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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 13.2.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1271/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CATALANO PASQUALE, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati con in atti;
- ATTORE - contro
(CF: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 domiciliato ex lege presso Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- CONVENUTO CONTUMCE -
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e d.lgs. 150 del 2011, depositato in Cancelleria in data
9.6.2023, ha adito il Tribunale promuovendo opposizione al decreto del 22.5.2023, Parte_1 reso nel procedimento civile n. 1140/2013 RG, con il quale il Tribunale di Castrovillari Ex Tribunale di
Rossano ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: l'avv. Pasquale Catalano ha assunto veste di difensore di Pt_1 nel procedimento civile in appello n. 1140/2013 RG, celebratosi dinnanzi al Tribunale di
[...]
Castrovillari ex Tribunale di Rossano, conclusosi con sentenza del 22/05/2023; la parte appellante, in data 21/05/2013 ha presentato al competente C.O.A. domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
il C.O.A. di Rossano, con delibera del 26/06/2013, ha ammesso in via Parte_1 anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, per il procedimento civile di appello;
esauritosi il procedimento, l'avv. Pasquale Catalano ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze, con istanza di liquidazione del compenso depositata in data 02/05/2023; con decreto del 22/05/2023, comunicato il 23/05/2023, è stata disposta la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di e rigettata l'istanza di liquidazione compenso, presentata dall'avv. Pasquale Parte_1 Catalano, poiché l'istante non avrebbe depositato l'originaria domanda di ammissione inoltrata al COA e le autocertificazioni relative ai redditi prodotti;
l'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 127, co. 4,
D.P.R. n. 115/2002, ha il potere di accertare la permanenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio;
il ricorrente ha depositato in atti l'autocertificazione nella quale, oltre a dichiarare che per l'anno 2021 aveva superato i limiti reddituali previsti per la permanenza delle pagina 1 di 4 condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, ha, altresì, dichiarato che per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 erano sussistenti i requisiti per la permanenza del beneficio;
in data 02/05/2023, unitamente all'istanza di liquidazione a gratuito patrocinio inoltrata a mezzo SIAMM, è stata depositata anche la delibera di ammissione a gratuito patrocinio resa dal COA di Rossano in data
26/06/2013; pertanto sono state depositate le autocertificazioni relative alle condizioni reddituali dalla domanda alla emissione della sentenza.
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Castrovillari, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, disporne l'annullamento e per l'effetto, confermate le condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello stato per la parte fino all'anno Parte_1
2020, in revoca ed annullamento del provvedimento impugnato, procedere alla liquidazione dell'onorario per come indicato nell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'erario presentata in data 02/05/2023 dall'avv. Pasquale Catalano, per l'attività professionale svolta in favore di nel giudizio di appello N. 1140/2013 R.G, anche con rinvio al Giudice del merito di Parte_1 appello. Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi, ed accessori, come per legge.”.
Non si è costituto il , nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto Controparte_1 di fissazione della udienza.
2. Nel merito. 2.1. Si premette che, in materia di opposizione a decreti di pagamento di spese di giustizia (art. 170 d.p.r.
115/2002), si applica il rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c., ex art. 15 del d. lgs. n. 151 del 2011.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché - in forza del rinvio operato dall'art. 84, detto D.P.R. all'art. 170 - del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Cass. Civ. n. 13807 del 2011; Cass. Civ. n. 21685 del 2013).
2.2. Occorre altresì rilevare che la legittimazione ad impugnare il decreto di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (cfr., Cass. civ. 11/09/2018, n. 21997). Correttamente, pertanto, il giudizio è stato promosso dalla parte, Parte_1
2.3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto. Giova rammentare che l'art. 127 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l'ufficio finanziario competente, cui sia stato trasmesso il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato (comma 1), procede alla verifica dell'esattezza delle dichiarazioni e delle allegazioni circa l'ammontare del reddito attestato dall'interessato (comma 2), potendo lo stesso ufficio richiedere la revoca dell'ammissione se risulti che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere (comma 3),
e dovendosi verificare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per il patrocinio in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza (comma 4). L'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone poi che se “nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”, ed egualmente procede alla revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel pagina 2 di 4 provvedimento del magistrato, mentre in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, questo quadro normativo porta a ritenere che il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere chiamato a documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio (arg. da Cass. n. 36347 del 2021).
