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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Proc. N.1988/2024
Verbale di udienza del 28 gennaio 2025.
Il giorno 28 gennaio 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo,
E' presente l'Avv. NUCERA GIOVANNA NADIA , la quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note conclusive, depositate in data 22 gennaio 2025, rappresentando che in esito al procedimento n. 3468/2023 questo Tribunale si
è già pronunciato sul ricorso proposto dalla Sig.ra Parte_1
riconoscendo l'esistenza del rapporto lavorativo subordinato e, pertanto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione,
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. R.G. 1988/2024 all'udienza di discussione del 28 gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanna Nadia Nucera (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
Resistente contumace
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,58 , assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, l'odierna ricorrente adiva il
Tribunale di Palmi, alfine di far dichiarare l'illegittimità di n. 8 provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione GR, rispettivamente identificati ai nn. 2012555207222, 2013587403606, 2014622601329,
2015661107876, 20166695302732, 2017733809404, 2018773610474 e
2019807500613, con i quali, l' Controparte_2
comunicava all'odierna ricorrente che le domande di disoccupazione GR, relative agli anni di lavoro in agricoltura 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 erano state respinte con la seguente motivazione: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Con provvedimenti successivi, l' comunicava, CP_1
altresì, l'accertamento di un indebito pari ad € 22.364,72 in ragione delle indennità precedentemente percepite
Tale revoca era da ricondursi, a non meglio specificati accertamenti ispettivi, che avrebbero indotto l' a ritenere fittizio il rapporto di lavoro in essere CP_1
tra la Sig.ra e l'azienda GR . Avverso i citati Pt_1 Parte_2
provvedimenti, in data 12.06.2023, 17.06.2023 e 19.06.2023, la sig.ra
[...]
presentava ricorso di primo grado dinanzi alla Commissione Parte_1
Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli, sul quale veniva a formarsi, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, il silenzio A sostegno delle proprie pretese eccepiva la nullità dei provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione GR, nonché dell'indebito per omessa notifica degli atti presupposti. Ribadiva l'effettività del rapporto di lavoro ed eccepiva l'erronea valutazione, nel merito, degli elementi probatori, allegando documentazione a supporto (buste paga e contratto di lavoro, nonché sentenza n.1136/2024 del Tribunale di Palmi). Eccepiva, inoltre, la conseguente nullità del provvedimento di indebito e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Pertanto, concludeva chiedendo di:” accertata la connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento al procedimento n.
3468/2023 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Palmi – sez. Lavoro, disporne la riunione;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 alle dipendenze della corrente in Parte_3
HI (RC) – Via Pettarello n. 22 (P.Iva: 00723870804) e, per l'effetto, riconoscere
e dichiarare il diritto della sig.ra di trattenere la riscossa indennità Parte_1
di disoccupazione GR n. 2012555207222, 2013587403606, 2014622601329, 2015661107876, 20166695302732, 2017733809404, 2018773610474 e
2019807500613, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' al fine di Controparte_2
provvedere alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva, stante la nullità del provvedimento impugnato -
Nel merito, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inesigibilità del credito contributivo portato nell'atto impugnato e, per l'effetto, dichiararlo nullo o comunque non dovuto;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
In via subordinata, chiedeva prova istruttoria.
Instaurato il contraddittorio, l' regolarmente citata in giudizio non si CP_1
costituiva, pertanto, veniva dichiarata la contumacia dell . CP_2
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, la stessa è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso và accolto sulla base delle motivazioni, che, qui di seguito, verranno addotte.
Passando al merito della questione giova premettere che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, tutte le volte in cui vi sia un disconoscimento del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c..
Più precisamente si è affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. 30 maggio
2018, n. 13677 Cass. Civ. 16 ottobre 2019 n. 26230).
E tale onere probatorio è stato assolto da parte ricorrente.
