TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5468/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5468/2016 promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barile, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis
- RICORRENTE contro c.f. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Adessi, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE nonché contro
, (C.F. ), quale erede di , Controparte_2 C.F._3 Persona_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Gramegna, giusta procura C.F._4
conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto:
Conclusione delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni): - ricorrente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo, come precisate al verbale di udienza 18.01.2017 e nella prima memoria istruttoria”;
- resistente: “precisa le conclusioni così come riportante nell'atto di comparsa di costituzione, con riconvenzionale e nella prima memoria istruttoria”;
- terzo chiamato: /
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2016 e notificato in data 31.10.2016, il sig. Parte_1
ha adito codesto Tribunale al fine di ivi sentir accertare e dichiarare l'esatto confine tra il
[...]
fondo di sua proprietà sito in Ruvo di Puglia, censito in catasto al foglio 55 particella 19 e il fondo confinante, di proprietà del sig. accatastato al foglio 55 particella 356 e, per Controparte_1
l'effetto condannarlo a rilasciare l'area di sua proprietà illegittimamente occupata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Ha dedotto, in sintesi, il ricorrente, a fondamento della propria domanda:
1) di essere proprietario del fondo rustico sito in agro di Ruvo di Puglia alla Contrada
“difesa Tarantini”, foglio 55 particella 19, in forza di atto di acquisto per notar del Per_2
10.12.2015;
2) che detto fondo è confinante, tra gli altri, con il fondo di proprietà del sig.
[...]
foglio 55 particella 356; CP_1
3) che tra i predetti fondi sussiste una situazione di incertezza sulla individuazione dei confini, atteso che in più occasioni era stata varcata la linea di confine così come individuata nella relazione topografica di parte a firma del geom. Persona_3
4) che tale situazione di conflitto comporta una incertezza sul legittimo godimento dei beni.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “a) accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in premessa secondo le indicazioni della relazione di parte istante;
b) condannare il sig. residente in [...]di Puglia alla SP Ruvo-Corato Controparte_1 zona rurale 44/D a riconoscere l'accertata linea di confine ed a rilasciare l'area illegittimamente occupata;
c) condannare il sig. alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Controparte_1 da distrarsi in favore del sottoscritto anticipatario .”
Con comparsa del 2.1.2017 si è costituito in giudizio il sig. invocando il Controparte_1 rigetto dell'avverso ricorso, eccependo e deducendo, in sintesi: 1) che il possesso del terreno identificato al foglio 55 particella 356 gli è pervenuto in proprietà in forza di atto di acquisto per notar dai sigg.ri e in Persona_4 Per_5 Per_6
data 28.07.2003 nello stato di fatto attuale, avendo quindi posseduto e coltivato lo stesso ininterrottamente, sin da tale data;
e che anche il ricorrente aveva acquistato e posseduto il terreno nello stato di fatto attuale;
2) che anche i suoi danti causa sigg.ri e avevano posseduto il terreno Per_5 Per_6
nello stato attuale sin dal 7.07.1969, onde era decorso il termine ventennale ex art. 1158 c.c. con conseguente acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla striscia di terreno oggetto di contestazione dell'odierno giudizio.
Ha concluso, dunque, chiedendo: “A) rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
B) accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria da parte del sig. , della porzione di terreno sita, eventualmente, oltre il confine catastale Controparte_1 della proprietà di questi foglio 55 particella 356 ed all'interno del confine catastale della proprietà del ricorrente (foglio 55, particella 19); C) ordinare al conservatore di trascrivere l'acquisto della proprietà, per usucapione, della parte di terreno eventualmente sita oltre il confine catastale della proprietà dello ed esistente, eventualmente all'interno del confine catastale della CP_1
proprietà ricorrente, da parte del sig. stesso;
D) vinte in ogni caso le spese di lite Controparte_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione, il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio dante causa al fine di esser garantito per evizione parziale in Persona_1 caso di accoglimento dell'avversa domanda riconvenzionale, con restituzione della parte di prezzo, risarcimento del danno e manleva in ordine alle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare gli esatti confini tra i fondi. A seguito delle risultanze della CTU, è stato disposto il mutamento del rito e autorizzata la chiamata in causa del sig. Persona_1
Con comparsa del 2.04.2019 si è costituito in giudizio il sig. invocando il Persona_1
rigetto della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti e deducendo, in sintesi:
1) che alcun termine ad usucapionem poteva ritenersi compiuto, atteso che lo , CP_1 che al momento dell'acquisto aveva coltivato il fondo con vigneto c.d. “a spalliera”, aveva poi modificato tale coltivazione nel tempo (2007/2008 e 2013/2014), adottando l'allevamento “a tendone”, con interramento degli ancoraggi dei pali oltre i confini del proprio fondo;
2) che il sig. era a conoscenza ed aveva accettato la permuta del terreno nello Pt_1
“stato di fatto e di diritto” in cui si trovava ed era anche a conoscenza ed aveva accettato lo stato di incertezza dei confini, di cui era dato atto sia nel contratto preliminare di compravendita che nel successivo atto pubblico;
3) che, pertanto, era infondata sia la richiesta di manleva ex art. 1485 c.c. che quella di rifusione ai sensi degli artt. 1480, 1483 e 1484 c.c..
