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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1360/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 20/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 1360/2017, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Righini Parte_1 C.F._1
- attrice
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Graziana Casarosa
- convenuta
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Per l'attrice: come da atto di citazione, “accertata preliminarmente la proprietà in capo all'
[...] della Via Tosco Romagnola Est, luogo del sinistro, o comunque l'obbligo di custodia della CP_1 stessa sulla predetta società, in tesi, accertata la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio subito dall'attrice e le condizioni del manto stradale della predetta via al momento della verificazione del sinistro per cui è causa, condannare l' ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento in CP_1
favore della SI.ra , nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dei danni tutti dalla stessa Parte_1
patiti a seguito del sinistro de quo, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento;
in subordine, accertata l'omessa dovuta manutenzione della
Via Tosco Romagnola Est, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, da parte della società convenuta e comunque la mancata segnalazione dell'insidia descritta in premessa e/o la mancata predisposizione dei dovuti accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli utenti,
1 dichiarata conseguentemente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o per qualsiasi altra ragione o titolo che sarà ritenuto sussistente, la piena responsabilità dell' nella verificazione dell'infortunio CP_1 per cui è causa, condannare quest'ultima, per i motivi di cui sopra, al risarcimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore della SI.ra dei danni tutti dalla stessa subiti a seguito Parte_1
del sinistro de quo, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”; in via istruttoria, ha chiesto il rinnovo della c.t.u. espletata;
per la convenuta: come da note scritte depositate in data 27/3/2024, “in via preliminare: 1) accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e, di conseguenza, CP_1
dichiarare la domanda attorea inammissibile;
2) nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
3) nel merito, in via subordinata: accertato il concorso colposo della SI. nella causazione del sinistro de quo, diminuire il risarcimento dovuto ai Pt_1
sensi eper gli effetti degli art. 1227 c.c. in relativa percentuale. 4) in via istruttoria: si insiste nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Comune di Montopoli Val d'Arno del “Verbale di delimitazione del Tratto interno di San Romano – Angelica” del 23.12.2008. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c., al risarcimento dei danni subiti a causa dell'infortunio occorsole in data 15/7/2015 in Montopoli
Val d'Arno.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- in data 15/7/2015, alle ore 21:00 circa, mentre percorreva a piedi Via Tosco Romagnola Est, direzioni Pisa, nella zona di Montopoli Val d'Arno, frazione San Romano, località Angelica, giunta nei pressi del “Circolo ricreativo Angelica”, inciampava in una disconnessione del manto stradale presente intorno a una griglia per lo smaltimento delle acque e rovinava al suolo, riportando lesioni personali con postumi di natura sia temporanea che permanente, e affrontando spese mediche per l'importo complessivo di € 1.041,76;
- la suddetta disconnessione risultava particolarmente insidiosa per la presenza di fogliame e sporcizia accumulatisi nel tempo, nonché per l'assenza di idonea segnaletica di pericolo.
1.2. Si è costituita in giudizio seppur tardivamente, eccependo in via preliminare la CP_1
propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la gestione e la manutenzione delle banchine e dei marciapiedi del tratto di strada interessato rientravano nell'esclusiva competenza dal CP_2
[..
[...] in Val d'Arno (come previsto nel “Verbale di delimitazione del Tratto interno di San
[...]
Romano - Angelica”, redatto in data 23/12/2008), e contestando, nel merito, sia l'an che il quantum della domanda attorea.
1.3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 13/2/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
2. In diritto
La domanda proposta dalla SI.ra è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Pt_1
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Deve essere rigettata l'istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata nel corso del presente giudizio, reiterata dalla SI.ra anche in sede di precisazione delle conclusioni. Pt_1
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova C.T.U., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 22799/2017).
Ad ogni modo, la consulenza tecnica in atti risulta coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante le successive integrazioni e la formulazione di osservazioni, successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato da ultimo depositato. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre il rinnovo delle operazioni peritali, non ravvisandosi alcuna lesione al diritto al contraddittorio delle parti e, conseguentemente, alcuna nullità della c.t.u.
2.1.2. Non merita altresì accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ella propria comparsa di costituzione. CP_1
Invero, posto che non vi è contestazione in merito alla proprietà della convenuta del tratto di strada teatro dell'infortunio, preme evidenziarsi che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della carreggiata stessa
(“banchina”) e altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori e pertinenze, anche inerti
(Cass. civ. n. 9547/2015), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. civ. n. 3041/1997).
Nel caso di specie, il sinistro si è verificato sulla banchina situata lungo la Via Tosco Romagnola, circostanza che comporta la legittimazione passiva in capo ad in qualità di proprietaria CP_1
3 del tratto stradale interessato. A tal fine, risultano irrilevanti eventuali convenzioni o accordi intercorsi con il in Val d'Arno relativi alla gestione e manutenzione delle banchine e dei Controparte_2
marciapiedi, in quanto inopponibili a terzi.
2.2. Sull'an debeatur
2.2.1. La norma dell'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, pone un carattere essenzialmente “oggettivo” della presunzione di responsabilità prevista a carico del custode, che può essere esclusa solo in caso di prova, da parte di quest'ultimo, del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia e il danno.
Costituiscono oggetto del caso fortuito quei fatti imprevedibili e non controllabili che sfuggono alla sfera di controllo di qualsiasi soggetto dotato di normale diligenza, e sono rappresentati dal fatto del terzo estraneo, ovvero dalla condotta colposa dello stesso danneggiato. Proprio con riferimento a tali ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode qualora intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass. civ. n.
24755/2008; Cass. civ. n. 1655/2005).
Ciò posto, giova evidenziare che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione o di altro custode, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ossia “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Trib. Nola, n. 68/2025).
Tuttavia, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, va esclusa la responsabilità della Pubblica Amministrazione o di altro custode per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente. In tal caso, infatti, gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e alla colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Tale principio, desumibile dall'art. 1227 c.c., comporta che, al fine di determinare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, occorre necessariamente tener conto della condotta del danneggiato,
4 laddove il comportamento colposo dell'utente abbia avuto un'efficienza causale tale da porsi quale elemento recidente il nesso di causalità tra la cosa e l'evento (Cass. civ. n. 15859/2015; Cass. civ. n.
999/2014; Cass. civ. n. 15375/2011).
La responsabilità del custode è, dunque, configurabile solo laddove sia provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
2.2.2. Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la presenza di una disconnessione del manto stradale in prossimità della griglia per lo smaltimento delle acque, unitamente all'accumulo di fogliame e sporcizia protrattosi nel tempo, nonché alle condizioni di scarsa visibilità riscontrate al momento del sinistro, configurino una situazione di pericolo caratterizzata dai requisiti della non visibilità e non prevedibilità, integrando pertanto gli estremi dell'insidia.
L'attrice ha, infatti, assolto all'onere probatorio in ordine al verificarsi dell'evento dannoso e alla sua riconducibilità causale alla res, mediante l'istruttoria testimoniale espletata. In particolare, la SI.ra presente sul luogo al momento dell'incidente, ha confermato la dinamica del fatto, Tes_1 dichiarando che l'attrice stava procedendo a piedi lungo una strada priva di marciapiede, quando improvvisamente scivolava e cadeva a terra. La teste ha inoltre riferito che la griglia presentava un significativo dislivello, non percepibile a causa della presenza di fogliame e sporcizia, e che mancavano segnalazioni di pericolo nella zona (cfr. verbale d'udienza del 4/6/2018).
Dall'istruttoria orale – che trova riscontro nella documentazione fotografica in atti (docc. 4 e 6, fascicolo di parte attrice) – emerge, pertanto, la sussistenza di una condizione oggettivamente insidiosa, determinata dalla compresenza di due elementi essenziali: l'invisibilità del pericolo e la sua imprevedibilità soggettiva. L'assenza di illuminazione e la presenza di materiale organico sul suolo, da un lato, e la carenza di segnaletica o altra misura di cautela, dall'altro, hanno infatti impedito all'attrice di percepire il pericolo e, conseguentemente, di adottare condotte idonee ad evitarlo.
Per converso, parte convenuta non ha provato – né, prima ancora, allegato – di aver mantenuto il tratto stradale in condizioni adeguate, né di aver adottato le misure di diligenza richieste per prevenire il verificarsi dell'evento dannoso. Parimenti, non ha dimostrato l'esistenza di una condotta colposa dell'attrice tale da poter essere qualificata come causa esclusiva del sinistro;
al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, affinché la condotta del danneggiato possa escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., essa deve assumere carattere di autonomia causale e di imprevedibilità tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno verificatosi
(Cass. civ., n. 15859/2015; Cass. civ., n. 999/2014; Cass. civ., n. 15375/2011).
5 In difetto di tale prova da parte di deve ritenersi integrata la responsabilità della CP_1 medesima ai sensi dell'art. 2051 c.c., con riferimento ai danni subiti dall'attrice.
2.3. Sul quantum debeatur
2.3.1. La c.t.u. medico legale dà puntualmente conto del danno biologico correlato all'infortunio per cui è causa. Segnatamente, il perito d'ufficio ha concluso che:
- “In considerazione dell'età avanzata della sig.ra appare ragionevole ammettere la presenza Pt_1
di processi degenerativi di invecchiamento fisiologico delle articolazioni sulle quali la sollecitazione contusiva ha agito esacerbando temporaneamente la fenomenica dolorosa e la limitazione dei movimenti.
Detta fenomenica, con il tempo, è andata naturalmente verso la risoluzione.
Il quadro clinico lamentato in occasione della visita peritale è con elevata probabilità logica da correlare con la fisiologica involuzione degenerativa senile delle strutture articolari, periarticolari
e legamentose interessate dal trauma da caduta.
Non si ravvisa un danno biologico permanente.
Il danno biologico temporaneo è da definire in complessivi 60 giorni;
di questi i primi 10 sono da considerare al 75%; i successivi 30 giorni a parziale del 50%; i restanti al 25%.
Le spese mediche da considerare ai fini risarcitori sono:
- fattura n. 39988/15 della Ecomedica di Empoli: € 107,00
- fattura n. 39/15 della fisioterapista : € 253,76 Persona_1
- NOTA SPESE n. 69/16 del Dott. : € 788,00” (cfr. pp. 8-9, c.t.u. depositata il Persona_2
2/9/2024).
Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, il danno subito dall'attrice deve essere quantificato come segue:
- invalidità temporanea giorni 10 al 75% € 862,50
6 - invalidità temporanea giorni 30 al 50% € 1.725,00
- invalidità temporanea giorni 20 al 25% € 575,00
- totale danno biologico temporaneo € 3.162,50
Trattandosi di debito di valore, sulle somme indicate a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del sinistro (15/7/2015) fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, co. 1 c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
2.3.2. Quanto ai danni patrimoniali, è, senz'altro, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 1.148,76, che il C.T.U. ha correttamente stimato, sulla scorta della documentazione in atti ed alla luce di puntuali valutazioni medico-legali.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali, da computarsi ai sensi dell'art. 1284, co. 4
c.c., a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio.
2.3.3. Nulla può riconoscersi per le spese legali stragiudiziali, sia perché non v'è prova dell'effettivo esborso, sia perché l'attività stragiudiziale è indicata in modo generico, per cui è ragionevole ritenere che si tratti di prestazioni connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali e, in tal caso, per indirizzo consolidato della Suprema Corte è dovuto il solo compenso per l'attività giudiziale (Cass. civ. n. 28855/2021; Cass. civ. n. 6701/2018; Cass. Sez. Un. n. 16990/2017).
3. Spese
3.1. L'esito del giudizio depone per la soccombenza della parte convenuta che va, conseguentemente, condannata al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate come da nota spese depositata, ritenuta congrua con riferimento ai parametri di legge e all'attività difensiva concretamente espletata. Parimenti, sono poste a carico della convenuta le spese di c.t.p. sostenute dall'attrice.
3.2. Anche le spese di c.t.u. svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, come liquidate con decreto del 14/6/2022.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di € 3.162,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal 15/7/2015 alla data di
7 pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, e di € 1.148,76, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a CP_1 Pt_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...] iva e c.p.a. come per legge, ed € 149,28 per esborsi, nonché a rifondere le spese di c.t.p.;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, le CP_1
spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 14/6/2022.
Pisa, 4/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 20/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 1360/2017, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Righini Parte_1 C.F._1
- attrice
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Graziana Casarosa
- convenuta
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Per l'attrice: come da atto di citazione, “accertata preliminarmente la proprietà in capo all'
[...] della Via Tosco Romagnola Est, luogo del sinistro, o comunque l'obbligo di custodia della CP_1 stessa sulla predetta società, in tesi, accertata la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio subito dall'attrice e le condizioni del manto stradale della predetta via al momento della verificazione del sinistro per cui è causa, condannare l' ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento in CP_1
favore della SI.ra , nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dei danni tutti dalla stessa Parte_1
patiti a seguito del sinistro de quo, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento;
in subordine, accertata l'omessa dovuta manutenzione della
Via Tosco Romagnola Est, nel punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, da parte della società convenuta e comunque la mancata segnalazione dell'insidia descritta in premessa e/o la mancata predisposizione dei dovuti accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli utenti,
1 dichiarata conseguentemente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o per qualsiasi altra ragione o titolo che sarà ritenuto sussistente, la piena responsabilità dell' nella verificazione dell'infortunio CP_1 per cui è causa, condannare quest'ultima, per i motivi di cui sopra, al risarcimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in favore della SI.ra dei danni tutti dalla stessa subiti a seguito Parte_1
del sinistro de quo, nonché al rimborso delle conseguenti spese, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”; in via istruttoria, ha chiesto il rinnovo della c.t.u. espletata;
per la convenuta: come da note scritte depositate in data 27/3/2024, “in via preliminare: 1) accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e, di conseguenza, CP_1
dichiarare la domanda attorea inammissibile;
2) nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
3) nel merito, in via subordinata: accertato il concorso colposo della SI. nella causazione del sinistro de quo, diminuire il risarcimento dovuto ai Pt_1
sensi eper gli effetti degli art. 1227 c.c. in relativa percentuale. 4) in via istruttoria: si insiste nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Comune di Montopoli Val d'Arno del “Verbale di delimitazione del Tratto interno di San Romano – Angelica” del 23.12.2008. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c., al risarcimento dei danni subiti a causa dell'infortunio occorsole in data 15/7/2015 in Montopoli
Val d'Arno.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- in data 15/7/2015, alle ore 21:00 circa, mentre percorreva a piedi Via Tosco Romagnola Est, direzioni Pisa, nella zona di Montopoli Val d'Arno, frazione San Romano, località Angelica, giunta nei pressi del “Circolo ricreativo Angelica”, inciampava in una disconnessione del manto stradale presente intorno a una griglia per lo smaltimento delle acque e rovinava al suolo, riportando lesioni personali con postumi di natura sia temporanea che permanente, e affrontando spese mediche per l'importo complessivo di € 1.041,76;
- la suddetta disconnessione risultava particolarmente insidiosa per la presenza di fogliame e sporcizia accumulatisi nel tempo, nonché per l'assenza di idonea segnaletica di pericolo.
1.2. Si è costituita in giudizio seppur tardivamente, eccependo in via preliminare la CP_1
propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la gestione e la manutenzione delle banchine e dei marciapiedi del tratto di strada interessato rientravano nell'esclusiva competenza dal CP_2
[..
[...] in Val d'Arno (come previsto nel “Verbale di delimitazione del Tratto interno di San
[...]
Romano - Angelica”, redatto in data 23/12/2008), e contestando, nel merito, sia l'an che il quantum della domanda attorea.
1.3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 13/2/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
2. In diritto
La domanda proposta dalla SI.ra è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Pt_1
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Deve essere rigettata l'istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata nel corso del presente giudizio, reiterata dalla SI.ra anche in sede di precisazione delle conclusioni. Pt_1
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova C.T.U., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 22799/2017).
Ad ogni modo, la consulenza tecnica in atti risulta coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante le successive integrazioni e la formulazione di osservazioni, successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato da ultimo depositato. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre il rinnovo delle operazioni peritali, non ravvisandosi alcuna lesione al diritto al contraddittorio delle parti e, conseguentemente, alcuna nullità della c.t.u.
2.1.2. Non merita altresì accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ella propria comparsa di costituzione. CP_1
Invero, posto che non vi è contestazione in merito alla proprietà della convenuta del tratto di strada teatro dell'infortunio, preme evidenziarsi che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della carreggiata stessa
(“banchina”) e altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori e pertinenze, anche inerti
(Cass. civ. n. 9547/2015), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. civ. n. 3041/1997).
Nel caso di specie, il sinistro si è verificato sulla banchina situata lungo la Via Tosco Romagnola, circostanza che comporta la legittimazione passiva in capo ad in qualità di proprietaria CP_1
3 del tratto stradale interessato. A tal fine, risultano irrilevanti eventuali convenzioni o accordi intercorsi con il in Val d'Arno relativi alla gestione e manutenzione delle banchine e dei Controparte_2
marciapiedi, in quanto inopponibili a terzi.
2.2. Sull'an debeatur
2.2.1. La norma dell'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, pone un carattere essenzialmente “oggettivo” della presunzione di responsabilità prevista a carico del custode, che può essere esclusa solo in caso di prova, da parte di quest'ultimo, del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia e il danno.
Costituiscono oggetto del caso fortuito quei fatti imprevedibili e non controllabili che sfuggono alla sfera di controllo di qualsiasi soggetto dotato di normale diligenza, e sono rappresentati dal fatto del terzo estraneo, ovvero dalla condotta colposa dello stesso danneggiato. Proprio con riferimento a tali ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode qualora intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass. civ. n.
24755/2008; Cass. civ. n. 1655/2005).
Ciò posto, giova evidenziare che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione o di altro custode, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ossia “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Trib. Nola, n. 68/2025).
Tuttavia, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, va esclusa la responsabilità della Pubblica Amministrazione o di altro custode per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente. In tal caso, infatti, gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e alla colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Tale principio, desumibile dall'art. 1227 c.c., comporta che, al fine di determinare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, occorre necessariamente tener conto della condotta del danneggiato,
4 laddove il comportamento colposo dell'utente abbia avuto un'efficienza causale tale da porsi quale elemento recidente il nesso di causalità tra la cosa e l'evento (Cass. civ. n. 15859/2015; Cass. civ. n.
999/2014; Cass. civ. n. 15375/2011).
La responsabilità del custode è, dunque, configurabile solo laddove sia provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
2.2.2. Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la presenza di una disconnessione del manto stradale in prossimità della griglia per lo smaltimento delle acque, unitamente all'accumulo di fogliame e sporcizia protrattosi nel tempo, nonché alle condizioni di scarsa visibilità riscontrate al momento del sinistro, configurino una situazione di pericolo caratterizzata dai requisiti della non visibilità e non prevedibilità, integrando pertanto gli estremi dell'insidia.
L'attrice ha, infatti, assolto all'onere probatorio in ordine al verificarsi dell'evento dannoso e alla sua riconducibilità causale alla res, mediante l'istruttoria testimoniale espletata. In particolare, la SI.ra presente sul luogo al momento dell'incidente, ha confermato la dinamica del fatto, Tes_1 dichiarando che l'attrice stava procedendo a piedi lungo una strada priva di marciapiede, quando improvvisamente scivolava e cadeva a terra. La teste ha inoltre riferito che la griglia presentava un significativo dislivello, non percepibile a causa della presenza di fogliame e sporcizia, e che mancavano segnalazioni di pericolo nella zona (cfr. verbale d'udienza del 4/6/2018).
Dall'istruttoria orale – che trova riscontro nella documentazione fotografica in atti (docc. 4 e 6, fascicolo di parte attrice) – emerge, pertanto, la sussistenza di una condizione oggettivamente insidiosa, determinata dalla compresenza di due elementi essenziali: l'invisibilità del pericolo e la sua imprevedibilità soggettiva. L'assenza di illuminazione e la presenza di materiale organico sul suolo, da un lato, e la carenza di segnaletica o altra misura di cautela, dall'altro, hanno infatti impedito all'attrice di percepire il pericolo e, conseguentemente, di adottare condotte idonee ad evitarlo.
Per converso, parte convenuta non ha provato – né, prima ancora, allegato – di aver mantenuto il tratto stradale in condizioni adeguate, né di aver adottato le misure di diligenza richieste per prevenire il verificarsi dell'evento dannoso. Parimenti, non ha dimostrato l'esistenza di una condotta colposa dell'attrice tale da poter essere qualificata come causa esclusiva del sinistro;
al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, affinché la condotta del danneggiato possa escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., essa deve assumere carattere di autonomia causale e di imprevedibilità tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno verificatosi
(Cass. civ., n. 15859/2015; Cass. civ., n. 999/2014; Cass. civ., n. 15375/2011).
5 In difetto di tale prova da parte di deve ritenersi integrata la responsabilità della CP_1 medesima ai sensi dell'art. 2051 c.c., con riferimento ai danni subiti dall'attrice.
2.3. Sul quantum debeatur
2.3.1. La c.t.u. medico legale dà puntualmente conto del danno biologico correlato all'infortunio per cui è causa. Segnatamente, il perito d'ufficio ha concluso che:
- “In considerazione dell'età avanzata della sig.ra appare ragionevole ammettere la presenza Pt_1
di processi degenerativi di invecchiamento fisiologico delle articolazioni sulle quali la sollecitazione contusiva ha agito esacerbando temporaneamente la fenomenica dolorosa e la limitazione dei movimenti.
Detta fenomenica, con il tempo, è andata naturalmente verso la risoluzione.
Il quadro clinico lamentato in occasione della visita peritale è con elevata probabilità logica da correlare con la fisiologica involuzione degenerativa senile delle strutture articolari, periarticolari
e legamentose interessate dal trauma da caduta.
Non si ravvisa un danno biologico permanente.
Il danno biologico temporaneo è da definire in complessivi 60 giorni;
di questi i primi 10 sono da considerare al 75%; i successivi 30 giorni a parziale del 50%; i restanti al 25%.
Le spese mediche da considerare ai fini risarcitori sono:
- fattura n. 39988/15 della Ecomedica di Empoli: € 107,00
- fattura n. 39/15 della fisioterapista : € 253,76 Persona_1
- NOTA SPESE n. 69/16 del Dott. : € 788,00” (cfr. pp. 8-9, c.t.u. depositata il Persona_2
2/9/2024).
Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, il danno subito dall'attrice deve essere quantificato come segue:
- invalidità temporanea giorni 10 al 75% € 862,50
6 - invalidità temporanea giorni 30 al 50% € 1.725,00
- invalidità temporanea giorni 20 al 25% € 575,00
- totale danno biologico temporaneo € 3.162,50
Trattandosi di debito di valore, sulle somme indicate a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del sinistro (15/7/2015) fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, co. 1 c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
2.3.2. Quanto ai danni patrimoniali, è, senz'altro, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 1.148,76, che il C.T.U. ha correttamente stimato, sulla scorta della documentazione in atti ed alla luce di puntuali valutazioni medico-legali.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali, da computarsi ai sensi dell'art. 1284, co. 4
c.c., a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio.
2.3.3. Nulla può riconoscersi per le spese legali stragiudiziali, sia perché non v'è prova dell'effettivo esborso, sia perché l'attività stragiudiziale è indicata in modo generico, per cui è ragionevole ritenere che si tratti di prestazioni connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali e, in tal caso, per indirizzo consolidato della Suprema Corte è dovuto il solo compenso per l'attività giudiziale (Cass. civ. n. 28855/2021; Cass. civ. n. 6701/2018; Cass. Sez. Un. n. 16990/2017).
3. Spese
3.1. L'esito del giudizio depone per la soccombenza della parte convenuta che va, conseguentemente, condannata al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate come da nota spese depositata, ritenuta congrua con riferimento ai parametri di legge e all'attività difensiva concretamente espletata. Parimenti, sono poste a carico della convenuta le spese di c.t.p. sostenute dall'attrice.
3.2. Anche le spese di c.t.u. svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, come liquidate con decreto del 14/6/2022.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di € 3.162,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal 15/7/2015 alla data di
7 pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, e di € 1.148,76, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a CP_1 Pt_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...] iva e c.p.a. come per legge, ed € 149,28 per esborsi, nonché a rifondere le spese di c.t.p.;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, le CP_1
spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 14/6/2022.
Pisa, 4/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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