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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 7311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7311 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 20 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 44669 / 2024
TRA
con l'Avv. Giulio Cimaglia) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
(con il Dott. Davide Laurino)
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 20 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrenteorrente – deducendo di aver visto riconosciuti i requisiti sanitari di cui all'art.1 Legge 18 del 1980 sin dal 1 dicembre 2022 – lamentava di non aver ottenuto CP_ la liquidazione dei ratei dall' nonostante l'invio di tutta la documentazione necessaria attestante la sussistenza dei relativi requisiti previsti dalle legge. Agiva in giudizio per ottenere soddisfacimento della sua pretesa.
CP_ Integratosi il contraddittorio e costituitosi l' la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio si accertava che l' aveva disposto la liquidazione in favore del beneficiario in CP_2 data 29 gennaio 2025 e quindi in epoca successiva alla instaurazione del contraddittorio.
CP_ Ne consegue che deve essere disposta la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in linea con il principio della soccombenza virtuale.
Roma, 20 giugno 2025
IlGiudice dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 20 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 44669 / 2024
TRA
con l'Avv. Giulio Cimaglia) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
(con il Dott. Davide Laurino)
RESISTENTE
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 20 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrenteorrente – deducendo di aver visto riconosciuti i requisiti sanitari di cui all'art.1 Legge 18 del 1980 sin dal 1 dicembre 2022 – lamentava di non aver ottenuto CP_ la liquidazione dei ratei dall' nonostante l'invio di tutta la documentazione necessaria attestante la sussistenza dei relativi requisiti previsti dalle legge. Agiva in giudizio per ottenere soddisfacimento della sua pretesa.
CP_ Integratosi il contraddittorio e costituitosi l' la causa veniva decisa per la riscontrata cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio si accertava che l' aveva disposto la liquidazione in favore del beneficiario in CP_2 data 29 gennaio 2025 e quindi in epoca successiva alla instaurazione del contraddittorio.
CP_ Ne consegue che deve essere disposta la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in linea con il principio della soccombenza virtuale.
Roma, 20 giugno 2025
IlGiudice dott.ssa Paola Lucarelli