è stato alcun
vulnus al diritto di difesa di questi ultimi, i quali avrebbero potuto sin da subito fornire prova della riferibilità dei pagamenti effettuati alle fatture azionate in via monitoria, delle quali, fra l'altro, non risulta essere stato contestato il rapporto sottostante ma esclusivamente il pagamento per mezzo della produzione documentale allegata o meno, come già riconosciuto dal Giudice di prime cure e non impugnato da alcuna delle parti dell'odierno grado di giudizio.
Non vi è stato, quindi, alcun pregiudizio alla difesa né la violazione del principio del contraddittorio per la pretesa mancata considerazione del rifiuto del contraddittorio in ordine alla
17 diversa imputazione di pagamento prospettata dalla società , non costituendo questa Parte_2
un'estensione del contraddittorio né una domanda nuova rispetto all'oggetto del giudizio monitorio, ma una mera difesa volta alla dimostrazione della mancata efficacia estintiva dei pagamenti allegati dagli allora opponenti, senza estensione del thema decidendum e probandum,
se non nei limiti consentiti in relazione alle allegazioni e contestazioni della controparte.
17.2 Preliminare alla valutazione del secondo motivo di impugnazione principale è necessario procedere all'esame del motivo di appello incidentale con il quale ha Parte_3
censurato la sentenza di primo grado per non avere accolto la propria istanza istruttoria di esibizione delle scritture contabili di dal 2009 al 2012 al fine dell'accertamento Parte_1
dei rapporti risalenti agli anni 2009, 2010 e 2011 e, dunque, alla registrazione delle fatture di cui ai documenti A, B e C depositati dalla società Controparte_1
L'appello incidentale, sul punto fondato, ha determinato che fosse ordinata, con ordinanza pubblicata in data 27 marzo 2023, l'esibizione delle scritture contabili dall'anno 2009 all'anno
2012 da parte di al fine di verificare la registrazione delle fatture relative a tale Parte_1
periodo e ciò ai fini della prova dell'esistenza di un credito di per quel Controparte_1
medesimo periodo, come sempre allegato dalla e come risultante dai prospetti dalla Parte_2
stessa dimessi.
Invero, la statuizione del Tribunale che aveva parzialmente ritenuto non provati i rapporti –
almeno nei limiti di quanto non rinvenibile dai ddt sottoscritti dalla destinataria – relativi a tale periodo non poteva essere condivisa, atteso che la società aveva Controparte_1
tempestivamente formulato l'istanza per l'esibizione della documentazione contabile nei confronti di e ciò proprio al fine di adempiere al suo onere probatorio circa Parte_1
18 l'esistenza di tali rapporti e, quindi, in relazione al suo credito precedente rispetto a quello azionato monitoriamente e al quale dovevano in sua tesi imputarsi i pagamenti effettuati da
[...]
e da questa allegati. Invero, di tali documenti l'appellata non era in possesso, essendo Parte_1
nella disponibilità della sola controparte e l'ordine ben poteva essere impartito, anche considerando l'art. 2710 c.c., secondo cui “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
In ragione della fondatezza di tale motivo di appello, riguardante il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria così formulata, è stata quindi ordinata l'esibizione delle scritture contabili all'odierna appellante e, all'esito di tale esibizione, è stata disposta CTU al fine di ricostruire sulla base del complessivo compendio probatorio disponibile in atti, i rapporti di dare-avere fra le parti.
Per mezzo di tale CTU e in forza della documentazione contabile depositata in atti a seguito dell'ordine di esibizione e di quella già agli atti del giudizio di primo grado si è, quindi,
provveduto alla ricostruzione dei complessivi rapporti di dare e avere fra le società parti del presente giudizio, al fine della valutazione circa la sussistenza del credito residuo della società
nei confronti della società all'esito dei pagamenti effettuati Controparte_1 Parte_1
da quest'ultima e delle imputazioni di tali pagamenti.
Va, inoltre, da subito rilevato che la CTU risulta esente da vizi, non potendosi accogliere l'eccezione proposta all'udienza del 5 febbraio 2024 da parte dell'appellante di nullità della perizia, in quanto in tesi contenente considerazioni giuridiche e valutative non di pertinenza del perito e, ad ogni modo, dovendosi esaminare le risultanze di detto elaborato nei limiti dei motivi
19 di appello proposti.
Invero, ritenuto fondato il motivo di appello incidentale con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado per non aver accolto l'istanza istruttoria di esibizione delle scritture contabili e disposta Ctu al fine della ricostruzione dei rapporti delle società parti del presente giudizio,
quanto rilevato dal Ctu può assumere rilevanza solo nell'ambito e nei limiti delle doglianze delle parti, contenendo comunque accertamenti su dati contabili e tecnici che possono essere validamente posti a fondamento della presente decisione, in quanto necessari alla ricostruzione delle forniture e dei pagamenti e avendo esplicitato il Ctu il proprio ragionamento, nel quale necessariamente si sovrappongano aspetti giuridici e aspetti tecnico-contabili (si pensi ad esempio al modus operandi derivante dall'applicazione dell'art. 1193 c.c.), senza per ciò
condizionare il Collegio nella valutazione delle risultanze finali secondo il proprio prudente apprezzamento.
Del resto, la Ctu è stata svolta nei limiti del quesito posto e senza mai sconfinare nel fornire una prova altrimenti dovuta dalle parti, con rispetto, dunque, dei requisiti imposti dal dettato delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3086 del 01/02/2022), mentre le singole risultanze della consulenza saranno esaminate unitamente ai motivi di appello, così da dare conto della tenuta, concordanza e correttezza della stessa che non sconta profili di nullità,
tantomeno quelli genericamente dedotti dalla parte appellante.
17.3 Ciò premesso, può essere esaminato ora il secondo motivo di impugnazione principale unitamente al primo motivo di appello incidentale, concernenti l'esatta ricostruzione del credito della società all'esito delle imputazioni di pagamento effettuate, anche Controparte_1
relativamente a crediti precedenti e non oggetto del procedimento monitorio.
20 La ricostruzione del credito, difatti, è stata fatta oggetto di CTU, nella quale il dott. , CP_5
all'esito dell'intera ricostruzione dei rapporti fra le parti, anche con riguardo al periodo precedente all'iscrizione al registro delle imprese da parte della società appellante, nonché al periodo comunque precedente a quello delle fatture oggetto del monitorio, ha accertato sussistere un credito residuo della società nella misura di € 95.131,35. Controparte_1
Va da subito rilevato come la analitica ricostruzione delle partite dare avere, come operata dal
Ctu, non è stata fatta oggetto di censura da nessuna delle parti dell'odierno giudizio, essendosi limitata l'appellante ad eccepirne la mera nullità perché in sua tesi contenente valutazioni giuridiche non di pertinenza del Ctu, ma senza contestarne le risultanze e senza prospettare una erronea o diversa valutazione della documentazione prodotta e senza censurare in alcun modo i calcoli effettuati. Invero, nè sono state presentate osservazioni da un punto di vista tecnico da parte dei Ctp nei termini assegnati a seguito dell'invio della bozza di perizia, né le parti hanno argomentato alcunché nei loro scritti conclusivi, scritti che infatti non sono stati depositati dall'appellante a seguito della rimessione in fase istruttoria per l'espletamento della Ctu.
Nessuna delle parti ha, invero, offerto una diversa ricostruzione o esame della documentazione in atti, anche a seguito dell'ordine di esibizione, né ha eccepito una loro errata valutazione da parte del perito nominato da questa Corte, il quale risulta avere condotto le proprie indagini con coerenza ed esplicitando l'iter logico seguito nel dettaglio, sicché dette risultanze possono senza dubbio essere poste a fondamento della presente decisione.
Del resto, la perizia, come già evidenziato, è esente da vizi, atteso che il Ctu nominato ha compiuto le proprie valutazioni nell'ambito del quesito e in modo funzionale alla ricostruzione dei rapporti in essere e dei pagamenti come documentati, indicando sempre in che modo ed
21 attraverso quali documenti ha proceduto a detta ricostruzione, fornendo alla Corte la possibilità
di valutare secondo il proprio prudente apprezzamento quanto accertato dal medesimo.
In particolare, venendo all'esame dei motivi di impugnazione e nello specifico al secondo motivo di appello principale e al primo motivo di appello incidentale, concernenti la ricostruzione del complessivo credito della società va rilevato che il Ctu, per Controparte_1
quanto concerne il periodo antecedente all'iscrizione dell'appellante al registro delle imprese, ha evidenziato come siano state depositate solo copie dei registri IVA delle fatture d'acquisto,
ovvero “registri contabili nei quali sono annotate le operazioni attive e passive sottoposte alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto senza che in essi vi sia evidenza contabile dei relativi incassi e pagamenti” (p. 9).
Inoltre, lo stesso ha indicato, più in generale, come non sia stato “possibile svolgere una compiuta ricostruzione dei rapporti commerciali intrattenuti dalle parti perché quanto prodotto in giudizio è incompleto e non è sufficiente per accertare tutti i rapporti di dare e avere fra le parti.
In particolare, non sono stati prodotti i partitari contabili clienti e fornitori che sono costituiti dalle schede analitiche che dettagliano distintamente, con sequenza temporale e con riguardo ad ogni singolo cliente e fornitore, le fatture emesse e gli incassi (partitari clienti) e le fatture ricevute e i pagamenti effettuati (partitari fornitori)” (p. 27 perizia, ma vedi anche p. 8).
Del resto, così operando il Ctu si è adeguato e ha rispettato il criterio fondante la ripartizione dell'onere probatorio incombente sulle parti, senza ad esse sostituirsi, essendo onere del creditore che faccia valere il proprio credito provarne la sussistenza e onere del debitore provare l'estinzione dello stesso. L'accertata insufficienza della documentazione prodotta al fine della prova dell'intero credito richiesto con il procedimento monitorio, non è poi stata fatta oggetto di
22 alcun rilievo da parte dell'appellante incidentale società la quale aveva Controparte_1
richiesto che venisse disposto l'ordine di esibizione delle scritture contabili da parte della società
di come poi disposto, salvo che il Ctu si è poi attenuto alla complessiva Parte_1
produzione delle parti in giudizio, utilizzando, quindi, solo la documentazione utile e completa ai fini della ricostruzione del credito.
