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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa ER Monte Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2573/2024 promossa in grado d'appello da
- (c.f. e numero iscrizione registro imprese ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tepore, e per essa quale procuratore speciale la a socio unico, con Parte_2 sede legale in San Donato Milanese via dell'Unione Europea n. 6/A-6/B (c.f. e numero iscrizione registro imprese in persona del rappresentante legale dr. , rappresentata P.IVA_2 Parte_3
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni COLOMBO (c. f. ), C.F._1 presso il cui studio legale in Lecco Via Carlo Cattaneo n. 1/B è elettivamente domiciliata pec: Email_1 ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. - appellato contro
- (c. f. ) e (c. f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi residenti a [...], rappresentati C.F._3 pagina 1 di 22 e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Donatella LODA (c. f. , presso il C.F._4 cui studio legale in Milano via Niccolò Copernico n. 57 sono elettivamente domiciliati, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2 resistente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. – appellante
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
- per ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. - appellata, Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice, pronunciare una nuova sentenza di merito conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte stessa e pertanto, avuto riguardo al presente atto di citazione notificato anche nei confronti della signora CP_2
, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecco n. 284/2018 in data
[...]
8.05.2018 e per l'effetto:
I) dichiarare inefficace nei confronti di e comunque revocare ai sensi degli Parte_1 artt. 2901 c.c. e ss l'atto trascritto in data 2.10.2014 pressola Conservatoria dei registri immobiliari di
Lecco ai nn. 10452 e 7836, presso la Conservatoria di Verbania ai nn. 9549 e 7687 con ilquale i sig.ri
e hanno costituito in fondo patrimoniale i seguenti beni Controparte_2 Controparte_1 immobili:
a) In comune di EC (LC), diritto di proprietà su:
- abitazione sita in comune di EC via dei carpini n. 1 composta da: ingresso soggiorno, tinello, sala da pranzo, cucina, due disimpegni, due vani, servizi, balcone ed accessorio a piano terra, un vano, servizio, disimpegno, soppalco ed accessorio a piano primo, centrale termina, lavanderia, disimpegno, cantina, ripostiglio, due locali sgombero, dispensa, antibagno e servizio a piano interrato, con scala esclusiva di collegamento, da piano interrato
pagina 2 di 22 a piano primo, censita nel Catasto Fabbricato del Comune di EC al foglio 9 con il mappale 2052 sub 1, via dei Carpini n. 1, piano 1-T-S1, cat. A/7, cl. 2 vani 13 rendita 1.409,79;
- autorimessa a piano interrato, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di EC al foglio 9 in mappale 2052 sub 2, via dei Carpini n. 1, piano S1 cat. C/6, cl. 2, mq. 83, rendita cat. 385,79;
- porzioni di aree individuate nel Catasto Terreni del Comune di EC al foglio 9 con i mappali 4184 (ex 3255/a), semin. arbr. Cl. 2, ha 0.25.14, R.D.E. 12,33, R.A.E. 10,39 e 4185 (ex
3255/b) semin. arbr. Cl. 2, ha 0.00.66 R.D.E. 0,32, R.A.E. 0,27;
Immobili di spettanza dei sig.ri e per la quota di ½ ciascuno;
CP_2 Pt_4
B) in Comune di Borno, diritto di proprietà su:
- appartamento sito in Comune di Borno composto da: un vano, disimpegno, servizio, portico e porzione di corte esclusiva a piano terra, due vani, disimpegno, servizio e balcone a piano primo, centrale termina e cantina a piano interrato, con scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Borno al foglio 1, sezione BOR, con il mappale 2458 sub 3, via San Fiorino n. SN, piano T-1, cat. A/2, cl.
6, vani 5,5, rendita cat. 340,86;
- autorimessa a piano interrato, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Borno al foglio 1, sez. Bor, con il mappale 2458 sub 7, via San Fiorino SN, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq.
20, rendita cat. 66,11;
Immobili dei signori e per la quota di ½ ciascuno;
CP_2 CP_1
C) In comune di Viganella diritto di proprietà su:
- porzioni di aree site in comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 73 con i mappali: 130, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.01.40, R.D.E. 0.01, R.A.E.
0.01; 182 bosco ceduo cl. 3, ha 0.02.90, R.D.E. 0.03, R.A.E. 0.03; 241 (ex 241/a) prato, cl. 2, ha 0.03.20 R.D.E.
0.58 R.A.E. 0,83; 375 (ex 241/b) prato, cl. 2, ha 0.00.10, R.D.E. 0,02, R.A.E.
0,03; 284 (ex 281/a), bosco ceduo, cl. 3, ha 0.02.75, R.D.E. 0,03, R.A.E. 0,03; 407 (ex 284/b) bosco ceduo, cl. 3, ha 0.01.50, R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,02; 408 (ex 284/c) bosco ceduo, cl. 3, ha
0.02.25, R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,02;
- porzioni di aree site in Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 74 con i mappali: 68, bosco ceduo, cl. 1, ha 0.05.40 R.D.E. 0,22, R.A.E.
0,14; 118, bosco ceduo, cl. 1, ha 0.05.00, R.D.E. 0,21, R.A.E. 0,13; 182, prato, cl. 2., ha
pagina 3 di 22 0.01.20, R.E.D. 0,22, R.A.E. 0,31; 294 (ex 294/a) incolt. prod. Cl. U, ha 0.03.40 R.D.E. 0,04,
R.A.E. 0,04; 370 (ex 294/b) incolt. prod. Cl. U, ha 0.01.80, R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,01; 371 (ex
294/c) incol. prod. Cl. U, ha 0.00.30 R.D.E. 0,01, R.A.E. 0,01;
- porzioni di aree in Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 93 con i mappali: 22, seminativo, cl. 2, ha 0.00.59, R.D.E. 0,09, R.A.E. 0,18;
46, prato, cl. 3, ha 0.02.00, R.D.E. 0,21, R.A.E. 0,41; 48, sub 3, porz di fr. ha 0.00.00.; 71, prato, cl. 4, ha 0.05.20 R.D.E. 0,27, R.A.E. 0,48; 72, bosco ceduo, cl. 2, ha 0.01.50 R.D.E 0,04,
R.A.E. 0.02;
Immobili di spettanza della sig.ra CP_2
D) In comune di EC quota di ½ del diritto di proprietà su: fabbricato residenziale sito in comune di EC in via del Fontanile n. 5, consistente in:
- abitazione composta da soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, due vani, servizio, portico e giardino a piano terra, cantina a piano interrato, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di
EC al foglio 12 con il mappale 2809, sub 701, via del Fontanile n. 5, piano T-S1, cat.
A/7, cl. 2, vani 7, rendita cat. 759,19;
- autorimessa al piano interrato censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
EC al foglio 12 con ilmappale n. 2809, sub 702, via del Fontanile n. 5 piano S1, cat.
C/6, cl. 2, mq. 32, rendita cat. 148,74;
Immobili di spettanza della sig.ra per la quota di ½. CP_2
II) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari di Lecco, Breno e
Verbania;
III) Condannare i convenuti alla rifusione delle spese anche del giudizio di legittimità;
- per e resistente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Controparte_1 Controparte_2
– appellanti
Voglia la Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza impugnata emessa nel giudizio di primo grado n. 166/2016 r.g. del Tribunale di Lecco, avente n. 284 del2018 pubblicata in data 8.05.2018 e notificata in data 26.06.2018 in via principale: accogliere il presente appello e accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, previa declaratoria sull'eccezione
pagina 4 di 22 preliminare, rigettare ogni domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze tutte di causa, con vittoria di spese e competenze tutte di causa da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In via subordinata
Riformare la sentenza impugnata quanto al capo relativo alla condanna per lite temeraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 284/2018, pubblicata in data 08.05.2018, il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di l'atto Controparte_3 trascritto in data 3.10.2014 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco ai nn.
10452 e 7836, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Breno ai nn. 5045 e 3910 e presso la Conservatoria di Verbania ai nn. 9549 e 7687 con il quale i sig.ri CP_2
e hanno costituito in fondo patrimoniale i seguenti beni
[...] Controparte_1 immobili:
A) in Comune di EC (LC) diritto di proprietà su:
- abitazione sita in Comune di EC, via dei Carpini n. 1, composta da: ingresso, soggiorno, tinello, sala da pranzo, cucina, due disimpegni, due vani servizi, balcone ed accessorio a piano terra, un vano, servizio, disimpegno, soppalco ed accessorio a piano primo, centrale termina, lavanderia, disimpegno, cantina, ripostiglio, due locali sgombero, dispensa, antibagno e servizio a piano interrato, con scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di EC (LC) al foglio 9 con il mappale 2052 sub 1, via dei Carpini n. 1, piano 1-T-S1, cat. A/7, cl. 2, vani 13, rendita cat. 1.409,79;
- autorimessa a piano interrato censita nel Catasto Fabbricato del Comune di EC (LC) al foglio 9 con il mappale 2052 sub 2, via dei Carpini n. 1, piano S1 cat. C/6, cl. 2, mq. 83, rendita cat. 385,79; porzioni di aree individuate nel Catasto Terreni del Comune di EC (LC) al foglio 9 con i mappali 4184 (ex 3255/a), semin. arbor., cl. 2, ha 0.25.14, R.D.E. 12,33, R.A.E. 10,39 e
4185 (ex 3255/b) semin. arbor., cl. 2, ha 0.00.66, R.D.E. 0,32, R.A.E. 0,27; immobili di spettanza dei sig.ri per la quota di ½ ciascuno;
CP_2 CP_1
pagina 5 di 22 B) in Comune di Borno (BS) diritto di proprietà su:
- appartamento sito in comune di Borno composto da: un vano, disimpegno, servizio, portico e porzione di corte esclusiva a piano terra, due vani, disimpegno, servizio e balcone a piano primo, centrale termina e cantina a piano interrato, con scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Borno (BS) al foglio 1 sez., Bor con il mappale 2458 sub 3, via San Fiorino n. SN, piano T-1, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5 rendita Cat.
340,86;
- autorimessa a piano interrato censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Borno (BS) al foglio
1, sez. Bor, con il mappale 2458 sub 7, via San Fiorino SN, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 20, rendita Cat. 66,11; immobili di spettanza dei signori per la quota di 1/3 ciascuno. CP_2 CP_1
C) In comune di Viganella (VB) diritto di proprietà:
- porzioni di aree site in Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 73 con i mappali: 130, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.01.40, R.D.E. 0.01, R.A.E.
0.01; 182, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.02.90, R.D.E. 0,03, R.A.E. 0,03; 241 (ex 241/a) prato, cl. 2, ha
0.03.20, R.D.E. 0,58, R.A.E. 0,83; 375 (ex 241/b), prato, cl. 2, ha 0.00.10, R.D.E. 0,02, R.A.E.
