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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8767/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8767/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Martelli Roberto;
Parte_1
- (convenuto); Controparte_1
premesso
Con ricorso depositato in data 20.10.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
sig. deducendo i seguenti fatti: Controparte_1
• di aver prestato attività lavorativa presso la panetteria del convenuto in Via Nizza 205 dal
30/1/2024 al 24/4/2024, per sei giorni settimanali dal lunedì al sabato;
• che l'orario di lavoro era articolato su due turni settimanali: al mattino dalle 6.00 sino alle
13.00, al pomeriggio dalle 13 alle 19, venendo retribuita in ogni caso 40 euro per ogni giornata lavorata;
• che l'impresa individuale si occupa di attività di panificazioni e vendita di prodotti da forno e che la ricorrente effettuava la vendita degli stessi, oltre all'allestimento del locale, servizio ai clienti, incasso del prezzo, pulizia del negozio, segnalazione alla proprietà circa le necessità legate all'attività, chiusura della cassa del negozio quando impegnata sul secondo turno, mentre se impegnata nel primo, apertura del locale;
• di aver sempre operato da sola, anche se sotto sorveglianza delle telecamere installate dal titolare e alle dipendenze e sotto la direzione del sig. e della Sig.ra Controparte_1 Pt_2
;
[...]
• di non aver mai ottenuto la regolarizzazione del rapporto di lavoro, nonostante lo avesse più volte richiesto, specie dopo il primo mese di lavoro, che al momento dell'assunzione le era stato indicato come periodo di prova;
• che in data 23/4/2024 a seguito del danneggiamento della vetrina del locale e del furto al suo interno, la sig.ra moglie del titolare, riferiva alla ricorrente: “no, da oggi siamo Pt_2 chiusi, non so quando riapriamo”;
1 R.G.L. 8767/2024
• di non aver ricevuto più comunicazioni per la ripresa del lavoro, interpretando quel silenzio come licenziamento verbale, e di aver impugnato il licenziamento chiedendo la propria reintegra nel posto di lavoro;
• di non aver ricevuto nulla a titolo di spettanze di fine rapporto e TFR.
Ha pertanto chiesto, previo accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 30/1/2024 sino al 24/4/2024 nel livello B2 del CCNL artigiani alimentari, la condanna di parte convenuta al pagamento della soma di 2.443,30 euro a titolo di differenze retributive, tredicesima e ferie e spettanze di fine rapporto, oltre a 391,50 per TFR con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al pagamento.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste;
la parte convenuta non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale ammesso.
All'udienza del 14.01.2025 la ricorrente liberamente interrogata ha dichiarato: “La mi Pt_2
ha fatto delle rimostranze perché diceva che sono entrati nel negozio durante la notte: pensava che il telecomando per l'apertura ce l'avessi io. L'ultimo messaggio della è perché in Pt_2
quei giorni mi aveva chiamata chiedendomi di tornare a lavorare lì perché ea rimasta senza personale ma dato che in precedenza mi aveva detto che mi aveva denunciata per non farmi più avvicinare né a lei né al negozio, io non mi sono fidata e ho avuto paura. Sono gli ultimi contatti che abbiamo avuto.”
La sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo l'orario dedotto in ricorso è dimostrata dai messaggi che la ricorrente ha scambiato con la sig.ra Parte_2
(moglie del titolare come risulta dal doc. 8) e con i sig.ri e dipendenti della Per_1 Per_2
convenuta, tramite l'applicativo WhatsApp (doc. 5, 6, 7).
La circostanza è stata confermata anche dai testimoni escussi: la teste , Testimone_1 moglie del fratello della ricorrente, che ha affermato: “(…) so che lavorava presso la panetteria di questo , in Via Nizza a Torino. Questo accadeva per alcuni mesi, nel periodo in cui CP_1
era ricoverata mia madre alle Molinette, poco distante da lì. Era marzo 2024, lei aveva iniziato forse un mese o due prima. Io tutti i giorni passavo da mia madre e passavo dalla ricorrente a trovarla e mangiare una brioche. Era all'altezza del Lotto Gallery. Io ricordo che vedevo lavorare anche un'altra ragazza, facevano i turni, una settimana mattino e una pomeriggio e si alternavano loro due, ricordo solo loro due. Il mattino mi pare che la ricorrente iniziasse alle 6 fino all'una, a volte fino a chiusura, cioè dalle 6 alle 20. Lo ricordo, perché lei veniva a dare il cambio a me in ospedale per mia mamma, per questo ricordo gli orari che faceva. Il turno del pomeriggio era dalle 13 alle 20. Facevano una settimana per una le due ragazze”; la
2 R.G.L. 8767/2024
teste , amica della ricorrente e cliente della panetteria, ha dichiarato: “la Testimone_2
ricorrente è mia amica e frequentavo il negozio di panetteria dove lavorava lei, in Via Nizza.
Non conosco il convenuto, ma so che era il titolare del negozio, non so della moglie, me lo diceva la ricorrente. Lavorava lì nel 2024, ricordo ad aprile e maggio sicuramente, in quel periodo lavoravo anche io in quella zona, io lavoro in un'impresa di pulizie e spesso andavo all'ospedale Regina Margherita. Spesso passavo dalla panetteria della ricorrente, facevo spesa da lei. Ricordo che lei andava da lunedì a sabato e la vedevo al mattino o al pomeriggio, lei alternava le settimane, lavorando o mattino o pomeriggio con un'altra dipendente. Io la vedevo da sola in negozio, capitava che se non c'era lei io vedessi un'altra ragazza come commessa, di cui non so il nome. Io andavo alle 8 del mattino circa e la vedevo, mi diceva che attaccava alle 6 e finiva alle 13 o 14. Se faceva il pomeriggio so che andava dalle 14 alle 21, io passavo verso le 16 in genere e la vedevo al lavoro.”
Inoltre, dal tenore dei messaggi scambiati con la sig.ra e con gli altri dipendenti della Pt_2
ditta convenuta, risultano confermate le mansioni dedotte in ricorso. I testimoni in merito hanno affermato: “Vedevo la ricorrente dietro al bancone, serviva i clienti, poi la vedevo pulire il locale, il bancone, il retro, metteva a posto le vetrine, quando era in negozio. So che aveva le chiavi, me lo disse che apriva e chiudeva lei quando era di turno. Ricordo che in un angolo appena entrati c'erano delle telecamere, non so se fossero attive o meno. non ho mai conosciuto
i titolari del negozio”, teste R.G. ; “Io la vedevo vendere dietro al bancone con camice Tes_3
e cappellino, faceva le vetrine e puliva le teglie, nel retro la vedevo pulire il locale in genere, quando c'era chiusura. So che lei aveva le chiavi e apriva o chiudeva a seconda del turno, me lo diceva lei. Nel negozio ricordo che c'erano delle telecamere” teste R.M.V.
Come indicato nell'art.21 bis del CCNL Artigianato- Alimentare, appartengono al livello B2: commessi, cassieri, contabili, magazzinieri etc. in particolare viene definito commesso: “il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffai o vetrine.
Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore (…)”.
Pertanto, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'inquadramento al livello B2 del CCNL citato in quanto le mansioni concretamente svolte, corrispondono a quanto indicato all'interno della declaratoria.
3 R.G.L. 8767/2024
Alla luce di tali risultanze, tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto anche conto del contegno processuale della parte convenuta - che non ha assolto agli oneri di costituzione in giudizio e di puntuale contestazione delle specifiche circostanze menzionate nell'atto introduttivo ex art. 416 co. I^ e co. III^ c.p.c., e della sua mancata risposta al formale interrogatorio dedotto quale circostanza rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Il conteggio delle spettanze rivendicate allegato al ricorso introduttivo (doc.003) è conforme alle previsioni del CCNL Artigianato- Alimentare applicabile al rapporto di lavoro ed agli accordi raggiunti dalle parti con riferimento all'orario giornalmente rispettato dalla ricorrente.
In assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta che, inoltre, non ha dato prova del pagamento degli importi richiesti, come era suo onere, il conteggio di parte ricorrente può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi € 2.443,30, oltre a €391,50 a titolo di TFR.
Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Martelli dichiaratosi antistatario;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.
Infine in merito al licenziamento, nonostante dai messaggi allegati parrebbe che la datrice di lavoro avesse impedito alla ricorrente di proseguire il rapporto, la , in udienza, a fronte Pt_1
delle domande del giudice ha ammesso di essere stata richiamata al lavoro ma di aver deciso, di propria iniziativa, di non proseguire il rapporto.
La domanda deve quindi essere rigettata.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni ascrivibili al livello B2 C.C.N.L. artigiani alimentari, dal
30/01/2024 al 24/04/2024;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 2.443 oltre a € 391,50 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
4 R.G.L. 8767/2024
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2626 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
5
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8767/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Martelli Roberto;
Parte_1
- (convenuto); Controparte_1
premesso
Con ricorso depositato in data 20.10.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
sig. deducendo i seguenti fatti: Controparte_1
• di aver prestato attività lavorativa presso la panetteria del convenuto in Via Nizza 205 dal
30/1/2024 al 24/4/2024, per sei giorni settimanali dal lunedì al sabato;
• che l'orario di lavoro era articolato su due turni settimanali: al mattino dalle 6.00 sino alle
13.00, al pomeriggio dalle 13 alle 19, venendo retribuita in ogni caso 40 euro per ogni giornata lavorata;
• che l'impresa individuale si occupa di attività di panificazioni e vendita di prodotti da forno e che la ricorrente effettuava la vendita degli stessi, oltre all'allestimento del locale, servizio ai clienti, incasso del prezzo, pulizia del negozio, segnalazione alla proprietà circa le necessità legate all'attività, chiusura della cassa del negozio quando impegnata sul secondo turno, mentre se impegnata nel primo, apertura del locale;
• di aver sempre operato da sola, anche se sotto sorveglianza delle telecamere installate dal titolare e alle dipendenze e sotto la direzione del sig. e della Sig.ra Controparte_1 Pt_2
;
[...]
• di non aver mai ottenuto la regolarizzazione del rapporto di lavoro, nonostante lo avesse più volte richiesto, specie dopo il primo mese di lavoro, che al momento dell'assunzione le era stato indicato come periodo di prova;
• che in data 23/4/2024 a seguito del danneggiamento della vetrina del locale e del furto al suo interno, la sig.ra moglie del titolare, riferiva alla ricorrente: “no, da oggi siamo Pt_2 chiusi, non so quando riapriamo”;
1 R.G.L. 8767/2024
• di non aver ricevuto più comunicazioni per la ripresa del lavoro, interpretando quel silenzio come licenziamento verbale, e di aver impugnato il licenziamento chiedendo la propria reintegra nel posto di lavoro;
• di non aver ricevuto nulla a titolo di spettanze di fine rapporto e TFR.
Ha pertanto chiesto, previo accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 30/1/2024 sino al 24/4/2024 nel livello B2 del CCNL artigiani alimentari, la condanna di parte convenuta al pagamento della soma di 2.443,30 euro a titolo di differenze retributive, tredicesima e ferie e spettanze di fine rapporto, oltre a 391,50 per TFR con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al pagamento.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste;
la parte convenuta non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale ammesso.
All'udienza del 14.01.2025 la ricorrente liberamente interrogata ha dichiarato: “La mi Pt_2
ha fatto delle rimostranze perché diceva che sono entrati nel negozio durante la notte: pensava che il telecomando per l'apertura ce l'avessi io. L'ultimo messaggio della è perché in Pt_2
quei giorni mi aveva chiamata chiedendomi di tornare a lavorare lì perché ea rimasta senza personale ma dato che in precedenza mi aveva detto che mi aveva denunciata per non farmi più avvicinare né a lei né al negozio, io non mi sono fidata e ho avuto paura. Sono gli ultimi contatti che abbiamo avuto.”
La sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo l'orario dedotto in ricorso è dimostrata dai messaggi che la ricorrente ha scambiato con la sig.ra Parte_2
(moglie del titolare come risulta dal doc. 8) e con i sig.ri e dipendenti della Per_1 Per_2
convenuta, tramite l'applicativo WhatsApp (doc. 5, 6, 7).
La circostanza è stata confermata anche dai testimoni escussi: la teste , Testimone_1 moglie del fratello della ricorrente, che ha affermato: “(…) so che lavorava presso la panetteria di questo , in Via Nizza a Torino. Questo accadeva per alcuni mesi, nel periodo in cui CP_1
era ricoverata mia madre alle Molinette, poco distante da lì. Era marzo 2024, lei aveva iniziato forse un mese o due prima. Io tutti i giorni passavo da mia madre e passavo dalla ricorrente a trovarla e mangiare una brioche. Era all'altezza del Lotto Gallery. Io ricordo che vedevo lavorare anche un'altra ragazza, facevano i turni, una settimana mattino e una pomeriggio e si alternavano loro due, ricordo solo loro due. Il mattino mi pare che la ricorrente iniziasse alle 6 fino all'una, a volte fino a chiusura, cioè dalle 6 alle 20. Lo ricordo, perché lei veniva a dare il cambio a me in ospedale per mia mamma, per questo ricordo gli orari che faceva. Il turno del pomeriggio era dalle 13 alle 20. Facevano una settimana per una le due ragazze”; la
2 R.G.L. 8767/2024
teste , amica della ricorrente e cliente della panetteria, ha dichiarato: “la Testimone_2
ricorrente è mia amica e frequentavo il negozio di panetteria dove lavorava lei, in Via Nizza.
Non conosco il convenuto, ma so che era il titolare del negozio, non so della moglie, me lo diceva la ricorrente. Lavorava lì nel 2024, ricordo ad aprile e maggio sicuramente, in quel periodo lavoravo anche io in quella zona, io lavoro in un'impresa di pulizie e spesso andavo all'ospedale Regina Margherita. Spesso passavo dalla panetteria della ricorrente, facevo spesa da lei. Ricordo che lei andava da lunedì a sabato e la vedevo al mattino o al pomeriggio, lei alternava le settimane, lavorando o mattino o pomeriggio con un'altra dipendente. Io la vedevo da sola in negozio, capitava che se non c'era lei io vedessi un'altra ragazza come commessa, di cui non so il nome. Io andavo alle 8 del mattino circa e la vedevo, mi diceva che attaccava alle 6 e finiva alle 13 o 14. Se faceva il pomeriggio so che andava dalle 14 alle 21, io passavo verso le 16 in genere e la vedevo al lavoro.”
Inoltre, dal tenore dei messaggi scambiati con la sig.ra e con gli altri dipendenti della Pt_2
ditta convenuta, risultano confermate le mansioni dedotte in ricorso. I testimoni in merito hanno affermato: “Vedevo la ricorrente dietro al bancone, serviva i clienti, poi la vedevo pulire il locale, il bancone, il retro, metteva a posto le vetrine, quando era in negozio. So che aveva le chiavi, me lo disse che apriva e chiudeva lei quando era di turno. Ricordo che in un angolo appena entrati c'erano delle telecamere, non so se fossero attive o meno. non ho mai conosciuto
i titolari del negozio”, teste R.G. ; “Io la vedevo vendere dietro al bancone con camice Tes_3
e cappellino, faceva le vetrine e puliva le teglie, nel retro la vedevo pulire il locale in genere, quando c'era chiusura. So che lei aveva le chiavi e apriva o chiudeva a seconda del turno, me lo diceva lei. Nel negozio ricordo che c'erano delle telecamere” teste R.M.V.
Come indicato nell'art.21 bis del CCNL Artigianato- Alimentare, appartengono al livello B2: commessi, cassieri, contabili, magazzinieri etc. in particolare viene definito commesso: “il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffai o vetrine.
Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore (…)”.
Pertanto, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'inquadramento al livello B2 del CCNL citato in quanto le mansioni concretamente svolte, corrispondono a quanto indicato all'interno della declaratoria.
3 R.G.L. 8767/2024
Alla luce di tali risultanze, tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto anche conto del contegno processuale della parte convenuta - che non ha assolto agli oneri di costituzione in giudizio e di puntuale contestazione delle specifiche circostanze menzionate nell'atto introduttivo ex art. 416 co. I^ e co. III^ c.p.c., e della sua mancata risposta al formale interrogatorio dedotto quale circostanza rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Il conteggio delle spettanze rivendicate allegato al ricorso introduttivo (doc.003) è conforme alle previsioni del CCNL Artigianato- Alimentare applicabile al rapporto di lavoro ed agli accordi raggiunti dalle parti con riferimento all'orario giornalmente rispettato dalla ricorrente.
In assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta che, inoltre, non ha dato prova del pagamento degli importi richiesti, come era suo onere, il conteggio di parte ricorrente può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi € 2.443,30, oltre a €391,50 a titolo di TFR.
Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Martelli dichiaratosi antistatario;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.
Infine in merito al licenziamento, nonostante dai messaggi allegati parrebbe che la datrice di lavoro avesse impedito alla ricorrente di proseguire il rapporto, la , in udienza, a fronte Pt_1
delle domande del giudice ha ammesso di essere stata richiamata al lavoro ma di aver deciso, di propria iniziativa, di non proseguire il rapporto.
La domanda deve quindi essere rigettata.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni ascrivibili al livello B2 C.C.N.L. artigiani alimentari, dal
30/01/2024 al 24/04/2024;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 2.443 oltre a € 391,50 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
4 R.G.L. 8767/2024
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2626 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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