Per quanto concerne, poi, i rapporti relativi alle forniture eseguite in data posteriore rispetto all'iscrizione al registro delle imprese e antecedente rispetto all'acquisto di cui alla prima fattura azionata con il procedimento monitorio (n. 2666/2013), va rilevato che il Ctu ha evidenziato al riguardo come non siano state “prodotte le copie delle fatture emesse per l'intero anno 2012 e,
per l'anno 2013, in data anteriore al 03/06/2013” (p. 12) ed ha, quindi, proceduto alla complessiva ricostruzione dei rapporti delle parti e al complessivo credito della società
anche avuto riguardo alle forniture di tale periodo, con conseguente Controparte_1
superamento del secondo motivo di appello laddove gli appellanti hanno lamentato l'erroneità
della sentenza di primo grado per aver ritenuto non specificatamente contestata l'esistenza di forniture eseguite in tale periodo, non essendo state dedotte in sede di comparsa di costituzione e risposta le ulteriori forniture del periodo considerato, ma avendole comunque il primo Giudice
considerate un dato acquisito sulla base della presunta contestazione solo generica degli allora opponenti. A prescindere da tale assunto - comunque infondato atteso che gli odierni appellanti si sono limitati a rilevare al riguardo, con le proprie note a verbale di cui all'udienza del
27/06/2019, che “il generale e complessivo estratto conto per il periodo dal 12.11.2012 al
06.02.2016, depositato da parte opposta con l'allegato 15, comprende anche tutte le fatture
azionate con il decreto ingiuntivo […] la dedotta (e non provata) diversa imputazione della
23 come risultante da pag. 3 2 capoverso della comparsa, riguarda fatture precedenti alla CP_1
n. (3)2666 del 03.06.2013 […]. Le fatture più remote, infatti, a cui fa riferimento parte opposta
sono esclusivamente le prime 10 del doc. 15 – sopra richiamato – (essendo le altre le stesse del
decreto ingiuntivo) per un importo di € 33.319,41” - senza effettuare una specifica contestazione delle fatture elencate né circa la presunta mancata esistenza dei rapporti sottesi o del già
avvenuto pagamento delle fatture elencate, deve, dunque, confermarsi la ricostruzione del credito operata dal consulente, il quale ben poteva prendere in considerazione anche tali fatture al fine della valutazione circa i pagamenti medio tempore intervenuti e allegati dall'appellante.
Il consulente, infatti, con riguardo a tali fatture, ha rilevato il loro pagamento nel periodo fra il
10/04/2016 e il 30/06/2018, per mezzo del confronto dei prospetti elaborati dalla stessa creditrice odierna appellata (doc. 15 e doc. 4 , dai quali risultava lo scaduto a tali date. Invero, il CP_1
raffronto fra l'insoluto al 10/04/2016 (tavola n. 2 CTU p. 12) e l'insoluto al 30/06/2018 (tavola n.
3 CTU p. 13-14) è oggetto anch'esso di un ulteriore tavola elaborata dal perito dott. CP_5
(tavola n. 4 CTU p. 15), dal quale emerge che le fatture corrispondenti a tale periodo
(dall'iscrizione al registro delle imprese all'acquisto di cui alla prima fattura del monitorio n.
2666/2013) sono state pagate in tale periodo, come emerge poi, altresì, dalla tavola n. 8 della perizia (pag. 23) relativa alle imputazioni di pagamento.
Del resto, come già visto, tale ricostruzione operata analiticamente dal consulente non è stata fatta oggetto di alcuna censura dalle parti del giudizio, sicché, anche sotto tale profilo, deve certamente condividersene il contenuto, alla luce della complessiva documentazione prodotta in atti. Con conseguente superamento anche degli accertamenti basati sui documenti di trasporto e delle doglianze al riguardo formulate dall'appellante, in quanto il Ctu ha ricostruito il
24 complessivo credito sulla base di tutta la documentazione a sua disposizione, come prodotta in giudizio dalle parti, anche documentazione contabile e di produzione successiva, mantenendosi nei limiti di essa e quindi nel perimetro di quanto prodotto dalle parti del giudizio.
17.4 Vanno, ora, esaminati i motivi di appello principale e incidentale concernenti i pagamenti effettuati da parte della società Parte_1
Gli appellanti hanno lamentato, infatti, l'errata applicazione da parte del Tribunale del principio di non contestazione in ordine ai pagamenti effettuati per mezzo delle ricevute bancarie, non specificamente contestati – secondo la loro ricostruzione – dall'odierna appellata;
mentre l'appellante incidentale, con il proprio secondo motivo di gravame, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto idonei a provarne il relativo pagamento le copie fronte retro degli assegni depositate dalla società così come dei pagamenti effettuati a Parte_1
mezzo bonifico.
Per quanto concerne tali pagamenti ritiene la Corte che alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalle parti e dalle relative difese svolte, debbano essere condivise le relative risultanze della perizia, avendo il consulente, al fine della ricostruzione del credito residuo, verificato i pagamenti effettivamente svolti da parte della società Parte_1
quantificandoli in € 99.048,15 (tavola 6 ctu, p. 21), oltre € 3.694,04 che la società CP_1
aveva imputato alle fatture emesse (cfr p. 22), riconoscendone così la ricezione, per un
[...]
totale complessivo di € 102.742,19, diversa dalla somma indicata dagli appellanti pari ad €
160.404,27.
Invero, lo stesso Ctu ha evidenziato, con valutazione da ritenersi pienamente condivisibile, la solo parziale idoneità di quanto prodotto al fine della dimostrazione dell'effettivo pagamento di
25 quanto risultante dagli assegni bancari, dai bonifici bancari e delle ri.ba.
È principio noto, del resto, per quanto concerne gli assegni bancari, che “per provare un
pagamento non è sufficiente, nel caso di pagamenti mediante assegno bancario, la produzione
della matrice, ma bisogna fornire anche la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del
creditore. La consegna del titolo bancario non determina l'estinzione del debito, che si
perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché
la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro
solvendo”. Nell'ipotesi di assenza del titolo e della prova dell'avvenuto incasso, la matrice di un
assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della
prova del pagamento (Cass civ., Ord. 4 giugno 2021, n. 15709)”.
Ancora, per quanto riguarda invece i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario e ricevuta bancaria, va evidenziato che in tal caso la prova è data, nel primo caso, dall'estratto di conto corrente bancario del debitore con evidenza dell'addebito del bonifico e nel caso delle ri.ba. dalla ricevuta rilasciata dalla a prova dell'avvenuto pagamento. Tali prove sono del resto nella Pt_5
completa disponibilità del debitore, sicché la mancata produzione di quanto necessario ai fini di fornire una prova adeguata del pagamento è allo stesso imputabile in termini di mancato assolvimento dell'onere della prova del pagamento.
In forza di tali considerazioni, il cui utilizzo anche da parte del CTU non comporta, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, alcun profilo di nullità della perizia, essendo strettamente funzionale alla ricostruzione dei pagamenti effettuati sulla base della documentazione effettivamente presente in atti e, quindi, alla ricostruzione contabile dei rapporti, la conclusione a cui si perviene è che i pagamenti adeguatamente documentati da parte degli appellanti
26 ammontano ad € 99.048,15 e, come anche evidenziato dal CTU, nello specifico vi sono “5
disposizioni di bonifico per € 10.700,00 di cui è stata prodotta copia dell'estratto di conto
corrente (cfr. doc. n.5) e dalle copie fronte e retro, per € 88.348,15, di n.56 assegni bancari con
girata dell'incasso della creditrice (cfr. docc. da n.23 a n.28)” (cfr p. 20 e 21 della CP_1
perizia).
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e in applicazione dei principi sopra richiamati, le conclusioni cui è giunto il CTU devono ritenersi condivisibili e possono essere recepite nella quantificazione finale, con parziale accoglimento sia della censura oggetto del motivo di appello principale, che tuttavia non incide in alcun modo in diminuzione sulle somme dovute, essendo queste invece maggiori di quanto accertato in primo grado, sia dell'appello incidentale sul punto in relazione a tali maggiori somme.
Giova osservare come gli allegati pagamenti tramite ri.ba., non computati dal Ctu come satisfattivi, non potevano in alcun modo essere considerati provati in quanto il disconoscimento delle ri.ba. effettuato in primo grado dalla società è stato preciso e puntuale, Controparte_1
con indicazioni specifiche e tale, dunque, da consentire di individuare le ragioni delle differenze rispetto ai presunti originali. A fronte di tale puntuale disconoscimento gli allora opponenti non hanno prodotto alcunché teso alla dimostrazione della autenticità delle stesse o, comunque, della fondatezza della loro pretesa, di talché il Tribunale prima e il Ctu poi hanno correttamente escluso detti documenti fra quelli validi ai fini della dimostrazione dell'intervenuto pagamento,
esclusione che questo Collegio condivide pienamente per quanto evidenziato, con conseguente rigetto dell'appello della società sul punto. Parte_1
Per quanto concerne, poi, il disconoscimento delle matrici degli assegni, deve ritenersi che
27 questo sia stato precisamente formulato, con indicazione degli aspetti per cui si è ritenuto differente dall'originale e dei motivi di contestazione, avendo l'appellata evidenziato come gli stessi fossero illeggibili e non consentissero una chiara comprensione né del beneficiario, né
degli assegni o delle date o delle somme. Ne consegue dunque, anche sotto questo aspetto, la corretta esclusione delle sole matrici tanto da parte del Tribunale, quanto nella operazione effettuata da parte del Ctu nella propria ricostruzione contabile, che questa Corte condivide pienamente, con conseguente rigetto del gravame incidentale sul punto.
Diversamente per i pagamenti effettuati per mezzo di bonifico, i quali sono stati condivisibilmente computati dal Giudice di prime cure e anche dal Ctu nella sua ricostruzione contabile, attesa anche la genericità del disconoscimento dei documenti a essi relativi, operato dalla società , il quale ha riguardato solo l'asserita mancata prova del loro accredito e Parte_2
non, invece, motivi di difformità rispetto agli originali, senza produrre il proprio estratto conto a dimostrazione del mancato accredito.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'appello incidentale sul tale specifico profilo, laddove la società aveva impugnato la sentenza di primo grado per avere ritenuto Controparte_1
provati i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.
Anche sul punto le considerazioni svolte dal Ctu al fine della corretta ricostruzione del credito non sconfinano nell'ambito delle valutazioni giuridiche riservate all'organo giudicante, ma ben possono essere utilizzate anche dal consulente nominato, in quanto funzionali all'esatto calcolo contabile dei pagamenti effettuati dalla società al fine della loro rigorosa Parte_1
imputazione al credito della società la cui correttezza di utilizzo è comunque Controparte_1
sempre rimessa al controllo ed alle valutazioni di questo Collegio. Anche con riferimento alla
28 ricostruzione dei pagamenti, come già visto per i crediti, va poi osservato che nessuna delle parti del giudizio ha presentato alcuna osservazione, di talché anche sotto questo aspetto non risultano specifiche censure sui criteri utilizzati.
I pagamenti complessivamente effettuati da parte di ammontano quindi a Parte_1
complessivi € 102.742,19, ovvero pari ad € 99.048,15, oltre € 3.694,04, imputati dalla società
alle fatture emesse, riconoscendo così di avere ricevuto la somma. Controparte_1
17.5 Risulta necessario esaminare ora i motivi di appello principale e incidentale relativi alle imputazioni dei pagamenti così individuati in relazione ai crediti residui della società CP_1
[...]
Anche sotto tale aspetto, vanno evidenziate le risultanze del Ctu, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 1193 e 1195 c.c., in maniera funzionale rispetto al calcolo contabile del credito e senza dunque sconfinare nell'ambito di esclusiva pertinenza del
Giudice.
Invero, va osservato che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo
del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo,
la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul
creditore, il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia
estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca
che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo
restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale
debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso,
sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del
29 creditore, è giuridicamente inefficace” (Cass. Civ. n. 19527 del 09/11/2012, Cass. Civ. n. 6217
del 31/03/2016, Cass. Civ. n. 21512 del 20/08/2019).