0,03; 284 (ex 284/a) bosco ceduo, cl. 3, ha 0.02.75, R.D.E. 0,03, R.A.E. 0,03; 407 (ex 284/b) bosco ceduo, cl. 3, ha 0.01.50, R.D.E. 0,02; R.A.E. 0,02; 408 (ex 284/c) bosco ceduo, cl. 3, ha
0.02.25, R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,02;
- porzioni in Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreno di Viganella la foglio 74 con i mappali: 68, bosco ceduo, cl. 1, ha 0.05.40, R.D.E. 0,22, R.A.E. 0.14; 118, bosco ceduo, cl.
1, ha 0.05.00, R.D.E. 0,21, R.A.E. 0,13; 182, prato, cl. 2, ha 0.01.20, R.D.E. 0,22, R.A.E. 0,31;
294 (ex 294/a) incolt. prod. cl. U, ha 0.03.40, R.D.E. 0,02. R.A.E. 0,02; 370 (ex 294/b) incolt.
Prod. U, ha 0.01.80 R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,01; 371 (ex 294/c) incolt. prod. Cl. U, ha 0.00.30,
R.D.E. 0,01, R.A.E. 0,01;
- porzioni di aree site nel Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 93 con i mappali: 22, seminativo, cl. 2, ha 0.00.59, R.D.E. 0,09, R.A.E. 0,18;
46, prato cl. 3, ha 0.02.00, R.D.E. 0,21, R.A.E. 0,41; 48, sub 3, porz. di fr. ha 0.00.00; 71, prato, cl. 4, ha 0.05.20, R.D.E. 0,27, RAE 0,48; 72, bosco ceduo, cl. 2, ha 0.01.50, R.D.E. 0,04, R.A.E.
0,02.
Immobili di spettanza della sig.ra CP_2
pagina 6 di 22 D) in Comune di EC (LC), quota di ½ del diritto di proprietà su: fabbricato residenziale sito in Comune di EC (LC) in via del Fontanile n. 5, consistente in:
- abitazione composta da soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, due vani, servizio, portico e giardino a piano terra, cantina a piano interrato, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
EC (LC) al foglio 12, con il mappale 2809 sub 701, via del Fontanile n. 5, piano T-S1, cat. A/7, cl. 2, vani 7, rendita cat. 759,19;
- autorimessa a piano interrato censita nel catasto dei fabbricati del comune di EC
(LC) al foglio 12 con il mappale 2809 sub 702, via del Fontanile n. 5, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 32, rendita cat. 148,74; immobili di spettanza della sig.ra er la quota di ½. CP_2
Dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provvede alle trascrizioni e/o annotazioni di competenza;
condanna:
- e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 le spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, 1844,56 per spese anticipate oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali Ive e cpa come per legge;
- e a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 spese del giudizio che liquida in euro 2.600,00 per compensi professionali, 1844,56 euro per spese anticipate oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali iva e cpa come per legge;
- e a pagare a la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Parte_5
Tribunale di Lecco e chiedendo declaratoria di Controparte_1 Controparte_2 inefficacia nei propri confronti, e comunque di revocare ex art. 2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale relativo ai beni di proprietà dei convenuti specificamente indicati nel libello pagina 7 di 22 introduttivo del giudizio. Premesso di essere creditore di parte convenuta in forza di fideiussione rilasciata in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale oggetto di causa ed alla dichiarazione di fallimento della società assistita dalla predetta garanzia fideiussoria, adduceva l'effetto pregiudizievole derivante dalla costituzione del suddetto fondo patrimoniale nel quale era conferita la pressoché totalità dei beni di natura immobiliare facenti capo a parte debitrice, con conseguente vanificazione della relativa garanzia patrimoniale, effetti evidenti ad entrambi i convenuti.
- Si costituivano in giudizio e i quali, contestando Controparte_1 Controparte_2 integralmente la domanda di parte attrice, eccepivano preliminarmente l'incompatibilità ex art. 51
c.p.c. del giudice procedente avendo lo stesso svolto funzioni di giudice delegato nella procedura fallimentare della società assistita dalla richiamata garanzia fideiussoria.
Nel merito chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice assumendo l'insussistenza dei presupposti richiesti dal dettato dell'art. 2901 c.c.
***
Disattesa l'eccezione di incompatibilità del giudice assegnatario la causa era riservata in decisione e decisa con l'impugnata sentenza con la quale l'organo giudicante, accertata la sussistenza del credito vantato dalla società attrice, rilevata l'anteriorità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto alla insorgenza del credito e il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, riteneva sussistente l'eventus damni, integrato dal pregiudizio derivante dalla costituzione del vincolo di destinazione sui beni immobili facenti capo a parte debitrice, importante una variazione negativa sulla garanzia patrimoniale, e la scientia damni, attesa la piena consapevolezza dei debitori degli pregiudizio derivante alla creditrice dalla costituzione del fondo patrimoniale. Su tali basi, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in accoglimento della domanda, dichiarava l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Con il primo motivo di appello eccepivano la nullità della sentenza impugnata reiterando l'eccezione di incompatibilità del giudice di prime cure, avendo lo stesso svolto funzioni di giudice delegato nella procedura concorsuale riguardante la società beneficiaria della fideiussione, e avendo l'organo giudicante omesso di pronunciarsi sulla relativa richiesta di astensione formulata da parte attrice.
pagina 8 di 22 Con il secondo motivo di appello adducevano, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, l'insussistenza del credito in capo alla banca creditrice agente in via revocatoria.
Con il terzo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, incidente sulla individuazione dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, assumendo che il fondo patrimoniale era destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.
Con il quarto motivo di appello lamentavano la mancata valutazione del richiamo del dettato dell'art. 170 c.c. in ragione del quale, essendo i beni costituenti fondo patrimoniale destinati alla soddisfazione delle esigenze della famiglia resterebbero sottratti da ogni azione esecutiva.
Con il quinto motivo di appello ed il sesto motivo di appello adducevano l'insussistenza dei presupposti rispettivamente del eventus damni e della partecipatio fraudis richiesti dal dettato dell'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria.
In ordine al primo profilo assumevano che la banca creditrice era titolare di ipoteca di primo grado di ampio valore e pertanto sufficientemente capiente per garantire il debito della debitrice principale rispetto al quale gli attori rivestivano la posizione di meri fideiussori, il che rendeva irrilevante la variazione qualitativa patrimoniale conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale. Adducevano altresì la circostanza che la banca creditrice non aveva preliminarmente tentato di aggredire il patrimonio della debitrice principale.
In ordine al secondo profilo adducevano l'insussistenza alla radice degli effetti penalizzanti della costituzione del fondo alla luce della garanzia reali da cui la creditrice era assistita.
Con il settimo motivo di appello lamentavano l'insussistenza dei presupposti per la condanna alla lite temeraria.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame e Parte_1 chiedendone il rigetto insisteva per la conferma della sentenza gravata.
A fronte dell'intervenuta declaratoria di fallimento in proprio di pronunciata Controparte_2 con sentenza n. 43 del Tribunale di Lecco del 3.08.2018, con ordinanza resa in corso di causa era dichiarata l'interruzione del giudizio, poi riassunto da nei soli confronti di parte Controparte_1 appellata.
Quindi la causa era posta in decisione.
***
pagina 9 di 22 La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2793/2021 pubblicata in data 30.09.2021 preliminarmente riteneva infondata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata. Premesso che la causa era stata posta in decisione e decisa da giudice diverso dall'originario assegnatario del fascicolo,
e dunque da giudice diverso da quello che aveva in precedenza svolto funzioni di giudice delegato, il che rendeva la sentenza per ciò solo immune da vizi, rilevava come la mancata astensione dell'organo giudicante, in assenza di ricusazione della parte interessata, non proposta nel caso di specie, non è causa di nullità della sentenza eventualmente pronunciata da giudice versante in posizione di incompatibilità.
Nel merito rigettava l'appello ritenendo infondati i motivi posti a sostegno del gravame.
Confermato il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ritenuta comprovata la titolarità del credito allegato dalla banca attrice, documentato dal decreto ingiuntivo non impugnato e dagli altri atti di erogazione e quietanza, e non specificamente contestato da parte appellante che ne ha eccepito l'insussistenza solo nel presente giudizio di revocatoria, riteneva sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., risultando integrati sia l'eventus damni in ragione del pregiudizio derivante al ceto creditorio dalla costituzione del fondo patrimoniale nel quale erano confluiti tutti i beni immobili facenti capo al , apprezzabile anche quale variazione qualitativa della garanzia CP_1 patrimoniale per effetto dell'atto dispositivo, sia la scientia damni, essendo entrambi gli appellanti pienamente consapevole degli effetti pregiudizievoli che la costituzione del fondo patrimoniale comportava in ordine alle ragioni creditorie.
Su tali basi rigettava il gravame confermando la sentenza appellata.
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidando il Controparte_1 gravame a tre motivi.
Con il primo motivo di gravame deduceva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 4 c.p.c eccependo che la Corte di
Appello, disposta l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento personale dell'appellante in sede di riassunzione, operata dall'appellante nei soli confronti Controparte_2 CP_1 della parte appellata, non ne ha disposto l'integrazione nei confronti della predetta quale CP_2 contraddittore necessario.
Con gli altri due motivi di gravame lamentava violazione e falsa applicazione della legge in ordine ai motivi di merito.
pagina 10 di 22 - Resisteva in giudizio contestando il gravame proposto. Parte_1
***
Il Supremo Consesso di giustizia, con ordinanza n. 14349/2024 del 29.02.2024 accoglieva il gravame proposto in relazione al primo motivo di ricorso, restando in esso assorbiti quelli di merito, e, richiamato il principio nomofilattico già in precedenza affermato dalla corte di legittimità, rilevava come la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che nel conseguente giudizio, avente ad oggetto azione revocatoria avente ad oggetto l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi anche se l'atto di costituzione sia stato stipulato da uno solo di essi (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 13.07.2006 n. 15917; Cass. Civ. sez. III 3.08.2017 n. 19330; Cass. Civ. Sez. III,
24.03.2023n. 8447), ravvisandosi il fondamento della legittimazione passiva nel fatto stesso di tale partecipazione nonché nella circostanza che a norma dell'art. 168 c.p.c. la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17.03.2024 n. 5402), sopravvivendo tale legittimazione passiva anche nel caso di declaratoria di fallimento di uno dei coniugi. L'incapacità processuale del fallito, stabilita a salvaguardia degli interessi dell'amministrazione fallimentare, non è assoluta essendo circoscritta alla massa dei creditori, restando conservata da parte del fallito la titolarità dei rapporti giuridici sorti precedentemente all'apertura della procedura concorsuale, con conservazione della facoltà di avvalersi personalmente della tutela giurisdizionale atteso che secondo il dettato dell'art. 43 della legge fallimentare la perdita della legittimazione processuale coincide con l'abito dello spossessamento fallimentare. Tanto premesso la
Corte di legittimità remittente rilevava come i rapporti relativi alla costituzione del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento trattandosi di beni che pur appartenendo al fallito rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi prevalenti sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori sicché, in relazione a tali rapporti resta conservata la legittimazione debitore.