Ha concluso, quindi, chiedendo: “A) dichiarare infondata la domanda di usucapione svolta dal sig. rigettandola;
B) per l'effetto, dichiarare infondata la domanda svolta Controparte_1
dal sig. nei confronti del sig. non essendo decorso alcun Parte_1 Persona_1 tempus usucapionis a favore del sig. e, per l'effetto rigettarla;
C) dichiarare Controparte_1 comunque infondato e rigettare in ogni caso l'atto di chiamata in causa per le ragioni illustrate sub lett. C) della esposizione in diritto della presente comparsa;
D) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nella prima memoria istruttoria l'attore ha altresì invocato il riconoscimento di una indennità per occupazione senza titolo della striscia di terreno dalla data dell'acquisto e sino all'effettivo rilascio nonché, quantificato in e. 11.000,00 la domanda di restituzione del prezzo articolata nei riguardi del terzo chiamato.
Con ordinanza del 25.9.2020 il precedente G.U. ha dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore nella prima memoria istruttoria in quanto nuove;
con successiva ordinanza del 27.10.2021 è stata revocata la suddetta ordinanza.
Con ordinanza del 21.04.2022 il processo è stato dichiarato interrotto per morte del terzo chiamato . Persona_1
Con ricorso del 5.7.2022 il ricorrente ha riassunto la causa, riportandosi alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo.
Con comparsa del 30.11.2022 si è costituita in giudizio , quale erede di Controparte_2
, insistendo nelle conclusioni già rassegnate dal terzo chiamato. Persona_1
La causa è stata istruita a mezzo di ctu e di prove orali e documentali.
All'udienza del 19.12.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
---------- Le domande attoree sono fondate soltanto in parte, mentre deve essere respinta la domanda riconvenzionale articolata dal resistente, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. In rito.
In via preliminare e di rito, giova rilevare l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente soltanto nella prima memoria istruttoria e volta ad ottenere il riconoscimento di
“un'indennità - a quantificarsi mediante disponenda c.t.u. - per detenzione senza titolo e mancata utilizzazione della striscia di terreno, oggetto della presente controversia e tanto dalla data dell'acquisto, 10.12.15 […], sino al definitivo rilascio” e la condanna di “chi di ragione al pagamento dell'indennità ridetta, in favore di esso sig. , oltre interessi e rivalutazione, Pt_1 sino alla definitiva corresponsione, trattandosi di debito di valore”, anzitutto poiché trattasi di inammissibile mutatio libelli, in quanto avente diverso petitum (pagamento di una indennità da occupazione sine titulo) rispetto alle domande originarie (accertamento confini, rilascio area occupata nei riguardi dello;
manleva e risarcimento dei danni, nei confronti del terzo) e CP_1
formulata non già in senso sostitutivo o alternativo rispetto ad esse ma in modo aggiuntivo (cfr. in merito, per tutte, Cass. SSUU n. 22404/18).
In secondo luogo, perché trattasi di domanda priva dell'indicazione del soggetto passivo
(condannare “chi di ragione”), con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza del petitum.
Risulta ammissibile, viceversa, la domanda formulata in via subordinata di condanna del terzo chiamato alla restituzione di parte del prezzo di acquisto, in quanto domanda già formulata alla prima udienza del 18.1.2017 contestualmente alla richiesta di chiamata del terzo – e cioè nel primo scritto difensivo successivo alla costituzione del resistente – e meramente specificata nella consistenza (anche giuridica) in sede di prima memoria istruttoria.
2. Il merito. La domanda riconvenzionale di usucapione
Passando al merito, occorre analizzare in via preliminare la domanda riconvenzionale di usucapione articolata dal resistente , quale domanda avente carattere pregiudiziale CP_1 rispetto a quella di regolamento di confini, giacché con quest'ultima il proprietario - che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino - mira ad ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà, mentre con l'eccezione (o la domanda riconvenzionale) di usucapione il convenuto, senza contestare il titolo di proprietà della controparte, ne invoca l'acquisizione in proprio favore, opponendo una situazione che, se riconosciuta fondata, è idonea ad eliminare la dedotta incertezza del confine (cfr., in merito, Cass. Civ. n. 3996/2024; Cass. n. 20144 del
03/09/2013; Cass. Sez. 2, n. 12481 del 28/05/2007).
Orbene, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto è infondata.
Lo infatti, non ha dato prova di tutti i requisiti richiesti dagli artt. 1158 e ss. CP_1
cod. civ. per la configurabilità della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di terreno dedotta in lite, non avendo dimostrato né “il corpus”, cioè l'esercizio per oltre vent'anni, con continuità, senza interruzioni pubblicamente e pacificamente sul fondo oggetto di causa il potere di fatto corrispondente all'esercizio del suddetto diritto di proprietà, né l' “animus”, cioè la volontà di possedere in senso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, con esclusione del godimento altrui.
2.1. In ordine al primo aspetto, sia sufficiente rilevare che le prove testimoniali escusse si sono sostanzialmente limitate a dar prova dell'avvenuta coltivazione del proprio terreno da parte dello – sino al confine apparente sussistente con il fondo dell' e dato dalle CP_1 Pt_1
rispettive coltivazioni – a partire dall'acquisto del terreno stesso da parte del resistente e, cioè, da un periodo successivo al 2003. Nessun teste, viceversa, ha dichiarato in modo chiaro e preciso che tale coltivazione era già in essere, con invariate consistenze, da un periodo antecedente e superiore al ventennio, tale da consentire all'attore in riconvenzionale di cumulare al proprio possesso quello del proprio dante causa.
Inoltre, non vi è la prova che la coltivazione fosse nello specifico situata nella fascia di terreno oggetto dell'accertamento peritale e di titolarità formale dell' avendo i testi fatto Pt_1
riferimento a meri confini apparenti, dati dalle rispettive colture, peraltro mutate nel corso degli anni.