Nel caso di specie non è avvenuta alcuna imputazione da parte del debitore al momento del pagamento, il quale si è infatti limitato a pagare per mezzo, peraltro, di plurimi e diversi mezzi di pagamento senza indicazione del debito che essi andavano a estinguere e senza indicazione di una somma precisa riferibile a una determinata fattura. Né poi, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, l'imputazione di pagamento operata dalla società è stata Parte_2
puntualmente contestata e confutata da questi, essendosi limitati i medesimi a eccepire il rifiuto del contraddittorio in merito ai rapporti pregressi in quanto in loro tesi pregiudicante il proprio diritto di difesa, ma senza contestarne l'esistenza. Invero non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa né estensione inammissibile del contraddittorio sia per quanto concerne le fatture emesse successivamente all'iscrizione al registro delle imprese, ma prima di quelle di cui al procedimento monitorio, sia per i rapporti relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, i quali vanno ritenuti provati nei limiti delle risultanze della Ctu, qui integralmente richiamate.
L'imputazione operata dalla società , poi, è stata precisa e non possono valere le Parte_2
argomentazioni degli appellanti in ordine alla presunta tardività di questa con riferimento alla missiva del 30/04/2016 (doc. 13 primo grado), con la quale il creditore avrebbe imputato i pagamenti ricevuti nell'anno 2016 a fatture emesse nell'anno 2012, atteso che non risulta essere incorso in alcuna prescrizione – peraltro neppure allegata – nonché in quanto l'imputazione di pagamento operata dal creditore, anche se distante nel tempo, è stata precisa e circostanziata e tale da consentire facilmente al debitore di confutarla o di opporsi a essa.
Del resto, non può essere condiviso neppure l'assunto degli appellanti principali secondo il quale
30 il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. da parte di in ordine ai mezzi di Controparte_1
pagamento allegati dovrebbe ritenersi preclusivo della possibilità di imputare tali pagamenti a fatture – e dunque forniture – pregresse rispetto a quelle del monitorio. Invero, già il Giudice di prime cure e poi anche il Ctu ai fini di effettuare la corretta ricostruzione contabile hanno correttamente applicato i criteri codicistici in materia, imputando a tali rapporti pregressi solo quei pagamenti dei quali era stata comunque raggiunta la prova da parte della società
[...]
onerata, come detto, della prova del pagamento quale fatto estintivo in quanto Parte_1
debitrice e convenuta sostanziale. Invero, “la contestazione della conformità all'originale di un
documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma deve essere
effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione
specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume
differisca dall'originale” (Cass. n. 7105 del 12/04/2016). Orbene, correttamente il Ctu ha ritenuto valida l'imputazione di pagamento solo per quei pagamenti provati, anche perché non effettivamente e validamente disconosciuti.
Il Ctu nominato ha quindi correttamente utilizzato, al fine della ricostruzione contabile del credito residuo, le imputazioni di pagamento effettuate dalla creditrice, rilevando altresì che
“all'esito dell'esame di quanto prodotto dall'appellante non vi è evidenza dell'imputazione da
parte della debitrice alla fattura, se non genericamente, per i soli dispositivi di bonifico
bancario documentati sempre con causale “per acconto EC”. Si rileva così che i pagamenti
corrisposti dalla società scaglionati in quattro anni ed eseguiti per acconti Parte_1
su un non meglio precisato estratto conto, oppure a mezzo assegni bancari o ri.ba., in mancanza
d'imputazione della debitrice non sono né riferiti, né riferibili ad un determinato debito. Quanto
31 alla creditrice, attraverso l'esame di quanto prodotto si evince che solo alcuni dei pagamenti
ricevuti, che risultano opportunamente documentati, trovano imputazione alle fatture (cfr. doc.
n.12,13,14). Si consideri che la , con lettera raccomandata a.r. del 29/01/2016, CP_1
sottoscritta anche dalla debitrice per accettazione (cfr. doc. n.12), stabiliva che i pagamenti
ricevuti sarebbero stati registrati in acconto a debiti pregressi. Il creditore, ex art. 1195 Codice
civile, avvisava così che a fronte di ogni incasso avrebbe inviato dettaglio specifico su quale
fattura imputare l'importo a “scalare del debito residuo”” (p. 17-18).
Tali considerazioni sono pertinenti, logiche e coerenti con quanto già osservato in ordine alla mancata imputazione da parte del debitore e alla mancata contestazione dei pagamenti e delle imputazioni effettuate dal creditore.
Nello specifico, poi, il consulente ha individuato fra i pagamenti effettivamente dimostrati (pari ad € 102.742,19) alcuni distintamente imputati alle fatture per un ammontare di € 21.966,57,
corrispondenti ad alcune delle fatture (le prime sette del doc. 15 della Parte_6
ancora insolute al 10/04/2016. Per i restanti € 80.775,62, invece, in assenza di alcuna altra imputazione, il consulente risulta avere condivisibilmente fatto applicazione del principio di cui all'art. 1193 c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Ha quindi evidenziato l'impossibilità di accertamento delle modalità di incasso delle fatture antecedenti alla data del 12/11/2012, non avendo prodotto i partitari contabili Controparte_1
del cliente (schede analitiche che dettagliano distintamente, con sequenza Parte_1
temporale, le fatture emesse e gli incassi) e non potendo utilizzare a tal fine il doc. n. 19 -
32 dal 2009 al 2013, prodotto dall'appellata/appellante incidentale, Parte_7
trattandosi di un elenco “extracontabile”, suddiviso per periodo e per cliente, con evidenzia degli importi degli insoluti suddivisi per istituto di credito, senza il riferimento alle fatture emesse.
In forza dell'imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. per i residui pagamenti per € 80.775,62, ha quindi accertato sussistere un credito residuo di pari ad € 95.131,35. Controparte_1
Va osservato che neppure rispetto a tale conclusione contabile della CTU risulta esservi stata alcuna contestazione delle parti o dei loro ctp, mancando ogni osservazione sul punto.
La sentenza di primo grado va dunque riformata, in accoglimento dell'appello incidentale,
laddove ha condannato e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
di € 76.264,70, atteso che all'esito dei pagamenti effettivamente dimostrati e della Parte_2
loro imputazione, anche a fatture e rapporti precedenti rispetto a quelli di cui è causa, alla luce della documentazione depositata e del complessivo compendio probatorio disponibile in atti, il credito residuo dell'appellata risulta pari alla maggior somma di € 95.131,35.
17.6 Venendo ora all'esame del terzo motivo di impugnazione dell'appello principale, ne va dichiarata l'infondatezza.
Invero, la fase istruttoria è in realtà, nel primo grado, fase istruttoria e di trattazione, stante il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c ed il motivo risulta comunque assorbito dalla nuova liquidazione cui è tenuta la Corte in ragione della riforma della sentenza di primo grado in accoglimento, nei termini di cui si dirà di seguito, dell'appello incidentale.
17.7 Da ultimo, inammissibile deve ritenersi il motivo di impugnazione degli appellanti riguardo il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva di fondata Parte_1
sul presupposto che la società è autonoma rispetto al socio accomandatario. La medesima è stata
33 espressa in modo del tutto generico, senza argomentazione alcuna e senza indicazione delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, essendo dunque assente la parte argomentativa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ed anche dalle Sezioni Unite
nella sentenza già citata, al fine di confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a fondamento della propria decisione. Invero, anche a tacere della legittimazione e dell'interesse ad agire in merito a tale domanda per quanto concerne la società appellante, il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva da parte del Giudice di prime cure si è fondato sulla presenza in sede monitoria della domanda anche nei confronti di e non Parte_1
sulle argomentazioni ora proposte dagli appellanti concernenti la presunta autonomia della società rispetto al socio accomandatario, il quale risulta argomento nuovo e non specificatamente volto a contrastare quanto affermato dalla sentenza di primo grado. Fermo restando che il socio accomandatario può essere convenuto per la domanda di pagamento e solo in sede di esecuzione opera il beneficium excussionis.
17.8 Al rigetto dell'appello proposto da e da Parte_1 Parte_1
consegue necessariamente la valutazione di assenza dei presupposti per il chiesto risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Conclusioni e spese di lite
18. Va, dunque, rigettato l'appello principale, con parziale modifica della motivazione del
Tribunale e parzialmente accolto l'appello incidentale proposto nei termini indicati nei paragrafi che precedono.
19. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite, che devono essere poste per entrambi i gradi a carico dell'appellato soccombente e vengono liquidate
34 in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum, come da nota spese depositata.
20. Le spese di CTU devono poi essere poste interamente a carico della parte appellante in ragione della prevalente soccombenza, avendo da sempre contestato la sussistenza dell'intero credito, con condanna alla rifusione alla parte appellata e appellante incidentale di quanto dalla stessa già versato al consulente a tale titolo.
21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del suo gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) condanna in solido e , il secondo Parte_1 Parte_1
nella sua qualità di socio accomandatario della prima, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 95.131,35, oltre agli interessi ex d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) Rigetta nel resto l'appello incidentale.
35 4) Condanna parte appellante e Parte_1 Parte_1
quale socio accomandatario della prima, al pagamento a favore della
[...]
parte delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio, che liquida per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 270,00 per esborsi e per il secondo grado in euro 13.365,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, oltre al contributo unificato e marca.
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte appellante Parte_1
e già liquidate con separato decreto,
[...] Parte_1
con condanna degli stessi alla rifusione a parte appellata Controparte_1
di quanto dalla medesima versato a tale titolo al consulente.
[...]
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e Parte_1 Parte_1
ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per l'appello, in ragione del rigetto integrale del suo gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1620 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. Parte_1
) e (C.F. ), con il P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Giuseppina Ceccarelli, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Gaetano Vinci, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1299/2021 del Tribunale di Verona pubblicata in data
21/06/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Si chiede alla Ecc.ma Corte adita, respinta e disattesa ogni avversa domanda anche
incidentale, riformare la sentenza impugnata n. 1299/2021 e per l'effetto:
- Accertare e dichiarare non dovuta, per i motivi di cui in atti la somma di €135.231,29, come
specificata in sentenza pari ad €76.264,70, così come non dovuti gli interessi moratori stante
l'avvenuto pagamento delle somme indicate con ogni conseguente provvedimento, stante
comunque la nullità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza della domanda avanzata dal CP_1
per le causali di cui all'opposizione proposta
[...]
- Condannare l'opposta, in virtù delle risultanze processuali e della condotta posta in essere
dalla stessa, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., III co., come in atti.
- condannare la società opposta al pagamento delle spese di doppio giudizio, nella misura
massima consentita dai parametri ministeriali attesa la condotta processuale della società
opposta, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato.
- In subordine nella negata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie si chiede in
egual misura l'ammissione delle ns istanze istruttorie come richiamate all'udienza di
precisazione delle conclusioni del 26.11.2020”.
Per parte appellata
“IN VIA PRELIMINARE: per tutte le ragioni indicate in atti dichiararsi inammissibile
l'appello avversario.
2 Spese di lite di entrambi i gradi interamente rifuse, che dovranno ricomprendere quelle del
procedimento monitorio, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del presente giudizio
di appello e del sub procedimento n. 1620-1/2021 R.G. relativo all'istanza ex art. 351 II c.
C.p.c., oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
NEL MERITO: rigettarsi le ragioni e le conclusioni rassegnate nell'atto di appello avversario,
poiché tutte infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti. Spese di lite di
entrambi i gradi interamente rifuse, che dovranno ricomprendere quelle del procedimento
monitorio, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del presente giudizio di appello e del
sub procedimento n. 1620-1/2021 R.G. relativo all'istanza ex art. 351 II c. C.p.c., oltre
contributo forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: per tutte le ragioni indicate in atti riformarsi
parzialmente la sentenza n. 1299/2021 pubblicata il 21.06.2021, RG 726/2019, pronunciata dal
Tribunale di Verona, con riferimento ai singoli capi oggetto di impugnazione proposta da
. Spese di lite di entrambi i gradi interamente rifuse da Parte_2 CP_1
ricomprendersi quelle del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, del presente giudizio di appello e del sub procedimento n. 1620-1/2021 R.G. relativo
all'istanza ex art. 351 II c. C.p.c., oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CPA come per
legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Come indicato nella comparsa di costituzione e risposta con appello
incidentale, insiste affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello Parte_2 CP_1
voglia ammettere il mezzo di prova richiesto da . con la memoria Parte_2 CP_1
n. 2 ex art. 183 VI c. C.p.c. e nel foglio di p.c. di I grado e per l'effetto ordini alla
[...]
[...
[...] l'esibizione delle scritture contabili dal 2009 al 2012 al fine di verificare la CP_2
registrazione delle fatture di cui ai documenti A, B, C, ex art. 356 C.p.c., per tutte le ragioni
indicate in atti. insiste altresì nella richiesta di ammissione dei Parte_2 CP_1
capitoli di prova formulati nella memoria n. 2 ex art. 183 VI c. C.p.c. e nel foglio di p.c. di I
grado:
1) Vero che i rapporti commerciali tra ed nascevano dall'anno CP_1 Parte_1
2009 ed attualmente sono ancora in essere?
2) Vero che precedentemente all'anno 2012 la si presentava quale società di Parte_1 fatto? Co
3) Vero che i pagamenti a mezzo ri. così come indicate nelle fatture dal 2009 venivano omesse da parte di Parte_1
4) Vero che sin dall'anno 2019 effettuava gli insoluti di cui al documento n. 19 Parte_1 che si rammostra?
5) Vero che provvedeva al pagamento delle fatture in oggetto e ciò sin Parte_1 dall'anno 2009 bonificando somme in acconto a quanto dovuto?
6) Vero che i predetti pagamenti venivano imputati alle fatture scadute più risalenti nel tempo a partire dall'anno 2009?
7) Vero che i pagamenti effettuati da nel corso dell'anno 2016 venivano Parte_1 imputati alle fatture emesse nei confronti della stessa società nell'anno 2012?
8) Vero che dichiarava di essere a conoscenza del debito complessivamente Testimone_1 maturato dalla società Parte_1
9) Vero che chiedeva di voler dilazionare il debito della società così come Testimone_1 indicato nel decreto ingiuntivo attualmente opposto?
10) Vero che con riferimento alle vendite dei prodotti di cui alle fatture A, B, C e di quelle allegate al decreto ingiuntivo DOCC. 2, 3, 4, 5, ometteva di eccepire la Parte_1 presenza di vizi, difetti od ancora irregolarità nella consegna?
Si indicano testi la Sig.ra e di Verona, presso Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 anche a riprova sulle circostanze dedotte da controparte ed eventualmente CP_1 ammesse.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione e il socio accomandatario Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4273/2018 del Parte_1
24.11.2018, con il quale il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso di Parte_3
aveva ingiunto loro il pagamento in solido della somma di € 135.501,59, quale
[...]
saldo del corrispettivo relativo ad una serie di forniture avvenute tra il 2013 e il 2016.
A sostegno dell'opposizione eccepivano la carenza di legittimazione passiva del socio, per il quale non era stata richiesta la specifica condanna in solido in sede monitoria, nonché l'integrale saldo delle fatture dimesse nel fascicolo monitorio mediante pagamenti a mezzo bonifici, assegni bancari e RIBA effettuati nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per complessivi €
165.967,48, precisando che la società era stata costituita il 28.09.2012 e che il Parte_1
legale rappresentante aveva avviato ex novo i rapporti commerciali con il , i quali fino Parte_2
ad allora erano stati intrattenuti dal defunto padre con altra diversa attività.
2. Con comparsa di risposta si costituiva contestando Parte_3
l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
In particolare, ribadiva la fondatezza del complessivo credito di cui al decreto ingiuntivo,
disconosceva ex art. 2712 c.c. le copie fotostatiche di matrici di assegni, riproduzioni di titoli bancari solo parzialmente leggibili e bonifici prodotti dalla controparte, in ogni caso rappresentando che i pagamenti avvenuti dall'anno 2013 in poi andavano imputati ad insoluti pregressi rispetto a quelli monitoriamente azionati, atteso che era accaduto “che in costanza dell'importante morosità accumulata dalla debitrice la stessa continuava ad effettuare acquisti,
5 come del resto sta facendo attualmente, di qui i pagamenti a singhiozzo effettuati alla creditrice che in assenza di indicazioni venivano imputati alle fatture più remote”.
3. Con ordinanza del 12.08.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto per la minor somma di € 87.824,94.
4. La causa veniva decisa con sentenza n. 1299/2021, con la quale il Tribunale di Verona
accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannava in solido Parte_1
e , il secondo nella sua qualità di socio accomandatario
[...] Parte_1
della prima, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
76.264,70, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, con condanna in solido dei primi alla rifusione in favore dell'opposta della quota di 2/3 delle spese di lite, compensandole nella quota residua.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione di in quanto la domanda d'ingiunzione era stata formulata anche nei suoi Parte_1
confronti “nella sua qualità di socio accomandatario della (…) Parte_1
solidalmente e illimitatamente obbligato”, con documentazione di tale qualifica per mezzo di visura camerale.
Inoltre, rilevava la pacifica esistenza dei rapporti di fornitura di cui alle fatture monitoriamente azionate, la mancata specifica contestazione circa l'esistenza di ulteriori forniture eseguite in data posteriore all'iscrizione al registro delle imprese della società ma Parte_1
prima del perfezionamento dell'acquisto di cui alla fattura n. 2666/2013 (la prima del procedimento monitorio), oltre che la preesistenza di fatto di quest'ultima società rispetto all'iscrizione al registro delle Imprese, in ragione dell'esercizio della medesima attività
6 commerciale con stesso numero di partita IVA ancor prima di detta iscrizione e, infine, che i pagamenti venivano effettuati in acconto sulle fatture rimaste impagate in costanza di nuovi acquisti. Evidenziava, quindi, che, tra i rapporti di fornitura intercorsi prima di quelli azionati in via monitoria, potevano ritenersi provati solo quelli di cui ai DDT sottoscritti dalla destinataria –
con un credito per forniture per gli anni 2010 e 2011 di € 39.532,06 – e, per le forniture intercorse tra la data di iscrizione di al registro delle imprese e la data della Parte_1
prima fattura di cui al procedimento monitorio (27/05/2013), solo quelle non contestate, al netto delle imputazioni della creditrice, per un credito di € 12.056,95, per una somma totale di €
51.589,01.
Riteneva poi che non vi fosse prova di ulteriori rapporti per gli anni 2009, 2010, 2011 atteso che il prospetto dimesso da (doc. 19) e le fatture dimesse all'udienza del Parte_3
27.09.2019 erano state espressamente contestate da Parte_1
Rilevava, dunque, che i pagamenti corrisposti da scaglionati in quattro anni ed Parte_1
eseguiti per acconti, in mancanza di imputazione da parte della debitrice, non erano riferiti né
riferibili ad un determinato credito, mentre, a riguardo, aveva dimostrato Parte_3
di essersi avvalsa della facoltà di cui all'art. 1195 c.c. con imputazione dei pagamenti alle fatture più vecchie che risultavano scoperte con effetto dal 01.02.2016 per mezzo di raccomandata a/r del 29.01.2016, oltre che per mezzo di successive e-mail con le singole imputazioni specifiche.
Di conseguenza, riteneva infondata l'eccezione di pagamento di nei limiti in cui Parte_1
si riferiva ai pagamenti oggetto delle diverse imputazioni da parte della creditrice.
Con riguardo ai pagamenti estranei alle imputazioni di pagamento effettuate dalla creditrice,
evidenziava che, a fronte della contestazione circa la rispondenza al vero da parte di Parte_4
[...
[...] degli assegni e/o matrici di assegni, aveva prodotto nuove copie fronte
[...] Parte_1
retro di questi con firma per girata e timbro della ad esclusione di alcuni determinati Pt_5
pagamenti rimasti privi di riscontro documentale;
in relazione ai bonifici bancari, rilevava la genericità della contestazione di mentre, con riguardo alle Ri.ba., le riteneva Controparte_1
irrilevanti ai fini probatori in quanto non contenevano alcun dato utile a ricollegare i pagamenti ai rapporti in causa.
Di conseguenza, al netto dei pagamenti posteriori al 01.02.2016 imputati dalla creditrice a fatture diverse da quelle di cui al procedimento monitorio, determinava in € 110.825,90 l'importo complessivo dei pagamenti effettivamente dimostrati dagli opponenti, di cui € 51.589,01 da imputarsi alle più antiche forniture diverse da quelle di cui al decreto ingiuntivo in base ai criteri cui all'art. 1193 c.c., con conseguente rideterminazione del credito complessivo di CP_1
di cui al procedimento monitorio in € 76.264,70 (dato dalla differenza tra la somma
[...]
ingiunta – € 135.501,89 – e la differenza fra i pagamenti effettivamente dimostrati e, fra questi,
quelli imputati alle forniture precedenti pari ad € 59.236,89).
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato Parte_1
e impugnavano la predetta sentenza sulla base dei
[...] Parte_1
seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo censuravano la sentenza del Tribunale per essere stati violati gli artt.
112 e 115 c.p.c. atteso che era stata condannata al pagamento di interessi ex Parte_1
d.lgs. 231/2002 “con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo” in assenza di specifica domanda e senza che si potesse comprendere a quale fattura riferirsi e, inoltre, per non
8 aver tenuto conto del rifiuto del contraddittorio e dell'eccezione di inammissibilità circa le allegazioni sulla diversa imputazione dei pagamenti, non dedotta specificatamente in sede di comparsa di costituzione e risposta e basata su una mole indistinta di fatture, tutte contestate da
Parte_1
5.2 Con il secondo motivo si dolevano dell'erroneità della sentenza impugnata per non essere stata respinta la domanda posta a fondamento del decreto opposto, nonostante la prova di fatti estintivi e/o modificativi delle somme richieste e, comunque, l'assenza di allegazione e prova di una diversa imputazione di questi, con plurime argomentazioni:
a. il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non specificatamente contestata da parte di l'esistenza di forniture eseguite dopo l'iscrizione al registro delle imprese e Parte_1
prima del perfezionamento dell'acquisto di cui alla fattura n. 2666/2013, atteso che, così
facendo, aveva dato per presupposto un fatto mai allegato da la quale non Controparte_1
aveva mai dedotto l'esistenza di forniture nel predetto periodo;
b. la sentenza era errata anche laddove aveva ritenuto che tra le parti sussistessero una pluralità di rapporti di fornitura, non essendo stati questi dimostrati e allegati specificatamente,
con conseguente violazione dell'art. 1193 c.c., la cui corretta applicazione richiede la prova della sussistenza delle ulteriori forniture e l'indicazione, fra queste, di quelle oggetto di debito,
dovendo il creditore provare la fonte del proprio credito e dedurne il mancato pagamento;
c. il Giudice del primo grado aveva errato nell'applicazione dell'art. 1193 c.c. in quanto il disconoscimento da parte di dei fatti sottesi ai documenti prodotti con Controparte_1
l'iscrizione a ruolo (i pagamenti) aveva comportato l'impossibilità di valutazione di una diversa imputazione, atteso che una diversa imputazione avrebbe presupposto il riconoscimento dei
9 pagamenti allegati, nonché aveva errato in quanto aveva introdotto nel thema decidendum fatti mai allegati o dedotti in quanto l'unica diversa imputazione di pagamento era quella di cui alle comunicazioni dal 30/04/2016 al 29/07/2016 (doc. 13 opposta), irrilevante perché operata a distanza di quattro anni dalle fatture considerate (del 2012) e in quanto aveva asserito che le altre imputazioni (di cui ai documenti 12, 13 e 16) non erano state contestate nonostante non esistessero imputazioni ulteriori nei documenti richiamati dal Giudice, il quale avrebbe comunque dovuto tener conto del rifiuto del contraddittorio da parte di Parte_1
d. la sentenza impugnata era errata anche per non aver applicato correttamente il principio della mancata contestazione, atteso che i pagamenti portati dalle RI.BA. non erano stati specificatamente contestati, non avendo in sede di comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta contestato i fatti sottesi a detti strumenti di pagamento, ma avendo questa allegato fatti nuovi specifici a supporto dell'irrilevanza probatoria di tali documenti solo con le memorie istruttorie.
5.3 Con il terzo motivo lamentavano l'erroneità della sentenza del Tribunale per errata applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 atteso che i 2/3 del compenso, in assenza di fase istruttoria, dovevano essere pari ad € 5.400,00.
5.4 Lamentavano poi l'erroneità della sentenza in punto di rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva di essendo la società autonoma rispetto al socio Parte_1
accomandatario.
5.5 Chiedevano, infine, condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti di
Parte_3
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità
10 dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis c.p.c., chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza nel merito e proponendo a sua volta appello incidentale. Sosteneva, quanto ai motivi di appello e alle complessive doglianze espresse, quanto segue.
6.1 Sul primo motivo di appello evidenziava che nel proprio foglio di Controparte_1
precisazione delle conclusioni del 21.11.2020, aveva chiesto espressamente la condanna alla corresponsione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo e che, inoltre, era chiaro su quali fatture si dovessero calcolare gli interessi moratori essendo queste quelle che residuavano dall'imputazione della somma di €
59.236,89 a partire dalla fattura più remota allegata al ricorso monitorio sino alla più recente ai sensi dell'art. 1193 c.c. Osservava poi di aver sempre allegato che i pagamenti avvenuti dal 2013
in poi venivano imputati ai crediti più antichi a copertura di fatture emesse prima del periodo considerato in sede monitoria, come dimostrato dalla raccomandata a/r sottoscritta da
[...]
Parte_1
6.2 Sul secondo motivo di appello ribadiva come avesse tempestivamente Controparte_1
dedotto e allegato le fatture sub docc. A, B e C a dimostrazione dell'esistenza di rapporti commerciali fra le parti, le quali erano state solo genericamente contestate da e Parte_1
non disconosciute ai sensi dell'art. 2712 c.c., né aveva contestato l'esistenza di Parte_1
rapporti commerciali fra le parti, pur avendo potuto dimostrare con facilità di aver saldato le fatture di cui ai docc. A, B e C. Inoltre, non aveva indicato alcuna imputazione Parte_1
di pagamento circa le fatture. Osservava poi di aver disconosciuto anche le ri.ba., avendo disconosciuta tutta la documentazione allegata da quest'ultima dal doc. 5 al doc. 22, fra cui erano comprese le ri.ba.
11 6.3 Sul terzo motivo di appello rilevava che il calcolo delle spese di primo grado era corretto,
avendo entrambe le parti depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, quindi, dovendosi comprendere nel calcolo delle spese anche la fase trattazione/istruttoria. Inoltre, contestava l'assunto sulla pretesa carenza di legittimazione passiva di , proposto Parte_1
irritualmente e ad ogni modo infondato.
7. Proponeva poi, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi.
7.1 Con il primo motivo di appello incidentale censurava la sentenza per aver escluso dal credito la somma di € 59.236,89 in ragione dell'asserita mancata prova dei crediti di cui a determinate fatture relative agli anni 2009, 2010 e 2011 e comprese fra i docc. A, B e C, non essendo stati tali documenti tempestivamente contestati da – con Parte_1
conseguente prova dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione delle forniture sottese – essendosi la predetta società limitata a rifiutare il contraddittorio sul punto – e non essendo state disconosciute le fatture allegate ai sensi dell'art. 2712 c.c.
7.2 Con il secondo motivo di appello incidentale lamentava l'erroneità della sentenza del
Tribunale per aver il Giudice ritenuto idonei a dimostrare i pagamenti sottesi gli assegni prodotti con i docc. 23, 24, 25 e 26, trattandosi di assegni bancari non circolari privi di alcuna dimostrazione della sussistenza del rapporto di provvista e dell'avvenuta uscita di denaro e/o dell'accredito in favore di Controparte_1
7.3 Con il terzo motivo lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva condannato al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta posto Parte_1
che l'estratto conto emesso da (doc. 18) era coerente con le fatture di cui ai Controparte_1
docc. A, B e C, nonché in quanto la comunicazione del 20.01.2017 (doc. 14), con la quale
12 quest'ultima società comunicava a che era debitrice di una somma di € Parte_1
152.333,62, non era stata contestata.
7.4 Con il quarto motivo censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva compensato fra le parti la quota di 1/3 delle spese legali.
7.5 Con il quinto motivo ribadiva le proprie istanze istruttorie, lamentando l'erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva omesso di motivare in ordine al rigetto dell'istanza di esibizione delle scritture contabili di dal 2009 al 2012 e per aver Parte_1
rigettato con motivazione illogica e contraddittoria i capitoli di prova orale.
8. Con ordinanza del 31 agosto 2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
9. All'udienza del 20 dicembre 2021, tenutasi per mezzo di deposito di note scritte,
[...]
e eccepivano a loro volta l'inammissibilità dell'appello Parte_1 Parte_1
incidentale ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
10. Con l'ordinanza del 20 dicembre 2021 veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. proposta dalle parti.
11. Depositate da entrambe le parti le note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
12. Con ordinanza del 13 marzo 2023 questa Corte, “ritenuta fondata la richiesta di ordine di
esibizione formulata dalla parte appellante incidentale - sulla Controparte_1
quale la medesima ha insistito sia in sede di precisazione delle conclusioni che formulando
apposito motivo di appello - delle scritture contabili della per gli anni dal Controparte_4
13 2009 al 2012 al fine di verificare la registrazione delle fatture di cui ai documenti A, B, C del
fascicolo di primo grado di parte ritenuto di riservare all'esito Controparte_1
della produzione ogni ulteriore decisione sulle ulteriori istanze istruttorie formulate e riproposte
nei motivi di impugnazione;
”, ordinava alla parte appellante ed a Parte_1
ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio le scritture contabili relative Parte_1
agli anni 2009-2012 entro il termine del 3 maggio 2023.
13. All'esito del deposito delle scritture contabili e disposta, con provvedimento a verbale di udienza del 15 maggio 2023, l'integrazione di quelle dell'anno ancora mancante (2009), poi successivamente depositate, con ordinanza del 17 luglio 2023 veniva disposta CTU contabile con il seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, ivi comprese le scritture
contabili da ultimo depositate in atti, esaminate le partite di dare/avere tra le parti anche in
relazione ai pagamenti effettuati in corso di rapporto, quale sia il credito residuo, ove
sussistente, vantato da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
, tenendo conto anche della successione nel rapporto della società di Parte_1
fatto preesistente”; Parte_1
14. Depositata la relazione peritale in data 3 gennaio 2024 - in relazione alla cui bozza trasmessa dal CTU l'11 dicembre 2023 nessuna delle parti formulava osservazioni tecniche nel termine assegnato -, all'udienza del 5 febbraio 2024 la parte appellante eccepiva la nullità della
CTU ritenendo, in sua tesi, che il consulente avesse dato valutazioni giuridiche non consentite al perito e, inoltre, in quanto fondata su prove che avrebbe dovuto dare la controparte. La parte appellata/appellante incidentale chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
15. Fissata l'udienza del 18 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, venivano
14 depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. La parte appellante non depositava né le comparse conclusionali né le repliche, mentre la parte appellata/appellante incidentale depositava entro i termini concessi la sola comparsa conclusionale di replica nella quale evidenziava il mancato deposito della controparte e si richiamava alla precedente comparsa conclusionale ed alle risultanze della CTU.
Esame dei motivi di impugnazione
16. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da entrambe le parti del giudizio, posto che quella ex art. 348 bis c.p.c. è
esaminabile solo fino alla prima udienza di trattazione ed è già stata rigettata per entrambi.
Giova, sul punto, richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire
particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SSUU n. 27199 del 16/09/2017).
Sulla scorta di tale principio sia per l'appello principale che per quello incidentale la reciproca
15 eccezione di inammissibilità del gravame è infondata, atteso che risultano chiaramente indicate le parti del provvedimento che appellante principale ed appellante incidentale hanno inteso impugnare, unitamente alle violazioni di legge cui sarebbe incorso, in loro tesi, il Giudice di prime cure, con argomentazione sufficientemente precisa delle doglianze proposte.
17. Premesso quanto sopra e così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione sia principale che incidentale.
17.1 Il primo motivo di impugnazione principale è infondato. già con Parte_3
il proprio ricorso monitorio, aveva richiesto la corresponsione degli interessi ex d.lgs. 231/2000
dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo e, in tal senso, gli interessi risultano essere stati riconosciuti con il decreto ingiuntivo emesso, il quale condannava e Parte_1
al pagamento degli interessi come da domanda. Inoltre, in sede di Parte_1
opposizione, la stessa ha sempre chiesto la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1
così come emesso e, in ogni caso, il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/2000,
individuando altresì specificatamente, in sede di precisazione delle conclusioni, il momento da cui richiedeva detti interessi nella data di scadenza di ciascuna fattura, data che comunque è
fissata dalla legge per la decorrenza degli interessi.
Non è condivisibile neppure l'assunto degli appellanti principali sulla pretesa impossibilità di individuazione delle fatture cui riferirsi per il riconoscimento degli interessi, dovendo essere queste individuate in quelle più recenti al netto delle imputazioni di pagamento effettuate con riferimento ai debiti più risalenti nel tempo.
