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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6509 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN RE, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2192/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cerutti giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Chiarinelli giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 21/1/2025 si è rivolto a questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che:
-dal 20/3/2012 al 31/10/2024 aveva lavorato continuativamente presso l'Officina Meccanica con
Servizio per vetture “Mercedes”, sita in Roma, Via dei Monti di Pietralata n. 105, alle dipendenze della società CP_1 Controparte_1
- nel corso del rapporto aveva ricevuto in contanti una retribuzione settimanale di € 250,00, aumentata ad € 300,00 da gennaio 2019 ed infine ad € 350,00 a partire dal gennaio 2023;
-aveva svolto mansioni di operaio meccanico addetto al montaggio e smontaggio dei motori, all'individuazione dei guasti, nonché alla riparazione degli stessi sulla base delle indicazioni fornite da. o sulla base di disegni o schemi, utilizzando la strumentazione e gli attrezzi forniti CP_1
dalla datrice di lavoro, con specializzazione e conoscenza specifica in relazione alle caratteristiche delle vetture Mercedes”;
-nel corso del rapporto aveva ricevuto ordini specifici e reiterati riguardanti al prestazione lavorativa da svolgere;
aveva operato secondo i turni di lavoro e/o di riposo e /o ferie comunicatigli;
aveva dovuto osservare l'orario di lavoro impostogli, ossia dalla 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 e dalle 14.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì; aveva operato sotto il controllo dei preposti della società datrice in ordine alle modalità ed alla qualità della prestazione lavorativa resa;
aveva dovuti chiedere permessi ed autorizzazioni per ferie e permessi;
-aveva goduto di ferie dal 1 al 31 agosto degli anni 2022, 2023 e 2024, non percependo in quest'ultimo anno la relativa retribuzione, mentre non ne aveva fruito negli anni precedenti;
-non aveva percepito la retribuzione negli ultimi due mesi del rapporto, né gli scatti di anzianità, né la tredicesima mensilità nella misura dovuta, ricevendo per tale titolo solo una somma pari ad una sola settimana della paga- via via corrispostagli;
-nulla aveva mai percepito a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto, né a titolo di tfr.
-il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato, nonostante la richiesta in tal senso avanzate.
Tanto premesso, ha dedotto che le mansioni svolte erano proprie del 4 livello del CCNL Meccanici-
Artigianato; che la retribuzione corrispostagli era stata inferiore al trattamento economico previsto dal CCNL anzidetto per i lavoratori di 4 livello;
che la prestazione svolta presentava tutti gli indici sintomatici propri della subordinazione;
che era, pertanto, creditore della complessiva somma di €
123.773,32, di cui € 42.223,08 a titolo di differenze di stipendio, € 15.982 a titolo di differenze per
13 mensilità, € 32.448,22 a titolo di compenso per lavoro straordinario, € 10.339,57 a titolo di indennità per ferie non godute e retribuzione feriale non corrisposta ed € 22.779,46 a titolo di tfr, oltre accessori.
Si è costituita la contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda ed, in particolare, eccependo che: il ricorrente aveva pattuito e ricevuto una retribuzione settimanale di € 500.00; aveva eseguito lavori di meccanica molti semplici, quali la sostituzione di parti meccaniche delle autovetture;
non aveva “mai osservato un orario di lavoro in modo continuativo” e non aveva quindi mai effettuato lavoro straordinario. Eccepiva, infine, la prescrizione delle pretese antecedenti il quinquennio dalla notifica del ricorso.
All'udienza del 3/4/2025 il difensore di parte ricorrente “rinunciava alla prova sullo straordinario e sulle mansioni e si dichiarava disponibile a formulare nuovi conteggi che escludessero il compenso per il lavoro straordinario e assumessero come parametro di riferimento il livello di inquadramento meno elevato previsto dal CCNL per lavoratori con mansioni di meccanico.
