TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2231 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' Avv. Daniele Torchiaro
RICORRENTE
E
(c.f: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Giovanni Zagarese
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 19/06/1977 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS),
Anno 1977 – Numero 27 - Parte II); dalla loro unione sono nati tre figli: (il Persona_1
23.12.1977, a Rogliano), (il 28.11.1979, a Cariati) e (il Persona_2 Persona_3
08.01.1983, a Cariati) maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 28/11/2024
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, a Parte_1 causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 18/4/2025, con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione consensuale della separazione, alle condizioni che seguono: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fissando liberamente la propria residenza ed abitazione;
2) La casa coniugale di esclusiva proprietà della on il mobilio ivi esistente resterà CP_1
assegnata alla stessa;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto di dare/avere e manifestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
4) Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti in solido”.
I procuratori delle parti hanno, pertanto, chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo sopra riportato e il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative, con la precisazione che l'assegnazione della casa coniugale di cui al punto n.2) deve essere intesa quale riconoscimento del diritto di godimento dell'immobile e non già quale assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Le spese del giudizio, come da accordo, sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2231 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 19.6.1977 (atto trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS), Anno 1977 - Numero 27 - Parte II) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. PONE le spese di lite a carico di entrambe le parti, in solido.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2231 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' Avv. Daniele Torchiaro
RICORRENTE
E
(c.f: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Giovanni Zagarese
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 19/06/1977 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS),
Anno 1977 – Numero 27 - Parte II); dalla loro unione sono nati tre figli: (il Persona_1
23.12.1977, a Rogliano), (il 28.11.1979, a Cariati) e (il Persona_2 Persona_3
08.01.1983, a Cariati) maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 28/11/2024
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, a Parte_1 causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 18/4/2025, con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione consensuale della separazione, alle condizioni che seguono: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fissando liberamente la propria residenza ed abitazione;
2) La casa coniugale di esclusiva proprietà della on il mobilio ivi esistente resterà CP_1
assegnata alla stessa;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto di dare/avere e manifestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
4) Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti in solido”.
I procuratori delle parti hanno, pertanto, chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo sopra riportato e il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative, con la precisazione che l'assegnazione della casa coniugale di cui al punto n.2) deve essere intesa quale riconoscimento del diritto di godimento dell'immobile e non già quale assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Le spese del giudizio, come da accordo, sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2231 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 19.6.1977 (atto trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS), Anno 1977 - Numero 27 - Parte II) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. PONE le spese di lite a carico di entrambe le parti, in solido.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola