Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
08/05/2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12140/2024 RG fissata all'udienza del 27/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. VALERIO M. Parte_1
ROSARIA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi liquidata la maggiorazione figli oltre il secondo, come previsto dal D.Lgs. 21dicembre 2021, n. 230, istitutivo dell' assegno unico, con decorrenza di legge;
b) Condannare l' al pagamento degli importi dovuto a titolo di maggiorazione sull'assegno CP_1 unico per tre figli minori con decorrenza di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione di legge;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1
[...]
2) La sig.ra ad oggi, riceve dall' il pagamento degli assegni nella misura del 50% per i primi Pt_2 CP_1 due figli e del 100% per il terzo figlio;
3) Tuttavia, non riceve la maggiorazione per famiglie con tre figli, introdotta dal D.LGS 203/2021 per sostegno per figli a carico
4) A mezzo ente di patronato, la ricorrente, in data 10.11.2023 con richiesta indicate in protocollo
4190.10/11/2023.0052063 richiedeva la maggiorazione per i tre figli minori facendo presente CP_1 che in capo alla stessa risultavano due domande distinte di cui una con richiesta del 50% per i due figli più grandi ed una seconda domanda per l'altro figlio. CP_ 5) L' rispondeva che la maggiorazione non veniva riconosciuta in quanto erano state presentate due domande distinte e solo in una la madre risultava come richiedente. Si invitata la sig.ra per l'anno 2024, a presentare un'unica domanda per ottenere la maggiorazione. Pt_2
Eccepisce violazione del dlgs 230/2021 in quanto il “vincolo” eccepito da non CP_1 risulterebbe dalla normativa vigente e pertanto alcuna giustificazione vi sarebbe per la condotta CP_1
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la ricorrente - sig.ra - ha presentato domanda di Parte_2 assegno unico n. 1820539 come richiedente solo per il figlio Per_3
Per i due figli e la domanda di assegno unico n.
[...] Persona_2 Per_1
1575072 è stata invece presentata dal padre sig. Controparte_2
Il sistema informatico gestionale dell' non è stato pertanto in grado di riconoscere la CP_3 maggiorazione figli oltre il terzo, non avendo individuato la presenza dei tre minori in un'unica domanda.
L'Istituto, pertanto, si è attivato per la risoluzione della questione e sentita la
[...]
” è stato confermato che, come già comunicato Controparte_4 alla ricorrente per il tramite del patronato, per poter riconoscere la maggiorazione del terzo figlio, i minori devono comparire tutti nella stessa domanda del richiedente la maggiorazione. Il fatto di aver presentato due domande distinte, pur essendo i figli nel nucleo familiare della madre, ha determinato il blocco nell'esame del diritto e dell'eventuale quantum della maggiorazione;
a questo roposito si contesta, quindi , il valore
2 della causa per come attribuito genericamente da parte ricorrente;
a tal fine, invero occorre esaminare i dati reddituali e gli altri requisiti chiesti ed elencati dalla legge.
Una soluzione, al fine di addivenire ad un conteggio della maggiorazione in parola, sarebbe pertanto quella di far presentare una rinuncia al sig. alla domanda numero 1575072, il che renderebbe Per_2 possibile l'inserimento delle schede dei due figli nella pratica n.1820539. Solo in questo modo il sistema informatico potrebbe riconoscere alla ricorrente la maggiorazione richiesta mentre il padre potrebbe comunque continuare a percepire il 50% a lui spettante.
Va premesso che non sussiste dubbi sulla spettanza della prestazione alla ricorrente. così come non sussistono dubbi sul fatto che la questione sia quella del se un vincolo applicativo
(di natura informatica, sembrerebbe) possa determinare un ostacolo all'ottenimento della prestazione.
Ciò precisato, nelle note di trattazione, la difesa di parte ricorrente ha spiegato la situazione familiare della ricorrente. In ogni caso, a prescindere da ciò, si ritiene che il ricorso sia fondato e che, per quanto sia apprezzabile lo sforzo di nel tentare di risolvere CP_1 stragiudizialmente la vicenda, nondimeno vincoli e ostacoli generati dall'applicazione informatica non possono incidere su diritti soggettivi della ricorrente stessa.
In tal senso, invero, non si tratta solo di una soluzione “di buon senso” in quanto la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di confrontarsi con problematiche aventi la medesima matrice, risolvendole in senso favorevole ai cittadini.
In primo luogo, si richiama Cass. 14412/2019: … Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.
Tale decisione ha avuto costante seguito in sede di legittimità e merito.
Ed ancora, Cass. 17159/2024: … Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione
3 secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall' , omologherebbe fattispecie CP_3 prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge.
Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso. …
Appare quindi principio giurisprudenziale inequivoco - ed invero coerente con l'art. 24
Cost. e, ancor prima, con l'art. 38 Cost. – quello che non consente che diritti del cittadino trovino limitazione in virtù delle modalità informatiche di gestione della domanda.
Come detto, il ricorso va quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del II scaglione e tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria (Cass. 34174/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12140/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento della maggiorazione per CP_1 terzo figlio, con decorrenza di legge, oltre accessori del credito come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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