Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 333/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Avv. Eriberto Di Blasio Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 333/2022 R.G.A.C.C., di appello avverso la sentenza non definitiva n.
110/2020 del 21.02.2020 e la sentenza definitiva n. 479/2022 del 4.08.2022 pronunciate dal
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n.
809/2017 R.G.A.C.C, avente ad oggetto: “acquisto della proprietà a titolo di usucapione”, vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa, per procura a Parte_1 CodiceFiscale_1
margine dell'atto di appello, dall'avv. Aurelio Di RI.
CP_1
e c.f. e c.f. , CP_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Anna Bonaventura, presso il cui studio in Montaquila, v. Borgo nn. 8-
-APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 10.07.2024,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, come disposto con decreto del
17.06.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11.07.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 5.04.2017, e venivano CP_2 Controparte_3
evocati in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso da al fine di sentir Parte_2
accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione di una porzione del compendio immobiliare, sito in
Torella del Sannio alla via Roma, per una superficie di mq 10,55, identificata in Catasto al fg. 13,
p.lla 281, appartenente in comproprietà ai convenuti.
I si costituivano in giudizio contestando la domanda attorea a motivo dell'insussistenza dei CP_2
presupposti legittimanti la declaratoria di usucapione, e spiegavano domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la cessazione delle molestie e delle turbative poste in essere dal , costituite Parte_1
dalla pretesa di diritto sull'area in questione, con condanna dell'attore all'eliminazione di tutte le opere abusive realizzate sulla porzione di proprietà dei convenuti, in uno al risarcimento del danno.
In fase istruttoria venivano ammessi ed escussi due testi per parte e, all'esito della precisazione delle conclusioni, il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva n. 110/2020, con la quale rigettava la domanda di usucapione e accoglieva la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis spiegata dai convenuti , con rigetto della domanda di risarcimento dei danni. Il primo giudice, quindi, rimetteva la causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione della controversia sulle modalità di ripristino dello stato di luoghi, e le parti si riservavano di proporre appello avverso la sentenza non definitiva;
si procedeva quindi con l'accertamento peritale, al fine di individuare con esattezza le opere illegittimamente costruite sulla p.lla 281, con la nomina del c.t.u. arch.
[...]
che depositava la relazione peritale il 30.10.2020, con la quale accertava lo sconfinamento Per_1
della tettoia, del muretto in pietra e di parte della pavimentazione realizzati dall'attore sulla p.lla 281
e dichiarava che, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, fosse necessaria la totale demolizione e rimozione di tutte le opere edili illegittime realizzate dal D'SA; il c.t.u. rilevava, inoltre, lo sconfinamento da parte dell'attore anche nell'area seminterrata.
All'udienza del 6.11.2020 si costituiva in giudizio quale erede Parte_1
dell'attore deceduto in corso di causa;
con ordinanza del 27.11.2020 il giudice disponeva procedersi ad integrazione della c.t.u. estendendo l'accertamento anche alle opere illegittime realizzate nel piano seminterrato e il c.t.u. con relazione a chiarimenti del 7.04.2021 verificava che, oltre alla tettoia, al muretto e alla pavimentazione, anche una parte del vano cantina del piano seminterrato dell'attore sconfinava nella proprietà dei convenuti, p.lla 281; chiamato nuovamente a chiarimenti il c.t.u.
depositava una ulteriore relazione del 27.09.2021, con la quale venivano indicate le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi anche del piano seminterrato, con la quantificazione dei costi.
Nello specifico, il c.t.u. precisava che per la riduzione in pristino dell'area seminterrata occorreva demolire la scala e la parete del bagno, nonché ricostruire il muro portante perimetrale con una parete in cartongesso, adeguatamente isolata, su tutta la parte di confine (relazione del 27.09.2021 pagg. 6 e
7 e fig. 2).
Indi con sentenza definitiva n. 479/2022 il Tribunale così provvedeva: “Condanna parte attrice a
demolire, a sua cura e spese, la tettoia apposta sul fronte dell'abitazione di via Roma n. 19 del
Comune di Torella del Sannio in parte ricadente sulla p.lla 281 e in parte sulla p.lla 280 del foglio
13 (m. 5,25 x 4,55) nonché a demolire il muro in pietra di m. 1,40 collocato interamente sulla p.lla parte della pavimentazione (mt 5) ricadente sulla p.lla 281, tenuto conto della linea di confine
individuata dal CTU (cfr. figure 8 e 9 della relazione del 30.10.2020) nonché dell'area di
sconfinamento come determinata dal consulente (figura a pag. 10 della relazione del 30.10.2020);
- Condanna parte attrice al pagamento in favore dei convenuti e CP_2 CP_3
della somma di euro 1.500,00 liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento per
[...]
equivalente anziché quello in forma specifica di realizzazione di una parete in cartongesso,
della demolizione della scala e della parete del bagno del locale cantina, oltre interessi a
decorrere dalla domanda al soddisfo;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che si
quantificano in euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ed euro
70,00 per esborsi;
- Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in giudizio”.
Con citazione notificata il 20.10.2022 per l'udienza del 25.01.2023, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza non definitiva n. 110/2020 e avverso la sentenza definitiva del giudizio di primo grado n. 479/2022, chiedendone l'integrale riforma peri motivi di seguito precisati.
Con comparsa del 3.01.2023 si sono costituiti gli appellati e CP_2 Controparte_3
instando per il rigetto del gravame avversario e spiegando appello incidentale avverso entrambe le sentenze nelle parti a loro sfavorevoli.