A tal fine, in effetti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito.
Di fatto, dall'esame delle disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 non emerge la sussistenza di alcun regime decadenziale in relazione alla presentazione dell'istanza di liquidazione – atteso che l'art 83 ha finalità acceleratoria – ed alla produzione di documentazione a corredo dell'istanza.
Resta ferma, ovviamente, in caso di mancato riscontro alle richieste di integrazione documentale, la possibilità del giudice di sollecitare l'acquisizione degli atti, ovvero richiedere opportune informazioni alle parti o eventuali chiarimenti, nonché di ricorrere al disposto dell'art. 127 del d.P.R. n. 115 del 2002.
D'altronde, l'assenza di preclusioni opera anche nell'eventuale giudizio di opposizione. Ed infatti, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021; Cass. n. 2206/2020, che specifica che il potere – dovere della norma opera non solo ove l'incertezza investa il quantum, ma anche ove a monte sia messo in discussione anche l'an della pretesa). Ciò posto, nella specie, la parte ammessa al beneficio – e tanto risulta dalla delibera di ammissione presente nel fascicolo n. r.g. 1140/2013, acquisito nel presente giudizio ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n.
150/2011 – con memoria del 23.2.2024 ha prodotto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al C.O.A. di Rossano in data 21.5.2013.
In atti, peraltro, risulta altresì il documento sottoscritto da con il quale “dichiara ed Parte_1 autocertifica” il superamento dei requisiti di reddito valevoli per l'ammissione al beneficio nell'anno
2021, autodichiarando la persistenza dei requisiti per l'ammissione e, dunque, del mantenimento del beneficio sino all'anno 2020. L'eventuale insufficienza di tale ultima documentazione, comunque, non rientra tra i motivi di revoca dell'ammissione al beneficio come sopra evidenziati.
Resta impregiudicato, comunque, il potere dovere del giudice del procedimento in cui opera l'ammissione di verificare, anche alla luce delle stesse dichiarazioni di parte, la persistenza e gli effetti dell'ammissione provvisoria al beneficio per tutta la durata del procedimento. Verifica che, invero, esula dal presente procedimento, atteso che dalla chiara motivazione del decreto contestato emerge che la revoca è stata effettuata ex tunc, mentre solo il provvedimento di revoca ex nunc – ossia, operante dall'accertamento delle modificazioni reddituali – avrebbe potuto investire il giudice dell'opposizione della cognizione relativa alla legittimità dell'accertamento in esso contenuto. In parziale accoglimento della proposta opposizione il ricorrente va, dunque, revocato il decreto del 22.5.2023 che disposto la revoca dell'ammissione provvisoria di al beneficio del patrocinio Parte_1
a spese dello Stato per mancata integrazione documentale in relazione al procedimento n. r.g. 1140/13 del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano.
Non hanno, invece, pregio le allegazioni dell'istante circa l'assenza di alcun dovere di produzione documentale della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, ovvero del difensore dopo il deposito della sentenza.
Trattasi, di fatto, di affermazione contrastante sia con il chiaro disposto normativo sia con gli pagina 3 di 4 orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità in merito.
2.4. Non può, invece, essere accolta la domanda di liquidazione dei compensi spettanti al difensore proposta in tale sede, anche mediante rinvio al giudice che ha emesso il provvedimento contestato.
Come evidenziato, infatti, in materia di patrocinio a carico dello Stato, con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. L'esclusiva legittimazione del difensore in proprio, invece, sussiste per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705 del 2014; Cass. n. 1539 del 2015; Cass. S.U. n. 26907 del
2016).
Da quanto sopra, pertanto, deriva che “il giudice che accolga l'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2” (cfr. Cass. Civ. n.286 del 2022).
