TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/11/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2426 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 10/11/2025 alle ore 09,35 innanzi al Giudice CA IV viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2426 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
CP_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Rosanna Maniscalco in sostituzione dell'avv. Carmela
Auriemma per parte ricorrente e il dott. Roberto Vanadia per parte resistente.
L'avv. Maniscalco preliminarmente chiede la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di Giustizia a seguito del rinvio disposto dal CGA per la Regione Siciliana con ordinanza n. 695/2025 del 05.09.2025; in subordine conclude riportandosi al ricorso e alle note difensive depositate.
Il dott. Vanadia si oppone all'istanza di sospensione e chiede che la causa venga posta in decisione concludendo come da memoria di costituzione e note conclusive.
Dopo breve discussione orale,
Il GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 09,50.
Il Giudice Onorario
CA IV
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CA IV al termine dell'udienza del giorno
10/11/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 20:05, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2426 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il CP_1 C.F._1
09/04/1976 e residente a [...], quale titolare dell'impresa individuale CTD DI FAZIO
ER (p.iva: ), con sede in Sciacca (AG), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avvocati Antonella Terranova e Carmela Auriemma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, via Vincenzo Bellini n. 24, giusta procura notarile del 01.08.2022, repertorio n. 37438, dott. , in atti Persona_1
* RICORRENTE - OPPONENTE * contro
Controparte_3
(c.f.: ) con sede in , nella
[...] P.IVA_2 CP_3 persona del direttore dott.ssa e del suo delegato dott. Roberto Vanadia. Controparte_4
* RESISTENTE - OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato il 19 settembre 2022, , nella qualità di titolare CP_1 dell'impresa individuale CTD DI FAZIO ER, con sede in Sciacca (AG), proponeva opposizione avverso “l'ordinanza-ingiunzione prot. Reg. Uff. n. 31498, emessa in data
26.04.2022 e notificata a mezzo raccomandata n. 787802301886, in data 19.07.2022, con la quale si intimava di pagare la somma di € 17.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 1, comma 644, lett. h, punto 1, della L. 190/2014 ("Legge di Stabilità 2015"), per aver raccolto scommesse su "eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell , in violazione dell'art. 1, comma Controparte_2
644, lett. b, della citata Legge” (v. ricorso in opposizione).
A sostegno della svolta opposizione il ricorrente rappresentava, in punto di fatto:
- di avere stipulato “in data 24.03.2011 … con la società ET un "Contratto di Ricevitoria" con il quale s'impegnava a svolgere per conto di quest'ultima, presso i locali commerciali siti in
Sciacca (AG), Via delle Azalee n. 23-25, l'attività di centro trasmissione dati inerenti a prenotazioni di giocate su eventi sportivi (di seguito, "CTD")”;
- che in seguito alla presentazione “in data 15.04.2011, di istanza di rilascio della licenza ex art. 88 del R.D. n. 773/1931 … con nota del 27.05.2011, la Questura provvedeva a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, l'esistenza di motivi ostativi al rilascio della licenza di
P.S. richiesta”;
- di avere presentato “articolate memorie” ma “ciononostante il 12.12.2011, la Questura riscontrava la richiesta di licenza comunicando il rigetto della stessa poiché la ET "non risulta[va] tra quelle autorizzate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato all'esercizio dell'attività di che trattasi"”;
- che “in data 24.09.2020, personale in forza presso l' Controparte_2 accedeva presso il suddetto locale commerciale gestito dal ricorrente” e “nel corso del controllo
… accertava lo svolgimento dell'attività di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di giocate, in favore della società ET TA IT ("ET"), "per eventi non inseriti nel palinsesto anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'
[...]
e contestualmente … avviava il procedimento per la contestazione Parte_1 della violazione dell'art. 1, comma 644, lett. b, della Legge 190/2015”;
- che nonostante la presentazione di “circostanziati scritti difensivi ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge n. 689/1981 … in data 19.07.2022, l'Amministrazione resistente notificava il provvedimento che s'impugna”.
3 quindi, impugnava l'ordinanza ingiunzione sulla base dei seguenti CP_1 motivi: “I. violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 e 97 della
Costituzione; violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 241/1990; violazione dell'art. 18, comma
2, L. 689/1981; difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
II. violazione artt. 49 e 56 del TFUE, così come interpretati dalla corte di giustizia dell'unione europea con le sentenze LA
(cause riunite c-338/04, c-359/04 e c-360/04), ST e NE (cause riunite c-72/10 e c-77/10) e
ZA (c-375/2014); violazione dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE; violazione del principio di non autoincriminazione ex art. 24, comma 2, Cost., nonché ex artt. 6 CEDU (anche in relazione all'art. 6 TUE) e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione; violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e del principio dell'effetto utile;
violazione dei principi di certezza del diritto, di trasparenza, di libera concorrenza, di ragionevolezza e di proporzionalità;
