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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 647/2023 R.G., iscritta a ruolo il 15/09/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Parte_2
residente, c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall' Diego C.F._2
Lanza per procura in atti,
appellanti
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in via F. Crispi Pal. Municipale, elettivamente domiciliato in CP_1
, via G. Medici n. 15 presso lo studio dell'Avv. Simone Giovannetti (C.F. CP_1
) che lo rappresenta e difende, in forza di procura in CodiceFiscale_3
calce alla comparsa del 20 novembre 2024, giusta delibera di Giunta Municipale
n. 216 del 14 Novembre 2024 appellato
Oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 107/2023.
Esaminati gli atti,
considerato che alla prima udienza del 12 marzo 2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante non ha depositato note scritte che la causa è stata rinviata ex art. 348 bis c.p.c. all'udienza del 21 novembre
2024, nella quale l'appellante è rimasto ugualmente assente, prospettandosi una causa di improcedibilità del gravame, mentre l'appellato ha chiesto la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.;
che alla successiva udienza del 27 febbraio 2025 nessuna delle parti ha depositato note scritte;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4, c.p.c. “se nessuna delle parti
deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo” (cfr. Cass.,
sez. lav., 28 dicembre 2021, n. 41733);
visti gli artt. 127 ter, co. 4, 181 e 309 c.p.c. richiamati dall'art. 359 c.p.c., e 307,
co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa n. 647/2023 R.G. e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 28 febbraio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 647/2023 R.G., iscritta a ruolo il 15/09/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Parte_2
residente, c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall' Diego C.F._2
Lanza per procura in atti,
appellanti
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in via F. Crispi Pal. Municipale, elettivamente domiciliato in CP_1
, via G. Medici n. 15 presso lo studio dell'Avv. Simone Giovannetti (C.F. CP_1
) che lo rappresenta e difende, in forza di procura in CodiceFiscale_3
calce alla comparsa del 20 novembre 2024, giusta delibera di Giunta Municipale
n. 216 del 14 Novembre 2024 appellato
Oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 107/2023.
Esaminati gli atti,
considerato che alla prima udienza del 12 marzo 2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante non ha depositato note scritte che la causa è stata rinviata ex art. 348 bis c.p.c. all'udienza del 21 novembre
2024, nella quale l'appellante è rimasto ugualmente assente, prospettandosi una causa di improcedibilità del gravame, mentre l'appellato ha chiesto la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.;
che alla successiva udienza del 27 febbraio 2025 nessuna delle parti ha depositato note scritte;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4, c.p.c. “se nessuna delle parti
deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo” (cfr. Cass.,
sez. lav., 28 dicembre 2021, n. 41733);
visti gli artt. 127 ter, co. 4, 181 e 309 c.p.c. richiamati dall'art. 359 c.p.c., e 307,
co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa n. 647/2023 R.G. e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 28 febbraio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)