Con ordinanza del 2.02.2023, il Collegio ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dalla
D . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo dell'appello principale si denuncia l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 1146, secondo comma, c.c.: nello specifico la sostiene che, ai fini dell'applicabilità Parte_1
dell'istituto giuridico dell'accessione del possesso, occorra il raggiungimento della traditio in virtù
di un contratto volto a trasferire la proprietà del bene oggetto del possesso. Il motivo è infondato, in quanto il giudice di prime cure ha applicato la norma di cui al summenzionato articolo in modo corretto e conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
Di vero, nel caso di specie, oltre all'inesistenza di una situazione di possesso avente ad oggetto l'immobile di proprietà degli appellati (fg. 13 p.lla 281), come correttamente accertato dal Tribunale,
manca proprio il contratto di trasferimento del bene oggetto del presunto possesso, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure. Infatti, l'unico contratto di compravendita prodotto dall'attore nel giudizio di primo grado ha ad oggetto altri beni immobili appartenenti al precedente proprietario, , e non il bene di proprietà degli appellati ricadente nella p.lla Persona_2
281.
Nel caso concreto non vi è stato alcun trasferimento della proprietà dell'area di circa 10,55mq, p.lla
281 da parte del al D'SA, come emerge chiaramente dall'atto pubblico prodotto Per_2
dall'attore , dal qual si evince che veniva trasferita la sola p.lla 280 del fg.13 e non la 281).
Da tanto deriva che l'attore non avrebbe potuto invocare la norma di cui all'art. 1146, secondo comma, c.c., e unire l'eventuale suo possesso a quello del dante causa.
Il D'SA, avendo acquistato l'immobile fg.13 p.lle 280 sub 5 e 280 sub 3 dal precedente proprietario soltanto nell'anno 2005 e non essendo ancora decorso il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c., intendeva avvalersi del possesso del ma in fattispecie nella quale, oltre alla Per_2
insussistenza del possesso sia del precedente proprietario che dello stesso attore dell'area di circa
10,55 mq, fg.13 p.lla 281, non è possibile fare applicazione dell'art. 1146, secondo comma, c.c., in difetto dei presupposti giuridici richiesti dalla stessa norma e alla luce dei principi enunciati in materia dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Infatti, in tema di accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, c.c., chi intende far valere l'accessione del possesso ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. All'acquisto deve seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (Cass. civ. n.
12034/2000).
Pertanto, affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e affinchè
il successore a titolo particolare possa unire al proprio possesso quello del dante causa, è necessario che il trasferimento della cosa trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale dell'immobile posseduto, purchè avente forma scritta;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può
essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (ex multiis, in tal senso, Cass.
civ.
3.10.2016 n. 19724; Cass. civ. 30.01.2017 n. 2295; Cass. civ. n. 22348/2011; Cass. civ. n.
6353/2010; Cass. civ. n. 8502/2005; Cass. civ., sez. II del 13.08.2018 n. 20715).
Anche recentemente la Cassazione ha confermato il suindicato principio di diritto, statuendo che, per l'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per usucapione, l'accessione al possesso del dante causa disciplinata dall'art. 1146 c.c. presuppone l'identità del bene indicato nel titolo rispetto a quello posseduto: nella specie i beni oggetto di usucapione non risultano né indicati nel titolo né
posseduti. Da tanto deriva che, in mancanza di un'indicazione specifica dei beni trasferiti, non può
essere ritenuto sussistente un valido titolo di acquisto a non domino ai fini dell'accessione del possesso (Cass.civ. n. 20832/2022).
A ciò va soggiunto che la porzione di 10,55 mq. di cui l'attore pretendeva l'acquisto per usucapione risulta essere stata sempre nel possesso degli appellati, in quanto veniva utilizzata, e tuttora emerge che viene utilizzata, anche per accedere alle scale che conducono nel locale seminterrato di proprietà
degli appellati (la cui presenza è stata riscontrata anche dal c.t.u.). Orbene, l'unica pertinenza dell'immobile di proprietà d' è costituita dal piazzale antistante l'abitazione del medesimo Parte_1
e rientrante nella p.lla 280 fg.13 e non nella p.lla 281, la quale risulta essere sempre stata nella esclusiva disponibilità degli appellati. Con gli altri motivi di appello (II, III, IV e V) afferenti la sentenza non definitiva, l'appellante principale si duole del fatto che il giudice di prime cure ha erroneamente valutato le testimonianze e le risultanze della c.t.u.
Anche tali motivi sono privi di pregio, atteso che il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dalla
, ha correttamente valutato tutte le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, giungendo Parte_1
così ad escludere la sussistenza di una situazione di possesso ad usucapionem da parte di e del precedente proprietario sulla particella 281 fg. 13 di Parte_2 Persona_2
proprietà e nel possesso degli appellati. Del resto l'appellante, senza contestare le risultanze testimoniali, ne ha fornito un'interpretazione del tutto soggettiva e non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato dai testimoni;
analogamente, l'impugnante, pur facendo propri gli accertamenti oggettivi della c.t.u., ne ha dedotto effetti e conseguenze opposte rispetto alle conclusioni dell'Ausiliario del Tribunale.
In proposito si evidenzia che tutti i testi escussi indicati dai hanno fornito la prova certa che CP_2
la porzione dell'immobile di circa 10,55 mq. (fg.13, p.lla 281) di loro proprietà, era stata sempre nella loro esclusiva disponibilità e che non era stata mai posseduta dall'attore, né dal precedente proprietario.
In particolare, il teste dichiarava che i avevano sempre posseduto l'area di Testimone_1 CP_2
10,55 mq da oltre vent'anni, in modo pacifico, pubblico e continuo, precisando che l'area in questione aveva una lunghezza di circa 6-7 metri oltre la scaletta indicata nella planimetria e una larghezza di circa 2 metri, confermando i luoghi di causa come rappresentati nella planimetria allegata dai convenuti, che veniva mostrata al teste. Questi riferiva anche che la rete metallica presente in loco consentiva, e tuttora consente, l'accesso alle scale che conducono al un piano seminterrato di proprietà e che la recinzione venne posizionata dal nonno di uno degli appellati, tal CP_2 CP_3
a causa di un incidente verificatosi durante una partita di pallone, all'incirca negli anni '80,
[...]
durante la quale un ragazzo cadde nel terreno adiacente dei posto ad un dislivello di circa CP_2
due metri. Tale rete non aveva alcun valore di confine, perché gli appellati passavano sulla detta area per accedere al piano seminterrato tramite le suddette scale, poiché la recinzione si sganciava.