III. in via subordinata, sollevazione di questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt.
3, 24, 117.1 e 117.2, lett. e) Cost.”. Chiedeva al Tribunale di: “- in via cautelare, sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
- in via pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, N.R.G. 3471/2015 - e dell'esito dei giudizi pendenti dinnanzi alla CGUE riguardanti l'art. 1, comma 644, lett. b) della Legge 190/2014; - nel merito: - in via principale … annullare l'impugnato provvedimento previa, ove occorra, la disapplicazione dell'art. 1, commi 643 e 644, della Legge di Stabilità 2015, in quanto incompatibili con il diritto dell'Unione Europea;
- in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, penult. comma, TFUE, e proposizione a quest'ultima di questioni pregiudiziali opportunamente formulate sull'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di principi di certezza del diritto, ragionevolezza, trasparenza, uguaglianza e non autoincriminazione, per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne presupposte siano compatibili con esso;
e/o con rimessione della causa alla Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dei commi 643 e 644 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117.1, 117.2, lett.e)
Cost.; con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con decreto depositato in data 11 ottobre 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza per la comparizione delle parti e discussione, onerando la Cancelleria di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
L Controparte_5
[...
[...] , si costituiva ritualmente in giudizio in data 15
[...] novembre 2022, depositando memoria con la quale contestava specificamente le singole doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione, e con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza riservata depositata il 20 giugno 2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata - non ricorrendone i presupposti di legge - e fissava l'udienza di discussione, poi differita al 10 novembre 2025 per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali.
All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi;
il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. In via preliminare deve essere disattesa la richiesta avanzata dalla parte ricorrente solo nell'odierno verbale di udienza, di “sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di Giustizia a seguito del rinvio disposto dal CGA per la Regione Siciliana con ordinanza n. 695/2025 del 05.09.2025”.
La mancata produzione in giudizio del citato provvedimento di rinvio e finanche la mancata illustrazione (neanche labiale) dei motivi dello stesso, non consentono al Giudice di valutarne la rilevanza e l'attinenza con il presente procedimento.
3. Venendo al merito, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi enunciati.
La vicenda dedotta in causa, come sopra accennato, trae origine dal controllo effettuato in data 24 settembre 2020, dall' presso il locale commerciale Controparte_2 gestito dal ricorrente, sito in Sciacca, via delle Azalee nn. 23-25.
Nel “Verbale di operazioni compiute constatazione e/o contestazione” redatto il 24 settembre 2020 da funzionari dell'A.D.M., DT - VIII Sicilia, Ufficio dei Monopoli di Palermo,
Sezione Controlli (versato agli atti dalla parte resistente), risulta chiaramente indicato che i verbalizzanti:
1. hanno constatato il “non possesso della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del
T.U.L.P.S.”, e hanno contestato “al gestore dell'esercizio la violazione dell'art. CP_1
88 del TULPS, in quanto raccoglieva scommesse di gioco YB TA LI”;
2. hanno “accertato che nell'esercizio oggetto di controllo si esercita la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
5 dell' e hanno contestato “al titolare la Controparte_2 CP_1 violazione dell'art. 1, comma 644, lett. b) della l. 190/2014, ribadita dal c. 926 art. 1 l.
208/2015”, nonché ulteriori violazioni.
3.1 Privo di fondamento deve ritenersi il primo motivo di ricorso con cui CP_1 lamenta “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 e 97 della
Costituzione; violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 241/1990; violazione dell'art. 18, comma
2, L. 689/1981; difetto di motivazione e difetto di istruttoria” dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Invero, come correttamente evidenziato dall' nella Controparte_2 propria memoria di costituzione, il presupposto che ha legittimato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa è stato individuato nell'assenza in capo all'opponente della “licenza per l'esercizio delle scommesse” prescritta dall'art. 88 del T.U.L.P.S. che “può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” (v. art. 88 R.D. 18.06.1931 n. 773).
Licenza che il ricorrente non poteva ottenere poiché il bookmaker ET TA
IT è privo di concessione e autorizzazione in Italia.
Ciò risulta chiaramente indicato, oltre che nel sopra richiamato verbale, anche nel decreto del 17 ottobre 2011 (Cat. 11.E.2011/Div. P.A.S.I.), notificato a mani del ricorrente il 12 dicembre
2011, con cui il Questore di Sciacca ha ritenuto “inammissibile … il rilascio della licenza di p.s. per l'esercizio dell'attività di "intermediazione, priva di autonomia e di rischio economico, servizio internet di telecomunicazione e di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative ad eventi, sportivi e non, di previsione e di abilità, mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati delle reti pubbliche" in collegamento con ET, all'interno dei locali siti in Sciacca via delle Azalee n.23-25”, diffidandolo “a cessare l'attività qualora già avviata”.
L'art. 1, comma 644, della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) prevede che: “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 [ossia, i "soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli"] che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643 …, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più
6 deboli, i seguenti obblighi e divieti: … b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'
[...]
…”. Controparte_2
Ordunque è evidente che l'ordinanza ingiunzione impugnata, richiamata la normativa di riferimento e il citato verbale di constatazione e contestazione redatto il 24 settembre 2020, ha espressamente individuato al suo interno la disposizione legislativa violata e la condotta a essa non conforme posta in essere dall'odierno ricorrente.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente soddisfatto l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 18, comma II, della legge 689/1981. In tale ipotesi si è, infatti, in presenza di una motivazione c.d.
