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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2739 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Tavernese e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale Gorizia n. 52 Appellante
E
rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Simonetta Zannini Quirini e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4517/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 03/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di essere stato ristretto dal mese di dicembre 2007 sino Parte_1 al mese di maggio 2014 presso la Casa di Reclusione di Spoleto, dal mese di giugno 2014 sino al mese di aprile 2015 presso la Casa Circondariale di Novara, dal mese di maggio 2015 sino al mese di luglio 2019 presso la Casa Circondariale L'Aquila, dal mese di agosto 2019 sino alla data del ricorso presso la Casa di Reclusione
“Salvatore Soro” di Oristano, e dedotto di aver svolto in tali periodi attività lavorativa quale porta vitto, addetto alla distribuzione pasti e facchino, senza peraltro percepire la giusta retribuzione, ha agito in giudizio contro il
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il Controparte_2 diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 2.718,72 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 189,45 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 2.908,17 (duemilanovecentootto/17), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza del e dell' pure evocato in Controparte_2 CP_1 giudizio, il Tribunale di Roma ha così statuito: “- accoglie il ricorso nei limiti dell'accertamento del diritto di parte ricorrente di ricevere, per i periodi lavorativi compresi tra maggio e dicembre 2016 e tra aprile e maggio 2017 il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni lavorative e la condanna del resistente a corrisponderle CP_2 complessivi € 428,41 (inclusi i ratei di tredicesima mensilità e le quote di TFR), oltre accessori ex art. 22, comma 36, L. 724/1994; - condanna il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 300,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma
2, D.M. 55/2014, in misura di 1/3, pari ad € 100,00, con distrazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite rispetto all . CP_1
1.2. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' Il primo CP_1 giudice ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, rilevando che: a) la giurisprudenza di legittimità ha affermato CP_2 che il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, ma la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in
2 assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione;
b) nel caso di specie, tenuto conto che i crediti azionati si riferiscono ai periodi da aprile a maggio 2009, da luglio ad agosto 2009, da ottobre a novembre 2009, da gennaio a marzo 2010, giugno, settembre e novembre 2010, da gennaio a febbraio 2011, da aprile a luglio 2011, da settembre a ottobre 2011, dicembre 2011, da febbraio a giugno 2012, da agosto a novembre 2012, febbraio 2013, da agosto a settembre 2013, da novembre a dicembre 2013, da gennaio a febbraio 2014, aprile 2014, ottobre 2014, da febbraio a marzo 2015, maggio 2016, da luglio a dicembre 2016, da aprile a maggio 2017, e considerate le diverse decorrenze del termine di prescrizione, in coincidenza con gli intervalli tra un rapporto e l'altro, e con la fine dell'ultimo periodo indicato (maggio 2017), tenuto conto della data di notificazione del ricorso, il 15/02/2023, i termini di prescrizione dei crediti azionati dovrebbero ritenersi maturati;
c) tuttavia, avendo prodotto parte ricorrente due diffide, rispettivamente inoltrate in data 29/04/2021 ed in data 31/12/2021, residuano i crediti riferiti ai rapporti compresi tra maggio e dicembre 2016, per € 343,29, e da aprile a maggio 2017, per € 85,12 (inclusi i ratei di tredicesima mensilità e le quote di TFR); d) per tali periodi, è pacifico che non vi siano stati adeguamenti delle mercedi successivamente all'aprile 1994, e non può non ritenersi violativo del precetto legislativo il mancato adeguamento delle mercedi agli incrementi retributivi medio tempore verificatisi;
e) nessuna specifica contestazione è stata operata dal resistente circa le singole voci retributive e i conteggi eseguiti, CP_2 in riferimento al CCNL Alberghi Confcommercio al quale sono riconducibili le mansioni espletate nei periodi precisati. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione in primo grado, sul presupposto dell'errata individuazione del termine di decorrenza.
2.1. Il non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto in Controparte_2 data 19/09/2024 regolare notifica telematica del ricorso in appello, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo “nell'ipotesi di accertato e dichiarato CP_1 rapporto di lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio al ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto, nei limiti della prescrizione ex lege”.
2.3. Ordinata la rinnovazione della notifica all all'odierna udienza la causa è CP_1 stata decisa con separato dispositivo.
3. Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, e nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di adeguamento delle mercedi al trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, nonché la domanda di condanna del Controparte_2
“alla corrispondente regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa”, ragion per cui tali specifiche statuizioni non sono suscettibili di essere rimesse in discussione in questa sede. Resta devoluta alla cognizione della Corte unicamente la
3 questione della prescrizione quinquennale dei diritti vantati dal lavoratore- detenuto.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prestazione lavorativa del ricorrente non fosse continuativa e che, pertanto, la prescrizione quinquennale decorresse tra i singoli periodi lavorativi, laddove l'esistenza di plurimi rapporti sarebbe priva di fondamento, non avendo il CP_2 prodotto alcun atto al fine di provare la solo affermata autonomia dei periodi lavorativi o il termine di durata apposto al rapporto o, ancora, l'esistenza di plurimi contratti a termine. Si afferma, inoltre, che: i) il rapporto di lavoro instaurato dal detenuto-lavoratore è unitario, a nulla rilevando sia le diverse mansioni di volta in volta affidate, sia gli intervalli di tempo intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro; ii) il lavoro carcerario è parte integrante del trattamento rieducativo, ragion per cui non vi sono distinti rapporti di lavoro ma un unico rapporto di lavoro, rigorosamente disciplinato dalla legge n. 353/1975, in relazione al quale il detenuto adempie il preciso obbligo sullo stesso gravante;
iii) l'eventuale diversità delle mansioni espletate nel tempo dal detenuto lavoratore, o ancora gli intervalli di tempo non lavorati, proprio in quanto correlati all'obbligo legale di prestare attività lavorativa durante il periodo di reclusione, sono unicamente espressione dello jus variandi del datore di lavoro;
iv) l'eventuale indicazione delle diverse strutture carcerarie sui cedolini paga emessi dal non costituisce Controparte_2 elemento idoneo ad affermare l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro ovvero di plurime figure datoriali;
v) l' ha chiarito che “ai soggetti detenuti in Istituti CP_1 penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi”, con la conseguenza che gli eventuali periodi di inattività dei detenuti-lavoratori non sono assimilabili ai licenziamenti, integrando invece gli estremi di una mera sospensione dell'unico rapporto di lavoro intrattenuto con il Ministero della Giustizia;
vi) la Suprema Corte ha esteso la sospensione del termine di prescrizione all'ipotesi di successione tra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato non garantiti da stabilità reale, e tale principio trova applicazione anche con riguardo al lavoro carcerario;
vii) deve, inoltre, considerarsi che il ricorrente non lavorato fino al mese di marzo 2021, ragion per cui non è revocabile in dubbio che alla data della prima lettera di diffida del 29/04/2021 il termine prescrizionale quinquennale non era affatto decorso per alcuno dei periodi di lavoro: poiché, inoltre, il ricorso introduttivo è stato notificato al (a mezzo PEC) in data CP_2
15/02/2023, avendo il ricorrente prestato attività lavorativa sino a data successiva al 15/02/2018, nessun problema di prescrizione si pone. 5. Premesso che, come sopra precisato, non risulta più contestata nella presente fase di impugnazione la fondatezza sotto il profilo sostanziale delle rivendicazioni retributive dell'appellante, si intende ribadire, in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure dal , anche ai sensi CP_2 dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c., quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. sentenza n. 2782/2024, sentenza n.
4 1810/2024, sentenza n. 3595/2024 ed altre conformi) con argomentazioni che qui si richiamano integralmente.
5.1. Non può condividersi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al decorso del termine di prescrizione dalla data di cessazione dei rapporti lavorativi come documentati dalle buste paga, trattandosi di una tesi definitivamente disattesa dal giudice di legittimità (Cass. 25/06/2024 n. 17484; Cass. 25/06/2024 n. 17478; Cass. 25/06/2024 n. 17476), dei cui condivisibili (e qui condivisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata costituisce corretta applicazione.
5.2. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: a) i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
e) è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
5.3. La sentenza appellata non si è conformata a siffatti principi, sicché l'appello deve essere accolto e l'eccezione di prescrizione integralmente rigettata, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da aprile 2009 sino al marzo 2021, sia pure in modo non continuativo (così come incontestatamente allegato nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3) con conseguente tempestività, in assenza di specifiche controdeduzioni in senso contrario, rispetto al termine quinquennale applicabile, del primo atto interruttivo avvenuto quest'ultimo, così come si dà atto nella sentenza impugnata, in data 29/04/2021 e ciò alla luce della considerazione che il suddetto termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere nel corso del successivo rapporto di lavoro.
6. Da quanto precedentemente esposto, e stante l'assenza di contestazioni da parte del in ordine alle singole voci retributive ed ai conteggi allegati al ricorso CP_2 di primo grado, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza e in
5 accoglimento del ricorso di primo grado, il deve essere Controparte_2 condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 2.908,17, in luogo della minor somma di € 428,41 liquidata in prime cure, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il Controparte_2 divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. n. 17869 dell'11/08/2014).