Su tali basi rilevava la sussistenza dell'interesse del ricorrente a far valere la nullità derivante dalla non integrità del contraddittorio in appello, quale beneficiario dei frutti ricavabili dai beni costituiti in fondo patrimoniale finalizzati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria spiegata da parte attrice.
pagina 11 di 22 Pertanto, essendosi il giudizio di appello celebrato senza la partecipazione di tutti i contraddittori necessari era conseguentemente affetto da nullità, a nulla rilevando che sia stata la stessa parte ricorrente, non procedendo alla riassunzione del giudizio anche nei confronti del contradittore necessario, ad aver determinato la causa di nullità della sentenza, avendo dovuto comunque l'organo giudicante disporre l'integrazione del contradittorio.
Su tali basi cassava la sentenza gravata con rinvio alla Corte di Appello di Milano con rimessione della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
***
- La causa era riassunta da la quale reiterava integralmente le proprie difese Parte_1
e conclusioni di cui all'atto di costituzione in appello, contestando il gravame proposto da parte appellante e chiedendone il rigetto.
- Si costituiva nel presente giudizio di rinvio l'appellante insistendo Controparte_1 nell'accoglimento del gravame proposto, a fondamento del quale richiamava i motivi già posti a fondamento dell'impugnazione.
- Si costituiva del pari l'appellante del pari insistendo nell'accoglimento del Controparte_2 gravame proposto.
All'udienza del 12.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., essedo regolato il giudizio di rinvio dalla disciplina ante riformam “Cartabia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. VI 26.04.2017 n.
10213), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione non dà origine ad un nuovo ed autonomo giudizio, costituendo una fase ulteriore ma autonoma di quello originario da ritenersi unitario. Nel caso di rinvio c.d. proprio che ha luogo quando la sentenza è cassata per i motivi di cui all'art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c., il rinvio rivesta funzione prosecutoria dovendo pervenire ad una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata sulla base dei principi di diritto enunciati dalla corte di legittimità remittente, con la conseguenza che la cognizione del giudice del rinvio resta circoscritta e delimitata ai punti rimessi alla sua cognizione con la pronuncia rescindente. Nel rinvio c.d. improprio, che invece ha luogo quando la sentenza è cassata per i motivi di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., il rinvio riveste funzione
pagina 12 di 22 restitutoria determinando il ritorno del giudizio alla fase in cui si è verificata la causa di nullità da cui il giudizio deve riprendere corso.
Tanto premesso, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare unicamente ed integralmente le domande ed eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
2.02.2007 n. 2309), che in ragione della cassazione del relativo giudizio costituiscono l'oggetto del giudizio di rinvio.
Il giudice investito del giudizio di rinvio in ordine ai punti e capi cassati è vincolato al principio di diritto al riguardo enunciato dalla corte di legittimità remittente, atteso che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi e punti cassati della sentenza di merito e in quelli eventualmente dipendenti.
Segnando il giudizio di rinvio una autonoma fase processuale risulta necessaria la ripetizione della costituzione delle parti con l'osservanza delle norme relative a tale atto, con la conseguenza che la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia anche se la stessa si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio (Cass. Civ. Sez. I, 6.12.2000 n. 15489).
Svolte tali preliminari premesse va rilevato che nel presente giudizio di rinvio, rivestente carattere di rinvio c.d. improprio ed a carattere restitutorio avendo la corte di legittimità remittente cassato la sentenza gravata per difetto del contradittorio con la conseguenza di dover ripetere l'intero giudizio di appello, previa integrazione del contradittorio secondo le statuizioni dettate con la sentenza rescindente, la causa è stata ritualmente riassunta nei termini e nei confronti dei contradittori in conformità a quanto statuito dalla corte remittente, e ritualmente citata in riassunzione, si è costituita CP_2
.
[...]
Ne consegue l'integrità del contraddittorio nella presente fase, costituito sulla base delle statuizioni dettate dalla corte di legittimità remittente.
Ciò posto va rilevato che il Supremo Consesso di giustizia, con ordinanza n. 14349/2024, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da con assorbimento dei Controparte_1 motivi afferenti al merito, ha rimesso le parti per nuovo giudizio innanzi a questa corte la cui cognizione resta pertanto perimetrata dai motivi di appello originariamente proposti con l'originario atto di appello, ribaditi in sede di riassunzione.
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pagina 13 di 22 Tanto, premesso in ordine al primo motivo di appello va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di incompatibilità ex art. 51 c.p.c. posta da parte appellante a base della declaratoria di nullità della impugnata sentenza di primo grado.
Al riguardo vale in primis rilevare che la causa è stata trattenuta in decisione da giudice diverso da quello originariamente assegnatario della causa, che aveva svolto funzioni di giudice delegato nella procedura concorsuale a carico della società garantita in via fideiussoria, e pertanto all'atto della assunzione della causa in decisione e della relativa delibazione non sussisteva alcuna causa di incompatibilità, il che rendeva la sentenza impugnata immune dai paventati profili di invalidità.
Peraltro, la causa aveva ad oggetto la revocatoria di un fondo patrimoniale costituito in garanzia della società fallita, non già dai soci della stessa.
Va inoltre rilevato che parte appellante non ha formulato alcuna istanza di ricusazione nei confronti del giudice di prime cure, necessaria per far valere l'eccepita nullità della sentenza. Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui il potere di ricusazione costituisce specifico onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha il mezzo processuale per far valere successivamente la capacità del giudice sicché, in mancanza di ricusazione la violazione da parte del giudice del dovere di astensione non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di gravame e di nullità della sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12.12.2014 n.
26223). Come specificamente affermato dal Supremo Consesso di giustizia in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. Civ. Sez. III, 7.07.2016 n. 13935).
Ne consegue che non avendo parte appellante proposto ricusazione nei termini e nelle forme di legge nessuna doglianza può formulare in sede di impugnazione in ordine alla mancata astensione dell'organo giudicante.
Consegue l'infondatezza del relativo motivo di appello.
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All'esame dei motivi di merito va premessa un sia pur sintetico richiamo della disciplina dettata dall'art. 2901c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, in relazione alla quale assume valenza il carattere gratuito o oneroso dell'atto revocando e la collocazione temporale dello stesso in relazione alla insorgenza del credito, elementi tutti rilevanti nel caso di specie in ragione delle censure articolate con l'atto di gravame in esame.
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pagina 14 di 22 In ordine ai presupposti dell'azione revocatoria, va premesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è funzionalizzata a ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dalle consistenze patrimoniali del debitore quando se ne prospetti la compromissione a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale di natura traslativa ad opera del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14.
Giugno 2007 n. 13972).
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consistono nella necessaria esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore agente in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effetto lesivo che tale atto dispositivo comporta per il creditore, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore quale effetto dell'atto dispositivo, di natura traslativa o ablativa, e nella ricorrenza in capo al debitore disponente, ed eventualmente anche in capo al terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che con l'atto dispositivo in oggetto si riduce la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
25.05.2017 n. 13172; conformi Cass. Civ. Sez. III, 16.12.2005 n. 27718).
Sotto il primo profilo la disciplina codicistica della revocatoria accoglie una concezione lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non essendo rilevante il profilo della certezza del fondamento dei relativi fattori costitutivi, e ciò in coerenza con i presupposti dell'azione che non è volta al perseguimento di effetti restitutori (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208). Né è richiesta l'esigibilità del debito a base dell'esercizio dell'azione (Cass. Civ. Sez. VI 3.06.2020 n.
10522; conforme Cass. Civ. Sez. 19.01.2019 n. 762). Ne consegue che anche il credito eventuale in veste di credito litigioso – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito di origine risarcitoria – è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. Civ. Sez.
Un. 18.05.2004 n. 9440).
Sotto il secondo profilo il presupposto oggettivo dell'eventus damni consiste nella compromissione della garanzia patrimoniale del debitore conseguente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, la quale ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto traslativo abbia determinato una compromissione totale delle consistenze patrimoniali del debitore ma anche quando lo stesso abbia determinato una variazione quantitativa o qualitativa significativa del patrimonio che comporti incertezza o aggravio nella soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 1806.2019 n. 16221; conforme Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2018 n. 19207). Come puntualizzato dai giudici di legittimità,
pagina 15 di 22 occorre tuttavia che la garanzia patrimoniale, a seguito dell'atto di disposizione, risulti non soltanto diminuita ma si configuri tale da risultare insufficiente all'utile soddisfazione del credito (Cass. Civ.
Sez. I, 6.03.2018 n. 5269). Tale pregiudizio deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Sul piano probatorio, incombe in capo al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale determinata dall'atto di disposizione patrimoniale impugnato mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie e dunque provare l'insussistenza dell'eventus damni (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
29.03.2007 n. 7767).
Sotto il terzo profilo, l'elemento soggettivo, nel caso di atti dispositivi successivi alla costituzione del credito, è integrato dalla scientia damni, costituita dalla consapevolezza del debitore disponente, e per gli atti a titolo oneroso anche del terzo acquirente, che l'atto dispositivo determini conseguente pregiudizio per il creditore per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere, non occorrendo per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito il consilium fraudis, ossia la volontà di determinare pregiudizi dei creditori con la volontaria sottrazione del bene oggetto di disposizione alle azioni recuperatorie ed all'esecuzione coattiva, richiesto invece per gli atti di disposizione compiuti anteriormente alla nascita del credito (Cass. Civ. Sez. III, 15.10.2021 n. 28423). Solo per gli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito è richiesto l'animus nocendi (Cass. Civ. Sez.
III, 27.02.2023 n. 5812).
Ne consegue che per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito, sotto il profilo soggettivo, è necessario che il debitore abbia contezza del pregiudizio che l'atto compiuto comporta alle ragioni creditorie, e per gli atti a titolo oneroso è richiesta l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente la cui posizione soggettiva va assimilata a quella del debitore (Cass. Civ. Sez.
VI, 18.06.2019 n. 16221). Invece per gli atti di disposizione posti in essere in epoca anteriore alla nascita del credito occorre che il debitore abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole con la volontà di sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori.