Dichiarava, altresì, di aver visto passare i sulla detta area di circa mq.10,55 da oltre venti CP_2
anni e che il detto passaggio veniva tuttora esercitato. Il teste precisava che poteva dichiarare ciò, in quanto il medesimo abitava nelle vicinanze dei e che lì abitava ancora il padre, recandosi CP_2
spesso a fargli visita. Il teste riferiva inoltre che tra gli anni 80-90 , (nonno di Controparte_3
e padre di ) e il confinante realizzarono, in accordo, Controparte_3 CP_2 Persona_2
una battuta di cemento sull'intero piazzale, ognuno per la propria quota e per Controparte_3
l'area di sua proprietà (area oggetto di usucapione di circa 10,55 mq.), sulla quale svolgeva anche l'attività di maniscalco, con deposito ivi di materiali vari.
Il teste dichiarava di aver assistito a molte discussioni tra l'attore e i convenuti in ordine al posizionamento della tettoia e alla realizzazione degli altri lavori edili. In particolare, aveva visto e sentito e difendere la loro proprietà, contestando la realizzazione CP_2 Controparte_3
della tettoia e degli altri lavori eseguiti dall'attore anche sulla loro porzione dopo l'acquisto dell'immobile, e tanto poteva dichiarare in quanto in quel periodo lavorava quasi tutti i giorni di fronte ai luoghi di causa. Il teste precisava che l'attore realizzava anche un muretto, del tutto nuovo,
successivamente all'acquisto dell'immobile, in quanto precedentemente l'accesso era del tutto libero.
Inoltre, nell'anno 2017 aveva visto un ponteggio posizionato dai sulla detta area di circa mq. CP_2
10,55, per la manutenzione dell'immobile di loro proprietà.
Il teste Di RI, infine, riferiva che, fino all'età di 21 anni, aveva abitato a Torella del Sannio e che successivamente si era trasferito in Svizzera, rientrando ogni mese a Torella. Dal 2006 si era stabilizzato a Frosolone, tornando nel paese di origine tutte le settimane presso l'abitazione del padre,
e quindi aveva avuto modo di osservare costantemente i luoghi di causa e, poi, negli anni 2013, 2014,
2015 e 2016 aveva lavorato ivi stabilmente, per cui poteva dichiarare con estrema certezza il possesso sull'area in contesa da parte dei CP_2
Anche l'altro teste di parte convenuta, , dichiarava che i avevano posseduto Testimone_2 CP_2
da oltre vent'anni in modo ininterrotto, pacifico e indisturbato l'area in questione, come da planimetria allegata agli atti di causa, che gli veniva mostrata. Il teste indicava la larghezza della stessa in circa due metri sul lato che affaccia su via Roma e una lunghezza verso l'interno di circa 6
metri e 30 fino a ridosso di alcune scalette all'interno, che consentono l'accesso alla proprietà dei ed in particolare al seminterrato;
confermava la circostanza che la rete metallica presente in CP_2
loco era stata posizionata dal nonno negli anni 80 circa, a seguito della caduta di Controparte_3
un bambino nell'area sottostante di proprietà dei al solo fine di evitare danni a terzi, dato il CP_2
dislivello dei terreni, non avendo alcun valore di confine. Il teste riferiva, altresì, di un possesso continuo anche da parte degli antenati degli appellati, ossia precisava che l'area in questione veniva utilizzata dal nonno anche come deposito di materiali vari, per lo svolgimento Controparte_3
dell'attività di maniscalco, per la manutenzione delle macchine agricole e per la manutenzione dell'immobile di proprietà degli appellati periodicamente effettuata, ricordandone una molto recente,
eseguita sul tetto dell'immobile, circa due anni fa.
Il teste dichiarava, anche, che il muretto e gli altri lavori edili erano stati realizzati dal Parte_1
successivamente all'acquisto della proprietà dell'abitazione dal (intervenuto nl 2009) Persona_2
e che l'area di proprietà degli appellati aveva sempre avuto l'accesso libero, senza il detto muretto.
Infatti il D'SA era stato più volte invitato dai a rimuovere il muretto e le altre Pt_2 CP_2
opere ricadenti sulla proprietà dei medesimi. Il teste precisava che il , precedente Persona_2
proprietario dell'immobile a confine con quello degli appellati, risiedeva stabilmente in Canada,
tornando ogni 10 anni e che il medesimo non aveva mai contestato il possesso e la proprietà Per_2
dell'area in questione in capo agli appellati. Tanto è vero che il nonno ed il Controparte_3 Per_2
intorno agli anni 80, realizzarono, congiuntamente, una pavimentazione in cemento sul piazzale antistante gli immobili delle parti e che il pagò la sua quota afferente all'area di 10,55 mq. CP_2
Il teste dichiarava di essere a conoscenza dei fatti avendo vissuto in quei luoghi e successivamente perchè aveva sempre frequentato l'abitazione dei genitori . Le suindicate dichiarazioni testimoniali trovavano conferma anche negli accertamenti effettuati dal c.t.u., il quale individuava la linea di confine, così come indicata dai e conformemente al CP_2
possesso esercitato dai medesimi.
Oltre ai suindicati testi, anche quelli indicati dall'attore rendevano dichiarazioni favorevoli ai convenuti, in quanto dalle deposizioni degli stessi non si evinceva alcuna situazione di possesso in capo all'attore né in capo al suo dante causa sull'area in questione.