Ed infatti, il capitolo n. 1 di cui alla II memoria istruttoria del resistente (“Vero che dal
28.07.2003 il sig. ha coltivato il terreno sito in Ruvo di Puglia alla contrada Controparte_1
“Difesa Tarantini” che si diparte dalla strada comunale denominata Patanella e confinante con
, con altra proprietà dello stesso , con proprietà e con Per_7 Controparte_1 Persona_1 proprietà ”), nulla indica in ordine alla “striscia” di terreno oggetto della domanda di Per_8
usucapione ed è limitato ad attività successiva al 2003;
Il teste , al riguardo, ha confermato la circostanza ed ha chiarito “ che quando il Per_8 sig. ha comprato c'erano alberi di mandorlo e poi ha messo un vigneto;
accanto a CP_1 questi alberi di mandorlo c'erano i tendoni di con il vigneto;
preciso che tra i due terreni Per_1 non c'erano opere divisorie ma solo le colture”, precisando che “il tendone con il vigneto di era presente da quando ero piccolo, sin da quando il terreno era di proprietà di mio Per_1 padre.”
In ordine alla successiva domanda di cui al cap. 5 (“Vero che il sig. ed i Controparte_1
suoi danti causa, dal Luglio 1969, hanno coltivato il fondo agricolo particella 356 e parte della particella 19 sino a cumuli di pietra interposti all'estremità dei confini tra le proprietà dello
e del ), il teste si è limitato a riferire “che vedevo coltivare CP_1 Per_1 CP_1
sino ai cumuli di pietra e che tali cumuli erano posto ai due lati del confine apparente
[...] determinato dalle due colture del mandorleto e del vigneto”.
Il teste , dopo aver confermato la circostanza n. 1, come detto di per sé irrilevante, Tes_1 sulla n. 5 ha così risposto: “Posso dire che il confine tra i due fondi era delimitato dalle coltivazioni, da un lato il tendone di e dall'altro il , divisi da uno spazio di Per_1 Parte_2 all'incirca 2 metri. Preciso altresì che sempre sullo stesso confine tra le due colture al posto del mandorleto c'era un vigneto. Ricordo vagamente questi cumuli di pietra ma non so dire dove sono posti”. Non, ha, dunque, fornito circostanze chiare a supporto del possesso, da parte dei danti causa dello della striscia di terreno oggetto di domanda riconvenzionale. CP_1
Allo stesso modo, il teste , dopo aver confermato la coltivazione del proprio Tes_2
terreno da parte dello (prima a mandorleto e poi a vigneto), si è soffermato sulla CP_1 consistenza del confine apparente tra i due fondi (“posso dire che il confine apparente tra i due fondi era rappresentato dai diversi tipi di coltivazioni e ai rispettivi lati, superiore e inferiore,
c'erano i due cumuli di pietra. Confermo quindi che lo coltivava fino a questo confine CP_1 apparente, che appariva come una linea retta;
dall'altra parte del confine vi era il tendone di
e la spalliera con degli alberi di ulivo di , non identificando con chiarezza se Per_1 Per_1
tale coltivazione era stata posta in essere nei medesimi termini anche dai dante causa dello
CP_1
Anche il teste dopo aver confermato la circostanza n. 1, ha chiarito che il confine Tes_3 tra le proprietà “appariva delimitato più propriamente dalle coltivazioni del Parte_3
che erano a vigneto ed erano poste, come di consuetudine, a circa 50 cm dal confine e Per_1 che dal lato di lo stesso aveva piantato oltre quarant'anni fa. Preciso che le colture Per_1
piantate dallo erano poste a circa 2 metri da tale confine. Preciso altresì che questo CP_1 stato dei luoghi era già presente da circa quarant'anni”. Tale dichiarazione oltre che priva di una individuazione specifica delle colture, facendo riferimento ad un confine meramente apparente, appare in distonia con quanto narrato dagli altri testi, che hanno chiarito che lo ebbe a CP_1
mutare le coltivazioni esistenti (da mandorleto a vigneto) e, nello specifico, con quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente e che hanno confermato che lo ebbe a Per_3 Per_1 CP_1
realizzare un impianto di vigneto a tendone, così modificando il precedente stato dei luoghi.
2.2. Quanto, infine, all'aspetto dell'elemento psicologico, non appare inutile rimarcare che la semplice attività di coltivazione non è sufficiente ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. (Cass. Civ., sez. II, 11/01/2024, n. 1121; Cass. Civ., sez. II, 29/11/2023,
n.33190; Cass. Civ., sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Sicché, nel caso di specie, la prova della mera coltivazione del fondo da parte dello
(peraltro con i limiti spaziali e temporali sopra indicati) non è sufficiente ai fini della CP_1
prova del possesso configurabile in termini di "ius excludendi alios" e cioè, con volontà di escludere i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
D'altro canto, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, e di tutela e protezione del diritto di proprietà, garantita anche dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio
– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. in tal senso Cass. Civ. sez. II, 30/08/2017, n.20539), sicché, in caso di dubbio o difetto di una prova rigorosa, la domanda non può che essere respinta.
Ne deriva, in conclusione, in rigetto della domanda riconvenzionale.
3. La domanda principale di accertamento dei confini.
La domanda di regolamento di confini proposta dal ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'azione, prevista e disciplinata dall'art. 950 cod. civ. (che recita testualmente: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”) presuppone l'incertezza soggettiva (confine esistente contestato) o oggettiva (mancanza di limite) dei confini tra due fondi contigui e mira a dirimere tale incertezza e a determinare quantitativamente l'oggetto della proprietà dei due confinanti.