“per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge n. 241/1990, dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, dunque, nella sua disponibilità.
Al riguardo si ricorda l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass.
13.04.2006 n. 8649), ribadito nell'ordinanza 30.07.2020 n. 16316, secondo cui “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, L. n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo”. E ancora: “Quanto alle ordinanze o decreti che irrogano sanzioni amministrative è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente”.
Per le superiori considerazioni il motivo di opposizione sottoposto a disamina va rigettato.
3.2 Con il secondo motivo di opposizione, articolato su ben 28 pagine, CP_1 lamenta: “violazione artt. 49 e 56 del TFUE, così come interpretati dalla corte di giustizia dell'unione europea con le sentenze (cause riunite c-338/04, c-359/04 e c-360/04), Per_2
e (cause riunite c-72/10 e c-77/10) e (c-375/2014); violazione dell'art. 8 Per_3 Per_4 Per_5 della direttiva 98/34/CE; violazione del principio di non autoincriminazione ex art. 24, comma 2,
Cost., nonché ex artt. 6 CEDU (anche in relazione all'art. 6 TUE) e 47 della Carta dei diritti
7 fondamentali dell'Unione; violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e del principio dell'effetto utile;
violazione dei principi di certezza del diritto, di trasparenza, di libera concorrenza, di ragionevolezza e di proporzionalità”.
Come visto, dalla verifica operata dai funzionari dell Controparte_2
è emerso - e ciò non costituisce neanche oggetto di contestazione tra le parti - che
[...] nell'esercizio del , in assenza della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., CP_1 per via del contratto stipulato con il bookmaker YB TA LI era effettuata la raccolta di scommesse, per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' in violazione a Controparte_2 quanto previsto dall'art. 1, comma 644, lett b) della legge 190/2014.
Ciò premesso, appare opportuno specificare che del tutto irrilevanti appaiono le questioni giuridiche sollevate dal ricorrente con riferimento alla posizione della ET rispetto alla specifica condotta ascritta.
L'odierno decidente è concorde con la copiosa giurisprudenza di merito secondo cui l'interpretazione delle norme di diritto comunitario con riferimento alla posizione del bookmaker
ET non è direttamente rilevante nel presente giudizio che riguarda una contestazione di una violazione specifica mossa all'odierno ricorrente , il quale non può, quindi, CP_1 trincerarsi dietro un presunto effetto discriminatorio del bookmaker per andare esente dalla sanzione irrogatagli.
Ci si riferisce, in particolare, a tutte le deduzioni del ricorso, contenute da pagina 12 a pagina 40, che concernono la posizione della società ET.
Alla pag. 14 il , infatti, lamenta che “a ET - non per suo fatto o colpa, e bensì CP_1
a causa di discriminazioni poste in essere in suo danno da plurime misure legislative, amministrative e giudiziarie - è stato reiteratamente impedito di partecipare alle procedure pubbliche sinora indette per il rilascio della concessione statale per la raccolta di scommesse”; alla pag. 24: “che la gara NT è stata per l'operatore ET una gara non concorrenziale, che prevedeva misure non proporzionate, poco chiare e poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione”. E ancora: “il rilievo contestato al ricorrente in sede di accertamento sulla mancanza della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., risulta essere frutto di uno ostacolo posto dalla Stato italiano che è stato ripetutamente stigmatizzato dalla CGUE con le sentenze in narrativa richiamate” (pag. 26); “giacché non è stato consentito a ET di aggiudicarsi le concessioni, i suoi CTD non possono ottenere le autorizzazioni di polizia e, quindi, non possono essere collegati al totalizzatore nazionale né conformarsi al palinsesto dell'ADM o
8 proporre un proprio palinsesto complementare” (pag. 28); “le discriminazioni subite da
ET nell'accesso al sistema concessorio italiano si riverberano anche nei confronti dei singoli CTD, come quello gestito da parte ricorrente” (pag. 29), e così via.
Ebbene, il presunto profilo discriminatorio sollevato dal ricorrente ai danni della CP_1
ET è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza, tutte le questioni sollevate dall'opponente con riferimento alla ET appaiono irrilevanti rispetto alla specifica condotta del ricorrente, il quale, dopo aver invano richiesto il rilascio della licenza, ha comunque aperto la ricevitoria, esercitato l'attività di raccolta scommesse per conto terzi e per eventi non inseriti nel palinsesto”
(cfr. Tribunale di Palermo sentenza 28.01.2021 n. 393).
In altri termini, la vicenda prescinde dalle sorti della ET, atteso che il ricorrente, pur dopo il rigetto della licenza richiesta, come stabilito dalla Questura, si è posto consapevolmente al di fuori delle regole nazionali che permettono l'operatività nel settore del gioco e delle scommesse, ben potendo stabilire partnership commerciali con altro operatore, nazionale o straniero, abilitato all'esercizio dell'attività in Italia.
Ciò rende ultronea ogni considerazione in merito al trattamento della ET in relazione agli altri operatori.
Deve, inoltre, rilevarsi che la stessa Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 22.01.2015, resa nella causa C-463/13, si è espressa nel senso della compatibilità del sistema concessorio italiano con i principi comunitari, in ragione del “carattere peculiare della disciplina dei giochi d'azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale”, con la conseguenza che “in assenza di un'armonizzazione in materia a livello dell'Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta.
… Per tale ragione, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell'ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più
o meno rigorose”.
Si vedano anche le sentenze sempre della Corte di Giustizia Europea 19.12.2018 (causa C-
375/17) e 26.02.2020 (causa C-788/18) ove si afferma come “la Corte abbia approvato nel settore
9 dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti” (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, e a., C-660/11 e C-8/12, EU:C:2013:550, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata)”, peraltro precisando che essa, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale”.
E ancora: con le sentenze 16.11.2022 nn. 15085 e 15089 il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, decidendo i procedimenti nn. 3471 e 3472 del 2015 – si rammenta che con riguardo al primo la parte ricorrente aveva avanzato in atto introduttivo istanza di sospensione del presente giudizio - ha ricostruito il significato delle norme contenute nei commi
643 e 644 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 spiegando che sono “frutto di una precisa iniziativa di governo volta … a rendere effettivo il preesistente quadro dei divieti nei riguardi di una pratica
(quella della raccolta in Italia ed in rete fisica di scommesse in assenza dei titoli concessori previsti a tal fine dalla legislazione vigente) idonea a potersi tradurre in una forma di concorrenza diretta rispetto alla rete fisica dei concessionari di Stato legittimati alla raccolta di tali scommesse, attraverso l'emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale”. Nelle citate sentenze, poi, si afferma espressamente che: “l'essere stata Stanley - per come riconosciuto dalla C.G.U.E. - illegittimamente esclusa dalle procedure di affidamento delle concessioni di gioco del 1999 e del
2006 non faccia sì che la stessa abbia acquisito la titolarità di una speciale posizione rispetto alla generalità degli esercenti, che le consenta di affrancarsi dal quadro regolatorio vigente in Italia.
La portata degli invocati arresti della C.G.U.E. riverbera effetti, quanto alla posizione di Stanley rispetto all'ordinamento italiano, solo con riferimento alla non suscettibilità di applicazione delle sanzioni penali per l'esercizio del gioco da parte di propri esponenti aziendali o titolari dei CTD, in quanto illegittimamente esclusa dalle precedenti gare in virtù di una disciplina contraria ai principi del Trattato, senza che il sistema concessorio italiano - espressamente ritenuto ammissibile in quanto giustificato da scopi di interesse generale e, di per sé, proporzionato al perseguimento degli stessi (in tal senso, le pronunce della C.G.U.E. richiamate al successivo §
12) - ne sia per l'effetto in tal modo scalfito”.
3.3 Da ultimo, assolutamente infondata deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale
10 e di legittimità comunitaria dell'art 1 commi 643 e 644 della legge di Stabilità 2015 (da pagina 40
a pagina 43 del ricorso), costituenti rispettivamente il III motivo di opposizione (“in via subordinata, sollevazione di questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24,
117.1 e 117.2, lett. e) Cost.”) e le “proposte di quesiti pregiudiziali … con trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, ex art. 267, penult. comma, TFUE”.
Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che “La vigente normativa nazionale in materia di scommesse non si pone in contrasto con alcuno dei principi di diritto comunitario di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi, né viola dei diritti costituzionalmente garantiti (Consiglio di Stato, Sez IV, sentenza 25.08.2015 n. 3985).
In sostanza, è pacifico ed incontestato che il ricorrente non possedesse la licenza di cui all'art. 88 TULPS e ciò non perché vi sarebbe un ostacolo normativo in contrasto con il diritto comunitario o con i principi costituzionali, ma poiché vi è stata la scelta di rifiutare il sistema normativo nazionale di questo settore che, per la sua delicatezza ed importanza, non può che essere tutelato dallo Stato italiano.
E' del tutto irrilevante che il ricorrente abbia richiesto il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS, che è stata negata proprio in ragione del difetto di concessione in favore del bookmaker di riferimento.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va rigettata con conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4. Per quanto riguarda il regime delle spese del presente giudizio, deve in generale rilevarsi che l'autorità amministrativa, qualora si costituisca in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4 della legge n. 689/1981, “non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste” (così, tra le tante, Cass. Civ., n. 18066/07): nel caso di specie, non avendo l'
[...]
(che non si è avvalsa del ministero di un difensore) provveduto al Controparte_2 deposito di apposita nota contenente l'indicazione delle spese concretamente affrontate per la difesa in giudizio, nessun provvedimento deve essere adottato.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice CA IV, sentiti i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede;
- rigetta l'opposizione svolta da , confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_1
11 - dichiara irripetibili le spese di lite dell'opposta Agenzia.
Così deciso in Agrigento il 10/11/2025.