Nello specifico, il teste di parte attrice, , dichiarava che , Testimone_3 Parte_2
dall'anno 2005, ossia dalla data di acquisto dell'immobile dal aveva posseduto anche il Per_2
piazzale antistante fino alla rete metallica che delimitava le due proprietà, dichiarando, però, che il fatto che la rete metallica delimitasse le due proprietà era una sua supposizione e presunzione.
Dichiarava, inoltre, che poteva riferire di una situazione di possesso dell'immobile e del piazzale antistante da parte del dante causa dell'attore soltanto dall'anno 1975 – 1976 perché giocava a pallone sul detto piazzale con altri ragazzi.
Orbene, dalle dette dichiarazioni non può desumersi alcun possesso da parte dell'attore/appellante e del precedente proprietario sull'area di circa 10,55 mq dei Messere (fg. 13 p.lla 281), anche perché
il fatto in sé che il teste giocasse a pallone sull'intero piazzale nulla comprova in ordine al possesso qualificato ex art. 1158 c.c. continuo, esclusivo, pubblico e pacifico del precedente proprietario. Anzi,
detta circostanza conferma quanto riferito dai testi di parte convenuta, e cioè che la recinzione venne posizionata in loco dal nonno di (e padre di per evitare che i Controparte_3 CP_2
bambini, giocando a pallone sull'area, cadessero al di sotto, dove vi è un seminterrato di proprietà
Il comportamento dell'antenato degli appellati comprova che il medesimo, essendo CP_2
proprietario e responsabile della detta porzione, provvedeva a posizionare la indicata recinzione, che non aveva valore di confine, ma solo il fine di evitare danni a terzi.
Inoltre, il teste , rispondendo ai capitoli di prova 3, 4 e 5 della memoria istruttoria di Testimone_3
parte attrice, riferiva di un possesso da parte del sull'immobile e sul piazzale antistante Parte_1
l'abitazione, identificati al fg. 13, p.lle 280 sub 5 e sub 3, che non riguardano l'area di proprietà degli appellati, che è identificata al fg. 13 13 p.lla 281. Infine, il riferiva che il Tes_3 Parte_2
aveva realizzato la tettoia, la pavimentazione ed il muretto dopo l'acquisto dell'immobile e,
precisamente, intorno agli anni 2014 – 2015. Tale circostanza è rilevante, in quanto smentisce quanto riferito dall'appellante circa il fatto che il muretto già esisteva in passato a dimostrazione del possesso del precedente proprietario.
La medesima circostanza veniva riferita anche dai testi di parte convenuta, e Testimone_1 Tes_2
, i quali confermavano che il detto muretto era stato realizzato ex novo dal e solo
[...] Parte_1
dopo l'acquisto dell'abitazione (intervenuto nell'anno 2005) nonostante le contestazioni dei convenuti.
In definitiva, da una valutazione complessiva della testimonianza resa dal , non è Testimone_3
possibile desumere alcun possesso dell'attore e del precedente proprietario sull'area in contestazione,
ma solo che i proprietari degli immobili consentivano ai ragazzi di giocare sul detto piazzale.
Neanche il secondo teste di parte attrice, riferiva di un possesso ad usucapionem da Testimone_4
parte del D' e del precedente proprietario. Il teste dichiarava di essere stato presente alle Parte_1
trattative per la vendita dell'immobile da parte del , il quale aveva dichiarato che lo Persona_2
spazio antistante l'immobile di via Roma era di sua proprietà, precisando, però, che il Persona_2
era emigrato in Canada da oltre quarant'anni e che ivi era deceduto, tornando solo di tanto in tanto in
Torella del Sannio. Il medesimo teste dichiarava, altresì, che lo spazio antistante l'immobile dell'attore era recintato da una rete metallica, però non sapeva se ciò corrispondesse a verità. Infine
riferiva che l'attore aveva eseguito dei lavori edili dopo l'acquisto dell'immobile, non ricordando l'epoca di realizzazione degli stessi.
Orbene, detto teste nulla dichiarava in ordine al possesso continuo e costante sull'area in contestazione da parte del e dell'attore, anche perché i capitoli di prova da 3 a 5 Persona_2
afferivano al possesso della p.lla 280 sub 3 e sub 5 di proprietà dell'attore; mentre la sola dichiarazione del precedente proprietario, secondo cui lo spazio antistante l'immobile fosse di sua proprietà, di per sé, non può costituire prova del possesso continuo, pubblico e pacifico del precedente proprietario, laddove nessun atto di possesso del è stato riferito dal teste sull'area di Persona_2
10,55 mq, neanche durante le rare occasioni in cui tornava in Italia. A ciò va soggiunto che il teste riferiva che detta dicharazione veniva resa nel corso delle trattative per la vendita dell'immobile,
quindi nell'anno 2005, da cui deriva che non sarebbe in ogni caso decorso il termine ventennale.
Dunque, dal complesso delle dichiarazioni testimoniali è emerso che i hanno sempre CP_2
posseduto la summenzionata area, anche quando l'immobile confinante era di proprietà del
[...]
, il quale non risulta che abbia mai contestato o impedito (risiedendo stabilmente in Canada) Per_2
il possesso dei sull'area oggetto di causa di loro proprietà. CP_2
A ciò va soggiunto che anche le argomentazioni sostenute dall'appellante in ordine al valore di confine della rete metallica sono infondate, in quanto nessun teste ha riferito che detta rete avesse valore di confine, laddove, per contro, è risultato provato il possesso dei Messere dell'area in questione, anche oltre la rete metallica, la quale risulta che veniva e tuttora viene utilizzata per effettuare la manutenzione dell'immobile di proprietà degli appellati, come deposito di materiali e per accedere alle scale che conducono nel vano seminterrato dei medesimi. Anche il c.t.u. – nella valutazione delle osservazioni del ctp geom. del 30.10.2020 a pag. 2 – dichiarava Persona_3
che la rete metallica presente in loco non avesse alcun valore di confine, in quanto il confine tra i fondi in causa era quello individuato attraverso la rappresentazione indicata nella relazione peritale del 30.10.2020.