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Tanto premesso, venendo all'esame del secondo motivo di appello – con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la titolarità del credito in capo alla società attrice in revocatoria pagina 16 di 22 – come rilevabile dalla documentazione di causa e dalle stesse allegazioni delle parti, deve ritenersi accertata la titolarità del credito per il quale la società creditrice ha agito in revocatoria, risultando lo stesso documentato dal decreto ingiuntivo, non impugnato, prodotto in atti, e dagli atti di erogazione del mutuo e di quietanza. Inoltre, il credito in oggetto non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della poi sottoposta a procedura fallimentare, né da parte Controparte_5 degli odierni appellanti e i quali hanno formulato Controparte_1 Controparte_2 generiche contestazioni solo con l'atto di costituzione nel giudizio di revocatoria intentato dalla odierna appellata Controparte_6
Emerge, inoltre, che il predetto credito risulta essere stato ritualmente e validamente ceduto dall'originaria creditrice alla Parte_6 Controparte_3 Parte_1
Tale credito era inoltre preesistente alla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto.
Segue il rigetto del secondo motivo di appello.
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Del pari infondato risultano il terzo motivo di appello, con cui la censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale, con cui il debitore si limita a costituire un vincolo di destinazione sui propri beni, non risulta correlata all'assolvimento di alcuno specifico obbligo familiare preesistente, né risulta orientato al soddisfacimento di alcune delle specifiche esigenze familiari ascrivibili al complesso dei doveri ed obblighi primari della famiglia, trattandosi di attribuzione patrimoniale nell'interesse della famiglia senza alcuna effettiva corrispondenza ad obblighi di contribuzione.
Ne consegue, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il carattere gratuito.
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Infondato deve ritenersi altresì il quarto motivo di appello, con cui gli appellanti censurano la decisione impugnata nella parte in cui l'organo giudicante non avrebbe considerato che la fattispecie oggetto di causa rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 170 c.c. e dunque che il debito per cui si procede sarebbe stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità per cui l'esecuzione su tali beni non poteva aver luogo.
Mette conto rilevare che parte attrice nel presente giudizio ha esperito l'azione revocatoria ordinaria che ha presupposti ed oggetto diversi dall'azione esecutiva alla quale più specificamente fa riferimento il dettato dell'art. 170 c.c.
pagina 17 di 22 Peraltro, era specifico onere dell'appellante provare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c.
Nel caso di specie parte appellante non ha offerto alcun idoneo elemento probatorio al riguardo.
Va ulteriormente rilevato che i bisogni della famiglia, richiamati dal dettato normativo di cui all'art. 170 c.c., vanno intesi in senso restrittivo ossia in relazione alla necessità di soddisfare le esigenze essenziali del nucleo familiare ma anche con riguardo alle più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie e caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 18.098.2001 n. 11683).
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Ciò posto, va rilevata l'infondatezza delle censure articolate in ordine all'eventus damni, oggetto del quinto motivo di appello, ed in ordine alla scientia damni, oggetto del sesto motivo di appello.
Quanto all'eventus damni va rilevato che nel caso di specie l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, sebbene non abbia costituito in senso stretto un atto dismissivo patrimoniale ha comunque comportato, con l'imposizione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale costituenti patrimonio separato seppur di titolarità degli stessi soggetti disponesti, una significativa variazione qualitativa deteriore del patrimonio del debitore atteso che i soggetti disponenti, debitori in via fideiussoria, con la costituzione del fondo patrimoniale con il conferimento di tutti i beni immobili di cui erano titolari, hanno conseguentemente aggravato, rendendola più difficoltosa, la soddisfazione coattiva delle ragioni creditorie da parte della banca debitrice agente in revocatoria. Come rilevato da costante giurisprudenza di legittimità, anche solo una variazione qualitativa che renda meno agevole la riscossione del credito costituisce elemento fondante l'azione revocatoria ordinaria (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 29.03.2007 n. 7767).
Né l'invocata ipoteca a garanzia del credito può ritenersi satisfativa dello stesso attesa la ordinaria svalutazione monetaria.
Va inoltre rilevato che nel caso in cui vi sia solidarietà passiva, non occorre quale ulteriore requisito per la proposizione dell'azione di revocatoria l'impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione avvalendosi dei rapporti con soggetti diversi, dovendo l'eventus damni riscontrarsi con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, senza considerare l'eventuale solvibilità dei coobbligati, nel caso di specie costituiti dalla , poi Controparte_5 fallita.
pagina 18 di 22 Vale al riguardo richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui qualora uno solo tra più obbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. ricorrendone i presupposti, nei suoi confronti a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 22.03.2011 n. 6486).
Del pari nel caso di specie risulta integrato l'elemento soggettivo della scientia damni atteso che entrambi i fideiussori, con la costituzione del fondo patrimoniale e più in particolare con il conferimento nel predetto fondo patrimoniale di tutti i beni immobili di cui erano titolari, costituenti la garanzia patrimoniale, erano ben consapevoli di rendere più difficoltosa la satisfazione coattiva del credito della banca creditrice.
Al riguardo assume rilevanza il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la relativa costituzione non costituisce adempimento di un dovere giuridicamente rilevante essendone rimessa la costituzione, in assenza di uno specifico dovere di costituzione, ad un atto di libera scelta dei soggetti disponenti (cfr. Cass. Civ.
30.01.2020 n. 2077), e, non trovando alcuna contropartita in una attribuzione in favore dei disponesti, si configura come atto a titolo gratuito anche quando proveniente da parte di entrambi i coniugi e può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria (cfr.
Cass. Civ. Sez. III;
29.04.2009 n. 10052).
È del pari dimostrato per tabulas che l'atto di disposizione patrimoniale revocando, quale l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, sia stato compiuto quando già sussisteva la debitoria, risultando altresì successivo alla dichiarazione di fallimento della società . Controparte_5
Come innanzi evidenziato, in ragione del carattere gratuito dell'atto revocando, quale deve ritenersi l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, e della collocazione temporale dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in epoca successiva alla insorgenza del credito, l'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria dell'atto dispositivo lesivo delle ragioni creditorie è costituito dalla semplice conoscenza da parte dei debitori solidali, e segnatamente da parte di CP_1
e da parte di del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale
[...] Controparte_2 oggetto di revoca arrecava al ceto creditorio e segnatamente alla banca creditrice, integrante la scientia damni. Come emerge in atti, e di erano pienamente a Controparte_1 Controparte_2 conoscenza della consistente esposizione debitoria della nei confronti Controparte_5 del – essendo peraltro presidente del consiglio Controparte_3 Controparte_2
pagina 19 di 22 d'amministrazione – e del fatto che l'istituto bancario avrebbe escusso le fideiussioni rilasciate a proprio favore. Entrambi i soggetti disponenti erano a conoscenza della decozione della società garantita, poi dichiarata fallita, nonché della pretesa creditoria dell'istituto di credito e dell'esigenza di recuperare il dovuto e del palese effetto paralizzante che la costituzione del fondo patrimoniale comportava per la satisfazione coattiva del credito.
Su tali basi, deve ritenersi pienamente integrato l'elemento soggettivo richiesto dal dettato dell'art. 2901 c.c.
Segue l'infondatezza del quinto e sesto motivo di appello.
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Del pari infondato deve ritenersi il settimo motivo di appello.
Al riguardo deve ritenersi la sussistenza dei presupposti richiesti dal dettato dell'art. 96 c.p.c. comma terzo in ragione della palese infondatezza della domanda proposta da parte attrice. Al riguardo vale osservare che parte appellante ha proposto una ricostruzione avulsa dalle evidenze di causa, la cui infondatezza era ab origine evidente. Ne consegue che la resistenza in giudizio ha determinato un conseguente allungamento della soluzione della controversia.
Pertanto, appare corretta sotto ogni profilo la regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
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In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che il Supremo Consesso di giustizia ha ripetutamente affermato che quando la Corte di Cassazione abbia rimesso la causa al giudice del rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio deve provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite relative a tutte le fasi del giudizio di merito, ed a quelle relative al giudizio di cassazione che ha disposto il rinvio, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Cfr. Cass. Civ. n. 9690/2003;
Cass. Civ. 13.12.2017 n. 29888). Per l'assunto, il principio di soccombenza richiede che quest'ultima sia individuata in relazione all'esito complessivo e finale della lite, senza dare rilievo a eventuali pronunce di inammissibilità intervenute nel corso delle varie fasi o gradi del processo, che siano superate, in quanto incoerenti, con l'esito finale della lite (Cfr. Cass. Civ. 2634/2007; Cass. Civ. n.
6522/2014). Come evidenziato in premessa, il giudizio di rinvio non costituisce giudizio nuovo ma la prosecuzione di quello originario ed unitario cassato il che comporta che, come rilevato dal supremo pagina 20 di 22 consesso di giustizia, il giudice di rinvio deve provvedere anche di ufficio alla regolamentazione nei termini suddetti delle spese di lite secondo la regola unitaria della soccombenza (cfr. Cass. Civ. Sez. IV ord. 13.12.2017 n. 29888). La corte territoriale resta dunque investita della regolamentazione delle spese di lite delle pregresse fasi di merito e di quella del giudizio di rinvio oltre che della fase di legittimità nei termini della rimessione, sulla base dell'esito finale del giudizio in relazione alla quale va applicata in modo unitario la regola della soccombenza.
Nel caso di specie, la Corte di legittimità remittente, annullando integralmente con rinvio la sentenza gravata, ha rimesso al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
In applicazione dei principi ora richiamati, in ragione del rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata, le spese di lite del giudizio di appello, del giudizio per cassazione e del presente giudizio di rinvio restano regolate secondo la regola della soccombenza.
Pertanto, e vanno condannati, in solido alla rifusione in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite del giudizio di appello, che vanno liquidate in ragione del Parte_1 valore della causa (di valore indeterminabile di media complessità), dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari, in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva, se dovuta, come per legge, alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio per cassazione, che vanno liquidate in ragione dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari, in complessivi euro 6.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva, se dovuta, come per legge, ed alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, che vanno liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, procedendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14349/2024 del 29.02.2024 pubblicata in data 22.05.2024 in ordine all'appello proposto da e avverso la sentenza n. 284/2024 dell'8.05.2018 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione così provvede:
- rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
pagina 21 di 22 - condannagli appellanti e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione in favore di delle spese di lite del giudizio di appello, del Parte_1 giudizio per cassazione e del susseguente giudizio di rinvio innanzi a questa Corte, che liquida, quanto a quelle relative al giudizio di appello in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, quanto a quelle del giudizio per cassazione in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di rinvio in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa ER Monte
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa ER Monte Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2573/2024 promossa in grado d'appello da
- (c.f. e numero iscrizione registro imprese ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tepore, e per essa quale procuratore speciale la a socio unico, con Parte_2 sede legale in San Donato Milanese via dell'Unione Europea n. 6/A-6/B (c.f. e numero iscrizione registro imprese in persona del rappresentante legale dr. , rappresentata P.IVA_2 Parte_3
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni COLOMBO (c. f. ), C.F._1 presso il cui studio legale in Lecco Via Carlo Cattaneo n. 1/B è elettivamente domiciliata pec: Email_1 ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. - appellato contro
- (c. f. ) e (c. f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi residenti a [...], rappresentati C.F._3 pagina 1 di 22 e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Donatella LODA (c. f. , presso il C.F._4 cui studio legale in Milano via Niccolò Copernico n. 57 sono elettivamente domiciliati, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2 resistente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. – appellante
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
- per ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. - appellata, Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice, pronunciare una nuova sentenza di merito conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte stessa e pertanto, avuto riguardo al presente atto di citazione notificato anche nei confronti della signora CP_2
, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecco n. 284/2018 in data
[...]
8.05.2018 e per l'effetto:
I) dichiarare inefficace nei confronti di e comunque revocare ai sensi degli Parte_1 artt. 2901 c.c. e ss l'atto trascritto in data 2.10.2014 pressola Conservatoria dei registri immobiliari di
Lecco ai nn. 10452 e 7836, presso la Conservatoria di Verbania ai nn. 9549 e 7687 con ilquale i sig.ri
e hanno costituito in fondo patrimoniale i seguenti beni Controparte_2 Controparte_1 immobili:
a) In comune di EC (LC), diritto di proprietà su:
- abitazione sita in comune di EC via dei carpini n. 1 composta da: ingresso soggiorno, tinello, sala da pranzo, cucina, due disimpegni, due vani, servizi, balcone ed accessorio a piano terra, un vano, servizio, disimpegno, soppalco ed accessorio a piano primo, centrale termina, lavanderia, disimpegno, cantina, ripostiglio, due locali sgombero, dispensa, antibagno e servizio a piano interrato, con scala esclusiva di collegamento, da piano interrato
pagina 2 di 22 a piano primo, censita nel Catasto Fabbricato del Comune di EC al foglio 9 con il mappale 2052 sub 1, via dei Carpini n. 1, piano 1-T-S1, cat. A/7, cl. 2 vani 13 rendita 1.409,79;
- autorimessa a piano interrato, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di EC al foglio 9 in mappale 2052 sub 2, via dei Carpini n. 1, piano S1 cat. C/6, cl. 2, mq. 83, rendita cat. 385,79;
- porzioni di aree individuate nel Catasto Terreni del Comune di EC al foglio 9 con i mappali 4184 (ex 3255/a), semin. arbr. Cl. 2, ha 0.25.14, R.D.E. 12,33, R.A.E. 10,39 e 4185 (ex
3255/b) semin. arbr. Cl. 2, ha 0.00.66 R.D.E. 0,32, R.A.E. 0,27;
Immobili di spettanza dei sig.ri e per la quota di ½ ciascuno;
CP_2 Pt_4
B) in Comune di Borno, diritto di proprietà su:
- appartamento sito in Comune di Borno composto da: un vano, disimpegno, servizio, portico e porzione di corte esclusiva a piano terra, due vani, disimpegno, servizio e balcone a piano primo, centrale termina e cantina a piano interrato, con scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Borno al foglio 1, sezione BOR, con il mappale 2458 sub 3, via San Fiorino n. SN, piano T-1, cat. A/2, cl.
6, vani 5,5, rendita cat. 340,86;
- autorimessa a piano interrato, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Borno al foglio 1, sez. Bor, con il mappale 2458 sub 7, via San Fiorino SN, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq.
20, rendita cat. 66,11;
Immobili dei signori e per la quota di ½ ciascuno;
CP_2 CP_1
C) In comune di Viganella diritto di proprietà su:
- porzioni di aree site in comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 73 con i mappali: 130, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.01.40, R.D.E. 0.01, R.A.E.
0.01; 182 bosco ceduo cl. 3, ha 0.02.90, R.D.E. 0.03, R.A.E. 0.03; 241 (ex 241/a) prato, cl. 2, ha 0.03.20 R.D.E.
0.58 R.A.E. 0,83; 375 (ex 241/b) prato, cl. 2, ha 0.00.10, R.D.E. 0,02, R.A.E.
0,03; 284 (ex 281/a), bosco ceduo, cl. 3, ha 0.02.75, R.D.E. 0,03, R.A.E. 0,03; 407 (ex 284/b) bosco ceduo, cl. 3, ha 0.01.50, R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,02; 408 (ex 284/c) bosco ceduo, cl. 3, ha
0.02.25, R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,02;
- porzioni di aree site in Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 74 con i mappali: 68, bosco ceduo, cl. 1, ha 0.05.40 R.D.E. 0,22, R.A.E.
0,14; 118, bosco ceduo, cl. 1, ha 0.05.00, R.D.E. 0,21, R.A.E. 0,13; 182, prato, cl. 2., ha
pagina 3 di 22 0.01.20, R.E.D. 0,22, R.A.E. 0,31; 294 (ex 294/a) incolt. prod. Cl. U, ha 0.03.40 R.D.E. 0,04,
R.A.E. 0,04; 370 (ex 294/b) incolt. prod. Cl. U, ha 0.01.80, R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,01; 371 (ex
294/c) incol. prod. Cl. U, ha 0.00.30 R.D.E. 0,01, R.A.E. 0,01;
- porzioni di aree in Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 93 con i mappali: 22, seminativo, cl. 2, ha 0.00.59, R.D.E. 0,09, R.A.E. 0,18;
46, prato, cl. 3, ha 0.02.00, R.D.E. 0,21, R.A.E. 0,41; 48, sub 3, porz di fr. ha 0.00.00.; 71, prato, cl. 4, ha 0.05.20 R.D.E. 0,27, R.A.E. 0,48; 72, bosco ceduo, cl. 2, ha 0.01.50 R.D.E 0,04,
R.A.E. 0.02;
Immobili di spettanza della sig.ra CP_2
D) In comune di EC quota di ½ del diritto di proprietà su: fabbricato residenziale sito in comune di EC in via del Fontanile n. 5, consistente in:
- abitazione composta da soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, due vani, servizio, portico e giardino a piano terra, cantina a piano interrato, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di
EC al foglio 12 con il mappale 2809, sub 701, via del Fontanile n. 5, piano T-S1, cat.
A/7, cl. 2, vani 7, rendita cat. 759,19;
- autorimessa al piano interrato censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
EC al foglio 12 con ilmappale n. 2809, sub 702, via del Fontanile n. 5 piano S1, cat.
C/6, cl. 2, mq. 32, rendita cat. 148,74;
Immobili di spettanza della sig.ra per la quota di ½. CP_2
II) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari di Lecco, Breno e
Verbania;
III) Condannare i convenuti alla rifusione delle spese anche del giudizio di legittimità;
- per e resistente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Controparte_1 Controparte_2
– appellanti
Voglia la Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza impugnata emessa nel giudizio di primo grado n. 166/2016 r.g. del Tribunale di Lecco, avente n. 284 del2018 pubblicata in data 8.05.2018 e notificata in data 26.06.2018 in via principale: accogliere il presente appello e accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, previa declaratoria sull'eccezione
pagina 4 di 22 preliminare, rigettare ogni domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze tutte di causa, con vittoria di spese e competenze tutte di causa da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In via subordinata
Riformare la sentenza impugnata quanto al capo relativo alla condanna per lite temeraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 284/2018, pubblicata in data 08.05.2018, il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di l'atto Controparte_3 trascritto in data 3.10.2014 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco ai nn.
10452 e 7836, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Breno ai nn. 5045 e 3910 e presso la Conservatoria di Verbania ai nn. 9549 e 7687 con il quale i sig.ri CP_2
e hanno costituito in fondo patrimoniale i seguenti beni
[...] Controparte_1 immobili:
A) in Comune di EC (LC) diritto di proprietà su:
- abitazione sita in Comune di EC, via dei Carpini n. 1, composta da: ingresso, soggiorno, tinello, sala da pranzo, cucina, due disimpegni, due vani servizi, balcone ed accessorio a piano terra, un vano, servizio, disimpegno, soppalco ed accessorio a piano primo, centrale termina, lavanderia, disimpegno, cantina, ripostiglio, due locali sgombero, dispensa, antibagno e servizio a piano interrato, con scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di EC (LC) al foglio 9 con il mappale 2052 sub 1, via dei Carpini n. 1, piano 1-T-S1, cat. A/7, cl. 2, vani 13, rendita cat. 1.409,79;
- autorimessa a piano interrato censita nel Catasto Fabbricato del Comune di EC (LC) al foglio 9 con il mappale 2052 sub 2, via dei Carpini n. 1, piano S1 cat. C/6, cl. 2, mq. 83, rendita cat. 385,79; porzioni di aree individuate nel Catasto Terreni del Comune di EC (LC) al foglio 9 con i mappali 4184 (ex 3255/a), semin. arbor., cl. 2, ha 0.25.14, R.D.E. 12,33, R.A.E. 10,39 e
4185 (ex 3255/b) semin. arbor., cl. 2, ha 0.00.66, R.D.E. 0,32, R.A.E. 0,27; immobili di spettanza dei sig.ri per la quota di ½ ciascuno;
CP_2 CP_1
pagina 5 di 22 B) in Comune di Borno (BS) diritto di proprietà su:
- appartamento sito in comune di Borno composto da: un vano, disimpegno, servizio, portico e porzione di corte esclusiva a piano terra, due vani, disimpegno, servizio e balcone a piano primo, centrale termina e cantina a piano interrato, con scala esclusiva di collegamento da piano interrato a piano primo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Borno (BS) al foglio 1 sez., Bor con il mappale 2458 sub 3, via San Fiorino n. SN, piano T-1, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5 rendita Cat.
340,86;
- autorimessa a piano interrato censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Borno (BS) al foglio
1, sez. Bor, con il mappale 2458 sub 7, via San Fiorino SN, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 20, rendita Cat. 66,11; immobili di spettanza dei signori per la quota di 1/3 ciascuno. CP_2 CP_1
C) In comune di Viganella (VB) diritto di proprietà:
- porzioni di aree site in Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 73 con i mappali: 130, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.01.40, R.D.E. 0.01, R.A.E.
0.01; 182, bosco ceduo, cl. 3, ha 0.02.90, R.D.E. 0,03, R.A.E. 0,03; 241 (ex 241/a) prato, cl. 2, ha
0.03.20, R.D.E. 0,58, R.A.E. 0,83; 375 (ex 241/b), prato, cl. 2, ha 0.00.10, R.D.E. 0,02, R.A.E.
0,03; 284 (ex 284/a) bosco ceduo, cl. 3, ha 0.02.75, R.D.E. 0,03, R.A.E. 0,03; 407 (ex 284/b) bosco ceduo, cl. 3, ha 0.01.50, R.D.E. 0,02; R.A.E. 0,02; 408 (ex 284/c) bosco ceduo, cl. 3, ha
0.02.25, R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,02;
- porzioni in Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreno di Viganella la foglio 74 con i mappali: 68, bosco ceduo, cl. 1, ha 0.05.40, R.D.E. 0,22, R.A.E. 0.14; 118, bosco ceduo, cl.
1, ha 0.05.00, R.D.E. 0,21, R.A.E. 0,13; 182, prato, cl. 2, ha 0.01.20, R.D.E. 0,22, R.A.E. 0,31;
294 (ex 294/a) incolt. prod. cl. U, ha 0.03.40, R.D.E. 0,02. R.A.E. 0,02; 370 (ex 294/b) incolt.
Prod. U, ha 0.01.80 R.D.E. 0,02, R.A.E. 0,01; 371 (ex 294/c) incolt. prod. Cl. U, ha 0.00.30,
R.D.E. 0,01, R.A.E. 0,01;
- porzioni di aree site nel Comune di Viganella ed individuate nel Catasto Terreni del Comune di
Viganella al foglio 93 con i mappali: 22, seminativo, cl. 2, ha 0.00.59, R.D.E. 0,09, R.A.E. 0,18;
46, prato cl. 3, ha 0.02.00, R.D.E. 0,21, R.A.E. 0,41; 48, sub 3, porz. di fr. ha 0.00.00; 71, prato, cl. 4, ha 0.05.20, R.D.E. 0,27, RAE 0,48; 72, bosco ceduo, cl. 2, ha 0.01.50, R.D.E. 0,04, R.A.E.
0,02.
Immobili di spettanza della sig.ra CP_2
pagina 6 di 22 D) in Comune di EC (LC), quota di ½ del diritto di proprietà su: fabbricato residenziale sito in Comune di EC (LC) in via del Fontanile n. 5, consistente in:
- abitazione composta da soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, due vani, servizio, portico e giardino a piano terra, cantina a piano interrato, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
EC (LC) al foglio 12, con il mappale 2809 sub 701, via del Fontanile n. 5, piano T-S1, cat. A/7, cl. 2, vani 7, rendita cat. 759,19;
- autorimessa a piano interrato censita nel catasto dei fabbricati del comune di EC
(LC) al foglio 12 con il mappale 2809 sub 702, via del Fontanile n. 5, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 32, rendita cat. 148,74; immobili di spettanza della sig.ra er la quota di ½. CP_2
Dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provvede alle trascrizioni e/o annotazioni di competenza;
condanna:
- e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 le spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, 1844,56 per spese anticipate oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali Ive e cpa come per legge;
- e a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 spese del giudizio che liquida in euro 2.600,00 per compensi professionali, 1844,56 euro per spese anticipate oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali iva e cpa come per legge;
- e a pagare a la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Parte_5
Tribunale di Lecco e chiedendo declaratoria di Controparte_1 Controparte_2 inefficacia nei propri confronti, e comunque di revocare ex art. 2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale relativo ai beni di proprietà dei convenuti specificamente indicati nel libello pagina 7 di 22 introduttivo del giudizio. Premesso di essere creditore di parte convenuta in forza di fideiussione rilasciata in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale oggetto di causa ed alla dichiarazione di fallimento della società assistita dalla predetta garanzia fideiussoria, adduceva l'effetto pregiudizievole derivante dalla costituzione del suddetto fondo patrimoniale nel quale era conferita la pressoché totalità dei beni di natura immobiliare facenti capo a parte debitrice, con conseguente vanificazione della relativa garanzia patrimoniale, effetti evidenti ad entrambi i convenuti.
- Si costituivano in giudizio e i quali, contestando Controparte_1 Controparte_2 integralmente la domanda di parte attrice, eccepivano preliminarmente l'incompatibilità ex art. 51
c.p.c. del giudice procedente avendo lo stesso svolto funzioni di giudice delegato nella procedura fallimentare della società assistita dalla richiamata garanzia fideiussoria.
Nel merito chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice assumendo l'insussistenza dei presupposti richiesti dal dettato dell'art. 2901 c.c.
***
Disattesa l'eccezione di incompatibilità del giudice assegnatario la causa era riservata in decisione e decisa con l'impugnata sentenza con la quale l'organo giudicante, accertata la sussistenza del credito vantato dalla società attrice, rilevata l'anteriorità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto alla insorgenza del credito e il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, riteneva sussistente l'eventus damni, integrato dal pregiudizio derivante dalla costituzione del vincolo di destinazione sui beni immobili facenti capo a parte debitrice, importante una variazione negativa sulla garanzia patrimoniale, e la scientia damni, attesa la piena consapevolezza dei debitori degli pregiudizio derivante alla creditrice dalla costituzione del fondo patrimoniale. Su tali basi, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in accoglimento della domanda, dichiarava l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Con il primo motivo di appello eccepivano la nullità della sentenza impugnata reiterando l'eccezione di incompatibilità del giudice di prime cure, avendo lo stesso svolto funzioni di giudice delegato nella procedura concorsuale riguardante la società beneficiaria della fideiussione, e avendo l'organo giudicante omesso di pronunciarsi sulla relativa richiesta di astensione formulata da parte attrice.
pagina 8 di 22 Con il secondo motivo di appello adducevano, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, l'insussistenza del credito in capo alla banca creditrice agente in via revocatoria.
Con il terzo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, incidente sulla individuazione dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, assumendo che il fondo patrimoniale era destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.
Con il quarto motivo di appello lamentavano la mancata valutazione del richiamo del dettato dell'art. 170 c.c. in ragione del quale, essendo i beni costituenti fondo patrimoniale destinati alla soddisfazione delle esigenze della famiglia resterebbero sottratti da ogni azione esecutiva.
Con il quinto motivo di appello ed il sesto motivo di appello adducevano l'insussistenza dei presupposti rispettivamente del eventus damni e della partecipatio fraudis richiesti dal dettato dell'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria.
In ordine al primo profilo assumevano che la banca creditrice era titolare di ipoteca di primo grado di ampio valore e pertanto sufficientemente capiente per garantire il debito della debitrice principale rispetto al quale gli attori rivestivano la posizione di meri fideiussori, il che rendeva irrilevante la variazione qualitativa patrimoniale conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale. Adducevano altresì la circostanza che la banca creditrice non aveva preliminarmente tentato di aggredire il patrimonio della debitrice principale.
In ordine al secondo profilo adducevano l'insussistenza alla radice degli effetti penalizzanti della costituzione del fondo alla luce della garanzia reali da cui la creditrice era assistita.
Con il settimo motivo di appello lamentavano l'insussistenza dei presupposti per la condanna alla lite temeraria.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame e Parte_1 chiedendone il rigetto insisteva per la conferma della sentenza gravata.
A fronte dell'intervenuta declaratoria di fallimento in proprio di pronunciata Controparte_2 con sentenza n. 43 del Tribunale di Lecco del 3.08.2018, con ordinanza resa in corso di causa era dichiarata l'interruzione del giudizio, poi riassunto da nei soli confronti di parte Controparte_1 appellata.
Quindi la causa era posta in decisione.
***
pagina 9 di 22 La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2793/2021 pubblicata in data 30.09.2021 preliminarmente riteneva infondata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata. Premesso che la causa era stata posta in decisione e decisa da giudice diverso dall'originario assegnatario del fascicolo,
e dunque da giudice diverso da quello che aveva in precedenza svolto funzioni di giudice delegato, il che rendeva la sentenza per ciò solo immune da vizi, rilevava come la mancata astensione dell'organo giudicante, in assenza di ricusazione della parte interessata, non proposta nel caso di specie, non è causa di nullità della sentenza eventualmente pronunciata da giudice versante in posizione di incompatibilità.
Nel merito rigettava l'appello ritenendo infondati i motivi posti a sostegno del gravame.
Confermato il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ritenuta comprovata la titolarità del credito allegato dalla banca attrice, documentato dal decreto ingiuntivo non impugnato e dagli altri atti di erogazione e quietanza, e non specificamente contestato da parte appellante che ne ha eccepito l'insussistenza solo nel presente giudizio di revocatoria, riteneva sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., risultando integrati sia l'eventus damni in ragione del pregiudizio derivante al ceto creditorio dalla costituzione del fondo patrimoniale nel quale erano confluiti tutti i beni immobili facenti capo al , apprezzabile anche quale variazione qualitativa della garanzia CP_1 patrimoniale per effetto dell'atto dispositivo, sia la scientia damni, essendo entrambi gli appellanti pienamente consapevole degli effetti pregiudizievoli che la costituzione del fondo patrimoniale comportava in ordine alle ragioni creditorie.
Su tali basi rigettava il gravame confermando la sentenza appellata.
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidando il Controparte_1 gravame a tre motivi.
Con il primo motivo di gravame deduceva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 4 c.p.c eccependo che la Corte di
Appello, disposta l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento personale dell'appellante in sede di riassunzione, operata dall'appellante nei soli confronti Controparte_2 CP_1 della parte appellata, non ne ha disposto l'integrazione nei confronti della predetta quale CP_2 contraddittore necessario.
Con gli altri due motivi di gravame lamentava violazione e falsa applicazione della legge in ordine ai motivi di merito.
pagina 10 di 22 - Resisteva in giudizio contestando il gravame proposto. Parte_1
***
Il Supremo Consesso di giustizia, con ordinanza n. 14349/2024 del 29.02.2024 accoglieva il gravame proposto in relazione al primo motivo di ricorso, restando in esso assorbiti quelli di merito, e, richiamato il principio nomofilattico già in precedenza affermato dalla corte di legittimità, rilevava come la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che nel conseguente giudizio, avente ad oggetto azione revocatoria avente ad oggetto l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi anche se l'atto di costituzione sia stato stipulato da uno solo di essi (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 13.07.2006 n. 15917; Cass. Civ. sez. III 3.08.2017 n. 19330; Cass. Civ. Sez. III,
24.03.2023n. 8447), ravvisandosi il fondamento della legittimazione passiva nel fatto stesso di tale partecipazione nonché nella circostanza che a norma dell'art. 168 c.p.c. la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17.03.2024 n. 5402), sopravvivendo tale legittimazione passiva anche nel caso di declaratoria di fallimento di uno dei coniugi. L'incapacità processuale del fallito, stabilita a salvaguardia degli interessi dell'amministrazione fallimentare, non è assoluta essendo circoscritta alla massa dei creditori, restando conservata da parte del fallito la titolarità dei rapporti giuridici sorti precedentemente all'apertura della procedura concorsuale, con conservazione della facoltà di avvalersi personalmente della tutela giurisdizionale atteso che secondo il dettato dell'art. 43 della legge fallimentare la perdita della legittimazione processuale coincide con l'abito dello spossessamento fallimentare. Tanto premesso la
Corte di legittimità remittente rilevava come i rapporti relativi alla costituzione del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento trattandosi di beni che pur appartenendo al fallito rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi prevalenti sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori sicché, in relazione a tali rapporti resta conservata la legittimazione debitore.
Su tali basi rilevava la sussistenza dell'interesse del ricorrente a far valere la nullità derivante dalla non integrità del contraddittorio in appello, quale beneficiario dei frutti ricavabili dai beni costituiti in fondo patrimoniale finalizzati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria spiegata da parte attrice.
pagina 11 di 22 Pertanto, essendosi il giudizio di appello celebrato senza la partecipazione di tutti i contraddittori necessari era conseguentemente affetto da nullità, a nulla rilevando che sia stata la stessa parte ricorrente, non procedendo alla riassunzione del giudizio anche nei confronti del contradittore necessario, ad aver determinato la causa di nullità della sentenza, avendo dovuto comunque l'organo giudicante disporre l'integrazione del contradittorio.
Su tali basi cassava la sentenza gravata con rinvio alla Corte di Appello di Milano con rimessione della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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- La causa era riassunta da la quale reiterava integralmente le proprie difese Parte_1
e conclusioni di cui all'atto di costituzione in appello, contestando il gravame proposto da parte appellante e chiedendone il rigetto.
- Si costituiva nel presente giudizio di rinvio l'appellante insistendo Controparte_1 nell'accoglimento del gravame proposto, a fondamento del quale richiamava i motivi già posti a fondamento dell'impugnazione.
- Si costituiva del pari l'appellante del pari insistendo nell'accoglimento del Controparte_2 gravame proposto.
All'udienza del 12.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., essedo regolato il giudizio di rinvio dalla disciplina ante riformam “Cartabia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. VI 26.04.2017 n.
10213), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione non dà origine ad un nuovo ed autonomo giudizio, costituendo una fase ulteriore ma autonoma di quello originario da ritenersi unitario. Nel caso di rinvio c.d. proprio che ha luogo quando la sentenza è cassata per i motivi di cui all'art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c., il rinvio rivesta funzione prosecutoria dovendo pervenire ad una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata sulla base dei principi di diritto enunciati dalla corte di legittimità remittente, con la conseguenza che la cognizione del giudice del rinvio resta circoscritta e delimitata ai punti rimessi alla sua cognizione con la pronuncia rescindente. Nel rinvio c.d. improprio, che invece ha luogo quando la sentenza è cassata per i motivi di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., il rinvio riveste funzione
pagina 12 di 22 restitutoria determinando il ritorno del giudizio alla fase in cui si è verificata la causa di nullità da cui il giudizio deve riprendere corso.
Tanto premesso, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare unicamente ed integralmente le domande ed eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
2.02.2007 n. 2309), che in ragione della cassazione del relativo giudizio costituiscono l'oggetto del giudizio di rinvio.
Il giudice investito del giudizio di rinvio in ordine ai punti e capi cassati è vincolato al principio di diritto al riguardo enunciato dalla corte di legittimità remittente, atteso che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi e punti cassati della sentenza di merito e in quelli eventualmente dipendenti.
Segnando il giudizio di rinvio una autonoma fase processuale risulta necessaria la ripetizione della costituzione delle parti con l'osservanza delle norme relative a tale atto, con la conseguenza che la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia anche se la stessa si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio (Cass. Civ. Sez. I, 6.12.2000 n. 15489).
Svolte tali preliminari premesse va rilevato che nel presente giudizio di rinvio, rivestente carattere di rinvio c.d. improprio ed a carattere restitutorio avendo la corte di legittimità remittente cassato la sentenza gravata per difetto del contradittorio con la conseguenza di dover ripetere l'intero giudizio di appello, previa integrazione del contradittorio secondo le statuizioni dettate con la sentenza rescindente, la causa è stata ritualmente riassunta nei termini e nei confronti dei contradittori in conformità a quanto statuito dalla corte remittente, e ritualmente citata in riassunzione, si è costituita CP_2
.
[...]
Ne consegue l'integrità del contraddittorio nella presente fase, costituito sulla base delle statuizioni dettate dalla corte di legittimità remittente.
Ciò posto va rilevato che il Supremo Consesso di giustizia, con ordinanza n. 14349/2024, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da con assorbimento dei Controparte_1 motivi afferenti al merito, ha rimesso le parti per nuovo giudizio innanzi a questa corte la cui cognizione resta pertanto perimetrata dai motivi di appello originariamente proposti con l'originario atto di appello, ribaditi in sede di riassunzione.
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pagina 13 di 22 Tanto, premesso in ordine al primo motivo di appello va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di incompatibilità ex art. 51 c.p.c. posta da parte appellante a base della declaratoria di nullità della impugnata sentenza di primo grado.
Al riguardo vale in primis rilevare che la causa è stata trattenuta in decisione da giudice diverso da quello originariamente assegnatario della causa, che aveva svolto funzioni di giudice delegato nella procedura concorsuale a carico della società garantita in via fideiussoria, e pertanto all'atto della assunzione della causa in decisione e della relativa delibazione non sussisteva alcuna causa di incompatibilità, il che rendeva la sentenza impugnata immune dai paventati profili di invalidità.
Peraltro, la causa aveva ad oggetto la revocatoria di un fondo patrimoniale costituito in garanzia della società fallita, non già dai soci della stessa.
Va inoltre rilevato che parte appellante non ha formulato alcuna istanza di ricusazione nei confronti del giudice di prime cure, necessaria per far valere l'eccepita nullità della sentenza. Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui il potere di ricusazione costituisce specifico onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha il mezzo processuale per far valere successivamente la capacità del giudice sicché, in mancanza di ricusazione la violazione da parte del giudice del dovere di astensione non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di gravame e di nullità della sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12.12.2014 n.
26223). Come specificamente affermato dal Supremo Consesso di giustizia in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. Civ. Sez. III, 7.07.2016 n. 13935).
Ne consegue che non avendo parte appellante proposto ricusazione nei termini e nelle forme di legge nessuna doglianza può formulare in sede di impugnazione in ordine alla mancata astensione dell'organo giudicante.
Consegue l'infondatezza del relativo motivo di appello.
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All'esame dei motivi di merito va premessa un sia pur sintetico richiamo della disciplina dettata dall'art. 2901c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, in relazione alla quale assume valenza il carattere gratuito o oneroso dell'atto revocando e la collocazione temporale dello stesso in relazione alla insorgenza del credito, elementi tutti rilevanti nel caso di specie in ragione delle censure articolate con l'atto di gravame in esame.
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pagina 14 di 22 In ordine ai presupposti dell'azione revocatoria, va premesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è funzionalizzata a ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dalle consistenze patrimoniali del debitore quando se ne prospetti la compromissione a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale di natura traslativa ad opera del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14.
Giugno 2007 n. 13972).
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consistono nella necessaria esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore agente in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effetto lesivo che tale atto dispositivo comporta per il creditore, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore quale effetto dell'atto dispositivo, di natura traslativa o ablativa, e nella ricorrenza in capo al debitore disponente, ed eventualmente anche in capo al terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che con l'atto dispositivo in oggetto si riduce la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
25.05.2017 n. 13172; conformi Cass. Civ. Sez. III, 16.12.2005 n. 27718).
Sotto il primo profilo la disciplina codicistica della revocatoria accoglie una concezione lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non essendo rilevante il profilo della certezza del fondamento dei relativi fattori costitutivi, e ciò in coerenza con i presupposti dell'azione che non è volta al perseguimento di effetti restitutori (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208). Né è richiesta l'esigibilità del debito a base dell'esercizio dell'azione (Cass. Civ. Sez. VI 3.06.2020 n.
10522; conforme Cass. Civ. Sez. 19.01.2019 n. 762). Ne consegue che anche il credito eventuale in veste di credito litigioso – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito di origine risarcitoria – è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. Civ. Sez.
Un. 18.05.2004 n. 9440).
Sotto il secondo profilo il presupposto oggettivo dell'eventus damni consiste nella compromissione della garanzia patrimoniale del debitore conseguente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, la quale ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto traslativo abbia determinato una compromissione totale delle consistenze patrimoniali del debitore ma anche quando lo stesso abbia determinato una variazione quantitativa o qualitativa significativa del patrimonio che comporti incertezza o aggravio nella soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 1806.2019 n. 16221; conforme Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2018 n. 19207). Come puntualizzato dai giudici di legittimità,
pagina 15 di 22 occorre tuttavia che la garanzia patrimoniale, a seguito dell'atto di disposizione, risulti non soltanto diminuita ma si configuri tale da risultare insufficiente all'utile soddisfazione del credito (Cass. Civ.
Sez. I, 6.03.2018 n. 5269). Tale pregiudizio deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Sul piano probatorio, incombe in capo al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale determinata dall'atto di disposizione patrimoniale impugnato mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie e dunque provare l'insussistenza dell'eventus damni (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
29.03.2007 n. 7767).
Sotto il terzo profilo, l'elemento soggettivo, nel caso di atti dispositivi successivi alla costituzione del credito, è integrato dalla scientia damni, costituita dalla consapevolezza del debitore disponente, e per gli atti a titolo oneroso anche del terzo acquirente, che l'atto dispositivo determini conseguente pregiudizio per il creditore per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere, non occorrendo per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito il consilium fraudis, ossia la volontà di determinare pregiudizi dei creditori con la volontaria sottrazione del bene oggetto di disposizione alle azioni recuperatorie ed all'esecuzione coattiva, richiesto invece per gli atti di disposizione compiuti anteriormente alla nascita del credito (Cass. Civ. Sez. III, 15.10.2021 n. 28423). Solo per gli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito è richiesto l'animus nocendi (Cass. Civ. Sez.
III, 27.02.2023 n. 5812).
Ne consegue che per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito, sotto il profilo soggettivo, è necessario che il debitore abbia contezza del pregiudizio che l'atto compiuto comporta alle ragioni creditorie, e per gli atti a titolo oneroso è richiesta l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente la cui posizione soggettiva va assimilata a quella del debitore (Cass. Civ. Sez.
VI, 18.06.2019 n. 16221). Invece per gli atti di disposizione posti in essere in epoca anteriore alla nascita del credito occorre che il debitore abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole con la volontà di sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori.