Il Giudice Onorario
CA IV
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 10/11/2025 alle ore 09,35 innanzi al Giudice CA IV viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2426 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
CP_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Rosanna Maniscalco in sostituzione dell'avv. Carmela
Auriemma per parte ricorrente e il dott. Roberto Vanadia per parte resistente.
L'avv. Maniscalco preliminarmente chiede la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di Giustizia a seguito del rinvio disposto dal CGA per la Regione Siciliana con ordinanza n. 695/2025 del 05.09.2025; in subordine conclude riportandosi al ricorso e alle note difensive depositate.
Il dott. Vanadia si oppone all'istanza di sospensione e chiede che la causa venga posta in decisione concludendo come da memoria di costituzione e note conclusive.
Dopo breve discussione orale,
Il GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 09,50.
Il Giudice Onorario
CA IV
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CA IV al termine dell'udienza del giorno
10/11/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 20:05, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2426 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il CP_1 C.F._1
09/04/1976 e residente a [...], quale titolare dell'impresa individuale CTD DI FAZIO
ER (p.iva: ), con sede in Sciacca (AG), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avvocati Antonella Terranova e Carmela Auriemma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, via Vincenzo Bellini n. 24, giusta procura notarile del 01.08.2022, repertorio n. 37438, dott. , in atti Persona_1
* RICORRENTE - OPPONENTE * contro
Controparte_3
(c.f.: ) con sede in , nella
[...] P.IVA_2 CP_3 persona del direttore dott.ssa e del suo delegato dott. Roberto Vanadia. Controparte_4
* RESISTENTE - OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato il 19 settembre 2022, , nella qualità di titolare CP_1 dell'impresa individuale CTD DI FAZIO ER, con sede in Sciacca (AG), proponeva opposizione avverso “l'ordinanza-ingiunzione prot. Reg. Uff. n. 31498, emessa in data
26.04.2022 e notificata a mezzo raccomandata n. 787802301886, in data 19.07.2022, con la quale si intimava di pagare la somma di € 17.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 1, comma 644, lett. h, punto 1, della L. 190/2014 ("Legge di Stabilità 2015"), per aver raccolto scommesse su "eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell , in violazione dell'art. 1, comma Controparte_2
644, lett. b, della citata Legge” (v. ricorso in opposizione).
A sostegno della svolta opposizione il ricorrente rappresentava, in punto di fatto:
- di avere stipulato “in data 24.03.2011 … con la società ET un "Contratto di Ricevitoria" con il quale s'impegnava a svolgere per conto di quest'ultima, presso i locali commerciali siti in
Sciacca (AG), Via delle Azalee n. 23-25, l'attività di centro trasmissione dati inerenti a prenotazioni di giocate su eventi sportivi (di seguito, "CTD")”;
- che in seguito alla presentazione “in data 15.04.2011, di istanza di rilascio della licenza ex art. 88 del R.D. n. 773/1931 … con nota del 27.05.2011, la Questura provvedeva a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, l'esistenza di motivi ostativi al rilascio della licenza di
P.S. richiesta”;
- di avere presentato “articolate memorie” ma “ciononostante il 12.12.2011, la Questura riscontrava la richiesta di licenza comunicando il rigetto della stessa poiché la ET "non risulta[va] tra quelle autorizzate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato all'esercizio dell'attività di che trattasi"”;
- che “in data 24.09.2020, personale in forza presso l' Controparte_2 accedeva presso il suddetto locale commerciale gestito dal ricorrente” e “nel corso del controllo
… accertava lo svolgimento dell'attività di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di giocate, in favore della società ET TA IT ("ET"), "per eventi non inseriti nel palinsesto anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'
[...]
e contestualmente … avviava il procedimento per la contestazione Parte_1 della violazione dell'art. 1, comma 644, lett. b, della Legge 190/2015”;
- che nonostante la presentazione di “circostanziati scritti difensivi ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge n. 689/1981 … in data 19.07.2022, l'Amministrazione resistente notificava il provvedimento che s'impugna”.
3 quindi, impugnava l'ordinanza ingiunzione sulla base dei seguenti CP_1 motivi: “I. violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 e 97 della
Costituzione; violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 241/1990; violazione dell'art. 18, comma
2, L. 689/1981; difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
II. violazione artt. 49 e 56 del TFUE, così come interpretati dalla corte di giustizia dell'unione europea con le sentenze LA
(cause riunite c-338/04, c-359/04 e c-360/04), ST e NE (cause riunite c-72/10 e c-77/10) e
ZA (c-375/2014); violazione dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE; violazione del principio di non autoincriminazione ex art. 24, comma 2, Cost., nonché ex artt. 6 CEDU (anche in relazione all'art. 6 TUE) e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione; violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e del principio dell'effetto utile;
violazione dei principi di certezza del diritto, di trasparenza, di libera concorrenza, di ragionevolezza e di proporzionalità;