La stessa ha dimostrato compiutamente l'esistenza, il tipo, la durata e le caratteristiche del suo rapporto di lavoro con l' Parte_4
anzitutto con la dettagliata documentazione offerta in giudizio, in particolare, contratto di lavoro, buste paga e allegando la sentenza n. 1136/2024, resa in esito al procedimento n. 3468/2023, relativa agli anni in contestazione, la quale ha statuito, riconoscendo il rapporto di lavoro della Sig.ra Parte_1
alle dipendenze della , per i periodi e le giornate Parte_4
indicate in ricorso, come emerso dalle risultanze probatorie espletate.
E' dunque stato dimostrato in giudizio che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda GR Parte_2
secondo i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Invero, posto che il diritto all'indennità in questione, sussistendo le condizioni legislativamente stabilite per l'acquisizione della qualità di lavoratore agricolo, nasce direttamente dalla legge, anziché dal provvedimento amministrativo d'iscrizione negli appositi elenchi, alla decorrenza del termine di cui s'è detto non è d'ostacolo - non configurandosi come circostanze impeditive della possibilità di far valere il diritto stesso (art. 2935 c.c.) - il diniego della prestazione, relativo alla fittizietà del rapporto .
Alla luce delle prove acquisite e dell'accertata esistenza del rapporto di lavoro fra la ricorrente e l' questo Tribunale non può che Parte_4 Parte_2
riconoscere il diritto della ricorrente al pagamento della Disoccupazione
Agricola (DS GR) dovuta per legge per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 201, 2017 e 2018 e per le giornate indicate Relativamente alle spese del presente giudizio, considerato che all'istanza di gratuito patrocinio non è seguito il provvedimento di accoglimento della stessa, le stesse seguono il rito.
Attesa la soccombenza, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra il ricorrente e l
[...]
. e, conseguentemente, riconosce il diritto del Parte_5
ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione GR per gli anni oggetto di causa e per le giornate effettivamente lavorate;
Dichiara illegittimi i provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione GR, rispettivamente identificati ai nn. 2012555207222,
2013587403606, 2014622601329, 2015661107876, 20166695302732,
2017733809404, 2018773610474 e 2019807500613, con tutte le conseguenze di legge;
-condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in favore della CP_1
ricorrente in €1.865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 28.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO
Proc. N.1988/2024
Verbale di udienza del 28 gennaio 2025.
Il giorno 28 gennaio 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo,
E' presente l'Avv. NUCERA GIOVANNA NADIA , la quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note conclusive, depositate in data 22 gennaio 2025, rappresentando che in esito al procedimento n. 3468/2023 questo Tribunale si
è già pronunciato sul ricorso proposto dalla Sig.ra Parte_1
riconoscendo l'esistenza del rapporto lavorativo subordinato e, pertanto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione,
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. R.G. 1988/2024 all'udienza di discussione del 28 gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanna Nadia Nucera (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
Resistente contumace
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,58 , assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, l'odierna ricorrente adiva il
Tribunale di Palmi, alfine di far dichiarare l'illegittimità di n. 8 provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione GR, rispettivamente identificati ai nn. 2012555207222, 2013587403606, 2014622601329,
2015661107876, 20166695302732, 2017733809404, 2018773610474 e
2019807500613, con i quali, l' Controparte_2
comunicava all'odierna ricorrente che le domande di disoccupazione GR, relative agli anni di lavoro in agricoltura 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 erano state respinte con la seguente motivazione: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Con provvedimenti successivi, l' comunicava, CP_1
altresì, l'accertamento di un indebito pari ad € 22.364,72 in ragione delle indennità precedentemente percepite
Tale revoca era da ricondursi, a non meglio specificati accertamenti ispettivi, che avrebbero indotto l' a ritenere fittizio il rapporto di lavoro in essere CP_1
tra la Sig.ra e l'azienda GR . Avverso i citati Pt_1 Parte_2
provvedimenti, in data 12.06.2023, 17.06.2023 e 19.06.2023, la sig.ra
[...]
presentava ricorso di primo grado dinanzi alla Commissione Parte_1
Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli, sul quale veniva a formarsi, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, il silenzio A sostegno delle proprie pretese eccepiva la nullità dei provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione GR, nonché dell'indebito per omessa notifica degli atti presupposti. Ribadiva l'effettività del rapporto di lavoro ed eccepiva l'erronea valutazione, nel merito, degli elementi probatori, allegando documentazione a supporto (buste paga e contratto di lavoro, nonché sentenza n.1136/2024 del Tribunale di Palmi). Eccepiva, inoltre, la conseguente nullità del provvedimento di indebito e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Pertanto, concludeva chiedendo di:” accertata la connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento al procedimento n.