Orbene, nella fattispecie in esame, al fine di dirimere l'incertezza soggettiva data dalla contestazione, da parte del ricorrente, del confine tra i due fondi, per come evincibile dal rispettivo articolarsi delle coltivazioni esistenti tra i fondi prospicienti, ben può farsi riferimento all'elaborato peritale depositato dal ctu nominato in corso di causa.
Il ctu nominato (per. ), infatti, ha rilevato che: Persona_9
- la verifica dei confini delle proprietà oggetto di causa, è stata condotta in primo luogo partendo dallo studio dei termini lapidei e/o punti certi presenti, verificando la corrispondenza degli stessi alla mappa catastale, attraverso un rilievo topografico-celerimetrico ed in secondo luogo considerando il frazionamento che ha originato le p.lle 19 e 356 dalla originaria p.lla 19;
- applicando i predetti criteri, sono stati individuate le misure utili per identificare la linea di confine: “VERTICE DI CONFINE A ml. 43,50 dal termine lapideo indicato nei grafici allegati come vertice 2; VERTICE DI CONFINE B ml. 111,30 (ml. 67,80 fronte p.lla 123 + ml. 43.50 misura da frazionamento) dal vertice indicato nei grafici allegati come vertice 4.”; il tutto come risultante dall'allegato grafico n. 11.
Sicché, non essendo sufficienti le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, ben può farsi riferimento alle risultanze catastali e al frazionamento delle relative particelle.
Alla luce di quanto innanzi, e ritenuta l'attendibilità della consulenza tecnica - priva di qualsivoglia vizio logico e giuridico, anche tenendo conto delle risposte già fornite alle osservazioni di parte ricorrente – deve ritenersi che il confine tra i fondi per cui è causa sia quello risultante dall'elaborato peritale e sopra menzionato, nonché per come rappresentato nell'elaborato grafico di cui all'allegato 11 della depositata ctu.
4. La domanda di rilascio dell'area occupata dal resistente.
In virtù di quanto sopra statuito, deve essere accolta anche la richiesta di rilascio in favore del ricorrente della porzione di terreno indebitamente occupata dal resistente, da ritenersi quale conseguenza riconnessa all'accoglimento della domanda di regolamento di confini la quale, eliminando l'incertezza sulla demarcazione tra fondi e adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. civ., 10.06.2010, n. 13986). Ed infatti, nella fattispecie in esame, è stato accertato dal C.T.U. che il resistente con le proprie coltivazioni ha occupato una porzione di terreno di proprietà dell'attore – e, nello Pt_1
specifico, la porzione rappresentata in verde, al di sotto della linea di confine rossa, di cui all'elaborato grafico all. 11 della depositata ctu.
Da ciò consegue dunque che al resistente deve essere ordinato di rilasciare tale porzione di terreno in favore del ricorrente.
5. Le domande nei riguardi del terzo chiamato.
Il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal resistente comporta l'assorbimento delle domande articolate dal ricorrente nei confronti del terzo chiamato, subordinate per l'appunto all'accoglimento della predetta domanda riconvenzionale.
6. Le spese di lite.
Le spese per la C.T.U. nella misura già liquidata in corso di causa e le spese processuali
(anche del terzo chiamato) seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota specifica e avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (inferiore ad euro 5.200,00, ex art. 15 c.p.c.), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa per il terzo chiamato, che non ha precisato le conclusioni né depositato scritti conclusivi) e di quelli medi aumentati del 50% per la fase istruttoria, attesa la complessità dell'attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5468/2016 R.G.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di una indennità da occupazione senza titolo, formulata dal ricorrente nella prima memoria istruttoria, per le ragioni indicate in motivazione;
2. Accoglie la domanda di accertamento dei confini formulata da e, per Parte_1
l'effetto, visto l'art. 950 c.c., dichiara che l'esatto confine tra i fondi rustici siti in agro di Ruvo di
Puglia, alla contrada comunale “Difesa Tarantini” e riportati in catasto terreni al Foglio di mappa 55
p.lla 19 di proprietà dei Sigg. ½ in regime di comunione legale dei beni e Parte_4
prop. ½ in regime di comunione legale dei beni ed al Foglio di mappa 55 p.lla Parte_5
356, proprietà , è quello risultante dall'elaborato peritale a firma del Per. Agr. Controparte_1
Dott. depositato in data 4.1.2018 e precisamente quello risultante dall'allegato grafico Persona_10 n. 11, con VERTICE DI CONFINE A ml. 43,50 dal termine lapideo indicato nei grafici allegati come vertice 2; VERTICE DI CONFINE B ml. 111,30 (ml. 67,80 fronte p.lla 123 + ml. 43.50 misura da frazionamento) dal vertice indicato nei grafici allegati come vertice 4;
3. Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto, condanna a Controparte_1 rilasciare, in favore di la porzione di terreno di proprietà dell'attore Parte_1
indebitamente occupata e, nello specifico, la porzione rappresentata in verde, al di sotto della linea di confine rossa, di cui all'elaborato grafico all. 11 della depositata ctu.
4. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal resistente, per le ragioni di cui in motivazione;
5. Dichiara assorbita le domande di manleva e risarcitorie formulate in via subordinata dal ricorrente nei riguardi del terzo chiamato;
6. Condanna a rifondere le spese di lite in favore delle controparti, Controparte_1 secondo la seguente liquidazione: in favore di l'importo di euro 2.127,00 per Controparte_2
compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge;
in favore di l'importo di euro 286,00 per spese esenti e di euro 2.978,00 compensi Parte_1
professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Barile, dichiaratosi antistatario;
7. Pone le spese della espletata C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico del resistente Controparte_1
Così è deciso in Trani, il 2.4.2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5468/2016 promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barile, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis
- RICORRENTE contro c.f. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Adessi, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE nonché contro
, (C.F. ), quale erede di , Controparte_2 C.F._3 Persona_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Gramegna, giusta procura C.F._4
conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto:
Conclusione delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni): - ricorrente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo, come precisate al verbale di udienza 18.01.2017 e nella prima memoria istruttoria”;
- resistente: “precisa le conclusioni così come riportante nell'atto di comparsa di costituzione, con riconvenzionale e nella prima memoria istruttoria”;
- terzo chiamato: /
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2016 e notificato in data 31.10.2016, il sig. Parte_1
ha adito codesto Tribunale al fine di ivi sentir accertare e dichiarare l'esatto confine tra il
[...]
fondo di sua proprietà sito in Ruvo di Puglia, censito in catasto al foglio 55 particella 19 e il fondo confinante, di proprietà del sig. accatastato al foglio 55 particella 356 e, per Controparte_1
l'effetto condannarlo a rilasciare l'area di sua proprietà illegittimamente occupata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Ha dedotto, in sintesi, il ricorrente, a fondamento della propria domanda:
1) di essere proprietario del fondo rustico sito in agro di Ruvo di Puglia alla Contrada
“difesa Tarantini”, foglio 55 particella 19, in forza di atto di acquisto per notar del Per_2
10.12.2015;
2) che detto fondo è confinante, tra gli altri, con il fondo di proprietà del sig.
[...]
foglio 55 particella 356; CP_1
3) che tra i predetti fondi sussiste una situazione di incertezza sulla individuazione dei confini, atteso che in più occasioni era stata varcata la linea di confine così come individuata nella relazione topografica di parte a firma del geom. Persona_3
4) che tale situazione di conflitto comporta una incertezza sul legittimo godimento dei beni.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “a) accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in premessa secondo le indicazioni della relazione di parte istante;
b) condannare il sig. residente in [...]di Puglia alla SP Ruvo-Corato Controparte_1 zona rurale 44/D a riconoscere l'accertata linea di confine ed a rilasciare l'area illegittimamente occupata;
c) condannare il sig. alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Controparte_1 da distrarsi in favore del sottoscritto anticipatario .”
Con comparsa del 2.1.2017 si è costituito in giudizio il sig. invocando il Controparte_1 rigetto dell'avverso ricorso, eccependo e deducendo, in sintesi: 1) che il possesso del terreno identificato al foglio 55 particella 356 gli è pervenuto in proprietà in forza di atto di acquisto per notar dai sigg.ri e in Persona_4 Per_5 Per_6
data 28.07.2003 nello stato di fatto attuale, avendo quindi posseduto e coltivato lo stesso ininterrottamente, sin da tale data;
e che anche il ricorrente aveva acquistato e posseduto il terreno nello stato di fatto attuale;
2) che anche i suoi danti causa sigg.ri e avevano posseduto il terreno Per_5 Per_6
nello stato attuale sin dal 7.07.1969, onde era decorso il termine ventennale ex art. 1158 c.c. con conseguente acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla striscia di terreno oggetto di contestazione dell'odierno giudizio.
Ha concluso, dunque, chiedendo: “A) rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
B) accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria da parte del sig. , della porzione di terreno sita, eventualmente, oltre il confine catastale Controparte_1 della proprietà di questi foglio 55 particella 356 ed all'interno del confine catastale della proprietà del ricorrente (foglio 55, particella 19); C) ordinare al conservatore di trascrivere l'acquisto della proprietà, per usucapione, della parte di terreno eventualmente sita oltre il confine catastale della proprietà dello ed esistente, eventualmente all'interno del confine catastale della CP_1
proprietà ricorrente, da parte del sig. stesso;
D) vinte in ogni caso le spese di lite Controparte_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione, il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio dante causa al fine di esser garantito per evizione parziale in Persona_1 caso di accoglimento dell'avversa domanda riconvenzionale, con restituzione della parte di prezzo, risarcimento del danno e manleva in ordine alle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare gli esatti confini tra i fondi. A seguito delle risultanze della CTU, è stato disposto il mutamento del rito e autorizzata la chiamata in causa del sig. Persona_1
Con comparsa del 2.04.2019 si è costituito in giudizio il sig. invocando il Persona_1
rigetto della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti e deducendo, in sintesi:
1) che alcun termine ad usucapionem poteva ritenersi compiuto, atteso che lo , CP_1 che al momento dell'acquisto aveva coltivato il fondo con vigneto c.d. “a spalliera”, aveva poi modificato tale coltivazione nel tempo (2007/2008 e 2013/2014), adottando l'allevamento “a tendone”, con interramento degli ancoraggi dei pali oltre i confini del proprio fondo;
2) che il sig. era a conoscenza ed aveva accettato la permuta del terreno nello Pt_1
“stato di fatto e di diritto” in cui si trovava ed era anche a conoscenza ed aveva accettato lo stato di incertezza dei confini, di cui era dato atto sia nel contratto preliminare di compravendita che nel successivo atto pubblico;
3) che, pertanto, era infondata sia la richiesta di manleva ex art. 1485 c.c. che quella di rifusione ai sensi degli artt. 1480, 1483 e 1484 c.c..
Ha concluso, quindi, chiedendo: “A) dichiarare infondata la domanda di usucapione svolta dal sig. rigettandola;
B) per l'effetto, dichiarare infondata la domanda svolta Controparte_1
dal sig. nei confronti del sig. non essendo decorso alcun Parte_1 Persona_1 tempus usucapionis a favore del sig. e, per l'effetto rigettarla;
C) dichiarare Controparte_1 comunque infondato e rigettare in ogni caso l'atto di chiamata in causa per le ragioni illustrate sub lett. C) della esposizione in diritto della presente comparsa;
D) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nella prima memoria istruttoria l'attore ha altresì invocato il riconoscimento di una indennità per occupazione senza titolo della striscia di terreno dalla data dell'acquisto e sino all'effettivo rilascio nonché, quantificato in e. 11.000,00 la domanda di restituzione del prezzo articolata nei riguardi del terzo chiamato.
Con ordinanza del 25.9.2020 il precedente G.U. ha dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore nella prima memoria istruttoria in quanto nuove;
con successiva ordinanza del 27.10.2021 è stata revocata la suddetta ordinanza.
Con ordinanza del 21.04.2022 il processo è stato dichiarato interrotto per morte del terzo chiamato . Persona_1
Con ricorso del 5.7.2022 il ricorrente ha riassunto la causa, riportandosi alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo.
Con comparsa del 30.11.2022 si è costituita in giudizio , quale erede di Controparte_2
, insistendo nelle conclusioni già rassegnate dal terzo chiamato. Persona_1
La causa è stata istruita a mezzo di ctu e di prove orali e documentali.
All'udienza del 19.12.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
---------- Le domande attoree sono fondate soltanto in parte, mentre deve essere respinta la domanda riconvenzionale articolata dal resistente, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. In rito.
In via preliminare e di rito, giova rilevare l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente soltanto nella prima memoria istruttoria e volta ad ottenere il riconoscimento di
“un'indennità - a quantificarsi mediante disponenda c.t.u. - per detenzione senza titolo e mancata utilizzazione della striscia di terreno, oggetto della presente controversia e tanto dalla data dell'acquisto, 10.12.15 […], sino al definitivo rilascio” e la condanna di “chi di ragione al pagamento dell'indennità ridetta, in favore di esso sig. , oltre interessi e rivalutazione, Pt_1 sino alla definitiva corresponsione, trattandosi di debito di valore”, anzitutto poiché trattasi di inammissibile mutatio libelli, in quanto avente diverso petitum (pagamento di una indennità da occupazione sine titulo) rispetto alle domande originarie (accertamento confini, rilascio area occupata nei riguardi dello;
manleva e risarcimento dei danni, nei confronti del terzo) e CP_1
formulata non già in senso sostitutivo o alternativo rispetto ad esse ma in modo aggiuntivo (cfr. in merito, per tutte, Cass. SSUU n. 22404/18).
In secondo luogo, perché trattasi di domanda priva dell'indicazione del soggetto passivo
(condannare “chi di ragione”), con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza del petitum.
Risulta ammissibile, viceversa, la domanda formulata in via subordinata di condanna del terzo chiamato alla restituzione di parte del prezzo di acquisto, in quanto domanda già formulata alla prima udienza del 18.1.2017 contestualmente alla richiesta di chiamata del terzo – e cioè nel primo scritto difensivo successivo alla costituzione del resistente – e meramente specificata nella consistenza (anche giuridica) in sede di prima memoria istruttoria.
2. Il merito. La domanda riconvenzionale di usucapione
Passando al merito, occorre analizzare in via preliminare la domanda riconvenzionale di usucapione articolata dal resistente , quale domanda avente carattere pregiudiziale CP_1 rispetto a quella di regolamento di confini, giacché con quest'ultima il proprietario - che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino - mira ad ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà, mentre con l'eccezione (o la domanda riconvenzionale) di usucapione il convenuto, senza contestare il titolo di proprietà della controparte, ne invoca l'acquisizione in proprio favore, opponendo una situazione che, se riconosciuta fondata, è idonea ad eliminare la dedotta incertezza del confine (cfr., in merito, Cass. Civ. n. 3996/2024; Cass. n. 20144 del
03/09/2013; Cass. Sez. 2, n. 12481 del 28/05/2007).
Orbene, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto è infondata.
Lo infatti, non ha dato prova di tutti i requisiti richiesti dagli artt. 1158 e ss. CP_1
cod. civ. per la configurabilità della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di terreno dedotta in lite, non avendo dimostrato né “il corpus”, cioè l'esercizio per oltre vent'anni, con continuità, senza interruzioni pubblicamente e pacificamente sul fondo oggetto di causa il potere di fatto corrispondente all'esercizio del suddetto diritto di proprietà, né l' “animus”, cioè la volontà di possedere in senso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, con esclusione del godimento altrui.
2.1. In ordine al primo aspetto, sia sufficiente rilevare che le prove testimoniali escusse si sono sostanzialmente limitate a dar prova dell'avvenuta coltivazione del proprio terreno da parte dello – sino al confine apparente sussistente con il fondo dell' e dato dalle CP_1 Pt_1
rispettive coltivazioni – a partire dall'acquisto del terreno stesso da parte del resistente e, cioè, da un periodo successivo al 2003. Nessun teste, viceversa, ha dichiarato in modo chiaro e preciso che tale coltivazione era già in essere, con invariate consistenze, da un periodo antecedente e superiore al ventennio, tale da consentire all'attore in riconvenzionale di cumulare al proprio possesso quello del proprio dante causa.
Inoltre, non vi è la prova che la coltivazione fosse nello specifico situata nella fascia di terreno oggetto dell'accertamento peritale e di titolarità formale dell' avendo i testi fatto Pt_1
riferimento a meri confini apparenti, dati dalle rispettive colture, peraltro mutate nel corso degli anni.