Dunque, dalla complessiva attività istruttoria è emersa l'infondatezza della domanda attorea di usucapione, non essendo risultata alcuna situazione di possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto da parte dell'attore né del precedente proprietario sull'area in contesa di 10,55 mq, appartenente agli appellati. Di contro, i testi escussi hanno confermato l'esercizio, da parte dei e del loro avo CP_2
di tutte le facoltà e i poteri rientranti nel diritto di proprietà e il possesso continuo e costante da parte dei medesimi sull'area pretesa dall'attore.
Di vero, al fine di usucapire il bene posseduto è necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso, in quanto l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà
dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che, con continuità, si sostituisca al proprietario nella utilizzazione del bene medesimo;
con ciò manifestandosi l'inerzia del proprietario nel mancato esercizio delle potestà
dominicali e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore che, a sua volta, esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Il possesso ad usucapionem, dunque, non può ravvisarsi laddove il proprietario eserciti le facoltà
dominicali; inoltre, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, con il compimento puntuale di atti di possesso, conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civ. n. 3923/2016; Cass. civ. n.
4807/1992).
Pertanto, poiché nel caso che occupa i testi hanno confermato un possesso continuo e costante soltanto degli appellati sull'area in questione ed anche l'esercizio di tutte le potestà collegate al diritto di proprietà, non può ravvisarsi alcun potere di fatto da parte del e del Persona_2 Parte_2
sull'area in oggetto.
[...]
In definitiva, parte attrice non ha provato i fatti costitutivi della domanda giudiziale di usucapione dell'area di circa mq.10,55 di proprietà per cui, non avendo assolto al proprio onere CP_2
probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., giustamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea e accolto la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti. Il Tribunale, dunque, ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c., in quanto, colui che ha interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge,
in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. Per quanto riguarda invece i motivi dell' appello principale avverso la sentenza definitiva, ossia i motivi VI, VII e VIII, aventi ad oggetto la c.t.u., la ha basato l'impugnazione sugli Parte_1
accertamenti effettuati dall'Ausiliario per trarne, però, conclusioni errate ed in contrasto con quanto riscontrato dal medesimo consulente.
Quest'ultimo, infatti, accertava oggettivamente la linea di confine conformemente a quanto allegato e comprovato dai CP_2
In dettaglio, il c.t.u. individuava l'esatta linea di confine tra le proprietà delle parti in causa attraverso la sovrapposizione del catastale ufficiale con quello corretto in base ai rilievi effettuati in loco e verificava l'inesatta rappresentazione nel catasto ufficiale della p.lla 279, che risultava parzialmente sovrapposta alla 280 e staccata dalla 278. Nella realtà, invece, la 278 e la 270 sono contigue, per cui traslando la p.lla 279 esattamente dello spazio che la separa dalla 278 si otteneva l'esatta ricostruzione di tutte le particelle coinvolte, così come dettagliatamente rappresentato nella relazione peritale del
30.10.2020.
Per cui, individuata la linea di confine tra i fondi, il consulente d'ufficio verificava uno sconfinamento da parte dell'attore nella proprietà dei convenuti, e che per il ripristino dello stato dei luoghi fosse necessaria la demolizione della tettoia, del muretto in pietra e della pavimentazione, manufatti insistenti tutti sulla p.lla 281 di proprietà dei convenuti /appellati, con la quantificazione dei costi necessari per la rimozione delle opere suindicate. Relativamente al piano seminterrato, il ctu accertava che lo sconfinamento riguardava il vano cantina dell'attore, adiacente alla p.lla 281 dei e, in CP_2
particolare, che lo sconfinamento era costituito dall'ingombro di una parte del muro unitamente allo spessore dell'esistente basamento in pietra attaccato al muro dei (di altezza pari a circa m CP_2
1,20 con uno spessore maggiorato di circa cm 20 che indicava l'esistenza di due topologie costruttive differenti che si riferivano a due diversi momenti della costruzione) Dai rilievi effettuati dal c.t.u.
emergeva che fino al 2009 il suindicato muro di proprietà dei aveva un andamento inclinato CP_2
e corrispondente alla linea di confine (come comprovato anche dalle planimetrie depositate al Catasto
dal medesimo attore e dal geom. prodotte agli atti di causa), mentre in epoca Testimone_3 successiva al 2009, e in sede di sopralluogo, il ctu accertava che il detto muto presentava un andamento rettilineo, con sconfinamento da parte dell'attore proprio in quella parte in cui il muro assumeva la forma rettilinea e dove vi era il basamento in pietra, come si evince da tutte le relazioni peritali del c.t.u. Inoltre, nell'anno 2009 veniva riscontrato anche l'aumento di volume della superficie del vano seminterrato dell'attore, ossia da 69 mq a 71 mq, con evidente modifica del detto vano.
Infine il ,t,u,, sempre in sede di sopralluogo, riscontrava che nel vano seminterrato del Parte_1
erano presenti un bagno e una scala in cemento armato realizzati dal medesimo a ridosso del detto muro di proprietà dei mentre fino al 2009 il vano cantina era un unico locale, senza la scala CP_2
e il bagno insistenti nella p.lla 281 di proprietà dei convenuti .
I suindicati riscontri oggettivi palesano che nell'anno 2009 era stati effettuati dei lavori da parte dell'attore, nel vano seminterrato, con la realizzazione delle scale e del bagno e con conseguente aumento della volumetria del vano a scapito del muro perimetrale dei il quale non risultava CP_2
più inclinato, bensì rettilineo. Pertanto il c.t.u., chiamato a chiarimenti, affermava che per il ripristino dello stato dei luoghi fosse necessaria la demolizione della scala, della parete del bagno, nonché la ricostruzione del muro portante di proprietà dei mediante una parte in cartongesso, CP_2
adeguatamente isolata, su tutta la parete di confine.