6.1. Spetta altresì, nei limiti della prescrizione, la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'appellante in relazione ai maggior importi spettanti.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 2.908,17, in luogo Parte_1 della minor somma di € 428,41 liquidata in prime cure, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti dell'intervenuta prescrizione. Condanna il CP_2 appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 1.100,00 e per il secondo in € 970,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2739 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Tavernese e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale Gorizia n. 52 Appellante
E
rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Simonetta Zannini Quirini e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4517/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 03/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di essere stato ristretto dal mese di dicembre 2007 sino Parte_1 al mese di maggio 2014 presso la Casa di Reclusione di Spoleto, dal mese di giugno 2014 sino al mese di aprile 2015 presso la Casa Circondariale di Novara, dal mese di maggio 2015 sino al mese di luglio 2019 presso la Casa Circondariale L'Aquila, dal mese di agosto 2019 sino alla data del ricorso presso la Casa di Reclusione
“Salvatore Soro” di Oristano, e dedotto di aver svolto in tali periodi attività lavorativa quale porta vitto, addetto alla distribuzione pasti e facchino, senza peraltro percepire la giusta retribuzione, ha agito in giudizio contro il
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il Controparte_2 diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 2.718,72 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 189,45 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 2.908,17 (duemilanovecentootto/17), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza del e dell' pure evocato in Controparte_2 CP_1 giudizio, il Tribunale di Roma ha così statuito: “- accoglie il ricorso nei limiti dell'accertamento del diritto di parte ricorrente di ricevere, per i periodi lavorativi compresi tra maggio e dicembre 2016 e tra aprile e maggio 2017 il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni lavorative e la condanna del resistente a corrisponderle CP_2 complessivi € 428,41 (inclusi i ratei di tredicesima mensilità e le quote di TFR), oltre accessori ex art. 22, comma 36, L. 724/1994; - condanna il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 300,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma
2, D.M. 55/2014, in misura di 1/3, pari ad € 100,00, con distrazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite rispetto all . CP_1
1.2. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' Il primo CP_1 giudice ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, rilevando che: a) la giurisprudenza di legittimità ha affermato CP_2 che il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, ma la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in
2 assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione;
b) nel caso di specie, tenuto conto che i crediti azionati si riferiscono ai periodi da aprile a maggio 2009, da luglio ad agosto 2009, da ottobre a novembre 2009, da gennaio a marzo 2010, giugno, settembre e novembre 2010, da gennaio a febbraio 2011, da aprile a luglio 2011, da settembre a ottobre 2011, dicembre 2011, da febbraio a giugno 2012, da agosto a novembre 2012, febbraio 2013, da agosto a settembre 2013, da novembre a dicembre 2013, da gennaio a febbraio 2014, aprile 2014, ottobre 2014, da febbraio a marzo 2015, maggio 2016, da luglio a dicembre 2016, da aprile a maggio 2017, e considerate le diverse decorrenze del termine di prescrizione, in coincidenza con gli intervalli tra un rapporto e l'altro, e con la fine dell'ultimo periodo indicato (maggio 2017), tenuto conto della data di notificazione del ricorso, il 15/02/2023, i termini di prescrizione dei crediti azionati dovrebbero ritenersi maturati;
c) tuttavia, avendo prodotto parte ricorrente due diffide, rispettivamente inoltrate in data 29/04/2021 ed in data 31/12/2021, residuano i crediti riferiti ai rapporti compresi tra maggio e dicembre 2016, per € 343,29, e da aprile a maggio 2017, per € 85,12 (inclusi i ratei di tredicesima mensilità e le quote di TFR); d) per tali periodi, è pacifico che non vi siano stati adeguamenti delle mercedi successivamente all'aprile 1994, e non può non ritenersi violativo del precetto legislativo il mancato adeguamento delle mercedi agli incrementi retributivi medio tempore verificatisi;
e) nessuna specifica contestazione è stata operata dal resistente circa le singole voci retributive e i conteggi eseguiti, CP_2 in riferimento al CCNL Alberghi Confcommercio al quale sono riconducibili le mansioni espletate nei periodi precisati. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione in primo grado, sul presupposto dell'errata individuazione del termine di decorrenza.
2.1. Il non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto in Controparte_2 data 19/09/2024 regolare notifica telematica del ricorso in appello, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo “nell'ipotesi di accertato e dichiarato CP_1 rapporto di lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio al ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto, nei limiti della prescrizione ex lege”.
2.3. Ordinata la rinnovazione della notifica all all'odierna udienza la causa è CP_1 stata decisa con separato dispositivo.
3. Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, e nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di adeguamento delle mercedi al trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, nonché la domanda di condanna del Controparte_2
“alla corrispondente regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa”, ragion per cui tali specifiche statuizioni non sono suscettibili di essere rimesse in discussione in questa sede. Resta devoluta alla cognizione della Corte unicamente la
3 questione della prescrizione quinquennale dei diritti vantati dal lavoratore- detenuto.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prestazione lavorativa del ricorrente non fosse continuativa e che, pertanto, la prescrizione quinquennale decorresse tra i singoli periodi lavorativi, laddove l'esistenza di plurimi rapporti sarebbe priva di fondamento, non avendo il CP_2 prodotto alcun atto al fine di provare la solo affermata autonomia dei periodi lavorativi o il termine di durata apposto al rapporto o, ancora, l'esistenza di plurimi contratti a termine. Si afferma, inoltre, che: i) il rapporto di lavoro instaurato dal detenuto-lavoratore è unitario, a nulla rilevando sia le diverse mansioni di volta in volta affidate, sia gli intervalli di tempo intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro; ii) il lavoro carcerario è parte integrante del trattamento rieducativo, ragion per cui non vi sono distinti rapporti di lavoro ma un unico rapporto di lavoro, rigorosamente disciplinato dalla legge n. 353/1975, in relazione al quale il detenuto adempie il preciso obbligo sullo stesso gravante;
iii) l'eventuale diversità delle mansioni espletate nel tempo dal detenuto lavoratore, o ancora gli intervalli di tempo non lavorati, proprio in quanto correlati all'obbligo legale di prestare attività lavorativa durante il periodo di reclusione, sono unicamente espressione dello jus variandi del datore di lavoro;
iv) l'eventuale indicazione delle diverse strutture carcerarie sui cedolini paga emessi dal non costituisce Controparte_2 elemento idoneo ad affermare l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro ovvero di plurime figure datoriali;
v) l' ha chiarito che “ai soggetti detenuti in Istituti CP_1 penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi”, con la conseguenza che gli eventuali periodi di inattività dei detenuti-lavoratori non sono assimilabili ai licenziamenti, integrando invece gli estremi di una mera sospensione dell'unico rapporto di lavoro intrattenuto con il Ministero della Giustizia;
vi) la Suprema Corte ha esteso la sospensione del termine di prescrizione all'ipotesi di successione tra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato non garantiti da stabilità reale, e tale principio trova applicazione anche con riguardo al lavoro carcerario;
vii) deve, inoltre, considerarsi che il ricorrente non lavorato fino al mese di marzo 2021, ragion per cui non è revocabile in dubbio che alla data della prima lettera di diffida del 29/04/2021 il termine prescrizionale quinquennale non era affatto decorso per alcuno dei periodi di lavoro: poiché, inoltre, il ricorso introduttivo è stato notificato al (a mezzo PEC) in data CP_2
15/02/2023, avendo il ricorrente prestato attività lavorativa sino a data successiva al 15/02/2018, nessun problema di prescrizione si pone. 5. Premesso che, come sopra precisato, non risulta più contestata nella presente fase di impugnazione la fondatezza sotto il profilo sostanziale delle rivendicazioni retributive dell'appellante, si intende ribadire, in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure dal , anche ai sensi CP_2 dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c., quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. sentenza n. 2782/2024, sentenza n.
4 1810/2024, sentenza n. 3595/2024 ed altre conformi) con argomentazioni che qui si richiamano integralmente.
5.1. Non può condividersi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al decorso del termine di prescrizione dalla data di cessazione dei rapporti lavorativi come documentati dalle buste paga, trattandosi di una tesi definitivamente disattesa dal giudice di legittimità (Cass. 25/06/2024 n. 17484; Cass. 25/06/2024 n. 17478; Cass. 25/06/2024 n. 17476), dei cui condivisibili (e qui condivisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata costituisce corretta applicazione.
5.2. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: a) i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
e) è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
5.3. La sentenza appellata non si è conformata a siffatti principi, sicché l'appello deve essere accolto e l'eccezione di prescrizione integralmente rigettata, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da aprile 2009 sino al marzo 2021, sia pure in modo non continuativo (così come incontestatamente allegato nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3) con conseguente tempestività, in assenza di specifiche controdeduzioni in senso contrario, rispetto al termine quinquennale applicabile, del primo atto interruttivo avvenuto quest'ultimo, così come si dà atto nella sentenza impugnata, in data 29/04/2021 e ciò alla luce della considerazione che il suddetto termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere nel corso del successivo rapporto di lavoro.
6. Da quanto precedentemente esposto, e stante l'assenza di contestazioni da parte del in ordine alle singole voci retributive ed ai conteggi allegati al ricorso CP_2 di primo grado, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza e in
5 accoglimento del ricorso di primo grado, il deve essere Controparte_2 condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 2.908,17, in luogo della minor somma di € 428,41 liquidata in prime cure, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il Controparte_2 divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. n. 17869 dell'11/08/2014).
6.1. Spetta altresì, nei limiti della prescrizione, la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'appellante in relazione ai maggior importi spettanti.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_2
, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 2.908,17, in luogo Parte_1 della minor somma di € 428,41 liquidata in prime cure, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti dell'intervenuta prescrizione. Condanna il CP_2 appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 1.100,00 e per il secondo in € 970,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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