Ed infatti, il capitolo n. 1 di cui alla II memoria istruttoria del resistente (“Vero che dal
28.07.2003 il sig. ha coltivato il terreno sito in Ruvo di Puglia alla contrada Controparte_1
“Difesa Tarantini” che si diparte dalla strada comunale denominata Patanella e confinante con
, con altra proprietà dello stesso , con proprietà e con Per_7 Controparte_1 Persona_1 proprietà ”), nulla indica in ordine alla “striscia” di terreno oggetto della domanda di Per_8
usucapione ed è limitato ad attività successiva al 2003;
Il teste , al riguardo, ha confermato la circostanza ed ha chiarito “ che quando il Per_8 sig. ha comprato c'erano alberi di mandorlo e poi ha messo un vigneto;
accanto a CP_1 questi alberi di mandorlo c'erano i tendoni di con il vigneto;
preciso che tra i due terreni Per_1 non c'erano opere divisorie ma solo le colture”, precisando che “il tendone con il vigneto di era presente da quando ero piccolo, sin da quando il terreno era di proprietà di mio Per_1 padre.”
In ordine alla successiva domanda di cui al cap. 5 (“Vero che il sig. ed i Controparte_1
suoi danti causa, dal Luglio 1969, hanno coltivato il fondo agricolo particella 356 e parte della particella 19 sino a cumuli di pietra interposti all'estremità dei confini tra le proprietà dello
e del ), il teste si è limitato a riferire “che vedevo coltivare CP_1 Per_1 CP_1
sino ai cumuli di pietra e che tali cumuli erano posto ai due lati del confine apparente
[...] determinato dalle due colture del mandorleto e del vigneto”.
Il teste , dopo aver confermato la circostanza n. 1, come detto di per sé irrilevante, Tes_1 sulla n. 5 ha così risposto: “Posso dire che il confine tra i due fondi era delimitato dalle coltivazioni, da un lato il tendone di e dall'altro il , divisi da uno spazio di Per_1 Parte_2 all'incirca 2 metri. Preciso altresì che sempre sullo stesso confine tra le due colture al posto del mandorleto c'era un vigneto. Ricordo vagamente questi cumuli di pietra ma non so dire dove sono posti”. Non, ha, dunque, fornito circostanze chiare a supporto del possesso, da parte dei danti causa dello della striscia di terreno oggetto di domanda riconvenzionale. CP_1
Allo stesso modo, il teste , dopo aver confermato la coltivazione del proprio Tes_2
terreno da parte dello (prima a mandorleto e poi a vigneto), si è soffermato sulla CP_1 consistenza del confine apparente tra i due fondi (“posso dire che il confine apparente tra i due fondi era rappresentato dai diversi tipi di coltivazioni e ai rispettivi lati, superiore e inferiore,
c'erano i due cumuli di pietra. Confermo quindi che lo coltivava fino a questo confine CP_1 apparente, che appariva come una linea retta;
dall'altra parte del confine vi era il tendone di
e la spalliera con degli alberi di ulivo di , non identificando con chiarezza se Per_1 Per_1
tale coltivazione era stata posta in essere nei medesimi termini anche dai dante causa dello
CP_1
Anche il teste dopo aver confermato la circostanza n. 1, ha chiarito che il confine Tes_3 tra le proprietà “appariva delimitato più propriamente dalle coltivazioni del Parte_3
che erano a vigneto ed erano poste, come di consuetudine, a circa 50 cm dal confine e Per_1 che dal lato di lo stesso aveva piantato oltre quarant'anni fa. Preciso che le colture Per_1
piantate dallo erano poste a circa 2 metri da tale confine. Preciso altresì che questo CP_1 stato dei luoghi era già presente da circa quarant'anni”. Tale dichiarazione oltre che priva di una individuazione specifica delle colture, facendo riferimento ad un confine meramente apparente, appare in distonia con quanto narrato dagli altri testi, che hanno chiarito che lo ebbe a CP_1
mutare le coltivazioni esistenti (da mandorleto a vigneto) e, nello specifico, con quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente e che hanno confermato che lo ebbe a Per_3 Per_1 CP_1
realizzare un impianto di vigneto a tendone, così modificando il precedente stato dei luoghi.
2.2. Quanto, infine, all'aspetto dell'elemento psicologico, non appare inutile rimarcare che la semplice attività di coltivazione non è sufficiente ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. (Cass. Civ., sez. II, 11/01/2024, n. 1121; Cass. Civ., sez. II, 29/11/2023,
n.33190; Cass. Civ., sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Sicché, nel caso di specie, la prova della mera coltivazione del fondo da parte dello
(peraltro con i limiti spaziali e temporali sopra indicati) non è sufficiente ai fini della CP_1
prova del possesso configurabile in termini di "ius excludendi alios" e cioè, con volontà di escludere i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
D'altro canto, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, e di tutela e protezione del diritto di proprietà, garantita anche dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio
– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. in tal senso Cass. Civ. sez. II, 30/08/2017, n.20539), sicché, in caso di dubbio o difetto di una prova rigorosa, la domanda non può che essere respinta.
Ne deriva, in conclusione, in rigetto della domanda riconvenzionale.
3. La domanda principale di accertamento dei confini.
La domanda di regolamento di confini proposta dal ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'azione, prevista e disciplinata dall'art. 950 cod. civ. (che recita testualmente: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”) presuppone l'incertezza soggettiva (confine esistente contestato) o oggettiva (mancanza di limite) dei confini tra due fondi contigui e mira a dirimere tale incertezza e a determinare quantitativamente l'oggetto della proprietà dei due confinanti.