Orbene da tutti i suindicati accertamenti compiuti dal c.t.u. risulta provata la lesione del diritto di proprietà dei convenuti/appellati per effetto delle opere edili realizzate illegittimamente dal sulla p.lla 281, attraverso la erosione del muro perimetrale di proprietà dei Parte_1 CP_2
dal che ne discende l'infondatezza delle doglianze proposte in sede di appello.
Analogamente si palesano inammissibili e infondate le altre argomentazioni proposte dalla per la prima volta in sede di gravame in ordine all'acquisto della porzione del vano CP_4
seminterrato per usucapione e la conseguente acquisizione delle opere realizzate sul piazzale antistante l'abitazione al piano terra su via Roma in virtù dell'accessione di cui all'art. 934 c,c,,
Invero l'appellante, nel giudizio di primo grado chiedeva dichiararsi solo l'acquisto per usucapione dell'area di mq. 10,55 sita in via Roma, laddove in questa sede ha chiesto di dichiararsi l'acquisto per usucapione dell'area oggetto di sconfinamento nel piano seminterrato e dell'area di mq 10,55 per accessione.
In tal modo l'appellante ha introdotto nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione rispetto alla pretesa fatta valere in primo grado, nonché diversi presupposti di fatto e situazioni giuridiche sui quali in primo grado non si è svolto il contraddittorio, con violazione del divieto di proporre nuove domande in appello (divieto dello “ius novorum”) ai sensi dell'art. 345 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle stesse. Invero, il primo comma dell'art. 345 c.p.c. dispone che le domande nuove, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
In ogni caso, appare evidente l'erroneo presupposto su cui si basa l'assunto di parte appellante, in quanto la medesima non è mai divenuta proprietaria dell'area in questione, né dell'area interrata di proprietà dei Invero, l'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del CP_2
suolo, ai sensi dell'art. 934 c.c., presuppone la preesistenza della proprietà del suolo in capo a chi invoca l'applicazione di detto istituto, ma nel caso di specie la proprietà dell'area di circa mq,55 e dell'intera particella 281, anche nel piano seminterrato, è dei così come risulta accertato CP_2
dalla documentazione prodotta e dall'espletata c.t.u, ragion per cui la norma di cui all'art. 934 c.c.
non può essere invocata dall'appellante.
Inoltre, per quanto riguarda le opere edili realizzate dall'attore sull'area di mq 10,55 al piano terra su via Roma, si ribadisce che le stesse ricadono sulla p.lla 281, in quanto il muretto in pietra è stato realizzato interamente su detta particella, non essendovi al di sotto la cantina, bensì il terreno degli appellati.
Per quanto riguarda il seminterrato (part. 280 sub 5) si osserva, altresì che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. è emerso che il muro perimetrale è di proprietà dei convenuti/appellati e che, fino all'anno 2009, detto muro aveva un andamento inclinato e corrispondente alla linea di confine (come risulta comprovato anche dalle planimetrie depositate al
Catasto dallo stesso attore), mentre, successivamente all'anno 2009 venivano riscontrate nuove opre edili nel vano cantina dell'attore (scala e bagno) con uno sconfinamento nella proprietà CP_2 proprio dove risultavano realizzate dette opere, con la erosione del muro di proprietà degli appellati e un aumento di volumetria del vano cantina dell'appellante di circa mq.2, come accertato anche dal
Tribunale.
Da tanto deriva l'infondatezza della domanda attorea per difetto di tutti i presupposti del possesso
ad usucapionem, anche in considerazione del fatto che le opere nel vano seminterrato venivano realizzate dall'appellante successivamente al 2009.
Per tali motivi l'appello principale va disatteso.
Le censure mosse dagli appellanti incidentali nei confronti della sentenza non definitiva n. 110/2020
concernono il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da occupazione illegittima;
per quanto riguarda invece la sentenza definitiva n. 479/2022 i si CP_2
dolgono del mancato accoglimento della domanda di riduzione in pristino per il piano seminterrato.
In via preliminare rispetto all'esame del merito del gravame incidentale, va valutata l'eccezione di rito sollevata dall'appellante solo con la comparsa conclusionale in ordine alla violazione del divieto dei nova in appello operata dai CP_2
L'eccezione è infondata.
Di vero i convenuti e come già sopra esposto, nel costituirsi CP_2 Controparte_3
dinanzi al Tribunale, spiegavano domanda riconvenzionale diretta ad ottenere, oltre alla cessazione delle molestie e turbative, anche la libertà del proprio fondo nella sua interezza con l'eliminazione di qualsiasi manufatto realizzato sullo stesso.
I convenuti chiedevano testualmente quanto segue:
“ - rigettare la domanda attorea, in quanto del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, per tutte
le ragioni spiegate in premessa;
- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiarare i signori CP_2
e proprietari della porzione di fondo oggetto di usucapione, di circa
[...] Controparte_3
mq.10,55, sita in Torella del Sannio ed identificata in Catasto al foglio n. 13, p.lla 281, già
rientrante nella detta particella 281; condannare l'attore alla cessazione delle turbative e delle molestie poste in essere ai danni dei convenuti, alla eliminazione o demolizione del muro
costruito sulla loro proprietà e della parte di tettoia che ricade nella proprietà degli stessi;
nonché all'eliminazione di tutte le opere illegittimamente realizzate sulla proprietà dei
convenuti e/o in violazione delle norme sulle distanze legali, con condanna dell'attore alla
riduzione in pristino e all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione di ogni manufatto
illegittimamente realizzato sulla proprietà dei in uno al risarcimento dei danni da CP_2
liquidarsi anche in via equitativa”.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale esperita dai convenuti e, in luogo del ripristino dello stato dei luoghi, come richiesto dai condannava il al CP_2 Parte_1
risarcimento dei danni liquidati nella somma di € 1.500,00 (sentenza definitiva pag. 4-6).
Anche relativamente a tale capo della decisione definitiva i hanno proposto appello CP_2
incidentale pretendendo il ripristino del muro portante così com'era in precedenza.
Appare quindi evidente che nessuna violazione dell'art. 345 c.p.c. è ravvisabile nelle richieste degli appellanti incidentali, atteso che i già nella domanda riconvenzionale esperita in primo CP_2
grado, come dianzi testualmente ritrascritta, avevano chiesto “…l'eliminazione di tutte le opere
illegittimamente realizzate sulla proprietà dei convenuti e/o in violazione delle norme sulle distanze
legali, con condanna dell'attore alla riduzione in pristino e all'esecuzione dei lavori necessari
all'eliminazione di ogni manufatto illegittimamente realizzato sulla proprietà dei in uno al CP_2
risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa”.
Va poi evidenziato che, a parte l'infondata eccezione in rito, la non ha preso posizione Parte_1
sul merito del gravame incidentale avversario.
Ciò posto, nel primo motivo dell'impugnazione i reputano illegittima la sentenza non CP_2
definitiva per omesso accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta in primo grado.
Sul punto, il Tribunale ha statuito che: “Non può essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale
di condanna dell'attore al risarcimento dei danni. Parte convenuta ha fatto richiesta a questo
Tribunale di una liquidazione con criteri equitativi ma avrebbe dovuto allegare e provare di aver subito un'effettiva lesione o pregiudizio al suo patrimonio. In difetto di allegazioni e prova sul punto
questo Giudice non può avvalersi nemmeno di presunzioni gravi, precise e concordanti non
emergendo elementi sufficienti per concludere nel senso della sussistenza del danno. Infatti, nessuna
allegazione viene fatta dai convenuti con riguardo al cosiddetto danno – conseguenza, cioè ai
pregiudizi che si sarebbero prodotti nella loro sfera giuridica a causa dell'evento dedotto in giudizio,
costituito dalla illegittima realizzazione delle opere sull'area di proprietà” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Dunque, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni sul presupposto che i convenuti non avessero fornito la prova del danno – conseguenza.
La censura è fondata.
Infatti, in ragione di tutti i fatti allegati dagli appellati e del limitato utilizzo del proprio immobile a causa delle opere realizzate dall'attore, il Tribunale avrebbe potuto determinare in via equitativa il danno subito dai convenuti, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In proposito si evidenzia che la Suprema Corte è univoca nel ritenere che, una volta accertata l'illegittima occupazione di un fondo, il risarcimento dei danni è in re ipsa. Invero, il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la sua naturale destinazione, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà
sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche al risarcimento dei danni. Il danno, come detto, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria. La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina, appunto, un danno in
re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma,
presumere, sia pure “iuris tantum”, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (dimostrazione che è mancata da parte dell'attore) – Cassazione civile, Sez. II, 22.04.2022,
n. 12865- .
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda risarcitoria degli appellanti incidentali e in riforma sul punto della sentenza non definitiva, si riconosce agli stessi l'importo, stimato equitativamente ai sensi degli artt. 1226 – 2056 c.c., all'attualità, di € 5.000,00, oltre ai chiesti interessi legali dalla domanda al soddisfo, che si reputa congruo in ragione della durata dell'occupazione, della peculiarità
dello stato dei luoghi, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e delle modalità
dell'illecito.
Nel secondo motivo dell'appello incidentale si critica la sentenza definitiva per mancato accoglimento della domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi relativamente al piano seminterrato.
Il Tribunale ha disatteso tale domanda sulla base della seguente motivazione: ”Tuttavia, poiché il
CTU ha accertato che le operazioni di demolizione della porzione del vano cantina, implicherebbero
interventi sul muro perimetrale, effettivamente poco praticabile a trasformazioni così invasive e,
inoltre che la scala a servizio del locale cantina sconfina in minima parte sulla proprietà dei
convenuti, ritiene questo Giudice di poter attribuire ai convenuti il risarcimento per equivalente
anziché quello in forma specifica, che viene equitativamente determinato nella misura di euro
1.500,00, tenuto conto della perdita di valore del fondo danneggiato dallo sconfinamento e tenuto
conto del vantaggio conseguito per effetto dell'illecito, e cioè dell'incremento di valore in capo
all'immobile del danneggiante (maggior cubatura ricavata per circa mq. 2)” (pag. 4 della sentenza definitiva).
Orbene il Tribunale, pur avendo aderito alle conclusioni del c.t.u. in ordine all'individuazione della linea di confine tra le parti in causa e pur ritenendo lo sconfinamento in ordine al piano seminterrato da parte dell'attore, anziché condannare quest'ultimo alla riduzione in pristino anche del piano seminterrato e, dunque, al ripristino del muro portante così com'era in precedenza con la demolizione della scala e della parete del bagno, riteneva opportuno condannare l'attore solo al pagamento della somma di euro 1.500,00 quali risarcimento per equivalente, lasciando le opere illegittime sulla proprietà degli appellati.
Il motivo di doglianza è fondato, essendo meritevole di accoglimento la pretesa degli appellati di vedere libera la proprietà da pesi e vincoli. Invero, poiché il muro in questione rientra nella proprietà
degli appellati, questi sono legittimati ad ottenere la riduzione in pristino dello stesso mediante l'eliminazione di quanto illegittimamente operato su di esso da parte del confinante, con la ricostruzione del muro così com'era in precedenza.