3468/2023 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Palmi – sez. Lavoro, disporne la riunione;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 alle dipendenze della corrente in Parte_3
HI (RC) – Via Pettarello n. 22 (P.Iva: 00723870804) e, per l'effetto, riconoscere
e dichiarare il diritto della sig.ra di trattenere la riscossa indennità Parte_1
di disoccupazione GR n. 2012555207222, 2013587403606, 2014622601329, 2015661107876, 20166695302732, 2017733809404, 2018773610474 e
2019807500613, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' al fine di Controparte_2
provvedere alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva, stante la nullità del provvedimento impugnato -
Nel merito, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inesigibilità del credito contributivo portato nell'atto impugnato e, per l'effetto, dichiararlo nullo o comunque non dovuto;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
In via subordinata, chiedeva prova istruttoria.
Instaurato il contraddittorio, l' regolarmente citata in giudizio non si CP_1
costituiva, pertanto, veniva dichiarata la contumacia dell . CP_2
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, la stessa è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso và accolto sulla base delle motivazioni, che, qui di seguito, verranno addotte.
Passando al merito della questione giova premettere che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, tutte le volte in cui vi sia un disconoscimento del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c..
Più precisamente si è affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. 30 maggio
2018, n. 13677 Cass. Civ. 16 ottobre 2019 n. 26230).
E tale onere probatorio è stato assolto da parte ricorrente.
La stessa ha dimostrato compiutamente l'esistenza, il tipo, la durata e le caratteristiche del suo rapporto di lavoro con l' Parte_4
anzitutto con la dettagliata documentazione offerta in giudizio, in particolare, contratto di lavoro, buste paga e allegando la sentenza n. 1136/2024, resa in esito al procedimento n. 3468/2023, relativa agli anni in contestazione, la quale ha statuito, riconoscendo il rapporto di lavoro della Sig.ra Parte_1
alle dipendenze della , per i periodi e le giornate Parte_4
indicate in ricorso, come emerso dalle risultanze probatorie espletate.
E' dunque stato dimostrato in giudizio che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda GR Parte_2
secondo i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Invero, posto che il diritto all'indennità in questione, sussistendo le condizioni legislativamente stabilite per l'acquisizione della qualità di lavoratore agricolo, nasce direttamente dalla legge, anziché dal provvedimento amministrativo d'iscrizione negli appositi elenchi, alla decorrenza del termine di cui s'è detto non è d'ostacolo - non configurandosi come circostanze impeditive della possibilità di far valere il diritto stesso (art. 2935 c.c.) - il diniego della prestazione, relativo alla fittizietà del rapporto .
Alla luce delle prove acquisite e dell'accertata esistenza del rapporto di lavoro fra la ricorrente e l' questo Tribunale non può che Parte_4 Parte_2
riconoscere il diritto della ricorrente al pagamento della Disoccupazione
Agricola (DS GR) dovuta per legge per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 201, 2017 e 2018 e per le giornate indicate Relativamente alle spese del presente giudizio, considerato che all'istanza di gratuito patrocinio non è seguito il provvedimento di accoglimento della stessa, le stesse seguono il rito.
Attesa la soccombenza, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra il ricorrente e l
[...]
. e, conseguentemente, riconosce il diritto del Parte_5
ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione GR per gli anni oggetto di causa e per le giornate effettivamente lavorate;
Dichiara illegittimi i provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione GR, rispettivamente identificati ai nn. 2012555207222,
2013587403606, 2014622601329, 2015661107876, 20166695302732,
2017733809404, 2018773610474 e 2019807500613, con tutte le conseguenze di legge;
-condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in favore della CP_1
ricorrente in €1.865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 28.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo