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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9083 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 46263, decisa all'udienza del 18.9.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Stefano Cappella e Pierluigi De Bellis, ed elettivamente domiciliata, in Isernia, Via
Umbria (Centro Commercio e Affari) int. B/24, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Simonetta
Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via Cesare Beccaria 29.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione (depositato dopo la dichiarazione dell'incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Isernia) depositato in data 18.12, Parte_1
si è rivolta al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000294951, emessa dall' CP_1
e notificatale il 19.9.2022, facente riferimento a precedente atto di accertamento, contenente la contestazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2016; ordinanza ingiunzione con la quale, valutata la gravità dell'illecito amministrativo oggetto di contestazione, era stata irrogata la sanzione di euro 19.000,00.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: la nullità dell'ordinanza opposta, sull'assunto dell'omessa notifica ai soggetti destinatari degli atti di accertamento ad essa prodromici, nonché la violazione del termine di decadenza. Ha inoltre eccepito la non proporzionalità della sanzione irrogata, rispetto alla minima gravità dell'illecito amministrativo oggetto di contestazione.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “annullare l'ordinanza ingiunzione” ed in via subordinata “ridurre la sanzione”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla possibilità di pagamento della sanzione nella misura ridotta, così come rideterminata con provvedimento di rettifica dall' , e ha dato prova di aver provveduto al pagamento CP_1
della predetta somma (come da ricevuta di pagamento mod. F24 prodotta in atti). Il difensore dell' ha riconosciuto detto pagamento. CP_1
All'udienza odierna, i difensori delle parti si sono dunque associati nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. pagina 2 di 3 Ebbene, considerata la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Considerato che i difensori delle parti si sono associati anche nella richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, può disporsi in tal senso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Roma, 18.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 46263, decisa all'udienza del 18.9.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Stefano Cappella e Pierluigi De Bellis, ed elettivamente domiciliata, in Isernia, Via
Umbria (Centro Commercio e Affari) int. B/24, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Simonetta
Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via Cesare Beccaria 29.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione (depositato dopo la dichiarazione dell'incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Isernia) depositato in data 18.12, Parte_1
si è rivolta al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000294951, emessa dall' CP_1
e notificatale il 19.9.2022, facente riferimento a precedente atto di accertamento, contenente la contestazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2016; ordinanza ingiunzione con la quale, valutata la gravità dell'illecito amministrativo oggetto di contestazione, era stata irrogata la sanzione di euro 19.000,00.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: la nullità dell'ordinanza opposta, sull'assunto dell'omessa notifica ai soggetti destinatari degli atti di accertamento ad essa prodromici, nonché la violazione del termine di decadenza. Ha inoltre eccepito la non proporzionalità della sanzione irrogata, rispetto alla minima gravità dell'illecito amministrativo oggetto di contestazione.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “annullare l'ordinanza ingiunzione” ed in via subordinata “ridurre la sanzione”.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla possibilità di pagamento della sanzione nella misura ridotta, così come rideterminata con provvedimento di rettifica dall' , e ha dato prova di aver provveduto al pagamento CP_1
della predetta somma (come da ricevuta di pagamento mod. F24 prodotta in atti). Il difensore dell' ha riconosciuto detto pagamento. CP_1
All'udienza odierna, i difensori delle parti si sono dunque associati nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. pagina 2 di 3 Ebbene, considerata la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Considerato che i difensori delle parti si sono associati anche nella richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, può disporsi in tal senso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Roma, 18.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3