III. in via subordinata, sollevazione di questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt.
3, 24, 117.1 e 117.2, lett. e) Cost.”. Chiedeva al Tribunale di: “- in via cautelare, sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
- in via pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, N.R.G. 3471/2015 - e dell'esito dei giudizi pendenti dinnanzi alla CGUE riguardanti l'art. 1, comma 644, lett. b) della Legge 190/2014; - nel merito: - in via principale … annullare l'impugnato provvedimento previa, ove occorra, la disapplicazione dell'art. 1, commi 643 e 644, della Legge di Stabilità 2015, in quanto incompatibili con il diritto dell'Unione Europea;
- in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, penult. comma, TFUE, e proposizione a quest'ultima di questioni pregiudiziali opportunamente formulate sull'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di principi di certezza del diritto, ragionevolezza, trasparenza, uguaglianza e non autoincriminazione, per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne presupposte siano compatibili con esso;
e/o con rimessione della causa alla Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dei commi 643 e 644 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117.1, 117.2, lett.e)
Cost.; con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con decreto depositato in data 11 ottobre 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza per la comparizione delle parti e discussione, onerando la Cancelleria di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
L Controparte_5
[...
[...] , si costituiva ritualmente in giudizio in data 15
[...] novembre 2022, depositando memoria con la quale contestava specificamente le singole doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione, e con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza riservata depositata il 20 giugno 2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata - non ricorrendone i presupposti di legge - e fissava l'udienza di discussione, poi differita al 10 novembre 2025 per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali.
All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi;
il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. In via preliminare deve essere disattesa la richiesta avanzata dalla parte ricorrente solo nell'odierno verbale di udienza, di “sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di Giustizia a seguito del rinvio disposto dal CGA per la Regione Siciliana con ordinanza n. 695/2025 del 05.09.2025”.
La mancata produzione in giudizio del citato provvedimento di rinvio e finanche la mancata illustrazione (neanche labiale) dei motivi dello stesso, non consentono al Giudice di valutarne la rilevanza e l'attinenza con il presente procedimento.
3. Venendo al merito, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi enunciati.
La vicenda dedotta in causa, come sopra accennato, trae origine dal controllo effettuato in data 24 settembre 2020, dall' presso il locale commerciale Controparte_2 gestito dal ricorrente, sito in Sciacca, via delle Azalee nn. 23-25.
Nel “Verbale di operazioni compiute constatazione e/o contestazione” redatto il 24 settembre 2020 da funzionari dell'A.D.M., DT - VIII Sicilia, Ufficio dei Monopoli di Palermo,
Sezione Controlli (versato agli atti dalla parte resistente), risulta chiaramente indicato che i verbalizzanti:
1. hanno constatato il “non possesso della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del
T.U.L.P.S.”, e hanno contestato “al gestore dell'esercizio la violazione dell'art. CP_1
88 del TULPS, in quanto raccoglieva scommesse di gioco YB TA LI”;
2. hanno “accertato che nell'esercizio oggetto di controllo si esercita la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
5 dell' e hanno contestato “al titolare la Controparte_2 CP_1 violazione dell'art. 1, comma 644, lett. b) della l. 190/2014, ribadita dal c. 926 art. 1 l.
208/2015”, nonché ulteriori violazioni.
3.1 Privo di fondamento deve ritenersi il primo motivo di ricorso con cui CP_1 lamenta “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 e 97 della
Costituzione; violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 241/1990; violazione dell'art. 18, comma
2, L. 689/1981; difetto di motivazione e difetto di istruttoria” dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Invero, come correttamente evidenziato dall' nella Controparte_2 propria memoria di costituzione, il presupposto che ha legittimato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa è stato individuato nell'assenza in capo all'opponente della “licenza per l'esercizio delle scommesse” prescritta dall'art. 88 del T.U.L.P.S. che “può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” (v. art. 88 R.D. 18.06.1931 n. 773).
Licenza che il ricorrente non poteva ottenere poiché il bookmaker ET TA
IT è privo di concessione e autorizzazione in Italia.
Ciò risulta chiaramente indicato, oltre che nel sopra richiamato verbale, anche nel decreto del 17 ottobre 2011 (Cat. 11.E.2011/Div. P.A.S.I.), notificato a mani del ricorrente il 12 dicembre
2011, con cui il Questore di Sciacca ha ritenuto “inammissibile … il rilascio della licenza di p.s. per l'esercizio dell'attività di "intermediazione, priva di autonomia e di rischio economico, servizio internet di telecomunicazione e di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative ad eventi, sportivi e non, di previsione e di abilità, mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati delle reti pubbliche" in collegamento con ET, all'interno dei locali siti in Sciacca via delle Azalee n.23-25”, diffidandolo “a cessare l'attività qualora già avviata”.
L'art. 1, comma 644, della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) prevede che: “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 [ossia, i "soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli"] che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643 …, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più
6 deboli, i seguenti obblighi e divieti: … b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'
[...]
…”. Controparte_2
Ordunque è evidente che l'ordinanza ingiunzione impugnata, richiamata la normativa di riferimento e il citato verbale di constatazione e contestazione redatto il 24 settembre 2020, ha espressamente individuato al suo interno la disposizione legislativa violata e la condotta a essa non conforme posta in essere dall'odierno ricorrente.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente soddisfatto l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 18, comma II, della legge 689/1981. In tale ipotesi si è, infatti, in presenza di una motivazione c.d.
