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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 272/2023
TRA
(tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità espressa di eredi di deceduto il 22.01.2019), nonché Persona_1 Pt_5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Giuseppe Di Sabato ed elettivamente
[...] Parte_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Altamura, alla via Vasto n. 15, giusta mandato in atti
- APPELLANTI -
pagina 1 di 3 E
, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
P.Iva ), in persona del per la pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
difeso dall'avv. Vitantonio Caruso, giusta mandato in atti
- APPELLATO -
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso all'udienza fissata per il 09.10.2024, né alla successiva del 13.11.2024, a cui il Collegio ha rinviato ex art. 309 c.p.c., previa comunicazione alle parti del rinvio.
L'art. 181, primo comma c.p.c., come modificato nel 2008, dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25.06.2008,
n. 112, (convertito, con modificazioni, nella L. 06.08.2008, n. 133), stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c.”.
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa), deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma c.p.c. ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio (cfr. Cass. Civ.
Sez. VI, n. 26914/2020 del 26.11.2020).
Per i motivi rappresentati, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 c.p.c. e 181 c.p.c.
Nulla si dispone sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 la Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(tutti nella qualità espressa di eredi di deceduto il 22.01.2019), Parte_4 Persona_1
nonché da per la riforma della sentenza n. 4429/2022, resa dal Tribunale di Bari in Parte_5 data 30.11.2022, dichiara l'estinzione del giudizio.
Niente per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 272/2023
TRA
(tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità espressa di eredi di deceduto il 22.01.2019), nonché Persona_1 Pt_5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Giuseppe Di Sabato ed elettivamente
[...] Parte_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Altamura, alla via Vasto n. 15, giusta mandato in atti
- APPELLANTI -
pagina 1 di 3 E
, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
P.Iva ), in persona del per la pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
difeso dall'avv. Vitantonio Caruso, giusta mandato in atti
- APPELLATO -
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso all'udienza fissata per il 09.10.2024, né alla successiva del 13.11.2024, a cui il Collegio ha rinviato ex art. 309 c.p.c., previa comunicazione alle parti del rinvio.
L'art. 181, primo comma c.p.c., come modificato nel 2008, dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25.06.2008,
n. 112, (convertito, con modificazioni, nella L. 06.08.2008, n. 133), stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c.”.
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa), deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma c.p.c. ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio (cfr. Cass. Civ.
Sez. VI, n. 26914/2020 del 26.11.2020).
Per i motivi rappresentati, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 c.p.c. e 181 c.p.c.
Nulla si dispone sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 la Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(tutti nella qualità espressa di eredi di deceduto il 22.01.2019), Parte_4 Persona_1
nonché da per la riforma della sentenza n. 4429/2022, resa dal Tribunale di Bari in Parte_5 data 30.11.2022, dichiara l'estinzione del giudizio.
Niente per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 3 di 3