Non colgono nel segno, poi, neppure le doglianze degli appellanti relative alla presunta mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure del rifiuto del contraddittorio e dell'eccezione
16 di inammissibilità in merito alle allegazioni su una diversa imputazione non dedotta in sede di comparsa di costituzione, ma solo successivamente, con conseguente impossibilità di assolvere per in sua tesi, al proprio onere probatorio. Va, infatti, osservato che la società Parte_1
già con la propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado, aveva Controparte_1
tempestivamente rilevato come i pagamenti allegati in sede di opposizione dovessero, semmai,
riferirsi a fatture e forniture pregresse, evidenziando che “ammettendo per mere esigenze di
ragionamento che la documentazione ivi prodotta e disconosciuta rappresenti comunque un
pagamento, lo stesso, però, non è in alcun modo riferibile alle fatture azionate con il Decreto
Ingiuntivo. Controparte evocando lo storico e pregresso rapporto tra le parti dimentica
casualmente di allegare i saldi precedenti. I pagamenti avvenuti negli anni 2013 in poi in realtà
non andavano a copertura delle fatture azionate attualmente, ma a quelle emesse in precedenza
e sino alla numero (3) 2666 del 03.06.2013, id est la prima fattura monitoriamente azionata.”
Risulta, dunque, che la società avesse sin da subito contestato l'efficacia Controparte_1
estintiva dei pagamenti allegati da e rilevandone la Parte_1 Parte_1
non riferibilità ai crediti azionati in via monitoria, con la conseguenza che non vi è stato alcun
vulnus al diritto di difesa di questi ultimi, i quali avrebbero potuto sin da subito fornire prova della riferibilità dei pagamenti effettuati alle fatture azionate in via monitoria, delle quali, fra l'altro, non risulta essere stato contestato il rapporto sottostante ma esclusivamente il pagamento per mezzo della produzione documentale allegata o meno, come già riconosciuto dal Giudice di prime cure e non impugnato da alcuna delle parti dell'odierno grado di giudizio.
Non vi è stato, quindi, alcun pregiudizio alla difesa né la violazione del principio del contraddittorio per la pretesa mancata considerazione del rifiuto del contraddittorio in ordine alla
17 diversa imputazione di pagamento prospettata dalla società , non costituendo questa Parte_2
un'estensione del contraddittorio né una domanda nuova rispetto all'oggetto del giudizio monitorio, ma una mera difesa volta alla dimostrazione della mancata efficacia estintiva dei pagamenti allegati dagli allora opponenti, senza estensione del thema decidendum e probandum,
se non nei limiti consentiti in relazione alle allegazioni e contestazioni della controparte.
17.2 Preliminare alla valutazione del secondo motivo di impugnazione principale è necessario procedere all'esame del motivo di appello incidentale con il quale ha Parte_3
censurato la sentenza di primo grado per non avere accolto la propria istanza istruttoria di esibizione delle scritture contabili di dal 2009 al 2012 al fine dell'accertamento Parte_1
dei rapporti risalenti agli anni 2009, 2010 e 2011 e, dunque, alla registrazione delle fatture di cui ai documenti A, B e C depositati dalla società Controparte_1
L'appello incidentale, sul punto fondato, ha determinato che fosse ordinata, con ordinanza pubblicata in data 27 marzo 2023, l'esibizione delle scritture contabili dall'anno 2009 all'anno
2012 da parte di al fine di verificare la registrazione delle fatture relative a tale Parte_1
periodo e ciò ai fini della prova dell'esistenza di un credito di per quel Controparte_1
medesimo periodo, come sempre allegato dalla e come risultante dai prospetti dalla Parte_2
stessa dimessi.
Invero, la statuizione del Tribunale che aveva parzialmente ritenuto non provati i rapporti –
almeno nei limiti di quanto non rinvenibile dai ddt sottoscritti dalla destinataria – relativi a tale periodo non poteva essere condivisa, atteso che la società aveva Controparte_1
tempestivamente formulato l'istanza per l'esibizione della documentazione contabile nei confronti di e ciò proprio al fine di adempiere al suo onere probatorio circa Parte_1
18 l'esistenza di tali rapporti e, quindi, in relazione al suo credito precedente rispetto a quello azionato monitoriamente e al quale dovevano in sua tesi imputarsi i pagamenti effettuati da
[...]
e da questa allegati. Invero, di tali documenti l'appellata non era in possesso, essendo Parte_1
nella disponibilità della sola controparte e l'ordine ben poteva essere impartito, anche considerando l'art. 2710 c.c., secondo cui “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
In ragione della fondatezza di tale motivo di appello, riguardante il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria così formulata, è stata quindi ordinata l'esibizione delle scritture contabili all'odierna appellante e, all'esito di tale esibizione, è stata disposta CTU al fine di ricostruire sulla base del complessivo compendio probatorio disponibile in atti, i rapporti di dare-avere fra le parti.
Per mezzo di tale CTU e in forza della documentazione contabile depositata in atti a seguito dell'ordine di esibizione e di quella già agli atti del giudizio di primo grado si è, quindi,
provveduto alla ricostruzione dei complessivi rapporti di dare e avere fra le società parti del presente giudizio, al fine della valutazione circa la sussistenza del credito residuo della società
nei confronti della società all'esito dei pagamenti effettuati Controparte_1 Parte_1
da quest'ultima e delle imputazioni di tali pagamenti.
Va, inoltre, da subito rilevato che la CTU risulta esente da vizi, non potendosi accogliere l'eccezione proposta all'udienza del 5 febbraio 2024 da parte dell'appellante di nullità della perizia, in quanto in tesi contenente considerazioni giuridiche e valutative non di pertinenza del perito e, ad ogni modo, dovendosi esaminare le risultanze di detto elaborato nei limiti dei motivi
19 di appello proposti.
Invero, ritenuto fondato il motivo di appello incidentale con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado per non aver accolto l'istanza istruttoria di esibizione delle scritture contabili e disposta Ctu al fine della ricostruzione dei rapporti delle società parti del presente giudizio,
quanto rilevato dal Ctu può assumere rilevanza solo nell'ambito e nei limiti delle doglianze delle parti, contenendo comunque accertamenti su dati contabili e tecnici che possono essere validamente posti a fondamento della presente decisione, in quanto necessari alla ricostruzione delle forniture e dei pagamenti e avendo esplicitato il Ctu il proprio ragionamento, nel quale necessariamente si sovrappongano aspetti giuridici e aspetti tecnico-contabili (si pensi ad esempio al modus operandi derivante dall'applicazione dell'art. 1193 c.c.), senza per ciò
condizionare il Collegio nella valutazione delle risultanze finali secondo il proprio prudente apprezzamento.
Del resto, la Ctu è stata svolta nei limiti del quesito posto e senza mai sconfinare nel fornire una prova altrimenti dovuta dalle parti, con rispetto, dunque, dei requisiti imposti dal dettato delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3086 del 01/02/2022), mentre le singole risultanze della consulenza saranno esaminate unitamente ai motivi di appello, così da dare conto della tenuta, concordanza e correttezza della stessa che non sconta profili di nullità,
tantomeno quelli genericamente dedotti dalla parte appellante.
17.3 Ciò premesso, può essere esaminato ora il secondo motivo di impugnazione principale unitamente al primo motivo di appello incidentale, concernenti l'esatta ricostruzione del credito della società all'esito delle imputazioni di pagamento effettuate, anche Controparte_1
relativamente a crediti precedenti e non oggetto del procedimento monitorio.
20 La ricostruzione del credito, difatti, è stata fatta oggetto di CTU, nella quale il dott. , CP_5
all'esito dell'intera ricostruzione dei rapporti fra le parti, anche con riguardo al periodo precedente all'iscrizione al registro delle imprese da parte della società appellante, nonché al periodo comunque precedente a quello delle fatture oggetto del monitorio, ha accertato sussistere un credito residuo della società nella misura di € 95.131,35. Controparte_1
Va da subito rilevato come la analitica ricostruzione delle partite dare avere, come operata dal
Ctu, non è stata fatta oggetto di censura da nessuna delle parti dell'odierno giudizio, essendosi limitata l'appellante ad eccepirne la mera nullità perché in sua tesi contenente valutazioni giuridiche non di pertinenza del Ctu, ma senza contestarne le risultanze e senza prospettare una erronea o diversa valutazione della documentazione prodotta e senza censurare in alcun modo i calcoli effettuati. Invero, nè sono state presentate osservazioni da un punto di vista tecnico da parte dei Ctp nei termini assegnati a seguito dell'invio della bozza di perizia, né le parti hanno argomentato alcunché nei loro scritti conclusivi, scritti che infatti non sono stati depositati dall'appellante a seguito della rimessione in fase istruttoria per l'espletamento della Ctu.
Nessuna delle parti ha, invero, offerto una diversa ricostruzione o esame della documentazione in atti, anche a seguito dell'ordine di esibizione, né ha eccepito una loro errata valutazione da parte del perito nominato da questa Corte, il quale risulta avere condotto le proprie indagini con coerenza ed esplicitando l'iter logico seguito nel dettaglio, sicché dette risultanze possono senza dubbio essere poste a fondamento della presente decisione.
Del resto, la perizia, come già evidenziato, è esente da vizi, atteso che il Ctu nominato ha compiuto le proprie valutazioni nell'ambito del quesito e in modo funzionale alla ricostruzione dei rapporti in essere e dei pagamenti come documentati, indicando sempre in che modo ed
21 attraverso quali documenti ha proceduto a detta ricostruzione, fornendo alla Corte la possibilità
di valutare secondo il proprio prudente apprezzamento quanto accertato dal medesimo.
In particolare, venendo all'esame dei motivi di impugnazione e nello specifico al secondo motivo di appello principale e al primo motivo di appello incidentale, concernenti la ricostruzione del complessivo credito della società va rilevato che il Ctu, per Controparte_1
quanto concerne il periodo antecedente all'iscrizione dell'appellante al registro delle imprese, ha evidenziato come siano state depositate solo copie dei registri IVA delle fatture d'acquisto,
ovvero “registri contabili nei quali sono annotate le operazioni attive e passive sottoposte alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto senza che in essi vi sia evidenza contabile dei relativi incassi e pagamenti” (p. 9).
Inoltre, lo stesso ha indicato, più in generale, come non sia stato “possibile svolgere una compiuta ricostruzione dei rapporti commerciali intrattenuti dalle parti perché quanto prodotto in giudizio è incompleto e non è sufficiente per accertare tutti i rapporti di dare e avere fra le parti.
In particolare, non sono stati prodotti i partitari contabili clienti e fornitori che sono costituiti dalle schede analitiche che dettagliano distintamente, con sequenza temporale e con riguardo ad ogni singolo cliente e fornitore, le fatture emesse e gli incassi (partitari clienti) e le fatture ricevute e i pagamenti effettuati (partitari fornitori)” (p. 27 perizia, ma vedi anche p. 8).