Orbene, nella fattispecie in esame, al fine di dirimere l'incertezza soggettiva data dalla contestazione, da parte del ricorrente, del confine tra i due fondi, per come evincibile dal rispettivo articolarsi delle coltivazioni esistenti tra i fondi prospicienti, ben può farsi riferimento all'elaborato peritale depositato dal ctu nominato in corso di causa.
Il ctu nominato (per. ), infatti, ha rilevato che: Persona_9
- la verifica dei confini delle proprietà oggetto di causa, è stata condotta in primo luogo partendo dallo studio dei termini lapidei e/o punti certi presenti, verificando la corrispondenza degli stessi alla mappa catastale, attraverso un rilievo topografico-celerimetrico ed in secondo luogo considerando il frazionamento che ha originato le p.lle 19 e 356 dalla originaria p.lla 19;
- applicando i predetti criteri, sono stati individuate le misure utili per identificare la linea di confine: “VERTICE DI CONFINE A ml. 43,50 dal termine lapideo indicato nei grafici allegati come vertice 2; VERTICE DI CONFINE B ml. 111,30 (ml. 67,80 fronte p.lla 123 + ml. 43.50 misura da frazionamento) dal vertice indicato nei grafici allegati come vertice 4.”; il tutto come risultante dall'allegato grafico n. 11.
Sicché, non essendo sufficienti le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, ben può farsi riferimento alle risultanze catastali e al frazionamento delle relative particelle.
Alla luce di quanto innanzi, e ritenuta l'attendibilità della consulenza tecnica - priva di qualsivoglia vizio logico e giuridico, anche tenendo conto delle risposte già fornite alle osservazioni di parte ricorrente – deve ritenersi che il confine tra i fondi per cui è causa sia quello risultante dall'elaborato peritale e sopra menzionato, nonché per come rappresentato nell'elaborato grafico di cui all'allegato 11 della depositata ctu.
4. La domanda di rilascio dell'area occupata dal resistente.
In virtù di quanto sopra statuito, deve essere accolta anche la richiesta di rilascio in favore del ricorrente della porzione di terreno indebitamente occupata dal resistente, da ritenersi quale conseguenza riconnessa all'accoglimento della domanda di regolamento di confini la quale, eliminando l'incertezza sulla demarcazione tra fondi e adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. civ., 10.06.2010, n. 13986). Ed infatti, nella fattispecie in esame, è stato accertato dal C.T.U. che il resistente con le proprie coltivazioni ha occupato una porzione di terreno di proprietà dell'attore – e, nello Pt_1
specifico, la porzione rappresentata in verde, al di sotto della linea di confine rossa, di cui all'elaborato grafico all. 11 della depositata ctu.
Da ciò consegue dunque che al resistente deve essere ordinato di rilasciare tale porzione di terreno in favore del ricorrente.
5. Le domande nei riguardi del terzo chiamato.
Il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal resistente comporta l'assorbimento delle domande articolate dal ricorrente nei confronti del terzo chiamato, subordinate per l'appunto all'accoglimento della predetta domanda riconvenzionale.
6. Le spese di lite.
Le spese per la C.T.U. nella misura già liquidata in corso di causa e le spese processuali
(anche del terzo chiamato) seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota specifica e avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (inferiore ad euro 5.200,00, ex art. 15 c.p.c.), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa per il terzo chiamato, che non ha precisato le conclusioni né depositato scritti conclusivi) e di quelli medi aumentati del 50% per la fase istruttoria, attesa la complessità dell'attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5468/2016 R.G.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di una indennità da occupazione senza titolo, formulata dal ricorrente nella prima memoria istruttoria, per le ragioni indicate in motivazione;
2. Accoglie la domanda di accertamento dei confini formulata da e, per Parte_1
l'effetto, visto l'art. 950 c.c., dichiara che l'esatto confine tra i fondi rustici siti in agro di Ruvo di
Puglia, alla contrada comunale “Difesa Tarantini” e riportati in catasto terreni al Foglio di mappa 55
p.lla 19 di proprietà dei Sigg. ½ in regime di comunione legale dei beni e Parte_4
prop. ½ in regime di comunione legale dei beni ed al Foglio di mappa 55 p.lla Parte_5
356, proprietà , è quello risultante dall'elaborato peritale a firma del Per. Agr. Controparte_1
Dott. depositato in data 4.1.2018 e precisamente quello risultante dall'allegato grafico Persona_10 n. 11, con VERTICE DI CONFINE A ml. 43,50 dal termine lapideo indicato nei grafici allegati come vertice 2; VERTICE DI CONFINE B ml. 111,30 (ml. 67,80 fronte p.lla 123 + ml. 43.50 misura da frazionamento) dal vertice indicato nei grafici allegati come vertice 4;
3. Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto, condanna a Controparte_1 rilasciare, in favore di la porzione di terreno di proprietà dell'attore Parte_1
indebitamente occupata e, nello specifico, la porzione rappresentata in verde, al di sotto della linea di confine rossa, di cui all'elaborato grafico all. 11 della depositata ctu.
4. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal resistente, per le ragioni di cui in motivazione;
5. Dichiara assorbita le domande di manleva e risarcitorie formulate in via subordinata dal ricorrente nei riguardi del terzo chiamato;
6. Condanna a rifondere le spese di lite in favore delle controparti, Controparte_1 secondo la seguente liquidazione: in favore di l'importo di euro 2.127,00 per Controparte_2
compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge;
in favore di l'importo di euro 286,00 per spese esenti e di euro 2.978,00 compensi Parte_1
professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Barile, dichiaratosi antistatario;
7. Pone le spese della espletata C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico del resistente Controparte_1
Così è deciso in Trani, il 2.4.2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto