Art. 1753. Chiamate in servizio 1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria. 2. Il servizio ordinario del periodo annuale e' prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel piu' vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unita' sanitaria appropriata. 3. Se il comune piu' vicino e' situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione. 4. Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si da' la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo. 5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende. 6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si da' la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza piu' vicina al luogo ove il servizio e' prestato.
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9 ottobre 2010
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Commentario • 1
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Consulenza legale Q201616011 (Articolo 183 Codice proc. civile - Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) «Purtroppo la mancata richiesta di fissazione dei termini di cui all'articolo 183, 6° comma, c.p.c. entro il termine dell'udienza di trattazione di cui al...» Consulenza legale Q201514999 (Articolo 2118 Codice Civile - Recesso dal contratto a tempo indeterminato) «La risposta fornita al quesito si basa sulle disposizioni della legge e dell'accordo economico collettivo esaminato (che si presume sia quello applicabile al richiedente...» Consulenza legale Q201514768 (Articolo 52 Codice proc. civile - Ricusazione del giudice) «Il quesito impone una breve analisi …
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Giurisprudenza • 1
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- annullamento provvedimento amministrativo·
- violazione art. 1735 d.lgs. n. 66/2010·
- compensazione delle spese di lite·
- nomina ispettrice delle infermiere volontarie·
- deleghe presidenziali·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- servizio straordinario infermiere volontarie