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Tanto premesso, venendo all'esame del secondo motivo di appello – con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la titolarità del credito in capo alla società attrice in revocatoria pagina 16 di 22 – come rilevabile dalla documentazione di causa e dalle stesse allegazioni delle parti, deve ritenersi accertata la titolarità del credito per il quale la società creditrice ha agito in revocatoria, risultando lo stesso documentato dal decreto ingiuntivo, non impugnato, prodotto in atti, e dagli atti di erogazione del mutuo e di quietanza. Inoltre, il credito in oggetto non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della poi sottoposta a procedura fallimentare, né da parte Controparte_5 degli odierni appellanti e i quali hanno formulato Controparte_1 Controparte_2 generiche contestazioni solo con l'atto di costituzione nel giudizio di revocatoria intentato dalla odierna appellata Controparte_6
Emerge, inoltre, che il predetto credito risulta essere stato ritualmente e validamente ceduto dall'originaria creditrice alla Parte_6 Controparte_3 Parte_1
Tale credito era inoltre preesistente alla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto.
Segue il rigetto del secondo motivo di appello.
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Del pari infondato risultano il terzo motivo di appello, con cui la censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale, con cui il debitore si limita a costituire un vincolo di destinazione sui propri beni, non risulta correlata all'assolvimento di alcuno specifico obbligo familiare preesistente, né risulta orientato al soddisfacimento di alcune delle specifiche esigenze familiari ascrivibili al complesso dei doveri ed obblighi primari della famiglia, trattandosi di attribuzione patrimoniale nell'interesse della famiglia senza alcuna effettiva corrispondenza ad obblighi di contribuzione.
Ne consegue, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il carattere gratuito.
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Infondato deve ritenersi altresì il quarto motivo di appello, con cui gli appellanti censurano la decisione impugnata nella parte in cui l'organo giudicante non avrebbe considerato che la fattispecie oggetto di causa rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 170 c.c. e dunque che il debito per cui si procede sarebbe stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità per cui l'esecuzione su tali beni non poteva aver luogo.
Mette conto rilevare che parte attrice nel presente giudizio ha esperito l'azione revocatoria ordinaria che ha presupposti ed oggetto diversi dall'azione esecutiva alla quale più specificamente fa riferimento il dettato dell'art. 170 c.c.
pagina 17 di 22 Peraltro, era specifico onere dell'appellante provare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c.
Nel caso di specie parte appellante non ha offerto alcun idoneo elemento probatorio al riguardo.
Va ulteriormente rilevato che i bisogni della famiglia, richiamati dal dettato normativo di cui all'art. 170 c.c., vanno intesi in senso restrittivo ossia in relazione alla necessità di soddisfare le esigenze essenziali del nucleo familiare ma anche con riguardo alle più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie e caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 18.098.2001 n. 11683).
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Ciò posto, va rilevata l'infondatezza delle censure articolate in ordine all'eventus damni, oggetto del quinto motivo di appello, ed in ordine alla scientia damni, oggetto del sesto motivo di appello.
Quanto all'eventus damni va rilevato che nel caso di specie l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, sebbene non abbia costituito in senso stretto un atto dismissivo patrimoniale ha comunque comportato, con l'imposizione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale costituenti patrimonio separato seppur di titolarità degli stessi soggetti disponesti, una significativa variazione qualitativa deteriore del patrimonio del debitore atteso che i soggetti disponenti, debitori in via fideiussoria, con la costituzione del fondo patrimoniale con il conferimento di tutti i beni immobili di cui erano titolari, hanno conseguentemente aggravato, rendendola più difficoltosa, la soddisfazione coattiva delle ragioni creditorie da parte della banca debitrice agente in revocatoria. Come rilevato da costante giurisprudenza di legittimità, anche solo una variazione qualitativa che renda meno agevole la riscossione del credito costituisce elemento fondante l'azione revocatoria ordinaria (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 29.03.2007 n. 7767).
Né l'invocata ipoteca a garanzia del credito può ritenersi satisfativa dello stesso attesa la ordinaria svalutazione monetaria.
Va inoltre rilevato che nel caso in cui vi sia solidarietà passiva, non occorre quale ulteriore requisito per la proposizione dell'azione di revocatoria l'impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione avvalendosi dei rapporti con soggetti diversi, dovendo l'eventus damni riscontrarsi con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, senza considerare l'eventuale solvibilità dei coobbligati, nel caso di specie costituiti dalla , poi Controparte_5 fallita.
pagina 18 di 22 Vale al riguardo richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui qualora uno solo tra più obbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. ricorrendone i presupposti, nei suoi confronti a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 22.03.2011 n. 6486).
Del pari nel caso di specie risulta integrato l'elemento soggettivo della scientia damni atteso che entrambi i fideiussori, con la costituzione del fondo patrimoniale e più in particolare con il conferimento nel predetto fondo patrimoniale di tutti i beni immobili di cui erano titolari, costituenti la garanzia patrimoniale, erano ben consapevoli di rendere più difficoltosa la satisfazione coattiva del credito della banca creditrice.
Al riguardo assume rilevanza il carattere gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la relativa costituzione non costituisce adempimento di un dovere giuridicamente rilevante essendone rimessa la costituzione, in assenza di uno specifico dovere di costituzione, ad un atto di libera scelta dei soggetti disponenti (cfr. Cass. Civ.
30.01.2020 n. 2077), e, non trovando alcuna contropartita in una attribuzione in favore dei disponesti, si configura come atto a titolo gratuito anche quando proveniente da parte di entrambi i coniugi e può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria (cfr.
Cass. Civ. Sez. III;
29.04.2009 n. 10052).
È del pari dimostrato per tabulas che l'atto di disposizione patrimoniale revocando, quale l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, sia stato compiuto quando già sussisteva la debitoria, risultando altresì successivo alla dichiarazione di fallimento della società . Controparte_5
Come innanzi evidenziato, in ragione del carattere gratuito dell'atto revocando, quale deve ritenersi l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, e della collocazione temporale dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in epoca successiva alla insorgenza del credito, l'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria dell'atto dispositivo lesivo delle ragioni creditorie è costituito dalla semplice conoscenza da parte dei debitori solidali, e segnatamente da parte di CP_1
e da parte di del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale
[...] Controparte_2 oggetto di revoca arrecava al ceto creditorio e segnatamente alla banca creditrice, integrante la scientia damni. Come emerge in atti, e di erano pienamente a Controparte_1 Controparte_2 conoscenza della consistente esposizione debitoria della nei confronti Controparte_5 del – essendo peraltro presidente del consiglio Controparte_3 Controparte_2
pagina 19 di 22 d'amministrazione – e del fatto che l'istituto bancario avrebbe escusso le fideiussioni rilasciate a proprio favore. Entrambi i soggetti disponenti erano a conoscenza della decozione della società garantita, poi dichiarata fallita, nonché della pretesa creditoria dell'istituto di credito e dell'esigenza di recuperare il dovuto e del palese effetto paralizzante che la costituzione del fondo patrimoniale comportava per la satisfazione coattiva del credito.
Su tali basi, deve ritenersi pienamente integrato l'elemento soggettivo richiesto dal dettato dell'art. 2901 c.c.
Segue l'infondatezza del quinto e sesto motivo di appello.
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Del pari infondato deve ritenersi il settimo motivo di appello.
Al riguardo deve ritenersi la sussistenza dei presupposti richiesti dal dettato dell'art. 96 c.p.c. comma terzo in ragione della palese infondatezza della domanda proposta da parte attrice. Al riguardo vale osservare che parte appellante ha proposto una ricostruzione avulsa dalle evidenze di causa, la cui infondatezza era ab origine evidente. Ne consegue che la resistenza in giudizio ha determinato un conseguente allungamento della soluzione della controversia.
Pertanto, appare corretta sotto ogni profilo la regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
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In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che il Supremo Consesso di giustizia ha ripetutamente affermato che quando la Corte di Cassazione abbia rimesso la causa al giudice del rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio deve provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite relative a tutte le fasi del giudizio di merito, ed a quelle relative al giudizio di cassazione che ha disposto il rinvio, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Cfr. Cass. Civ. n. 9690/2003;
Cass. Civ. 13.12.2017 n. 29888). Per l'assunto, il principio di soccombenza richiede che quest'ultima sia individuata in relazione all'esito complessivo e finale della lite, senza dare rilievo a eventuali pronunce di inammissibilità intervenute nel corso delle varie fasi o gradi del processo, che siano superate, in quanto incoerenti, con l'esito finale della lite (Cfr. Cass. Civ. 2634/2007; Cass. Civ. n.
6522/2014). Come evidenziato in premessa, il giudizio di rinvio non costituisce giudizio nuovo ma la prosecuzione di quello originario ed unitario cassato il che comporta che, come rilevato dal supremo pagina 20 di 22 consesso di giustizia, il giudice di rinvio deve provvedere anche di ufficio alla regolamentazione nei termini suddetti delle spese di lite secondo la regola unitaria della soccombenza (cfr. Cass. Civ. Sez. IV ord. 13.12.2017 n. 29888). La corte territoriale resta dunque investita della regolamentazione delle spese di lite delle pregresse fasi di merito e di quella del giudizio di rinvio oltre che della fase di legittimità nei termini della rimessione, sulla base dell'esito finale del giudizio in relazione alla quale va applicata in modo unitario la regola della soccombenza.
Nel caso di specie, la Corte di legittimità remittente, annullando integralmente con rinvio la sentenza gravata, ha rimesso al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
In applicazione dei principi ora richiamati, in ragione del rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata, le spese di lite del giudizio di appello, del giudizio per cassazione e del presente giudizio di rinvio restano regolate secondo la regola della soccombenza.
Pertanto, e vanno condannati, in solido alla rifusione in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite del giudizio di appello, che vanno liquidate in ragione del Parte_1 valore della causa (di valore indeterminabile di media complessità), dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari, in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva, se dovuta, come per legge, alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio per cassazione, che vanno liquidate in ragione dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari, in complessivi euro 6.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva, se dovuta, come per legge, ed alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, che vanno liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, procedendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14349/2024 del 29.02.2024 pubblicata in data 22.05.2024 in ordine all'appello proposto da e avverso la sentenza n. 284/2024 dell'8.05.2018 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione così provvede:
- rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
pagina 21 di 22 - condannagli appellanti e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione in favore di delle spese di lite del giudizio di appello, del Parte_1 giudizio per cassazione e del susseguente giudizio di rinvio innanzi a questa Corte, che liquida, quanto a quelle relative al giudizio di appello in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, quanto a quelle del giudizio per cassazione in complessivi euro 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di rinvio in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa ER Monte
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