Del resto, così operando il Ctu si è adeguato e ha rispettato il criterio fondante la ripartizione dell'onere probatorio incombente sulle parti, senza ad esse sostituirsi, essendo onere del creditore che faccia valere il proprio credito provarne la sussistenza e onere del debitore provare l'estinzione dello stesso. L'accertata insufficienza della documentazione prodotta al fine della prova dell'intero credito richiesto con il procedimento monitorio, non è poi stata fatta oggetto di
22 alcun rilievo da parte dell'appellante incidentale società la quale aveva Controparte_1
richiesto che venisse disposto l'ordine di esibizione delle scritture contabili da parte della società
di come poi disposto, salvo che il Ctu si è poi attenuto alla complessiva Parte_1
produzione delle parti in giudizio, utilizzando, quindi, solo la documentazione utile e completa ai fini della ricostruzione del credito.
Per quanto concerne, poi, i rapporti relativi alle forniture eseguite in data posteriore rispetto all'iscrizione al registro delle imprese e antecedente rispetto all'acquisto di cui alla prima fattura azionata con il procedimento monitorio (n. 2666/2013), va rilevato che il Ctu ha evidenziato al riguardo come non siano state “prodotte le copie delle fatture emesse per l'intero anno 2012 e,
per l'anno 2013, in data anteriore al 03/06/2013” (p. 12) ed ha, quindi, proceduto alla complessiva ricostruzione dei rapporti delle parti e al complessivo credito della società
anche avuto riguardo alle forniture di tale periodo, con conseguente Controparte_1
superamento del secondo motivo di appello laddove gli appellanti hanno lamentato l'erroneità
della sentenza di primo grado per aver ritenuto non specificatamente contestata l'esistenza di forniture eseguite in tale periodo, non essendo state dedotte in sede di comparsa di costituzione e risposta le ulteriori forniture del periodo considerato, ma avendole comunque il primo Giudice
considerate un dato acquisito sulla base della presunta contestazione solo generica degli allora opponenti. A prescindere da tale assunto - comunque infondato atteso che gli odierni appellanti si sono limitati a rilevare al riguardo, con le proprie note a verbale di cui all'udienza del
27/06/2019, che “il generale e complessivo estratto conto per il periodo dal 12.11.2012 al
06.02.2016, depositato da parte opposta con l'allegato 15, comprende anche tutte le fatture
azionate con il decreto ingiuntivo […] la dedotta (e non provata) diversa imputazione della
23 come risultante da pag. 3 2 capoverso della comparsa, riguarda fatture precedenti alla CP_1
n. (3)2666 del 03.06.2013 […]. Le fatture più remote, infatti, a cui fa riferimento parte opposta
sono esclusivamente le prime 10 del doc. 15 – sopra richiamato – (essendo le altre le stesse del
decreto ingiuntivo) per un importo di € 33.319,41” - senza effettuare una specifica contestazione delle fatture elencate né circa la presunta mancata esistenza dei rapporti sottesi o del già
avvenuto pagamento delle fatture elencate, deve, dunque, confermarsi la ricostruzione del credito operata dal consulente, il quale ben poteva prendere in considerazione anche tali fatture al fine della valutazione circa i pagamenti medio tempore intervenuti e allegati dall'appellante.
Il consulente, infatti, con riguardo a tali fatture, ha rilevato il loro pagamento nel periodo fra il
10/04/2016 e il 30/06/2018, per mezzo del confronto dei prospetti elaborati dalla stessa creditrice odierna appellata (doc. 15 e doc. 4 , dai quali risultava lo scaduto a tali date. Invero, il CP_1
raffronto fra l'insoluto al 10/04/2016 (tavola n. 2 CTU p. 12) e l'insoluto al 30/06/2018 (tavola n.
3 CTU p. 13-14) è oggetto anch'esso di un ulteriore tavola elaborata dal perito dott. CP_5
(tavola n. 4 CTU p. 15), dal quale emerge che le fatture corrispondenti a tale periodo
(dall'iscrizione al registro delle imprese all'acquisto di cui alla prima fattura del monitorio n.
2666/2013) sono state pagate in tale periodo, come emerge poi, altresì, dalla tavola n. 8 della perizia (pag. 23) relativa alle imputazioni di pagamento.
Del resto, come già visto, tale ricostruzione operata analiticamente dal consulente non è stata fatta oggetto di alcuna censura dalle parti del giudizio, sicché, anche sotto tale profilo, deve certamente condividersene il contenuto, alla luce della complessiva documentazione prodotta in atti. Con conseguente superamento anche degli accertamenti basati sui documenti di trasporto e delle doglianze al riguardo formulate dall'appellante, in quanto il Ctu ha ricostruito il
24 complessivo credito sulla base di tutta la documentazione a sua disposizione, come prodotta in giudizio dalle parti, anche documentazione contabile e di produzione successiva, mantenendosi nei limiti di essa e quindi nel perimetro di quanto prodotto dalle parti del giudizio.
17.4 Vanno, ora, esaminati i motivi di appello principale e incidentale concernenti i pagamenti effettuati da parte della società Parte_1
Gli appellanti hanno lamentato, infatti, l'errata applicazione da parte del Tribunale del principio di non contestazione in ordine ai pagamenti effettuati per mezzo delle ricevute bancarie, non specificamente contestati – secondo la loro ricostruzione – dall'odierna appellata;
mentre l'appellante incidentale, con il proprio secondo motivo di gravame, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto idonei a provarne il relativo pagamento le copie fronte retro degli assegni depositate dalla società così come dei pagamenti effettuati a Parte_1
mezzo bonifico.
Per quanto concerne tali pagamenti ritiene la Corte che alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalle parti e dalle relative difese svolte, debbano essere condivise le relative risultanze della perizia, avendo il consulente, al fine della ricostruzione del credito residuo, verificato i pagamenti effettivamente svolti da parte della società Parte_1
quantificandoli in € 99.048,15 (tavola 6 ctu, p. 21), oltre € 3.694,04 che la società CP_1
aveva imputato alle fatture emesse (cfr p. 22), riconoscendone così la ricezione, per un
[...]
totale complessivo di € 102.742,19, diversa dalla somma indicata dagli appellanti pari ad €
160.404,27.
Invero, lo stesso Ctu ha evidenziato, con valutazione da ritenersi pienamente condivisibile, la solo parziale idoneità di quanto prodotto al fine della dimostrazione dell'effettivo pagamento di
25 quanto risultante dagli assegni bancari, dai bonifici bancari e delle ri.ba.
È principio noto, del resto, per quanto concerne gli assegni bancari, che “per provare un
pagamento non è sufficiente, nel caso di pagamenti mediante assegno bancario, la produzione
della matrice, ma bisogna fornire anche la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del
creditore. La consegna del titolo bancario non determina l'estinzione del debito, che si
perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché
la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro
solvendo”. Nell'ipotesi di assenza del titolo e della prova dell'avvenuto incasso, la matrice di un
assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della
prova del pagamento (Cass civ., Ord. 4 giugno 2021, n. 15709)”.
Ancora, per quanto riguarda invece i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario e ricevuta bancaria, va evidenziato che in tal caso la prova è data, nel primo caso, dall'estratto di conto corrente bancario del debitore con evidenza dell'addebito del bonifico e nel caso delle ri.ba. dalla ricevuta rilasciata dalla a prova dell'avvenuto pagamento. Tali prove sono del resto nella Pt_5
completa disponibilità del debitore, sicché la mancata produzione di quanto necessario ai fini di fornire una prova adeguata del pagamento è allo stesso imputabile in termini di mancato assolvimento dell'onere della prova del pagamento.
In forza di tali considerazioni, il cui utilizzo anche da parte del CTU non comporta, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, alcun profilo di nullità della perizia, essendo strettamente funzionale alla ricostruzione dei pagamenti effettuati sulla base della documentazione effettivamente presente in atti e, quindi, alla ricostruzione contabile dei rapporti, la conclusione a cui si perviene è che i pagamenti adeguatamente documentati da parte degli appellanti
26 ammontano ad € 99.048,15 e, come anche evidenziato dal CTU, nello specifico vi sono “5
disposizioni di bonifico per € 10.700,00 di cui è stata prodotta copia dell'estratto di conto
corrente (cfr. doc. n.5) e dalle copie fronte e retro, per € 88.348,15, di n.56 assegni bancari con
girata dell'incasso della creditrice (cfr. docc. da n.23 a n.28)” (cfr p. 20 e 21 della CP_1
perizia).
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e in applicazione dei principi sopra richiamati, le conclusioni cui è giunto il CTU devono ritenersi condivisibili e possono essere recepite nella quantificazione finale, con parziale accoglimento sia della censura oggetto del motivo di appello principale, che tuttavia non incide in alcun modo in diminuzione sulle somme dovute, essendo queste invece maggiori di quanto accertato in primo grado, sia dell'appello incidentale sul punto in relazione a tali maggiori somme.
Giova osservare come gli allegati pagamenti tramite ri.ba., non computati dal Ctu come satisfattivi, non potevano in alcun modo essere considerati provati in quanto il disconoscimento delle ri.ba. effettuato in primo grado dalla società è stato preciso e puntuale, Controparte_1
con indicazioni specifiche e tale, dunque, da consentire di individuare le ragioni delle differenze rispetto ai presunti originali. A fronte di tale puntuale disconoscimento gli allora opponenti non hanno prodotto alcunché teso alla dimostrazione della autenticità delle stesse o, comunque, della fondatezza della loro pretesa, di talché il Tribunale prima e il Ctu poi hanno correttamente escluso detti documenti fra quelli validi ai fini della dimostrazione dell'intervenuto pagamento,
esclusione che questo Collegio condivide pienamente per quanto evidenziato, con conseguente rigetto dell'appello della società sul punto. Parte_1
Per quanto concerne, poi, il disconoscimento delle matrici degli assegni, deve ritenersi che
27 questo sia stato precisamente formulato, con indicazione degli aspetti per cui si è ritenuto differente dall'originale e dei motivi di contestazione, avendo l'appellata evidenziato come gli stessi fossero illeggibili e non consentissero una chiara comprensione né del beneficiario, né
degli assegni o delle date o delle somme. Ne consegue dunque, anche sotto questo aspetto, la corretta esclusione delle sole matrici tanto da parte del Tribunale, quanto nella operazione effettuata da parte del Ctu nella propria ricostruzione contabile, che questa Corte condivide pienamente, con conseguente rigetto del gravame incidentale sul punto.
Diversamente per i pagamenti effettuati per mezzo di bonifico, i quali sono stati condivisibilmente computati dal Giudice di prime cure e anche dal Ctu nella sua ricostruzione contabile, attesa anche la genericità del disconoscimento dei documenti a essi relativi, operato dalla società , il quale ha riguardato solo l'asserita mancata prova del loro accredito e Parte_2
non, invece, motivi di difformità rispetto agli originali, senza produrre il proprio estratto conto a dimostrazione del mancato accredito.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'appello incidentale sul tale specifico profilo, laddove la società aveva impugnato la sentenza di primo grado per avere ritenuto Controparte_1
provati i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.