Infatti i convenuti, con la proposizione della domanda riconvenzionale negatoria servitutis e con l'azione di riduzione in pristino, intendevano ottenere, oltre alla cessazione delle molestie e turbative e all'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi servitù, anche l'eliminazione delle opere lesive realizzate sulla loro proprietà.
Per cui stante l'ammissibilità e la fondatezza dell'actio negatoria servitutis e stante l'accertamento dell'esistenza di manufatti realizzati illegittimamente dall'attore sulla proprietà il riportato CP_2
capo della sentenza definitiva va modificato, con conseguente condanna dell'appellante alla rimozione di tutti i manufatti abusivi illegittimamente realizzati sulla proprietà degli appellati, anche nel piano seminterrato, mediante demolizione della scala, della parete del bagno e la ricostruzione del muro in muratura come indicato dal ctp geom. nelle osservazioni del 22.04.2021. Persona_3
Sul punto si evidenzia che il c.t.u., a seguito della richiesta a chiarimenti, dichiarava che per la riduzione in pristino dell'area seminterrata occorresse demolire la scala e la parete del bagno, nonché
ricostruire il muro portante perimetrale mediante una parete in cartongesso, adeguatamente isolata,
su tutta la parete di confine (relazione del 29.09.2021 pagg 6 e 7, fig. 2).
La ricostruzione del muro in cartongesso veniva contestata dai convenuti in primo grado, i quali,
invece richiedevano la ricostruzione del muro portante in muratura, così com'era in precedenza, stante la destinazione di detto muro. Orbene le richieste degli appellati sono legittime e conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità anche in considerazione del fatto che il mancato ripristino del muro portante nel vano seminterrato, potrebbe comportare l'acquisto per usucapione dell'area in questione,
come manifestato dall'appellante in questa sede.
Di vero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'actio negatoria servitutis è diretta, non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche all'eliminazione (al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo) della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo, mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dallo stesso realizzate, implicando il fatto posto in essere dal vicino l'affermazione di un diritto di natura reale sul bene altrui, il cui esercizio, per il tempo prescritto dalla legge, potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30
marzo 1989, n. 1561; Cass.
6.12.1988 n. 6632).
Inoltre, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anzichè la reintegrazione in forma specifica non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (Cass.civ., sez. II, 30.10.2018 n.
27638; Cass. n. 2359 del 2012, Cass. n. 11744 del 2003; conf. Cass n. 10499 del 2016; Cass. n. 1607
del 2017). Per cui, neanche l'eccessiva onerosità e, dunque, l'entità dell'ipotizzato costo dell'esecuzione potrebbe essere motivo per disattendere, in tutto o in parte, la domanda di riduzione in pristino giudicata fondata, attraverso un'interpretazione riduttiva di essa (Cass. civ., sez. II,
14.12.2021, n. 39915).
Infine si rileva che l'azione di riduzione in pristino è diretta a ripristinare l'immobile nelle condizioni precedenti alla realizzazione delle opere lesive della proprietà, essendo possibile esperire detta azione anche qualora la costruzione illegittima abbia comportato uno sconfinamento solo per un certo tratto sul fondo contiguo (Cass. civ. n. 23018/12; Cass. civ. n.12956/14). Il ripristino dello stato dei luoghi, dunque, deve essere tale per cui il danneggiato deve poter godere del bene di sua proprietà, così come era in precedenza, con le medesime caratteristiche funzionali di solidità, sicurezza ed inamovibilità, trattandosi, per di più, di un muro portante.
Per tali ragioni, l'appello incidentale va accolto.
Infine gli appellati hanno evidenziato che il primo giudice, nella sentenza definitiva, per mero errore,
non ha incluso, nella demolizione delle opere illegittime realizzate dall'attore, la griglia di scolo ricadente nella p.lla 281, apposta sul fronte dell'abitazione di via Roma n. 19 del Comune di Torella
del Sannio, menzionata invece nella motivazione a pag. 5 della sentenza n. 479/2022, per cui ne hanno chiesto la correzione con l'inclusione, nelle opere da eliminare, anche della detta griglia di scolo.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile,
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con citazione notificata il
20.10.2022 da nei confronti di e Parte_1 CP_2 Controparte_3
avverso la sentenza non definitiva n. 110/2020 del 21.02.2020 e la sentenza definitiva n. 479/2022
del 4.08.2022 pronunciate dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 809/2017 R.G.A.C.C, e sull'appello incidentale proposto da CP_2
e ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...] Controparte_3
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva impugnata, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e della somma di € 5.000,00, valutata all'attualità, CP_2 Controparte_3 oltre ai chiesti interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni da occupazione illegittima;
3) Condanna, altresì, l'appellante principale, in accoglimento dell'appello incidentale avverso la sentenza definitiva, al ripristino, a sua cura e spese, del muro nel piano seminterrato di proprietà dei mediante l'eliminazione di quanto illegittimamente CP_2
operato su di esso, cioè la parete del bagno e la scala, e alla ricostruzione del detto muro in muratura;
4) Dispone la correzione della sentenza definitiva nella parte in cui il Tribunale non ha incluso tra le opere illegittime da demolire, la griglia di scolo ricadente nella p.lla 281 di proprietà dei apposta sul fronte dell'abitazione di via Roma n. 19 del Comune di CP_2
Torella del Sannio e, pertanto, condanna la alla demolizione anche di detta Parte_1
griglia di scolo, mandando alla per l'annotazione della presente sentenza Parte_3
sull'originale della sentenza corretta n. 479/2022 del Tribunale di Campobasso;
5) Condanna la al rimborso, in favore dei delle spese processuali del Parte_1 CP_2
grado, che si quantificano in complessivi € 7.492,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione di legge per la difesa di più parti, rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
6) Dà atto dell'integrale rigetto dell'appello principale, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 – quater del D.P.R. 115/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
6.02.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
281 in adiacenza del garage dei convenuti (cfr. foto nn. 12 e 13 della relazione del 30.10.2020) e