3. Le spese di lite L'accoglimento solo parziale della domanda, che importa reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A. DICHIARA la contumacia di parte resistente;
B. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , REVOCA il decreto del Parte_1
22.5.2023 emesso nel procedimento n. r.g. 1140/13 del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di
Rossano; C. DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
E. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza, anche al P.M., e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 8.4.2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 13.2.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1271/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CATALANO PASQUALE, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati con in atti;
- ATTORE - contro
(CF: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 domiciliato ex lege presso Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- CONVENUTO CONTUMCE -
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e d.lgs. 150 del 2011, depositato in Cancelleria in data
9.6.2023, ha adito il Tribunale promuovendo opposizione al decreto del 22.5.2023, Parte_1 reso nel procedimento civile n. 1140/2013 RG, con il quale il Tribunale di Castrovillari Ex Tribunale di
Rossano ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: l'avv. Pasquale Catalano ha assunto veste di difensore di Pt_1 nel procedimento civile in appello n. 1140/2013 RG, celebratosi dinnanzi al Tribunale di
[...]
Castrovillari ex Tribunale di Rossano, conclusosi con sentenza del 22/05/2023; la parte appellante, in data 21/05/2013 ha presentato al competente C.O.A. domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
il C.O.A. di Rossano, con delibera del 26/06/2013, ha ammesso in via Parte_1 anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, per il procedimento civile di appello;
esauritosi il procedimento, l'avv. Pasquale Catalano ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze, con istanza di liquidazione del compenso depositata in data 02/05/2023; con decreto del 22/05/2023, comunicato il 23/05/2023, è stata disposta la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di e rigettata l'istanza di liquidazione compenso, presentata dall'avv. Pasquale Parte_1 Catalano, poiché l'istante non avrebbe depositato l'originaria domanda di ammissione inoltrata al COA e le autocertificazioni relative ai redditi prodotti;
l'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 127, co. 4,
D.P.R. n. 115/2002, ha il potere di accertare la permanenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio;
il ricorrente ha depositato in atti l'autocertificazione nella quale, oltre a dichiarare che per l'anno 2021 aveva superato i limiti reddituali previsti per la permanenza delle pagina 1 di 4 condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, ha, altresì, dichiarato che per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 erano sussistenti i requisiti per la permanenza del beneficio;
in data 02/05/2023, unitamente all'istanza di liquidazione a gratuito patrocinio inoltrata a mezzo SIAMM, è stata depositata anche la delibera di ammissione a gratuito patrocinio resa dal COA di Rossano in data
26/06/2013; pertanto sono state depositate le autocertificazioni relative alle condizioni reddituali dalla domanda alla emissione della sentenza.
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Castrovillari, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, disporne l'annullamento e per l'effetto, confermate le condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello stato per la parte fino all'anno Parte_1
2020, in revoca ed annullamento del provvedimento impugnato, procedere alla liquidazione dell'onorario per come indicato nell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'erario presentata in data 02/05/2023 dall'avv. Pasquale Catalano, per l'attività professionale svolta in favore di nel giudizio di appello N. 1140/2013 R.G, anche con rinvio al Giudice del merito di Parte_1 appello. Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi, ed accessori, come per legge.”.
Non si è costituto il , nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto Controparte_1 di fissazione della udienza.
2. Nel merito. 2.1. Si premette che, in materia di opposizione a decreti di pagamento di spese di giustizia (art. 170 d.p.r.
115/2002), si applica il rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c., ex art. 15 del d. lgs. n. 151 del 2011.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché - in forza del rinvio operato dall'art. 84, detto D.P.R. all'art. 170 - del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Cass. Civ. n. 13807 del 2011; Cass. Civ. n. 21685 del 2013).
2.2. Occorre altresì rilevare che la legittimazione ad impugnare il decreto di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (cfr., Cass. civ. 11/09/2018, n. 21997). Correttamente, pertanto, il giudizio è stato promosso dalla parte, Parte_1
2.3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto. Giova rammentare che l'art. 127 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l'ufficio finanziario competente, cui sia stato trasmesso il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato (comma 1), procede alla verifica dell'esattezza delle dichiarazioni e delle allegazioni circa l'ammontare del reddito attestato dall'interessato (comma 2), potendo lo stesso ufficio richiedere la revoca dell'ammissione se risulti che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere (comma 3),
e dovendosi verificare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per il patrocinio in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza (comma 4). L'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone poi che se “nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”, ed egualmente procede alla revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel pagina 2 di 4 provvedimento del magistrato, mentre in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, questo quadro normativo porta a ritenere che il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere chiamato a documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio (arg. da Cass. n. 36347 del 2021).