“per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge n. 241/1990, dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, dunque, nella sua disponibilità.
Al riguardo si ricorda l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass.
13.04.2006 n. 8649), ribadito nell'ordinanza 30.07.2020 n. 16316, secondo cui “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, L. n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo”. E ancora: “Quanto alle ordinanze o decreti che irrogano sanzioni amministrative è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente”.
Per le superiori considerazioni il motivo di opposizione sottoposto a disamina va rigettato.
3.2 Con il secondo motivo di opposizione, articolato su ben 28 pagine, CP_1 lamenta: “violazione artt. 49 e 56 del TFUE, così come interpretati dalla corte di giustizia dell'unione europea con le sentenze (cause riunite c-338/04, c-359/04 e c-360/04), Per_2
e (cause riunite c-72/10 e c-77/10) e (c-375/2014); violazione dell'art. 8 Per_3 Per_4 Per_5 della direttiva 98/34/CE; violazione del principio di non autoincriminazione ex art. 24, comma 2,
Cost., nonché ex artt. 6 CEDU (anche in relazione all'art. 6 TUE) e 47 della Carta dei diritti
7 fondamentali dell'Unione; violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e del principio dell'effetto utile;
violazione dei principi di certezza del diritto, di trasparenza, di libera concorrenza, di ragionevolezza e di proporzionalità”.
Come visto, dalla verifica operata dai funzionari dell Controparte_2
è emerso - e ciò non costituisce neanche oggetto di contestazione tra le parti - che
[...] nell'esercizio del , in assenza della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., CP_1 per via del contratto stipulato con il bookmaker YB TA LI era effettuata la raccolta di scommesse, per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' in violazione a Controparte_2 quanto previsto dall'art. 1, comma 644, lett b) della legge 190/2014.
Ciò premesso, appare opportuno specificare che del tutto irrilevanti appaiono le questioni giuridiche sollevate dal ricorrente con riferimento alla posizione della ET rispetto alla specifica condotta ascritta.
L'odierno decidente è concorde con la copiosa giurisprudenza di merito secondo cui l'interpretazione delle norme di diritto comunitario con riferimento alla posizione del bookmaker
ET non è direttamente rilevante nel presente giudizio che riguarda una contestazione di una violazione specifica mossa all'odierno ricorrente , il quale non può, quindi, CP_1 trincerarsi dietro un presunto effetto discriminatorio del bookmaker per andare esente dalla sanzione irrogatagli.
Ci si riferisce, in particolare, a tutte le deduzioni del ricorso, contenute da pagina 12 a pagina 40, che concernono la posizione della società ET.
Alla pag. 14 il , infatti, lamenta che “a ET - non per suo fatto o colpa, e bensì CP_1
a causa di discriminazioni poste in essere in suo danno da plurime misure legislative, amministrative e giudiziarie - è stato reiteratamente impedito di partecipare alle procedure pubbliche sinora indette per il rilascio della concessione statale per la raccolta di scommesse”; alla pag. 24: “che la gara NT è stata per l'operatore ET una gara non concorrenziale, che prevedeva misure non proporzionate, poco chiare e poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione”. E ancora: “il rilievo contestato al ricorrente in sede di accertamento sulla mancanza della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., risulta essere frutto di uno ostacolo posto dalla Stato italiano che è stato ripetutamente stigmatizzato dalla CGUE con le sentenze in narrativa richiamate” (pag. 26); “giacché non è stato consentito a ET di aggiudicarsi le concessioni, i suoi CTD non possono ottenere le autorizzazioni di polizia e, quindi, non possono essere collegati al totalizzatore nazionale né conformarsi al palinsesto dell'ADM o
8 proporre un proprio palinsesto complementare” (pag. 28); “le discriminazioni subite da
ET nell'accesso al sistema concessorio italiano si riverberano anche nei confronti dei singoli CTD, come quello gestito da parte ricorrente” (pag. 29), e così via.
Ebbene, il presunto profilo discriminatorio sollevato dal ricorrente ai danni della CP_1
ET è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza, tutte le questioni sollevate dall'opponente con riferimento alla ET appaiono irrilevanti rispetto alla specifica condotta del ricorrente, il quale, dopo aver invano richiesto il rilascio della licenza, ha comunque aperto la ricevitoria, esercitato l'attività di raccolta scommesse per conto terzi e per eventi non inseriti nel palinsesto”
(cfr. Tribunale di Palermo sentenza 28.01.2021 n. 393).
In altri termini, la vicenda prescinde dalle sorti della ET, atteso che il ricorrente, pur dopo il rigetto della licenza richiesta, come stabilito dalla Questura, si è posto consapevolmente al di fuori delle regole nazionali che permettono l'operatività nel settore del gioco e delle scommesse, ben potendo stabilire partnership commerciali con altro operatore, nazionale o straniero, abilitato all'esercizio dell'attività in Italia.