Anche sul punto le considerazioni svolte dal Ctu al fine della corretta ricostruzione del credito non sconfinano nell'ambito delle valutazioni giuridiche riservate all'organo giudicante, ma ben possono essere utilizzate anche dal consulente nominato, in quanto funzionali all'esatto calcolo contabile dei pagamenti effettuati dalla società al fine della loro rigorosa Parte_1
imputazione al credito della società la cui correttezza di utilizzo è comunque Controparte_1
sempre rimessa al controllo ed alle valutazioni di questo Collegio. Anche con riferimento alla
28 ricostruzione dei pagamenti, come già visto per i crediti, va poi osservato che nessuna delle parti del giudizio ha presentato alcuna osservazione, di talché anche sotto questo aspetto non risultano specifiche censure sui criteri utilizzati.
I pagamenti complessivamente effettuati da parte di ammontano quindi a Parte_1
complessivi € 102.742,19, ovvero pari ad € 99.048,15, oltre € 3.694,04, imputati dalla società
alle fatture emesse, riconoscendo così di avere ricevuto la somma. Controparte_1
17.5 Risulta necessario esaminare ora i motivi di appello principale e incidentale relativi alle imputazioni dei pagamenti così individuati in relazione ai crediti residui della società CP_1
[...]
Anche sotto tale aspetto, vanno evidenziate le risultanze del Ctu, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi di cui agli artt. 1193 e 1195 c.c., in maniera funzionale rispetto al calcolo contabile del credito e senza dunque sconfinare nell'ambito di esclusiva pertinenza del
Giudice.
Invero, va osservato che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo
del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo,
la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul
creditore, il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia
estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca
che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo
restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale
debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso,
sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del
29 creditore, è giuridicamente inefficace” (Cass. Civ. n. 19527 del 09/11/2012, Cass. Civ. n. 6217
del 31/03/2016, Cass. Civ. n. 21512 del 20/08/2019).
Nel caso di specie non è avvenuta alcuna imputazione da parte del debitore al momento del pagamento, il quale si è infatti limitato a pagare per mezzo, peraltro, di plurimi e diversi mezzi di pagamento senza indicazione del debito che essi andavano a estinguere e senza indicazione di una somma precisa riferibile a una determinata fattura. Né poi, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, l'imputazione di pagamento operata dalla società è stata Parte_2
puntualmente contestata e confutata da questi, essendosi limitati i medesimi a eccepire il rifiuto del contraddittorio in merito ai rapporti pregressi in quanto in loro tesi pregiudicante il proprio diritto di difesa, ma senza contestarne l'esistenza. Invero non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa né estensione inammissibile del contraddittorio sia per quanto concerne le fatture emesse successivamente all'iscrizione al registro delle imprese, ma prima di quelle di cui al procedimento monitorio, sia per i rapporti relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, i quali vanno ritenuti provati nei limiti delle risultanze della Ctu, qui integralmente richiamate.
L'imputazione operata dalla società , poi, è stata precisa e non possono valere le Parte_2
argomentazioni degli appellanti in ordine alla presunta tardività di questa con riferimento alla missiva del 30/04/2016 (doc. 13 primo grado), con la quale il creditore avrebbe imputato i pagamenti ricevuti nell'anno 2016 a fatture emesse nell'anno 2012, atteso che non risulta essere incorso in alcuna prescrizione – peraltro neppure allegata – nonché in quanto l'imputazione di pagamento operata dal creditore, anche se distante nel tempo, è stata precisa e circostanziata e tale da consentire facilmente al debitore di confutarla o di opporsi a essa.
Del resto, non può essere condiviso neppure l'assunto degli appellanti principali secondo il quale
30 il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. da parte di in ordine ai mezzi di Controparte_1
pagamento allegati dovrebbe ritenersi preclusivo della possibilità di imputare tali pagamenti a fatture – e dunque forniture – pregresse rispetto a quelle del monitorio. Invero, già il Giudice di prime cure e poi anche il Ctu ai fini di effettuare la corretta ricostruzione contabile hanno correttamente applicato i criteri codicistici in materia, imputando a tali rapporti pregressi solo quei pagamenti dei quali era stata comunque raggiunta la prova da parte della società
[...]
onerata, come detto, della prova del pagamento quale fatto estintivo in quanto Parte_1
debitrice e convenuta sostanziale. Invero, “la contestazione della conformità all'originale di un
documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma deve essere
effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione
specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume
differisca dall'originale” (Cass. n. 7105 del 12/04/2016). Orbene, correttamente il Ctu ha ritenuto valida l'imputazione di pagamento solo per quei pagamenti provati, anche perché non effettivamente e validamente disconosciuti.
Il Ctu nominato ha quindi correttamente utilizzato, al fine della ricostruzione contabile del credito residuo, le imputazioni di pagamento effettuate dalla creditrice, rilevando altresì che
“all'esito dell'esame di quanto prodotto dall'appellante non vi è evidenza dell'imputazione da
parte della debitrice alla fattura, se non genericamente, per i soli dispositivi di bonifico
bancario documentati sempre con causale “per acconto EC”. Si rileva così che i pagamenti
corrisposti dalla società scaglionati in quattro anni ed eseguiti per acconti Parte_1
su un non meglio precisato estratto conto, oppure a mezzo assegni bancari o ri.ba., in mancanza
d'imputazione della debitrice non sono né riferiti, né riferibili ad un determinato debito. Quanto
31 alla creditrice, attraverso l'esame di quanto prodotto si evince che solo alcuni dei pagamenti
ricevuti, che risultano opportunamente documentati, trovano imputazione alle fatture (cfr. doc.
n.12,13,14). Si consideri che la , con lettera raccomandata a.r. del 29/01/2016, CP_1
sottoscritta anche dalla debitrice per accettazione (cfr. doc. n.12), stabiliva che i pagamenti
ricevuti sarebbero stati registrati in acconto a debiti pregressi. Il creditore, ex art. 1195 Codice
civile, avvisava così che a fronte di ogni incasso avrebbe inviato dettaglio specifico su quale
fattura imputare l'importo a “scalare del debito residuo”” (p. 17-18).
Tali considerazioni sono pertinenti, logiche e coerenti con quanto già osservato in ordine alla mancata imputazione da parte del debitore e alla mancata contestazione dei pagamenti e delle imputazioni effettuate dal creditore.
Nello specifico, poi, il consulente ha individuato fra i pagamenti effettivamente dimostrati (pari ad € 102.742,19) alcuni distintamente imputati alle fatture per un ammontare di € 21.966,57,
corrispondenti ad alcune delle fatture (le prime sette del doc. 15 della Parte_6
ancora insolute al 10/04/2016. Per i restanti € 80.775,62, invece, in assenza di alcuna altra imputazione, il consulente risulta avere condivisibilmente fatto applicazione del principio di cui all'art. 1193 c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Ha quindi evidenziato l'impossibilità di accertamento delle modalità di incasso delle fatture antecedenti alla data del 12/11/2012, non avendo prodotto i partitari contabili Controparte_1
del cliente (schede analitiche che dettagliano distintamente, con sequenza Parte_1
temporale, le fatture emesse e gli incassi) e non potendo utilizzare a tal fine il doc. n. 19 -
32 dal 2009 al 2013, prodotto dall'appellata/appellante incidentale, Parte_7
trattandosi di un elenco “extracontabile”, suddiviso per periodo e per cliente, con evidenzia degli importi degli insoluti suddivisi per istituto di credito, senza il riferimento alle fatture emesse.
In forza dell'imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. per i residui pagamenti per € 80.775,62, ha quindi accertato sussistere un credito residuo di pari ad € 95.131,35. Controparte_1
Va osservato che neppure rispetto a tale conclusione contabile della CTU risulta esservi stata alcuna contestazione delle parti o dei loro ctp, mancando ogni osservazione sul punto.
La sentenza di primo grado va dunque riformata, in accoglimento dell'appello incidentale,
laddove ha condannato e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
di € 76.264,70, atteso che all'esito dei pagamenti effettivamente dimostrati e della Parte_2
loro imputazione, anche a fatture e rapporti precedenti rispetto a quelli di cui è causa, alla luce della documentazione depositata e del complessivo compendio probatorio disponibile in atti, il credito residuo dell'appellata risulta pari alla maggior somma di € 95.131,35.
17.6 Venendo ora all'esame del terzo motivo di impugnazione dell'appello principale, ne va dichiarata l'infondatezza.
Invero, la fase istruttoria è in realtà, nel primo grado, fase istruttoria e di trattazione, stante il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c ed il motivo risulta comunque assorbito dalla nuova liquidazione cui è tenuta la Corte in ragione della riforma della sentenza di primo grado in accoglimento, nei termini di cui si dirà di seguito, dell'appello incidentale.
17.7 Da ultimo, inammissibile deve ritenersi il motivo di impugnazione degli appellanti riguardo il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva di fondata Parte_1
sul presupposto che la società è autonoma rispetto al socio accomandatario. La medesima è stata
33 espressa in modo del tutto generico, senza argomentazione alcuna e senza indicazione delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, essendo dunque assente la parte argomentativa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ed anche dalle Sezioni Unite
nella sentenza già citata, al fine di confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a fondamento della propria decisione. Invero, anche a tacere della legittimazione e dell'interesse ad agire in merito a tale domanda per quanto concerne la società appellante, il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva da parte del Giudice di prime cure si è fondato sulla presenza in sede monitoria della domanda anche nei confronti di e non Parte_1
sulle argomentazioni ora proposte dagli appellanti concernenti la presunta autonomia della società rispetto al socio accomandatario, il quale risulta argomento nuovo e non specificatamente volto a contrastare quanto affermato dalla sentenza di primo grado. Fermo restando che il socio accomandatario può essere convenuto per la domanda di pagamento e solo in sede di esecuzione opera il beneficium excussionis.
17.8 Al rigetto dell'appello proposto da e da Parte_1 Parte_1
consegue necessariamente la valutazione di assenza dei presupposti per il chiesto risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Conclusioni e spese di lite
18. Va, dunque, rigettato l'appello principale, con parziale modifica della motivazione del
Tribunale e parzialmente accolto l'appello incidentale proposto nei termini indicati nei paragrafi che precedono.
19. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite, che devono essere poste per entrambi i gradi a carico dell'appellato soccombente e vengono liquidate
34 in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum, come da nota spese depositata.
20. Le spese di CTU devono poi essere poste interamente a carico della parte appellante in ragione della prevalente soccombenza, avendo da sempre contestato la sussistenza dell'intero credito, con condanna alla rifusione alla parte appellata e appellante incidentale di quanto dalla stessa già versato al consulente a tale titolo.
21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del suo gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) condanna in solido e , il secondo Parte_1 Parte_1
nella sua qualità di socio accomandatario della prima, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 95.131,35, oltre agli interessi ex d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) Rigetta nel resto l'appello incidentale.
35 4) Condanna parte appellante e Parte_1 Parte_1
quale socio accomandatario della prima, al pagamento a favore della
[...]
parte delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio, che liquida per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 270,00 per esborsi e per il secondo grado in euro 13.365,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, oltre al contributo unificato e marca.
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte appellante Parte_1
e già liquidate con separato decreto,
[...] Parte_1
con condanna degli stessi alla rifusione a parte appellata Controparte_1
di quanto dalla medesima versato a tale titolo al consulente.
[...]
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e Parte_1 Parte_1
ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per l'appello, in ragione del rigetto integrale del suo gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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