A tal fine, in effetti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito.
Di fatto, dall'esame delle disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 non emerge la sussistenza di alcun regime decadenziale in relazione alla presentazione dell'istanza di liquidazione – atteso che l'art 83 ha finalità acceleratoria – ed alla produzione di documentazione a corredo dell'istanza.
Resta ferma, ovviamente, in caso di mancato riscontro alle richieste di integrazione documentale, la possibilità del giudice di sollecitare l'acquisizione degli atti, ovvero richiedere opportune informazioni alle parti o eventuali chiarimenti, nonché di ricorrere al disposto dell'art. 127 del d.P.R. n. 115 del 2002.
D'altronde, l'assenza di preclusioni opera anche nell'eventuale giudizio di opposizione. Ed infatti, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021; Cass. n. 2206/2020, che specifica che il potere – dovere della norma opera non solo ove l'incertezza investa il quantum, ma anche ove a monte sia messo in discussione anche l'an della pretesa). Ciò posto, nella specie, la parte ammessa al beneficio – e tanto risulta dalla delibera di ammissione presente nel fascicolo n. r.g. 1140/2013, acquisito nel presente giudizio ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n.
150/2011 – con memoria del 23.2.2024 ha prodotto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al C.O.A. di Rossano in data 21.5.2013.
In atti, peraltro, risulta altresì il documento sottoscritto da con il quale “dichiara ed Parte_1 autocertifica” il superamento dei requisiti di reddito valevoli per l'ammissione al beneficio nell'anno
2021, autodichiarando la persistenza dei requisiti per l'ammissione e, dunque, del mantenimento del beneficio sino all'anno 2020. L'eventuale insufficienza di tale ultima documentazione, comunque, non rientra tra i motivi di revoca dell'ammissione al beneficio come sopra evidenziati.
Resta impregiudicato, comunque, il potere dovere del giudice del procedimento in cui opera l'ammissione di verificare, anche alla luce delle stesse dichiarazioni di parte, la persistenza e gli effetti dell'ammissione provvisoria al beneficio per tutta la durata del procedimento. Verifica che, invero, esula dal presente procedimento, atteso che dalla chiara motivazione del decreto contestato emerge che la revoca è stata effettuata ex tunc, mentre solo il provvedimento di revoca ex nunc – ossia, operante dall'accertamento delle modificazioni reddituali – avrebbe potuto investire il giudice dell'opposizione della cognizione relativa alla legittimità dell'accertamento in esso contenuto. In parziale accoglimento della proposta opposizione il ricorrente va, dunque, revocato il decreto del 22.5.2023 che disposto la revoca dell'ammissione provvisoria di al beneficio del patrocinio Parte_1
a spese dello Stato per mancata integrazione documentale in relazione al procedimento n. r.g. 1140/13 del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano.
Non hanno, invece, pregio le allegazioni dell'istante circa l'assenza di alcun dovere di produzione documentale della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, ovvero del difensore dopo il deposito della sentenza.
Trattasi, di fatto, di affermazione contrastante sia con il chiaro disposto normativo sia con gli pagina 3 di 4 orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità in merito.
2.4. Non può, invece, essere accolta la domanda di liquidazione dei compensi spettanti al difensore proposta in tale sede, anche mediante rinvio al giudice che ha emesso il provvedimento contestato.
Come evidenziato, infatti, in materia di patrocinio a carico dello Stato, con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. L'esclusiva legittimazione del difensore in proprio, invece, sussiste per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705 del 2014; Cass. n. 1539 del 2015; Cass. S.U. n. 26907 del
2016).
Da quanto sopra, pertanto, deriva che “il giudice che accolga l'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2” (cfr. Cass. Civ. n.286 del 2022).
3. Le spese di lite L'accoglimento solo parziale della domanda, che importa reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A. DICHIARA la contumacia di parte resistente;
B. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , REVOCA il decreto del Parte_1
22.5.2023 emesso nel procedimento n. r.g. 1140/13 del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di
Rossano; C. DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
E. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza, anche al P.M., e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 8.4.2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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