Ciò rende ultronea ogni considerazione in merito al trattamento della ET in relazione agli altri operatori.
Deve, inoltre, rilevarsi che la stessa Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 22.01.2015, resa nella causa C-463/13, si è espressa nel senso della compatibilità del sistema concessorio italiano con i principi comunitari, in ragione del “carattere peculiare della disciplina dei giochi d'azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale”, con la conseguenza che “in assenza di un'armonizzazione in materia a livello dell'Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta.
… Per tale ragione, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell'ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più
o meno rigorose”.
Si vedano anche le sentenze sempre della Corte di Giustizia Europea 19.12.2018 (causa C-
375/17) e 26.02.2020 (causa C-788/18) ove si afferma come “la Corte abbia approvato nel settore
9 dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti” (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, e a., C-660/11 e C-8/12, EU:C:2013:550, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata)”, peraltro precisando che essa, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale”.
E ancora: con le sentenze 16.11.2022 nn. 15085 e 15089 il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, decidendo i procedimenti nn. 3471 e 3472 del 2015 – si rammenta che con riguardo al primo la parte ricorrente aveva avanzato in atto introduttivo istanza di sospensione del presente giudizio - ha ricostruito il significato delle norme contenute nei commi
643 e 644 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 spiegando che sono “frutto di una precisa iniziativa di governo volta … a rendere effettivo il preesistente quadro dei divieti nei riguardi di una pratica
(quella della raccolta in Italia ed in rete fisica di scommesse in assenza dei titoli concessori previsti a tal fine dalla legislazione vigente) idonea a potersi tradurre in una forma di concorrenza diretta rispetto alla rete fisica dei concessionari di Stato legittimati alla raccolta di tali scommesse, attraverso l'emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale”. Nelle citate sentenze, poi, si afferma espressamente che: “l'essere stata Stanley - per come riconosciuto dalla C.G.U.E. - illegittimamente esclusa dalle procedure di affidamento delle concessioni di gioco del 1999 e del
2006 non faccia sì che la stessa abbia acquisito la titolarità di una speciale posizione rispetto alla generalità degli esercenti, che le consenta di affrancarsi dal quadro regolatorio vigente in Italia.
La portata degli invocati arresti della C.G.U.E. riverbera effetti, quanto alla posizione di Stanley rispetto all'ordinamento italiano, solo con riferimento alla non suscettibilità di applicazione delle sanzioni penali per l'esercizio del gioco da parte di propri esponenti aziendali o titolari dei CTD, in quanto illegittimamente esclusa dalle precedenti gare in virtù di una disciplina contraria ai principi del Trattato, senza che il sistema concessorio italiano - espressamente ritenuto ammissibile in quanto giustificato da scopi di interesse generale e, di per sé, proporzionato al perseguimento degli stessi (in tal senso, le pronunce della C.G.U.E. richiamate al successivo §
12) - ne sia per l'effetto in tal modo scalfito”.
3.3 Da ultimo, assolutamente infondata deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale
10 e di legittimità comunitaria dell'art 1 commi 643 e 644 della legge di Stabilità 2015 (da pagina 40
a pagina 43 del ricorso), costituenti rispettivamente il III motivo di opposizione (“in via subordinata, sollevazione di questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24,
117.1 e 117.2, lett. e) Cost.”) e le “proposte di quesiti pregiudiziali … con trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, ex art. 267, penult. comma, TFUE”.
Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che “La vigente normativa nazionale in materia di scommesse non si pone in contrasto con alcuno dei principi di diritto comunitario di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi, né viola dei diritti costituzionalmente garantiti (Consiglio di Stato, Sez IV, sentenza 25.08.2015 n. 3985).
In sostanza, è pacifico ed incontestato che il ricorrente non possedesse la licenza di cui all'art. 88 TULPS e ciò non perché vi sarebbe un ostacolo normativo in contrasto con il diritto comunitario o con i principi costituzionali, ma poiché vi è stata la scelta di rifiutare il sistema normativo nazionale di questo settore che, per la sua delicatezza ed importanza, non può che essere tutelato dallo Stato italiano.
E' del tutto irrilevante che il ricorrente abbia richiesto il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS, che è stata negata proprio in ragione del difetto di concessione in favore del bookmaker di riferimento.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va rigettata con conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4. Per quanto riguarda il regime delle spese del presente giudizio, deve in generale rilevarsi che l'autorità amministrativa, qualora si costituisca in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4 della legge n. 689/1981, “non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste” (così, tra le tante, Cass. Civ., n. 18066/07): nel caso di specie, non avendo l'
[...]
(che non si è avvalsa del ministero di un difensore) provveduto al Controparte_2 deposito di apposita nota contenente l'indicazione delle spese concretamente affrontate per la difesa in giudizio, nessun provvedimento deve essere adottato.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice CA IV, sentiti i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede;
- rigetta l'opposizione svolta da , confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_1
11 - dichiara irripetibili le spese di lite dell'opposta Agenzia.
Così deciso in Agrigento il 10/11/2025.
Il Giudice Onorario
CA IV
12