Indi, acquisiti nuovi conteggi elaborati da parte ricorrente secondo i criteri anzidetti e note autorizzate, la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente
è infondata, ove si consideri che costituiscono principi consolidati quelli secondo cui: - la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale ex art. 18 legge n. 300/197, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 legge n. 92/2012, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
detto principio si applica anche ai crediti del lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato ( v., tra le tante, Cass 13/10/2022, n. 29981 e Cass 22/9/2017, n.
22172);
“il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246) Cass. 20/10/2022, n. 30957).
Alla stregua di tali principi, poiché la resistente non ha dimostrato, come era suo onere, la sussistenza del requisito dimensionale necessario al fine dell'applicazione della cd. tutela reale apprestata dall'art. 18 legge n. 300/1970, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 1 legge n.
92/2012, il termine di prescrizione non è mai iniziato a decorrere in costanza di rapporto di lavoro.
3.La domanda, così come ridotta nelle note autorizzate e nei nuovi conteggi prodotti, è fondata.
Rileva il Tribunale che la resistente non sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alle CP_2
seguenti circostanze di fatto:
-durata della prestazione lavorativa dal 20/3/2012 al 31/10/2024;
-corresponsione al ricorrente in tale arco temporale di una retribuzione settimanale di ammontare predeterminato, indicato in € 500,00;
-espletamento di mansioni di meccanico, sia pure molto semplici, “quali sostituzioni di parti meccaniche delle autovetture”;
-espletamento dell'attività con l'utilizzo di mezzi ed attrezzatura messe a disposizione dall'azienda datrice e secondo gli ordini e le direttive impartitegli dai titolari, che ne controllavano le modalità e la qualità;
l'applicabilità al rapporto dedotto in giudizio del CCNL invocato.
Tali circostanze devono, quindi, ritenersi non controverse e, dunque, non bisognosi di prova, avendo la Suprema Corte più volte affermato che:
nel rito del lavoro, il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c. ( v. Cass. 27/6/2018 n. 16970 e precedenti conformi ivi richiamati, nonché Cass 23/3/2022, n. 9439 che estende tale principio anche al rito civile ordinario);
-nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, così che la mancata specifica contestazione del fatto costitutivo del diritto lo rende incontroverso e la mancata contestazione dei fatti dedotti in funzione probatoria opera sulla formazione del convincimento del giudice, sempre che tali dati fattuali, interessanti la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, sicchè essi ben possono essere utilizzati quali argomenti di prova ( v. Cass
9/2/2012, n. 1878 e Cass 2/10/2015, n. 19709);
- "l'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art. 416 c.p.c., comma 3, al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio e non si estende alle sole circostanze che implicano un'attività di giudizio” ( v. Cass, 5/9/2017, n. 20768).
4.Le circostanze anzidette, univoche e concordanti, appaiono idonee a dimostrare, complessivamente considerate, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20/3/2013 al
31/10/2024.
Rileva il Tribunale che la Suprema Corte, pur ravvisando l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ha precisato che:
a) detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto ( v., tra le altre, Cass., 27/6/2019 n. 17384; Cass., 3.7.2011, n.9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502;
Cass.,14.12.1996 n.11178);
b) gli elementi sintomatici, in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato ( v. Cass.13.2.2007, n. 3090; Cass.,
14.2.2011, n. 3594; Cass, 31.10.2013, n. 24561; Cass, 25.2.2019, n. 5436).
c) mentre l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto –come nel caso di specie- per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare ( v. Cass., 2.6.1999, n. 5411; Cass.,18.12.1996, n. 11329).
-ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato e dell'inserimento del lavoratore nell'impresa del datore di lavoro non è decisiva la continuità delle prestazioni, essendo possibile che esse vengano rese anche saltuariamente o discontinuamente alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; è tuttavia necessario che risulti che il lavoratore discontinuo assicuri al datore di lavoro la propria disponibilità in caso di chiamata. (v. Cass. 4.09.2003, n. 12926; Cass.
1.3.2001, n.2970).
4.1.Applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che ricorrano una serie di significativi e concordanti elementi sintomatici della natura subordinata dell'attività prestata dal ricorrente, quali: a) continuativo inserimento della collaborazione prestata nell'organizzazione dell'attività dell'NA , unilateralmente predisposta dalla resistente;
b) continuità delle prestazioni, svolte per oltre 12 anni;
c) modalità del compenso, costituito da una somma fissa corrisposta a cadenze prestabilite, e non ragguagliato;
d) assenza in capo alla lavoratrice di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di qualsiasi potere di autorganizzazione;
e) utilizzazione gratuita di strumenti e attrezzature messigli a diposizione dalla datrice di lavoro;
f) conformazione dell'attività svolta secondo le mutevoli esigenze dell'organizzazione in cui era inserita, atteso che il ricorrente prestava servizio secondo gli orari e i turni predisposti dalla società datrice e secondo le direttive e sotto il controllo dei preposti della medesima;
h) assunzione da parte della società resistente della responsabilità nei confronti dei clienti delle prestazioni svolte dalla ricorrente, assunte come proprie,
e non con mera assicurazione di prestazioni altrui ( v. Cass., n. 3594/2011, cit;
).
4.2.Rileva il Tribunale che a diversa conclusione non può pervenirsi sulla base dell'unica contestazione sollevata dalla resistente, ossia quella secondo cui il ricorrente non avrebbe lavorato in maniera continuativa, sia perché, a fronte delle specifiche allegazioni del ricorrente in merito all'orario di lavoro osservato, era onere della società sostanziare tale contestazione con la indicazione puntuale delle diverse modalità temporali con cui il ricorrente avrebbe prestato servizio;
sia perché tale contestazione risulta incompatibile con la deduzione secondo cui al ricorrente era stata sempre corrisposta una retribuzione settimanale fissa di € 500,00. Osserva, poi, il Tribunale che la prova testimoniale articolata sul punto dalla resistente è inammissibile in quando non verta su specifiche circostanze di fatto relative alle modalità temporali secondo cui il ricorrente avrebbe prestato servizio, ma demandata sostanzialmente al teste un giudizio, nella misura in cui chiede al medesimo di valutare se il “ ha prestato la propria attività lavorativa Pt_1 presso l'NA …. In modo discontinuo”
4.3. Ulteriore elemento che conforta la soluzione esposta è rappresentato dalla dichiarazione confessoria resa in data 30/7/2018, nella quale , all'epoca “titolare della ditta Persona_1 CP_1
con sede in Roma, via Monti di Pietralata, 105”, in cui dichiara che il ricorrente “lavorava
[...] alle sue dipendenze con la qualifica di meccanico” ( v. doc sub n. 2 f. ricorrente)
5.Passando ad esaminare l'inquadramento spettante al ricorrente, osserva il Tribunale che le mansioni svolte, descritte dalla resistente come aventi ad oggetto “lavori di meccanica molto semplici, quali sostituzioni di parti meccaniche di autovetture”, appaiono riconducibile al 5 livello, richiesto nelle note autorizzate, ove si consideri che atteso che nel settore autoriparazione: nel livello VI, che il più basso, sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali” ; nel livello V sono inquadrati “i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normali difficoltà su complessivi o loro parti;
riparazioni o riattivazioni di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità”, nonchè “i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamento a lavoratori di categoria di superiore a seconda della complessità dell'intervento”.
Non appare, infine superfluo ricordare che l'art. 17 , lett. A), prevede che” I lavoratori ( ex operai) inquadrati nella sesta categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello retributivo della quinta categoria”.
6.In ordine alla quantificazione delle differenze retributive dovute al ricorrente sulla base del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per i dipendenti di V livello, rileva il
Tribunale che in assenza di qualsiasi prova da parte della resistente circa la dazione di una retribuzione settimanale di € 500,00, il relativo importo dovrà necessariamente essere determinato alla stregua delle allegazioni ed ammissioni contenute nell'atto introduttivo, ossia in € 250,00 sino al dicembre 2018, in € 300,00 da gennaio 2019, in € 350,00 da gennaio 2023.
Sulla base dei conteggi depositati in data 3/4/2025, che non sono stati oggetto di contestazione alcuna ex adverso sotto il profilo contabile, spettano al ricorrente: € 33.440,70 a titolo di differenze retributive e retribuzioni non corrisposte nei mesi di settembre ed ottobre 2024;
€ 15.243,70 a titolo differenze 13 mensilità, non avendo parte resistente né dedotto né provato di aver corrisposto ulteriori importi rispetto a quelli che il ricorrente riconosce aver percepito a tale titolo;
€ 10.014,67 a titolo di indennità per ferie non godute negli anni 2012-2021 e e retribuzione feriale per l'anno 2014, non avendo parte resistente, da un lato, contestato che il ricorrente non ha fruito delle ferie maturate negli anni anzidetti, dall'altro, né dedotto né provato di aver corrisposto al ricorrente la retribuzione per il periodo di ferie fruito nell'agosto 2024;
€ 19.249,31 a titolo di tfr, non avendo parte resistente né dedotto né provato di aver corrisposto al ricorrente alcunchè per tale titolo.
In conclusione, la società resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 77.984,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
7.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri indicati dai DD.MM. nn. 55/2014 e
127/2022 e alla stregua del criterio del “decisum”, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
a) accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 20/3/2012 al 31/10/2024 ed il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel V livello CCNL Meccanici-Artigianato;
b) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di €
77.984,39 a titolo di differenze retributive e retribuzioni non corrisposte, differenze 13 mensilità, indennità per ferie non godute e retribuzione feriale non corrisposta e tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
c) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025 Il Giudice del lavoro
AN RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN RE, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2192/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cerutti giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Chiarinelli giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 21/1/2025 si è rivolto a questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che:
-dal 20/3/2012 al 31/10/2024 aveva lavorato continuativamente presso l'Officina Meccanica con
Servizio per vetture “Mercedes”, sita in Roma, Via dei Monti di Pietralata n. 105, alle dipendenze della società CP_1 Controparte_1
- nel corso del rapporto aveva ricevuto in contanti una retribuzione settimanale di € 250,00, aumentata ad € 300,00 da gennaio 2019 ed infine ad € 350,00 a partire dal gennaio 2023;
-aveva svolto mansioni di operaio meccanico addetto al montaggio e smontaggio dei motori, all'individuazione dei guasti, nonché alla riparazione degli stessi sulla base delle indicazioni fornite da. o sulla base di disegni o schemi, utilizzando la strumentazione e gli attrezzi forniti CP_1
dalla datrice di lavoro, con specializzazione e conoscenza specifica in relazione alle caratteristiche delle vetture Mercedes”;
-nel corso del rapporto aveva ricevuto ordini specifici e reiterati riguardanti al prestazione lavorativa da svolgere;
aveva operato secondo i turni di lavoro e/o di riposo e /o ferie comunicatigli;
aveva dovuto osservare l'orario di lavoro impostogli, ossia dalla 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 e dalle 14.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì; aveva operato sotto il controllo dei preposti della società datrice in ordine alle modalità ed alla qualità della prestazione lavorativa resa;
aveva dovuti chiedere permessi ed autorizzazioni per ferie e permessi;
-aveva goduto di ferie dal 1 al 31 agosto degli anni 2022, 2023 e 2024, non percependo in quest'ultimo anno la relativa retribuzione, mentre non ne aveva fruito negli anni precedenti;
-non aveva percepito la retribuzione negli ultimi due mesi del rapporto, né gli scatti di anzianità, né la tredicesima mensilità nella misura dovuta, ricevendo per tale titolo solo una somma pari ad una sola settimana della paga- via via corrispostagli;
-nulla aveva mai percepito a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto, né a titolo di tfr.
-il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato, nonostante la richiesta in tal senso avanzate.
Tanto premesso, ha dedotto che le mansioni svolte erano proprie del 4 livello del CCNL Meccanici-
Artigianato; che la retribuzione corrispostagli era stata inferiore al trattamento economico previsto dal CCNL anzidetto per i lavoratori di 4 livello;
che la prestazione svolta presentava tutti gli indici sintomatici propri della subordinazione;
che era, pertanto, creditore della complessiva somma di €
123.773,32, di cui € 42.223,08 a titolo di differenze di stipendio, € 15.982 a titolo di differenze per
13 mensilità, € 32.448,22 a titolo di compenso per lavoro straordinario, € 10.339,57 a titolo di indennità per ferie non godute e retribuzione feriale non corrisposta ed € 22.779,46 a titolo di tfr, oltre accessori.
Si è costituita la contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda ed, in particolare, eccependo che: il ricorrente aveva pattuito e ricevuto una retribuzione settimanale di € 500.00; aveva eseguito lavori di meccanica molti semplici, quali la sostituzione di parti meccaniche delle autovetture;
non aveva “mai osservato un orario di lavoro in modo continuativo” e non aveva quindi mai effettuato lavoro straordinario. Eccepiva, infine, la prescrizione delle pretese antecedenti il quinquennio dalla notifica del ricorso.
All'udienza del 3/4/2025 il difensore di parte ricorrente “rinunciava alla prova sullo straordinario e sulle mansioni e si dichiarava disponibile a formulare nuovi conteggi che escludessero il compenso per il lavoro straordinario e assumessero come parametro di riferimento il livello di inquadramento meno elevato previsto dal CCNL per lavoratori con mansioni di meccanico.
Indi, acquisiti nuovi conteggi elaborati da parte ricorrente secondo i criteri anzidetti e note autorizzate, la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente
è infondata, ove si consideri che costituiscono principi consolidati quelli secondo cui: - la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale ex art. 18 legge n. 300/197, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 legge n. 92/2012, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
detto principio si applica anche ai crediti del lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato ( v., tra le tante, Cass 13/10/2022, n. 29981 e Cass 22/9/2017, n.
22172);
“il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246) Cass. 20/10/2022, n. 30957).
Alla stregua di tali principi, poiché la resistente non ha dimostrato, come era suo onere, la sussistenza del requisito dimensionale necessario al fine dell'applicazione della cd. tutela reale apprestata dall'art. 18 legge n. 300/1970, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 1 legge n.
92/2012, il termine di prescrizione non è mai iniziato a decorrere in costanza di rapporto di lavoro.
3.La domanda, così come ridotta nelle note autorizzate e nei nuovi conteggi prodotti, è fondata.
Rileva il Tribunale che la resistente non sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alle CP_2
seguenti circostanze di fatto:
-durata della prestazione lavorativa dal 20/3/2012 al 31/10/2024;
-corresponsione al ricorrente in tale arco temporale di una retribuzione settimanale di ammontare predeterminato, indicato in € 500,00;
-espletamento di mansioni di meccanico, sia pure molto semplici, “quali sostituzioni di parti meccaniche delle autovetture”;
-espletamento dell'attività con l'utilizzo di mezzi ed attrezzatura messe a disposizione dall'azienda datrice e secondo gli ordini e le direttive impartitegli dai titolari, che ne controllavano le modalità e la qualità;
l'applicabilità al rapporto dedotto in giudizio del CCNL invocato.
Tali circostanze devono, quindi, ritenersi non controverse e, dunque, non bisognosi di prova, avendo la Suprema Corte più volte affermato che:
nel rito del lavoro, il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c. ( v. Cass. 27/6/2018 n. 16970 e precedenti conformi ivi richiamati, nonché Cass 23/3/2022, n. 9439 che estende tale principio anche al rito civile ordinario);
-nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, così che la mancata specifica contestazione del fatto costitutivo del diritto lo rende incontroverso e la mancata contestazione dei fatti dedotti in funzione probatoria opera sulla formazione del convincimento del giudice, sempre che tali dati fattuali, interessanti la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, sicchè essi ben possono essere utilizzati quali argomenti di prova ( v. Cass
9/2/2012, n. 1878 e Cass 2/10/2015, n. 19709);
- "l'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art. 416 c.p.c., comma 3, al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio e non si estende alle sole circostanze che implicano un'attività di giudizio” ( v. Cass, 5/9/2017, n. 20768).
4.Le circostanze anzidette, univoche e concordanti, appaiono idonee a dimostrare, complessivamente considerate, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20/3/2013 al
31/10/2024.
Rileva il Tribunale che la Suprema Corte, pur ravvisando l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ha precisato che:
a) detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto ( v., tra le altre, Cass., 27/6/2019 n. 17384; Cass., 3.7.2011, n.9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502;
Cass.,14.12.1996 n.11178);
b) gli elementi sintomatici, in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato ( v. Cass.13.2.2007, n. 3090; Cass.,
14.2.2011, n. 3594; Cass, 31.10.2013, n. 24561; Cass, 25.2.2019, n. 5436).
c) mentre l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto –come nel caso di specie- per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare ( v. Cass., 2.6.1999, n. 5411; Cass.,18.12.1996, n. 11329).
-ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato e dell'inserimento del lavoratore nell'impresa del datore di lavoro non è decisiva la continuità delle prestazioni, essendo possibile che esse vengano rese anche saltuariamente o discontinuamente alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; è tuttavia necessario che risulti che il lavoratore discontinuo assicuri al datore di lavoro la propria disponibilità in caso di chiamata. (v. Cass. 4.09.2003, n. 12926; Cass.
1.3.2001, n.2970).
4.1.Applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che ricorrano una serie di significativi e concordanti elementi sintomatici della natura subordinata dell'attività prestata dal ricorrente, quali: a) continuativo inserimento della collaborazione prestata nell'organizzazione dell'attività dell'NA , unilateralmente predisposta dalla resistente;
b) continuità delle prestazioni, svolte per oltre 12 anni;
c) modalità del compenso, costituito da una somma fissa corrisposta a cadenze prestabilite, e non ragguagliato;
d) assenza in capo alla lavoratrice di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di qualsiasi potere di autorganizzazione;
e) utilizzazione gratuita di strumenti e attrezzature messigli a diposizione dalla datrice di lavoro;
f) conformazione dell'attività svolta secondo le mutevoli esigenze dell'organizzazione in cui era inserita, atteso che il ricorrente prestava servizio secondo gli orari e i turni predisposti dalla società datrice e secondo le direttive e sotto il controllo dei preposti della medesima;
h) assunzione da parte della società resistente della responsabilità nei confronti dei clienti delle prestazioni svolte dalla ricorrente, assunte come proprie,
e non con mera assicurazione di prestazioni altrui ( v. Cass., n. 3594/2011, cit;
).
4.2.Rileva il Tribunale che a diversa conclusione non può pervenirsi sulla base dell'unica contestazione sollevata dalla resistente, ossia quella secondo cui il ricorrente non avrebbe lavorato in maniera continuativa, sia perché, a fronte delle specifiche allegazioni del ricorrente in merito all'orario di lavoro osservato, era onere della società sostanziare tale contestazione con la indicazione puntuale delle diverse modalità temporali con cui il ricorrente avrebbe prestato servizio;
sia perché tale contestazione risulta incompatibile con la deduzione secondo cui al ricorrente era stata sempre corrisposta una retribuzione settimanale fissa di € 500,00. Osserva, poi, il Tribunale che la prova testimoniale articolata sul punto dalla resistente è inammissibile in quando non verta su specifiche circostanze di fatto relative alle modalità temporali secondo cui il ricorrente avrebbe prestato servizio, ma demandata sostanzialmente al teste un giudizio, nella misura in cui chiede al medesimo di valutare se il “ ha prestato la propria attività lavorativa Pt_1 presso l'NA …. In modo discontinuo”
4.3. Ulteriore elemento che conforta la soluzione esposta è rappresentato dalla dichiarazione confessoria resa in data 30/7/2018, nella quale , all'epoca “titolare della ditta Persona_1 CP_1
con sede in Roma, via Monti di Pietralata, 105”, in cui dichiara che il ricorrente “lavorava
[...] alle sue dipendenze con la qualifica di meccanico” ( v. doc sub n. 2 f. ricorrente)
5.Passando ad esaminare l'inquadramento spettante al ricorrente, osserva il Tribunale che le mansioni svolte, descritte dalla resistente come aventi ad oggetto “lavori di meccanica molto semplici, quali sostituzioni di parti meccaniche di autovetture”, appaiono riconducibile al 5 livello, richiesto nelle note autorizzate, ove si consideri che atteso che nel settore autoriparazione: nel livello VI, che il più basso, sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali” ; nel livello V sono inquadrati “i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normali difficoltà su complessivi o loro parti;
riparazioni o riattivazioni di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità”, nonchè “i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamento a lavoratori di categoria di superiore a seconda della complessità dell'intervento”.
Non appare, infine superfluo ricordare che l'art. 17 , lett. A), prevede che” I lavoratori ( ex operai) inquadrati nella sesta categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello retributivo della quinta categoria”.
6.In ordine alla quantificazione delle differenze retributive dovute al ricorrente sulla base del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per i dipendenti di V livello, rileva il
Tribunale che in assenza di qualsiasi prova da parte della resistente circa la dazione di una retribuzione settimanale di € 500,00, il relativo importo dovrà necessariamente essere determinato alla stregua delle allegazioni ed ammissioni contenute nell'atto introduttivo, ossia in € 250,00 sino al dicembre 2018, in € 300,00 da gennaio 2019, in € 350,00 da gennaio 2023.
Sulla base dei conteggi depositati in data 3/4/2025, che non sono stati oggetto di contestazione alcuna ex adverso sotto il profilo contabile, spettano al ricorrente: € 33.440,70 a titolo di differenze retributive e retribuzioni non corrisposte nei mesi di settembre ed ottobre 2024;
€ 15.243,70 a titolo differenze 13 mensilità, non avendo parte resistente né dedotto né provato di aver corrisposto ulteriori importi rispetto a quelli che il ricorrente riconosce aver percepito a tale titolo;
€ 10.014,67 a titolo di indennità per ferie non godute negli anni 2012-2021 e e retribuzione feriale per l'anno 2014, non avendo parte resistente, da un lato, contestato che il ricorrente non ha fruito delle ferie maturate negli anni anzidetti, dall'altro, né dedotto né provato di aver corrisposto al ricorrente la retribuzione per il periodo di ferie fruito nell'agosto 2024;
€ 19.249,31 a titolo di tfr, non avendo parte resistente né dedotto né provato di aver corrisposto al ricorrente alcunchè per tale titolo.
In conclusione, la società resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 77.984,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
7.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri indicati dai DD.MM. nn. 55/2014 e
127/2022 e alla stregua del criterio del “decisum”, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
a) accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 20/3/2012 al 31/10/2024 ed il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel V livello CCNL Meccanici-Artigianato;
b) condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di €
77.984,39 a titolo di differenze retributive e retribuzioni non corrisposte, differenze 13 mensilità, indennità per ferie non godute e retribuzione feriale non corrisposta e tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
c) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025 Il Giudice del lavoro
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