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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3718/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Laudando Antonio, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.06.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 19.06.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento all'incapacità per la ricorrente di deambulare e compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue:
“...alla visita peritale ho incontrato un paziente che non mostrava alcun segno di grave deterioramento cognitivo-comportamentale, né disorientamento temporo- spaziale e nelle persone, ma si evidenziava sostanzialmente un soggetto collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, per cui dal punto di vista medico legale non ritengo di dover valutare un quadro clinico così grave, mancando peraltro un iter clinico che possa far giustificare la gravità di quanto certificato. Per quanto riguardo l'aspetto osteoarticolare e deambulatorio si fa presente che il ricorrente è stato sottoposto ad intervento di disostruzione vasale, mi riferisco al ricovero fatto presso la Casa di Cura Privata “Montevergine” con dimissione in data 01.10.2020, allorquando viene relazionato: “Severa aterosclerosi arti inferiori: occlusione cronica di arteria iliaca comune di sinistra efficacemente ricanalizzata e trattata con PTA + stent.” Tale intervento è stato certamente migliorativo della condizione vascolare degli arti inferiori e quindi la deambulazione ne ha risentito in modo positivo. Il paziente alla visita peritale non adottava alcun presidio di sostegno (antibrachiale, stampelle etc, che pure erano menzionate nel certificato geriatrico) e come già relazionato nella CTU i passaggi posturali erano autonomi, la deambulazione da me attentamente osservata era autonoma, ma probabilmente cautelata per un verosimile atteggiamento di insicurezza, per cui si contesta quanto attestato dal CTP dott. , che Persona_1 pur non avendo partecipato alle operazioni peritali descrive una deambulazione con doppio appoggio, in effetti non era dotato neanche di un antibrachiale. Pertanto, confermo la valutazione medico legale di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età 100%. Non sussistono i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento....” Le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche sviluppato in modo coerente e logico, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse.
. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Si evidenzia che la peculiare natura del beneficio assistenziale invocato non può che trovare un determinante riscontro probatorio nell'esame diretto ed obiettivo del paziente, del cui esito, nella specie, è stata data compiuta risposta da parte dell'ausiliario. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. In ragione delle specifiche patologie oggetto di giudizio e della relativa intrinseca opinabilità della relativa valutazione medico legale le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell' e CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.09.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa OS Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3718/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Laudando Antonio, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.06.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 19.06.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento all'incapacità per la ricorrente di deambulare e compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue:
“...alla visita peritale ho incontrato un paziente che non mostrava alcun segno di grave deterioramento cognitivo-comportamentale, né disorientamento temporo- spaziale e nelle persone, ma si evidenziava sostanzialmente un soggetto collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, per cui dal punto di vista medico legale non ritengo di dover valutare un quadro clinico così grave, mancando peraltro un iter clinico che possa far giustificare la gravità di quanto certificato. Per quanto riguardo l'aspetto osteoarticolare e deambulatorio si fa presente che il ricorrente è stato sottoposto ad intervento di disostruzione vasale, mi riferisco al ricovero fatto presso la Casa di Cura Privata “Montevergine” con dimissione in data 01.10.2020, allorquando viene relazionato: “Severa aterosclerosi arti inferiori: occlusione cronica di arteria iliaca comune di sinistra efficacemente ricanalizzata e trattata con PTA + stent.” Tale intervento è stato certamente migliorativo della condizione vascolare degli arti inferiori e quindi la deambulazione ne ha risentito in modo positivo. Il paziente alla visita peritale non adottava alcun presidio di sostegno (antibrachiale, stampelle etc, che pure erano menzionate nel certificato geriatrico) e come già relazionato nella CTU i passaggi posturali erano autonomi, la deambulazione da me attentamente osservata era autonoma, ma probabilmente cautelata per un verosimile atteggiamento di insicurezza, per cui si contesta quanto attestato dal CTP dott. , che Persona_1 pur non avendo partecipato alle operazioni peritali descrive una deambulazione con doppio appoggio, in effetti non era dotato neanche di un antibrachiale. Pertanto, confermo la valutazione medico legale di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età 100%. Non sussistono i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento....” Le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche sviluppato in modo coerente e logico, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse.
. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Si evidenzia che la peculiare natura del beneficio assistenziale invocato non può che trovare un determinante riscontro probatorio nell'esame diretto ed obiettivo del paziente, del cui esito, nella specie, è stata data compiuta risposta da parte dell'ausiliario. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. In ragione delle specifiche patologie oggetto di giudizio e della relativa intrinseca opinabilità della relativa valutazione medico legale le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell' e CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.09.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa OS Molè