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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11840/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. DANNI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 TALLARITA GIULIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 15.05.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in MATTIE il 16/12/2000. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MATTIE (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000). Dal matrimonio sono nati i figli: , il 12.05.2001 e , il Persona_1 Persona_2
24.07.2004. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27.03.2018. Con ricorso depositato il 01/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 240,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio. All'udienza del 15.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, nei termini di cui al verbale d'udienza, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MATTIE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11840/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. DANNI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 TALLARITA GIULIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 15.05.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in MATTIE il 16/12/2000. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MATTIE (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000). Dal matrimonio sono nati i figli: , il 12.05.2001 e , il Persona_1 Persona_2
24.07.2004. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27.03.2018. Con ricorso depositato il 01/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 240,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio. All'udienza del 15.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, nei termini di cui al verbale d'udienza, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MATTIE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.